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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9460 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 25866/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e in persona del dott. Rago-
zini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25866.23 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizio-
ne a decreto ingiuntivo, pendente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. resi- Parte_1 C.F._1
dente in Napoli alla Traversa 1 TA LL n. 4 in proprio e nella sua qualità
di Amministratrice p.t. della Controparte_1
corrente in Napoli al C.so Secondigliano n. 228 – C.F./P.Iva
[...]
, nata a [...] il [...] C.F. P.IVA_1 Parte_2
, residente in [...]alla Traversa 1 TA LL n. 4, C.F._2
, nata a [...] il [...] C. F. resi- CP_2 C.F._3
dente in Napoli al Viale dello Zodiaco n. 4, nata a [...] il CP_3
31.08.1954 C.F. residente in [...]
n. 15, rappresentati e difesi ai fini del presente atto dall'Avv. Umberto Del Pesce,
c.f. , con studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via N. C.F._5
Bixio n. 1 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla presente,
1
con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
[...]
come in atti;
Email_1
Opponenti
E
– C.F. con Controparte_4 P.IVA_2
sede in Torre del Greco al Corso V. Emanuele, 92/100 (palazzo Vallelonga),
iscritta nell' albo delle Banche di cui all'art. 13 D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 con numero di matricola 4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione e suo legale rappresentante pro tempore, dott. rap- CP_5
presentata e difesa, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo dall'avv. France-
sco OL NI (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati C.F._6
presso lo studio dello stesso sito in Avellino alla Via Campane n.18 .Si dichiara,
ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazio-
ni presso il proprio indirizzo P.E.C.
[...]
Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di udienza del 17.10.2025 in atti.
È presente per le parti opponenti l' avv. Umberto Del Pesce il quale si riporta all'
atto di opposizione e a tutte le memorie nonché le note conclusive. Chiede il ri-
getto delle istanze di controparte dirette a riassegnare nuovi quesiti al CTU il quale ha già dato conto delle obiezioni formulate risolvendo le stesse con ampia e completa risposta. Pertanto, chiede che l' On. Giudice riservi la causa per la deci-
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sione.
È presente per l'opposto istituto di credito l'avv. Francesca NI, per delega dell'avv NI, che impugna la consulenza tecnica depositata in quanto inatten-
dibile alla luce della frammentarietà e lacunosita' della documentazione contabile prodotta a sostegno della riconvenzionale spiegata e, preliminarmente chiede che il Giudice adito Voglia rimettere il giudizio in rilettura, assegnando al ctu i quesi-
ti integrativi articolati nelle memorie conclusionali e nelle osservazioni alla boz-
za di consulenza cui formula espresso rinvio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo della soc. Parte_3
nella sua assertiva qualità di titolare dei crediti vantati nei confronti degli
[...]
odierni opponenti, veniva emessa in data 12.10.2023 ingiunzione di pagamento n. 6031/2023, ai danni dei medesimi, intimando rispettivamente, alla società
[...]
, il pagamento della somma di € 39.656,69 Controparte_6
e alle Sigg.re e , quali ga- Parte_1 CP_3 CP_2 Parte_2
ranti della detta debitrice, il pagamento della somma di € 19.500,00 oltre interessi come richiesti in ricorso dalla domanda al saldo nonché spese e competenze pro-
fessionali oltre oneri di fatturazione.
La domanda in monitorio si fondava sul mancato pagamento delle rate di rim-
borso di un contratto di finanziamento chirografario n. 112/6201020224 del
31.03.2017 per un importo pari a € 60.000,00, nonché di un contratto di finan-
ziamento chirografario n. 112/620/2011135 del 03.06.2020 per una somma com-
plessiva pari ad € 25.000,00.
Il contratto di finanziamento n. 112/6201020224 del 31.03.2017 era garantito
3
dalle sigg.re e in virtù di Parte_1 CP_3 CP_2 Parte_2
una fideiussione generica limitata fino alla concorrenza della somma di €
19.500,00;
Le medesime, ancora, sottoscrivevano clausola di avallo dell'altra obbligazione di garanzia prestata dalla soc. di a Controparte_1 Parte_2
mezzo di un effetto cambiario pagabile a vista per l'importo di € 120.000,00.
Il finanziamento n. 112/620/2011135 del 03.06.2020, esso era garantito dal
[...]
ex L. 626/96. Parte_4
Gli opponenti allegavano in fatto e diritto i seguenti motivi di invalidità:
1) Nullità del contratto di finanziamento n. 112/6201020224 del 31.03.2017, poi-
ché il credito sarebbe stato utilizzato per estinguere la posizione debitoria esisten-
te su conto corrente n. 57351 ;
2) Illegittima capitalizzazione degli interessi, cd. “anatocismo”
3) Contratti di affidamento stipulati “verbalmente” o per “facta Concludentia”;
4) Nullità delle garanzie collegate ai mutui: Cambiale e Fideiussioni;
nullità della clausola determinativa degli interessi “uso piazza”
5) Inefficacia della garanzia Cambiaria;
6) decadenza della garanzia fideiussoria;
7) Risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede –
[...]
CP_7
In particolare, gli opponenti sul presupposto dell'accertamento delle rilevate ille-
gittimità sul contratto di conto corrente n. 57351 oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo per la nullità del mutuo n. 112/6201020224, deducevano la conseguente compensazione del credito maturato pari a € 60.000,00 col debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n.112/620/2011135 del
4
03.06.2020 pari a € 23.939,83.
In virtù della compensazione, pertanto, si richiedeva che;
8) la società opposta sia condannata al pagamento della somma di € 36.060,17, in favore della società opponente Controparte_1
Costituitasi parte opposta, nel precisare che nelle more era stata escussa la ga-
Contro ranzia per il rapporto di mutuo chirografario 112/620/2011135 con conse-
guente riduzione del credito vantato a complessivi € 23.789,32, nel chiedere il rigetto dell'avversa opposizione perché infondata deduceva la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito azionata dagli opponenti in via riconvenzio-
nale.
