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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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- 1. Nonni e nipoti: che rapporto devono avere e che tutele ci sono?Maria Luisa Missiaggia · https://studiodonne.it/ · 27 gennaio 2026
«Avvocato, da quando mio figlio si è separato io e mio marito non vediamo quasi più i miei nipoti. Mi dicono che siamo solo “nonni”, che decide tutto il padre. Ma che diritti abbiamo?» «Signora, la legge non la considera una figura di contorno: il rapporto nonni–nipoti è entrato a pieno titolo nella nozione di vita familiare tutelata dall'ordinamento, ma va sempre misurato sull'interesse concreto dei minori.» Il punto di partenza è l'art. 315-bis c.c., che riconosce al minore il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, inserendo la dimensione allargata della famiglia (nonni compresi) nel nucleo essenziale dei diritti del figlio. A questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1601/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1601/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. MARCO CAROLLO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALESSANDRO ONETO, è elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANA ROMUALDI, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa riforma della sentenza impugnata, n. 570/2023, del 20.06.2023, pubbl. il
28/06/2023, emessa nel procedimento RG n. 3278/2017 – Tribunale di ET (dott.
AM Russo), notificata in data 28.06.2023: nel merito accertare e dichiarare l'illiceità dei comportamenti tenuti dalla Signora nei confronti dell'odierna attrice e, per CP_1
l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute e sostenende, nulla escluso ed eccettuato, dalla sig.ra da liquidarsi nella misura di cui all'espletata CTU e/o in via equitativa ex Parte_1
1 art. 1226 c.c; condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite relative al CP_1 giudizio di primo grado, nonché al pagamento integrale delle spese relative all'espletata
Consulenza Tecnica di Ufficio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, quindi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i motivi di cui in narrativa voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello e per l'effetto confermare in ogni suo punto la sentenza n. 570/2023, emessa dal Tribunale di ET in data 20.06.2023 e pubblicata in data 28.06.2023, a conclusione del procedimento R.G. 3278/2017. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 570/2024 del Tribunale di ET, in materia di risarcimento del danno endofamiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di ET affinché quest'ultima venisse condannata al risarcimento CP_1 di tutti i danni causatile.
A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto:
(i) di aver conosciuto la convenuta nell'anno 2010, quando la e CP_1 Persona_1
figlio della vivevano una relazione sentimentale dalla quale, in data
[...] Pt_1
30.04.2014, nasceva il piccolo Persona_2
(ii) che subito dopo la nascita di , nipote dell'attrice, inspiegabilmente la Per_2 convenuta aveva iniziato ad assumere atteggiamenti ostili ed immotivati rifiuti, oltre ad esplicite minacce di non farle vedere più il bambino, il tutto con conseguente pregiudizio al rapporto tra il minore e la nonna materna;
(iii) che l'ostracismo della aveva procurato alla una deflessione del tono CP_1 Pt_1 dell'umore con gravi disagi dello stato psico-fisico, aggravatisi dopo la separazione della dal figlio della a seguito della presentazione di diverse CP_1 Pt_1 denunce-querele proposte dalla convenuta nei confronti del compagno figlio, di procedimenti giudiziari instaurati anche nei confronti dell'attrice e di diversi altri comportamenti volti essenzialmente a screditare la sua famiglia;
(iv) che il complessivo comportamento tenuto dalla convenuta negli anni successivi alla nascita del piccolo aveva causato all'attrice un disagio clinicamente Persona_2 significativo, portando anche, tra le altre cose, alla separazione con il marito.
Aveva chiesto dunque il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che sosteneva di aver patito in conseguenza dei fatti dianzi elencati, sottolineando la sussistenza del nesso causale tra i predetti comportamenti tenuti dalla e le lesioni asseritamente residuate CP_1
2 alla propria integrità psicofisica;
danni di cui aveva chiesto la liquidazione in via equitativa al giudice di prime cure.
Con comparsa depositata in data 24.04.2018 si era costituita in giudizio CP_1 deducendo – per quanto ancora d'interesse in questo grado - l'infondatezza delle pretese e sottolineando l'assenza di nesso causale tra i propri comportamenti, tutti comunque leciti, e le lesioni lamentate.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, prova testimoniale e prove documentali.
All'esito, con sentenza n. 570 del 2024, il Tribunale di ET aveva rigettato le domande di parte attrice e disposto la compensazione delle spese di lite ponendo -inoltre- le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
La ha appellato tale sentenza, deducendo che era ingiusta per plurimi motivi: Pt_1
I Motivo.
Era errato il capo della sentenza nel quale il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova di un comportamento illecito tenuto dalla tale da potersi ritenere CP_1 realmente antigiuridico;
II Motivo.
Parimenti, la sentenza era contraddittoria nella parte in cui il giudice di prime cure aveva, in un primo momento, escluso il nesso causale tra la condotta posta in essere dalla e le CP_1 lesioni lamentate dall'odierna appellante e, in un secondo momento, affermato che all'esito dell'istruttoria era stato dimostrato che in capo alla sussistevano esiti di carattere Pt_1 permanente “in qualche modo” connessi e conseguenti ai fatti di causa, e che a difettare era la sola prova del comportamento antigiuridico della CP_1
III Motivo.
Aveva errato il primo giudice nel ritenere non fruibili ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi (figlio dell'attrice) e (ex marito dell'attrice da lei separato Persona_1 Tes_1 legalmente) in quanto direttamente coinvolti nei fatti di causa e pertanto incapaci ex art. 246
c.p.c.;
IV Motivo.
Infine, la ha impugnato il capo della sentenza nel quale il giudice di prime cure aveva Pt_1 ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, ponendo le spese della espletata CTU a carico delle parti in solido, ma non per vizi suoi propri, bensì in conseguenza della pretesa riforma del merito, cui avrebbe dovuto seguire la condanna della alle spese di lite. CP_1
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e per l'effetto la conferma della CP_1 sentenza n. 570/2023.
Nel corso del presente grado è stato espletato un tentativo di conciliazione che tuttavia ha avuto esito negativo.
3 La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 4.11.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter c.p.c. in data 7.3.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il terzo motivo d'appello.
Da un punto di vista logico-giuridico, appare opportuno procedere in via preliminare alla disamina del terzo motivo d'appello, perché esso è rivolto contro il capo della sentenza che ha escluso dal materiale probatorio la deposizione di due dei testi escussi, e Per_1 Tes_1
e dunque la decisione sul punto è prodromica a quella sul merito della controversia, che
[...] si basa anche sulla sorte di tali deposizioni.
Con tale motivo l'odierna appellante ha impugnato il capo della sentenza col quale il Tribunale ha ritenuto non fruibili ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi (figlio Persona_1 dell'attrice) e (ex marito dell'attrice da lei separato legalmente), rilevando che la Tes_1 difesa della non aveva proposto eccezione ex art. 246 c.p.c., e che al giudice era CP_1 precluso il rilievo ufficioso.
In particolare, il primo giudice sul punto ha affermato che: “Va innanzitutto rilevato che non possono ritenersi fruibili ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi (figlio Persona_1 dell'attrice) e (ex marito dell'attrice da lei separato legalmente), i quali, pur Tes_1 avendo confermato diverse circostanze dedotte dalla parte attrice, segnatamente gli episodi dell'estate del 2014 ed i rifiuti della di lasciare l'attrice prendersi cura del bambino nel CP_1 periodo successivo, devono ritenersi incapaci a testimoniare nel presente giudizio in quanto direttamente coinvolti nei fatti di causa. Più precisamente, le parti hanno ampiamente documentato le plurime denunce-querele presentate reciprocamente dalla convenuta e dal teste (figlio dell'attrice ed ex compagno della nei rispettivi confronti Persona_1 CP_1
(cfr. docc. 8,9 e 10 in produzione e docc. 3 e 4 in produzione , una delle Pt_1 CP_1 quali è peraltro dimostrativa dell'apertura di un procedimento penale nei confronti del teste proprio su impulso della convenuta (cfr. doc 4 in produzione . Tali Persona_1 CP_1 vicende giudiziarie, le quali appaiono inserirsi in un più ampio contesto di conflittualità tra i genitori del piccolo , inducono a ritenere che il teste abbia un Per_2 Persona_1 significativo interesse nella causa. Parimenti è a dirsi con riferimento del teste (ex Tes_1 marito dell'attrice da lei separato legalmente), sia perchè la addebita alla tra le Pt_1 CP_1 altre cose, anche la separazione intervenuta con il predetto teste, inficiando così la neutralità delle sue dichiarazioni, sia perché lo stesso risulta anch'esso coinvolto, sebbene a diverso titolo, nelle complesse vicende familiari per cui è causa, essendo il padre dell'ex compagno della convenuta e destinatario anch'egli, stando a quanto allegato, del riferito ostracismo della quanto alla realizzazione del rapporto nonni-nipote.” CP_1
Tale motivo in sé considerato è fondato, per l'assorbente ragione che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, e come confermato autorevolmente dalle Sezioni Unite
(cfr. Sez. U 06/04/2023 n. 9456), «l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a
4 testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova»; «ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»; «la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione» ( SS.UU. n. 9456/2023).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha inammissibilmente rilevato d'ufficio l'incapacità a testimoniare dei testi e in assenza di alcun impulso di parte Persona_1 Tes_1 convenuta, che non ne aveva eccepito l'incapacità al momento della loro ammissione e non aveva eccepito la nullità della prova una volta espletata.
Tuttavia, le suddette deposizioni, pur non essendo radicalmente inutilizzabili, hanno comunque un ben limitato valore probatorio perché provengono da due soggetti – il marito ed il figlio della – che sono essi stessi coinvolti in prima persona nel complessivo conflitto con la Pt_1
(l ne è addirittura il primo protagonista) e che dunque tendono con ogni evidenza CP_1 Per_1
a dipingere la medesima in termini assolutamente negativi e la quale vittima, laddove Pt_1 certamente la situazione è stata ben più complessa, ambivalente e sfumata.
Ad ogni modo, per quanto si va ad esporre nel prossimo paragrafo, si deve escludere che sia dimostrata la dedotta radicale estromissione della nonna dal rapporto con il nipotino.
3. Il primo motivo d'appello.
L'odierna appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado in cui si è affermato che non risulta raggiunta la prova in ordine alla illiceità dei comportamenti posti in essere dalla e specificatamente sul fatto che gli stessi abbiano raggiunto e superato la soglia CP_1 dell'antigiuridicità.
Tale censura non è fondata.
La ha addebitato la responsabilità dei pretesi danni ad una serie di comportamenti Pt_1 tenuti dalla negli anni successivi alla nascita di nipote dell'odierna CP_1 Persona_2 appellante, consistiti in:
(i) ostracismo al rapporto tra il minore e la nonna paterna in quanto a quest'ultima era negato di prendersi cura del nipote e di frequentarlo;
(ii) presentazione di diverse denunce-querele proposte dalla convenuta nei confronti del figlio della (suo ex compagno), nelle quali tra le altre cose sarebbero state Pt_1 riferite circostanze inveritiere e lesive della reputazione della famiglia Per_1
5 (iii) instaurazione di procedimenti giudiziari anche nei confronti dell'odierna appellante, tra cui: un procedimento per il reintegro nel possesso di alcuni beni mobili rimasti in appartamento di proprietà della un'azione revocatoria del contratto di Pt_1 compravendita del predetto immobile ed un ricorso di urgenza volto ad ottenere il godimento dell'immobile adibito a casa familiare.
