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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/08/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 7171/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv.to BLUNDO ROBERTO;
− Domicilio: VIA ARIENTI N. 26 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.to Roberto Blundo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta BOSCHETTO FRANCESCA
− Domicilio: VIA J. F. KENNEDY 1 CITTADELLA presso lo studio dell'Avv.ta Francesca Boschetto
Decisa a Bologna il 28/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“a) accertare e dichiarare che effettua una pubblicità ingannevole;
b) CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 11.09.2023 a causa della mancanza di correttezza e buona fede di durante le trattative;
c) CP_1 accertare e dichiarare che il contratto fatto sottoscrivere da contiene clausole CP_1 vessatorie, come quella che stabilisce una penale del 30% a carico dell'acquirente in caso di risoluzione del contratto;
d) dichiarare la nullità della clausola (art. 9) con cui è stabilito il pagamento di una penale del 30% a carico della parte acquirente per la risoluzione del contratto;
e) per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla restituzione della somma di € 6.600,00 versata dalla sig.ra Pt_1
1 a titolo di caparra in data 31.07.2023, aumentata degli interessi e della rivalutazione dalla data del versamento a quella dell'effettivo pagamento;
f) dichiarare che la sig.ra , a Pt_1 seguito della risoluzione del contratto non è debitrice di alcuna somma nei confronti di
Controparte_1
Parte Convenuta:
“Nel merito, in via principale: - accertato e dichiarato il corretto adempimento contrattuale di in relazione al contratto di vendita “aperto” n. BO242687 del Controparte_1 11.09.2023 nonché la correttezza e buona fede dalla stessa assunta, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
- per l'effetto, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto aperto di vendita “aperto” n. BO242687 del 11.09.2023 per grave inadempimento di parte attrice, accertare e dichiarare il diritto di di trattenere la Controparte_1 somma di € 6.600,00 già versata a titolo di principio di caparra confirmatoria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385, comma 2, c.c., e che nulla deve corrispondersi alla SI.ra . In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per la Pt_1 condizione risolutiva espressa di cui all'art. 9) delle condizioni generali di vendita del contratto del 11.09.2023 e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per grave inadempimento della SI.ra , condannare questa al pagamento a favore di Pt_1
- fermo restando il diritto di trattenere la somma già corrisposta Controparte_1 di € 6.600,00 (quale acconto del 30% pattuito contrattualmente ) - della somma residua pari a € 14.400,00 a titolo di penale, oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo, o della diversa e minore somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta equa dall'adito Tribunale”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
allega: Parte_1
1) di aver sottoscritto in data 31 luglio 2023 un contratto con Controparte_1 per l'acquisto di una cucina, per il prezzo di € 22.000,00;
[...]
2) di aver versato euro 6600,00 a titolo di caparra;
3) di aver sottoscritto un nuovo contratto in data 11 settembre 2023 per l'intero mobilio della casa (cucina inclusa), al prezzo concordato di € 70.000,00;
4) di essere tornata in negozio in data 18 settembre 2023 per segnalare che i prezzi indicati nel contratto erano diversi da quelli visti in negozio e che il 26 settembre, un venditore di le inviava, a mezzo Whatsapp, un preventivo scritto a CP_1 mano (All. 5) e via e-mail, un nuovo contratto (All. 6), il cui importo era ridotto ad
€ 59.000,00, a fronte di una riduzione dei mobili da fornire;
5) di aver comunicato di non voler più acquistare l'intero mobilio per la casa e di essere disposta ad acquistare solo la cucina ma chiedeva il CP_1 pagamento della somma di € 14.400,00 a titolo di saldo della caparra
2 confirmatoria del 30% (all. 11 e 12) del prezzo riferibile al contratto datato 11 settembre 2023.