Esperita la mediazione con esito negativo e disposta ctu contabile, la causa veni-
va assegnata in decisione all'udienza del 17.10.25.
Il credito azionato in monitorio.
Parte opposta ha chiesto la corresponsione delle seguenti somme:
€ 15.743,59 per l'inadempimento delle obbligazioni del contratto n.
112/6201020224 del 31.03.2017;
€ 23.913,10 per l'inadempimento delle obbligazioni del contratto n.
112/620/2011135 del 03.06.2020.
Il credito complessivo, per effetto dell'escussione della garanzia pubblica, per al-
legazione della stessa parte opposta, si riduceva ad euro complessivi 23.789,32.
Quanto alla documentazione in atti, risulta provata sia la fonte del credito, sia il suo ammontare atteso che in atti sono stati depositati i contratti di mutuo con le rispettive condizioni e la rendicontazione delle somme ancora dovute.
In ordine al vaglio ufficioso necessario ai fini dell'accertamento delle clausole
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eventualmente vessatorie, occorre evidenziare che il tasso moratorio dei due con-
tratti, non presenta profili riconducibili ad un significativo squilibrio in termini di diritti ed obblighi nella specie non realizza l'ipotesi dell'art. 33 codice consumo lettera f) “ imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'a-
dempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clau-
sola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Invero l'aumento per il tasso moratorio ammonta solo al 2% in un caso ed all'1,9% nell'altro, aumento irrisorio non significativo.
Del tutto infondata appare l'eccezione di nullità degli opponenti in ordine alla circostanza che il mutuo in quanto contratto per far fronte a crisi di liquidità del debitor principale sarebbe nullo per assenza di causa.
Gli opponenti assumono che il contratto di mutuo di € 60.000,00 n.
112/6201020224 del 31.03.2017 stipulato tra le parti in causa, sarebbe stato con-
Cont cesso per il solo fine del ripianamento di debiti pregressi con la stessa Banca
polare come risultanti dal saldo negativo del contratto di conto corrente n.
57351.
Il Tribunale intende riportarsi alla decisione della Corte di Cassazione a s.u. n.
5841 del 05 marzo 2025 con cui viene esclusa l'assenza di giustificazione eco-
nomica di un mutuo contratto per estinguere un debito, in presenza comunque di una traditio intesa come messa a disposizione di somme di denaro per estinguere un debito pregresso.
In via preliminare tuttavia, occorre evidenziare che il contratto di mutuo per euro
60000,00 non presenta alcuno scopo esplicitamente indicato in contratto, con ciò
lo scopo solutorio non può esser considerato come un elemento costitutivo del contratto. Ne consegue che, l'accertamento del ctu secondo cui alla data del mu-
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tuo 31.3.17, la società correntista, alla luce della rideterminazione dei movimenti,
fosse in attivo per euro 17.646,26 risulta irrilevante.
Gli opponenti sono quindi debitori della somma di euro 23.789,32 oltre interessi contrattuali dalla data del 10.3.23, data della decadenza dal beneficio sino al soddisfo.
Il contratto di conto corrente n. 57351.
Gli opponenti in via riconvenzionale chiedono condannarsi parte opposta alla re-
stituzione delle somme illegittimamente trattenute nel corso dello svolgimento del contratto di conto corrente n. 57351, intrattenuto tra la debitrice principale e l'opposta.
Veniva conferito il seguente mandato al ctu con ordinanza del 5.11.24:
“in relazione al contratto di conto corrente n. 112/57351, ridetermini il saldo all'ultimo estratto conto, avendo cura di sostituire dalla data di accensione i tassi di interesse applicati, con quelli codicistici, sino alla data del 10.10.2005.
Da questa data applichi i tassi contrattuali contenuti nel contratto del 10.10.2005
come poi modificati nel corso del rapporto, sino alla data del 25.7.12. Da tale da-
ta applicherà i tassi di cui alle lettere del 05.09.2006 e del 02.08.2010 ed a segui-
re del contratto del 25.7.12.
Elimini ogni addebito per costi contrattuali dalla data di accensione sino al
10.10.2005. Da tale data applicherà le commissioni e spese di cui al contratto del
10.10.2005 come eventualmente modificate. A decorrere dal 25.07.12, applicherà
anche le condizioni contrattuali del contratto del 25.12.2012.
In ordine alla capitalizzazione, elimini la capitalizzazione dall'inizio del rapporto
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sino al 25.07.12, da tale data tenga ferma la capitalizzazione sino all'1.1.2014, a seguire elimini anche la capitalizzazione dal saldo.
Indichi, alla data del 31.3.17, l'ammontare del saldo come ricostruito.
Indichi, se siano stati prodotti gli estratti conto inerenti lo svolgimento del rap-
porto, in mancanza, determini il consulente il saldo con esclusione di quelli di na-
tura puramente tecnica ovvero che non comportino spese e contabilmente rappre-
sentino una mera duplicazione, ricostruendo i movimenti del conto dal momento della costituzione del rapporto, ovvero dalla diversa data ricavabile dalla docu-
mentazione in atti, fino alla data di chiusura del rapporto o comunque dell'ultimo estratto conto.
Laddove la documentazione contabile sia incompleta e frammentaria, indichi i periodi mancanti, e i calcoli che non possono essere attuati attese le lacune do-
cumentali e si pronunzi sull'attendibilità delle risultanze.
Per il primo estratto conto tenga conto del valore in esso indicato.
Elimini inoltre dal saldo le voci addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto per l'intero rapporto.
