Decreto presidenziale 12 novembre 2021
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 22085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22085 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11028/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11028 del 2021, proposto da
San FA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Gabriele Sabato, Federico Tedeschini, Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio - Direz. Salute e Integrazione Socio Sanitaria, Area Remunerazione, Budget e Contratti, non costituito in giudizio;
nei confronti
VE S.r.l. in Fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
Società Anzio Servizi Assistenziali - A.S.A. S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. GR3900-000001 del 5/08/2021 avente ad oggetto: “definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica con oneri a carico del servizio sanitari regionale per l'anno 2021, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 339 del 8 giugno 2021”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 81 del 19/08/2021, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la Casa di Cura San FA CC di Papa tra le strutture assegnatarie del budget 2021 per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata (All. 1 e 2) e relativi allegati 1A (budget assistenza ospedaliera per acuti 2021); Allegato 1B (budget F.R.A.C. 2021); Allegato 1C (budget riabilitazione post-acuti 2021 cod. 56 e cod. 75); Allegato 1D (budget lungodegenza medica 2021);
- della determinazione n. G 12183 del 7/10/2021 avente ad oggetto: “rettifica e integrazione delle determinazioni: - G 14302 del 27 novembre 2020, avente ad oggetto: “definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica con oneri a carico del servizio sanitari regionale, nonché definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate - Anno 2020 – GR3900-000001 del 5 agosto 2021, avente ad oggetto: definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica con oneri a carico del servizio sanitari regionale per l'anno 2021”, nonché relativi allegati 1D (budget lungodegenza medica 2020); Allegato 1C (budget riabilitazione post-acuti 2021 cod. 56 e cod. 75); Allegato 1D (budget lungodegenza medica 2021) (All. 3);
- per quanto occorrer possa della determinazione G 14302 del 27/11/2020 di “definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica con oneri a carico del servizio sanitari regionale, nonché definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate - Anno 2020”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente;
NONCHÉ PER QUANTO OCCORRER POSSA:
- il decreto del Commissario ad acta n. U00091 dell'8 luglio 2020 (di seguito indicato, per brevità, “DCA n. 91 del 2020”), avente ad oggetto: “L.R. 4/03 e s.m.i. - R.R. n. 20/19. Presidio sanitario denominato Casa di cura “San FA CC di Papa”, sita nel Comune di CC di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestita dalla Società “San FA S.p.A.” (P. IVA 08253151008). Conclusione dei procedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ex art. 11, comma 2 legge regionale n. 4/2003 e revoca dell'accreditamento istituzionale ex art. 16, comma 3, lett. b) legge regionale n. 4/2003, rilasciati con DCA n. U00393 del 22.12.2016” (doc. 1), comunicato a mezzo pec in pari data, mediante il quale è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione sanitaria e la revoca dell'accreditamento istituzionale nei confronti della casa di cura San FA CC di Papa, con sede in via Ariccia, 16 - 00040 CC di Papa (RM), gestita dalla società ricorrente (All. 4);
- - in parte qua, i verbali, le relazioni e gli atti istruttori richiamati nel decreto commissariale, ivi inclusi la “Relazione esiti sopralluoghi” prot. n. 6089 del 29 aprile 2020, redatta dalla Direzione Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 (doc. 2); la “Relazione finale Audit regionale su cluster da SARS-Cov-2” prot. n. 394826 del 4 maggio 2020, predisposta dal Gruppo di Audit istituito in data 15 aprile 2020 (All. 5) e la nota prot. n. 21414 del 29 aprile 2020, a firma del dott. Cangiano (All. 6), nei limiti dell'interesse azionato dalla ricorrente;
- l'atto di avvio del procedimento, conclusosi con il provvedimento sub doc. 1, comunicato in data 4 maggio 2020 (All. 7);
- il provvedimento della Regione Lazio prot. n. 1116595 del 21.12.2020 (All. 8);
NONCHÉ
per la condanna della Regione Lazio ad adottare un atto di riconoscimento del budget per assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica in favore della San FA CC di Papa, per l'anno 2021 e a versare il corrispettivo dovuto alla San FA CC di Papa per il predetto periodo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di VE S.r.l. in Fallimento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa AU AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la determinazione n. GR3900-000001 del 5/08/2021 avente ad oggetto: “ definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica con oneri a carico del servizio sanitari regionale per l’anno 2021, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 339 del 8 giugno 2021 ”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 81 del 19/08/2021, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la Casa di Cura San FA CC di Papa tra le strutture assegnatarie del budget 2021 per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata.