Secondo la prospettazione di parte attrice, l'art. 9 del contratto (“Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto” che prevede quanto segue: “in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della parte acquirente, nel caso in cui, tra la data di sottoscrizione del presente contratto e la sua risoluzione, la merce acquistata non sia ancora stata prodotta, il danno subito dalla Venditrice per il mancato guadagno viene quantificato nella misura del 30% (trenta per cento) del prezzo della fornitura, misura alla quale potranno essere applicati, altresì, anche gli aumenti nei costi dei materiali o nella mano d'opera fino a quel momento verificatasi, senza limitazione alcuna e, in particolare, senza le limitazioni di cui all'art.
1.3. Tale importo dovrà essere versato dalla parte acquirente a titolo di penale, indipendentemente dall'eventuale vendita della merce oggetto del contratto, a terzi, salvo il maggior danno”) sarebbe una clausola vessatoria in considerazione del fatto che nel contratto non è previsto il diritto per l'acquirente di chiedere il doppio della caparra in caso di risoluzione del contratto da parte di
. CP_1
Inoltre, attirerebbe i clienti con una pubblicità ingannevole, ingenerando CP_1 nell'utenza la convinzione di essere un negozio all'ingrosso e, quindi, con prezzi vantaggiosi, ma in realtà molto elevati;
Pertanto chiede che sia dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto in Parte_1 data 11 settembre 2023, che sia dichiarata la nullità dell'art. 9, che Controparte_1 sia condannata alla restituzione di euro 6600,00 oltre rivalutazione e interessi.
[...]
si difende eccependo: Controparte_1
1) di aver spiegato le condizioni generali di vendita a parte attrice, rappresentando la possibilità di mantenere “aperto” il contratto per un arco temporale massimo di due anni, così da poter, in quell'arco temporale, aumentare illimitatamente la merce e/o diminuirla nella misura massima del 30% del prezzo concordato, prima dell'ordine definitivo;
2) che, apprese le suindicate condizioni generali di vendita, parte attrice procedeva alla sottoscrizione del contratto di vendita “aperto”, sia perché l'immobile non era ancora stato ultimato, sia per l'intenzione di acquistare ulteriore mobilio oltre alla cucina;
3) che in particolare, il contratto di vendita aperto n. BO242687 del 11.09.2023 è stato sottoscritto da parte attrice, dopo ampie trattative e con chiarimento dell'obbligo di corresponsione della residua caparra alla sottoscrizione del contratto, ex art. 3 condizioni generali di vendita;
4) che nel corso del mese di settembre 2023, parte attrice palesava la necessità di ridurre il prezzo concordato di € 70.000,00, asserendo di non riuscire a far fronte a tale impegno economico e che tale richiesta trovava accoglimento, in quanto il contratto del 11.09.2023 era un contratto di vendita “aperto” che permetteva, tra
3 le altre cose, la diminuzione della quantità della merce nonché dell'importo ai sensi dell'art. 1 delle condizioni di vendita;
5) che, contrariamente agli accordi verbali intercorsi, in data 12.12.2023, il marito di parte attrice riferiva di voler procedere solo con l'acquisto della cucina, rinunciando a tutto il resto dell'arredamento;
6) che la direttrice del negozio ribadì che l'unico contratto in essere era quello sottoscritto in data 11.09.2023, per cui era necessario un incontro finalizzato alla sottoscrizione di un nuovo contratto sostitutivo, ma non fu mai raggiunto un nuovo accordo.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, attesa l'impossibilità di operare il recesso ad opera di parte attrice, trattandosi di contratto concluso all'interno dei locali commerciali e alla luce del grave inadempimento ascrivibile alla stessa, sussistono sia i presupposti per trattenere la caparra versata, sia per l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 9) delle condizioni generali di vendita.