Invita le parti a dedurre in ordine alla indeterminatezza e quindi nullità della commissione di massimo scoperto come regolamentata nel contratto del
10.10.05. Assegna termine per note sino al 16.09.25.
Elimini il ctu, i versamenti solutori effettuati in data antecedente l'1.12.03. Il ctu avrà cura di verificarne la natura solutoria solo una volta ricostruito il saldo.
Esegua una soluzione di calcolo alternativa del saldo finale con e senza gli adde-
biti della cms”.
Gli interessi e le condizioni determinati con rinvio uso piazza e l'anatocismo.
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In limine risulta fondata l'eccezione degli opponenti in ordine alla nullità per in-
determinatezza della clausola determinativa del tasso contrattuale e delle com-
missioni e spese contrattuali con rinvio uso piazza, con la conseguente nullità di esse, eliminazione degli addebiti, ed applicazione del tasso codicistico (attesa la costituzione del rapporto nel 28/9/1988 e l'inapplicabilità del tub e prima ancora della legge n. 154 del 1992) in sostituzione e sino a valida regolamentazione dei tassi avvenuta con contratto del 10.10.2005 e successivo contratto del 25.7.12. In
ordine ai tassi applicati, risultano validamente stipulate le aperture di credito di cui il ctu nella rideterminazione del saldo ha tenuto conto ( del 05.09.2006 e del
02.08.2010).
Nessun valore ha l'atto ricognitivo depositato dalla banca unitamente ed in ag-
giunta al contratto del 10.10.2005, atteso il valore del tutto generico non idoneo a incidere sull'esigenza di determinatezza insoddisfatta così come anche sull'illiceità della violazione dell'art. 1283 c.c. Infatti del pari nulla è la clausola del contratto che applica la capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. clausola rinvenuta nel contratto del 28.09.88, del pari è nulla la clauso-
la che determina la capitalizzazione del contratto del 10.10.25, atteso che non viene indicato un tasso effettivo diverso da quello nominale in ordine al tasso creditorio capitalizzato, in violazione della delibera cicr del 2000 art. 6.
La capitalizzazione risulta correttamente disciplinata con il successivo contratto del 27.5.12, deve quindi essere conteggiata, sino all'1.1.14, data in cui entra in vigore la L. n°147 del 27/12/2013 che modificava il comma 2 dell'art.120 T.U.B
con esclusione immediatamente efficace, ritiene il tribunale, della capitalizzazio-
ne nei contratti di conto corrente bancario.
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La cms.
In sede di ordinanza istruttoria le parti venivano invitate a dedurre in ordine alla indeterminatezza e quindi nullità della commissione di massimo scoperto come regolamentata nel contratto del 10.10.05. Infatti, in tale contratto la commissione
è indicata in forma di semplice percentuale senza le modalità attuative.
Parte opponente, non deduceva in modo esplicito l'eccezione di nullità, tuttavia chiedeva di accogliersi le conclusioni del ctu, che aveva offerto la ridetermina-
zione del saldo contrattuale, anche decurtando le spese addebitate per la cms.
Tale condotta indice il tribunale a ritenere che parte opponente abbia aderito al rilievo ufficioso in ordine alla nullità della cms.
La ricostruzione del saldo del c.c. 57351 e la prescrizione delle rimesse solutorie.
La documentazione contabile del c/c n.57351 come rinvenuta dal ctu è risultata la seguente:
• riassunti scalari esponenti la sequenza dei saldi in ordine di valuta per i seguenti periodi
dal 30/11/1992 al 31/12/1998;
dal 31/12/1999 al 31/12/2002;
dal 30/6/2003 al 30/6/2004;
dal 30/9/2014 al 31/12/2014.
• estratti conto riassumenti i movimenti contabili relativi ai seguenti periodi:
dal 31/12/1997 al 31/12/1998;
dal 31/12/1999 al 31/12/2001;
dal 31/12/2002 al 30/9/2023, eccetto quelli dei mesi di agosto 2004, maggio
2007 e dicembre 2018, assenti.
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• elementi per il conteggio delle competenze inerenti ai seguenti trimestri:
dal III trimestre 1993 al IV trimestre 1998, eccetto quelli relativi al III trime-
stre 1994, assenti;
dal I trimestre 2000 al IV trimestre 2000;
dal IV trimestre 2001 al III trimestre 2002;
dal I trimestre 2003 al III trimestre 2009, eccetto quelli relativi al II trimestre
2003 e al II trimestre 2009, assenti;
dal I trimestre 2010 al IV trimestre 2010;
dal IV trimestre 2011 al III trimestre 2016, eccetto quelli relativi al IV trime-
stre 2012, assenti;
dal I trimestre 2018 al II trimestre 2018;
dal I trimestre 2019 al III trimestre 2023, eccetto quelli relativi al III trimestre
2020, assenti.
Alla luce di tale rilievo, il ctu ha precisato che sebbene in atti vi sia documenta-
zione relativa al periodo che nel complesso va dal 30/11/1992 al 30/9/2023, esi-
stono le seguenti lacune documentali:
• movimenti contabili dal 30/11/1992 al 31/12/1997 (per tale periodo sono pre-
senti solo i saldi per valuta);
• movimenti contabili e saldi per valuta dell'anno 1999;
• movimenti contabili dell'anno 2002 (per tale periodo sono presenti solo i saldi per valuta);
• movimenti contabili e saldi per valuta dei mesi di agosto 2004, maggio 2007 e dicembre 2018.
Inoltre il ctu ha accertato che alla prima data documentata in atti (30/11/1992), il
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conto risultava già funzionante e con un saldo in valuta debitore di euro 5.629,54
(già lire 10.900.313); alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in giudizio
(30/9/2023), il conto risulta ancora operativo e con un saldo debitore finale di eu-
ro 11.553,92.
