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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1131/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1131 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Oristano nello studio dell'avv. Christian Stara, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. , nella sua qualità di imprenditore individuale CP_1 C.F._1 operante sotto la ditta IR UC Impianti, elettivamente domiciliato in Oristano nello studio dell'avv. Davide Spiga, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuto contro
(c.f. ), con domicilio eletto in Oristano nello Controparte_2 C.F._2 studio dell'avv. Nicola Cadeddu, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, chiamato in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione disattesa, In via principale - accertate le carenze realizzative dell'impianto di climatizzazione dedotte nell'espositiva dell'atto introduttivo, condannare convenuto e terzo chiamato in solido, ovvero quello fra di essi che ne fosse ritenuto responsabile in via esclusiva, alla rifusione – in favore dell'attrice – della spesa necessaria per l'eliminazione delle stesse, nella misura di Euro 37.018,94 ovvero altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione ove considerati dovuti;
- accertate le carenze realizzative dell'impianto di
1 climatizzazione dedotte nell'espositiva dell'atto introduttivo del giudizio, e quantificata la spesa necessaria per l'eliminazione delle stesse nella misura di Euro 37.018,94 ovvero altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, compensare detta somma con quella che eventualmente risultasse ancora dovuta alla ditta , condannando convenuto e terzo chiamato in CP_1 solido, ovvero quello fra essi che dovesse esserne ritenuto responsabile in via esclusiva, al pagamento in favore dell'attrice dell'eccedenza, maggiorata di interessi e rivalutazione ove considerati dovuti. - Vinte – in ogni caso - le spese, comprese quelle del giudizio per ATP, comprensive di oneri di CTU e CTP cosiccome specificati nell'espositiva in citazione. In via ulteriormente gradata ed istruttoria - Si insiste, ove ritenuto necessario nonostante la produzione del duplicato integrale del fascicolo del procedimento per ATP, perché l'Ecc.mo Giudicante adito
Voglia acquisire gli atti del ridetto procedimento cautelare iscritto al numero R.G. 997/2020 dell'intestato Tribunale, quindi e all'esito, accogliere le conclusioni che precedono.”;
Nell'interesse del convenuto: “Preliminarmente: Per le ragioni esposte in parte motiva accertare e dichiarare la decadenza della dall'azione per i vizi dell'opera ai sensi Parte_1 dell'art. 1667 c.c.. Nel merito: Rigettare ogni avversa domanda in quanto destituita di qualsiasi fondamento in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti. In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree dichiarare il terzo Ing. Controparte_2 tenuto a garantire il convenuto e per l'effetto condannare il terzo chiamato al CP_1 pagamento delle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa;
In via di ulteriore subordine: Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata anche in concorso con il terzo chiamato la responsabilità del convenuto , porre in compensazione le somme che risulteranno CP_1 dovute con i crediti che verranno accertate e/o dallo stesso convenuto richiesti in via riconvenzionale. In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare il credito del convenuto nei confronti dell'Attrice e per l'effetto condannarla al pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 20.652,00 ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si insiste anche in detta sede per
l'ammissione della dedotta CTU al fine verificare la congruità delle somme richieste dalla Ditta
IR UC Impianti per il saldo delle opere realizzate nel cantiere della società Parte_1
nonché sul deposito dei libri contabili della società ”;
[...] Parte_1
Nell'interesse del chiamato in causa ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ.: “1) - rigettare, previa ogni opportuna declaratoria, la avversa domanda giudiziale proposta dalla Ditta IR UC
Impianti, in persona del legale rappr.te pro tempore, in danno del terzo chiamato in causa, siccome infondata in fatto e in diritto;
2)- con rifusione di spese e compensi professionali del presente
2 giudizio) e nelle difese sin qui svolte, nell'accoglimento delle quali, peraltro, sin d'ora si confida, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha convenuto in giudizio l'imprenditore individuale per Parte_1 CP_1 ottenere “la rifusione delle spese” necessarie per eliminare i vizi discendenti dalla non corretta esecuzione di un impianto di climatizzazione centralizzata, realizzato presso un ambulatorio dentistico in Oristano.
Premesso che il corrispettivo della realizzazione dei lavori era stato originariamente concordato in euro 11.000,00, l'attrice ha esposto che, nel settembre 2019, avviata la propria attività (di studio odontoiatrico) dopo avere ricevuto rassicurazioni dal convenuto circa il fatto che l'impianto fosse in condizioni di funzionare, dopo appena qualche giorno aveva constatato che i climatizzatori installati non refrigeravano in modo adeguato i locali.
Prontamente allertato, il , dopo avere ammesso, in seguito ad alcuni fallimentari tentativi CP_1 di adeguamento dei macchinari, di non sapere come porre rimedio ai difetti, aveva sostenuto di avere errato nella predisposizione dell'originario preventivo di spesa;
ricevuta dall'attrice disponibilità a rivedere entro limiti ragionevoli i costi dell'opera e ottenuto, infine, il pagamento della somma complessiva di euro 22.710,00, sebbene l'impianto avesse nel tempo continuato a non funzionare correttamente, nel marzo 2020, il convenuto aveva preteso il pagamento di una nuova fattura di euro 20.652,00.
Contestata la debenza delle ulteriori somme richieste, l'attrice aveva, dunque, demandato a un professionista la verifica degli impianti, risultati difettosi, e, in seguito, attesa l'impossibilità di comporre in via bonaria la vertenza con il convenuto, aveva promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale l'ausiliario del Tribunale, confermato quanto già acclarato dal tecnico di parte, aveva stimato i costi di eliminazione delle carenze realizzative dell'opera in euro 37.018,94.
2. Si è costituito in giudizio, entro il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., , il CP_1 quale ha, in via preliminare, eccepito la decadenza dalla facoltà di denunciare i vizi dell'impianto: infatti, l'attrice, pur avendo affermato di avere riscontrato i lamentati difetti dopo appena alcuni giorni dall'avvio della propria attività professionale (ovverosia, nel settembre 2019), ne aveva effettuato la denuncia soltanto con p.e.c. del 02.03.2020 – ben oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 1667 cod. civ. –, dopo avere sia approvato le lavorazioni insieme al direttore dei lavori (la cui dichiarazione di conformità alla regola dell'arte dell'impianto Controparte_2
3 aveva garantito il rilascio del certificato di agibilità dei locali), sia accettato l'opera senza riserve, sia, infine, corrisposto, a titolo di prezzo, la somma di euro 22.710,00.
Il convenuto ha, poi, contestato, in merito a quanto emerso in sede di ATP, che le dimensioni dell'impianto di climatizzazione fossero inadeguate rispetto alle caratteristiche dell'immobile o di avere omesso la consegna della documentazione tecnica relativa ai macchinari installati con i libretti d'uso e di manutenzione;
ha, ancora, asserito che, successivamente all'installazione dell'impianto, la avesse sostituito gli infissi dei locali con grandi vetrate, Parte_1 ostative al rispetto dei parametri normativi in materia di isolamento termico e di dispersione del calore.
Il convenuto ha, infine, imputato al progettista/direttore dei lavori incaricato Controparte_2 dalla committenza, i vizi denunciati dall'attrice, evidenziando come lo schema progettuale dell'impianto predisposto dal professionista non gli fosse stato esibito prima dell'inizio dei lavori.
3. Su chiamata del convenuto, è intervenuto nel processo il quale ha esposto Controparte_2 che, nel 2019, dopo avergli conferito gli incarichi di progettazione delle opere in muratura e degli impianti elettrico, idraulico e di climatizzazione di uno studio odontoiatrico in Oristano, nonché di direzione dei relativi lavori, – legale rappresentante della Controparte_3 Parte_1
–, ottenuto per l'impianto di condizionamento un primo preventivo dalla Controparte_4
(la cui proposta commerciale era stata elaborata sulla base del progetto predisposto dal
[...]
, aveva deciso – nonostante il suo parere contrario – di accettare l'offerta, ritenuta CP_2 economicamente più vantaggiosa, di che già aveva curato la realizzazione degli CP_1 impianti elettrico e idrico dello studio dentistico.
Sulla scorta di tali allegazioni, il ha sostenuto di essere stato “praticamente estromesso” CP_2
e che, per l'esecuzione dell'impianto di climatizzazione, il aveva seguito le sole indicazioni CP_1 del proprio responsabile tecnico, l'ingegner che, predisposto un nuovo schema Persona_1 progettuale, al termine dei lavori, sotto la propria responsabilità, aveva altresì certificato – omettendo, tuttavia, di allegare alla dichiarazione il progetto originario disatteso – che l'impianto era conforme alla regola dell'arte.
Del pari, secondo il chiamato, non corrispondeva al vero che, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, fosse stato prodotto il progetto originario: anche l'agibilità, richiesta nell'agosto 2019, era, invero, stata rilasciata sulla base della certificazione di conformità fondata su documenti a firma del Per_ solo
Il ha, infine, esposto che il 19.07.2019, facendo seguito a un precedente controllo CP_2 tecnico effettuato in contraddittorio con il circa la rispondenza di quanto realizzato allo CP_1
4 Per_ schema progettuale predisposto dall'ingegner nella certificazione di conformità, aveva decretato la fine dei lavori e, insieme al responsabile tecnico del convenuto e al tecnico del centro di assistenza Rhoos, aveva proceduto al collaudo dell'impianto che, in quel momento, non aveva manifestato criticità.
4. La causa, istruita mediante documenti, prova per testi, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.07.2025, previa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
§§§
5. Prima di passare all'esame del merito, è necessario richiamare sinteticamente, al fine di agevolare la comprensione del discorso che sarà condotto nei paragrafi che seguiranno, quanto accertato dall'ingegner , nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per Persona_2 accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 997 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, promosso dalla contro per verificare i vizi delle opere Parte_1 CP_1 oggetto dell'appalto concluso fra le parti nel 2019.
Dalla relazione – condivisibile negli esiti poiché articolatamente motivata e sorretta da un impianto argomentativo non censurabile sul piano logico, anche nella sezione dedicata alle risposte alle osservazioni delle parti – emerge, in primo luogo, che, tenuto conto della tipologia di intervento di ristrutturazione che ha interessato il fabbricato, classificato come importante di primo livello ai sensi del D.M. 26.06.2015, era, in concreto, imposto il rispetto di una serie di parametri e verifiche
(per il cui esame si rimanda alle pagine da 11 a 13 della CTU), sulla cui scorta l'ausiliare ha quantificato il fabbisogno di potenza termica dello studio dentistico (pagine da 13 a 17 della CTU), acclarando, innanzitutto, che la potenza dell'unità esterna dell'impianto di climatizzazione – installata in posizione fortemente soleggiata e coperta da una lastra di cemento-amianto, tanto da poter raggiungere, durante il periodo estivo, temperature di molto superiori ai 35 °C, con elevato rischio di serie problematiche di funzionamento (dalla riduzione dell'efficienza sino al “blocco”) –
è pari a “circa la metà della potenza termica necessaria per la climatizzazione invernale richiesta dallo studio medico” (pagina 17 della CTU).
Fra le criticità di maggiore rilievo, deve inoltre evidenziarsi che la “potenza nominale complessiva delle unità interne installate non è in grado di coprire il fabbisogno di potenza termica richiesta dagli ambienti per soddisfare le condizioni di progetto” (pagina 23 della CTU); inoltre – caratteristica definita assolutamente non accettabile dal tecnico –, è assente un sistema di ricambio dell'aria, che, in uno studio dentistico, in cui si svolgono fra l'altro interventi chirurgici, secondo la specifica normativa applicabile dovrebbe raggiungere almeno 15 vol/ora (pagina 22 della CTU).
5 In definitiva, l'ingegner ha individuato, come necessitanti di intervento, i seguenti difetti Per_2 realizzativi: “
1. La macchina termica installata non è in grado di garantire il fabbisogno di potenza termica richiesto dalle condizioni di progetto poiché nettamente sottodimensionata rispetto alle reali necessità;
2. Il sistema di distribuzione del fluido termovettore risulta carente di isolamento termico;
3. Il sistema di canalizzazione dell'aria trattata risulta privo di isolamento termico;
4. Non
è presente un sistema di ricambio aria adeguato;
5. Il sistema di distribuzione del fluido termovettore non risulta correttamente dimensionato in quanto presenta diametri delle tubazioni insufficienti per le portate di fluido termovettore necessarie a garantire le condizioni di benessere termico degli ambienti;
inoltre non risulta bilanciato né bilanciabile per la mancanza di valvole micrometriche per la regolazione e la ripartizione delle perdite di carico nelle derivazioni dai collettori di distribuzione alle unità interne;
6. Non risulta essere installato un sistema di regolazione automatico per i singoli ambienti o zone come previsto dal Decreto Requisiti Minimi;
7. Le unità interne installate non sono in grado di coprire il fabbisogno di potenza termica necessario a garantire le condizioni di benessere termico di progetto.” (pagina 25 della CTU).
