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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18022 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n..43625/2021
1
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
In esito all'udienza del 18 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice dott.ssa SS RI NN, letti gli atti del procedimento, rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'udienza a trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato che tutte le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del giudice formulata con ordinanza del 28.08.2025 all'udienza del 13.11.2025 e chiesto il rinvio all'odierna udienza per la verifica dei pagamenti concordati;
rilevato che con le note depositate le parti chiedono dichiararsi definitivamente cessata la materia del contendere;
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa SS RI NN
Segue sentenza nella pagina successiva
1 R.G. n..43625/2021
2
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa SS RI NN emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n.43625 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Liguori Parte_1
attrice nonché
, rappresentato e difesa dall'avv. Vincenzo Liguori Controparte_1 interventore nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Liguori CP_2 interventore contro e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Lotti e CP_3 CP_4
Doriana Conserva convenuti
OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità per violazione di norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro – morte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che lo svolgimento del processo e la motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
2 R.G. n..43625/2021
3
La parte attrice , quale madre di (nato a [...]_1
AN SE UV (NA) il 21/5/1973 e deceduto il 14/9/1998 ha chiamato in giudizio la e , capo cantiere, per sentir accogliere nel merito CP_3 CP_4 le seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso;
rilevare che la sentenza penale irrevocabile di condanna della Corte di Appello di Firenze (sentenza del 19/1/2007 n. 2792), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 651, 654 c.p. e 2909 c.c., ha efficacia di giudicato nei confronti della ricorrente (che si è costituita parte civile nel processo penale), del Sig. (imputato CP_4 nel processo penale) e della (che è stata citata, quale responsabile civile, nel processo CP_3 penale); rilevare che detta sentenza penale irrevocabile di condanna: ha accertato definitivamente l'esclusiva responsabilità del Sig. in ordine alla produzione dell'evento mortale per cui CP_4
è causa;
ha condannato definitivamente il Sig. e della a risarcire, in CP_4 CP_3 solido tra loro, la ricorrente dei danni tutti subiti per il decesso del de cuius;
solo in via gradata rilevare che la sentenza civile irrevocabile di condanna della Corte di Appello di Roma (sentenza del
4/9/2019 n. 5349): ha confermato sia l'effetto vincolante della sentenza penale di condanna, sia l'esclusiva responsabilità del Sig. e quella solidale della in ordine alla CP_4 CP_3 produzione dell'evento mortale per cui è causa;
ha escluso qualsiasi concorso colposo del de cuius;
ha confermato la condanna del Sig. e della al pagamento in favore degli CP_4 CP_3 eredi del de cuius (moglie e figlio) dei danni tutti subiti oltre interessi e spese di lite;
vincola codesto
Ill.mo Tribunale adito in ordine alle questioni definite ed a quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario (ivi compreso l'accertamento di merito in ordine all'an debeatur in senso lato, comprensivo del nesso causale e della responsabilità); fa certamente stato, in via diretta, fra le parti ed i loro eredi o aventi causa, a norma del principio generale di cui all'art. 2909 c.c. e, quindi, fa stato nel presente giudizio nei confronti del Sig. della e della CP_4 CP_3 [...]