Procedendo con ordine, con riguardo ai rapporti tra la e il nipote, l'odierna appellante Pt_1 ha lamentato il fatto che la con i suoi comportamenti, le avrebbe impedito di “prendersi CP_1 cura del nipote”.
Sul punto, il primo giudice ha intanto così valutato le prove espletate e riassunto i fatti rilevanti: “Di limitata utilità appaiono le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_2 [...]
(entrambi amici della , i quali hanno unicamente confermato di aver visto Tes_3 CP_1 durante l'estate dell'anno 2014 la insieme ad e ai tre bambini CP_1 Persona_1 Per_ ( , e ) recarsi al mare, dove i suoceri hanno una casa, per trascorrere il Per_3 Per_2 periodo estivo (cfr. verbale del 16.07.2019). Quanto alla testimonianza della teste Tes_4
(figlia dell'attrice), essa ha confermato che in diverse occasioni, nell'estate del 2014, la
[...]
“negò reiteratamente alla nonna paterna di prendersi cura nel nipotino” e che nei mesi
CP_1 successivi la “impose all'attrice di vedere il nipote nei giorni e con gli orari dalla stessa
CP_1 predeterminati, obbligandola ad aspettare il bambino per strada”, precisando che in tali occasioni la dava ai nonni il bambino ma questi non si potevano allontanare dall'area
CP_1 circostante ai campi da tennis e che la stessa teste doveva prendere permessi quando la concedeva di vedere il bambino, sempre a condizione di non allontanarsi dai campi da
CP_1 tennis (cfr. verbale del 18 febbraio 2020). Di limitata utilità appaiono anche le dichiarazioni del teste (vicino di casa della e suo ex collega INPS), il quale, per quanto Testimone_5 Pt_1 in questa sede interessa, ha riferito di aver accompagnato l'attrice e l'ex marito ai Tes_1 campi da tennis di via Austria “dove andava a giocare la e che “in tali occasioni la
CP_1 dava ai nonni il bambino ma questi non si potevano allontanare dall'area circostante ai
CP_1 campi da tennis” (cfr. verbale del 18 febbraio 2020). Quanto al teste (padre Testimone_6 della convenuta), per esso valgono le medesime considerazioni svolte per il teste Tes_1
(ex marito dell'attrice) circa la sua incapacità a testimoniare, posto che egli risulta aver rilasciato sommarie informazioni nell'ambito del giudizio penale aperto a carico di
[...]
(cfr. doc. 13 in produzione , nelle quali viene evidenziato un Per_1 Pt_1 comportamento intrusivo della nei confronti della in occasione della sua terza Pt_1 CP_1 gravidanza, indice di un suo fattivo coinvolgimento nelle vicende familiari per qui occupano e dunque di un interesse nella causa, il quale si riflette inevitabilmente sull'attendibilità delle sue dichiarazioni. Di alcuna utilità risulta poi la deposizione della teste (Amica Testimone_7 dell'attrice), per non avere la teste, per sua stessa ammissione, assistito ad alcun episodio rilevante posto a base dell'azione risarcitoria e per aver appreso le residue circostanze riferite soltanto de relato, in particolar modo dalla stessa attrice (cfr. verbale del 18 febbraio 2020).
Quanto alla teste (sorella dell'attrice), la stessa ha confermato che (i) durante Tes_8
6 l'estate dell'anno 2014 ospite presso la casa al mare dei “suoceri”, negò CP_1 reiteratamente alla nonna paterna di prendersi cura nel nipotino, precisando che la CP_1 impediva “a tutti” di vedere il bambino;
(ii) in concomitanza ad un episodio febbrile del piccolo
, nonostante la pagina 4 di 10 disponibilità dei nonni paterni a prendersi Per_2 CP_1 cura del ragazzino anche per far riposare la madre, a insaputa dei padroni di casa contattò i propri genitori facendoli venire a IN per prendere e portare via con loro il figlio;
(iii) nei mesi successivi all'episodio precedente, impose all'attrice di vedere il nipote nei CP_1 giorni e con gli orari dalla stessa predeterminati, obbligandola ad aspettare il bambino per strada, precisando che la e l'ex marito “erano costretti ad andare al parcheggio del Pt_1 tennis dove lavorava la e aspettavano che gli consegnassero ”, con divieto di CP_1 Per_2 portarlo a casa e di muoversi da lì “sennò non gli avrebbe dato più il bambino”; (iii) anche dopo il 16 Aprile 2015 impedì all'attrice e al nonno paterno di poter CP_1 Parte_1 frequentare o tener con loro il nipote (cfr. Verbale del 23.09.2020). Quanto all'ultimo Per_2 teste (amico della , egli ha confermato che durante la stagione estiva Testimone_9 CP_1 Per_ dell'anno 2014 la insieme ad e ai tre bambini ( , e CP_1 Persona_1 Per_3
) si trasferiva nella casa al mare della per trascorrere il periodo estivo e che Per_2 Pt_1 nel medesimo periodo, avendo la convenuta ripreso l'attività lavorativa di maestra di tennis nel circolo di via Austria in ET, lasciava il figlio a casa dei genitori per poterlo Per_2 allattare, mentre le altre due figlie (che all'epoca avevano 7 anni), con la presso Pt_1
l'abitazione della famiglia di IN di ET (cfr. Verbale del 23.09.2020).” Per_1
Ha poi argomentato che: “Ebbene, alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa, valutate in uno alla documentazione in atti ed alla CTU sopra richiamata, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova di un comportamento illecito tenuto dalla che CP_1 possa ritenersi realmente antigiuridico e che si ponga in nesso causale con le lesioni lamentate.
Andando con ordine, quanto i fatti narrati in citazione riguardanti il rifiuto opposto alla Pt_1 di lasciarla “prendersi cura del nipote” da parte della si osserva quanto segue. Deve in CP_1 proposito osservarsi che il legame tra nonni e nipoti, ritenuto altamente significativo per quanto concerne l'educazione, la crescita e il sostegno del minore, può essere tutelato come
“vita familiare” ex art. 8 DU (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 05/03/2019, n.38201) anche a prescindere dall'eventualità di separazione tra i genitori, e trova riconoscimento anche nell'art. 317 c.c., che riconosce ai nonni il diritto di mantenere significativi con i nipoti minorenni e la possibilità per loro di ricorrere all'autorità giudiziaria qualora tale l'esercizio di tale diritto venga loro impedito.
Il diritto dei nonni ad instaurare e mantenere una relazione affettiva con i propri nipoti, è stata delineata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. n. 21895/22), secondo la quale il legame instaurato tra i nonni e i nipoti deve essere salvaguardato in nome del superiore interesse del minore, con ciò richiamando le più recenti pronunce della Corte europea (cfr. CGE n. 21052 del 13 gennaio 2021) ribadendo che il legame fra gli ascendenti e i nipoti rientra certamente nella nozione di vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione
7 Europea dei diritti dell'uomo e rappresenta un legame da tutelare e preservare attraverso misure idonee, tra le quali certamente rientra il diritto sancito dall'art. 317-bis c.c. Sul punto, va comunque chiarito che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., non ha, però, valore assoluto e incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del Giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote (cfr. Cass. n. 15238/2018). In altre parole, il diritto degli ascendenti va garantito fintanto che il coinvolgimento dei nonni nella crescita del minore si sostanzi in un fruttuoso progetto educativo e formativo, idoneo ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei nipoti, essendo tale diritto
“strumentale alla piena realizzazione della personalità del minore” e, pertanto, “recessivo rispetto allo speculare e preminente pagina 6 di 10 diritto di quest'ultimo di crescere in maniera serena ed equilibrata” in armonia con tutte le figure affettive ed identitarie del proprio contesto familiare. Ne consegue che tale diritto ben potrebbe essere compresso qualora, in caso di conflittualità fra le figure di riferimento e di provata inidoneità degli ascendenti, venga messo in pericolo il preminente interesse del minore, ciò che giustifica un provvedimento limitativo o interruttivo dei rapporti con i nipoti, qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata per il minore o quando la frequentazione con i nonni comporti per lo stesso un turbamento e disequilibrio affettivo (cfr. Cass. 19/05/2020, n.9145). Ciò posto, nel caso di specie, deve evidenziarsi innanzitutto come il diritto della ad avere rapporti Pt_1 significativi con il nipote, a far data dalla sua nascita (aprile 2014) sino all'interruzione della relazione tra l e la (aprile 2015) poiché recessivo rispetto al preminente interesse Per_1 CP_1 di quest'ultimo, non poteva che essere vagliato dal Giudice a ciò espressamente investito sulla scorta dell'art. 317-bis c.c. e, dunque, non nella presente sede risarcitoria ed a distanza di anni dai fatti, necessitando di una specifica istruttoria volta a ricostruire la particolare condizione familiare dove il minore è inserito, onde valutare se tale diritto fosse compatibile con l'interesse del minore. Non è infatti dato a questo Giudice ritenere raggiunta la prova di un comportamento antigiuridico della sotto questo profilo, trattandosi di questione che CP_1 doveva, in concomitanza dei fatti di causa, essere posta al competente Giudice opportunamente investito, e che dunque non può essere ricavata in questa sede sulla base delle allegazioni attoree. Pertanto, non risulta fornito a questo Giudice alcun elemento per ritenere che il rifiuto della di lasciare la prendersi cura del bambino (o anche CP_1 Pt_1 solo di frequentarlo) fosse realmente antigiuridico, nella misura in cui si poneva in contrasto con un diritto dell'ascendente, in quanto tale diritto non poteva ritenersi “in re ipsa” ma andava preliminarmente vagliato dal Giudice competente, il tutto in epoca coeva ai fatti di causa. Va poi rilevato che i fatti narrati in citazione relativi all'estate del 2014 e successivi, attinenti al rifiuto di lasciare la “prendersi cura del bambino” da parte della oltre che Pt_1 CP_1
8 irrilevanti giuridicamente se presi singolarmente, sono in ogni caso avvenuti quando il nipote dell'attrice aveva pochissimi mesi, posto che lo stesso è nato nel 30.04.2014. Persona_2
Sul punto, è appena il caso di rilevare che in tenera età (ed in special modo in fase di allattamento), il dovere di “prendersi cura” del bambino spetta innanzitutto ai genitori di quest'ultimo, destinatari della relativa responsabilità genitoriale, nell'ambito di un rapporto di cura dove - peraltro - la madre risulta essere l'unico soggetto in grado di garantire al neonato le cure indispensabili alla sua crescita, da prestare continuativamente ad a distanza di poche ore, tra cui l'allattamento naturale al seno.
In tale fase, il diritto al coinvolgimento dei nonni paterni nella vita della nipote è da ritenersi certamente molto più sfumato, trattandosi di diritto funzionale alla fruttuosa cooperazione degli ascendenti all'adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori la quale, se è certamente auspicabile nella fase di crescita del minore, non può certamente essere “imposta” nei primissimi mesi di vita del bambino, potendo anzi andare addirittura ad interferire - potenzialmente - con le prerogative genitoriali, naturalmente prioritarie per il suo preminente interesse. Peraltro, un tale coinvolgimento non risulta essere stato negato in radice, essendo stato dimostrato in corso di causa che la consentiva ai nonni paterni di vedere il piccolo CP_1
, sebbene a condizioni molto limitative, presso i campi da tennis dove la stessa Per_2 lavorava. Il tutto sino a quando, dopo la fine della relazione tra la e l nell'aprile CP_1 Per_1
2015 (quindi quando il minore aveva appena un anno), i predetti hanno instaurato tra loro una serie di contenziosi, sia di natura civile che penale, che hanno riguardato proprio le complesse vicende familiari evocate in questo giudizio.”
