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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/09/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23507/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE
Oggi 18 settembre 2025 alle ore 12:25 innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, presenti le MOT dr.ssa Alessia Carrera e dr.ssa Roberta Cosio, compare per il ricorrente l'avv. Parte_1 VALLOSIO TOMMASO.
Nessuno compare per il convenuto, già dichiarato contumace.
L'avv. VALLOSIO precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore di parte ricorrente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore della ricorrente si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 23507/2024 promossa da:
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1 Roma numero , REA 1581658) nella qualità di mandataria del P.IVA_1 Controparte_2 (già già a seguito di fusione Notaio
[...] Controparte_3 Controparte_4
20.12.2011 rep. 56754-racc. 20928) in persona del legale rappresentante pro tempore Persona_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VALLOSIO TOMMASO e dell'Avv. VALLOSIO P.IVA_2 FILIPPO;
PARTE ATTRICE RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_5 C.F._1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE RICORRENTE
All'udienza del 18.9.2024, come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, previ gli incombenti ex lege previsti, - Accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice del Sig. Controparte_5 (nato a [...], il [...], e per quanto ancora occorra la sua accettazione, il cui asse ricomprende gli immobili così descritti: Comune di Torino (TO) Via Foligno 121, Foglio 1110, part. 113, sub. 3; - Ordinare per l'effetto, al competente Conservatore dei RR. II. di provvedere ex art. 2648 c.c. alla trascrizione del provvedimento con esonero da ogni responsabilità. Con ogni conseguenziale provvedimento. Riservate ulteriori deduzioni e conclusioni a difese avversarie cognite. Con vittoria di spese legali, oneri accessori, Iva e cpa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 24.12.2024, Controparte_1 quale mandataria di ha domandato al Tribunale di Torino di accertare e
[...] Parte_1 dichiarare che il convenuto ha accettato l'eredità morendo dismessa dalla Controparte_5 moglie deceduta in Torino il 30.6.2020, eredità che ricomprende anche l'immobile in Persona_2 Torino, Via Foligno n. 121, accatastato al NCEU come F. 1110, part. 113, sub. 3, allegando in particolare:
pagina 2 di 5 § di avere interesse a introdurre il presente giudizio per proseguire la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE 698/2024, in cui il G.E., con provvedimento al 29.11.2024, ha rilevato l'assenza della continuità delle trascrizioni;
§ di essere creditrice dell'importo originario di € 100.000,00 nei confronti del convenuto, sia in proprio che quale erede della defunta moglie in forza del contratto di mutuo ipotecario del Persona_2 17.01.2017 a rogito Notaio di Torino - Rep. n. 4931 / Racc. n. 2221, registrato Persona_3 presso l'Agenzia delle Entrate Torino 4 al n. 452 serie 1T (doc.4), stipulato con l'allora
[...] (dante causa di a seguito di vicende di incorporazione per fusione); Controparte_3 Parte_1
§ che in forza del predetto titolo, in data 20.01.2007 è stata iscritta ipoteca volontaria (Ag. Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare Torino 1 - Reg. Gen. 3468 / Reg. Part. 797) sull'immobile in Torino, Via Foligno n. 121, censito al Catasto Urbano come F. 55 Part. 860 - Sub. 3 (doc. 5), che, originariamente in comproprietà dei due debitori, è divenuto proprietà esclusiva del a CP_5 seguito delle vicende successorie;
§ che il resistente ha accettato l'eredità ex art. 475 c.c., sottoscrivendo il 23.03.2023 una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sua qualità di erede (doc. 9), mentre i figli della de cuius,
e , hanno rinunciato all'eredità con atto del 10.02.2022 (doc. Controparte_6 Controparte_7 10);
§ che, in ogni caso, il resistente ha accettato tacitamente l'eredità della de cuius ex art. 476 c.c., essendo residente nell'immobile pignorato in Torino, Via Foligno n. 121 (doc. 11) ed è divenuto erede puro e semplice ex art. 485 c.c. in quanto nel possesso dei beni ereditari, senza aver redatto l'inventario nei termini di legge;
§ che il resistente non ha contestato la qualifica di erede a seguito della notifica del precetto e del pignoramento, circostanza che configura un comportamento tale da dimostrare l'interesse dell'erede verso il patrimonio del defunto e idoneo a comprovare l'accettazione di eredità.