che sono state parti anche di detto giudizio civile in cui si è formato il giudicato e, CP_5 pertanto, rende immutabile: l'effetto vincolante della sentenza penale di condanna;
la declaratoria di esclusiva responsabilità del Sig. e quella solidale della in ordine alla CP_4 CP_3 produzione dell'evento mortale per cui è causa;
l'esclusione di qualsiasi concorso colposo del de cuius;
fa certamente stato, in via riflessa, nei confronti della ricorrente che non ha partecipato a detto giudizio civile ove si è formato il giudicato;
solo in via ulteriormente gradata dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. e quella solidale della in ordine alla CP_4 CP_3 produzione dell'evento mortale per cui è causa;
condannare, per l'effetto ed in ogni caso, la CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Sig. in solido tra loro,
[...] CP_4 al risarcimento in favore della ricorrente: dei danni tutti subiti, mediante capitalizzazione, quali
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4
quelli diretti e riflessi: patrimoniali: lucro cessante e/o emergente e/o da perdita di possibilità (c.detta perdita di chance), passato e futuro, per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura, al mantenimento, agli alimenti, all'assistenza fisica e morale, emergente passato e futuro per spese funeratizie, spese vive, spese e compensi del difensore per la fase stragiudiziale, sostenute e da sostenersi in futuro, ecc. (in breve nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
non patrimoniali: morale, esistenziale, da perdita anticipata del rapporto parentale, alla vita privata, al rapporto e all'integrità familiare o parentale e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc. (in breve nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- della rivalutazione monetaria di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo;
- degli interessi ex art. 1284, comma
4, c.c. anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo;
- ovvero, in via gradata, del danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi ad un tasso ponderato pari alla media tra il rendimento medio dei Titoli di Stato dalla data dell'evento ed il tasso minimo di sconto praticato dagli istituti di credito in caso di prestito di denaro all'epoca dell'evento ovvero al diverso tasso che verrà ritenuto secondo giustizia e comunque mai inferiore a quello legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive della ricorrente che, quale abituale risparmiatrice, reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro;
liquidare il danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Roma aggiornate al momento della decisione definitiva della causa (quelle attuali sono le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Roma del 2019, che si producono) ovvero utilizzare qualsiasi altra tabella o criterio se più favorevoli per la ricorrente;
• condannare, altresì, la
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Sig. in solido CP_3 CP_4 tra loro, al pagamento in favore della ricorrente degli esborsi e dei compensi del procedimento obbligatorio di conciliazione, ex artt. 410 e segg. c.p.c. e del presente giudizio oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive, redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, assistenza plurima, in caso di costituzione di più parti tra parti convenute e/o parti chiamate in causa e/o parti interventrici, per assistenza contro più parti, spese generali, C.A. ed
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5
I.V.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che hanno anticipato gli esborsi e - analogamente all'altro difensore avv. Tiziana Conte - non ha riscosso i compensi.”
A sostegno delle proprie pretese, assumeva in particolare che il proprio figlio Per_1
“il giorno 14/9/1998, in AN Piero a Sieve, località Massorondinaio, allorché stava
[...] lavorando alle dipendenze della in suo cantiere finalizzato alla edificazione della CP_3 variante alla strada comunale Massorondinaio, è deceduto per le lesioni subite a causa di una caduta da un ponte alto dieci metri dal suolo ove stava espletando le sue mansioni lavorative.”
Che “il de cuius, in particolare, allorché stava eseguendo precisi ordini datoriali e si trovava in prossimità del bordo esterno di un ponte in costruzione per effettuare il taglio di travame in legno che sporgeva dal margine del ponte stesso (taglio funzionale al successivo alloggiamento di velette in cemento armato precompresso sui lati del ponte, come contenimento del getto di calcestruzzo per la realizzazione del marciapiede), ha poggiato il piede sulla pianella esterna che ha ceduto sotto il suo peso, è rovinato al di sotto del ponte effettuando una caduta nel vuoto di circa dieci metri ed ha subito gravissime lesioni personali che ne hanno causato il successivo decesso;
la e il Sig. dipendente della prima e delegato (e responsabile) alla CP_3 CP_4 conduzione del cantiere e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in esso verificabili, nell'occasione hanno fatto svolgere al de cuius un'operazione lavorativa pericolosa ed a rischio di caduta: senza istruire adeguatamente il de cuius dei rischi cui andava incontro;
senza adottare adeguate opere provvisionali e precauzioni atte ad impedire la caduta di persone che eseguivano lavori ad una altezza superiore a due metri (come il de cuius nel caso in esame), atteso che non erano stati installati sul luogo dell'evento né il normale parapetto, né reti anticaduta e/o impalcature di emergenza, in violazione dell'art. 16 DPR 164/1956; senza dotare il de cuius, esposto a pericolo di caduta, di adatta cintura di sicurezza, in violazione dell'art. 386 DPR 547/1955; installando - per il getto in opera del giunto tra le due travi di sostegno del ponte in costruzione - pianelle instabili e non resistenti al peso dei lavoratori, tanto che sotto il peso del de cuius hanno ceduto;
senza installare a regola d'arte altra attrezzatura idonea, quale il cassero in metallo o in legno;
la e il Sig. pertanto, hanno tenuto una condotta informata a grave CP_3 CP_4 imprudenza, negligenza, leggerezza e violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che ha cagionato, con esclusiva efficienza causale, la caduta dal ponte del de cuius, le lesioni da esso subite ed il suo successivo decesso”.