Pertanto, chiede il rigetto delle domande di parte attrice e in via Controparte_1 riconvenzionale che sia condannata al pagamento di euro 14.400,00 oltre Parte_1 interessi.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
3.1
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ord. n. 497/2021) “in presenza di un contratto rientrante nell'ambito applicativo del d.lgs. 206/2005, l'avvenuta negoziazione delle singole clausole costituisce presupposto oggettivo di esclusione dell'applicazione della disciplina del codice ed è circostanza che rappresenta un prius logico anche rispetto all'accertamento dell'eventuale squilibrio di cui si sostanzia l'abusività, conseguendone che la relativa prova compete al professionista (Cass. 8268/2020; Cass. 6803/2010; Cass. 24262/2008), mentre il consumatore può limitarsi ad allegare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti sufficienti per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle clausole stesse (cfr., in motivazione, Cass. 24262/2008). Nonostante l'apparente tenore letterale contrario dell'art. 34, comma quinto del codice, l'onere della prova della trattativa individuale delle clausole non muta neppure se il contratto non sia destinato a regolare in modo uniforme, in una serie indefinita di casi, i
4 rapporti con la clientela o se, in luogo di impiegare un formulario predisposto, le parti abbiano utilizzato singole clausole approvate dal consumatore ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass. 3744/2017; Cass. 24262/2008; Cass. 6802/2010). Difatti, il comma quinto dell'art. 34 del citato decreto "esplicita e ribadisce una regola sulla ripartizione della prova volta a favorire, o quantomeno ad alleggerire, la posizione processuale del consumatore, giacché nell'operare una scelta di carattere sicuramente qualitativo il legislatore ha come detto posto l'onere della prova in capo alla parte - il professionista - che in base al ruolo svolto (anche) nel rapporto contrattuale ha senz'altro maggiore possibilità di fornirla”.
Di conseguenza, per ritenere inoperante la disciplina del consumatore, occorre “accertare che la trattativa fosse stata caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa della autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto), e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto: Cass. 24262/2008; Cass. 18785/2010; Cass. 14287/2015)”.
Nel caso di specie, nel contratto 11 settembre 2023, che è quello su cui parte convenuta basa la sua domanda riconvenzionale, si legge che: “le parti dichiarano che tutte le clausole del presente contratto sono state oggetto di specifica trattativa individuale tra l'acquirente e la Venditrice, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 del Codice del Consumo”. Inoltre, le parti dichiarano che “sono state oggetto di particolare trattativa e di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c”, le clausole relative al pagamento del prezzo e alla clausola risolutiva espressa e penale.
Fermo restando quanto sopra richiamato a proposito della menzione dell'art. 1341 cc nel testo contrattuale, queste dizioni non contengono “alcun elemento utile a dimostrare che il ricorrente avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto
[…] non essendo sufficiente che […] le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto” (Cassazione, cit.).
L'esercizio di un potere negoziale nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità non emerge neppure dalle richieste di prova orale di parte convenuta in quanto il capitolo 12 si riferisce al contratto di luglio e il capitolo 24 allude al più al chiarimento del contenuto delle clausole senza suggerire alcunchè in merito alla possibilità concreta di addivenire a un regolamento contrattuale anche solo in parte diverso sui punti esaminati (o, al limite, in merito alla comunicazione esplicita della “non negoziabilità” di questi punti da parte del professionista, così da consentire al consumatore di valutare, nell'ambito di una compiuta formazione del consenso, l'opzione di non addivenire alla stipula del contratto proprio in ragione degli aspetti posti dalla controparte professionale come, in senso atecnico, “condizioni”).
5 Pertanto, la clausola ai sensi della quale, nel caso di inadempimento dell'acquirente con merce “non ancora prodotta, il danno subito dalla Venditrice per il mancato guadagno viene quantificato nella misura del 30% (trenta per cento) del prezzo della fornitura, misura alla quale potranno essere applicati, altresì, anche gli aumenti nei costi dei materiali o nella mano d'opera fino a quel momento verificatisi, senza limitazione alcuna e, in particolare, senza le limitazioni di cui all'art.
1.3. Tale importo dovrà essere versato dalla parte acquirente a titolo di penale, indipendentemente dall'eventuale vendita della merce, oggetto del contratto, a terzi, salvo il maggior danno” è nulla ai sensi dell'art. 33 comma II lett. F) Codice del Consumo.