L'assenza di periodi contabili, da un lato non rende infondata la domanda di re-
stituzione avanzata dal cliente il quale ha l'onere processuale di dimostrare gli addebiti causalmente collegati alle clausole dichiarate nulle, con la conseguenza che saranno rideterminate solo le spese di cui vi è traccia contabile, con ciò diffe-
renziandosi tale onere da quello in capo alla banca che intenda azionare il saldo,
dovendo invece ricostruire l'intero e completo andamento del rapporto, dall'altro,
alla stregua di specifica richiesta al ctu in ordine all'attendibilità dei risultato, lo stesso ha dichiarato che :” Per i periodi contraddistinti dalle lacune documentali analiticamente dettagliate nel precedente paragrafo 5., il CTU ha rilevato i mo-
vimenti contabili assenti – in forma aggregata e non analitica – dai riassunti sca-
lari depositati ovvero, in assenza anche degli scalari, ha provveduto alla riconci-
liazione dei saldi sommando il differenziale non documentato all'ultimo saldo ri-
calcolato.
In risposta a specifica richiesta del Magistrato, lo scrivente precisa che – a pro-
prio avviso – le predette soluzioni operative non hanno alterato la rielaborazione contabile svolta, atteso che per i periodi non documentati non è stato eseguito al-
cun ricalcolo delle competenze”.
In ottemperanza al mandato conferito, il CTU ha rideterminato il saldo del c/c n.57351 alla data del 30/9/2023 (data dell'ultimo estratto conto depositato in at-
ti), in luogo del saldo liquido a di euro 12.617,45 desumibile dalle evi-CP_10
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denze banca, nella misura di un credito per la società correntista per euro
60.279,79.
Correttamente il ctu, ha effettuato la verifica delle rimesse solutorie sulla base del saldo ricalcolato eliminando le rimesse da ritenersi prescritte effettuate dalla so-
cietà correntista nell'ultradecennio dalla proposizione della domanda, notificata con citazione dell'1/12/2023 (correttamente quindi il ctu, con ciò superando un mero refuso contenuto nell'incarico, ha ritenuto prescritte le rimesse solutorie an-
te 1.12.2013).
Del pari corretta è l'elaborazione del ctu che ha tenuto conto dei contratti in atti di affidamento, ai fini della verifica della natura solutoria della rimessa, e quindi la sussistenza sul c/c n.57351 di una linea affidativa documentata in atti dalle scritture delle 5/9/2006 (euro 15.000,00), del 2/8/2010 (euro 40.000,00 fino al
31/10/2010 e, successivamente, euro 20.000,00) e del 25/7/2012 (euro 35.000,00)
a cui ha aggiunto, sebbene in mancanza di contratto, l'esistenza di una linea di credito funzionante sul c/c come desumibile da taluni indici rilevabili dalla do-
cumentazione in atti, come, ad esempio, la pluralità sia dei tassi debitori per il computo degli interessi che delle aliquote per il calcolo della CMS. Tuttavia, ai fini della verifica delle rimesse solutorie, è stato possibile stabilire con inequivo-
cabile certezza la misura del fido accordato (euro 15.000,00) in assenza di relati-
vo contratto, solo con decorrenza dall'1/7/2004.
Invero, occorre rilevare che laddove il correntista non sollevi l'eccezione di nulli-
tà per difetto di forma di cui all'art. 117 tub, norma che prevede la nullità da rile-
vare nel solo interesse del cliente, deve potersi dare spazio all'accertamento aliunde dell'esistenza di un affidamento, purchè sia univoco. L'univocità si rin-
viene solo a far data dall'1.7.2004 concordando sul punto con il consulente
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d'ufficio.
Compensazione con le somme accertate a credito alla data del 30.09.23 sul c.c. n.
57351.
Come sopra indicato, il CTU ha rideterminato il saldo del c/c n.57351 alla data del 30/9/2023 (data dell'ultimo estratto conto depositato in atti e risultante ancora aperto), in luogo del saldo liquido a debito di euro 12.617,45 desumibile dalle evidenze banca, nella misura di un credito per la società correntista per euro
60.279,79.
Il conto corrente risulta quindi ancora aperto, con conseguente inammissibilità
della condanna della banca al pagamento della somma di denaro accertata che,
invero, alla luce della nuova rideterminazione è già nella disponibilità del cliente.
La somma di euro 60279,79, va tuttavia decurtata della somma di euro 23789,32
oltre interessi all'1,95% dal 10.3.23 al 30.09.23.
Invero, da un lato le somme dei due mutui venivano conteggiate proprio sul con-
to corrente in esame, dall'altro, alla somma residua ed ancora dovuta alla banca vanno aggiunti gli interessi contrattuali di mora (per un mutuo sono al 2% e per l'altro all'1,9% risultando corretto effettuare una media aritmetica essendo la somma di euro 23789,32 la risultante del residuo dei due mutui).
Consegue che compensando la somma di euro 24.048,59 (23789,32 oltre inte-
ressi all'1,95% dal 10.3.23 al 30.09.23), risulta un saldo positivo per la società
correntista di euro 36231,20 alla data del 30.09.23.
L'esistenza di un saldo attivo, seppur ne impedisce la condanna della banca per le ragioni esposte, rende superfluo l'esame della posizione dei garanti fideiussori oltre che l'esame della validità/inefficacia della garanzia cambiaria, invero non
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azionata in monitorio, ma allegata unicamente ad abundantiam ai fini probatori.
Gli accertamenti effettuati impongono di revocare il decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte opponente ai valori medi, scaglione 26000-52000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provve-
de:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;
- Accerta che alla data del 30.09.23, il saldo del c/c n.57351 in luogo del saldo liquido a debito di euro 12.617,45 ammonta ad un credito per la società
correntista opponente per euro 36.231,20;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore del le-
gale anticipatario degli opponenti, che liquida in euro 7616,00 800,00 oltre iva e cassa e spese generali, oltre le spese di ctu oltre euro 300,00 per spese;
Napoli, 20.10.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e in persona del dott. Rago-
zini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25866.23 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizio-
ne a decreto ingiuntivo, pendente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. resi- Parte_1 C.F._1
dente in Napoli alla Traversa 1 TA LL n. 4 in proprio e nella sua qualità
di Amministratrice p.t. della Controparte_1
corrente in Napoli al C.so Secondigliano n. 228 – C.F./P.Iva
[...]