Riportava gli esiti dei procedimenti penali, richiedendo il risarcimento del danno per
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perdita parentale del de cuius come meglio indicato nel ricorso introduttivo che in questa sentenza, in applicazione del principio della ragione più liquida e in applicazione dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.
132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, , n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica., non si trascrivono.
Nel procedimento intervenivano successivamente e volontariamente i fratelli del de cuius , e , per richiedere a loro Persona_1 CP_2 Controparte_1 volta, sulla scorta del medesimo fatto, decesso del germano , Persona_1 avvenuta per caduta da impalcatura, per violazione delle norme antiinfortunistiche, il risarcimento dei danni patiti.
Si costituivano a seguito della notifica del decreto di fissazione d'udienza la CP_3
e , davano atto di aver già corrisposto delle somme di denaro che
[...] CP_4 ritenevano più che esaustive e chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle suesposte argomentazioni: ● in via preliminare: - ritenuto che le difese svolte richiedono una istruzione non sommaria, fissare con ordinanza non impugnabile l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; ● nel merito: - in via principale accertato e dichiarato che la sentenza penale della Corte di Appello di Firenze n. 2792/2006 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, e di conferma delle statuizioni in ordine agli interessi civili non costituisce giudicato in sede civile in ordine alla misura - integrale, ovvero solo parziale - della responsabilità del Geom. , e, quindi, della accertare il concorso di colpa CP_4 CP_3 nella causazione dell'evento morte, del Sig. per aver violato le misure di sicurezza Persona_1 esistenti e, per l'effetto, rigettare, per quanto di ragione, le domande della Sig.ra Parte_1
in considerazione della effettiva entità e riconoscibilità del danno e del concorso di colpa del
[...]
Sig. - per l'effetto condannare, per quanto di ragione, la Sig.ra Persona_1 [...]
alla restituzione delle somme corrisposte dalla in dipendenza del giudizio Parte_1 CP_3 penale che risultassero esuberanti rispetto alla nuova liquidazione del danno, tenendo conto anche della assenza di convivenza tra la Sig.ra e il figlio alla Parte_1 Persona_1 data della morte, oltre rivalutazione ed interessi legali, fino al dì dell'effettiva restituzione;
- in via subordinata, liquidare i soli danni effettivamente subiti e provati tenendo conto della assenza di convivenza tra la Sig.ra e il figlio alla data della Parte_1 Persona_1 morte, nella misura che risulterà di giustizia, previa detrazione di quanto già percepito in acconto.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio.”
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7
Il giudice, convertito il rito ammetteva le prove. Giusto decreto del Presidente di
Sezione 206/2023, giusto parere favorevole del Consiglio Giudiziario, la causa era assegnata, per smaltimento ruolo Ex LO al giudice dott. Giuliano, e, successivamente, con decreto del Presidente del Tribunale dell'8.04.2025, a questo giudice, il quale in esito all'udienza del 26.06.2025. dopo aver posto la causa in riserva, scioglieva la riserva, letti gli atti ed i documenti del processo, nonché sentite le parti, formulando proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc con ordinanza del
28.08.2025, sulla considerazione che un accordo conciliativo della causa evitava il rischio di diversi opinamenti successivi, tempi dilatati di definizione del processo, spese ulteriori.