Come ha correttamente osservato il tribunale, il diritto dei nonni ad instaurare e mantenere una relazione affettiva con i propri nipoti trova un duplice fondamento legislativo, nazionale e sovranazionale.
In particolare, a livello sovranazionale, il legame tra nonni e nipoti, ritenuto altamente significativo per quanto concerne l'educazione, la crescita e il sostegno del minore, può essere tutelato come “vita familiare” ex art. 8 DU anche a prescindere dall'eventualità di separazione tra i genitori (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 05/03/2019, n.38201).
A livello nazionale, il diritto degli ascendenti è riconosciuto espressamente all'art 317 bis c.c., secondo cui “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (comma 1) e, proprio in ragione della scelta di tutelare giuridicamente tale interesse, si prevede una tutela giurisdizionale specifica al secondo comma dell'articolo citato stabilendo che “L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma”.
Tuttavia, il diritto degli ascendenti non è scevro da limiti.
La giurisprudenza nazionale, in plurime occasioni, ha affermato che “l'art. 317-bis c.c. stabilisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconoscendo loro la possibilità di ricorrere al giudice al fine di tutelare tale diritto, sempre
9 subordinato al prevalente interesse del minore (ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
11/02/2025, n. 3539)”.
Dunque, tale diritto deve essere bilanciato con il prevalente interesse del minore e, infatti, la giurisprudenza ha precisato che “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., non è incondizionato ma subordinato alla valutazione del superiore interesse del minore. Il giudice deve accertare non solo l'assenza di pregiudizio, ma anche il vantaggio concreto per il minore derivante dalla partecipazione degli ascendenti al suo progetto educativo e formativo” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/05/2025,
n. 12317).
In altre parole, “l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari. È fuor di dubbio che ciascun minore ha un rilevante interesse a fruire di un legame, relazionale ed affettivo, con la linea articolata delle generazioni che, per il tramite dei propri genitori, costituiscono la sua scaturigine. Queste relazioni, d'ordinario, funzionano secondo linee armoniche e spontanee, perciò fruttuose per tutti gli attori in campo. Ciò però non può far escludere che, in casi particolari, esse generino situazioni limite che esigono l'intervento giudiziale, quando non sia sufficiente il buon senso a far superare le frizioni fra gli adulti, allo scopo di assicurare il beneficio di una frequentazione fra ascendenti e nipoti di carattere biunivoco e capace di reciproco arricchimento spirituale ed affettivo. L'intervento del giudice in questo ambito deve tenere conto del fatto che l'art. 317-bis cod. civ., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela,
a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/01/2023, n. 2881).
Ciò posto, si deve intanto chiarire che l'affermazione del primo giudice - secondo cui, non avendo la azionato il proprio diritto ad avere rapporti significativi con il nipote, a far Pt_1 data dalla sua nascita (aprile 2014) sino all'interruzione della relazione tra l e la Per_1 CP_1
(aprile 2015), ex art 317 bis c.c., non potrebbe oggi lamentare la lesione del diritto medesimo
- nella sua assolutezza non è condivisibile.
Invero, l'azione ex art. 317 bis c.c. se certamente avrebbe potuto dimostrarsi utile nel gestire la complessa situazione familiare, tuttavia non è posta da alcuna norma come pregiudiziale ad un'azione risarcitoria, tanto più che il diritto che la assume leso è un diritto che Pt_1 discende dalla legge, e non dall'ipotetico riconoscimento delle sue ragioni da parte del giudice investito della regolamentazione dei rapporti familiari.
10 Tuttavia, effettivamente, il fatto che alcun giudice fosse stato chiamato a regolamentare le concrete modalità di esercizio di tale diritto, e in particolare delle visite della nonna al nipote, rende oggi più complessa la valutazione della vicenda – in mancanza di un puntuale paradigma precostituito cui raffrontare i comportamenti della CP_1
Ad ogni modo, nel valutare tali contegni si deve partire dalla considerazione, effettuata anche dal primo giudice, che i fatti di causa si collocano quando il figlio della aveva pochissimi CP_1 mesi, ed era dunque comprensibile che la madre faticasse a separarsene e fosse comunque particolarmente ansiosa nel lasciarlo solo con la nonna paterna, in ipotesi preferendo contare sulla propria madre.
Non si intende dire che la valutazione della fosse corretta dal punto di vista umano, ma CP_1 che certamente essa non violava alcuna disposizione normativa né costituiva inadempimento di un qualche obbligo giuridico.
E' poi comunque emerso dall'istruttoria che la poteva tenere con sé il bambino, seppur Pt_1 restando in prossimità del luogo di lavoro della madre, ciò che però lungi dal rappresentare un capriccio di lei era giustificato dall'esigenza di allattamento al seno, nell'esclusivo interesse del piccolo.
Del resto, come già anticipato, il diritto dei nonni non è senza limiti, ma deve essere bilanciato con il prevalente interesse del minore e tale interesse, nei primi mesi di vita, è individuato dai genitori, destinatari della relativa responsabilità genitoriale, e soprattutto dalla madre, quale principale soggetto in grado di garantire al neonato le cure indispensabili alla sua crescita e compiere le scelte più confacenti all'interesse del figlio. Tra l'altro, pare opportuno evidenziare che all'epoca tali scelte erano di fatto condivise anche dall che in alcuna occasione, per Per_1 quanto emerso dall'istruttoria, s'è contrapposto alla compagna nell'organizzazione del menage quotidiano.
Quando, poi, i rapporti tra la e l hanno iniziato a deteriorarsi, e la è stata CP_1 Per_1 Pt_1 inevitabilmente coinvolta nella vicenda, finendo per prendere le parti del figlio, è parimenti comprensibile che la abbia in un primo momento evitato per quanto le era possibile le CP_1 occasioni di incontro e confronto con lei, che tra l'altro, si sottolinea, avrebbero potuto trasformarsi in momenti di tensioni dannosi per lo stesso . Per_2
Ovviamente, si trattava di una situazione temporanea, che è stata risolta al momento in cui i genitori di hanno disciplinato le modalità di affidamento, collocamento e Per_2 frequentazione del piccolo da parte dell genitore non collocatario, nel cui ambito ha Per_1 potuto trovare attuazione anche la giusta aspirazione della sig. a godere di un Pt_1 adeguato spazio per coltivare il suo rapporto con il nipote.
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Procedendo oltre, con riferimento alla presentazione di diverse denunce-querele da parte della nei confronti del figlio della (suo ex compagno), nelle quali, tra le altre cose, CP_1 Pt_1 per l'odierna appellante, sarebbero state riferite circostanze inveritiere e lesive della reputazione della famiglia il giudice di primo grado ha così argomentato: “Circa le Per_1
11 denunce querele promosse nei confronti del figlio dell'attrice, basti osservare che trattasi di iniziative promosse, per quanto possa presumersi in questa sede e fino a prova contraria, legittimamente dalla nei confronti dell'ex compagno, sulla base di circostanze in fatto CP_1 oggetto di accertamento in altra sede giudiziaria e che, nell'odierno giudizio, non sono state oggetto di prova specifica, essendo rimaste allo stadio di semplice allegazione. Ne deriva che per tali procedimenti, a prescindere dalla loro idoneità a realizzare un qualche tipo di disagio in capo alla madre del soggetto coinvolto, riguardano quest'ultimo e non l'attrice, sicchè non pare potersi ricavare da tali condotte un comportamento antigiuridico della convenuta, vieppiù considerando che esse attengono a circostanze che, ancora una volta, sono oggetto di istruttoria in altra sede e non possono pertanto essere ritenute in questa sede ingiuste, in assenza di specifica prova sul punto. Peraltro, risulta dagli atti che tali denunce furono reciproche, posto che lo stesso (figlio della propose denuncia nei confronti della Per_1 Pt_1 per “abbandono del tetto coniugale” il 19.04.2015 (quindi a breve distanza dalla rottura CP_1 della relazione). Inoltre, non pare oggetto di specifica contestazione che le querele presentate dall contro la siano state tutte archiviate, mentre a seguito di quelle sporte dalla Per_1 CP_1 nei confronti dell'ex compagno è pendente un procedimento penale (cfr. doc. 4 in CP_1 produzione parte convenuta), sicchè alcun elemento pare potersi trarre dall'esame degli atti circa la riferita “strumentalità” delle querele proposte dalla nè circa la dedotta “falsità” CP_1 dei fatti ivi allegati.”
Certamente, si deve condividere l'affermazione del tribunale, da un canto, di estraneità della a tali denunce, non essendo lei ma il proprio figlio il destinatario delle medesime (e Pt_1 dunque l'unico legittimato, in linea di massima, a dolersene) e, dall'altro, di sussistenza del diritto in via di principio della di denunciare alle autorità contegni asseritamente illeciti CP_1 del compagno (con rimessione ad altra sede, rispetto al presente giudizio, di valutare tali contegni).
Resta dunque soltanto da valutare se effettivamente taluno degli esposti presentati, pur essendo rivolto contro l' avessero contenuti lesivo della reputazione della Per_1 Pt_1
Ebbene, è sufficiente leggere i passaggi dei suddetti esposti “incriminati” per escludere che la abbia effettuato dichiarazioni diffamatorie e/o calunniose in danno della . CP_1 Per_5
Come riportato nell'atto di appello, i passaggi sono i seguenti:
a) Nella denuncia del 04.06.2015 (Doc. n.8), “a fronte di una falsa ricostruzione dei fatti occorsi presso l'ambulatorio della pediatra del piccolo ove i genitori si erano Per_2 unitamente recati”, la dichiarava che “questo è uno dei tanti episodi che sono CP_1 stata costretta a subire da quando l mi ha buttato fuori di casa, in quanto in data Per_1
11.05.2015 si è presentato sul luogo dove io lavoro e precisamente al CTE di via
Austria, l e i suoi genitori i quali nel parlare con il Presidente Marcello Quattrini Per_1 volevano sapere i giorni in cui avevo lavorato e in particolare quel giorno con chi avessi giocato e quali orari avevo impegnato [..]; l rivolgendosi a quest'ultimo gli riferiva Per_1 che se non gli avrebbe dato queste informazioni, gli avrebbe fatto venire tutti i giorni la
12 finanza. […] Sono stata vittima di molestie o disturbo alle persone il 03.06.2015, alle ore 18,00 [..] il fatto è avvenuto a ET in via Papa Giovanni XXIII”.
Emerge con ogni evidenza che l'unica frase astrattamente lesiva è quella dedicata all (cui si imputa che avrebbe abusato della sua posizione di finanziere facendo Per_1 sottoporre il CTE a serrati controlli), mentre alcuna frase diffamatoria è rivolta contro la persona della Pt_1
b) Nella denuncia-querela del 13.08.2015 (Doc. n.9), la dichiarava che : CP_1
“nonostante gli accordi presi e le comunicazioni scambiate tra i relativi legali, il Sig. con la madre (Sig.ra a cui l ha venduto l'appartamento dopo la Per_1 Pt_1 Per_1 fine della convivenza), non acconsentivano allo svolgimento delle operazioni di verbalizzazione, asserendo che la nuova proprietaria dell'immobile (la madre del Sig.
