Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 575 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
con gli Avv.ti DI TRAPANI FRANCESCO PAOLO Parte_1
e SANTANGELO CARMELA;
– attore –
CONTRO
Controparte_1
con sede in via Mokarta n. 28, e ,
[...] Pt_1 CP_2
nato in [...], in data [...], entrambi con gli Avv.ti
ZACCARINI CARLO MASSIMO e ZACCARINI GIANCARLO;
– convenuti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza di discussione del 21.1.25 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio l di Controparte_1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
e in proprio, esponendo: Pt_1 CP_2
- di essere proprietario dell'immobile sito in in Via Mokarta n. Pt_1
28, piano terra, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, particella n. 600
(all. 2), in forza del Decreto Prefettizio n. 38926 del 13.01.1972 (all. 3);
- che, in data 15.01.1994, tale immobile veniva consegnato a CP_2
nella qualità di rappresentante legale dell'
[...] [...]
“nelle more della stipula del relativo Controparte_1
contratto di locazione”, come da verbale sottoscritto anche da parte convenuta (cfr. all. 5 della produzione attorea);
- a seguito della consegna, il contratto di locazione non veniva mai stipulato.
Così, il richiedeva il rilascio del bene, a seguito di Parte_1
missiva stragiudiziale del giorno 4.11.2022 inviata dall'Ufficio Patrimonio,
notificata ai convenuti in data 8.11.2022, e la corresponsione della dovuta indennità di occupazione dal momento della consegna.
Concludeva, pertanto, nel senso di:
“1) dichiarare ed accertare l'assenza di qualsiasi titolo a giustificazione
dell'occupazione da parte dei convenuti dell'immobile sito in in Via Pt_1
Mokarta n. 28, piano terra, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, particella
n. 600;
2) condannare i convenuti, in solido tra loro, a rilasciare al Parte_1
in persona del Sindaco p.t., libero e sgombro da persone e cose,
[...]
l'immobile sito in in Via Mokarta n. 28, piano terra, identificato al Pt_1
N.C.E.U. al foglio n. 34, particella n. 600;
3) condannare gli stessi, in solido tra loro, a corrispondere al di Pt_1
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una indennità per occupazione senza titolo dell'area in oggetto, Pt_1
nella misura quantificata d consulenza tecnica d'ufficio, da calcolarsi dalla
data del 15.01.1994 fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione
monetaria;
4) condannare gli stessi, in solido tra loro, a risarcire al Parte_1
tutti i danni subiti in conseguenza della illecita occupazione
[...]
dell'immobile in questione, consistenti nella perdita della possibilità di
esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione
del godimento ad altri dietro corrispettivo, danni da liquidarsi,
all'occorrenza, con valutazione equitativa, se del caso mediante il
parametro del canone locativo di mercato;
5) con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' convenuta, contestando le CP_1
pretese avverse, spiegando in riconvenzionale domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà del bene in questione, avendolo posseduto per trent'anni, nell'inerzia del Comune, effettuando lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile, adibendolo a sede dell'associazione. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della riconvenzionale, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per gli interventi sul bene.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale:
“In accoglimento della domanda riconvenzionale, Dichiarare
l'acquisizione a titolo originario della proprietà per effetto dell'avvenuta
usucapione per possesso continuato ultraventennale dell'immobile oggetto
del giudizio sito in via Mokarta n. 28 e per l'effetto autorizzare la Pt_1
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trascrizione della sentenza nei registri immobiliari con esonero della
responsabilità del conservatore dei registri immobiliari.
In via subordinata e senza recesso dalle superiori domande in
accoglimento della seconda domanda riconvenzionale, disporre il
pagamento della complessiva somma di euro 40.000,00 da parte del
in favore dell' Parte_1 CP_1 Controparte_1
a titolo di ristoro per le spese di manutenzione
[...] Parte_1
straordinaria sostenute.