Sulla base di quanto in atti e tenuto conto delle somme già pagate dalla convenuta alla parte attrice ed intervenute, effettua(ti) i calcoli sulla base dei CP_3 parametri e delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, come da ultimo aggiornate, tenendo conto delle età dei congiunti, dello stato di non convivenza con il de cuius delle parti attrici, madre e fratelli, e dell'esistenza di più parenti, per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, proponeva alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni: “il pagamento da parte della convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche per a CP_3 CP_4
, (madre-48 anni al momento del fatto) della somma di € 250.000,00, Parte_1 da cui detrarre le somme già percepite (75.000,00), a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, il pagamento da parte della convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3 anche per a (fratello – 9 anni al momento del fatto) della somma CP_4 Controparte_1 di € 140.000,00, da cui detrarre le somme già percepite, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, il pagamento da parte della convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3 anche per a (fratello – anni 23 al momento del fatto) della somma di CP_4 CP_2
€ 140.000,00, da cui detrarre le somme già percepite, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio,
a tali somme vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante da calcolarsi, previa devalutazione dell'intera somma al momento del fatto, in base agli indici Istat, fino alla data dell'acconto, poi, previa devalutazione al momento dell'acconto e sottratta la somma dell'acconto, da calcolarsi sulla restante summa dal momento dell'acconto al giorno del pagamento definitivo, come indicato in notai;
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rimborso da parte della convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3 anche per di un contributo per onorari, di € 10.000,00, oltre IVA, CPA e spese CP_4 generali per la difesa di avv. Vincenzo Liguori, (nuova costituzione Parte_1
l'1.03.2023) ed altrettanti € 12.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali per la difesa dei fratelli
, avv. Vincenzo Liguori e Giovanni Romano, calcolati chiaramente sulla somma risultante Per_1 dalla proposta, sulla base dei parametri di legge e del totale della somma proposta, da liquidarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari, oltre al rimborso delle spese di giudizio per come documentate
(CU e notifiche). abbandono di ogni ulteriore pretesa.“ Alle somme indicate nel dispositivo della proposta si può aggiungere un contributo per compensi professionali e spese vive in quanto documentate”.
Rinviava all'udienza del 13.11.2025 per la verifica della posizione delle parti rispetto alla proposta del giudice. A tale udienza le parti dichiaravano di aderire alla proposta, ferma la rassicurazione che le somme già versate dovessero essere previamente rivalutate prima di essere detratte dal dovuto, e chiedevano altresì un rinvio per la verifica del perfezionamento dell'accordo con l'esecuzione dei pagamenti pattuiti.
All'odierna udienza del 22.12.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti si prende atto che l'accordo si è perfezionato e che le parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, non sussistendo più alcun interesse delle stesse alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese,
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma, 23.12.2025
Il Giudice
SS RI NN
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Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
In esito all'udienza del 18 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice dott.ssa SS RI NN, letti gli atti del procedimento, rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'udienza a trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato che tutte le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del giudice formulata con ordinanza del 28.08.2025 all'udienza del 13.11.2025 e chiesto il rinvio all'odierna udienza per la verifica dei pagamenti concordati;
rilevato che con le note depositate le parti chiedono dichiararsi definitivamente cessata la materia del contendere;
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa SS RI NN
Segue sentenza nella pagina successiva
1 R.G. n..43625/2021
2
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa SS RI NN emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n.43625 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Liguori Parte_1
attrice nonché
, rappresentato e difesa dall'avv. Vincenzo Liguori Controparte_1 interventore nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Liguori CP_2 interventore contro e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Lotti e CP_3 CP_4
Doriana Conserva convenuti
OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità per violazione di norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro – morte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che lo svolgimento del processo e la motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
2 R.G. n..43625/2021
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La parte attrice , quale madre di (nato a [...]_1
AN SE UV (NA) il 21/5/1973 e deceduto il 14/9/1998 ha chiamato in giudizio la e , capo cantiere, per sentir accogliere nel merito CP_3 CP_4 le seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso;
rilevare che la sentenza penale irrevocabile di condanna della Corte di Appello di Firenze (sentenza del 19/1/2007 n. 2792), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 651, 654 c.p. e 2909 c.c., ha efficacia di giudicato nei confronti della ricorrente (che si è costituita parte civile nel processo penale), del Sig. (imputato CP_4 nel processo penale) e della (che è stata citata, quale responsabile civile, nel processo CP_3 penale); rilevare che detta sentenza penale irrevocabile di condanna: ha accertato definitivamente l'esclusiva responsabilità del Sig. in ordine alla produzione dell'evento mortale per cui CP_4
è causa;
ha condannato definitivamente il Sig. e della a risarcire, in CP_4 CP_3 solido tra loro, la ricorrente dei danni tutti subiti per il decesso del de cuius;
solo in via gradata rilevare che la sentenza civile irrevocabile di condanna della Corte di Appello di Roma (sentenza del
4/9/2019 n. 5349): ha confermato sia l'effetto vincolante della sentenza penale di condanna, sia l'esclusiva responsabilità del Sig. e quella solidale della in ordine alla CP_4 CP_3 produzione dell'evento mortale per cui è causa;
ha escluso qualsiasi concorso colposo del de cuius;
ha confermato la condanna del Sig. e della al pagamento in favore degli CP_4 CP_3 eredi del de cuius (moglie e figlio) dei danni tutti subiti oltre interessi e spese di lite;
vincola codesto
Ill.mo Tribunale adito in ordine alle questioni definite ed a quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario (ivi compreso l'accertamento di merito in ordine all'an debeatur in senso lato, comprensivo del nesso causale e della responsabilità); fa certamente stato, in via diretta, fra le parti ed i loro eredi o aventi causa, a norma del principio generale di cui all'art. 2909 c.c. e, quindi, fa stato nel presente giudizio nei confronti del Sig. della e della CP_4 CP_3 [...]