La manifesta eccessività emerge sia in considerazione del fatto che la penale ammonta a quasi un terzo del prezzo, sia, e soprattutto, in considerazione del fatto che il professionista così si assicura il margine di guadagno, in ipotesi, senza sostenere alcun costo di produzione e, anzi, potendo ricavare da quel costo di produzione, se sostenuto, un guadagno doppio nel caso in cui la merce sia rivenduta a terzi e, dunque, traendo un sostanziale vantaggio dall'inadempimento della controparte.
Ciò comporta la mancanza delle condizioni di accoglimento della domanda riconvenzionale di , che si basa appunto sulla clausola dichiarata nulla. CP_1
3.2
Con riferimento alla somma già corrisposta, il Tribunale osserva:
1) la lettera e) dell'art. 33 comma II Codice Consumo fa riferimento alla caparra intesa come corrispettivo per un diritto di recesso, vuoi dal contratto, vuoi dalle trattative, mentre la somma versata da parte attrice è una caparra confirmatoria, in relazione alla quale un problema di vessatorietà non si pone in quanto vale la disciplina di diritto comune dell'art. 1385 cc, che già prevede che nel caso di inadempimento di chi la caparra riceve (qui, la parte professionale) questi è tenuto a corrispondere il doppio;
2) nel caso di specie, parte attrice adduce come giustificazione del suo, oggettivo, inadempimento (è dal fatto che la mancata esecuzione del contratto sia ritenuta
“giustificata” che dipende l'uso, da parte sua, di concetti diversi, quali recesso) al contratto 11 settembre 2023 da lei sottoscritto, proprio l'asimmetria nel processo di formazione del consenso che l'avrebbe portata a concludere un contratto caratterizzato da uno “squilibrio di cui si sostanzia l'abusività” (Cassazione, cit.); 3) sennonchè, la tutela predisposta dall'ordinamento nei confronti del consumatore o della consumatrice si traduce nell'eliminazione dal regolamento contrattuale delle clausole abusive non precedute da trattativa individuale nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, non nell'eliminazione del regolamento contrattuale tout court, cioè nella rimozione del vincolo che impone l'esecuzione delle prestazioni ivi previste (in disparte la considerazione per cui non può essere chiesta la risoluzione del contratto per “mancanza di correttezza e buona fede” durante le trattative, come si legge nelle conclusioni di parte attrice);
6 4) né l'onere probatorio della parte professionale, sotto il profilo della creazione di condizioni in un cui possa integralmente dispiegarsi l'esercizio della libertà contrattuale della parte non professionale, può estendersi oltre quello segnato dalle previsioni del Codice del Consumo, cioè anche alle caratteristiche di una disciplina che, pur presentando peculiarità (il contratto “aperto”), di per sé non determinano alcun significativo squilibrio;
5) quindi, l'obbligo di acquisto della merce di cui al contratto 11 settembre 2023 era sussistente, anche se invalide erano le previsioni che presidiavano al caso del suo inadempimento sotto il profilo della clausola penale;
6) non altrettanto può dirsi, per le ragioni di cui al punto 1), con riferimento alla clausola che prevedeva la caparra confirmatoria, così che, essendo la CP_1 parte non inadempiente (la sua inerzia è successiva all'inosservanza, da parte di
, della clausola relativa al pagamento del prezzo), non sussistono le Parte_1 condizioni per la ripetizione richiesta da parte attrice (del resto, nelle sue conclusioni, chiede il rigetto della domanda sotto questo profilo CP_1 menzionando l'art. 1385 comma II cc, dovendosi dunque intendere l'uso del termine risoluzione come analogo di recesso che, del resto, è una specie di risoluzione di diritto)
3.3
Dall'asserita pubblicità ingannevole parte attrice non fa derivare alcuna conseguenza nelle sue conclusioni.
4.
Le spese di lite sono compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande delle parti;
2) spese di lite integralmente compensate.