La ricorrente, rileva in fatto:
- che con decreto del Commissario ad acta n. 91 dell’8.7.2020 è stata sanzionata con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e con la revoca dell’accreditamento istituzionale, sulla base di irregolarità commesse dalla medesima struttura nella fase di gestione della c.d. “prima ondata” dell’emergenza da Covid-19, le quali avrebbero determinato l’insorgenza e la diffusione di un focolaio infettivo al suo interno;
- che il citato DCA n. 91/20 è stato impugnato davanti al Tar Lazio, con ricorso recante n.r.g. 6479/20, al fine di ottenerne l’integrale annullamento;
- che questo Tribunale, con l’ordinanza n. 5899/2020, ha respinto l’istanza cautelare, mentre il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6706/2020 ha accolto l’appello cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del DCA n. 91/2020;
- che la Regione, in ottemperanza dell’ordinanza citata del Consiglio di Stato, con provvedimento del 21 dicembre 2020, ha ritenuto di non riattivare l’accreditamento della struttura sanitaria a fini emergenziali, in ragione “ della valutata sufficienza sul piano territoriale (regionale e aziendale) del bisogno di assistenza, sia in termini di offerta ospedaliera che di offerta territoriale ”;
- che avverso questo provvedimento è stato proposto un ricorso davanti a questo Tribunale che, con sentenza n. 9802/2021, ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato;
- che, il 22 settembre 2021, ha presentato istanza alla Regione Lazio, al fine di ottenere, in esecuzione della sentenza n. 9802/2021 del Tar Lazio, il rilascio dell’accreditamento istituzionale e la stipula dell’integrazione dei contratti di budget per il periodo 8 luglio 2020 – 31 dicembre 2020 e per l’anno 2021 in corso;
- che con D.G.R. n. 339 dell’8.6.2021 la Regione Lazio ha definito i “ livelli massimi di finanziamento 2021 per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie ”:
- che è stata successivamente adottata la determinazione della Regione Lazio recante: “ definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica con oneri a carico del servizio sanitario regionale per l’anno 2021, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 339 del 8 giugno 2021 ”, non ricomprendendo la struttura della San FA CC di Papa tra le strutture cui assegnare il budget 2021 per le prestazioni rese.
Avverso questo ultimo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: A. Illegittimità dei provvedimenti impugnati, derivante dall’illegittimità del DCA n. 91 del 2020. B. Violazione dell’art.16, V comma della legge regionale del Lazio 3 marzo 2003, n.4 e ss. mm. e ii. eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. C. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria.
Sostiene la ricorrente:
- che la Regione Lazio, ha dapprima riconosciuto a CC di Papa, per l’annualità 2020, l’intero budget, salvo poi, con determinazione G. 12183 del 7/11/2021 rideterminare il budget per l’anno 2020 per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e l’8 luglio 2020, data di adozione del DCA n. 91, dando per scontato che da tale data in poi, per effetto dell’intervenuto provvedimento sanzionatorio adottato dal Commissario ad acta, la struttura sia priva dell’accreditamento,
- che tale illegittima valutazione è stata reiterata anche in questa sede, considerato che anche per l’annualità 2021 la Regione Lazio ha ritenuto di dover negare alla ricorrente qualsivoglia riconoscimento di budget per assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica;
- che il provvedimento qui impugnato è affetto, quindi, dai medesimi vizi di legittimità del DCA n. 91/2020, su cui pende il giudizio n.r.g. 6479/2020;
- che il presidio di CC di Papa possedeva tutti i requisiti di autorizzazione all’esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento previsti dal DCA 469/2017 e che le uniche contestazioni non possono che riferirsi al presunto mancato rispetto delle prescrizioni COVID-19;
- che la Regione ha arbitrariamente ricostruito la presunta inosservanza di tali regole (“il comune presupposto fattuale” di cui sopra) sia in termini di carenza dei requisiti di autorizzazione che in termini di carenza dei requisiti di accreditamento. Ma non vi è alcun dubbio che il citato blocco regolatorio è volto a prevenire la diffusione del COVID-19 sia all’interno delle strutture autorizzate che all’interno di quelle accreditate e che, pertanto, andrebbe ricondotto all’interno del genus “requisiti di autorizzazione”.
Si è costituita la Regione con mero atto di stile.
Ha proposto atto di intervento ad opponendum la VE.
