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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dr. Riccardo Mele presidente dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel. dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 943 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 pendente
TRA
(P.I. ), in persona del presidente del Parte_1 P.IVA_1
consiglio d'amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv.
Antonio Tommaso De Mauro, come da mandato in atti;
- IMPUGNANTE -
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pallara, come da mandato in atti;
- RESISTENTE –
1 Entro il termine assegnato per il deposito telematico delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5.10.2022 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ARBITRALE
Nel lodo impugnato lo svolgimento della procedura arbitrale è stato ricostruito nei seguenti termini: “Con atto di citazione notificato in data 17.01.17, conveniva in giudizio, CP_1
innanzi al Tribunale di Lecce, il al fine di richiedere l'accertamento della nullità Parte_1
e/o l'inesistenza e/o annullamento della delibera assembleare consortile del 02.12.16. Con comparsa di costituzione e risposta del 05.04.17 si costituiva il chiedendo in via preliminare Parte_1
che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda per difetto di competenza per violazione della clausola arbitrale prevista dall'art. 10 dello Statuto del e, in subordine, che venisse Parte_1
accertata l'assoluta infondatezza nel merito della spiegata domanda avversa. Con sentenza del 06.06.17 veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lecce in ragione della disposizione contenuta nella clausola compromissoria dello Statuto sociale, con contestuale condanna di al pagamento CP_1
delle spese di lite. Successivamente procedeva alla notifica, in data 26.07.17, di domanda di CP_1
arbitrato cui seguiva in data 07.08.17 la designazione del proprio arbitro da parte del
[...]
. Parte_1
All'udienza del 12.10.17 si costituiva il Collegio arbitrale.
Dopo alcuni rinvii per tentare la conciliazione, con ordinanza del 29.01.18, il Collegio assegnava alle parti termine per il deposito di memorie e repliche al fine di precisare le proprie domande ed eccezioni.
Con memoria del 05.03.18, la difesa di in via preliminare, si opponeva alla richiesta ex CP_1
adverso formulata di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto in materia condominiale, deducendo che la propria natura giuridica non fosse in nulla assimilabile a quella di un condominio, ma che invece la normativa applicabile fosse quella afferente le associazioni non riconosciute. Si opponeva, altresì, sempre in via preliminare, all'eccezione secondo cui 1a domanda di arbitrato, in conseguenza della sentenza resa dal Tribunale di Lecce sulla competenza in favore del Collegio Arbitrale, non andasse qualificata come
2 riassunzione in questa sede di quel giudizio, ritenendo in contrario che ex art. 819 ter cpc, per come modificato da Corte Cost. 19.07.13 n.223, l'art. 50 cpc fosse applicabile ai rapporti tra arbitrato e processo. Deduceva, quindi, che in Otranto è sito il complesso Conca Specchiulla che comprende il noto villaggio turistico con ivi strutture turistico-ricettive pubbliche e private. Detto complesso viene amministrato dal la cui operatività è disciplinata dallo statuto sociale e dal relativo Parte_1
regolamento, approvati da ultimo nell'assemblea del 27.04.98. All'interno del Consorzio operano vari soggetti, tra cui , titolare di un albergo e di una struttura per l'accoglienza e la sosta di camper/ CP_1
roulotte (C.d. area camper). Nel merito, quindi, rilevava che con delibera del 02.12.16 l'assemblea del con il voto contrario di , approvava con 899,07 millesimi la "relazione di perizia e Parte_1 CP_1
calcolo delle tabelle millesimali per ing. ". Detta delibera veniva impugnata poichè contraria alle Per_1
previsioni di legge e statutarie in quanto traviserebbe il concetto di cubatura utilizzato dallo statuto come unico parametro per la determinazione dei millesimi da attribuire a ciascun consorziato oltre che essere errata nella misura in cui farebbe proprie nel merito le errate conclusioni tecniche cui giunge 1a relazione in riferimento alle quantificazioni operate riguardo a ciascun consorziato. Per_1
Con memoria del 27.04.18, la difesa del , preliminarmente reiterava l'eccezione Parte_1
innanzi richiamata e relativa alla natura giuridica da attribuire al Nel merito, invece, Parte_1
deduceva che la contestata delibera assembleare lungi dall'essere in contrasto con le norme statutarie, costituirebbe una immediata espressione applicativa delle stesse. Aggiungeva ancora che dalla lettura dell'art. 7 del Regolamento consortile sarebbe dato comprendere come il criterio di ripartizione tra i consorziati delle spese relative ai servizi sia costituito dalla differente ed effettiva fruizione che ciascuno pone in essere degli stessi e che la fruizione dei servizi sia il criterio di riparazione delle relative spese tra i consorziati sarebbe confermato anche dall'art. 1 dello Statuto consortile, nel quale si parla di "gestione" di servizi comuni quale oggetto della compagine consortile. Deduceva, inoltre, che il significato da attribuire al concetto di "cubatura" quale unità di misura per far pagare un servizio, non deve essere inteso nell'accezione urbanistico-edilizia quanto piuttosto al numero dei fruitori di un dato servizio e quindi alla maggiore o minore fruizione dello stesso. Questi, a dire del sarebbero i criteri semplici e lineari Parte_1
utilizzati dall'ing. che, nella contestata relazione, si sarebbe limitato ad attribuire all' Per_1 [...]