5.1. Ciò premesso, è d'uopo rilevare – trattandosi di questione potenzialmente incidente, oltre che sulla disciplina applicabile al rapporto e sull'entità del risarcimento del danno, sull'ascrizione di responsabilità all'appaltatore o al progettista/direttore dei lavori – che il consulente d'ufficio, nell'individuare le soluzioni tecniche ablative delle criticità riscontrare, ha prospettato interventi che paiono riconducibili a tre categorie distinte: quella della realizzazione di lavorazioni non eseguite
(anche in quanto non previste nel progetto); quella del rifacimento dei lavori non realizzati a regola d'arte; quella dell'implementazione dell'impianto già esistente.
Alla prima delle tre categorie sono riconducibili (4.) l'assenza di un adeguato sistema di ricambio dell'aria e (6.) l'omessa installazione di un sistema di regolazione automatico per i singoli ambienti o zone.
Alla seconda deve ricondursi la carenza di isolamento termico (2.) del sistema di distribuzione del fluido termovettore e (3.) del sistema di canalizzazione dell'aria trattata.
All'ultima categoria vanno ricondotti (1.) l'incapacità della macchina termica installata, nettamente sottodimensionata rispetto alle reali necessità, di garantire il fabbisogno di potenza termica richiesto dalle condizioni di progetto, (5.) l'inadeguatezza dimensionale del sistema di distribuzione del fluido termovettore a garantire le condizioni di benessere termico degli ambienti e
(7.) l'incapacità delle unità interne installate di coprire il fabbisogno di potenza termica necessario a garantire le condizioni di benessere termico di progetto.
6 6. Tanto chiarito, poiché in giurisprudenza è consolidata l'opinione secondo cui, qualora l'opera non sia stata completata, trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità per inadempimento contrattuale sanciti dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ., e non la disciplina prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 13821/2024), è necessario domandarsi se per opera debba intendersi il complesso dei lavori e delle attività oggetto del contratto di appalto o se, essendo stata convenuta l'esecuzione di più lavorazioni, ognuna di esse vada partitamente verificata anche allo scopo di stabilire, lavorazione per lavorazione, se l'appaltatore debba rispondere nei confronti del committente ai sensi degli artt. artt. 1667 e 1668 (per quanto non eseguito a regola d'arte) o ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. (per quanto non realizzato).
Ebbene, secondo gli interpreti, ai fini della distinzione, occorre determinare, tenuto conto della natura, dell'importanza ed, eventualmente, dell'essenzialità o accessorietà delle singole lavorazioni nel complessivo contesto delle prestazioni da espletare, se l'opera sia “funzionalmente divisibile” in quanto alle sue articolazioni possa riconoscersi un'autonoma utilità economica, potendo, in caso positivo, applicarsi a ciascuna di esse un regime giuridico diverso (cfr. App. Cagliari n. 275/2023 dell'11.09.2023).
Nel caso che ci occupa, benché qualificate dal CTU come necessarie tenuto conto delle caratteristiche e della destinazione d'uso dell'immobile in cui è stato realizzato l'impianto di climatizzazione, non pare – attesa l'evidente carenza di un'autonoma utilità in ipotesi di separazione dal resto dell'opera – che alle lavorazioni non eseguite (consistenti, lo si ribadisce, nel sistema di ricambio dell'aria e nell'installazione di un sistema di regolazione automatico per i singoli ambienti o zone) possa essere riconosciuta un'indipendenza funzionale tale da autorizzare l'impiego di regimi normativi differenziati.
Pertanto, l'impianto di condizionamento oggetto del contratto di appalto concluso nel 2019 dalle parti deve essere considerato, anche ai fini della quantificazione del danno, un'opera unitaria, con conseguente applicabilità degli artt. 1667 e 1668 cod. civ..
7. Ciò premesso, deve, essere esaminata, per prima, e disattesa, l'eccezione di decadenza dalla facoltà di denunciare i vizi dell'opera, che il convenuto ha sollevato sul rilievo che l'attrice, dopo avere accettato i lavori e successivamente al collaudo del luglio 2019, si sarebbe formalmente lamentata dei difetti dell'impianto di climatizzazione soltanto con p.e.c. del 02.03.2020 (doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione del ). CP_1
7.1. In proposito, giova, in primo luogo, ricordare che, stando al dettato normativo, l'accettazione dell'opera che esclude la garanzia prevista dall'art. 1667 cod. civ. è solo quella effettuata dal committente che abbia contezza del vizio in quanto lo stesso sia conosciuto o riconoscibile;
in
7 ipotesi come quella in esame, l'accettazione presuppone, pertanto, necessariamente l'uso, dacché è soltanto con l'uso che il difetto si può in concreto manifestare.
L'accettazione, che è un negozio unilaterale recettizio attraverso cui il committente dichiara di volere accogliere nella propria sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendola trovata immune da difformità o vizi o avendo rinunciato a farli valere, va, inoltre, tenuta distinta tanto dalla mera consegna, atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, quanto dal collaudo, che si risolve, invece, in una valutazione tecnica di profili funzionali, che il committente può delegare a un terzo e che, secondo gli interpreti, consiste in una dichiarazione di scienza priva, in quando tale, dell'efficacia estintiva propria dell'accettazione (sulla distinzione fra accettazione, consegna e collaudo, si veda Cass. civ. n.
1576/2025).
Inoltre, per opinione unanime in dottrina per quanto noto non confutata dalla giurisprudenza, la denuncia ex art. 1667 cod. civ. può essere effettuata, senza particolari forme, con qualunque mezzo idoneo a portare a conoscenza dell'appaltatore l'esistenza dei vizi, inclusa, dunque, la comunicazione orale.
Infine, in base al disposto dell'art. 1667, comma 2, cod. civ., “La denunzia non è necessaria se
l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi (…)” e, per giurisprudenza consolidata, “il riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore non è soggetto ad alcuna forma determinata e può manifestarsi attraverso qualsiasi comportamento univoco e convincente, senza necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di responsabilità o l'assunzione di obblighi”
(cfr. Cass. civ. n. 30786/2023; Cass. civ. n. 2733/2013).
7.2. Orbene, applicando i principi appena richiamati, nel caso che ci occupa deve, in primis, escludersi, avuto riguardo alle concrete modalità dell'uso, che, anteriormente alla messa in funzione dell'impianto di climatizzazione, avvenuta nel settembre 2019 in coincidenza con l'apertura dello studio dentistico, l'attrice abbia avuto modo di avvedersi dell'inadeguatezza dell'opera realizzata a soddisfare le specifiche esigenze connesse all'attività svolta.
In secondo luogo – per quel che più specificamente attiene all'eccezione di decadenza –,
l'esistenza di un'interlocuzione sui difetti da epoca ben anteriore al marzo 2020 può presumersi, in primis, sulla scorta del tenore testuale della p.e.c. del 02.03.2020, in nessun modo contestato dal
, in cui (legale rappresentante della aveva scritto, fra CP_1 CP_3 Parte_1
l'altro: “Altresì colgo l'occasione per rammentare ancora una volta il cattivo funzionamento dell'impianto CDZ da voi installato, in quanto non soddisfa dal punto di vista climatico il benessere degli occupanti durante tutte le ore lavorative.”.
8 Ancora: dipendente dell'attrice, credibile poiché disinteressata all'esito del Testimone_1 processo e in quanto autrice di dichiarazioni in apparenza genuine e intrinsecamente coerenti, escussa come testimone all'udienza del 21.09.2023, ha riferito che nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 non solo aveva sentito contattare telefonicamente il CP_3
per chiedergli “di intervenire sull'impianto di climatizzazione in quanto non raffreddava a CP_1 sufficienza gli ambienti dello studio” ma aveva altresì visto il convenuto recarsi “per almeno 5 volte presso l'ambulatorio per eseguire le regolazioni e modifiche all'impianto detto” sentendolo assicurare alla “ che con detti interventi sarebbe riuscito ad aumentare la resa dell'impianto”. Pt_1
Dichiarazioni di tenore analogo sono state rese dalla teste (udienza del 21.09.2023), Tes_2 segretaria dello studio dentistico anch'ella priva di personali interessi in causa e della cui Pt_1 credibilità non v'è ragione per dubitare, la quale ha confermato che “nel mese di settembre 2019 la chiese al di intervenire sull'impianto di climatizzazione che aveva realizzato in Pt_1 CP_1 quanto non raffreddava a sufficienza gli ambienti” e che “dal settembre al dicembre 2019” – il
– “ha fatto diversi interventi sull'impianto di climatizzazione assicurando sempre la CP_1 Pt_1 che sarebbe riuscito ad aumentarne la resa, ma senza nessun esito positivo perché il problema persisteva”.
Sulla base di tali elementi è dato affermare, per un verso, che – che, secondo quanto CP_3 esposto nell'atto di citazione e non contestato dal convenuto, aveva aperto lo studio odontoiatrico nel settembre 2019 – avesse, pressoché dal primo momento utile (ovverosia, quello in cui era stato necessario utilizzare i climatizzatori dopo il collaudo, eseguito all'inizio di agosto del 2019), denunciato al i difetti dell'impianto e, per l'altro, che il convenuto, cercando di porre CP_1 rimedio ai problemi riscontrati e assicurando all'attrice che li avrebbe risolti, abbia attuato una condotta che depone, in senso concludente, per l'implicito riconoscimento dei vizi (tale da esonerare l'appaltatrice dall'onere di denunziarne l'esistenza).
8. Passando all'esame del merito, in via preliminare, è necessario soffermarsi sulla formulazione testuale della domanda di parte attrice, che, con la presente iniziativa giudiziaria, intende ottenere, previo accertamento delle “carenze realizzative dell'impianto di climatizzazione dedotte nell'espositiva dell'atto introduttivo”, la condanna del “convenuto e terzo chiamato in solido, ovvero quello fra di essi che ne fosse ritenuto responsabile in via esclusiva, alla rifusione – (…) – della spesa necessaria per l'eliminazione delle stesse (…)”.
Ebbene, tale domanda deve essere interpretata alla luce del dibattito teorico sui rimedi che l'art. 1668 cod. civ. accorda al committente, il quale, “salvo il risarcimento del danno in caso di colpa
9 dell'appaltatore”, può chiedere l'eliminazione delle difformità o dei vizi a spese dell'esecutore o la riduzione proporzionale del prezzo.
Secondo la dottrina prevalente, attenta dalla distinzione dall'azione risarcitoria (sempre ammessa ma a condizione che sussista la colpa dell'appaltatore, che, peraltro, si presume), la prima delle due azioni – di esatto adempimento – si sostanzierebbe nel diritto di ottenere, eventualmente ai sensi dell'art. 2931 cod. civ. in difetto di spontanea attivazione, che l'appaltatore, con la propria attività materiale, elimini il vizio (in tale senso è, infatti, intesa l'espressione “a spese dell'appaltatore”), mentre al committente che vi avesse personalmente provveduto sarebbe precluso il recupero dei costi sostenuti, rimanendo percorribile solo l'actio quanti minoris.
La giurisprudenza, invece, in attuazione parallela dei principi generali in materia di responsabilità per inadempimento di obbligazioni, ammette che il committente domandi il risarcimento del danno
– anche – nella misura della spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi, e ciò a prescindere dal preventivo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica (cfr. Cass. civ. n.
11602/2002). Con riguardo, poi, all'elemento soggettivo, è prevalente la tesi secondo cui il committente che agisce ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore, in quanto, versandosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria (Cfr. Cass. civ. n.
21269/2009).
8.1. Sulla scorta di tali considerazioni, e volendo aderire alla tesi meno restrittiva fatta propria dalla giurisprudenza, la pretesa dell'attrice deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno.
In tale prospettiva, occorre, dunque, stabilire, esaminate le rispettive allegazioni e valutati gli esiti, già richiamati, delle indagini tecniche espletate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 957/2020 del R.G.A.C., quali condotte, imputate all'appaltatore (e da questi,
a propria volta, al progettista e direttore dei lavori), configurino un danno inteso quale diminuzione patrimoniale derivata alla committenza dalle “carenze realizzative dell'opera”.