Nel merito Rigettare le domande per il legittimo diritto dell' CP_1
a vedere riconosciuta l'intervenuta usucapione dell'immobile ed in ogni
caso rigettare la domanda risarcitoria sottesa alla richiesta di restituzione
per le ragioni indicate in narrativa ovvero ridurla in applicazione delle
regole dell'ordinamento, ovvero dichiararne l'intervenuta prescrizione.
Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio pure in proprio, eccependo il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva, nella vicenda in esame avendo agito solo quale rappresentante dell'Associazione convenuta e non personalmente.
La causa, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, viene ora in decisione.
***
Occorre, in primo luogo, soffermarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva o titolarità dal lato passivo della situazione giuridica dedotta in giudizio, sollevata da , in proprio. CP_2
L'eccezione va disattesa, venendo in rilievo il disposto dell'art. 38 c.c.,
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secondo cui delle obbligazioni dell'associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente non riconosciuto, applicabile anche alle obbligazioni da illecito extracontrattuale (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 858
del 17 gennaio 2008). Nel caso di specie, è pacifica la carica ricoperta dal convenuto nell'associazione convenuta, anche al momento CP_2
della richiesta di rilascio dell'immobile da parte del Comune, così da ricondurre al suo operato “nella qualità” il sorgere dell'obbligazione restitutoria e di corresponsione dell'indennità di occupazione. D'altronde,
con missiva del 28.10.2022 (all. 11 alla produzione dell'associazione convenuta), il convenuto n.q. ha esplicitato il rifiuto CP_2
dell'associazione di procedere alla riconsegna del bene richiesto dal
Pt_1
Va, a questo punto, esaminata la domanda riconvenzionale proposta dall' di declaratoria Controparte_1
di avvenuto acquisto dell'immobile per cui è causa per intervenuta usucapione.
E' provata l'avvenuta consegna del bene sulla base del verbale di consegna dl 15.1.1994, sottoscritto sia dal che dal Parte_1
legale rappresentante dell' convenuta. CP_1
A fronte dell'originario titolo di detenzione dell'immobile, non risulta provata l'interversione del possesso, decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione. Irrilevanti, in questo senso, sono sia la perdurante occupazione del bene negli anni, sia gli interventi manutentivi operati sul bene dall'associazione, compatibili anche con la mera
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detenzione dell'immobile.
Risulta, anzi, documentalmente provato il riconoscimento del diritto di proprietà del bene in capo al da parte dell'Associazione Pt_1
detentrice; sul punto, rilevano:
- la nota prot. n. 1874/1999 (all. 19 della produzione attorea), con cui l' riconosce la proprietà del bene da parte del Comune, CP_1
chiedendo una rimodulazione dell'eventuale canone per la locazione stipulanda, e riconoscendo che l'immobile era “continuamente usato,
senza limitazione alcuna da codesto On.le Ente in occasione delle
Consultazioni Elettorali e che, pertanto, l'utilizzo da parte della scrivente
non può considerarsi né totale né esclusivo”; CP_1
- la nota prot. n. 2412 dell'8.3.2007 (all. 21 della produzione attorea)
con cui l'Associazione auspica la formalizzazione di un contratto di comodato gratuito, chiedendo la “sospensione della vendita della vendita
con incanto, giusta bando in data 06 febbraio 2007”.
- il Verbale 9 del 13.05.2011 della Commissione elettorale circondariale, da cui si evince che l'immobile in questione veniva adibito a seggio elettorale (cfr. allegato 9 alla memoria ex art. 183 cpc di parte attrice).
A fronte di tali evidenze documentali risulta superflua la prova orale articolata da parte convenuta, volta a dimostrare che nella primavera del
1996, in un incontro con l'allora Sindaco di , Pt_1 Persona_1
“il presidente dell'associazione “ Controparte_1
, a seguito di un alterco dovuto all'inerzia del comune nella
[...]
predisposizione della documentazione di assegnazione dell'immobile di via
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Mokarta n. 28, ebbe a dichiararle che <
l'immobile lo avrebbe tenuto per se come sua proprietà visto che il comune
non intendeva fare nulla per regolarizzare la situazione e garantire
interventi sull'immobile>>”. Si tratterebbe, infatti, anche là dove provata,
di una interlocuzione informale, non idonea ad impegnare gli enti in contesa, rimasta su piano meramente interno, non trovando seguito nelle successive missive dell . CP_1
In definitiva, la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione del bene da parte dell' convenuta va rigettata. CP_1
Va, quindi, accolta la domanda di rilascio del bene avanzata dal in considerazione del fatto che l'immobile è allo stato Parte_1
detenuto dall'Associazione senza titolo.