, non era stata preventivamente informata della presenza del mio avvocato e del Per_1 suo collaboratore”. Ed ancora è dato leggere che: “stante l'atteggiamento assunto e l'ostilità dimostrata, il Sig. e la Sig.ra venivano successivamente diffidati Per_1 Pt_1 dallo spostare e dal prendere i beni di mia proprietà presenti nell'immobile”.
Si tratta di frasi che si limitano a dar conto di una situazione (pacificamente esistente) di conflittualità, prive di contenuto lesivo della reputazione della Pt_1
c) Ed ancora, nella denuncia-querela del 09.07.2015 (Doc. n. 10) la dichiarava che: CP_1
“le circostanze descritte mi hanno fatto ricordare che nel settembre 2014 ho ricevuto a casa dei miei genitori una lettera anonima nella quale oltre a porre in essere delle velate minacce nei miei riguardi mi si faceva presente che la famiglia “non sia Per_1 gente da farsi da parte. Pertanto, medita e ridimensionati”. All'epoca non sporsi denuncia, ma il mio compagno, alla quale mostrai la lettera anche la busta con l'indirizzo scritto a mano, riconobbe in quella scrittura la grafia del padre e mi disse che ne avrebbe parlato con i suoi genitori per avere spiegazioni”.
Nessun riferimento offensivo è ravvisabile in danno dell'appellante, né tanto meno si dice che a scrivere la lettera sarebbe stata la Pt_1
d) Infine, il verbale di sommarie informazioni del 07.09.2015 (Doc. n.13) rese dal sig.
dove è dato leggere che: “Quando comunicò ai genitori di Testimone_6 CP_1
che stavano insieme, la prima cosa che disse è che stavano insieme perchè Per_1 gli voleva bene. Evidentemente qualcosa è scattato da parte dei genitori e che la situazione ha cominciato a gravarsi quando è rimasta incinta di . La CP_1 Per_1 mamma di a questo punto, dato che lei ha una malattia genetica che non ho Per_1 ben capito di quale natura, costrinse mia figlia a fare degli esami, portandola a Roma.
In quell'occasione, oltre ad , andarono anche i genitori di e che Per_1 Per_1 già lì la cosa appariva anomala. Fatti gli esami con riscontro naturalmente negativi, la mamma di , non contenta, obbligò a fare ulteriori accertamenti inviando Per_1 CP_1
i risultati in Cina e che anche in questo caso i risultati erano negativi. Fatta questa premessa che spiega a sommi capi che tutto è partito dallo stato interessante di CP_1
13 poiché in quella occasione la mamma di , arrabbiata, disse che prima di fare Per_1 un figlio, dovevano avere il loro benestare, i guai sono cominciati e degenerati poi da quando si sono lasciati”; “[..] ancora posso dire che ha subito percosse dall'Algeri; CP_1 infatti la prima volta che successe, io venni chiamato da mia figlia la quale mi diceva di correre a casa in via Lago di Fogliano n.17, perchè l'aveva picchiata. Mia Per_1 figlia non ha mai prodotto denunce in tal senso perchè ha sempre detto che era la sua parola contro quella di , il quale oltretutto è anche un agente della Guardia di Per_1
Finanza e che la cosa poteva andare a suo favore”.
In questo caso per escludere la ravvisabilità di un contegno illecito dell'appellata appare dirimente la considerazione che tali dichiarazioni non provengono dalla ma dal CP_1 di lei padre.
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Con riguardo alle iniziative civili promosse dalla nei confronti dell'odierna appellante e CP_1 dell'ex compagno si tratta di: Per_1
(i) un procedimento per il reintegro nel possesso dei beni mobili di proprietà della
(R.G. 2358/2015) CP_1
(ii) un'azione revocatoria del contratto di compravendita dell'immobile di via Fogliano,
17 (R.G. 3376/2015).
Parte appellante prospetta che tali azioni promosse dalla integrino quel particolare CP_1 fenomeno che la dottrina e la prevalente giurisprudenza qualificano come “abuso del processo”, ossia una species del più ampio genus dell'”abuso del diritto”.
Il divieto di abuso del diritto non è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento e, tuttavia, si ritiene che lo stesso trovi fondamento nel generale principio di buona fede, che avrebbe plurime basi normative, ossia l'art 833 c.c., gli art. 1175 e 1375 c.c. e l'art. 2 Cost.
Per comprendere cosa si intenda per “abuso del processo”, si deve prima svolgere alcune considerazioni con riguardo alla figura dell'”abuso del diritto” che, per l'opinione prevalente, sussiste in presenza:
a) della titolarità di un diritto,
b) della possibilità di esercitare tale diritto con una pluralità di modi,
c) della scelta da parte del titolare di esercitare il diritto in modo formalmente corretto, ma tale da recare a terzi un danno sproporzionato rispetto al beneficio dal quale il titolare ha tratto giovamento,
d) della volontarietà di tale condotta.
Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, “l'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto e il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore” (cass., sez. 3, n. 26541/2021).
14 Successivamente, sulla scorta di tali elaborazioni dottrinali e della giurisprudenza, è stata applicata tale figura al processo conformemente all'idea che il divieto di abuso del diritto, quale espressione del principio di buona fede, trovi applicazione anche in ambito processuale con la conseguenza che il titolare di poteri, diritti o interessi non può esercitare un'azione giurisdizionale con modalità tali da implicare un aggravio della controparte.
Tale divieto di abuso del processo trova un fondamento normativo negli artt. 2, 24, 111 e 113
Cost.
Si deve sottolineare che il divieto di abuso del processo non è violato qualora un soggetto proponga plurime azioni per tutelare diritti diversi ancorché afferenti alla medesima vicenda della vita.
Orbene, nel caso di specie, la ha effettivamente esperito una pluralità di azioni verso il CP_1 suo ex compagno e la ma per tutelare situazioni giuridiche differenti ed anche Pt_1 obiettivamente rilevanti, aventi ad oggetto la casa familiare, con la conseguenza che non sussistono gli elementi costitutivi della figura dell'abuso del processo.
Pertanto, il primo giudice correttamente ha affermato che “Dall'esame degli atti, anche in questo caso non può ritenersi raggiunta la prova che tali iniziative integrino un comportamento antigiuridico, essendo inibito in questa sede sindacare la legittima proposizione delle relative domande (spettante al Giudice a ciò investito) e non sussistendo in atti alcuna prova che tali procedimenti siano stati proposti in mala fede.” (pagina 9 della sentenza)
***
Quanto alla ulteriore circostanza, lamentata dall'odierna appellante, per cui il complessivo svolgersi dei fatti di causa avrebbe comportato, tra le altre cose, anche la separazione della da suo marito, si deve intanto escludere che la si sia direttamente intromessa Pt_1 CP_1 nel rapporto di coppia dei suoceri.
Se poi invece la tesi dell'appellante fosse che a causa della crisi personale nella quale la era entrata per i fatti oggetto del giudizio era addivenuta ad una frattura del suo Pt_1 rapporto col marito, si dovrebbe rilevare che, poiché tutti i fatti imputati alla sono stati CP_1 esaminati e ritenuti giuridicamente leciti, comunque non potrebbe imputarsi all'appellata alcuna conseguenza di tali fatti – come s'andrà a dire più in generale nel prossimo paragrafo;
il tutto, ammesso e non concesso che la separazione tra la ed il marito sia davvero Pt_1 correlata alla più ampia crisi tra la e la famiglia e ammesso e non concesso che CP_1 Per_1 tale separazione si sia veramente realizzata (posto che secondo la HI in realtà si sarebbe trattato di un escamotage per sottrarre a lei la casa coniugale, ceduta “con tale pretesto” dal figlio alla madre).
***
Un'ultima notazione: secondo l'appellante, finanche qualora i singoli contegni dell'appellata fossero giuridicamente leciti, l'illiceità dovrebbe discendere da una loro valutazione complessiva.
15 Tale tesi, priva di ogni aggancio normativo e di ogni concreto supporto argomentativo, non è fondata: se la non ha violato alcuna norma in alcuno dei suoi singoli contegni, non si CP_1 vede come il loro cumulo potrebbe rendere antigiuridico ciò che antigiuridico non è.
4. Il secondo motivo d'appello.
L'odierna appellante ha infine censurato con il secondo motivo di impugnazione la parte della sentenza in cui il Tribunale di ET avrebbe dapprima escluso un nesso causale tra la condotta della Sig.ra e le lesioni lamentate dalla e poi, contraddittoriamente, CP_1 Pt_1 asserito che tali lesioni in qualche modo erano connesse e conseguenti ai fatti di causa.
Tale motivo, tuttavia, è assorbito, una volta escluso che i contegni della fossero CP_1 antigiuridici.
L'art. 2043 c.c. pone infatti un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa o dolo, e i presupposti dell'azione sono:
- il fatto illecito, ossia un comportamento antigiuridico, contrario ad una norma di legge;
- l'imputabilità dell'azione;
- l'assenza di cause di giustificazione;
- il fatto compiuto deve essere connotato dalla colpevolezza dell'azione, la quale può declinarsi nella colpa o nel dolo;
- la determinazione di un danno ingiusto (ossia la lesione di una situazione giuridicamente rilevante per l'ordinamento) cagionato dal comportamento illecito dell'agente;
- il nesso causale che deve legare eziologicamente il comportamento illecito all'evento dannoso.
Orbene, nel caso di specie, per quanto già illustrato, non sussiste il primo elemento della fattispecie della responsabilità ex art. 2043 c.c. con l'effetto di essere privo di rilievo l'accertamento dei danni e del nesso di causalità.
Pertanto, come affermato anche dal primo giudice, “pur avendo l'istruttoria dimostrato che in capo all'attrice sussistono esiti di carattere permanente in qualche modo connessi e conseguenti ai fatti di causa, difetta nella specie la prova di un comportamento antigiuridico della parte convenuta, che giustifichi la pretesa risarcitoria”.
Detto in altre parole: può anche essere che la crisi coniugale del figlio abbia scatenato nella madre una sindrome depressiva, ma ciò non è imputabile ad un contegno antigiuridico e colpevole della CP_1
6. Quarto motivo.
In primo grado la integralmente soccombente, avrebbe potuto essere condannata alle Pt_1 spese di lite della ma considerati i rapporti tra le parti è stata disposta la CP_1 compensazione integrale delle spese del giudizio e la non ha proposto al riguardo CP_1 impugnazione incidentale.
Ad impugnare tale capo è stata la che ovviamente non s'è lamentata della Pt_1 compensazione in sé considerata (che costituiva il provvedimento più favorevole al quale
16 poteva ambire quale soccombente), ma ha chiesto una nuova regolamentazione solo quale conseguenza della riforma nel merito della decisione impugnata. Stante la conferma della valutazione nel merito del giudice di prime cure, il motivo in punto di spese è pertanto assorbito.