Bologna, 28/08/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
7
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 7171/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv.to BLUNDO ROBERTO;
− Domicilio: VIA ARIENTI N. 26 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.to Roberto Blundo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta BOSCHETTO FRANCESCA
− Domicilio: VIA J. F. KENNEDY 1 CITTADELLA presso lo studio dell'Avv.ta Francesca Boschetto
Decisa a Bologna il 28/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“a) accertare e dichiarare che effettua una pubblicità ingannevole;
b) CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 11.09.2023 a causa della mancanza di correttezza e buona fede di durante le trattative;
c) CP_1 accertare e dichiarare che il contratto fatto sottoscrivere da contiene clausole CP_1 vessatorie, come quella che stabilisce una penale del 30% a carico dell'acquirente in caso di risoluzione del contratto;
d) dichiarare la nullità della clausola (art. 9) con cui è stabilito il pagamento di una penale del 30% a carico della parte acquirente per la risoluzione del contratto;
e) per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla restituzione della somma di € 6.600,00 versata dalla sig.ra Pt_1
1 a titolo di caparra in data 31.07.2023, aumentata degli interessi e della rivalutazione dalla data del versamento a quella dell'effettivo pagamento;
f) dichiarare che la sig.ra , a Pt_1 seguito della risoluzione del contratto non è debitrice di alcuna somma nei confronti di
Controparte_1
Parte Convenuta:
“Nel merito, in via principale: - accertato e dichiarato il corretto adempimento contrattuale di in relazione al contratto di vendita “aperto” n. BO242687 del Controparte_1 11.09.2023 nonché la correttezza e buona fede dalla stessa assunta, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
- per l'effetto, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto aperto di vendita “aperto” n. BO242687 del 11.09.2023 per grave inadempimento di parte attrice, accertare e dichiarare il diritto di di trattenere la Controparte_1 somma di € 6.600,00 già versata a titolo di principio di caparra confirmatoria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385, comma 2, c.c., e che nulla deve corrispondersi alla SI.ra . In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per la Pt_1 condizione risolutiva espressa di cui all'art. 9) delle condizioni generali di vendita del contratto del 11.09.2023 e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per grave inadempimento della SI.ra , condannare questa al pagamento a favore di Pt_1
- fermo restando il diritto di trattenere la somma già corrisposta Controparte_1 di € 6.600,00 (quale acconto del 30% pattuito contrattualmente ) - della somma residua pari a € 14.400,00 a titolo di penale, oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo, o della diversa e minore somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta equa dall'adito Tribunale”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
allega: Parte_1
1) di aver sottoscritto in data 31 luglio 2023 un contratto con Controparte_1 per l'acquisto di una cucina, per il prezzo di € 22.000,00;
[...]
2) di aver versato euro 6600,00 a titolo di caparra;
3) di aver sottoscritto un nuovo contratto in data 11 settembre 2023 per l'intero mobilio della casa (cucina inclusa), al prezzo concordato di € 70.000,00;
4) di essere tornata in negozio in data 18 settembre 2023 per segnalare che i prezzi indicati nel contratto erano diversi da quelli visti in negozio e che il 26 settembre, un venditore di le inviava, a mezzo Whatsapp, un preventivo scritto a CP_1 mano (All. 5) e via e-mail, un nuovo contratto (All. 6), il cui importo era ridotto ad
€ 59.000,00, a fronte di una riduzione dei mobili da fornire;
5) di aver comunicato di non voler più acquistare l'intero mobilio per la casa e di essere disposta ad acquistare solo la cucina ma chiedeva il CP_1 pagamento della somma di € 14.400,00 a titolo di saldo della caparra
2 confirmatoria del 30% (all. 11 e 12) del prezzo riferibile al contratto datato 11 settembre 2023.
