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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1372/2024 R.G.;
PROMOSSA DA avente codice CP_1 Parte_1 fiscale;
P.IVA_1
, avente codice fiscale;
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MIGLIARINI ANDREA;
CP_2
NEI CONFRONTI DI avente codice fiscale , quale Parte_2 P.IVA_2 mandataria di con il patrocinio dell'avv. PINZA RICCARDO;
Parte_3
E NEI CONFRONTI DI
LIQUIDAZIONE Controparte_3
di ;
[...] Parte_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 82/2024, pubblicata il 22 agosto 2024, il Tribunale di Forlì, su istanza di nella suindicata qualità, ha dichiarato l'apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale della nonché Controparte_4 di sul presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti Parte_1 dimensionali e dello stato d'insolvenza di tale società.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 20 settembre 2024, la Controparte_3 proponeva reclamo, chiedendo revocarsi tale dichiarazione. Parte_1
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva la liquidazione giudiziale, trasmettendo relazione del curatore.
*
Resisteva la società istante, (d'ora innanzi solo ) Parte_2 Pt_2 nella suindicata qualità.
*
In relazione all'udienza cartolare del 16.9.2025, le parti costituite insistevano nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo del proposto reclamo, si contesta la legittimazione attiva di
[...]
rilevando come non sia stata documentata la cessione in suo favore del Parte_3 credito, per cui era stata richiesta la liquidazione, da parte dell'originario creditore, Banca
Monte dei Paschi di Siena.
2) Il motivo va rigettato, avendo la prodotto dichiarazione della cessionaria, che Pt_2 riconosceva l'intervenuta cessione, dichiarazione la cui produzione nel grado deve ritenersi ammissibile, posto che, per consolidata giurisprudenza, elaborata dopo la riforma di cui al d.lgs n. 169/2007, che aveva modificato l'art. 18 della l.fall., rinominando tale mezzo come
"reclamo" in luogo del precedente "appello", non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che il debitore, benché non costituito
2 innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali…>.
Resta da evidenziare che il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha mantenuto, al riguardo l'impostazione del 2007, sicchè non vengono in considerazione le preclusioni previste per l'appello.
3)Con il secondo motivo, si contesta, ampiamente e specificatamente argomentando, la nullità dell'impugnata sentenza, per non essere stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti della società reclamante, con la conseguenza che essa avrebbe avuto notizia del procedimento, solo a seguito della convocazione da parte del nominato curatore.
4) Parte reclamante deduce, al riguardo, quanto segue:
<non v'è chi non veda il vizio di notifica in cui è incappata la società istante: una volta < i>
accertato il mancato perfezionamento della notifica alla società effettuata a mani presso la sede legale, “ ” – “ ” avrebbe dovuto provvedere, ai sensi di legge ed in Pt_3 Pt_2 conformità al decreto di convocazione, al deposito dell'atto presso la casa comunale di
Forlì (nel cui territorio ha sede la “ ”) e non alla notifica presso la Controparte_3 residenza del legale rappresentante.
Ed analogamente per la notifica al socio, avrebbe dovuto provvedere al deposito presso la
Casa Comunale di Santarcangelo di Romagna (RN).
La notifica mediante deposito nella Casa Comunale (non effettuato dal ricorrente) e quella
a mezzo pec (inottemperata dalla cancellaria), costituiscono un sistema di notifica
“speciale”, previsto per gli atti oggetto della materia trattata in questa sede, che non possono essere sostituiti da surrogati ovvero dalle forme ordinarie (erroneamente adottate dal ricorrente), stante appunto la peculiare materia trattata ed il carattere particolarmente afflittivo degli effetti del procedimento di cui trattasi.
La prevalenza della disciplina speciale su quella generale in tema di notifica di atti giudiziari, infine, è ovvia a tal punto da non meritare ulteriori rilievi.
In buona sostanza – ed in sintesi – la violazione della disciplina speciale in tema di notifiche dettata dall'art. 40 C.C.I.I. emerge sotto un triplice profilo:
1. notifica via p.e.c. non effettuata e comunque non provata;
3
2. mancato deposito dell'atto nella Casa Comunale di Forlì, ove ha sede la Società;
3. mancato deposito nella Casa Comunale di Santarcangelo di Romagna, ove risiede il socio accomandatario>.
5)Il motivo è infondato.
Risulta in atti:
-che la cancelleria ha comunicato a l'esito negativo della comunicazione Pt_2 all'indirizzo pec della Controparte_3
-che, conseguentemente, ha tentato la notifica presso la sede della stessa tramite Pt_2
UNEP;
-che in data 2 luglio 2024 l'ufficiale giudiziario, recatosi presso tale sede, non ha potuto eseguire la notifica, non avendo reperito la stessa, nonostante le informazioni assunte ivi;
-che, a questo punto, la notifica veniva effettuata ex art. 145 c.p.c., dall'ufficiale giudiziario tramite posta presso la residenza del legale rappresentante;
-che la relativa raccomandata non veniva ritirata nel termine, con conseguente perfezionamento della notifica.
Tutto ciò premesso, va ritenuta valida la notifica in esame, richiamando il principio espresso dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 16864/2018, pronunciata in relazione all'art. 15 L. Fall., ma valido in relazione all'art. 40 CCII, secondo cui La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
(che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò riteneresi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato,
l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica - cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie>.
6) Le spese seguono la soccombenza.