Va, pure, accolta, parzialmente, a far data dalla richiesta di riconsegna del bene, notificata il giorno 8.11.22, la domanda di corresponsione di una indennità di occupazione parametrata al valore di locazione dell'immobile. Non possono prendersi in considerazione le precedenti richieste di corresponsione di canoni o indennità documentate da parte attrice, risalenti agli anni '90, anche in ragione dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' convenuta. CP_1
Per la determinazione del valore locatizio del bene può prendersi in considerazione la CTU dell'arch. senz'altro condivisibile e Persona_2
scevra da vizi logici e metodologici.
Le conclusioni del perito resistono alle osservazioni mosse dalla parte resistente mediante il CTP Arch. , il quale avrebbe Persona_3
ravvisato la necessità di una riduzione a € 3,00 del valore di locazione
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base medio al mq di superficie netta €/mq (Vlb) poiché la località
“Mokarta”, dove insiste il fabbricato, rappresenterebbe una zona di estrema periferia. Il CTU ha chiarito che la classificazione suggerita dal
CTP non trova alcun riscontro all'interno delle banche dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo,
condivisibilmente, che “nello specifico della località Mokarta, si è
riscontrato una carenza di dati, sia economici che tipologici, per cui si è
scelto di utilizzare il metodo della comparazione rivolgendosi al mercato
immobiliare del comune di Buseto Palizzolo, comune omogeneo e
comparabile dal quali è possibile reperire dati di mercato attendibili.
Pertanto, si conferma il valore locatizio dell'immobile oggetto di contenzioso
pari a 32.875,00 €, riferito agli ultimi cinque anni (Vlr2019 + Vlr2020 +
Vlr2021 + Vlr2022 + Vlr2023)”.
Considerato il valore locatizio del bene e ritenendo applicabile tale valore anche all'anno 2024, l'importo dovuto al Comune di dai Pt_1
convenuti a titolo di indennità di occupazione dal giorno 8.11.22 alla data della presente decisione sarà pari ad euro 14.861,30. Su tale somma saranno dovuti gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Non può, da ultimo, essere accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute dall' per la manutenzione del bene ex art. 1150 c.c. CP_1
La domanda si presenta, infatti, del tutto generica, priva di supporto documentale (la stessa rappresenta che gli interventi CP_1
manutentivi sarebbero stati effettuati “in economia”), così che la quantificazione degli esborsi in euro 40.000,00 risulta del tutto arbitraria.
D'altronde, pure sul piano temporale la domanda della convenuta
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sconta un difetto di allegazione, non essendo stata specifica l'epoca degli interventi, che avrebbe potuto avere rilievo con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal Pt_1
Le spese di lite in ragione dell'esito del giudizio, considerato l'accoglimento solo parziale della domanda di corresponsione di una indennità di occupazione da parte dei convenuti, vanno compensate per un terzo, la restante parte verrà posta a carico dei convenuti, in solido tra loro, e liquidata come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione o difesa disattesa, così provvede:
condanna i convenuti, in solido tra loro, al rilascio in favore del dell'immobile sito in in Via Mokarta n. 28, Parte_1 Pt_1
piano terra, identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio n. 34,
particella n. 600, libero da persone o cose;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del della somma di euro 14.861,30, oltre interessi legali Parte_1
dalla presente decisione al soddisfo;
rigetta ogni ulteriore domanda.
Compensa le spese di lite per un terzo e condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione della restante parte in favore di parte attrice,
liquidata in euro 2.480,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti,
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definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Trapani in data 10/02/2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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