8.1.1. In proposito, facendo riferimento alle tre categorie di criticità riscontrate dall'ingegner
, va, in primo luogo, osservato come non possa classificarsi quale vizio in senso proprio Per_2
l'omessa previsione di un adeguato sistema di ricambio dell'aria e dell'installazione di un sistema di regolazione automatico per i singoli ambienti o zone: invero, siffatte problematiche attengono, piuttosto che all'esecuzione, alla fase ideativa dell'impianto di climatizzazione e, a conferma di ciò, non sembra casuale che, per il profilo in esame, le censure dell'ausiliare si siano concentrate non
10 sull'attività dell'impresa ma sul progetto, ritenuto inadeguato proprio in quanto le lavorazioni anzidette non vi erano state previste.
Tale considerazione, atta senza dubbio a incidere sul riparto di responsabilità fra convenuta e chiamato in causa – dacché il difetto è più ragionevolmente derivato dalla violazione di un'obbligazione del progettista, ancorché, potendo esigersi dall'appaltatore, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza dell'operatore qualificato, anche il , nei limiti delle proprie CP_1 cognizioni tecniche, avrebbe dovuto segnalare alla committenza le carenze progettuali accertate in sede di ATP –, deve di necessità inscriversi in una riflessione più ampia sul diritto, fatto valere dall'attrice, di ottenere il ristoro del danno nella misura dei costi delle lavorazioni indicate nella relazione dell'ingegner , ancor più in quanto per tutto ciò che il CTU ha ritenuto Per_2 indispensabile per soddisfare le specifiche esigenze della committenza, ma che non è stato realizzato poiché non previsto dal progetto, nessun esborso ha, logicamente, sostenuto la
[...]
(e, specularmente, nessuna somma ha percepito o preteso a titolo di prezzo il ). Parte_1 CP_1
8.1.2. Le difformità ricondotte alla seconda categoria – ovverosia, la carenza di isolamento termico dei sistemi di distribuzione del fluido termovettore e di canalizzazione dell'aria trattata – sono vizi in senso proprio, poiché consistono in lavorazioni che, secondo il CTU, sono state realizzate dall'impresa contrariamente alla regola dell'arte.
Non può, inoltre, dubitarsi dell'imputabilità del difetto all'appaltatore, dal quale, come già ricordato, nell'esecuzione della prestazione, è esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., la diligenza dell'operatore qualificato, sicché egli, tenuto all'osservanza delle leges artis e a eseguire l'opera in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali, non può limitarsi ad agire quale mero esecutore materiale delle istruzioni ricevute e, nei limiti delle proprie cognizioni tecniche, è perfino gravato dall'obbligo di segnalare al committente carenze ed errori progettuali, ove incidenti sulla perfetta attuazione dell'appalto (cfr. Cass. civ. n. 2774/2025).
8.1.3. Per quel che, poi, concerne la terza categoria di difetti, per la cui eliminazione è stata individuata la soluzione tecnica dell'implementazione dell'impianto già esistente attraverso l'aggiunta di ulteriori macchinari, non è dato ignorare che, sulla base delle indicazioni del CTU, quanto già realizzato è in astratto idoneo, a condizione che se ne effettui il potenziamento con macchinari aggiuntivi, a soddisfare le esigenze della committenza.
Inoltre, le considerazioni formulate sulla prima categoria di difformità valgono pure per quelle afferenti alla terza: invero, la programmata installazione di un numero di macchinari inferiore a quello necessario, o di macchinari con potenza minore di quella ottimale, è un vizio che attiene alla fase di progettazione dell'impianto più che a quella realizzativa.
11 A ben vedere, dunque, poiché la criticità riscontrata concerne il momento ideativo, che ha poi inciso sulla scelta delle macchine da installare (acquistate da soggetti terzi e, di per sé, perfettamente funzionanti, benché non idonee, quantomeno allo stato poiché nel complesso non abbastanza potenti, a soddisfare le esigenze specifiche della committenza), sul piano strettamente esecutivo – nei limiti della prestazione in esame – la condotta dell'appaltatore è censurabile solo in quanto alla committente non è stato segnalato che i macchinari in via di installazione non avrebbero soddisfatto le sue peculiari necessità.
8.2. Il discorso fino a qui articolato porta a escludere che il danno subito dall'attrice corrisponda alle somme necessarie per l'attuazione delle soluzioni tecniche individuate dall'ingegner : Per_2 difatti, se, per un verso, secondo quanto esposto nel superiore paragrafo 6., la bontà di quanto realizzato dall'appaltatore deve essere valutata, ai fini del risarcimento del danno, nel suo complesso, per l'altro, è anche necessario considerare sia l'impatto che, sulla fase realizzativa, hanno avuto le carenze progettuali segnalate dal CTU, sia l'utilità che alla parte attrice deriva dalle lavorazioni effettuate e, in particolare, dai macchinari installati (ovverosia, in sostanza, la parte utile dell'opera realizzata).
Il danno risarcibile – in quanto corrispondente alla lesione patrimoniale in concreto subita dalla committente per le “carenze realizzative dell'opera” – è, dunque, più correttamente individuabile nella differenza fra: a) il maggiore onere economico in concreto sopportato dalla committente per le imperfezioni accertate, pari alla somma di quanto dovuto dalla per le parti Controparte_5 servibili dell'opera (primo parametro) e di quanto necessario, secondo la relazione tecnica dell'ingegner , per adeguare l'impianto di climatizzazione alle esigenze di uno studio Per_2 dentistico (secondo parametro) e b) il costo che i lavori avrebbero avuto laddove fossero stati, fin dall'origine, progettati ed eseguiti nel modo ottimale (terzo parametro).
Orbene, mentre dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica dell'ingegner sono Per_2 ricavabili con buona approssimazione il primo e il secondo parametro, del terzo parametro non potrà che farsi una stima sulla base delle valutazioni del CTU e degli elementi probatori acquisiti.
8.2.1. Per quanto concerne il primo parametro (parti servibili dell'opera), dalla relazione del CTU emerge, innanzitutto, che nello studio odontoiatrico sono state installate tredici unità interne e un'unità esterna, il cui valore è determinabile, sulla base della fattura dei macchinari forniti (doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del ), in euro 5.905,48 (i.v.a. inclusa) CP_1 quanto al prezzo dell'unità esterna (in linea con quanto indicato della relazione di consulenza dell'ingegner ) e, sulla base della fattura dei materiali forniti e delle indicazioni del CTU, in Per_2
12 euro 585,00 circa (i.v.a. inclusa) quanto al costo unitario dei tredici ventilconvettori installati internamente.
Dalle fatture prodotte sub doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del , CP_1 emerge, poi, l'acquisto di materiali, riferiti al solo impianto di climatizzazione, per una somma di poco inferiore a ulteriori euro 3.000,00.
In definitiva, il valore delle parti servibili dell'opera (ovverosia, di ciò di cui l'attrice continuerà a fruire anche all'esito dell'adeguamento dell'impianto alle esigenze dello studio dentistico) può stimarsi in euro 14.700,00 circa.
8.2.2. Con riguardo al secondo parametro (costi di adeguamento dell'impianto di climatizzazione realizzato alle specifiche esigenze della committenza), il riferimento utile è all'importo indicato nella relazione di consulenza tecnica dell'ingegner , ossia euro 37.018,94, comprensivo anche Per_2 delle somme necessarie per eliminare i difetti ideativi e realizzativi accertati dall'ausiliare.
L'importo, comprensivo dell'i.v.a., è pari a euro 45.160,00 circa.
In definitiva, tenuto conto di quanto già installato di utile e di quanto dovrà essere realizzato ai fini dei prospettati adeguamenti, il costo del solo impianto di climatizzazione sarà, in via approssimativa, di euro 59.860,00.
8.2.3. Relativamente al terzo parametro (costi che l'impianto avrebbe avuto allorché fin dall'origine fosse stato ideato e realizzato a regola d'arte), soccorre in aiuto, ai fini della stima, in primo luogo, il preventivo della ditta (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione del CP_4
), che, però, basato sul progetto dell'ingegner (almeno secondo una CP_1 CP_2 rappresentazione dei fatti che sembra non controversa), non include le spese necessarie per la realizzazione dell'impianto di ricircolo dell'aria e del sistema di regolazione automatica dei singoli ambienti, che, secondo quanto acclarato dall'ingegner , il progettista e direttore dei lavori non Per_2 aveva in alcun modo previsto e il cui prezzo nella relazione di CTU è indicato in euro 19.450,00 circa comprensivi dell'i.v.a..
Nel preventivo anzidetto, i costi del solo impianto di climatizzazione ammontano a euro 27.000,00 circa (i.v.a. inclusa). Peraltro, nel documento, è proposta l'installazione di una unità esterna di potenza e costo pressoché uguali a quelli installati, e ritenuti non adeguati dal CTU , il quale Per_2 ha indicato come necessaria una potenza termica doppia rispetto a quella del macchinario fornito dal . Analogo discorso vale per le unità di refrigerazione e riscaldamento interne, atte a CP_1 sviluppare (secondo quanto risultante dal preventivo) una potenza termica totale di 16,6 Kw, inferiore a quella stabilita come necessaria dall'ausiliare.
13 Ipotizzando la necessità di installare, in un'ottimale progettazione, un numero inferiore di macchinari ma di potenza superiore a quelli installati (anziché, come proposto dall'ingegner , Per_2 come concreta soluzione alle criticità riscontrate, di raddoppiare il numero dei macchinari rispetto a quelli esistenti), è ragionevole incrementare del 30% i costi, delle sole macchine, indicati nel preventivo (di euro 17.900,00 circa i.v.a. inclusa); pertanto, può stimarsi in euro 23.270,00 (i.v.a. inclusa) la spesa per i macchinari ottimali.
In definitiva, il costo dell'impianto di climatizzazione, progettato fin dall'inizio secondo i criteri che, stando a quanto accertato dal consulente , avrebbero consentito la soddisfazione delle Per_2 esigenze specifiche della committenza, si può stimare in euro 51.820,00, importo che si ottiene sommando al costo dell'impianto di ricircolo dell'aria e di regolazione automatica per ambienti, da realizzare ex novo secondo l'ausiliare, il costo ipotetico di macchinari di adeguata potenza e la spesa indicata nel preventivo della ditta relativa a tutto quanto necessario per l'impianto di CP_4 condizionamento al netto del prezzo delle macchine proposte (in quanto comunque inadeguate secondo le indicazioni del CTU).
8.3. Ciò premesso, il danno subito dall'attrice – quale differenza fra, da una parte, il maggiore onere economico in concreto sopportato per le imperfezioni accertate, pari alla somma di quanto dovuto per le parti servibili dell'opera e di quanto necessario per adeguare l'impianto di climatizzazione alle esigenze di uno studio dentistico e, dall'altra, il costo che i lavori avrebbero avuto laddove fossero stati, fin dall'origine, progettati ed eseguiti nel modo ottimale – è quantificabile in euro 8.040,00, importo che, controvertendosi di un'obbligazione di valore, deve essere incrementato della rivalutazione monetaria (e, diviene, dunque pari a euro 9.535,00) e di una somma di denaro a titolo da lucro cessante, che compete al danneggiato a causa della mancata disponibilità dell'importo che avrebbe dovuto percepire, quale ristoro patrimoniale, nel momento in cui si è verificato l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995), che, anche in assenza della prova di un pregiudizio di diversa, ed eventualmente maggiore, entità, in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, può ritenersi orientativamente corrispondente, ai fini di una liquidazione in via equitativa e presumendo che il denaro sarebbe stato investito producendo interessi, alla misura degli interessi legali calcolati sulla somma devalutata e poi aumentata, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base giornaliera dell'incremento intervenuto tra la data del fatto dannoso e quella della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
14 Il risarcimento dei danni patrimoniali spetta, dunque, all'attrice nella misura di complessivi euro
10.330,00 (di cui euro 795,00 a titolo di interessi compensativi determinati come appena specificato).
8.4. Infine, deve essere esaminata, e rigettata, l'eccezione di parte convenuta di corresponsabilità della danneggiata nella causazione del danno: secondo quanto sostenuto dal nella comparsa CP_1 di costituzione e risposta, la avrebbe, infatti, sostituito gli infissi dello studio Parte_1 dentistico dopo la realizzazione dell'impianto di climatizzazione, in tal modo provocando la minore resa energetica dell'opera realizzata.
