CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 767/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
PILATO OR, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8434/2016 depositato il 28/11/2016
proposto da
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2242/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 18/04/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma della sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: cessazione materia del contendere per definizione agevolata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Palermo ha impugnato la sentenza n. 2242/2016 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale PALERMO sez. 5, depositata il 18/04/2016.
Nel corso del giudizio, la parte appellata Sig.ra Resistente_1 ha depositato la domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 1 decreto-legge 148/2017 ed il Collegio ha disposto la sospensione del processo con ordinanza pronunziata il 12/2/2018.
Il giudizio è stato rimesso in ruolo per la trattazione nella pubblica udienza del 19/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in considerazione degli effetti della domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 1 decreto-legge 148/2017 presentata dalla parte contribuente. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
PILATO OR, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8434/2016 depositato il 28/11/2016
proposto da
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2242/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 18/04/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094819555 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma della sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: cessazione materia del contendere per definizione agevolata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Palermo ha impugnato la sentenza n. 2242/2016 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale PALERMO sez. 5, depositata il 18/04/2016.
Nel corso del giudizio, la parte appellata Sig.ra Resistente_1 ha depositato la domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 1 decreto-legge 148/2017 ed il Collegio ha disposto la sospensione del processo con ordinanza pronunziata il 12/2/2018.
Il giudizio è stato rimesso in ruolo per la trattazione nella pubblica udienza del 19/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in considerazione degli effetti della domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 1 decreto-legge 148/2017 presentata dalla parte contribuente. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.