All’udienza di smaltimento del 17 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Anzitutto è da rilevare che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3917/2022, in accoglimento dell’appello proposto dalla regione avverso la sentenza di questo Tribunale n. n. 9802/2021, ha respinto il ricorso della ricorrente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato “ alla stregua della divisata cornice normativa di riferimento, e con il conforto delle pronunce di recente rese in subiecta materia dalla Corte Costituzionale (cfr. decisioni del 9 febbraio - 12 marzo 2021, n. 36, e del 22 settembre - 15 ottobre 2021, n. 195), è così possibile sintetizzare i fondamentali principi che governano la materia in argomento incentrata su un regime differenziato tra autorizzazione e accreditamento:
- l’autorizzazione, articolata sul duplice versante della realizzazione della struttura e dell’esercizio dell’attività sanitaria, è subordinata alla verifica, da parte della Regione interessata, della realizzabilità della struttura in relazione alla localizzazione territoriale, tenuto conto del fabbisogno complessivo di assistenza che considera anche le prestazioni extra livelli essenziali di assistenza (sentenza n. -OMISSIS-), e al possesso dei requisiti minimi di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie;
- l’accreditamento, con il quale alla struttura pubblica o privata già autorizzata è concesso lo status di soggetto erogatore di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del servizio sanitario nazionale, richiede, invece, “requisiti ulteriori” (rispetto a quelli necessari all’autorizzazione) e l’accettazione del sistema di pagamento a prestazione, ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 (sentenza n. 292 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto);
- la differenza che intercorre tra l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in base al sistema delineato dagli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, per come ricostruito nel vissuto della giurisprudenza di settore, mostra che per la prima i profili rilevanti «sono quelli inerenti il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nel territorio e in particolare quelli concernenti la localizzazione delle strutture già presenti», così da garantire la corretta distribuzione sul territorio «in modo che siano -OMISSIS-eguatamente servite tutte le zone, anche quelle a bassa redditività, che in mancanza di tale strumento non sarebbero coperte» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 7 marzo 2019, n. 1589). Ai fini dell’accreditamento rileva invece il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e prevede il coinvolgimento, in base all’art. 8-bis, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, solo “dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies”, senza quindi considerare le strutture private non accreditate” (sentenza n. -OMISSIS-, punto 4.4. del Considerato in diritto);
- nell’impianto fondamentale dei già ricordati articoli del d.lgs. n. 502 del 1992, «le vicende del processo di accreditamento restano tendenzialmente estranee alla determinazione del fabbisogno che rileva per la verifica di compatibilità delineata dall’indicato art. 8-ter, comma 3» (sentenza n. -OMISSIS-, punto 4.4.1. del Considerato in diritto). I due procedimenti – di autorizzazione e di accreditamento – sono, in base ai richiamati principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili.
7.7. In ragione di quanto fin qui evidenziato alcun automatismo può ingenerarsi, ai fini del ripristino del rapporto di accreditamento, per effetto e a seguito della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, che, sciogliendo la riserva formulata con il provvedimento di sospensione, ha autorizzato “la ripresa a pieno regime dell’esercizio in favore della Casa di Cura ‘-OMISSIS--OMISSIS-’, sita nel Comune di -OMISSIS- (RM), -OMISSIS-”.
Tale determinazione involge, infatti, esclusivamente l’autorizzazione all’esercizio e non l’accreditamento, che impinge in presupposti e requisiti ulteriori rispetto a quelli dell’accreditamento nell’ambito di un più ampio rapporto di reciproca fiducia e affidamento.
In altri termini, la Regione, con il suindicato provvedimento, è ritornata sulle pregresse statuizioni che prevedevano una moratoria dei soli effetti autorizzativi – per sua natura inevitabilmente provvisoria - favorendone la ripresa a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti minimi autorizzativi e del superamento delle criticità rilevate.
E’, dunque, di tutta evidenza che gli effetti di tale provvedimento non possano estendersi con la pretesa automaticità anche al distinto rapporto di accreditamento, ormai definitivamente cessato (e non dunque meramente sospeso) per effetto del precedente provvedimento di revoca, tuttora efficace, le cui statuizioni, proprio perché definitive, non sono state riviste dall’Amministrazione regionale, né in sede di autotutela (giammai attivata) né – -OMISSIS- oggi - in sede giurisdizionale se non ai limitati fini sopra evidenziati, strettamente consustanziali al giudizio cautelare cui erano geneticamente e funzionalmente collegati ”.
Una volta acclarata l’insussistenza in capo alla ricorrente anche dell’accreditamento nell’ambito del Servizio sanitario, risulta l’impossibilità per la Regione inserire la casa di cura all’interno della programmazione sanitaria.
Infatti, rimane incontestato che al momento dell’adozione della determinazione impugnata, la ricorrente non aveva il requisito, l’accreditamento, necessario per essere inserita all’interno della programmazione sanitaria.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese sono compensate stante le costituzioni della Regione e della VE con mero atto di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TI TT, Presidente
AU AT, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU AT | IA TI TT |
IL SEGRETARIO