, nata a [...] il [...] C.F. P.IVA_1 Parte_2
, residente in [...]alla Traversa 1 TA LL n. 4, C.F._2
, nata a [...] il [...] C. F. resi- CP_2 C.F._3
dente in Napoli al Viale dello Zodiaco n. 4, nata a [...] il CP_3
31.08.1954 C.F. residente in [...]
n. 15, rappresentati e difesi ai fini del presente atto dall'Avv. Umberto Del Pesce,
c.f. , con studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via N. C.F._5
Bixio n. 1 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla presente,
1
con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
[...]
come in atti;
Email_1
Opponenti
E
– C.F. con Controparte_4 P.IVA_2
sede in Torre del Greco al Corso V. Emanuele, 92/100 (palazzo Vallelonga),
iscritta nell' albo delle Banche di cui all'art. 13 D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 con numero di matricola 4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione e suo legale rappresentante pro tempore, dott. rap- CP_5
presentata e difesa, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo dall'avv. France-
sco OL NI (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati C.F._6
presso lo studio dello stesso sito in Avellino alla Via Campane n.18 .Si dichiara,
ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazio-
ni presso il proprio indirizzo P.E.C.
[...]
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Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di udienza del 17.10.2025 in atti.
È presente per le parti opponenti l' avv. Umberto Del Pesce il quale si riporta all'
atto di opposizione e a tutte le memorie nonché le note conclusive. Chiede il ri-
getto delle istanze di controparte dirette a riassegnare nuovi quesiti al CTU il quale ha già dato conto delle obiezioni formulate risolvendo le stesse con ampia e completa risposta. Pertanto, chiede che l' On. Giudice riservi la causa per la deci-
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sione.
È presente per l'opposto istituto di credito l'avv. Francesca NI, per delega dell'avv NI, che impugna la consulenza tecnica depositata in quanto inatten-
dibile alla luce della frammentarietà e lacunosita' della documentazione contabile prodotta a sostegno della riconvenzionale spiegata e, preliminarmente chiede che il Giudice adito Voglia rimettere il giudizio in rilettura, assegnando al ctu i quesi-
ti integrativi articolati nelle memorie conclusionali e nelle osservazioni alla boz-
za di consulenza cui formula espresso rinvio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo della soc. Parte_3
nella sua assertiva qualità di titolare dei crediti vantati nei confronti degli
[...]
odierni opponenti, veniva emessa in data 12.10.2023 ingiunzione di pagamento n. 6031/2023, ai danni dei medesimi, intimando rispettivamente, alla società
[...]
, il pagamento della somma di € 39.656,69 Controparte_6
e alle Sigg.re e , quali ga- Parte_1 CP_3 CP_2 Parte_2
ranti della detta debitrice, il pagamento della somma di € 19.500,00 oltre interessi come richiesti in ricorso dalla domanda al saldo nonché spese e competenze pro-
fessionali oltre oneri di fatturazione.
La domanda in monitorio si fondava sul mancato pagamento delle rate di rim-
borso di un contratto di finanziamento chirografario n. 112/6201020224 del
31.03.2017 per un importo pari a € 60.000,00, nonché di un contratto di finan-
ziamento chirografario n. 112/620/2011135 del 03.06.2020 per una somma com-
plessiva pari ad € 25.000,00.
Il contratto di finanziamento n. 112/6201020224 del 31.03.2017 era garantito
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dalle sigg.re e in virtù di Parte_1 CP_3 CP_2 Parte_2
una fideiussione generica limitata fino alla concorrenza della somma di €
19.500,00;
Le medesime, ancora, sottoscrivevano clausola di avallo dell'altra obbligazione di garanzia prestata dalla soc. di a Controparte_1 Parte_2
mezzo di un effetto cambiario pagabile a vista per l'importo di € 120.000,00.
Il finanziamento n. 112/620/2011135 del 03.06.2020, esso era garantito dal
[...]
ex L. 626/96. Parte_4
Gli opponenti allegavano in fatto e diritto i seguenti motivi di invalidità:
1) Nullità del contratto di finanziamento n. 112/6201020224 del 31.03.2017, poi-
ché il credito sarebbe stato utilizzato per estinguere la posizione debitoria esisten-
te su conto corrente n. 57351 ;
2) Illegittima capitalizzazione degli interessi, cd. “anatocismo”
3) Contratti di affidamento stipulati “verbalmente” o per “facta Concludentia”;
4) Nullità delle garanzie collegate ai mutui: Cambiale e Fideiussioni;
nullità della clausola determinativa degli interessi “uso piazza”
5) Inefficacia della garanzia Cambiaria;
6) decadenza della garanzia fideiussoria;
7) Risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede –
[...]
CP_7
In particolare, gli opponenti sul presupposto dell'accertamento delle rilevate ille-
gittimità sul contratto di conto corrente n. 57351 oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo per la nullità del mutuo n. 112/6201020224, deducevano la conseguente compensazione del credito maturato pari a € 60.000,00 col debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n.112/620/2011135 del
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03.06.2020 pari a € 23.939,83.
In virtù della compensazione, pertanto, si richiedeva che;
8) la società opposta sia condannata al pagamento della somma di € 36.060,17, in favore della società opponente Controparte_1
Costituitasi parte opposta, nel precisare che nelle more era stata escussa la ga-
Contro ranzia per il rapporto di mutuo chirografario 112/620/2011135 con conse-
guente riduzione del credito vantato a complessivi € 23.789,32, nel chiedere il rigetto dell'avversa opposizione perché infondata deduceva la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito azionata dagli opponenti in via riconvenzio-
nale.