al pa.ri di tutti gli altri mini-appartamenti presenti nel una "volumetria ipotetica", Pt_2 Parte_1
vale a dire un parametro cui legare le spese in base alla fruizione dei servizi comuni.
3 Con ordinanza del 27.09.18, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.05.18, il Collegio disponeva CTU nominando all'uopo l'ing. Espletata la CTU, all'udienza del Persona_2
07.01.2019, il Collegio riservava di provvedere sulle avverse richieste di richiarno del consulente a chiarimenti e/o di fissazione udienza per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a valutare la possibilità di una soluzione conciliativa partendo dalle conclusioni della relazione di consulenza espletata.
Con ordinanza dell'11.02.19 il Collegio fissava la comparizione personale delle parti. All'udienza dell'11.03.19 comparivano le parti personalmente senza, tuttavia, raggiungere un accordo ed il Collegio riservava, pertanto, di provvedere. Con provvedimento del 21.03.19, a scioglimento della riserva assuntal'11.03.19, il Collegio ritenuto che sia la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata da parte attrice, sia quella di chiarimenti al CTU formulata da parte convenuta, potessero essere delibate unitamente al merito, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.04.19, le parti precisavano le conclusioni ed il Collegio assegnava termine sino al 30.05.19 per il deposito di note conclusive e sino al 14.06.19 per memorie di replica, riservando di provvedere.”
Il Collegio arbitrale decideva con lodo rituale del 26.7.2019 con cui, rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancata attivazione della procedura obbligatoria di mediazione sollevata da nel merito, pur ritenendo che il criterio di ripartizione delle spese CP_1
fra i consorziati previsto dal regolamento consortile all'art. 7 fosse quello della “effettiva fruizione dei servizi comuni” – con ciò disattendendo le prospettazioni di -, CP_1
tuttavia riteneva – sulla base dei contenuti della disposta indagine peritale - che le tabelle millesimali approvate dall'assemblea consortile del 2.12.2006 in ragione della loro difformità rispetto all'esistente, dipendente da un'errata metodologia di determinazione delle stesse, non fossero coerenti con il criterio da applicare ai fini della ripartizione delle spese evincibile dall'art. 7 del regolamento consortile e, pertanto, annullava la delibera consortile del 2.12.2016, compensando fra le parti la metà delle spese di lite e ponendo a carico del l'altra metà delle stesse, ponendo a carico di ciascuna Parte_1
parte il 50% delle spese di CTU.
Il ha impugnato tempestivamente il lodo per i seguenti motivi: Parte_1
“…I) Nullità del lodo ex art. 829, comma 3 c.p.c., per violazione delle regole di diritto nella parte in cui ha ritenuto applicabili al caso di specie le norme sul condominio negli edifici e conseguentemente ex art. 4 829, comma 2, n. 11 nella parte in cui, pur ritenendo applicabili le norme in materia di condominio negli edifici, non ha dichiarato la improcedibilità della domanda e ha ritenuto non applicabili le norme in materia di procedimento obbligatorio di mediaconciliazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 d.lgs. n.