7. Le spese di giudizio.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellata
[...] dall'appellante CP_1 Parte_1
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione valore indeterminabile-complessità bassa (che peraltro coincide con quello da 26.001 a 52.000 in cui si inserirebbe il preteso credito applicando un'invalidità del 10%, come chiesto dalla tramite il rinvio alla ctu medico-legale), in considerazione del quantum appellatum, Pt_1 secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase di trattazione-istruttoria, non espletata, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la CP_1 somma di euro 6.946,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 570/23 del Tribunale di ET, ogni altra Parte_1 domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna a corrispondere a le spese del presente grado, Parte_1 CP_1 che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in Tirocinio generico, dott.ssa Silvana Placanica.
Nota
17 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1601/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. MARCO CAROLLO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALESSANDRO ONETO, è elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANA ROMUALDI, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa riforma della sentenza impugnata, n. 570/2023, del 20.06.2023, pubbl. il
28/06/2023, emessa nel procedimento RG n. 3278/2017 – Tribunale di ET (dott.
AM Russo), notificata in data 28.06.2023: nel merito accertare e dichiarare l'illiceità dei comportamenti tenuti dalla Signora nei confronti dell'odierna attrice e, per CP_1
l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute e sostenende, nulla escluso ed eccettuato, dalla sig.ra da liquidarsi nella misura di cui all'espletata CTU e/o in via equitativa ex Parte_1
1 art. 1226 c.c; condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite relative al CP_1 giudizio di primo grado, nonché al pagamento integrale delle spese relative all'espletata
Consulenza Tecnica di Ufficio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, quindi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i motivi di cui in narrativa voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello e per l'effetto confermare in ogni suo punto la sentenza n. 570/2023, emessa dal Tribunale di ET in data 20.06.2023 e pubblicata in data 28.06.2023, a conclusione del procedimento R.G. 3278/2017. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 570/2024 del Tribunale di ET, in materia di risarcimento del danno endofamiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di ET affinché quest'ultima venisse condannata al risarcimento CP_1 di tutti i danni causatile.
A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto:
(i) di aver conosciuto la convenuta nell'anno 2010, quando la e CP_1 Persona_1
figlio della vivevano una relazione sentimentale dalla quale, in data
[...] Pt_1
30.04.2014, nasceva il piccolo Persona_2
(ii) che subito dopo la nascita di , nipote dell'attrice, inspiegabilmente la Per_2 convenuta aveva iniziato ad assumere atteggiamenti ostili ed immotivati rifiuti, oltre ad esplicite minacce di non farle vedere più il bambino, il tutto con conseguente pregiudizio al rapporto tra il minore e la nonna materna;
(iii) che l'ostracismo della aveva procurato alla una deflessione del tono CP_1 Pt_1 dell'umore con gravi disagi dello stato psico-fisico, aggravatisi dopo la separazione della dal figlio della a seguito della presentazione di diverse CP_1 Pt_1 denunce-querele proposte dalla convenuta nei confronti del compagno figlio, di procedimenti giudiziari instaurati anche nei confronti dell'attrice e di diversi altri comportamenti volti essenzialmente a screditare la sua famiglia;
(iv) che il complessivo comportamento tenuto dalla convenuta negli anni successivi alla nascita del piccolo aveva causato all'attrice un disagio clinicamente Persona_2 significativo, portando anche, tra le altre cose, alla separazione con il marito.
Aveva chiesto dunque il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che sosteneva di aver patito in conseguenza dei fatti dianzi elencati, sottolineando la sussistenza del nesso causale tra i predetti comportamenti tenuti dalla e le lesioni asseritamente residuate CP_1
2 alla propria integrità psicofisica;
danni di cui aveva chiesto la liquidazione in via equitativa al giudice di prime cure.
Con comparsa depositata in data 24.04.2018 si era costituita in giudizio CP_1 deducendo – per quanto ancora d'interesse in questo grado - l'infondatezza delle pretese e sottolineando l'assenza di nesso causale tra i propri comportamenti, tutti comunque leciti, e le lesioni lamentate.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, prova testimoniale e prove documentali.
All'esito, con sentenza n. 570 del 2024, il Tribunale di ET aveva rigettato le domande di parte attrice e disposto la compensazione delle spese di lite ponendo -inoltre- le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
La ha appellato tale sentenza, deducendo che era ingiusta per plurimi motivi: Pt_1
I Motivo.
Era errato il capo della sentenza nel quale il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova di un comportamento illecito tenuto dalla tale da potersi ritenere CP_1 realmente antigiuridico;
II Motivo.
Parimenti, la sentenza era contraddittoria nella parte in cui il giudice di prime cure aveva, in un primo momento, escluso il nesso causale tra la condotta posta in essere dalla e le CP_1 lesioni lamentate dall'odierna appellante e, in un secondo momento, affermato che all'esito dell'istruttoria era stato dimostrato che in capo alla sussistevano esiti di carattere Pt_1 permanente “in qualche modo” connessi e conseguenti ai fatti di causa, e che a difettare era la sola prova del comportamento antigiuridico della CP_1
III Motivo.
Aveva errato il primo giudice nel ritenere non fruibili ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi (figlio dell'attrice) e (ex marito dell'attrice da lei separato Persona_1 Tes_1 legalmente) in quanto direttamente coinvolti nei fatti di causa e pertanto incapaci ex art. 246
c.p.c.;
IV Motivo.
Infine, la ha impugnato il capo della sentenza nel quale il giudice di prime cure aveva Pt_1 ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, ponendo le spese della espletata CTU a carico delle parti in solido, ma non per vizi suoi propri, bensì in conseguenza della pretesa riforma del merito, cui avrebbe dovuto seguire la condanna della alle spese di lite. CP_1
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e per l'effetto la conferma della CP_1 sentenza n. 570/2023.
Nel corso del presente grado è stato espletato un tentativo di conciliazione che tuttavia ha avuto esito negativo.
3 La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 4.11.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter c.p.c. in data 7.3.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il terzo motivo d'appello.
Da un punto di vista logico-giuridico, appare opportuno procedere in via preliminare alla disamina del terzo motivo d'appello, perché esso è rivolto contro il capo della sentenza che ha escluso dal materiale probatorio la deposizione di due dei testi escussi, e Per_1 Tes_1
e dunque la decisione sul punto è prodromica a quella sul merito della controversia, che
[...] si basa anche sulla sorte di tali deposizioni.
Con tale motivo l'odierna appellante ha impugnato il capo della sentenza col quale il Tribunale ha ritenuto non fruibili ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi (figlio Persona_1 dell'attrice) e (ex marito dell'attrice da lei separato legalmente), rilevando che la Tes_1 difesa della non aveva proposto eccezione ex art. 246 c.p.c., e che al giudice era CP_1 precluso il rilievo ufficioso.
In particolare, il primo giudice sul punto ha affermato che: “Va innanzitutto rilevato che non possono ritenersi fruibili ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi (figlio Persona_1 dell'attrice) e (ex marito dell'attrice da lei separato legalmente), i quali, pur Tes_1 avendo confermato diverse circostanze dedotte dalla parte attrice, segnatamente gli episodi dell'estate del 2014 ed i rifiuti della di lasciare l'attrice prendersi cura del bambino nel CP_1 periodo successivo, devono ritenersi incapaci a testimoniare nel presente giudizio in quanto direttamente coinvolti nei fatti di causa. Più precisamente, le parti hanno ampiamente documentato le plurime denunce-querele presentate reciprocamente dalla convenuta e dal teste (figlio dell'attrice ed ex compagno della nei rispettivi confronti Persona_1 CP_1
(cfr. docc. 8,9 e 10 in produzione e docc. 3 e 4 in produzione , una delle Pt_1 CP_1 quali è peraltro dimostrativa dell'apertura di un procedimento penale nei confronti del teste proprio su impulso della convenuta (cfr. doc 4 in produzione . Tali Persona_1 CP_1 vicende giudiziarie, le quali appaiono inserirsi in un più ampio contesto di conflittualità tra i genitori del piccolo , inducono a ritenere che il teste abbia un Per_2 Persona_1 significativo interesse nella causa. Parimenti è a dirsi con riferimento del teste (ex Tes_1 marito dell'attrice da lei separato legalmente), sia perchè la addebita alla tra le Pt_1 CP_1 altre cose, anche la separazione intervenuta con il predetto teste, inficiando così la neutralità delle sue dichiarazioni, sia perché lo stesso risulta anch'esso coinvolto, sebbene a diverso titolo, nelle complesse vicende familiari per cui è causa, essendo il padre dell'ex compagno della convenuta e destinatario anch'egli, stando a quanto allegato, del riferito ostracismo della quanto alla realizzazione del rapporto nonni-nipote.” CP_1
Tale motivo in sé considerato è fondato, per l'assorbente ragione che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, e come confermato autorevolmente dalle Sezioni Unite
(cfr. Sez. U 06/04/2023 n. 9456), «l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a
4 testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova»; «ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»; «la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione» ( SS.UU. n. 9456/2023).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha inammissibilmente rilevato d'ufficio l'incapacità a testimoniare dei testi e in assenza di alcun impulso di parte Persona_1 Tes_1 convenuta, che non ne aveva eccepito l'incapacità al momento della loro ammissione e non aveva eccepito la nullità della prova una volta espletata.
Tuttavia, le suddette deposizioni, pur non essendo radicalmente inutilizzabili, hanno comunque un ben limitato valore probatorio perché provengono da due soggetti – il marito ed il figlio della – che sono essi stessi coinvolti in prima persona nel complessivo conflitto con la Pt_1
(l ne è addirittura il primo protagonista) e che dunque tendono con ogni evidenza CP_1 Per_1
a dipingere la medesima in termini assolutamente negativi e la quale vittima, laddove Pt_1 certamente la situazione è stata ben più complessa, ambivalente e sfumata.
Ad ogni modo, per quanto si va ad esporre nel prossimo paragrafo, si deve escludere che sia dimostrata la dedotta radicale estromissione della nonna dal rapporto con il nipotino.
3. Il primo motivo d'appello.
L'odierna appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado in cui si è affermato che non risulta raggiunta la prova in ordine alla illiceità dei comportamenti posti in essere dalla e specificatamente sul fatto che gli stessi abbiano raggiunto e superato la soglia CP_1 dell'antigiuridicità.
Tale censura non è fondata.
La ha addebitato la responsabilità dei pretesi danni ad una serie di comportamenti Pt_1 tenuti dalla negli anni successivi alla nascita di nipote dell'odierna CP_1 Persona_2 appellante, consistiti in:
(i) ostracismo al rapporto tra il minore e la nonna paterna in quanto a quest'ultima era negato di prendersi cura del nipote e di frequentarlo;
(ii) presentazione di diverse denunce-querele proposte dalla convenuta nei confronti del figlio della (suo ex compagno), nelle quali tra le altre cose sarebbero state Pt_1 riferite circostanze inveritiere e lesive della reputazione della famiglia Per_1
5 (iii) instaurazione di procedimenti giudiziari anche nei confronti dell'odierna appellante, tra cui: un procedimento per il reintegro nel possesso di alcuni beni mobili rimasti in appartamento di proprietà della un'azione revocatoria del contratto di Pt_1 compravendita del predetto immobile ed un ricorso di urgenza volto ad ottenere il godimento dell'immobile adibito a casa familiare.
Procedendo con ordine, con riguardo ai rapporti tra la e il nipote, l'odierna appellante Pt_1 ha lamentato il fatto che la con i suoi comportamenti, le avrebbe impedito di “prendersi CP_1 cura del nipote”.