Secondo la prospettazione di parte attrice, l'art. 9 del contratto (“Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto” che prevede quanto segue: “in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della parte acquirente, nel caso in cui, tra la data di sottoscrizione del presente contratto e la sua risoluzione, la merce acquistata non sia ancora stata prodotta, il danno subito dalla Venditrice per il mancato guadagno viene quantificato nella misura del 30% (trenta per cento) del prezzo della fornitura, misura alla quale potranno essere applicati, altresì, anche gli aumenti nei costi dei materiali o nella mano d'opera fino a quel momento verificatasi, senza limitazione alcuna e, in particolare, senza le limitazioni di cui all'art.
1.3. Tale importo dovrà essere versato dalla parte acquirente a titolo di penale, indipendentemente dall'eventuale vendita della merce oggetto del contratto, a terzi, salvo il maggior danno”) sarebbe una clausola vessatoria in considerazione del fatto che nel contratto non è previsto il diritto per l'acquirente di chiedere il doppio della caparra in caso di risoluzione del contratto da parte di
. CP_1
Inoltre, attirerebbe i clienti con una pubblicità ingannevole, ingenerando CP_1 nell'utenza la convinzione di essere un negozio all'ingrosso e, quindi, con prezzi vantaggiosi, ma in realtà molto elevati;
Pertanto chiede che sia dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto in Parte_1 data 11 settembre 2023, che sia dichiarata la nullità dell'art. 9, che Controparte_1 sia condannata alla restituzione di euro 6600,00 oltre rivalutazione e interessi.
[...]
si difende eccependo: Controparte_1
1) di aver spiegato le condizioni generali di vendita a parte attrice, rappresentando la possibilità di mantenere “aperto” il contratto per un arco temporale massimo di due anni, così da poter, in quell'arco temporale, aumentare illimitatamente la merce e/o diminuirla nella misura massima del 30% del prezzo concordato, prima dell'ordine definitivo;
2) che, apprese le suindicate condizioni generali di vendita, parte attrice procedeva alla sottoscrizione del contratto di vendita “aperto”, sia perché l'immobile non era ancora stato ultimato, sia per l'intenzione di acquistare ulteriore mobilio oltre alla cucina;
3) che in particolare, il contratto di vendita aperto n. BO242687 del 11.09.2023 è stato sottoscritto da parte attrice, dopo ampie trattative e con chiarimento dell'obbligo di corresponsione della residua caparra alla sottoscrizione del contratto, ex art. 3 condizioni generali di vendita;
4) che nel corso del mese di settembre 2023, parte attrice palesava la necessità di ridurre il prezzo concordato di € 70.000,00, asserendo di non riuscire a far fronte a tale impegno economico e che tale richiesta trovava accoglimento, in quanto il contratto del 11.09.2023 era un contratto di vendita “aperto” che permetteva, tra
3 le altre cose, la diminuzione della quantità della merce nonché dell'importo ai sensi dell'art. 1 delle condizioni di vendita;
5) che, contrariamente agli accordi verbali intercorsi, in data 12.12.2023, il marito di parte attrice riferiva di voler procedere solo con l'acquisto della cucina, rinunciando a tutto il resto dell'arredamento;
6) che la direttrice del negozio ribadì che l'unico contratto in essere era quello sottoscritto in data 11.09.2023, per cui era necessario un incontro finalizzato alla sottoscrizione di un nuovo contratto sostitutivo, ma non fu mai raggiunto un nuovo accordo.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, attesa l'impossibilità di operare il recesso ad opera di parte attrice, trattandosi di contratto concluso all'interno dei locali commerciali e alla luce del grave inadempimento ascrivibile alla stessa, sussistono sia i presupposti per trattenere la caparra versata, sia per l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 9) delle condizioni generali di vendita.