Tale tesi, in relazione a cui sono state assunte prove orali, è stata smentita dalle testi Tes_1
e dipendenti dall'attrice, della cui credibilità già si è detto, le quali, sentite quali
[...] Tes_2 testimoni di parte convenuta all'udienza del 04.12.2023, hanno negato che successivamente alla realizzazione dell'impianto di condizionamento nello fossero stati eseguiti interventi CP_6 come quelli ipotizzati dal e, in particolare, che fossero state sostituite le finestre. CP_1
9. Passando ora all'esame delle istanze del , va premesso che il convenuto, eccependo la CP_1 perfetta e integrale esecuzione dell'opera appaltata, e lamentando che il prezzo pattuito non fosse stato corrisposto per intero, ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del saldo;
il credito è, inoltre, stato opposto in compensazione alla per l'ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche soltanto parziale, delle istanze risarcitorie proposte dalla medesima.
Ciò premesso, poiché l'attrice ha negato la sussistenza del diritto vantato in via riconvenzionale dal sostenendo, per un verso, che la fattura n. 16/001 del 12.02.2020 (doc. 7 allegato all'atto CP_1 di citazione), con cui è stato chiesto il pagamento del saldo, non indicasse elementi sufficienti per capire come la somma fosse stata determinata e, per l'altro, che il pagamento non fosse comunque dovuto a cagione delle “carenze realizzative” di cui si è già ampiamente discusso, sul piano teorico
è necessario ricordare che l'eccezione inadimplenti non est adimplendum – che in materia d'appalto trova declinazione specifica nell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ. –, pur consentendo al committente di paralizzare la pretesa creditoria dell'appaltatore mediante il rilievo dei vizi dell'opera (e ciò anche quando la garanzia non sia azionata o sia prescritta) –, per essere conforme al principio di buona fede, deve rispettare il criterio della proporzionalità, sicché la spesa occorrente per emendare le difformità riscontrate deve essere proporzionata alla parte del prezzo che il committente rifiuta di pagare (cfr. Cass, civ. n. 4143/2025).
Inoltre, quando l'appaltatore sia condannato all'eliminazione dei vizi – anche, per equivalente, mediante condanna in favore della committenza al pagamento di somme –, il saldo del corrispettivo resta, comunque, dovuto (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 1014/2025 in materia di compensazione
15 impropria fra il corrispettivo dovuto all'appaltatore per i lavori e il debito dello stesso per i danni causati al committente dai difetti dell'opera).
Tale conclusione risponde, del resto, al principio di corrispettività fra le prestazioni (tipica dei contratti sinallagmatici, quale è quello di appalto) e, più ancora, a quello di integralità del risarcimento del danno, che impone al giudice, nell'atto di quantificare la somma necessaria per ripristinare la sfera giuridica violata dall'inadempimento, sia di garantire al danneggiato completo ristoro patrimoniale, sia di evitare che l'azione risarcitoria si traduca, per chi si dolga di aver patito un danno, in un'occasione di locupletazione indebita, che, senza dubbio, si configurerebbe allorché fosse, per un verso, negato all'appaltatore il diritto di ottenere il saldo del prezzo (in misura corrispondente, o addirittura superiore, alla lesione arrecata al committente dalla presenza dei vizi)
e, per l'altro e al contempo, riconosciuto al committente il diritto al risarcimento del danno (ancora una volta, in misura pari alla lesione patrimoniale provocata dai vizi).
Tanto chiarito, affermato il diritto della di ottenere il risarcimento del danno Parte_1 dal nei termini indicati nei paragrafi che precedono, parte convenuta ha chiesto, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 20.652,00, di cui alla fattura n. 16/001 del 12.02.2020 (doc. 7 allegato all'atto di citazione), a titolo di “saldo dei lavori effettuati” (così testualmente a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta del ). CP_1
Poiché la fattura, contestata dalla reca, quale genericissima causale – al pari, Parte_1 peraltro, delle tre precedenti di acconto, pagate e non contestate (documenti da 4 a 6 allegati all'atto di citazione) – la dicitura “Vostro dare per lavori di impianto elettrico idrico e di condizionamento, manodopera presso vostro locale sito in via Cagliari n353 ad Oristano” – talché non è dato comprendere a quali specifiche prestazioni la medesima sia riferita –, è necessario stabilire se, sulla base degli elementi di prova acquisiti, sia lecito fondare una presunzione di sussistenza del credito.
In proposito, assumono rilevanza i seguenti documenti prodotti dalle parti: a) computo metrico dell'impianto elettrico (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione del ), non contestato CP_1 dalla parte attrice, da cui emerge il prezzo – al netto di quanto dovuto per gli impianti idrico e di climatizzazione – di euro 13.280,47; b) il preventivo della ditta (doc. 8 allegato alla CP_4 comparsa di costituzione del ), anch'esso non contestato dall'attrice (e indirettamente CP_1 avallato, laddove ha sostenuto che si trattasse dell'offerta conforme all'originaria progettazione degli impianti, dal chiamato , in cui è indicata in euro 55.225,00 la somma nel Controparte_2 complesso necessaria per la realizzazione degli impianti idrico, elettrico e di climatizzazione (di cui euro 20.828,00 per gli impianti elettrico/dati/diffusione sonora/centralino telefonico, dato da cui è consentito dedurre la congruità della somma indicata nel computo metrico dell'impresa CP_1
16 relativamente al solo impianto elettrico); c) le fatture dei materiali acquistati dal per la CP_1 realizzazione di tutti i lavori presso lo studio dentistico non oggetto di contestazione Pt_1 specifica, il cui ammontare complessivo è superiore a euro 50.000,00 (somma in linea con quella indicata nel preventivo della ditta;
d) il documento, privo di data, recante la sola firma del CP_4 convenuto e contestato dall'attrice, denominato “analitico costi impianti” (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione del ), in cui è indicato, come prezzo complessivo di realizzazione CP_1 di tutta l'impiantistica, incluse manodopera e certificazioni, l'ammontare di euro 43.350,00 (si suppone, al netto dell'i.v.a.).
È poi noto, poiché indicato nell'atto di citazione e non contestato dal convenuto, che l'attrice ha pagato al la somma complessiva di euro 22.710.00 a saldo di fatture emesse anche per la CP_1 realizzazione degli impianti idrico ed elettrico (segnatamente, le numeri 1 del 21.05.2019, 2 e 3 del
30.11.2019, 10 e 11 del 07.11.2019, 15 del 12.02.2010, allegate all'atto di citazione sub documenti da 1 a 6).
Alla luce di tali considerazioni, stimando come dovuto, in particolare sulla base del preventivo della ditta e delle fatture dei materiali acquistati dal convenuto, un prezzo totale in linea con CP_4 quello indicato nel documento denominato “analitico costi impianti” (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione del ), ed essendo stata corrisposta la minore somma di euro 22.710,00, può CP_1 presumersi – a prescindere dall'esistenza dei vizi riscontrati e del conseguente diritto al risarcimento del danno – la sussistenza, in capo alla dell'obbligo di pagare Parte_1
l'importo di euro 20.652,00, di cui alla fattura n. 16/001 del 12.02.2020.
10. La predetta somma, l'accertamento della cui spettanza è stato chiesto senza che fosse altresì domandata la corresponsione di interessi, deve essere compensata (cfr. Cass. civ. n. 1014/2025), come richiesto dal convenuto in via riconvenzionale, con il credito risarcitorio dell'attrice, sicché, in definitiva, al compete il pagamento del saldo residuo di euro 10.322,00. CP_1
In tale misura la deve, dunque, essere condannata nei confronti di Parte_1 [...]
. CP_1
11. Per quanto attiene ai rapporti fra il convenuto e il chiamato in causa, le conclusioni formulate nell'interesse di , valutate nel loro complesso e alla luce di quanto esposto negli atti di CP_1 parte, devono essere interpretate nel senso che, anche in caso di esito parzialmente favorevole del giudizio, il convenuto intendesse, comunque, ottenere l'accertamento della postulata responsabilità,
o corresponsabilità, di nella causazione del danno e, per l'effetto, la sua Controparte_2 condanna alla sopportazione delle conseguenze sfavorevoli della sentenza.
17 Ciò premesso, ha sostenuto che le “carenze realizzative” denunciate dalla CP_1 [...] non fossero derivate dalla scorretta esecuzione delle lavorazioni oggetto d'appalto ma, Parte_1 piuttosto – come evidenziato dal consulente in sede di ATP –, in larga maggioranza, da gravi Per_2 lacune progettuali;
inoltre, il ha ascritto la responsabilità per i vizi dell'opera al CP_1 CP_2 anche in quanto costui, oltre alla progettazione dell'impianto di climatizzazione, sempre su incarico della committente, aveva curato la direzione dei lavori, talché sarebbe stato suo obbligo indicare agli operai come procedere al fine di evitare che l'opera risultasse, in tutto o in parte, non adeguata alla soddisfazione delle specifiche esigenze dell'attrice. ha resistito alla domanda asserendo, per un verso, che il preventivo di Controparte_2 [...]
, selezionato dalla committente in quanto economicamente più vantaggioso a dispetto del CP_1 suo parere contrario, si discostasse dalla sua progettazione (a differenza di quello, scartato, della ditta che ne avrebbe garantito l'attuazione), e, per l'altro, che in corso d'opera, l'appaltatore CP_4 si fosse affidato esclusivamente alle indicazioni del proprio tecnico, l'ingegner il Persona_1 quale, nel predisporre i documenti finalizzati a ottenere il certificato di agibilità, e in particolare, la dichiarazione di conformità dell'impianto di climatizzazione alla regola dell'arte, aveva, non a caso, omesso di allegare il progetto originario (a firma del . CP_2
Tale ultima circostanza trova, in effetti, riscontro proprio nell'appena menzionata dichiarazione di Per_ conformità (doc. 9 allegato all'atto di citazione), in cui l'ingegner che ha predisposto il documento su incarico di , non ha barrato la casella relativa al rispetto del progetto né CP_1 quella del corrispondente allegato (difatti, assente).
Neanche le considerazioni dell'ingegner – che pure, nella propria relazione di consulenza Per_2 tecnica, nel paragrafo dedicato al progetto (pagine 23 e 24 della CTU), ha denunziato lacune documentali ed evidenziato carenze ideative – consentono di comprendere se l'impianto realizzato risponda a quello progettato dal CP_2
Per quanto, poi, attiene alla presenza del chiamato nel cantiere e alle indicazioni dal medesimo impartite agli operai, la prova orale ha dato esiti non del tutto lineari: invero, , fratello Testimone_3 di – che, secondo quanto dichiarato all'udienza del 18.10.2023, si recava nello studio CP_1 durante i lavori per pura cortesia per portarvi materiali –, ha riferito sia di non avere mai visto Pt_1 il progetto e di non sapere nulla circa la corrispondenza delle opere realizzate alla progettazione, sia che, sebbene non presente tutti i giorni, era il a dare agli operai le disposizioni generali CP_2 sull'esecuzione dei lavori ed era stato il a stabilire, di concerto con la committente, dove CP_2 posizionare le unità interne e le bocchette di mandata e di aspirazione dell'aria; il teste Tes_4 marito di (legale rappresentante della società attrice), sentito all'udienza del CP_3
18 01.02.2024, ha dichiarato che, nonostante l'ingegner si recasse in cantiere tutti i giorni, CP_2
Per_
“era l'ing. l'addetto alla certificazione ed installazione dell'impianto di climatizzazione” ed era “stato lui a rilasciare la certificazione dell'impianto detto” (circostanze, peraltro, provate da documenti e non controverse in causa).
Il teste ha, inoltre, affermato che i punti d'ubicazione delle unità interne erano stati stabiliti Tes_4
Per_ dal progettista e dall'impiantista e ha individuato il primo nell'ingegner e il secondo nel
, come, a suo dire, comprovato dal fatto che era stata “rilasciata la certificazione CP_1 dell'impianto di climatizzazione e sono indicate le persone di cui ho riferito con i rispettivi ruoli.”.