che sono state parti anche di detto giudizio civile in cui si è formato il giudicato e, CP_5 pertanto, rende immutabile: l'effetto vincolante della sentenza penale di condanna;
la declaratoria di esclusiva responsabilità del Sig. e quella solidale della in ordine alla CP_4 CP_3 produzione dell'evento mortale per cui è causa;
l'esclusione di qualsiasi concorso colposo del de cuius;
fa certamente stato, in via riflessa, nei confronti della ricorrente che non ha partecipato a detto giudizio civile ove si è formato il giudicato;
solo in via ulteriormente gradata dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. e quella solidale della in ordine alla CP_4 CP_3 produzione dell'evento mortale per cui è causa;
condannare, per l'effetto ed in ogni caso, la CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Sig. in solido tra loro,
[...] CP_4 al risarcimento in favore della ricorrente: dei danni tutti subiti, mediante capitalizzazione, quali
3 R.G. n..43625/2021
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quelli diretti e riflessi: patrimoniali: lucro cessante e/o emergente e/o da perdita di possibilità (c.detta perdita di chance), passato e futuro, per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura, al mantenimento, agli alimenti, all'assistenza fisica e morale, emergente passato e futuro per spese funeratizie, spese vive, spese e compensi del difensore per la fase stragiudiziale, sostenute e da sostenersi in futuro, ecc. (in breve nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
non patrimoniali: morale, esistenziale, da perdita anticipata del rapporto parentale, alla vita privata, al rapporto e all'integrità familiare o parentale e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc. (in breve nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- della rivalutazione monetaria di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo;
- degli interessi ex art. 1284, comma
4, c.c. anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo;
- ovvero, in via gradata, del danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi ad un tasso ponderato pari alla media tra il rendimento medio dei Titoli di Stato dalla data dell'evento ed il tasso minimo di sconto praticato dagli istituti di credito in caso di prestito di denaro all'epoca dell'evento ovvero al diverso tasso che verrà ritenuto secondo giustizia e comunque mai inferiore a quello legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive della ricorrente che, quale abituale risparmiatrice, reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro;
liquidare il danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Roma aggiornate al momento della decisione definitiva della causa (quelle attuali sono le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Roma del 2019, che si producono) ovvero utilizzare qualsiasi altra tabella o criterio se più favorevoli per la ricorrente;
• condannare, altresì, la
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Sig. in solido CP_3 CP_4 tra loro, al pagamento in favore della ricorrente degli esborsi e dei compensi del procedimento obbligatorio di conciliazione, ex artt. 410 e segg. c.p.c. e del presente giudizio oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive, redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, assistenza plurima, in caso di costituzione di più parti tra parti convenute e/o parti chiamate in causa e/o parti interventrici, per assistenza contro più parti, spese generali, C.A. ed
4 R.G. n..43625/2021
5
I.V.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che hanno anticipato gli esborsi e - analogamente all'altro difensore avv. Tiziana Conte - non ha riscosso i compensi.”