Pertanto, chiede il rigetto delle domande di parte attrice e in via Controparte_1 riconvenzionale che sia condannata al pagamento di euro 14.400,00 oltre Parte_1 interessi.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
3.1
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ord. n. 497/2021) “in presenza di un contratto rientrante nell'ambito applicativo del d.lgs. 206/2005, l'avvenuta negoziazione delle singole clausole costituisce presupposto oggettivo di esclusione dell'applicazione della disciplina del codice ed è circostanza che rappresenta un prius logico anche rispetto all'accertamento dell'eventuale squilibrio di cui si sostanzia l'abusività, conseguendone che la relativa prova compete al professionista (Cass. 8268/2020; Cass. 6803/2010; Cass. 24262/2008), mentre il consumatore può limitarsi ad allegare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti sufficienti per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle clausole stesse (cfr., in motivazione, Cass. 24262/2008). Nonostante l'apparente tenore letterale contrario dell'art. 34, comma quinto del codice, l'onere della prova della trattativa individuale delle clausole non muta neppure se il contratto non sia destinato a regolare in modo uniforme, in una serie indefinita di casi, i
4 rapporti con la clientela o se, in luogo di impiegare un formulario predisposto, le parti abbiano utilizzato singole clausole approvate dal consumatore ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass. 3744/2017; Cass. 24262/2008; Cass. 6802/2010). Difatti, il comma quinto dell'art. 34 del citato decreto "esplicita e ribadisce una regola sulla ripartizione della prova volta a favorire, o quantomeno ad alleggerire, la posizione processuale del consumatore, giacché nell'operare una scelta di carattere sicuramente qualitativo il legislatore ha come detto posto l'onere della prova in capo alla parte - il professionista - che in base al ruolo svolto (anche) nel rapporto contrattuale ha senz'altro maggiore possibilità di fornirla”.
Di conseguenza, per ritenere inoperante la disciplina del consumatore, occorre “accertare che la trattativa fosse stata caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa della autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto), e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto: Cass. 24262/2008; Cass. 18785/2010; Cass. 14287/2015)”.
Nel caso di specie, nel contratto 11 settembre 2023, che è quello su cui parte convenuta basa la sua domanda riconvenzionale, si legge che: “le parti dichiarano che tutte le clausole del presente contratto sono state oggetto di specifica trattativa individuale tra l'acquirente e la Venditrice, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 del Codice del Consumo”. Inoltre, le parti dichiarano che “sono state oggetto di particolare trattativa e di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c”, le clausole relative al pagamento del prezzo e alla clausola risolutiva espressa e penale.
Fermo restando quanto sopra richiamato a proposito della menzione dell'art. 1341 cc nel testo contrattuale, queste dizioni non contengono “alcun elemento utile a dimostrare che il ricorrente avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto
[…] non essendo sufficiente che […] le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto” (Cassazione, cit.).
L'esercizio di un potere negoziale nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità non emerge neppure dalle richieste di prova orale di parte convenuta in quanto il capitolo 12 si riferisce al contratto di luglio e il capitolo 24 allude al più al chiarimento del contenuto delle clausole senza suggerire alcunchè in merito alla possibilità concreta di addivenire a un regolamento contrattuale anche solo in parte diverso sui punti esaminati (o, al limite, in merito alla comunicazione esplicita della “non negoziabilità” di questi punti da parte del professionista, così da consentire al consumatore di valutare, nell'ambito di una compiuta formazione del consenso, l'opzione di non addivenire alla stipula del contratto proprio in ragione degli aspetti posti dalla controparte professionale come, in senso atecnico, “condizioni”).
5 Pertanto, la clausola ai sensi della quale, nel caso di inadempimento dell'acquirente con merce “non ancora prodotta, il danno subito dalla Venditrice per il mancato guadagno viene quantificato nella misura del 30% (trenta per cento) del prezzo della fornitura, misura alla quale potranno essere applicati, altresì, anche gli aumenti nei costi dei materiali o nella mano d'opera fino a quel momento verificatisi, senza limitazione alcuna e, in particolare, senza le limitazioni di cui all'art.
1.3. Tale importo dovrà essere versato dalla parte acquirente a titolo di penale, indipendentemente dall'eventuale vendita della merce, oggetto del contratto, a terzi, salvo il maggior danno” è nulla ai sensi dell'art. 33 comma II lett. F) Codice del Consumo.