28/2010…
…II) Nullità del lodo ex art. 829, comma 3 c.p.c. per violazione delle regole di diritto nella parte in cui, sulla base di una CTU nulla in quanto contraddittoria tra quanto affermato nelle premesse e quanto affermato nelle conclusioni, pur in assenza di un effettivo accertamento dello stato dei luoghi teso ad accertare in particolare la destinazione d'uso degli immobili, e sulla base delle tabelle del 2006 mai approvate dagli organi consortili, ha annullato la delibera assembleare del 2 dicembre 2016 per violazione dell'art. 7 del regolamento consortile… chiedendo:
“1. Preliminarmente, ordinare al Collegio arbitrale, nel domicilio eletto presso la sede dell'arbitrato in
Lecce (LE), alla via Lupiae, n. 34 (c/o lo Studio legale dell'Avv. Raffaele Fatano), di esibire il fascicolo d'ufficio, ivi compreso il verbale redatto dal Collegio all'atto della sottoscrizione del lodo avvenuta il 26 luglio 2019;
2. in via rescindente: dichiarare la nullità in tutto o in parte del lodo arbitrale impugnato per le ragioni di cui in narrativa;
3. in via rescissoria, laddove il Collegio ritenesse di poter entrare nel merito della controversia ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c.: previa declaratoria di nullità della CTU, respingere in tutto o in parte le domande proposte da in quanto inammissibili e infondate e per lo effetto confermare la validità CP_1
della delibera assembleare del 2 dicembre 2016, per le ragioni di cui in narrativa;
4. con vittoria di spese e competenze di lite, relative a tutti i gradi di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 4.3.2021, si è costituita chiedendo: CP_1
“1) in via preliminare e pregiudiziale: a) rigettare perché inammissibile, per tutte le ragioni esposte in comparsa, l'appello confermando integralmente il lodo arbitrale;
b) in via subordinata, relativamente all'eccezione d'improcedibilità, si chiede fissarsi termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
2) nel merito: c) nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione d'inammissibilità si chiede, comunque, di rigettare l'appello per tutte le ragioni esposte in comparsa, perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente il lodo arbitrale;
d) in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria si chiede acquisirsi fascicolo di primo grado.”
5 Dopo il rigetto, da parte della Corte, con ordinanza dell'1.06.2021, della richiesta del impugnante di veder ordinato al collegio arbitrale di esibire il fascicolo di Parte_1
ufficio, avendo la Corte rilevato “…che costituisce onere dell'impugnante depositare, unitamente a copia autentica del lodo, tutti i documenti del giudizio arbitrale, essendo tale deposito strumentale alla verifica del rispetto del termine di impugnazione e della sussistenza delle ipotesi di nullità denunciate” e dopo la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, avendo, le parti, chiesto un differimento di tale udienza al fine di consentire la definizione delle trattative di bonario componimento della lite tra loro pendenti ed avendo, le stesse, successivamente, dato atto del fallimento di tali trattative, la causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di note autorizzate sostitutive della comparizione all'udienza di p.c. del 5.10.2022, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte dà atto che è rinvenibile in atti la documentazione inerente l'espletata procedura arbitrale necessaria ai fini della decisione sull'impugnazione del lodo emesso all'esito della stessa, in quanto depositata da in allegato alla comparsa di CP_1
costituzione in giudizio del 4.03.2021
2. L'impugnante deduce che il lodo reso all'esito del procedimento arbitrale Parte_1
instaurato da nei confronti del sottoscritto il 26 luglio CP_1 Parte_1
2019 e depositato in segreteria in pari data, sia nullo ex art. 829 comma 3 .c.p.c. “per violazione delle regole di diritto nella parte in cui ha ritenuto applicabili al caso di specie le norme sul condominio negli edifici e conseguentemente ex art. 829, comma 2, n. 11 nella parte in cui, pur ritenendo applicabili le norme in materia di condominio negli edifici, non ha dichiarato la improcedibilità della domanda e ha ritenuto non applicabili le norme in materia di procedimento obbligatorio di media- conciliazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010”.
2.1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'iniziativa impugnatoria del , nella parte in cui prospetta l'ipotesi di nullità di cui all'art. Parte_1
829 comma 3 c.p.c. e, pertanto, nella parte in cui risulta diretta a far valere una violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, sollevata da nella CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta, in relazione alla mancanza dei presupposti alla
6 cui ricorrenza l'art. 829 co. 3 c.p.c. condiziona la possibilità di proporre tale forma d'impugnazione.
2.1.1. L'eccezione è infondata. Poiché dagli atti risulta che il presente procedimento si fonda su una convenzione arbitrale fatta propria da prima del 2 marzo 2006 CP_1
– risalente alla predisposizione dello statuto sociale e del relativo regolamento, approvati da ultimo nell'assemblea del 27.4.1998 - alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con pronuncia n. 934 del 9.05.2016, va applicata la disciplina previgente alla modifica dell'art. 829 c.p.c. (entrata in vigore il 2.03.2006), che disponeva l'impugnabilità del lodo per violazione di norme sostanziali, salvo che le parti non l'avessero espressamente esclusa.