La parte convenuta non si è costituita, venendo dichiarata contumace.
All'udienza del 18.9.2025, in assenza di istruttoria orale, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi l'interesse ad agire nel presente giudizio del ricorrente al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni e proseguire la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE 698/2024 innanzi a codesto Tribunale.
Nel merito, la svolta domanda appare fondata e deve essere accolta, nei termini e per le ragioni di seguito riportate.
L'art. 475 c.c. prevede che “L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.”
Sul punto la giurisprudenza ha sostenuto che, “In tema di accettazione dell'eredità, la normativa di cui agli articoli 475 e seguenti del c.c. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.” (Cassazione ord. n. 4843 del 19 febbraio 2019).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che e coniugi in regime Controparte_5 Persona_2
pagina 3 di 5 di comunione legale dei beni, hanno acquistato l'immobile staggito in data 17.01.2007 con atto a rogito notaio (come da documentazione ipocatastale prodotta al doc. 7). Per_3
Risulta altresì dagli atti che è deceduta ab intestato in Torino il 30.6.2020, con apertura Persona_2 della successione legittima in favore dei chiamati all'eredità (marito), Controparte_5 CP_6
e (figli), risultando poi provato che i figli della de cuius
[...] Controparte_7 CP_6
e hanno rinunciato all'eredità della madre con atto di rinuncia del
[...] Controparte_7 10.02.2022 (doc. 10).
Quanto a , particolarmente rilevante e sufficiente all'accoglimento della domanda è la Controparte_5 circostanza per cui il resistente ha sottoscritto in data 23.3.2023 una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (controfirmata dal pubblico ufficiale incaricato dall'Anagrafe di Torino) nel quale ha manifestato, in modo diretto, la volontà di accettare l'eredità della defunta moglie, qualificandosi espressamente come erede della stessa, così accettando l'eredità della moglie.
Ulteriori elementi da valorizzare ai fini dell'accoglimento della domanda attorea sono:
§ il contegno processuale del resistente che ha ricevuto la notifica del precetto e del pignoramento e, nonostante ciò, non ha inteso contestare la propria qualità di erede della defunta moglie per evitare di subire l'espropriazione;
§ il fatto che anche nel presente procedimento il resistente non si sia costituito;
invero, sebbene la contumacia non equivalga a mancata contestazione, essa si sostanzia comunque in una mancata opposizione all'accertamento richiesto.
Per l'effetto, deve accertarsi che (nato a [...] il [...], C.F. Controparte_5
) è divenuto erede di (nata a [...] il [...], deceduta C.F._1 Persona_2 in Torino il 30.06.2020, C.F. ) per effetto di accettazione espressa dell'eredità C.F._2 della stessa, che ricomprende l'immobile staggito sito in Torino (TO) Via Foligno n. 121, accatastato al NCUE come Foglio 1110, part. 113, sub. 3.
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
Il convenuto soccombente deve essere condannato a rifondere le spese di lite alla parte attrice, da liquidarsi ex DM 55/2014. Quanto ai compensi, gli stessi sono liquidati tenendo conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, valori minimi (alla luce della natura contumaciale della stessa e della sommarietà del rito), per le fasi di studio, introduttiva, decisionale (in assenza di istruttoria). Spettano infine gli esposti documentati per CU, marca, spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta che (nato a [...] il [...], C.F. ) ha Controparte_5 C.F._1 accettato l'eredità morendo dismessa da (nata a [...] il [...], deceduta Persona_2 in Torino il 30.06.2020, C.F. ), eredità che ricomprende l'immobile sito in C.F._2 Torino (TO) Via Foligno n. 121, accatastato al NCUE come Foglio 1110, part. 113, sub. 3.