Esperita la mediazione con esito negativo e disposta ctu contabile, la causa veni-
va assegnata in decisione all'udienza del 17.10.25.
Il credito azionato in monitorio.
Parte opposta ha chiesto la corresponsione delle seguenti somme:
€ 15.743,59 per l'inadempimento delle obbligazioni del contratto n.
112/6201020224 del 31.03.2017;
€ 23.913,10 per l'inadempimento delle obbligazioni del contratto n.
112/620/2011135 del 03.06.2020.
Il credito complessivo, per effetto dell'escussione della garanzia pubblica, per al-
legazione della stessa parte opposta, si riduceva ad euro complessivi 23.789,32.
Quanto alla documentazione in atti, risulta provata sia la fonte del credito, sia il suo ammontare atteso che in atti sono stati depositati i contratti di mutuo con le rispettive condizioni e la rendicontazione delle somme ancora dovute.
In ordine al vaglio ufficioso necessario ai fini dell'accertamento delle clausole
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eventualmente vessatorie, occorre evidenziare che il tasso moratorio dei due con-
tratti, non presenta profili riconducibili ad un significativo squilibrio in termini di diritti ed obblighi nella specie non realizza l'ipotesi dell'art. 33 codice consumo lettera f) “ imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'a-
dempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clau-
sola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Invero l'aumento per il tasso moratorio ammonta solo al 2% in un caso ed all'1,9% nell'altro, aumento irrisorio non significativo.
Del tutto infondata appare l'eccezione di nullità degli opponenti in ordine alla circostanza che il mutuo in quanto contratto per far fronte a crisi di liquidità del debitor principale sarebbe nullo per assenza di causa.
Gli opponenti assumono che il contratto di mutuo di € 60.000,00 n.
112/6201020224 del 31.03.2017 stipulato tra le parti in causa, sarebbe stato con-
Cont cesso per il solo fine del ripianamento di debiti pregressi con la stessa Banca
polare come risultanti dal saldo negativo del contratto di conto corrente n.
57351.
Il Tribunale intende riportarsi alla decisione della Corte di Cassazione a s.u. n.
5841 del 05 marzo 2025 con cui viene esclusa l'assenza di giustificazione eco-
nomica di un mutuo contratto per estinguere un debito, in presenza comunque di una traditio intesa come messa a disposizione di somme di denaro per estinguere un debito pregresso.
In via preliminare tuttavia, occorre evidenziare che il contratto di mutuo per euro
60000,00 non presenta alcuno scopo esplicitamente indicato in contratto, con ciò
lo scopo solutorio non può esser considerato come un elemento costitutivo del contratto. Ne consegue che, l'accertamento del ctu secondo cui alla data del mu-
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tuo 31.3.17, la società correntista, alla luce della rideterminazione dei movimenti,
fosse in attivo per euro 17.646,26 risulta irrilevante.
Gli opponenti sono quindi debitori della somma di euro 23.789,32 oltre interessi contrattuali dalla data del 10.3.23, data della decadenza dal beneficio sino al soddisfo.
Il contratto di conto corrente n. 57351.
Gli opponenti in via riconvenzionale chiedono condannarsi parte opposta alla re-
stituzione delle somme illegittimamente trattenute nel corso dello svolgimento del contratto di conto corrente n. 57351, intrattenuto tra la debitrice principale e l'opposta.
Veniva conferito il seguente mandato al ctu con ordinanza del 5.11.24:
“in relazione al contratto di conto corrente n. 112/57351, ridetermini il saldo all'ultimo estratto conto, avendo cura di sostituire dalla data di accensione i tassi di interesse applicati, con quelli codicistici, sino alla data del 10.10.2005.
Da questa data applichi i tassi contrattuali contenuti nel contratto del 10.10.2005
come poi modificati nel corso del rapporto, sino alla data del 25.7.12. Da tale da-
ta applicherà i tassi di cui alle lettere del 05.09.2006 e del 02.08.2010 ed a segui-
re del contratto del 25.7.12.
Elimini ogni addebito per costi contrattuali dalla data di accensione sino al
10.10.2005. Da tale data applicherà le commissioni e spese di cui al contratto del
10.10.2005 come eventualmente modificate. A decorrere dal 25.07.12, applicherà
anche le condizioni contrattuali del contratto del 25.12.2012.
In ordine alla capitalizzazione, elimini la capitalizzazione dall'inizio del rapporto
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sino al 25.07.12, da tale data tenga ferma la capitalizzazione sino all'1.1.2014, a seguire elimini anche la capitalizzazione dal saldo.
Indichi, alla data del 31.3.17, l'ammontare del saldo come ricostruito.
Indichi, se siano stati prodotti gli estratti conto inerenti lo svolgimento del rap-
porto, in mancanza, determini il consulente il saldo con esclusione di quelli di na-
tura puramente tecnica ovvero che non comportino spese e contabilmente rappre-
sentino una mera duplicazione, ricostruendo i movimenti del conto dal momento della costituzione del rapporto, ovvero dalla diversa data ricavabile dalla docu-
mentazione in atti, fino alla data di chiusura del rapporto o comunque dell'ultimo estratto conto.
Laddove la documentazione contabile sia incompleta e frammentaria, indichi i periodi mancanti, e i calcoli che non possono essere attuati attese le lacune do-
cumentali e si pronunzi sull'attendibilità delle risultanze.
Per il primo estratto conto tenga conto del valore in esso indicato.
Elimini inoltre dal saldo le voci addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto per l'intero rapporto.