2.2. E tuttavia il motivo d'impugnazione in esame, nella parte in cui prospetta la violazione, da parte del Collegio arbitrale, delle norme sostanziali – peraltro neanche specificamente indicate - applicabili ai fini della decisione sulle questioni controverse, va disatteso, in quanto si fonda su una premessa erronea, smentita dagli atti processuali.
2.2.1. Infatti, non trova riscontro in atti che il collegio arbitrale abbia deciso applicando le norme che disciplinano la materia del condominio, emergendo, piuttosto, dalla lettura del lodo impugnato, che il Collegio, richiamando “un precedente persuasivo della Suprema Corte…”
(Cass. n. 11035/2015) secondo cui “la disciplina civilistica dettata per la comunione non è estensibile al consorzio costituito fra i proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale…”, ha affermato in maniera chiara di intendere aderire ad un tale orientamento. Peraltro, il impugnante non ha indicato il passaggio decisorio Parte_1
che evidenzierebbe la denunciata, ma non idoneamente prospettata, violazione delle regole di diritto sul merito della controversia.
2.3. Quanto appena osservato impone di disattendere anche gli ulteriori rilievi formulati dal impugnante con il motivo in esame. Parte_1
Infatti, sia la prospettazione di una mancanza totale - ovvero, quanto meno, di una carenza
- della motivazione “tale da non consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito dal
Collegio…(nel ritenere)….applicabile al caso di specie le norme dettate dal nostro ordinamento giuridico in tema di condominio degli edifici”, da interpretarsi come denuncia dell'error in procedendo di cui all'art. 829 co. 1 n. 5 (mancanza del requisito indicato nel numero 5) dell'art. 823 c.p.c.,
7 vale a dire, dell'esposizione sommaria dei motivi), sia la prospettazione dell'ipotesi di nullità prevista dall'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c. (il lodo conterrebbe disposizioni contraddittorie, in quanto, pur avendo ritenuto applicabili le norme in materia di condominio negli edifici, avrebbe escluso l'obbligatorietà del procedimento di mediazione), si fondano sull'errata premessa che il collegio arbitrale abbia applicato le norme che disciplinano il condominio degli edifici.
2.3.1. Con la precisazione che la proposizione, di natura concessiva, rinvenibile nel lodo a p. 8 dello stesso: “E' pur vero che la stessa Cassazione, proprio in considerazione dei plurimi punti di contatto fra i due istituti, ha affermato, altresì, che “nei consorzi di urbanizzazione…in difetto di diversa disciplina contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto, trovano applicazione le norme sul condominio”, posta come premessa dell'affermazione - sorretta da motivazione adeguata e condivisibile
- secondo cui neanche in caso di applicazione analogica della disciplina del condominio, sarebbe consentito ricomprendere la materia consortile tra quelle, oggetto di individuazione tassativa, per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, non dimostra certo che il Collegio abbia deciso applicando le norme dettate in materia di Condominio.
2.3.2. Ed infatti, il Collegio arbitrale ha poi proceduto ad esaminare nel merito la domanda di sulla base delle previsioni rinvenute nell'art. 7 del regolamento consortile, CP_1
da leggersi, secondo il Collegio arbitrale medesimo, come dirette a privilegiare, ai fini della ripartizione delle spese, il criterio della “effettiva fruizione dei servizi” (p. 10 lodo impugnato).
Con l'ulteriore precisazione che, su tali premesse, il riferimento all'art. 1123 c.c. (che disciplina il regolamento delle spese nel condominio) in sede di conferimento, al consulente nominato dal collegio arbitrale, dell'incarico di “verificare la coerenza delle tabelle millesimali “all'attuale stato di fatto, alle norme statutarie ed al Regolamento vigente presso il Parte_1
tenendo conto dei coefficienti correttivi applicati nella fattispecie in considerazione delle peculiarità dei luoghi e, comunque, ex art. 1123 c.c.”, risulta operato solo ad integrazione e ad ulteriore specificazione delle norme statutarie e del regolamento consortile vigente (nelle quali il
Collegio già aveva rinvenuto la fonte (convenzionale) del criterio da adottarsi ai fini della ripartizione delle spese (quello della effettiva fruizione dei servizi), del tutto in coerenza con le considerazioni in precedenza sviluppate circa una pur sempre possibile estensione
8 analogica delle norme sul condominio, in via residuale e con funzione integrativa della disciplina contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione (rubricato: “Nullità del lodo ex art. 829, comma 3
c.p.c. per violazione delle regole di diritto nella parte in cui, sulla base di una CTU nulla in quanto contraddittoria tra quanto affermato nelle premesse e quanto affermato nelle conclusioni, pur in assenza di un effettivo accertamento dello stato dei luoghi teso ad accertare in particolare la destinazione d'uso degli immobili, e sulla base delle tabelle del 2006 mai approvate dagli organi consortili, ha annullato la delibera assembleare del 2 dicembre 2016 per violazione dell'art. 7 del regolamento consortile”), il
[...]