Sul punto, il primo giudice ha intanto così valutato le prove espletate e riassunto i fatti rilevanti: “Di limitata utilità appaiono le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_2 [...]
(entrambi amici della , i quali hanno unicamente confermato di aver visto Tes_3 CP_1 durante l'estate dell'anno 2014 la insieme ad e ai tre bambini CP_1 Persona_1 Per_ ( , e ) recarsi al mare, dove i suoceri hanno una casa, per trascorrere il Per_3 Per_2 periodo estivo (cfr. verbale del 16.07.2019). Quanto alla testimonianza della teste Tes_4
(figlia dell'attrice), essa ha confermato che in diverse occasioni, nell'estate del 2014, la
[...]
“negò reiteratamente alla nonna paterna di prendersi cura nel nipotino” e che nei mesi
CP_1 successivi la “impose all'attrice di vedere il nipote nei giorni e con gli orari dalla stessa
CP_1 predeterminati, obbligandola ad aspettare il bambino per strada”, precisando che in tali occasioni la dava ai nonni il bambino ma questi non si potevano allontanare dall'area
CP_1 circostante ai campi da tennis e che la stessa teste doveva prendere permessi quando la concedeva di vedere il bambino, sempre a condizione di non allontanarsi dai campi da
CP_1 tennis (cfr. verbale del 18 febbraio 2020). Di limitata utilità appaiono anche le dichiarazioni del teste (vicino di casa della e suo ex collega INPS), il quale, per quanto Testimone_5 Pt_1 in questa sede interessa, ha riferito di aver accompagnato l'attrice e l'ex marito ai Tes_1 campi da tennis di via Austria “dove andava a giocare la e che “in tali occasioni la
CP_1 dava ai nonni il bambino ma questi non si potevano allontanare dall'area circostante ai
CP_1 campi da tennis” (cfr. verbale del 18 febbraio 2020). Quanto al teste (padre Testimone_6 della convenuta), per esso valgono le medesime considerazioni svolte per il teste Tes_1
(ex marito dell'attrice) circa la sua incapacità a testimoniare, posto che egli risulta aver rilasciato sommarie informazioni nell'ambito del giudizio penale aperto a carico di
[...]
(cfr. doc. 13 in produzione , nelle quali viene evidenziato un Per_1 Pt_1 comportamento intrusivo della nei confronti della in occasione della sua terza Pt_1 CP_1 gravidanza, indice di un suo fattivo coinvolgimento nelle vicende familiari per qui occupano e dunque di un interesse nella causa, il quale si riflette inevitabilmente sull'attendibilità delle sue dichiarazioni. Di alcuna utilità risulta poi la deposizione della teste (Amica Testimone_7 dell'attrice), per non avere la teste, per sua stessa ammissione, assistito ad alcun episodio rilevante posto a base dell'azione risarcitoria e per aver appreso le residue circostanze riferite soltanto de relato, in particolar modo dalla stessa attrice (cfr. verbale del 18 febbraio 2020).
Quanto alla teste (sorella dell'attrice), la stessa ha confermato che (i) durante Tes_8
6 l'estate dell'anno 2014 ospite presso la casa al mare dei “suoceri”, negò CP_1 reiteratamente alla nonna paterna di prendersi cura nel nipotino, precisando che la CP_1 impediva “a tutti” di vedere il bambino;
(ii) in concomitanza ad un episodio febbrile del piccolo
, nonostante la pagina 4 di 10 disponibilità dei nonni paterni a prendersi Per_2 CP_1 cura del ragazzino anche per far riposare la madre, a insaputa dei padroni di casa contattò i propri genitori facendoli venire a IN per prendere e portare via con loro il figlio;
(iii) nei mesi successivi all'episodio precedente, impose all'attrice di vedere il nipote nei CP_1 giorni e con gli orari dalla stessa predeterminati, obbligandola ad aspettare il bambino per strada, precisando che la e l'ex marito “erano costretti ad andare al parcheggio del Pt_1 tennis dove lavorava la e aspettavano che gli consegnassero ”, con divieto di CP_1 Per_2 portarlo a casa e di muoversi da lì “sennò non gli avrebbe dato più il bambino”; (iii) anche dopo il 16 Aprile 2015 impedì all'attrice e al nonno paterno di poter CP_1 Parte_1 frequentare o tener con loro il nipote (cfr. Verbale del 23.09.2020). Quanto all'ultimo Per_2 teste (amico della , egli ha confermato che durante la stagione estiva Testimone_9 CP_1 Per_ dell'anno 2014 la insieme ad e ai tre bambini ( , e CP_1 Persona_1 Per_3
) si trasferiva nella casa al mare della per trascorrere il periodo estivo e che Per_2 Pt_1 nel medesimo periodo, avendo la convenuta ripreso l'attività lavorativa di maestra di tennis nel circolo di via Austria in ET, lasciava il figlio a casa dei genitori per poterlo Per_2 allattare, mentre le altre due figlie (che all'epoca avevano 7 anni), con la presso Pt_1
l'abitazione della famiglia di IN di ET (cfr. Verbale del 23.09.2020).” Per_1
Ha poi argomentato che: “Ebbene, alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa, valutate in uno alla documentazione in atti ed alla CTU sopra richiamata, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova di un comportamento illecito tenuto dalla che CP_1 possa ritenersi realmente antigiuridico e che si ponga in nesso causale con le lesioni lamentate.
Andando con ordine, quanto i fatti narrati in citazione riguardanti il rifiuto opposto alla Pt_1 di lasciarla “prendersi cura del nipote” da parte della si osserva quanto segue. Deve in CP_1 proposito osservarsi che il legame tra nonni e nipoti, ritenuto altamente significativo per quanto concerne l'educazione, la crescita e il sostegno del minore, può essere tutelato come
“vita familiare” ex art. 8 DU (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 05/03/2019, n.38201) anche a prescindere dall'eventualità di separazione tra i genitori, e trova riconoscimento anche nell'art. 317 c.c., che riconosce ai nonni il diritto di mantenere significativi con i nipoti minorenni e la possibilità per loro di ricorrere all'autorità giudiziaria qualora tale l'esercizio di tale diritto venga loro impedito.
Il diritto dei nonni ad instaurare e mantenere una relazione affettiva con i propri nipoti, è stata delineata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. n. 21895/22), secondo la quale il legame instaurato tra i nonni e i nipoti deve essere salvaguardato in nome del superiore interesse del minore, con ciò richiamando le più recenti pronunce della Corte europea (cfr. CGE n. 21052 del 13 gennaio 2021) ribadendo che il legame fra gli ascendenti e i nipoti rientra certamente nella nozione di vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione
7 Europea dei diritti dell'uomo e rappresenta un legame da tutelare e preservare attraverso misure idonee, tra le quali certamente rientra il diritto sancito dall'art. 317-bis c.c. Sul punto, va comunque chiarito che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., non ha, però, valore assoluto e incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del Giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote (cfr. Cass. n. 15238/2018). In altre parole, il diritto degli ascendenti va garantito fintanto che il coinvolgimento dei nonni nella crescita del minore si sostanzi in un fruttuoso progetto educativo e formativo, idoneo ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei nipoti, essendo tale diritto
“strumentale alla piena realizzazione della personalità del minore” e, pertanto, “recessivo rispetto allo speculare e preminente pagina 6 di 10 diritto di quest'ultimo di crescere in maniera serena ed equilibrata” in armonia con tutte le figure affettive ed identitarie del proprio contesto familiare. Ne consegue che tale diritto ben potrebbe essere compresso qualora, in caso di conflittualità fra le figure di riferimento e di provata inidoneità degli ascendenti, venga messo in pericolo il preminente interesse del minore, ciò che giustifica un provvedimento limitativo o interruttivo dei rapporti con i nipoti, qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata per il minore o quando la frequentazione con i nonni comporti per lo stesso un turbamento e disequilibrio affettivo (cfr. Cass. 19/05/2020, n.9145). Ciò posto, nel caso di specie, deve evidenziarsi innanzitutto come il diritto della ad avere rapporti Pt_1 significativi con il nipote, a far data dalla sua nascita (aprile 2014) sino all'interruzione della relazione tra l e la (aprile 2015) poiché recessivo rispetto al preminente interesse Per_1 CP_1 di quest'ultimo, non poteva che essere vagliato dal Giudice a ciò espressamente investito sulla scorta dell'art. 317-bis c.c. e, dunque, non nella presente sede risarcitoria ed a distanza di anni dai fatti, necessitando di una specifica istruttoria volta a ricostruire la particolare condizione familiare dove il minore è inserito, onde valutare se tale diritto fosse compatibile con l'interesse del minore. Non è infatti dato a questo Giudice ritenere raggiunta la prova di un comportamento antigiuridico della sotto questo profilo, trattandosi di questione che CP_1 doveva, in concomitanza dei fatti di causa, essere posta al competente Giudice opportunamente investito, e che dunque non può essere ricavata in questa sede sulla base delle allegazioni attoree. Pertanto, non risulta fornito a questo Giudice alcun elemento per ritenere che il rifiuto della di lasciare la prendersi cura del bambino (o anche CP_1 Pt_1 solo di frequentarlo) fosse realmente antigiuridico, nella misura in cui si poneva in contrasto con un diritto dell'ascendente, in quanto tale diritto non poteva ritenersi “in re ipsa” ma andava preliminarmente vagliato dal Giudice competente, il tutto in epoca coeva ai fatti di causa. Va poi rilevato che i fatti narrati in citazione relativi all'estate del 2014 e successivi, attinenti al rifiuto di lasciare la “prendersi cura del bambino” da parte della oltre che Pt_1 CP_1
8 irrilevanti giuridicamente se presi singolarmente, sono in ogni caso avvenuti quando il nipote dell'attrice aveva pochissimi mesi, posto che lo stesso è nato nel 30.04.2014. Persona_2
Sul punto, è appena il caso di rilevare che in tenera età (ed in special modo in fase di allattamento), il dovere di “prendersi cura” del bambino spetta innanzitutto ai genitori di quest'ultimo, destinatari della relativa responsabilità genitoriale, nell'ambito di un rapporto di cura dove - peraltro - la madre risulta essere l'unico soggetto in grado di garantire al neonato le cure indispensabili alla sua crescita, da prestare continuativamente ad a distanza di poche ore, tra cui l'allattamento naturale al seno.
In tale fase, il diritto al coinvolgimento dei nonni paterni nella vita della nipote è da ritenersi certamente molto più sfumato, trattandosi di diritto funzionale alla fruttuosa cooperazione degli ascendenti all'adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori la quale, se è certamente auspicabile nella fase di crescita del minore, non può certamente essere “imposta” nei primissimi mesi di vita del bambino, potendo anzi andare addirittura ad interferire - potenzialmente - con le prerogative genitoriali, naturalmente prioritarie per il suo preminente interesse. Peraltro, un tale coinvolgimento non risulta essere stato negato in radice, essendo stato dimostrato in corso di causa che la consentiva ai nonni paterni di vedere il piccolo CP_1
, sebbene a condizioni molto limitative, presso i campi da tennis dove la stessa Per_2 lavorava. Il tutto sino a quando, dopo la fine della relazione tra la e l nell'aprile CP_1 Per_1
2015 (quindi quando il minore aveva appena un anno), i predetti hanno instaurato tra loro una serie di contenziosi, sia di natura civile che penale, che hanno riguardato proprio le complesse vicende familiari evocate in questo giudizio.”