2) Condanna a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_5 Controparte_1 quale mandataria di le spese di lite, che si liquidano in €
[...] Parte_1 2.906,00 per compensi ed € 557,80 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, 15 % per spese generali.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale. Torino, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE
Oggi 18 settembre 2025 alle ore 12:25 innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, presenti le MOT dr.ssa Alessia Carrera e dr.ssa Roberta Cosio, compare per il ricorrente l'avv. Parte_1 VALLOSIO TOMMASO.
Nessuno compare per il convenuto, già dichiarato contumace.
L'avv. VALLOSIO precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore di parte ricorrente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore della ricorrente si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 23507/2024 promossa da:
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1 Roma numero , REA 1581658) nella qualità di mandataria del P.IVA_1 Controparte_2 (già già a seguito di fusione Notaio
[...] Controparte_3 Controparte_4
20.12.2011 rep. 56754-racc. 20928) in persona del legale rappresentante pro tempore Persona_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VALLOSIO TOMMASO e dell'Avv. VALLOSIO P.IVA_2 FILIPPO;
PARTE ATTRICE RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_5 C.F._1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE RICORRENTE
All'udienza del 18.9.2024, come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, previ gli incombenti ex lege previsti, - Accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice del Sig. Controparte_5 (nato a [...], il [...], e per quanto ancora occorra la sua accettazione, il cui asse ricomprende gli immobili così descritti: Comune di Torino (TO) Via Foligno 121, Foglio 1110, part. 113, sub. 3; - Ordinare per l'effetto, al competente Conservatore dei RR. II. di provvedere ex art. 2648 c.c. alla trascrizione del provvedimento con esonero da ogni responsabilità. Con ogni conseguenziale provvedimento. Riservate ulteriori deduzioni e conclusioni a difese avversarie cognite. Con vittoria di spese legali, oneri accessori, Iva e cpa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 24.12.2024, Controparte_1 quale mandataria di ha domandato al Tribunale di Torino di accertare e
[...] Parte_1 dichiarare che il convenuto ha accettato l'eredità morendo dismessa dalla Controparte_5 moglie deceduta in Torino il 30.6.2020, eredità che ricomprende anche l'immobile in Persona_2 Torino, Via Foligno n. 121, accatastato al NCEU come F. 1110, part. 113, sub. 3, allegando in particolare:
pagina 2 di 5 § di avere interesse a introdurre il presente giudizio per proseguire la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE 698/2024, in cui il G.E., con provvedimento al 29.11.2024, ha rilevato l'assenza della continuità delle trascrizioni;
§ di essere creditrice dell'importo originario di € 100.000,00 nei confronti del convenuto, sia in proprio che quale erede della defunta moglie in forza del contratto di mutuo ipotecario del Persona_2 17.01.2017 a rogito Notaio di Torino - Rep. n. 4931 / Racc. n. 2221, registrato Persona_3 presso l'Agenzia delle Entrate Torino 4 al n. 452 serie 1T (doc.4), stipulato con l'allora
[...] (dante causa di a seguito di vicende di incorporazione per fusione); Controparte_3 Parte_1
§ che in forza del predetto titolo, in data 20.01.2007 è stata iscritta ipoteca volontaria (Ag. Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare Torino 1 - Reg. Gen. 3468 / Reg. Part. 797) sull'immobile in Torino, Via Foligno n. 121, censito al Catasto Urbano come F. 55 Part. 860 - Sub. 3 (doc. 5), che, originariamente in comproprietà dei due debitori, è divenuto proprietà esclusiva del a CP_5 seguito delle vicende successorie;
§ che il resistente ha accettato l'eredità ex art. 475 c.c., sottoscrivendo il 23.03.2023 una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sua qualità di erede (doc. 9), mentre i figli della de cuius,
e , hanno rinunciato all'eredità con atto del 10.02.2022 (doc. Controparte_6 Controparte_7 10);
§ che, in ogni caso, il resistente ha accettato tacitamente l'eredità della de cuius ex art. 476 c.c., essendo residente nell'immobile pignorato in Torino, Via Foligno n. 121 (doc. 11) ed è divenuto erede puro e semplice ex art. 485 c.c. in quanto nel possesso dei beni ereditari, senza aver redatto l'inventario nei termini di legge;
§ che il resistente non ha contestato la qualifica di erede a seguito della notifica del precetto e del pignoramento, circostanza che configura un comportamento tale da dimostrare l'interesse dell'erede verso il patrimonio del defunto e idoneo a comprovare l'accettazione di eredità.