La versione del teste , confrontata con quella del appare meno credibile: infatti, CP_1 Tes_4 nessuna delle parti ha mai allegato che dentista, avesse concertato con chicchessia CP_3 dove posizionare i climatizzatori e le bocchette di mandata e di aspirazione dell'aria, attività che, del resto, ben difficilmente avrebbe potuto compiere una persona del tutto sprovvista delle necessarie cognizione tecniche;
inoltre, mentre all'udienza del 18.10.2023 il testimone ha CP_1 riferito di essere stato presente nel cantiere per mera cortesia verso il fratello allo scopo di portarvi materiali, all'udienza del 01.02.2024, parzialmente contraddicendosi, egli ha dichiarato di essere perito elettrotecnico e di collaborare con il convenuto per intervenire in caso di guasti e anomalie.
In definitiva, all'esito dell'istruttoria, non solo devono dirsi sussistenti univoci indizi atti a escludere che l'impianto di climatizzazione sia stato realizzato in piena conformità con il progetto del ma, in positivo, emergono, dalle dichiarazioni testimoniali, elementi che CP_2 univocamente depongono nel senso della sostanziale estromissione del chiamato dalle decisioni concernenti l'impianto di condizionamento, per la cui realizzazione il pare, invece, essersi CP_1
Per_ affidato solamente alle indicazioni dell'ingegner
Pertanto, la domanda proposta da nei confronti di deve essere CP_1 Controparte_2 rigettata.
12. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
12.1. Per quanto attiene ai rapporti fra attrice e convenuto, la soccombenza è parziale e reciproca e, avuto riguardo alla misura dell'accoglimento delle rispettive istanze e alla manifesta infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata nell'interesse del , giustifica l'integrale CP_1 compensazione fra le (due) parti delle spese del presente processo.
12.2. Secondo lo stesso criterio, devono essere ripartite le spese delle eventuali consulenze di parte
(i cui costi restano, pertanto, a carico per intero di chi le ha sostenute) e di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP. Con riguardo a quest'ultima voce, poiché l'importo è stato anticipato dall'attrice, il deve essere condannato a restituire alla la metà CP_1 Parte_1
19 dei costi della CTU, come liquidati nel decreto del 26.06.2021 (doc. 29 allegato all'atto di citazione).
12.3. è invece integralmente soccombente nei riguardi del chiamato in causa e, CP_1 pertanto, deve essere condannato a rifondere a le spese di lite, che, quantificate Controparte_2 in base al valore del dispatatum (da determinarsi sulla scorta della pretesa attorea ma nei limiti di ciascuna quota di corresponsabilità e, dunque, stimabile in una somma compresa fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), sono liquidate nel dispositivo in misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e in misura minima per quella istruttoria, in quanto, nell'interesse della parte, non sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara che, a causa dei difetti delle opere appaltate nel 2019 a la CP_1 ha subito un danno per cui le compete un risarcimento pari a euro Parte_1
10.330,00 (somma comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi compensativi);
2) accerta e dichiara che la è ancora debitrice, nei confronti di , Parte_1 CP_1 della somma di euro 20.652,00 (di cui alla fattura n. 16/001 del 12.02.2020);
3) operata la compensazione fra i rispettivi crediti accertati, condanna la a Parte_1 pagare a il saldo residuo dei lavori eseguiti (per impianti elettrico, idrico di CP_1 telefonia e di climatizzazione), pari a euro 10.322,00;
4) rigetta le domande proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_2
5) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio fra la e Parte_1 [...]
; CP_1
6) condanna a rimborsare alla la metà delle spese sostenute per CP_1 Parte_1 la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come liquidate nel decreto del 26.06.2021;
7) condanna a rinfondere a le spese di lite, che liquida in euro CP_1 Controparte_2
4.237,00 per compensi d'avvocato, oltre spese processuali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Oristano il 17.07.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1131 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Oristano nello studio dell'avv. Christian Stara, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. , nella sua qualità di imprenditore individuale CP_1 C.F._1 operante sotto la ditta IR UC Impianti, elettivamente domiciliato in Oristano nello studio dell'avv. Davide Spiga, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuto contro
(c.f. ), con domicilio eletto in Oristano nello Controparte_2 C.F._2 studio dell'avv. Nicola Cadeddu, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, chiamato in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione disattesa, In via principale - accertate le carenze realizzative dell'impianto di climatizzazione dedotte nell'espositiva dell'atto introduttivo, condannare convenuto e terzo chiamato in solido, ovvero quello fra di essi che ne fosse ritenuto responsabile in via esclusiva, alla rifusione – in favore dell'attrice – della spesa necessaria per l'eliminazione delle stesse, nella misura di Euro 37.018,94 ovvero altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione ove considerati dovuti;
- accertate le carenze realizzative dell'impianto di
1 climatizzazione dedotte nell'espositiva dell'atto introduttivo del giudizio, e quantificata la spesa necessaria per l'eliminazione delle stesse nella misura di Euro 37.018,94 ovvero altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, compensare detta somma con quella che eventualmente risultasse ancora dovuta alla ditta , condannando convenuto e terzo chiamato in CP_1 solido, ovvero quello fra essi che dovesse esserne ritenuto responsabile in via esclusiva, al pagamento in favore dell'attrice dell'eccedenza, maggiorata di interessi e rivalutazione ove considerati dovuti. - Vinte – in ogni caso - le spese, comprese quelle del giudizio per ATP, comprensive di oneri di CTU e CTP cosiccome specificati nell'espositiva in citazione. In via ulteriormente gradata ed istruttoria - Si insiste, ove ritenuto necessario nonostante la produzione del duplicato integrale del fascicolo del procedimento per ATP, perché l'Ecc.mo Giudicante adito
Voglia acquisire gli atti del ridetto procedimento cautelare iscritto al numero R.G. 997/2020 dell'intestato Tribunale, quindi e all'esito, accogliere le conclusioni che precedono.”;
Nell'interesse del convenuto: “Preliminarmente: Per le ragioni esposte in parte motiva accertare e dichiarare la decadenza della dall'azione per i vizi dell'opera ai sensi Parte_1 dell'art. 1667 c.c.. Nel merito: Rigettare ogni avversa domanda in quanto destituita di qualsiasi fondamento in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti. In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree dichiarare il terzo Ing. Controparte_2 tenuto a garantire il convenuto e per l'effetto condannare il terzo chiamato al CP_1 pagamento delle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa;
In via di ulteriore subordine: Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata anche in concorso con il terzo chiamato la responsabilità del convenuto , porre in compensazione le somme che risulteranno CP_1 dovute con i crediti che verranno accertate e/o dallo stesso convenuto richiesti in via riconvenzionale. In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare il credito del convenuto nei confronti dell'Attrice e per l'effetto condannarla al pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 20.652,00 ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si insiste anche in detta sede per
l'ammissione della dedotta CTU al fine verificare la congruità delle somme richieste dalla Ditta
IR UC Impianti per il saldo delle opere realizzate nel cantiere della società Parte_1
nonché sul deposito dei libri contabili della società ”;
[...] Parte_1
Nell'interesse del chiamato in causa ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ.: “1) - rigettare, previa ogni opportuna declaratoria, la avversa domanda giudiziale proposta dalla Ditta IR UC
Impianti, in persona del legale rappr.te pro tempore, in danno del terzo chiamato in causa, siccome infondata in fatto e in diritto;
2)- con rifusione di spese e compensi professionali del presente
2 giudizio) e nelle difese sin qui svolte, nell'accoglimento delle quali, peraltro, sin d'ora si confida, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha convenuto in giudizio l'imprenditore individuale per Parte_1 CP_1 ottenere “la rifusione delle spese” necessarie per eliminare i vizi discendenti dalla non corretta esecuzione di un impianto di climatizzazione centralizzata, realizzato presso un ambulatorio dentistico in Oristano.
Premesso che il corrispettivo della realizzazione dei lavori era stato originariamente concordato in euro 11.000,00, l'attrice ha esposto che, nel settembre 2019, avviata la propria attività (di studio odontoiatrico) dopo avere ricevuto rassicurazioni dal convenuto circa il fatto che l'impianto fosse in condizioni di funzionare, dopo appena qualche giorno aveva constatato che i climatizzatori installati non refrigeravano in modo adeguato i locali.
Prontamente allertato, il , dopo avere ammesso, in seguito ad alcuni fallimentari tentativi CP_1 di adeguamento dei macchinari, di non sapere come porre rimedio ai difetti, aveva sostenuto di avere errato nella predisposizione dell'originario preventivo di spesa;
ricevuta dall'attrice disponibilità a rivedere entro limiti ragionevoli i costi dell'opera e ottenuto, infine, il pagamento della somma complessiva di euro 22.710,00, sebbene l'impianto avesse nel tempo continuato a non funzionare correttamente, nel marzo 2020, il convenuto aveva preteso il pagamento di una nuova fattura di euro 20.652,00.
Contestata la debenza delle ulteriori somme richieste, l'attrice aveva, dunque, demandato a un professionista la verifica degli impianti, risultati difettosi, e, in seguito, attesa l'impossibilità di comporre in via bonaria la vertenza con il convenuto, aveva promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale l'ausiliario del Tribunale, confermato quanto già acclarato dal tecnico di parte, aveva stimato i costi di eliminazione delle carenze realizzative dell'opera in euro 37.018,94.
2. Si è costituito in giudizio, entro il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., , il CP_1 quale ha, in via preliminare, eccepito la decadenza dalla facoltà di denunciare i vizi dell'impianto: infatti, l'attrice, pur avendo affermato di avere riscontrato i lamentati difetti dopo appena alcuni giorni dall'avvio della propria attività professionale (ovverosia, nel settembre 2019), ne aveva effettuato la denuncia soltanto con p.e.c. del 02.03.2020 – ben oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 1667 cod. civ. –, dopo avere sia approvato le lavorazioni insieme al direttore dei lavori (la cui dichiarazione di conformità alla regola dell'arte dell'impianto Controparte_2
3 aveva garantito il rilascio del certificato di agibilità dei locali), sia accettato l'opera senza riserve, sia, infine, corrisposto, a titolo di prezzo, la somma di euro 22.710,00.
Il convenuto ha, poi, contestato, in merito a quanto emerso in sede di ATP, che le dimensioni dell'impianto di climatizzazione fossero inadeguate rispetto alle caratteristiche dell'immobile o di avere omesso la consegna della documentazione tecnica relativa ai macchinari installati con i libretti d'uso e di manutenzione;
ha, ancora, asserito che, successivamente all'installazione dell'impianto, la avesse sostituito gli infissi dei locali con grandi vetrate, Parte_1 ostative al rispetto dei parametri normativi in materia di isolamento termico e di dispersione del calore.
Il convenuto ha, infine, imputato al progettista/direttore dei lavori incaricato Controparte_2 dalla committenza, i vizi denunciati dall'attrice, evidenziando come lo schema progettuale dell'impianto predisposto dal professionista non gli fosse stato esibito prima dell'inizio dei lavori.
3. Su chiamata del convenuto, è intervenuto nel processo il quale ha esposto Controparte_2 che, nel 2019, dopo avergli conferito gli incarichi di progettazione delle opere in muratura e degli impianti elettrico, idraulico e di climatizzazione di uno studio odontoiatrico in Oristano, nonché di direzione dei relativi lavori, – legale rappresentante della Controparte_3 Parte_1
–, ottenuto per l'impianto di condizionamento un primo preventivo dalla Controparte_4
(la cui proposta commerciale era stata elaborata sulla base del progetto predisposto dal
[...]
, aveva deciso – nonostante il suo parere contrario – di accettare l'offerta, ritenuta CP_2 economicamente più vantaggiosa, di che già aveva curato la realizzazione degli CP_1 impianti elettrico e idrico dello studio dentistico.
Sulla scorta di tali allegazioni, il ha sostenuto di essere stato “praticamente estromesso” CP_2
e che, per l'esecuzione dell'impianto di climatizzazione, il aveva seguito le sole indicazioni CP_1 del proprio responsabile tecnico, l'ingegner che, predisposto un nuovo schema Persona_1 progettuale, al termine dei lavori, sotto la propria responsabilità, aveva altresì certificato – omettendo, tuttavia, di allegare alla dichiarazione il progetto originario disatteso – che l'impianto era conforme alla regola dell'arte.
Del pari, secondo il chiamato, non corrispondeva al vero che, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, fosse stato prodotto il progetto originario: anche l'agibilità, richiesta nell'agosto 2019, era, invero, stata rilasciata sulla base della certificazione di conformità fondata su documenti a firma del Per_ solo
Il ha, infine, esposto che il 19.07.2019, facendo seguito a un precedente controllo CP_2 tecnico effettuato in contraddittorio con il circa la rispondenza di quanto realizzato allo CP_1
4 Per_ schema progettuale predisposto dall'ingegner nella certificazione di conformità, aveva decretato la fine dei lavori e, insieme al responsabile tecnico del convenuto e al tecnico del centro di assistenza Rhoos, aveva proceduto al collaudo dell'impianto che, in quel momento, non aveva manifestato criticità.