La manifesta eccessività emerge sia in considerazione del fatto che la penale ammonta a quasi un terzo del prezzo, sia, e soprattutto, in considerazione del fatto che il professionista così si assicura il margine di guadagno, in ipotesi, senza sostenere alcun costo di produzione e, anzi, potendo ricavare da quel costo di produzione, se sostenuto, un guadagno doppio nel caso in cui la merce sia rivenduta a terzi e, dunque, traendo un sostanziale vantaggio dall'inadempimento della controparte.
Ciò comporta la mancanza delle condizioni di accoglimento della domanda riconvenzionale di , che si basa appunto sulla clausola dichiarata nulla. CP_1
3.2
Con riferimento alla somma già corrisposta, il Tribunale osserva:
1) la lettera e) dell'art. 33 comma II Codice Consumo fa riferimento alla caparra intesa come corrispettivo per un diritto di recesso, vuoi dal contratto, vuoi dalle trattative, mentre la somma versata da parte attrice è una caparra confirmatoria, in relazione alla quale un problema di vessatorietà non si pone in quanto vale la disciplina di diritto comune dell'art. 1385 cc, che già prevede che nel caso di inadempimento di chi la caparra riceve (qui, la parte professionale) questi è tenuto a corrispondere il doppio;
2) nel caso di specie, parte attrice adduce come giustificazione del suo, oggettivo, inadempimento (è dal fatto che la mancata esecuzione del contratto sia ritenuta
“giustificata” che dipende l'uso, da parte sua, di concetti diversi, quali recesso) al contratto 11 settembre 2023 da lei sottoscritto, proprio l'asimmetria nel processo di formazione del consenso che l'avrebbe portata a concludere un contratto caratterizzato da uno “squilibrio di cui si sostanzia l'abusività” (Cassazione, cit.); 3) sennonchè, la tutela predisposta dall'ordinamento nei confronti del consumatore o della consumatrice si traduce nell'eliminazione dal regolamento contrattuale delle clausole abusive non precedute da trattativa individuale nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, non nell'eliminazione del regolamento contrattuale tout court, cioè nella rimozione del vincolo che impone l'esecuzione delle prestazioni ivi previste (in disparte la considerazione per cui non può essere chiesta la risoluzione del contratto per “mancanza di correttezza e buona fede” durante le trattative, come si legge nelle conclusioni di parte attrice);
6 4) né l'onere probatorio della parte professionale, sotto il profilo della creazione di condizioni in un cui possa integralmente dispiegarsi l'esercizio della libertà contrattuale della parte non professionale, può estendersi oltre quello segnato dalle previsioni del Codice del Consumo, cioè anche alle caratteristiche di una disciplina che, pur presentando peculiarità (il contratto “aperto”), di per sé non determinano alcun significativo squilibrio;
5) quindi, l'obbligo di acquisto della merce di cui al contratto 11 settembre 2023 era sussistente, anche se invalide erano le previsioni che presidiavano al caso del suo inadempimento sotto il profilo della clausola penale;
6) non altrettanto può dirsi, per le ragioni di cui al punto 1), con riferimento alla clausola che prevedeva la caparra confirmatoria, così che, essendo la CP_1 parte non inadempiente (la sua inerzia è successiva all'inosservanza, da parte di
, della clausola relativa al pagamento del prezzo), non sussistono le Parte_1 condizioni per la ripetizione richiesta da parte attrice (del resto, nelle sue conclusioni, chiede il rigetto della domanda sotto questo profilo CP_1 menzionando l'art. 1385 comma II cc, dovendosi dunque intendere l'uso del termine risoluzione come analogo di recesso che, del resto, è una specie di risoluzione di diritto)
3.3
Dall'asserita pubblicità ingannevole parte attrice non fa derivare alcuna conseguenza nelle sue conclusioni.
4.
Le spese di lite sono compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande delle parti;
2) spese di lite integralmente compensate.
Bologna, 28/08/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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