prospetta una violazione delle regole di diritto nella decisione sul merito della Parte_1
questione sottoposta al Collegio arbitrale, consistente nel fatto che il Collegio decidente,
“dopo avere dichiarato conforme al regolamento consortile l'interpretazione dell'art. 7 proposta dal e contenuta nell'impugnata delibera circa il concetto di “cubatura”, escludendo che a tale Parte_1
concetto possa essere attribuita la significazione di volume fisico edificato, urbanisticamente inteso, dato che ai fini della ripartizione dei costi rileverebbe piuttosto il tipo e l'intensità di uso dei servizi connessi alla cubatura e non la cubatura in sé e per sé considerata, “è però poi pervenuta in maniera del tutto contraddittoria ed apodittica alla declaratoria di annullamento della stessa delibera sulla scorta di considerazioni “soggettive” oltre che evidentemente errate poste in essere dal CTU”. Secondo il Consorzio impugnante “…l'elaborato peritale del
CTU (pedissequamente seguito dal Collegio arbitrale), presenta numerose criticità sia con riferimento alla metodologia seguita che con riferimento alle conclusioni cui è pervenuto, non foss'altro perché sotto molti aspetti ultronee rispetto al thema decidendum del presente giudizio costituito esclusivamente dalla valutazione della coerenza alle norme statutarie delle tabelle millesimali in riferimento alla posizione di con particolare riferimento all'aria camper”. CP_1
3.1. Ebbene, premesso che, secondo quanto già in precedenza osservato, nella presente vicenda processuale trova applicazione la formulazione dell'art. 829 c.p.c. nel testo precedente le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, a decorrere dal 2.3.2006, osserva la Corte che il impugnante ha omesso di procedere ad un'allegazione Parte_1
specifica del canone di diritto sostanziale applicato dal Collegio arbitrale che il Parte_1
riterrebbe essere stato violato, essendosi il limitato a prospettare al più un errato Parte_1
recepimento ed apprezzamento, da parte del Collegio decidente, delle conclusioni peritali
9 in ordine ad accertamenti in fatto che non involgono l'applicazione di norme di diritto sostanziale e la cui rilevanza, pertanto, esula dall'ambito di censurabilità del lodo;
così come dall'ambito di censurabilità del lodo in sede di impugnazione esula l'evocazione della mancanza, nel lodo medesimo, di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, trattandosi di error in procedendo non contemplato fra le ipotesi previste dall'art. 829 c.p.c
4. L'impugnazione proposta dal va pertanto rigettata, apparendo, Parte_1
peraltro, opportuno sottolineare che, in assenza di impugnazione sul punto, si è formato il giudicato sull'accertamento preliminare, implicitamente contenuto nel lodo del 26 luglio
2019, secondo cui, alla luce del criterio della effettiva fruizione dei servizi, come quello da applicare ai fini della ripartizione delle spese fra i consorziati – anche è tenuta a CP_1
contribuire a tali spese. Ed invero, gli arbitri, avendo ritenuto necessario accertare se il criterio di riparto delle spese applicato con la delibera annullata fosse conforme alle previsioni dell'atto costitutivo, hanno inequivocabilmente rigettato la pretesa di di CP_1
non partecipare alle spese con riferimento allo spazio adibito ad area camper.
In presenza, per le ragioni esposte, di reciproca soccombenza avuto riguardo all'esito complessivo della lite, si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite di questo grado. Poiché, però, l'impugnazione è rigettata, si dà atto che sussistono i presupposti per dichiarare il Parte_1
tenuto a versare all'erario una somma pari a quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.
.
P.Q.M.
- rigetta l'impugnazione ex art. 828 e ss. c.p.c. proposta dal
[...]
nei confronti di vverso il lodo arbitrale emesso dal Parte_1 CP_1
Collegio Arbitrale composto dall' Avv. Raffaele Fatano, dall'Avv. Alessandro Orlandini
e dall'Avv. Fabio Tommasi in data 26.07.2019;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali della presente fase;
10 . dà atto che sussistono i presupposti per dichiarare il tenuto a Parte_1
versare all'erario una somma pari a quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 3.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
.
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