Art. 2.
Il comitato di cui al precedente art. 1 e' composto da:
un funzionario con qualifica di dirigente generale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designato dal Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente;
quattro funzionari con qualifica dirigenziale designati ciascuno dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, quali membri effettivi;
quattro funzionari con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata designati ciascuno dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, quali membri supplenti.
Salvo i casi di assenza dei membri effettivi, i membri supplenti partecipano ai lavori del comitato con voto consultivo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal membro effettivo designato dal Ministero dei trasporti; in tale evenienza il membro supplente designato dallo stesso Ministero partecipa con voto deliberativo.
Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede con un funzionario con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata.
La nomina dei componenti del comitato e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno nel quale puo' essere prevista la facolta' di avvalersi di esperti, anche estranei all'amministrazione statale.
Il comitato di cui al precedente art. 1 e' composto da:
un funzionario con qualifica di dirigente generale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designato dal Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente;
quattro funzionari con qualifica dirigenziale designati ciascuno dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, quali membri effettivi;
quattro funzionari con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata designati ciascuno dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, quali membri supplenti.
Salvo i casi di assenza dei membri effettivi, i membri supplenti partecipano ai lavori del comitato con voto consultivo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal membro effettivo designato dal Ministero dei trasporti; in tale evenienza il membro supplente designato dallo stesso Ministero partecipa con voto deliberativo.
Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede con un funzionario con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata.
La nomina dei componenti del comitato e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno nel quale puo' essere prevista la facolta' di avvalersi di esperti, anche estranei all'amministrazione statale.