Come ha correttamente osservato il tribunale, il diritto dei nonni ad instaurare e mantenere una relazione affettiva con i propri nipoti trova un duplice fondamento legislativo, nazionale e sovranazionale.
In particolare, a livello sovranazionale, il legame tra nonni e nipoti, ritenuto altamente significativo per quanto concerne l'educazione, la crescita e il sostegno del minore, può essere tutelato come “vita familiare” ex art. 8 DU anche a prescindere dall'eventualità di separazione tra i genitori (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 05/03/2019, n.38201).
A livello nazionale, il diritto degli ascendenti è riconosciuto espressamente all'art 317 bis c.c., secondo cui “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (comma 1) e, proprio in ragione della scelta di tutelare giuridicamente tale interesse, si prevede una tutela giurisdizionale specifica al secondo comma dell'articolo citato stabilendo che “L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma”.
Tuttavia, il diritto degli ascendenti non è scevro da limiti.
La giurisprudenza nazionale, in plurime occasioni, ha affermato che “l'art. 317-bis c.c. stabilisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconoscendo loro la possibilità di ricorrere al giudice al fine di tutelare tale diritto, sempre
9 subordinato al prevalente interesse del minore (ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
11/02/2025, n. 3539)”.
Dunque, tale diritto deve essere bilanciato con il prevalente interesse del minore e, infatti, la giurisprudenza ha precisato che “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., non è incondizionato ma subordinato alla valutazione del superiore interesse del minore. Il giudice deve accertare non solo l'assenza di pregiudizio, ma anche il vantaggio concreto per il minore derivante dalla partecipazione degli ascendenti al suo progetto educativo e formativo” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/05/2025,
n. 12317).
In altre parole, “l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari. È fuor di dubbio che ciascun minore ha un rilevante interesse a fruire di un legame, relazionale ed affettivo, con la linea articolata delle generazioni che, per il tramite dei propri genitori, costituiscono la sua scaturigine. Queste relazioni, d'ordinario, funzionano secondo linee armoniche e spontanee, perciò fruttuose per tutti gli attori in campo. Ciò però non può far escludere che, in casi particolari, esse generino situazioni limite che esigono l'intervento giudiziale, quando non sia sufficiente il buon senso a far superare le frizioni fra gli adulti, allo scopo di assicurare il beneficio di una frequentazione fra ascendenti e nipoti di carattere biunivoco e capace di reciproco arricchimento spirituale ed affettivo. L'intervento del giudice in questo ambito deve tenere conto del fatto che l'art. 317-bis cod. civ., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela,
a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/01/2023, n. 2881).
Ciò posto, si deve intanto chiarire che l'affermazione del primo giudice - secondo cui, non avendo la azionato il proprio diritto ad avere rapporti significativi con il nipote, a far Pt_1 data dalla sua nascita (aprile 2014) sino all'interruzione della relazione tra l e la Per_1 CP_1
(aprile 2015), ex art 317 bis c.c., non potrebbe oggi lamentare la lesione del diritto medesimo
- nella sua assolutezza non è condivisibile.
Invero, l'azione ex art. 317 bis c.c. se certamente avrebbe potuto dimostrarsi utile nel gestire la complessa situazione familiare, tuttavia non è posta da alcuna norma come pregiudiziale ad un'azione risarcitoria, tanto più che il diritto che la assume leso è un diritto che Pt_1 discende dalla legge, e non dall'ipotetico riconoscimento delle sue ragioni da parte del giudice investito della regolamentazione dei rapporti familiari.
10 Tuttavia, effettivamente, il fatto che alcun giudice fosse stato chiamato a regolamentare le concrete modalità di esercizio di tale diritto, e in particolare delle visite della nonna al nipote, rende oggi più complessa la valutazione della vicenda – in mancanza di un puntuale paradigma precostituito cui raffrontare i comportamenti della CP_1
Ad ogni modo, nel valutare tali contegni si deve partire dalla considerazione, effettuata anche dal primo giudice, che i fatti di causa si collocano quando il figlio della aveva pochissimi CP_1 mesi, ed era dunque comprensibile che la madre faticasse a separarsene e fosse comunque particolarmente ansiosa nel lasciarlo solo con la nonna paterna, in ipotesi preferendo contare sulla propria madre.
Non si intende dire che la valutazione della fosse corretta dal punto di vista umano, ma CP_1 che certamente essa non violava alcuna disposizione normativa né costituiva inadempimento di un qualche obbligo giuridico.
E' poi comunque emerso dall'istruttoria che la poteva tenere con sé il bambino, seppur Pt_1 restando in prossimità del luogo di lavoro della madre, ciò che però lungi dal rappresentare un capriccio di lei era giustificato dall'esigenza di allattamento al seno, nell'esclusivo interesse del piccolo.
Del resto, come già anticipato, il diritto dei nonni non è senza limiti, ma deve essere bilanciato con il prevalente interesse del minore e tale interesse, nei primi mesi di vita, è individuato dai genitori, destinatari della relativa responsabilità genitoriale, e soprattutto dalla madre, quale principale soggetto in grado di garantire al neonato le cure indispensabili alla sua crescita e compiere le scelte più confacenti all'interesse del figlio. Tra l'altro, pare opportuno evidenziare che all'epoca tali scelte erano di fatto condivise anche dall che in alcuna occasione, per Per_1 quanto emerso dall'istruttoria, s'è contrapposto alla compagna nell'organizzazione del menage quotidiano.
Quando, poi, i rapporti tra la e l hanno iniziato a deteriorarsi, e la è stata CP_1 Per_1 Pt_1 inevitabilmente coinvolta nella vicenda, finendo per prendere le parti del figlio, è parimenti comprensibile che la abbia in un primo momento evitato per quanto le era possibile le CP_1 occasioni di incontro e confronto con lei, che tra l'altro, si sottolinea, avrebbero potuto trasformarsi in momenti di tensioni dannosi per lo stesso . Per_2
Ovviamente, si trattava di una situazione temporanea, che è stata risolta al momento in cui i genitori di hanno disciplinato le modalità di affidamento, collocamento e Per_2 frequentazione del piccolo da parte dell genitore non collocatario, nel cui ambito ha Per_1 potuto trovare attuazione anche la giusta aspirazione della sig. a godere di un Pt_1 adeguato spazio per coltivare il suo rapporto con il nipote.
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Procedendo oltre, con riferimento alla presentazione di diverse denunce-querele da parte della nei confronti del figlio della (suo ex compagno), nelle quali, tra le altre cose, CP_1 Pt_1 per l'odierna appellante, sarebbero state riferite circostanze inveritiere e lesive della reputazione della famiglia il giudice di primo grado ha così argomentato: “Circa le Per_1
11 denunce querele promosse nei confronti del figlio dell'attrice, basti osservare che trattasi di iniziative promosse, per quanto possa presumersi in questa sede e fino a prova contraria, legittimamente dalla nei confronti dell'ex compagno, sulla base di circostanze in fatto CP_1 oggetto di accertamento in altra sede giudiziaria e che, nell'odierno giudizio, non sono state oggetto di prova specifica, essendo rimaste allo stadio di semplice allegazione. Ne deriva che per tali procedimenti, a prescindere dalla loro idoneità a realizzare un qualche tipo di disagio in capo alla madre del soggetto coinvolto, riguardano quest'ultimo e non l'attrice, sicchè non pare potersi ricavare da tali condotte un comportamento antigiuridico della convenuta, vieppiù considerando che esse attengono a circostanze che, ancora una volta, sono oggetto di istruttoria in altra sede e non possono pertanto essere ritenute in questa sede ingiuste, in assenza di specifica prova sul punto. Peraltro, risulta dagli atti che tali denunce furono reciproche, posto che lo stesso (figlio della propose denuncia nei confronti della Per_1 Pt_1 per “abbandono del tetto coniugale” il 19.04.2015 (quindi a breve distanza dalla rottura CP_1 della relazione). Inoltre, non pare oggetto di specifica contestazione che le querele presentate dall contro la siano state tutte archiviate, mentre a seguito di quelle sporte dalla Per_1 CP_1 nei confronti dell'ex compagno è pendente un procedimento penale (cfr. doc. 4 in CP_1 produzione parte convenuta), sicchè alcun elemento pare potersi trarre dall'esame degli atti circa la riferita “strumentalità” delle querele proposte dalla nè circa la dedotta “falsità” CP_1 dei fatti ivi allegati.”
Certamente, si deve condividere l'affermazione del tribunale, da un canto, di estraneità della a tali denunce, non essendo lei ma il proprio figlio il destinatario delle medesime (e Pt_1 dunque l'unico legittimato, in linea di massima, a dolersene) e, dall'altro, di sussistenza del diritto in via di principio della di denunciare alle autorità contegni asseritamente illeciti CP_1 del compagno (con rimessione ad altra sede, rispetto al presente giudizio, di valutare tali contegni).
Resta dunque soltanto da valutare se effettivamente taluno degli esposti presentati, pur essendo rivolto contro l' avessero contenuti lesivo della reputazione della Per_1 Pt_1
Ebbene, è sufficiente leggere i passaggi dei suddetti esposti “incriminati” per escludere che la abbia effettuato dichiarazioni diffamatorie e/o calunniose in danno della . CP_1 Per_5
Come riportato nell'atto di appello, i passaggi sono i seguenti:
a) Nella denuncia del 04.06.2015 (Doc. n.8), “a fronte di una falsa ricostruzione dei fatti occorsi presso l'ambulatorio della pediatra del piccolo ove i genitori si erano Per_2 unitamente recati”, la dichiarava che “questo è uno dei tanti episodi che sono CP_1 stata costretta a subire da quando l mi ha buttato fuori di casa, in quanto in data Per_1
11.05.2015 si è presentato sul luogo dove io lavoro e precisamente al CTE di via
Austria, l e i suoi genitori i quali nel parlare con il Presidente Marcello Quattrini Per_1 volevano sapere i giorni in cui avevo lavorato e in particolare quel giorno con chi avessi giocato e quali orari avevo impegnato [..]; l rivolgendosi a quest'ultimo gli riferiva Per_1 che se non gli avrebbe dato queste informazioni, gli avrebbe fatto venire tutti i giorni la
12 finanza. […] Sono stata vittima di molestie o disturbo alle persone il 03.06.2015, alle ore 18,00 [..] il fatto è avvenuto a ET in via Papa Giovanni XXIII”.
Emerge con ogni evidenza che l'unica frase astrattamente lesiva è quella dedicata all (cui si imputa che avrebbe abusato della sua posizione di finanziere facendo Per_1 sottoporre il CTE a serrati controlli), mentre alcuna frase diffamatoria è rivolta contro la persona della Pt_1
b) Nella denuncia-querela del 13.08.2015 (Doc. n.9), la dichiarava che : CP_1
“nonostante gli accordi presi e le comunicazioni scambiate tra i relativi legali, il Sig. con la madre (Sig.ra a cui l ha venduto l'appartamento dopo la Per_1 Pt_1 Per_1 fine della convivenza), non acconsentivano allo svolgimento delle operazioni di verbalizzazione, asserendo che la nuova proprietaria dell'immobile (la madre del Sig.