4. La causa, istruita mediante documenti, prova per testi, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.07.2025, previa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
§§§
5. Prima di passare all'esame del merito, è necessario richiamare sinteticamente, al fine di agevolare la comprensione del discorso che sarà condotto nei paragrafi che seguiranno, quanto accertato dall'ingegner , nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per Persona_2 accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 997 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, promosso dalla contro per verificare i vizi delle opere Parte_1 CP_1 oggetto dell'appalto concluso fra le parti nel 2019.
Dalla relazione – condivisibile negli esiti poiché articolatamente motivata e sorretta da un impianto argomentativo non censurabile sul piano logico, anche nella sezione dedicata alle risposte alle osservazioni delle parti – emerge, in primo luogo, che, tenuto conto della tipologia di intervento di ristrutturazione che ha interessato il fabbricato, classificato come importante di primo livello ai sensi del D.M. 26.06.2015, era, in concreto, imposto il rispetto di una serie di parametri e verifiche
(per il cui esame si rimanda alle pagine da 11 a 13 della CTU), sulla cui scorta l'ausiliare ha quantificato il fabbisogno di potenza termica dello studio dentistico (pagine da 13 a 17 della CTU), acclarando, innanzitutto, che la potenza dell'unità esterna dell'impianto di climatizzazione – installata in posizione fortemente soleggiata e coperta da una lastra di cemento-amianto, tanto da poter raggiungere, durante il periodo estivo, temperature di molto superiori ai 35 °C, con elevato rischio di serie problematiche di funzionamento (dalla riduzione dell'efficienza sino al “blocco”) –
è pari a “circa la metà della potenza termica necessaria per la climatizzazione invernale richiesta dallo studio medico” (pagina 17 della CTU).
Fra le criticità di maggiore rilievo, deve inoltre evidenziarsi che la “potenza nominale complessiva delle unità interne installate non è in grado di coprire il fabbisogno di potenza termica richiesta dagli ambienti per soddisfare le condizioni di progetto” (pagina 23 della CTU); inoltre – caratteristica definita assolutamente non accettabile dal tecnico –, è assente un sistema di ricambio dell'aria, che, in uno studio dentistico, in cui si svolgono fra l'altro interventi chirurgici, secondo la specifica normativa applicabile dovrebbe raggiungere almeno 15 vol/ora (pagina 22 della CTU).
5 In definitiva, l'ingegner ha individuato, come necessitanti di intervento, i seguenti difetti Per_2 realizzativi: “
1. La macchina termica installata non è in grado di garantire il fabbisogno di potenza termica richiesto dalle condizioni di progetto poiché nettamente sottodimensionata rispetto alle reali necessità;
2. Il sistema di distribuzione del fluido termovettore risulta carente di isolamento termico;
3. Il sistema di canalizzazione dell'aria trattata risulta privo di isolamento termico;
4. Non
è presente un sistema di ricambio aria adeguato;
5. Il sistema di distribuzione del fluido termovettore non risulta correttamente dimensionato in quanto presenta diametri delle tubazioni insufficienti per le portate di fluido termovettore necessarie a garantire le condizioni di benessere termico degli ambienti;
inoltre non risulta bilanciato né bilanciabile per la mancanza di valvole micrometriche per la regolazione e la ripartizione delle perdite di carico nelle derivazioni dai collettori di distribuzione alle unità interne;
6. Non risulta essere installato un sistema di regolazione automatico per i singoli ambienti o zone come previsto dal Decreto Requisiti Minimi;
7. Le unità interne installate non sono in grado di coprire il fabbisogno di potenza termica necessario a garantire le condizioni di benessere termico di progetto.” (pagina 25 della CTU).
5.1. Ciò premesso, è d'uopo rilevare – trattandosi di questione potenzialmente incidente, oltre che sulla disciplina applicabile al rapporto e sull'entità del risarcimento del danno, sull'ascrizione di responsabilità all'appaltatore o al progettista/direttore dei lavori – che il consulente d'ufficio, nell'individuare le soluzioni tecniche ablative delle criticità riscontrare, ha prospettato interventi che paiono riconducibili a tre categorie distinte: quella della realizzazione di lavorazioni non eseguite
(anche in quanto non previste nel progetto); quella del rifacimento dei lavori non realizzati a regola d'arte; quella dell'implementazione dell'impianto già esistente.
Alla prima delle tre categorie sono riconducibili (4.) l'assenza di un adeguato sistema di ricambio dell'aria e (6.) l'omessa installazione di un sistema di regolazione automatico per i singoli ambienti o zone.
Alla seconda deve ricondursi la carenza di isolamento termico (2.) del sistema di distribuzione del fluido termovettore e (3.) del sistema di canalizzazione dell'aria trattata.
All'ultima categoria vanno ricondotti (1.) l'incapacità della macchina termica installata, nettamente sottodimensionata rispetto alle reali necessità, di garantire il fabbisogno di potenza termica richiesto dalle condizioni di progetto, (5.) l'inadeguatezza dimensionale del sistema di distribuzione del fluido termovettore a garantire le condizioni di benessere termico degli ambienti e
(7.) l'incapacità delle unità interne installate di coprire il fabbisogno di potenza termica necessario a garantire le condizioni di benessere termico di progetto.
6 6. Tanto chiarito, poiché in giurisprudenza è consolidata l'opinione secondo cui, qualora l'opera non sia stata completata, trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità per inadempimento contrattuale sanciti dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ., e non la disciplina prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 13821/2024), è necessario domandarsi se per opera debba intendersi il complesso dei lavori e delle attività oggetto del contratto di appalto o se, essendo stata convenuta l'esecuzione di più lavorazioni, ognuna di esse vada partitamente verificata anche allo scopo di stabilire, lavorazione per lavorazione, se l'appaltatore debba rispondere nei confronti del committente ai sensi degli artt. artt. 1667 e 1668 (per quanto non eseguito a regola d'arte) o ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. (per quanto non realizzato).
Ebbene, secondo gli interpreti, ai fini della distinzione, occorre determinare, tenuto conto della natura, dell'importanza ed, eventualmente, dell'essenzialità o accessorietà delle singole lavorazioni nel complessivo contesto delle prestazioni da espletare, se l'opera sia “funzionalmente divisibile” in quanto alle sue articolazioni possa riconoscersi un'autonoma utilità economica, potendo, in caso positivo, applicarsi a ciascuna di esse un regime giuridico diverso (cfr. App. Cagliari n. 275/2023 dell'11.09.2023).
Nel caso che ci occupa, benché qualificate dal CTU come necessarie tenuto conto delle caratteristiche e della destinazione d'uso dell'immobile in cui è stato realizzato l'impianto di climatizzazione, non pare – attesa l'evidente carenza di un'autonoma utilità in ipotesi di separazione dal resto dell'opera – che alle lavorazioni non eseguite (consistenti, lo si ribadisce, nel sistema di ricambio dell'aria e nell'installazione di un sistema di regolazione automatico per i singoli ambienti o zone) possa essere riconosciuta un'indipendenza funzionale tale da autorizzare l'impiego di regimi normativi differenziati.
Pertanto, l'impianto di condizionamento oggetto del contratto di appalto concluso nel 2019 dalle parti deve essere considerato, anche ai fini della quantificazione del danno, un'opera unitaria, con conseguente applicabilità degli artt. 1667 e 1668 cod. civ..
7. Ciò premesso, deve, essere esaminata, per prima, e disattesa, l'eccezione di decadenza dalla facoltà di denunciare i vizi dell'opera, che il convenuto ha sollevato sul rilievo che l'attrice, dopo avere accettato i lavori e successivamente al collaudo del luglio 2019, si sarebbe formalmente lamentata dei difetti dell'impianto di climatizzazione soltanto con p.e.c. del 02.03.2020 (doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione del ). CP_1
7.1. In proposito, giova, in primo luogo, ricordare che, stando al dettato normativo, l'accettazione dell'opera che esclude la garanzia prevista dall'art. 1667 cod. civ. è solo quella effettuata dal committente che abbia contezza del vizio in quanto lo stesso sia conosciuto o riconoscibile;
in
7 ipotesi come quella in esame, l'accettazione presuppone, pertanto, necessariamente l'uso, dacché è soltanto con l'uso che il difetto si può in concreto manifestare.
L'accettazione, che è un negozio unilaterale recettizio attraverso cui il committente dichiara di volere accogliere nella propria sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendola trovata immune da difformità o vizi o avendo rinunciato a farli valere, va, inoltre, tenuta distinta tanto dalla mera consegna, atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, quanto dal collaudo, che si risolve, invece, in una valutazione tecnica di profili funzionali, che il committente può delegare a un terzo e che, secondo gli interpreti, consiste in una dichiarazione di scienza priva, in quando tale, dell'efficacia estintiva propria dell'accettazione (sulla distinzione fra accettazione, consegna e collaudo, si veda Cass. civ. n.
1576/2025).
Inoltre, per opinione unanime in dottrina per quanto noto non confutata dalla giurisprudenza, la denuncia ex art. 1667 cod. civ. può essere effettuata, senza particolari forme, con qualunque mezzo idoneo a portare a conoscenza dell'appaltatore l'esistenza dei vizi, inclusa, dunque, la comunicazione orale.
Infine, in base al disposto dell'art. 1667, comma 2, cod. civ., “La denunzia non è necessaria se
l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi (…)” e, per giurisprudenza consolidata, “il riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore non è soggetto ad alcuna forma determinata e può manifestarsi attraverso qualsiasi comportamento univoco e convincente, senza necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di responsabilità o l'assunzione di obblighi”
(cfr. Cass. civ. n. 30786/2023; Cass. civ. n. 2733/2013).
7.2. Orbene, applicando i principi appena richiamati, nel caso che ci occupa deve, in primis, escludersi, avuto riguardo alle concrete modalità dell'uso, che, anteriormente alla messa in funzione dell'impianto di climatizzazione, avvenuta nel settembre 2019 in coincidenza con l'apertura dello studio dentistico, l'attrice abbia avuto modo di avvedersi dell'inadeguatezza dell'opera realizzata a soddisfare le specifiche esigenze connesse all'attività svolta.
In secondo luogo – per quel che più specificamente attiene all'eccezione di decadenza –,
l'esistenza di un'interlocuzione sui difetti da epoca ben anteriore al marzo 2020 può presumersi, in primis, sulla scorta del tenore testuale della p.e.c. del 02.03.2020, in nessun modo contestato dal
, in cui (legale rappresentante della aveva scritto, fra CP_1 CP_3 Parte_1
l'altro: “Altresì colgo l'occasione per rammentare ancora una volta il cattivo funzionamento dell'impianto CDZ da voi installato, in quanto non soddisfa dal punto di vista climatico il benessere degli occupanti durante tutte le ore lavorative.”.
8 Ancora: dipendente dell'attrice, credibile poiché disinteressata all'esito del Testimone_1 processo e in quanto autrice di dichiarazioni in apparenza genuine e intrinsecamente coerenti, escussa come testimone all'udienza del 21.09.2023, ha riferito che nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 non solo aveva sentito contattare telefonicamente il CP_3
per chiedergli “di intervenire sull'impianto di climatizzazione in quanto non raffreddava a CP_1 sufficienza gli ambienti dello studio” ma aveva altresì visto il convenuto recarsi “per almeno 5 volte presso l'ambulatorio per eseguire le regolazioni e modifiche all'impianto detto” sentendolo assicurare alla “ che con detti interventi sarebbe riuscito ad aumentare la resa dell'impianto”. Pt_1
Dichiarazioni di tenore analogo sono state rese dalla teste (udienza del 21.09.2023), Tes_2 segretaria dello studio dentistico anch'ella priva di personali interessi in causa e della cui Pt_1 credibilità non v'è ragione per dubitare, la quale ha confermato che “nel mese di settembre 2019 la chiese al di intervenire sull'impianto di climatizzazione che aveva realizzato in Pt_1 CP_1 quanto non raffreddava a sufficienza gli ambienti” e che “dal settembre al dicembre 2019” – il
– “ha fatto diversi interventi sull'impianto di climatizzazione assicurando sempre la CP_1 Pt_1 che sarebbe riuscito ad aumentarne la resa, ma senza nessun esito positivo perché il problema persisteva”.