Invita le parti a dedurre in ordine alla indeterminatezza e quindi nullità della commissione di massimo scoperto come regolamentata nel contratto del
10.10.05. Assegna termine per note sino al 16.09.25.
Elimini il ctu, i versamenti solutori effettuati in data antecedente l'1.12.03. Il ctu avrà cura di verificarne la natura solutoria solo una volta ricostruito il saldo.
Esegua una soluzione di calcolo alternativa del saldo finale con e senza gli adde-
biti della cms”.
Gli interessi e le condizioni determinati con rinvio uso piazza e l'anatocismo.
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In limine risulta fondata l'eccezione degli opponenti in ordine alla nullità per in-
determinatezza della clausola determinativa del tasso contrattuale e delle com-
missioni e spese contrattuali con rinvio uso piazza, con la conseguente nullità di esse, eliminazione degli addebiti, ed applicazione del tasso codicistico (attesa la costituzione del rapporto nel 28/9/1988 e l'inapplicabilità del tub e prima ancora della legge n. 154 del 1992) in sostituzione e sino a valida regolamentazione dei tassi avvenuta con contratto del 10.10.2005 e successivo contratto del 25.7.12. In
ordine ai tassi applicati, risultano validamente stipulate le aperture di credito di cui il ctu nella rideterminazione del saldo ha tenuto conto ( del 05.09.2006 e del
02.08.2010).
Nessun valore ha l'atto ricognitivo depositato dalla banca unitamente ed in ag-
giunta al contratto del 10.10.2005, atteso il valore del tutto generico non idoneo a incidere sull'esigenza di determinatezza insoddisfatta così come anche sull'illiceità della violazione dell'art. 1283 c.c. Infatti del pari nulla è la clausola del contratto che applica la capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. clausola rinvenuta nel contratto del 28.09.88, del pari è nulla la clauso-
la che determina la capitalizzazione del contratto del 10.10.25, atteso che non viene indicato un tasso effettivo diverso da quello nominale in ordine al tasso creditorio capitalizzato, in violazione della delibera cicr del 2000 art. 6.
La capitalizzazione risulta correttamente disciplinata con il successivo contratto del 27.5.12, deve quindi essere conteggiata, sino all'1.1.14, data in cui entra in vigore la L. n°147 del 27/12/2013 che modificava il comma 2 dell'art.120 T.U.B
con esclusione immediatamente efficace, ritiene il tribunale, della capitalizzazio-
ne nei contratti di conto corrente bancario.
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La cms.
In sede di ordinanza istruttoria le parti venivano invitate a dedurre in ordine alla indeterminatezza e quindi nullità della commissione di massimo scoperto come regolamentata nel contratto del 10.10.05. Infatti, in tale contratto la commissione
è indicata in forma di semplice percentuale senza le modalità attuative.
Parte opponente, non deduceva in modo esplicito l'eccezione di nullità, tuttavia chiedeva di accogliersi le conclusioni del ctu, che aveva offerto la ridetermina-
zione del saldo contrattuale, anche decurtando le spese addebitate per la cms.
Tale condotta indice il tribunale a ritenere che parte opponente abbia aderito al rilievo ufficioso in ordine alla nullità della cms.
La ricostruzione del saldo del c.c. 57351 e la prescrizione delle rimesse solutorie.
La documentazione contabile del c/c n.57351 come rinvenuta dal ctu è risultata la seguente:
• riassunti scalari esponenti la sequenza dei saldi in ordine di valuta per i seguenti periodi
dal 30/11/1992 al 31/12/1998;
dal 31/12/1999 al 31/12/2002;
dal 30/6/2003 al 30/6/2004;
dal 30/9/2014 al 31/12/2014.
• estratti conto riassumenti i movimenti contabili relativi ai seguenti periodi:
dal 31/12/1997 al 31/12/1998;
dal 31/12/1999 al 31/12/2001;
dal 31/12/2002 al 30/9/2023, eccetto quelli dei mesi di agosto 2004, maggio
2007 e dicembre 2018, assenti.
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• elementi per il conteggio delle competenze inerenti ai seguenti trimestri:
dal III trimestre 1993 al IV trimestre 1998, eccetto quelli relativi al III trime-
stre 1994, assenti;
dal I trimestre 2000 al IV trimestre 2000;
dal IV trimestre 2001 al III trimestre 2002;
dal I trimestre 2003 al III trimestre 2009, eccetto quelli relativi al II trimestre
2003 e al II trimestre 2009, assenti;
dal I trimestre 2010 al IV trimestre 2010;
dal IV trimestre 2011 al III trimestre 2016, eccetto quelli relativi al IV trime-
stre 2012, assenti;
dal I trimestre 2018 al II trimestre 2018;
dal I trimestre 2019 al III trimestre 2023, eccetto quelli relativi al III trimestre
2020, assenti.
Alla luce di tale rilievo, il ctu ha precisato che sebbene in atti vi sia documenta-
zione relativa al periodo che nel complesso va dal 30/11/1992 al 30/9/2023, esi-
stono le seguenti lacune documentali:
• movimenti contabili dal 30/11/1992 al 31/12/1997 (per tale periodo sono pre-
senti solo i saldi per valuta);
• movimenti contabili e saldi per valuta dell'anno 1999;
• movimenti contabili dell'anno 2002 (per tale periodo sono presenti solo i saldi per valuta);
• movimenti contabili e saldi per valuta dei mesi di agosto 2004, maggio 2007 e dicembre 2018.
Inoltre il ctu ha accertato che alla prima data documentata in atti (30/11/1992), il
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conto risultava già funzionante e con un saldo in valuta debitore di euro 5.629,54
(già lire 10.900.313); alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in giudizio
(30/9/2023), il conto risulta ancora operativo e con un saldo debitore finale di eu-
ro 11.553,92.