, non era stata preventivamente informata della presenza del mio avvocato e del Per_1 suo collaboratore”. Ed ancora è dato leggere che: “stante l'atteggiamento assunto e l'ostilità dimostrata, il Sig. e la Sig.ra venivano successivamente diffidati Per_1 Pt_1 dallo spostare e dal prendere i beni di mia proprietà presenti nell'immobile”.
Si tratta di frasi che si limitano a dar conto di una situazione (pacificamente esistente) di conflittualità, prive di contenuto lesivo della reputazione della Pt_1
c) Ed ancora, nella denuncia-querela del 09.07.2015 (Doc. n. 10) la dichiarava che: CP_1
“le circostanze descritte mi hanno fatto ricordare che nel settembre 2014 ho ricevuto a casa dei miei genitori una lettera anonima nella quale oltre a porre in essere delle velate minacce nei miei riguardi mi si faceva presente che la famiglia “non sia Per_1 gente da farsi da parte. Pertanto, medita e ridimensionati”. All'epoca non sporsi denuncia, ma il mio compagno, alla quale mostrai la lettera anche la busta con l'indirizzo scritto a mano, riconobbe in quella scrittura la grafia del padre e mi disse che ne avrebbe parlato con i suoi genitori per avere spiegazioni”.
Nessun riferimento offensivo è ravvisabile in danno dell'appellante, né tanto meno si dice che a scrivere la lettera sarebbe stata la Pt_1
d) Infine, il verbale di sommarie informazioni del 07.09.2015 (Doc. n.13) rese dal sig.
dove è dato leggere che: “Quando comunicò ai genitori di Testimone_6 CP_1
che stavano insieme, la prima cosa che disse è che stavano insieme perchè Per_1 gli voleva bene. Evidentemente qualcosa è scattato da parte dei genitori e che la situazione ha cominciato a gravarsi quando è rimasta incinta di . La CP_1 Per_1 mamma di a questo punto, dato che lei ha una malattia genetica che non ho Per_1 ben capito di quale natura, costrinse mia figlia a fare degli esami, portandola a Roma.
In quell'occasione, oltre ad , andarono anche i genitori di e che Per_1 Per_1 già lì la cosa appariva anomala. Fatti gli esami con riscontro naturalmente negativi, la mamma di , non contenta, obbligò a fare ulteriori accertamenti inviando Per_1 CP_1
i risultati in Cina e che anche in questo caso i risultati erano negativi. Fatta questa premessa che spiega a sommi capi che tutto è partito dallo stato interessante di CP_1
13 poiché in quella occasione la mamma di , arrabbiata, disse che prima di fare Per_1 un figlio, dovevano avere il loro benestare, i guai sono cominciati e degenerati poi da quando si sono lasciati”; “[..] ancora posso dire che ha subito percosse dall'Algeri; CP_1 infatti la prima volta che successe, io venni chiamato da mia figlia la quale mi diceva di correre a casa in via Lago di Fogliano n.17, perchè l'aveva picchiata. Mia Per_1 figlia non ha mai prodotto denunce in tal senso perchè ha sempre detto che era la sua parola contro quella di , il quale oltretutto è anche un agente della Guardia di Per_1
Finanza e che la cosa poteva andare a suo favore”.
In questo caso per escludere la ravvisabilità di un contegno illecito dell'appellata appare dirimente la considerazione che tali dichiarazioni non provengono dalla ma dal CP_1 di lei padre.
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Con riguardo alle iniziative civili promosse dalla nei confronti dell'odierna appellante e CP_1 dell'ex compagno si tratta di: Per_1
(i) un procedimento per il reintegro nel possesso dei beni mobili di proprietà della
(R.G. 2358/2015) CP_1
(ii) un'azione revocatoria del contratto di compravendita dell'immobile di via Fogliano,
17 (R.G. 3376/2015).
Parte appellante prospetta che tali azioni promosse dalla integrino quel particolare CP_1 fenomeno che la dottrina e la prevalente giurisprudenza qualificano come “abuso del processo”, ossia una species del più ampio genus dell'”abuso del diritto”.
Il divieto di abuso del diritto non è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento e, tuttavia, si ritiene che lo stesso trovi fondamento nel generale principio di buona fede, che avrebbe plurime basi normative, ossia l'art 833 c.c., gli art. 1175 e 1375 c.c. e l'art. 2 Cost.
Per comprendere cosa si intenda per “abuso del processo”, si deve prima svolgere alcune considerazioni con riguardo alla figura dell'”abuso del diritto” che, per l'opinione prevalente, sussiste in presenza:
a) della titolarità di un diritto,
b) della possibilità di esercitare tale diritto con una pluralità di modi,
c) della scelta da parte del titolare di esercitare il diritto in modo formalmente corretto, ma tale da recare a terzi un danno sproporzionato rispetto al beneficio dal quale il titolare ha tratto giovamento,
d) della volontarietà di tale condotta.
Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, “l'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto e il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore” (cass., sez. 3, n. 26541/2021).
14 Successivamente, sulla scorta di tali elaborazioni dottrinali e della giurisprudenza, è stata applicata tale figura al processo conformemente all'idea che il divieto di abuso del diritto, quale espressione del principio di buona fede, trovi applicazione anche in ambito processuale con la conseguenza che il titolare di poteri, diritti o interessi non può esercitare un'azione giurisdizionale con modalità tali da implicare un aggravio della controparte.
Tale divieto di abuso del processo trova un fondamento normativo negli artt. 2, 24, 111 e 113
Cost.
Si deve sottolineare che il divieto di abuso del processo non è violato qualora un soggetto proponga plurime azioni per tutelare diritti diversi ancorché afferenti alla medesima vicenda della vita.
Orbene, nel caso di specie, la ha effettivamente esperito una pluralità di azioni verso il CP_1 suo ex compagno e la ma per tutelare situazioni giuridiche differenti ed anche Pt_1 obiettivamente rilevanti, aventi ad oggetto la casa familiare, con la conseguenza che non sussistono gli elementi costitutivi della figura dell'abuso del processo.
Pertanto, il primo giudice correttamente ha affermato che “Dall'esame degli atti, anche in questo caso non può ritenersi raggiunta la prova che tali iniziative integrino un comportamento antigiuridico, essendo inibito in questa sede sindacare la legittima proposizione delle relative domande (spettante al Giudice a ciò investito) e non sussistendo in atti alcuna prova che tali procedimenti siano stati proposti in mala fede.” (pagina 9 della sentenza)
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Quanto alla ulteriore circostanza, lamentata dall'odierna appellante, per cui il complessivo svolgersi dei fatti di causa avrebbe comportato, tra le altre cose, anche la separazione della da suo marito, si deve intanto escludere che la si sia direttamente intromessa Pt_1 CP_1 nel rapporto di coppia dei suoceri.
Se poi invece la tesi dell'appellante fosse che a causa della crisi personale nella quale la era entrata per i fatti oggetto del giudizio era addivenuta ad una frattura del suo Pt_1 rapporto col marito, si dovrebbe rilevare che, poiché tutti i fatti imputati alla sono stati CP_1 esaminati e ritenuti giuridicamente leciti, comunque non potrebbe imputarsi all'appellata alcuna conseguenza di tali fatti – come s'andrà a dire più in generale nel prossimo paragrafo;
il tutto, ammesso e non concesso che la separazione tra la ed il marito sia davvero Pt_1 correlata alla più ampia crisi tra la e la famiglia e ammesso e non concesso che CP_1 Per_1 tale separazione si sia veramente realizzata (posto che secondo la HI in realtà si sarebbe trattato di un escamotage per sottrarre a lei la casa coniugale, ceduta “con tale pretesto” dal figlio alla madre).
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Un'ultima notazione: secondo l'appellante, finanche qualora i singoli contegni dell'appellata fossero giuridicamente leciti, l'illiceità dovrebbe discendere da una loro valutazione complessiva.
15 Tale tesi, priva di ogni aggancio normativo e di ogni concreto supporto argomentativo, non è fondata: se la non ha violato alcuna norma in alcuno dei suoi singoli contegni, non si CP_1 vede come il loro cumulo potrebbe rendere antigiuridico ciò che antigiuridico non è.
4. Il secondo motivo d'appello.
L'odierna appellante ha infine censurato con il secondo motivo di impugnazione la parte della sentenza in cui il Tribunale di ET avrebbe dapprima escluso un nesso causale tra la condotta della Sig.ra e le lesioni lamentate dalla e poi, contraddittoriamente, CP_1 Pt_1 asserito che tali lesioni in qualche modo erano connesse e conseguenti ai fatti di causa.
Tale motivo, tuttavia, è assorbito, una volta escluso che i contegni della fossero CP_1 antigiuridici.
L'art. 2043 c.c. pone infatti un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa o dolo, e i presupposti dell'azione sono:
- il fatto illecito, ossia un comportamento antigiuridico, contrario ad una norma di legge;
- l'imputabilità dell'azione;
- l'assenza di cause di giustificazione;
- il fatto compiuto deve essere connotato dalla colpevolezza dell'azione, la quale può declinarsi nella colpa o nel dolo;
- la determinazione di un danno ingiusto (ossia la lesione di una situazione giuridicamente rilevante per l'ordinamento) cagionato dal comportamento illecito dell'agente;
- il nesso causale che deve legare eziologicamente il comportamento illecito all'evento dannoso.
Orbene, nel caso di specie, per quanto già illustrato, non sussiste il primo elemento della fattispecie della responsabilità ex art. 2043 c.c. con l'effetto di essere privo di rilievo l'accertamento dei danni e del nesso di causalità.
Pertanto, come affermato anche dal primo giudice, “pur avendo l'istruttoria dimostrato che in capo all'attrice sussistono esiti di carattere permanente in qualche modo connessi e conseguenti ai fatti di causa, difetta nella specie la prova di un comportamento antigiuridico della parte convenuta, che giustifichi la pretesa risarcitoria”.
Detto in altre parole: può anche essere che la crisi coniugale del figlio abbia scatenato nella madre una sindrome depressiva, ma ciò non è imputabile ad un contegno antigiuridico e colpevole della CP_1
6. Quarto motivo.
In primo grado la integralmente soccombente, avrebbe potuto essere condannata alle Pt_1 spese di lite della ma considerati i rapporti tra le parti è stata disposta la CP_1 compensazione integrale delle spese del giudizio e la non ha proposto al riguardo CP_1 impugnazione incidentale.
Ad impugnare tale capo è stata la che ovviamente non s'è lamentata della Pt_1 compensazione in sé considerata (che costituiva il provvedimento più favorevole al quale
16 poteva ambire quale soccombente), ma ha chiesto una nuova regolamentazione solo quale conseguenza della riforma nel merito della decisione impugnata. Stante la conferma della valutazione nel merito del giudice di prime cure, il motivo in punto di spese è pertanto assorbito.
7. Le spese di giudizio.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellata
[...] dall'appellante CP_1 Parte_1
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione valore indeterminabile-complessità bassa (che peraltro coincide con quello da 26.001 a 52.000 in cui si inserirebbe il preteso credito applicando un'invalidità del 10%, come chiesto dalla tramite il rinvio alla ctu medico-legale), in considerazione del quantum appellatum, Pt_1 secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase di trattazione-istruttoria, non espletata, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la CP_1 somma di euro 6.946,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 570/23 del Tribunale di ET, ogni altra Parte_1 domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna a corrispondere a le spese del presente grado, Parte_1 CP_1 che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in Tirocinio generico, dott.ssa Silvana Placanica.
Nota
17 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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