La parte convenuta non si è costituita, venendo dichiarata contumace.
All'udienza del 18.9.2025, in assenza di istruttoria orale, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi l'interesse ad agire nel presente giudizio del ricorrente al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni e proseguire la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE 698/2024 innanzi a codesto Tribunale.
Nel merito, la svolta domanda appare fondata e deve essere accolta, nei termini e per le ragioni di seguito riportate.
L'art. 475 c.c. prevede che “L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.”
Sul punto la giurisprudenza ha sostenuto che, “In tema di accettazione dell'eredità, la normativa di cui agli articoli 475 e seguenti del c.c. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.” (Cassazione ord. n. 4843 del 19 febbraio 2019).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che e coniugi in regime Controparte_5 Persona_2
pagina 3 di 5 di comunione legale dei beni, hanno acquistato l'immobile staggito in data 17.01.2007 con atto a rogito notaio (come da documentazione ipocatastale prodotta al doc. 7). Per_3
Risulta altresì dagli atti che è deceduta ab intestato in Torino il 30.6.2020, con apertura Persona_2 della successione legittima in favore dei chiamati all'eredità (marito), Controparte_5 CP_6
e (figli), risultando poi provato che i figli della de cuius
[...] Controparte_7 CP_6
e hanno rinunciato all'eredità della madre con atto di rinuncia del
[...] Controparte_7 10.02.2022 (doc. 10).
Quanto a , particolarmente rilevante e sufficiente all'accoglimento della domanda è la Controparte_5 circostanza per cui il resistente ha sottoscritto in data 23.3.2023 una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (controfirmata dal pubblico ufficiale incaricato dall'Anagrafe di Torino) nel quale ha manifestato, in modo diretto, la volontà di accettare l'eredità della defunta moglie, qualificandosi espressamente come erede della stessa, così accettando l'eredità della moglie.
Ulteriori elementi da valorizzare ai fini dell'accoglimento della domanda attorea sono:
§ il contegno processuale del resistente che ha ricevuto la notifica del precetto e del pignoramento e, nonostante ciò, non ha inteso contestare la propria qualità di erede della defunta moglie per evitare di subire l'espropriazione;
§ il fatto che anche nel presente procedimento il resistente non si sia costituito;
invero, sebbene la contumacia non equivalga a mancata contestazione, essa si sostanzia comunque in una mancata opposizione all'accertamento richiesto.
Per l'effetto, deve accertarsi che (nato a [...] il [...], C.F. Controparte_5
) è divenuto erede di (nata a [...] il [...], deceduta C.F._1 Persona_2 in Torino il 30.06.2020, C.F. ) per effetto di accettazione espressa dell'eredità C.F._2 della stessa, che ricomprende l'immobile staggito sito in Torino (TO) Via Foligno n. 121, accatastato al NCUE come Foglio 1110, part. 113, sub. 3.
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
Il convenuto soccombente deve essere condannato a rifondere le spese di lite alla parte attrice, da liquidarsi ex DM 55/2014. Quanto ai compensi, gli stessi sono liquidati tenendo conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, valori minimi (alla luce della natura contumaciale della stessa e della sommarietà del rito), per le fasi di studio, introduttiva, decisionale (in assenza di istruttoria). Spettano infine gli esposti documentati per CU, marca, spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta che (nato a [...] il [...], C.F. ) ha Controparte_5 C.F._1 accettato l'eredità morendo dismessa da (nata a [...] il [...], deceduta Persona_2 in Torino il 30.06.2020, C.F. ), eredità che ricomprende l'immobile sito in C.F._2 Torino (TO) Via Foligno n. 121, accatastato al NCUE come Foglio 1110, part. 113, sub. 3.
2) Condanna a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_5 Controparte_1 quale mandataria di le spese di lite, che si liquidano in €
[...] Parte_1 2.906,00 per compensi ed € 557,80 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, 15 % per spese generali.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale. Torino, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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