L'assenza di periodi contabili, da un lato non rende infondata la domanda di re-
stituzione avanzata dal cliente il quale ha l'onere processuale di dimostrare gli addebiti causalmente collegati alle clausole dichiarate nulle, con la conseguenza che saranno rideterminate solo le spese di cui vi è traccia contabile, con ciò diffe-
renziandosi tale onere da quello in capo alla banca che intenda azionare il saldo,
dovendo invece ricostruire l'intero e completo andamento del rapporto, dall'altro,
alla stregua di specifica richiesta al ctu in ordine all'attendibilità dei risultato, lo stesso ha dichiarato che :” Per i periodi contraddistinti dalle lacune documentali analiticamente dettagliate nel precedente paragrafo 5., il CTU ha rilevato i mo-
vimenti contabili assenti – in forma aggregata e non analitica – dai riassunti sca-
lari depositati ovvero, in assenza anche degli scalari, ha provveduto alla riconci-
liazione dei saldi sommando il differenziale non documentato all'ultimo saldo ri-
calcolato.
In risposta a specifica richiesta del Magistrato, lo scrivente precisa che – a pro-
prio avviso – le predette soluzioni operative non hanno alterato la rielaborazione contabile svolta, atteso che per i periodi non documentati non è stato eseguito al-
cun ricalcolo delle competenze”.
In ottemperanza al mandato conferito, il CTU ha rideterminato il saldo del c/c n.57351 alla data del 30/9/2023 (data dell'ultimo estratto conto depositato in at-
ti), in luogo del saldo liquido a di euro 12.617,45 desumibile dalle evi-CP_10
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denze banca, nella misura di un credito per la società correntista per euro
60.279,79.
Correttamente il ctu, ha effettuato la verifica delle rimesse solutorie sulla base del saldo ricalcolato eliminando le rimesse da ritenersi prescritte effettuate dalla so-
cietà correntista nell'ultradecennio dalla proposizione della domanda, notificata con citazione dell'1/12/2023 (correttamente quindi il ctu, con ciò superando un mero refuso contenuto nell'incarico, ha ritenuto prescritte le rimesse solutorie an-
te 1.12.2013).
Del pari corretta è l'elaborazione del ctu che ha tenuto conto dei contratti in atti di affidamento, ai fini della verifica della natura solutoria della rimessa, e quindi la sussistenza sul c/c n.57351 di una linea affidativa documentata in atti dalle scritture delle 5/9/2006 (euro 15.000,00), del 2/8/2010 (euro 40.000,00 fino al
31/10/2010 e, successivamente, euro 20.000,00) e del 25/7/2012 (euro 35.000,00)
a cui ha aggiunto, sebbene in mancanza di contratto, l'esistenza di una linea di credito funzionante sul c/c come desumibile da taluni indici rilevabili dalla do-
cumentazione in atti, come, ad esempio, la pluralità sia dei tassi debitori per il computo degli interessi che delle aliquote per il calcolo della CMS. Tuttavia, ai fini della verifica delle rimesse solutorie, è stato possibile stabilire con inequivo-
cabile certezza la misura del fido accordato (euro 15.000,00) in assenza di relati-
vo contratto, solo con decorrenza dall'1/7/2004.
Invero, occorre rilevare che laddove il correntista non sollevi l'eccezione di nulli-
tà per difetto di forma di cui all'art. 117 tub, norma che prevede la nullità da rile-
vare nel solo interesse del cliente, deve potersi dare spazio all'accertamento aliunde dell'esistenza di un affidamento, purchè sia univoco. L'univocità si rin-
viene solo a far data dall'1.7.2004 concordando sul punto con il consulente
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d'ufficio.
Compensazione con le somme accertate a credito alla data del 30.09.23 sul c.c. n.
57351.
Come sopra indicato, il CTU ha rideterminato il saldo del c/c n.57351 alla data del 30/9/2023 (data dell'ultimo estratto conto depositato in atti e risultante ancora aperto), in luogo del saldo liquido a debito di euro 12.617,45 desumibile dalle evidenze banca, nella misura di un credito per la società correntista per euro
60.279,79.
Il conto corrente risulta quindi ancora aperto, con conseguente inammissibilità
della condanna della banca al pagamento della somma di denaro accertata che,
invero, alla luce della nuova rideterminazione è già nella disponibilità del cliente.
La somma di euro 60279,79, va tuttavia decurtata della somma di euro 23789,32
oltre interessi all'1,95% dal 10.3.23 al 30.09.23.
Invero, da un lato le somme dei due mutui venivano conteggiate proprio sul con-
to corrente in esame, dall'altro, alla somma residua ed ancora dovuta alla banca vanno aggiunti gli interessi contrattuali di mora (per un mutuo sono al 2% e per l'altro all'1,9% risultando corretto effettuare una media aritmetica essendo la somma di euro 23789,32 la risultante del residuo dei due mutui).
Consegue che compensando la somma di euro 24.048,59 (23789,32 oltre inte-
ressi all'1,95% dal 10.3.23 al 30.09.23), risulta un saldo positivo per la società
correntista di euro 36231,20 alla data del 30.09.23.
L'esistenza di un saldo attivo, seppur ne impedisce la condanna della banca per le ragioni esposte, rende superfluo l'esame della posizione dei garanti fideiussori oltre che l'esame della validità/inefficacia della garanzia cambiaria, invero non
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azionata in monitorio, ma allegata unicamente ad abundantiam ai fini probatori.
Gli accertamenti effettuati impongono di revocare il decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte opponente ai valori medi, scaglione 26000-52000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provve-
de:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;
- Accerta che alla data del 30.09.23, il saldo del c/c n.57351 in luogo del saldo liquido a debito di euro 12.617,45 ammonta ad un credito per la società
correntista opponente per euro 36.231,20;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore del le-
gale anticipatario degli opponenti, che liquida in euro 7616,00 800,00 oltre iva e cassa e spese generali, oltre le spese di ctu oltre euro 300,00 per spese;
Napoli, 20.10.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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