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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6571 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 21/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RT.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/09/2010 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 CP_1
Comune di RT, anno 2010, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in RT (CA) in data 21/9/2010 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], trascritto agli atti dei Registri dello CP_1
Stato Civile del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2010, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni.
Pag. 2 di 4 2) Confermare che la casa coniugale, sita in RT, via Dario Melis 14/A sarà assegnata al signor che continuerà ad abitarci unitamente ai figli, CP_1 che ivi avranno la residenza anagrafica.
3) Confermare che la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione, e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
4) Dare atto che la madre terrà la minore figlia con sé a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica e salvo diverso accordo fra i genitori, durante le festività alternati di anno in anno la vigilia di Natale e il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio, 1'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, la minore potrà stare con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, concordando i quindici giorni di spettanza entro la fine del mese di maggio.
5) Il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario dei CP_1 figli anche in considerazione dei maggiori apporti all'acquisto e alla ristrutturazione della casa coniugale da parte della signora nonché in Pt_1 considerazione della cessione da parte della moglie della propria quota alle condizioni di cui al successivo capo 6.
Le parti concordano che l'assegno unico universale sarà percepito interamente dal sig. rinunciando espressamente la alla quota di CP_1 Pt_1 sua competenza.
Le spese straordinarie saranno divise al 50% fra le parti e disciplinate secondo la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017 che le parti dichiarato di ben conoscere e di accettare.
6) Le parti, a definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico e a tacitazione di ogni reciproca pretesa, confermano che il sig. si obbliga CP_1 ad acquistare, per il prezzo di € 36.000,00, la quota di proprietà della signora
(pari al 50%) sulla casa coniugale sita in RT (CA), nella via Pt_1
Dario Melis, 14/A, contraddistinta al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al F. 2, mapp. 492, sub. 1, cat. A/1 classe 5, vani 7, rendita catastale € 379,60.
Detto importo verrà corrisposto in n. 180 rate mensili, di importo pari ad euro 200,00 ciascuna, a far data dal 15 maggio 2024.
Le parti concordano che l'atto di trasferimento relativo al predetto bene dovrà essere stipulato con apposito atto pubblico notarile entro due anni dalla sentenza di separazione presso lo studio del notaio scelto dal sig. CP_1
Pag. 3 di 4 e a spese di quest'ultimo, termine da considerarsi essenziale per la sig.ra
. Pt_1
A definizione di tutti i rapporti economici aventi origine nel matrimonio hanno concordato che l'abitazione coniugale sita in RT, nella via Dario Melis, 14/A venga riconosciuta in piena proprietà in capo al , CP_1 impegnandosi a stipulare il rogito notarile da effettuarsi presso il Notaio scelto da parte acquirente entro due anni dalla sentenza di separazione.
7) Dare atto che, essendo il mutuo sulla casa coniugale cointestato tra i coniugi e, pertanto, garantito anche dalla signora , condizione inderogabile per Pt_1 la cessione da parte di quest'ultima della propria quota sulla casa coniugale come sopra precisato è l'accollo del mutuo stesso da parte del signor , CP_1 entro il termine inderogabile ed essenziale di due anni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con conseguente liberatoria nei confronti della signora rilasciata dalla banca mutuante. Pt_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6571 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 21/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RT.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/09/2010 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 CP_1
Comune di RT, anno 2010, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in RT (CA) in data 21/9/2010 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], trascritto agli atti dei Registri dello CP_1
Stato Civile del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2010, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni.
Pag. 2 di 4 2) Confermare che la casa coniugale, sita in RT, via Dario Melis 14/A sarà assegnata al signor che continuerà ad abitarci unitamente ai figli, CP_1 che ivi avranno la residenza anagrafica.
3) Confermare che la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione, e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
4) Dare atto che la madre terrà la minore figlia con sé a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica e salvo diverso accordo fra i genitori, durante le festività alternati di anno in anno la vigilia di Natale e il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio, 1'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, la minore potrà stare con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, concordando i quindici giorni di spettanza entro la fine del mese di maggio.
5) Il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario dei CP_1 figli anche in considerazione dei maggiori apporti all'acquisto e alla ristrutturazione della casa coniugale da parte della signora nonché in Pt_1 considerazione della cessione da parte della moglie della propria quota alle condizioni di cui al successivo capo 6.
Le parti concordano che l'assegno unico universale sarà percepito interamente dal sig. rinunciando espressamente la alla quota di CP_1 Pt_1 sua competenza.
Le spese straordinarie saranno divise al 50% fra le parti e disciplinate secondo la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017 che le parti dichiarato di ben conoscere e di accettare.
6) Le parti, a definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico e a tacitazione di ogni reciproca pretesa, confermano che il sig. si obbliga CP_1 ad acquistare, per il prezzo di € 36.000,00, la quota di proprietà della signora
(pari al 50%) sulla casa coniugale sita in RT (CA), nella via Pt_1
Dario Melis, 14/A, contraddistinta al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al F. 2, mapp. 492, sub. 1, cat. A/1 classe 5, vani 7, rendita catastale € 379,60.
Detto importo verrà corrisposto in n. 180 rate mensili, di importo pari ad euro 200,00 ciascuna, a far data dal 15 maggio 2024.
Le parti concordano che l'atto di trasferimento relativo al predetto bene dovrà essere stipulato con apposito atto pubblico notarile entro due anni dalla sentenza di separazione presso lo studio del notaio scelto dal sig. CP_1
Pag. 3 di 4 e a spese di quest'ultimo, termine da considerarsi essenziale per la sig.ra
. Pt_1
A definizione di tutti i rapporti economici aventi origine nel matrimonio hanno concordato che l'abitazione coniugale sita in RT, nella via Dario Melis, 14/A venga riconosciuta in piena proprietà in capo al , CP_1 impegnandosi a stipulare il rogito notarile da effettuarsi presso il Notaio scelto da parte acquirente entro due anni dalla sentenza di separazione.
7) Dare atto che, essendo il mutuo sulla casa coniugale cointestato tra i coniugi e, pertanto, garantito anche dalla signora , condizione inderogabile per Pt_1 la cessione da parte di quest'ultima della propria quota sulla casa coniugale come sopra precisato è l'accollo del mutuo stesso da parte del signor , CP_1 entro il termine inderogabile ed essenziale di due anni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con conseguente liberatoria nei confronti della signora rilasciata dalla banca mutuante. Pt_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4