A sostegno delle proprie pretese, assumeva in particolare che il proprio figlio Per_1
“il giorno 14/9/1998, in AN Piero a Sieve, località Massorondinaio, allorché stava
[...] lavorando alle dipendenze della in suo cantiere finalizzato alla edificazione della CP_3 variante alla strada comunale Massorondinaio, è deceduto per le lesioni subite a causa di una caduta da un ponte alto dieci metri dal suolo ove stava espletando le sue mansioni lavorative.”
Che “il de cuius, in particolare, allorché stava eseguendo precisi ordini datoriali e si trovava in prossimità del bordo esterno di un ponte in costruzione per effettuare il taglio di travame in legno che sporgeva dal margine del ponte stesso (taglio funzionale al successivo alloggiamento di velette in cemento armato precompresso sui lati del ponte, come contenimento del getto di calcestruzzo per la realizzazione del marciapiede), ha poggiato il piede sulla pianella esterna che ha ceduto sotto il suo peso, è rovinato al di sotto del ponte effettuando una caduta nel vuoto di circa dieci metri ed ha subito gravissime lesioni personali che ne hanno causato il successivo decesso;
la e il Sig. dipendente della prima e delegato (e responsabile) alla CP_3 CP_4 conduzione del cantiere e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in esso verificabili, nell'occasione hanno fatto svolgere al de cuius un'operazione lavorativa pericolosa ed a rischio di caduta: senza istruire adeguatamente il de cuius dei rischi cui andava incontro;
senza adottare adeguate opere provvisionali e precauzioni atte ad impedire la caduta di persone che eseguivano lavori ad una altezza superiore a due metri (come il de cuius nel caso in esame), atteso che non erano stati installati sul luogo dell'evento né il normale parapetto, né reti anticaduta e/o impalcature di emergenza, in violazione dell'art. 16 DPR 164/1956; senza dotare il de cuius, esposto a pericolo di caduta, di adatta cintura di sicurezza, in violazione dell'art. 386 DPR 547/1955; installando - per il getto in opera del giunto tra le due travi di sostegno del ponte in costruzione - pianelle instabili e non resistenti al peso dei lavoratori, tanto che sotto il peso del de cuius hanno ceduto;
senza installare a regola d'arte altra attrezzatura idonea, quale il cassero in metallo o in legno;
la e il Sig. pertanto, hanno tenuto una condotta informata a grave CP_3 CP_4 imprudenza, negligenza, leggerezza e violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che ha cagionato, con esclusiva efficienza causale, la caduta dal ponte del de cuius, le lesioni da esso subite ed il suo successivo decesso”.
Riportava gli esiti dei procedimenti penali, richiedendo il risarcimento del danno per
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perdita parentale del de cuius come meglio indicato nel ricorso introduttivo che in questa sentenza, in applicazione del principio della ragione più liquida e in applicazione dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.
132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, , n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica., non si trascrivono.
Nel procedimento intervenivano successivamente e volontariamente i fratelli del de cuius , e , per richiedere a loro Persona_1 CP_2 Controparte_1 volta, sulla scorta del medesimo fatto, decesso del germano , Persona_1 avvenuta per caduta da impalcatura, per violazione delle norme antiinfortunistiche, il risarcimento dei danni patiti.
Si costituivano a seguito della notifica del decreto di fissazione d'udienza la CP_3
e , davano atto di aver già corrisposto delle somme di denaro che
[...] CP_4 ritenevano più che esaustive e chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle suesposte argomentazioni: ● in via preliminare: - ritenuto che le difese svolte richiedono una istruzione non sommaria, fissare con ordinanza non impugnabile l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; ● nel merito: - in via principale accertato e dichiarato che la sentenza penale della Corte di Appello di Firenze n. 2792/2006 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, e di conferma delle statuizioni in ordine agli interessi civili non costituisce giudicato in sede civile in ordine alla misura - integrale, ovvero solo parziale - della responsabilità del Geom. , e, quindi, della accertare il concorso di colpa CP_4 CP_3 nella causazione dell'evento morte, del Sig. per aver violato le misure di sicurezza Persona_1 esistenti e, per l'effetto, rigettare, per quanto di ragione, le domande della Sig.ra Parte_1
in considerazione della effettiva entità e riconoscibilità del danno e del concorso di colpa del
[...]
