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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3814/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MANCINI ARIANNA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. MANCINI ARIANNA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 21.10.2006, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Senigallia (AN), Anno 2006, parte 2, serie A, n. 82
• ordinare al Comune di Senigallia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti CONDIZIONI
- 1 -
1. Il figlio minore, continuerà ad essere affidato in via condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori i quali su di lui eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le sole questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore (fra cui, a mero titolo esemplificativo, quelle attinenti l'istruzione, l'educazione e la salute) saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il figlio minore, continuerà ad abitare assieme alla madre Persona_1
presso la ex casa familiare divenuta, già nel 2021, interamente di proprietà della sig.ra
[...]
sita in Senigallia alla Via Galvani n. 17. Parte_1
3. Il padre avrà la facoltà di vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore, nonché di quelli della madre, previa intesa con quest'ultima, e comunque almeno:
- due giorni infrasettimanali dalle ore 15:00 sino alla mattina successiva, incluso quindi il pernotto;
- a fine settimana alternati, dalle 15:00 del sabato fino al lunedì mattina, inclusi quindi due pernotti;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre alla mattina del 1° gennaio o dalla mattina del 1° gennaio alla sera del 7 gennaio;
- Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore. In caso di temporaneo impedimento ad assistere direttamente il figlio, ciascun genitore farà riferimento all'altro, che se ne occuperà compatibilmente con gli impegni già assunti.
4. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, fino al Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di questi, la somma mensile di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. L'Assegno Unico e Universale per il figlio verrà percepito dai Persona_1
genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio. Segnatamente, il genitore che non le avrà sostenute dovrà rimborsare all'altro, previa esibizione del relativo documento giustificativo ed entro il giorno 10 del mese
- 2 - successivo, il 50% della spesa straordinaria sostenuta per il figlio. Per la disciplina delle spese straordinarie le parti rinviano a quanto stabilito dal Protocollo vigente presso il su intestato
Tribunale di Ancona e di seguito riportate.
[omissis]
7. I coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio od al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito di comune accordo ogni altro rapporto patrimoniale e dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, di non aver nulla altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia (AN) il 21/10/2006, rappresentando che dall'unione matrimoniale è nato il figlio (in data Persona_1
31/05/2012), che, a seguito di constatate ed inemendabili incompatibilità caratteriali, è progressivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sì che questi, in data 25/06/2019, si sono rivolti al su intestato Tribunale onde far dichiarare, in via consensuale, la loro separazione personale e che dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole in data 18/09/2024.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 13746/2019 del 13/11/2019 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 08/11/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della
- 3 - predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Senigallia il
21/10/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 82, parte 2, serie A, dell'anno 2006.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
a Senigallia il 21/10/2006 e trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 82, parte 2, serie A, dell'anno 2006; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3814/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MANCINI ARIANNA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. MANCINI ARIANNA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 21.10.2006, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Senigallia (AN), Anno 2006, parte 2, serie A, n. 82
• ordinare al Comune di Senigallia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti CONDIZIONI
- 1 -
1. Il figlio minore, continuerà ad essere affidato in via condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori i quali su di lui eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le sole questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore (fra cui, a mero titolo esemplificativo, quelle attinenti l'istruzione, l'educazione e la salute) saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il figlio minore, continuerà ad abitare assieme alla madre Persona_1
presso la ex casa familiare divenuta, già nel 2021, interamente di proprietà della sig.ra
[...]
sita in Senigallia alla Via Galvani n. 17. Parte_1
3. Il padre avrà la facoltà di vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore, nonché di quelli della madre, previa intesa con quest'ultima, e comunque almeno:
- due giorni infrasettimanali dalle ore 15:00 sino alla mattina successiva, incluso quindi il pernotto;
- a fine settimana alternati, dalle 15:00 del sabato fino al lunedì mattina, inclusi quindi due pernotti;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre alla mattina del 1° gennaio o dalla mattina del 1° gennaio alla sera del 7 gennaio;
- Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore. In caso di temporaneo impedimento ad assistere direttamente il figlio, ciascun genitore farà riferimento all'altro, che se ne occuperà compatibilmente con gli impegni già assunti.
4. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, fino al Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di questi, la somma mensile di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. L'Assegno Unico e Universale per il figlio verrà percepito dai Persona_1
genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio. Segnatamente, il genitore che non le avrà sostenute dovrà rimborsare all'altro, previa esibizione del relativo documento giustificativo ed entro il giorno 10 del mese
- 2 - successivo, il 50% della spesa straordinaria sostenuta per il figlio. Per la disciplina delle spese straordinarie le parti rinviano a quanto stabilito dal Protocollo vigente presso il su intestato
Tribunale di Ancona e di seguito riportate.
[omissis]
7. I coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio od al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito di comune accordo ogni altro rapporto patrimoniale e dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, di non aver nulla altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia (AN) il 21/10/2006, rappresentando che dall'unione matrimoniale è nato il figlio (in data Persona_1
31/05/2012), che, a seguito di constatate ed inemendabili incompatibilità caratteriali, è progressivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sì che questi, in data 25/06/2019, si sono rivolti al su intestato Tribunale onde far dichiarare, in via consensuale, la loro separazione personale e che dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole in data 18/09/2024.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 13746/2019 del 13/11/2019 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 08/11/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della
- 3 - predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Senigallia il
21/10/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 82, parte 2, serie A, dell'anno 2006.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
a Senigallia il 21/10/2006 e trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 82, parte 2, serie A, dell'anno 2006; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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