Sulla base di tali elementi è dato affermare, per un verso, che – che, secondo quanto CP_3 esposto nell'atto di citazione e non contestato dal convenuto, aveva aperto lo studio odontoiatrico nel settembre 2019 – avesse, pressoché dal primo momento utile (ovverosia, quello in cui era stato necessario utilizzare i climatizzatori dopo il collaudo, eseguito all'inizio di agosto del 2019), denunciato al i difetti dell'impianto e, per l'altro, che il convenuto, cercando di porre CP_1 rimedio ai problemi riscontrati e assicurando all'attrice che li avrebbe risolti, abbia attuato una condotta che depone, in senso concludente, per l'implicito riconoscimento dei vizi (tale da esonerare l'appaltatrice dall'onere di denunziarne l'esistenza).
8. Passando all'esame del merito, in via preliminare, è necessario soffermarsi sulla formulazione testuale della domanda di parte attrice, che, con la presente iniziativa giudiziaria, intende ottenere, previo accertamento delle “carenze realizzative dell'impianto di climatizzazione dedotte nell'espositiva dell'atto introduttivo”, la condanna del “convenuto e terzo chiamato in solido, ovvero quello fra di essi che ne fosse ritenuto responsabile in via esclusiva, alla rifusione – (…) – della spesa necessaria per l'eliminazione delle stesse (…)”.
Ebbene, tale domanda deve essere interpretata alla luce del dibattito teorico sui rimedi che l'art. 1668 cod. civ. accorda al committente, il quale, “salvo il risarcimento del danno in caso di colpa
9 dell'appaltatore”, può chiedere l'eliminazione delle difformità o dei vizi a spese dell'esecutore o la riduzione proporzionale del prezzo.
Secondo la dottrina prevalente, attenta dalla distinzione dall'azione risarcitoria (sempre ammessa ma a condizione che sussista la colpa dell'appaltatore, che, peraltro, si presume), la prima delle due azioni – di esatto adempimento – si sostanzierebbe nel diritto di ottenere, eventualmente ai sensi dell'art. 2931 cod. civ. in difetto di spontanea attivazione, che l'appaltatore, con la propria attività materiale, elimini il vizio (in tale senso è, infatti, intesa l'espressione “a spese dell'appaltatore”), mentre al committente che vi avesse personalmente provveduto sarebbe precluso il recupero dei costi sostenuti, rimanendo percorribile solo l'actio quanti minoris.
La giurisprudenza, invece, in attuazione parallela dei principi generali in materia di responsabilità per inadempimento di obbligazioni, ammette che il committente domandi il risarcimento del danno
– anche – nella misura della spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi, e ciò a prescindere dal preventivo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica (cfr. Cass. civ. n.
11602/2002). Con riguardo, poi, all'elemento soggettivo, è prevalente la tesi secondo cui il committente che agisce ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore, in quanto, versandosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria (Cfr. Cass. civ. n.
21269/2009).
8.1. Sulla scorta di tali considerazioni, e volendo aderire alla tesi meno restrittiva fatta propria dalla giurisprudenza, la pretesa dell'attrice deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno.
In tale prospettiva, occorre, dunque, stabilire, esaminate le rispettive allegazioni e valutati gli esiti, già richiamati, delle indagini tecniche espletate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 957/2020 del R.G.A.C., quali condotte, imputate all'appaltatore (e da questi,
a propria volta, al progettista e direttore dei lavori), configurino un danno inteso quale diminuzione patrimoniale derivata alla committenza dalle “carenze realizzative dell'opera”.
8.1.1. In proposito, facendo riferimento alle tre categorie di criticità riscontrate dall'ingegner
, va, in primo luogo, osservato come non possa classificarsi quale vizio in senso proprio Per_2
l'omessa previsione di un adeguato sistema di ricambio dell'aria e dell'installazione di un sistema di regolazione automatico per i singoli ambienti o zone: invero, siffatte problematiche attengono, piuttosto che all'esecuzione, alla fase ideativa dell'impianto di climatizzazione e, a conferma di ciò, non sembra casuale che, per il profilo in esame, le censure dell'ausiliare si siano concentrate non
10 sull'attività dell'impresa ma sul progetto, ritenuto inadeguato proprio in quanto le lavorazioni anzidette non vi erano state previste.
Tale considerazione, atta senza dubbio a incidere sul riparto di responsabilità fra convenuta e chiamato in causa – dacché il difetto è più ragionevolmente derivato dalla violazione di un'obbligazione del progettista, ancorché, potendo esigersi dall'appaltatore, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza dell'operatore qualificato, anche il , nei limiti delle proprie CP_1 cognizioni tecniche, avrebbe dovuto segnalare alla committenza le carenze progettuali accertate in sede di ATP –, deve di necessità inscriversi in una riflessione più ampia sul diritto, fatto valere dall'attrice, di ottenere il ristoro del danno nella misura dei costi delle lavorazioni indicate nella relazione dell'ingegner , ancor più in quanto per tutto ciò che il CTU ha ritenuto Per_2 indispensabile per soddisfare le specifiche esigenze della committenza, ma che non è stato realizzato poiché non previsto dal progetto, nessun esborso ha, logicamente, sostenuto la
[...]
(e, specularmente, nessuna somma ha percepito o preteso a titolo di prezzo il ). Parte_1 CP_1
8.1.2. Le difformità ricondotte alla seconda categoria – ovverosia, la carenza di isolamento termico dei sistemi di distribuzione del fluido termovettore e di canalizzazione dell'aria trattata – sono vizi in senso proprio, poiché consistono in lavorazioni che, secondo il CTU, sono state realizzate dall'impresa contrariamente alla regola dell'arte.
Non può, inoltre, dubitarsi dell'imputabilità del difetto all'appaltatore, dal quale, come già ricordato, nell'esecuzione della prestazione, è esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., la diligenza dell'operatore qualificato, sicché egli, tenuto all'osservanza delle leges artis e a eseguire l'opera in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali, non può limitarsi ad agire quale mero esecutore materiale delle istruzioni ricevute e, nei limiti delle proprie cognizioni tecniche, è perfino gravato dall'obbligo di segnalare al committente carenze ed errori progettuali, ove incidenti sulla perfetta attuazione dell'appalto (cfr. Cass. civ. n. 2774/2025).
8.1.3. Per quel che, poi, concerne la terza categoria di difetti, per la cui eliminazione è stata individuata la soluzione tecnica dell'implementazione dell'impianto già esistente attraverso l'aggiunta di ulteriori macchinari, non è dato ignorare che, sulla base delle indicazioni del CTU, quanto già realizzato è in astratto idoneo, a condizione che se ne effettui il potenziamento con macchinari aggiuntivi, a soddisfare le esigenze della committenza.
Inoltre, le considerazioni formulate sulla prima categoria di difformità valgono pure per quelle afferenti alla terza: invero, la programmata installazione di un numero di macchinari inferiore a quello necessario, o di macchinari con potenza minore di quella ottimale, è un vizio che attiene alla fase di progettazione dell'impianto più che a quella realizzativa.
11 A ben vedere, dunque, poiché la criticità riscontrata concerne il momento ideativo, che ha poi inciso sulla scelta delle macchine da installare (acquistate da soggetti terzi e, di per sé, perfettamente funzionanti, benché non idonee, quantomeno allo stato poiché nel complesso non abbastanza potenti, a soddisfare le esigenze specifiche della committenza), sul piano strettamente esecutivo – nei limiti della prestazione in esame – la condotta dell'appaltatore è censurabile solo in quanto alla committente non è stato segnalato che i macchinari in via di installazione non avrebbero soddisfatto le sue peculiari necessità.
8.2. Il discorso fino a qui articolato porta a escludere che il danno subito dall'attrice corrisponda alle somme necessarie per l'attuazione delle soluzioni tecniche individuate dall'ingegner : Per_2 difatti, se, per un verso, secondo quanto esposto nel superiore paragrafo 6., la bontà di quanto realizzato dall'appaltatore deve essere valutata, ai fini del risarcimento del danno, nel suo complesso, per l'altro, è anche necessario considerare sia l'impatto che, sulla fase realizzativa, hanno avuto le carenze progettuali segnalate dal CTU, sia l'utilità che alla parte attrice deriva dalle lavorazioni effettuate e, in particolare, dai macchinari installati (ovverosia, in sostanza, la parte utile dell'opera realizzata).
Il danno risarcibile – in quanto corrispondente alla lesione patrimoniale in concreto subita dalla committente per le “carenze realizzative dell'opera” – è, dunque, più correttamente individuabile nella differenza fra: a) il maggiore onere economico in concreto sopportato dalla committente per le imperfezioni accertate, pari alla somma di quanto dovuto dalla per le parti Controparte_5 servibili dell'opera (primo parametro) e di quanto necessario, secondo la relazione tecnica dell'ingegner , per adeguare l'impianto di climatizzazione alle esigenze di uno studio Per_2 dentistico (secondo parametro) e b) il costo che i lavori avrebbero avuto laddove fossero stati, fin dall'origine, progettati ed eseguiti nel modo ottimale (terzo parametro).
Orbene, mentre dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica dell'ingegner sono Per_2 ricavabili con buona approssimazione il primo e il secondo parametro, del terzo parametro non potrà che farsi una stima sulla base delle valutazioni del CTU e degli elementi probatori acquisiti.
8.2.1. Per quanto concerne il primo parametro (parti servibili dell'opera), dalla relazione del CTU emerge, innanzitutto, che nello studio odontoiatrico sono state installate tredici unità interne e un'unità esterna, il cui valore è determinabile, sulla base della fattura dei macchinari forniti (doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del ), in euro 5.905,48 (i.v.a. inclusa) CP_1 quanto al prezzo dell'unità esterna (in linea con quanto indicato della relazione di consulenza dell'ingegner ) e, sulla base della fattura dei materiali forniti e delle indicazioni del CTU, in Per_2
12 euro 585,00 circa (i.v.a. inclusa) quanto al costo unitario dei tredici ventilconvettori installati internamente.
Dalle fatture prodotte sub doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del , CP_1 emerge, poi, l'acquisto di materiali, riferiti al solo impianto di climatizzazione, per una somma di poco inferiore a ulteriori euro 3.000,00.
In definitiva, il valore delle parti servibili dell'opera (ovverosia, di ciò di cui l'attrice continuerà a fruire anche all'esito dell'adeguamento dell'impianto alle esigenze dello studio dentistico) può stimarsi in euro 14.700,00 circa.
8.2.2. Con riguardo al secondo parametro (costi di adeguamento dell'impianto di climatizzazione realizzato alle specifiche esigenze della committenza), il riferimento utile è all'importo indicato nella relazione di consulenza tecnica dell'ingegner , ossia euro 37.018,94, comprensivo anche Per_2 delle somme necessarie per eliminare i difetti ideativi e realizzativi accertati dall'ausiliare.
L'importo, comprensivo dell'i.v.a., è pari a euro 45.160,00 circa.
In definitiva, tenuto conto di quanto già installato di utile e di quanto dovrà essere realizzato ai fini dei prospettati adeguamenti, il costo del solo impianto di climatizzazione sarà, in via approssimativa, di euro 59.860,00.
8.2.3. Relativamente al terzo parametro (costi che l'impianto avrebbe avuto allorché fin dall'origine fosse stato ideato e realizzato a regola d'arte), soccorre in aiuto, ai fini della stima, in primo luogo, il preventivo della ditta (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione del CP_4
), che, però, basato sul progetto dell'ingegner (almeno secondo una CP_1 CP_2 rappresentazione dei fatti che sembra non controversa), non include le spese necessarie per la realizzazione dell'impianto di ricircolo dell'aria e del sistema di regolazione automatica dei singoli ambienti, che, secondo quanto acclarato dall'ingegner , il progettista e direttore dei lavori non Per_2 aveva in alcun modo previsto e il cui prezzo nella relazione di CTU è indicato in euro 19.450,00 circa comprensivi dell'i.v.a..