4 7) Va, in ultimo, dichiarata, ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1372/2024 R.G., rigetta il reclamo e condanna parte reclamante alla refusione, in favore di
[...]
delle spese giudiziali, liquidate in € 5.000, oltre rimborso spese Parte_2 generali, iva e cpa.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 4.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1372/2024 R.G.;
PROMOSSA DA avente codice CP_1 Parte_1 fiscale;
P.IVA_1
, avente codice fiscale;
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MIGLIARINI ANDREA;
CP_2
NEI CONFRONTI DI avente codice fiscale , quale Parte_2 P.IVA_2 mandataria di con il patrocinio dell'avv. PINZA RICCARDO;
Parte_3
E NEI CONFRONTI DI
LIQUIDAZIONE Controparte_3
di ;
[...] Parte_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 82/2024, pubblicata il 22 agosto 2024, il Tribunale di Forlì, su istanza di nella suindicata qualità, ha dichiarato l'apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale della nonché Controparte_4 di sul presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti Parte_1 dimensionali e dello stato d'insolvenza di tale società.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 20 settembre 2024, la Controparte_3 proponeva reclamo, chiedendo revocarsi tale dichiarazione. Parte_1
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva la liquidazione giudiziale, trasmettendo relazione del curatore.
*
Resisteva la società istante, (d'ora innanzi solo ) Parte_2 Pt_2 nella suindicata qualità.
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In relazione all'udienza cartolare del 16.9.2025, le parti costituite insistevano nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo del proposto reclamo, si contesta la legittimazione attiva di
[...]
rilevando come non sia stata documentata la cessione in suo favore del Parte_3 credito, per cui era stata richiesta la liquidazione, da parte dell'originario creditore, Banca
Monte dei Paschi di Siena.
2) Il motivo va rigettato, avendo la prodotto dichiarazione della cessionaria, che Pt_2 riconosceva l'intervenuta cessione, dichiarazione la cui produzione nel grado deve ritenersi ammissibile, posto che, per consolidata giurisprudenza, elaborata dopo la riforma di cui al d.lgs n. 169/2007, che aveva modificato l'art. 18 della l.fall., rinominando tale mezzo come
"reclamo" in luogo del precedente "appello", non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che il debitore, benché non costituito
2 innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali…>.
Resta da evidenziare che il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha mantenuto, al riguardo l'impostazione del 2007, sicchè non vengono in considerazione le preclusioni previste per l'appello.
3)Con il secondo motivo, si contesta, ampiamente e specificatamente argomentando, la nullità dell'impugnata sentenza, per non essere stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti della società reclamante, con la conseguenza che essa avrebbe avuto notizia del procedimento, solo a seguito della convocazione da parte del nominato curatore.
4) Parte reclamante deduce, al riguardo, quanto segue:
<non v'è chi non veda il vizio di notifica in cui è incappata la società istante: una volta < i>
accertato il mancato perfezionamento della notifica alla società effettuata a mani presso la sede legale, “ ” – “ ” avrebbe dovuto provvedere, ai sensi di legge ed in Pt_3 Pt_2 conformità al decreto di convocazione, al deposito dell'atto presso la casa comunale di
Forlì (nel cui territorio ha sede la “ ”) e non alla notifica presso la Controparte_3 residenza del legale rappresentante.
Ed analogamente per la notifica al socio, avrebbe dovuto provvedere al deposito presso la
Casa Comunale di Santarcangelo di Romagna (RN).
La notifica mediante deposito nella Casa Comunale (non effettuato dal ricorrente) e quella
a mezzo pec (inottemperata dalla cancellaria), costituiscono un sistema di notifica
“speciale”, previsto per gli atti oggetto della materia trattata in questa sede, che non possono essere sostituiti da surrogati ovvero dalle forme ordinarie (erroneamente adottate dal ricorrente), stante appunto la peculiare materia trattata ed il carattere particolarmente afflittivo degli effetti del procedimento di cui trattasi.
La prevalenza della disciplina speciale su quella generale in tema di notifica di atti giudiziari, infine, è ovvia a tal punto da non meritare ulteriori rilievi.
In buona sostanza – ed in sintesi – la violazione della disciplina speciale in tema di notifiche dettata dall'art. 40 C.C.I.I. emerge sotto un triplice profilo:
1. notifica via p.e.c. non effettuata e comunque non provata;
3
2. mancato deposito dell'atto nella Casa Comunale di Forlì, ove ha sede la Società;
3. mancato deposito nella Casa Comunale di Santarcangelo di Romagna, ove risiede il socio accomandatario>.
5)Il motivo è infondato.
Risulta in atti:
-che la cancelleria ha comunicato a l'esito negativo della comunicazione Pt_2 all'indirizzo pec della Controparte_3
-che, conseguentemente, ha tentato la notifica presso la sede della stessa tramite Pt_2
UNEP;
-che in data 2 luglio 2024 l'ufficiale giudiziario, recatosi presso tale sede, non ha potuto eseguire la notifica, non avendo reperito la stessa, nonostante le informazioni assunte ivi;
-che, a questo punto, la notifica veniva effettuata ex art. 145 c.p.c., dall'ufficiale giudiziario tramite posta presso la residenza del legale rappresentante;
-che la relativa raccomandata non veniva ritirata nel termine, con conseguente perfezionamento della notifica.
Tutto ciò premesso, va ritenuta valida la notifica in esame, richiamando il principio espresso dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 16864/2018, pronunciata in relazione all'art. 15 L. Fall., ma valido in relazione all'art. 40 CCII, secondo cui La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
(che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò riteneresi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato,
l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica - cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie>.
6) Le spese seguono la soccombenza.
4 7) Va, in ultimo, dichiarata, ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1372/2024 R.G., rigetta il reclamo e condanna parte reclamante alla refusione, in favore di
[...]
delle spese giudiziali, liquidate in € 5.000, oltre rimborso spese Parte_2 generali, iva e cpa.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 4.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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