Sig. - per l'effetto condannare, per quanto di ragione, la Sig.ra Persona_1 [...]
alla restituzione delle somme corrisposte dalla in dipendenza del giudizio Parte_1 CP_3 penale che risultassero esuberanti rispetto alla nuova liquidazione del danno, tenendo conto anche della assenza di convivenza tra la Sig.ra e il figlio alla Parte_1 Persona_1 data della morte, oltre rivalutazione ed interessi legali, fino al dì dell'effettiva restituzione;
- in via subordinata, liquidare i soli danni effettivamente subiti e provati tenendo conto della assenza di convivenza tra la Sig.ra e il figlio alla data della Parte_1 Persona_1 morte, nella misura che risulterà di giustizia, previa detrazione di quanto già percepito in acconto.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio.”
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Il giudice, convertito il rito ammetteva le prove. Giusto decreto del Presidente di
Sezione 206/2023, giusto parere favorevole del Consiglio Giudiziario, la causa era assegnata, per smaltimento ruolo Ex LO al giudice dott. Giuliano, e, successivamente, con decreto del Presidente del Tribunale dell'8.04.2025, a questo giudice, il quale in esito all'udienza del 26.06.2025. dopo aver posto la causa in riserva, scioglieva la riserva, letti gli atti ed i documenti del processo, nonché sentite le parti, formulando proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc con ordinanza del
28.08.2025, sulla considerazione che un accordo conciliativo della causa evitava il rischio di diversi opinamenti successivi, tempi dilatati di definizione del processo, spese ulteriori.
Sulla base di quanto in atti e tenuto conto delle somme già pagate dalla convenuta alla parte attrice ed intervenute, effettua(ti) i calcoli sulla base dei CP_3 parametri e delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, come da ultimo aggiornate, tenendo conto delle età dei congiunti, dello stato di non convivenza con il de cuius delle parti attrici, madre e fratelli, e dell'esistenza di più parenti, per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, proponeva alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni: “il pagamento da parte della convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche per a CP_3 CP_4
, (madre-48 anni al momento del fatto) della somma di € 250.000,00, Parte_1 da cui detrarre le somme già percepite (75.000,00), a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, il pagamento da parte della convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3 anche per a (fratello – 9 anni al momento del fatto) della somma CP_4 Controparte_1 di € 140.000,00, da cui detrarre le somme già percepite, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, il pagamento da parte della convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3 anche per a (fratello – anni 23 al momento del fatto) della somma di CP_4 CP_2
€ 140.000,00, da cui detrarre le somme già percepite, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio,
a tali somme vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante da calcolarsi, previa devalutazione dell'intera somma al momento del fatto, in base agli indici Istat, fino alla data dell'acconto, poi, previa devalutazione al momento dell'acconto e sottratta la somma dell'acconto, da calcolarsi sulla restante summa dal momento dell'acconto al giorno del pagamento definitivo, come indicato in notai;
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rimborso da parte della convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3 anche per di un contributo per onorari, di € 10.000,00, oltre IVA, CPA e spese CP_4 generali per la difesa di avv. Vincenzo Liguori, (nuova costituzione Parte_1
l'1.03.2023) ed altrettanti € 12.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali per la difesa dei fratelli
, avv. Vincenzo Liguori e Giovanni Romano, calcolati chiaramente sulla somma risultante Per_1 dalla proposta, sulla base dei parametri di legge e del totale della somma proposta, da liquidarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari, oltre al rimborso delle spese di giudizio per come documentate
(CU e notifiche). abbandono di ogni ulteriore pretesa.“ Alle somme indicate nel dispositivo della proposta si può aggiungere un contributo per compensi professionali e spese vive in quanto documentate”.
Rinviava all'udienza del 13.11.2025 per la verifica della posizione delle parti rispetto alla proposta del giudice. A tale udienza le parti dichiaravano di aderire alla proposta, ferma la rassicurazione che le somme già versate dovessero essere previamente rivalutate prima di essere detratte dal dovuto, e chiedevano altresì un rinvio per la verifica del perfezionamento dell'accordo con l'esecuzione dei pagamenti pattuiti.
All'odierna udienza del 22.12.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti si prende atto che l'accordo si è perfezionato e che le parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, non sussistendo più alcun interesse delle stesse alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese,
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma, 23.12.2025
Il Giudice
SS RI NN
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