Nel preventivo anzidetto, i costi del solo impianto di climatizzazione ammontano a euro 27.000,00 circa (i.v.a. inclusa). Peraltro, nel documento, è proposta l'installazione di una unità esterna di potenza e costo pressoché uguali a quelli installati, e ritenuti non adeguati dal CTU , il quale Per_2 ha indicato come necessaria una potenza termica doppia rispetto a quella del macchinario fornito dal . Analogo discorso vale per le unità di refrigerazione e riscaldamento interne, atte a CP_1 sviluppare (secondo quanto risultante dal preventivo) una potenza termica totale di 16,6 Kw, inferiore a quella stabilita come necessaria dall'ausiliare.
13 Ipotizzando la necessità di installare, in un'ottimale progettazione, un numero inferiore di macchinari ma di potenza superiore a quelli installati (anziché, come proposto dall'ingegner , Per_2 come concreta soluzione alle criticità riscontrate, di raddoppiare il numero dei macchinari rispetto a quelli esistenti), è ragionevole incrementare del 30% i costi, delle sole macchine, indicati nel preventivo (di euro 17.900,00 circa i.v.a. inclusa); pertanto, può stimarsi in euro 23.270,00 (i.v.a. inclusa) la spesa per i macchinari ottimali.
In definitiva, il costo dell'impianto di climatizzazione, progettato fin dall'inizio secondo i criteri che, stando a quanto accertato dal consulente , avrebbero consentito la soddisfazione delle Per_2 esigenze specifiche della committenza, si può stimare in euro 51.820,00, importo che si ottiene sommando al costo dell'impianto di ricircolo dell'aria e di regolazione automatica per ambienti, da realizzare ex novo secondo l'ausiliare, il costo ipotetico di macchinari di adeguata potenza e la spesa indicata nel preventivo della ditta relativa a tutto quanto necessario per l'impianto di CP_4 condizionamento al netto del prezzo delle macchine proposte (in quanto comunque inadeguate secondo le indicazioni del CTU).
8.3. Ciò premesso, il danno subito dall'attrice – quale differenza fra, da una parte, il maggiore onere economico in concreto sopportato per le imperfezioni accertate, pari alla somma di quanto dovuto per le parti servibili dell'opera e di quanto necessario per adeguare l'impianto di climatizzazione alle esigenze di uno studio dentistico e, dall'altra, il costo che i lavori avrebbero avuto laddove fossero stati, fin dall'origine, progettati ed eseguiti nel modo ottimale – è quantificabile in euro 8.040,00, importo che, controvertendosi di un'obbligazione di valore, deve essere incrementato della rivalutazione monetaria (e, diviene, dunque pari a euro 9.535,00) e di una somma di denaro a titolo da lucro cessante, che compete al danneggiato a causa della mancata disponibilità dell'importo che avrebbe dovuto percepire, quale ristoro patrimoniale, nel momento in cui si è verificato l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995), che, anche in assenza della prova di un pregiudizio di diversa, ed eventualmente maggiore, entità, in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, può ritenersi orientativamente corrispondente, ai fini di una liquidazione in via equitativa e presumendo che il denaro sarebbe stato investito producendo interessi, alla misura degli interessi legali calcolati sulla somma devalutata e poi aumentata, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base giornaliera dell'incremento intervenuto tra la data del fatto dannoso e quella della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
14 Il risarcimento dei danni patrimoniali spetta, dunque, all'attrice nella misura di complessivi euro
10.330,00 (di cui euro 795,00 a titolo di interessi compensativi determinati come appena specificato).
8.4. Infine, deve essere esaminata, e rigettata, l'eccezione di parte convenuta di corresponsabilità della danneggiata nella causazione del danno: secondo quanto sostenuto dal nella comparsa CP_1 di costituzione e risposta, la avrebbe, infatti, sostituito gli infissi dello studio Parte_1 dentistico dopo la realizzazione dell'impianto di climatizzazione, in tal modo provocando la minore resa energetica dell'opera realizzata.
Tale tesi, in relazione a cui sono state assunte prove orali, è stata smentita dalle testi Tes_1
e dipendenti dall'attrice, della cui credibilità già si è detto, le quali, sentite quali
[...] Tes_2 testimoni di parte convenuta all'udienza del 04.12.2023, hanno negato che successivamente alla realizzazione dell'impianto di condizionamento nello fossero stati eseguiti interventi CP_6 come quelli ipotizzati dal e, in particolare, che fossero state sostituite le finestre. CP_1
9. Passando ora all'esame delle istanze del , va premesso che il convenuto, eccependo la CP_1 perfetta e integrale esecuzione dell'opera appaltata, e lamentando che il prezzo pattuito non fosse stato corrisposto per intero, ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del saldo;
il credito è, inoltre, stato opposto in compensazione alla per l'ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche soltanto parziale, delle istanze risarcitorie proposte dalla medesima.
Ciò premesso, poiché l'attrice ha negato la sussistenza del diritto vantato in via riconvenzionale dal sostenendo, per un verso, che la fattura n. 16/001 del 12.02.2020 (doc. 7 allegato all'atto CP_1 di citazione), con cui è stato chiesto il pagamento del saldo, non indicasse elementi sufficienti per capire come la somma fosse stata determinata e, per l'altro, che il pagamento non fosse comunque dovuto a cagione delle “carenze realizzative” di cui si è già ampiamente discusso, sul piano teorico
è necessario ricordare che l'eccezione inadimplenti non est adimplendum – che in materia d'appalto trova declinazione specifica nell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ. –, pur consentendo al committente di paralizzare la pretesa creditoria dell'appaltatore mediante il rilievo dei vizi dell'opera (e ciò anche quando la garanzia non sia azionata o sia prescritta) –, per essere conforme al principio di buona fede, deve rispettare il criterio della proporzionalità, sicché la spesa occorrente per emendare le difformità riscontrate deve essere proporzionata alla parte del prezzo che il committente rifiuta di pagare (cfr. Cass, civ. n. 4143/2025).
Inoltre, quando l'appaltatore sia condannato all'eliminazione dei vizi – anche, per equivalente, mediante condanna in favore della committenza al pagamento di somme –, il saldo del corrispettivo resta, comunque, dovuto (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 1014/2025 in materia di compensazione
15 impropria fra il corrispettivo dovuto all'appaltatore per i lavori e il debito dello stesso per i danni causati al committente dai difetti dell'opera).
Tale conclusione risponde, del resto, al principio di corrispettività fra le prestazioni (tipica dei contratti sinallagmatici, quale è quello di appalto) e, più ancora, a quello di integralità del risarcimento del danno, che impone al giudice, nell'atto di quantificare la somma necessaria per ripristinare la sfera giuridica violata dall'inadempimento, sia di garantire al danneggiato completo ristoro patrimoniale, sia di evitare che l'azione risarcitoria si traduca, per chi si dolga di aver patito un danno, in un'occasione di locupletazione indebita, che, senza dubbio, si configurerebbe allorché fosse, per un verso, negato all'appaltatore il diritto di ottenere il saldo del prezzo (in misura corrispondente, o addirittura superiore, alla lesione arrecata al committente dalla presenza dei vizi)
e, per l'altro e al contempo, riconosciuto al committente il diritto al risarcimento del danno (ancora una volta, in misura pari alla lesione patrimoniale provocata dai vizi).
Tanto chiarito, affermato il diritto della di ottenere il risarcimento del danno Parte_1 dal nei termini indicati nei paragrafi che precedono, parte convenuta ha chiesto, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 20.652,00, di cui alla fattura n. 16/001 del 12.02.2020 (doc. 7 allegato all'atto di citazione), a titolo di “saldo dei lavori effettuati” (così testualmente a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta del ). CP_1
Poiché la fattura, contestata dalla reca, quale genericissima causale – al pari, Parte_1 peraltro, delle tre precedenti di acconto, pagate e non contestate (documenti da 4 a 6 allegati all'atto di citazione) – la dicitura “Vostro dare per lavori di impianto elettrico idrico e di condizionamento, manodopera presso vostro locale sito in via Cagliari n353 ad Oristano” – talché non è dato comprendere a quali specifiche prestazioni la medesima sia riferita –, è necessario stabilire se, sulla base degli elementi di prova acquisiti, sia lecito fondare una presunzione di sussistenza del credito.
In proposito, assumono rilevanza i seguenti documenti prodotti dalle parti: a) computo metrico dell'impianto elettrico (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione del ), non contestato CP_1 dalla parte attrice, da cui emerge il prezzo – al netto di quanto dovuto per gli impianti idrico e di climatizzazione – di euro 13.280,47; b) il preventivo della ditta (doc. 8 allegato alla CP_4 comparsa di costituzione del ), anch'esso non contestato dall'attrice (e indirettamente CP_1 avallato, laddove ha sostenuto che si trattasse dell'offerta conforme all'originaria progettazione degli impianti, dal chiamato , in cui è indicata in euro 55.225,00 la somma nel Controparte_2 complesso necessaria per la realizzazione degli impianti idrico, elettrico e di climatizzazione (di cui euro 20.828,00 per gli impianti elettrico/dati/diffusione sonora/centralino telefonico, dato da cui è consentito dedurre la congruità della somma indicata nel computo metrico dell'impresa CP_1
16 relativamente al solo impianto elettrico); c) le fatture dei materiali acquistati dal per la CP_1 realizzazione di tutti i lavori presso lo studio dentistico non oggetto di contestazione Pt_1 specifica, il cui ammontare complessivo è superiore a euro 50.000,00 (somma in linea con quella indicata nel preventivo della ditta;
d) il documento, privo di data, recante la sola firma del CP_4 convenuto e contestato dall'attrice, denominato “analitico costi impianti” (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione del ), in cui è indicato, come prezzo complessivo di realizzazione CP_1 di tutta l'impiantistica, incluse manodopera e certificazioni, l'ammontare di euro 43.350,00 (si suppone, al netto dell'i.v.a.).
È poi noto, poiché indicato nell'atto di citazione e non contestato dal convenuto, che l'attrice ha pagato al la somma complessiva di euro 22.710.00 a saldo di fatture emesse anche per la CP_1 realizzazione degli impianti idrico ed elettrico (segnatamente, le numeri 1 del 21.05.2019, 2 e 3 del
30.11.2019, 10 e 11 del 07.11.2019, 15 del 12.02.2010, allegate all'atto di citazione sub documenti da 1 a 6).
Alla luce di tali considerazioni, stimando come dovuto, in particolare sulla base del preventivo della ditta e delle fatture dei materiali acquistati dal convenuto, un prezzo totale in linea con CP_4 quello indicato nel documento denominato “analitico costi impianti” (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione del ), ed essendo stata corrisposta la minore somma di euro 22.710,00, può CP_1 presumersi – a prescindere dall'esistenza dei vizi riscontrati e del conseguente diritto al risarcimento del danno – la sussistenza, in capo alla dell'obbligo di pagare Parte_1
l'importo di euro 20.652,00, di cui alla fattura n. 16/001 del 12.02.2020.
10. La predetta somma, l'accertamento della cui spettanza è stato chiesto senza che fosse altresì domandata la corresponsione di interessi, deve essere compensata (cfr. Cass. civ. n. 1014/2025), come richiesto dal convenuto in via riconvenzionale, con il credito risarcitorio dell'attrice, sicché, in definitiva, al compete il pagamento del saldo residuo di euro 10.322,00. CP_1
In tale misura la deve, dunque, essere condannata nei confronti di Parte_1 [...]
. CP_1
11. Per quanto attiene ai rapporti fra il convenuto e il chiamato in causa, le conclusioni formulate nell'interesse di , valutate nel loro complesso e alla luce di quanto esposto negli atti di CP_1 parte, devono essere interpretate nel senso che, anche in caso di esito parzialmente favorevole del giudizio, il convenuto intendesse, comunque, ottenere l'accertamento della postulata responsabilità,
o corresponsabilità, di nella causazione del danno e, per l'effetto, la sua Controparte_2 condanna alla sopportazione delle conseguenze sfavorevoli della sentenza.
17 Ciò premesso, ha sostenuto che le “carenze realizzative” denunciate dalla CP_1 [...] non fossero derivate dalla scorretta esecuzione delle lavorazioni oggetto d'appalto ma, Parte_1 piuttosto – come evidenziato dal consulente in sede di ATP –, in larga maggioranza, da gravi Per_2 lacune progettuali;
inoltre, il ha ascritto la responsabilità per i vizi dell'opera al CP_1 CP_2 anche in quanto costui, oltre alla progettazione dell'impianto di climatizzazione, sempre su incarico della committente, aveva curato la direzione dei lavori, talché sarebbe stato suo obbligo indicare agli operai come procedere al fine di evitare che l'opera risultasse, in tutto o in parte, non adeguata alla soddisfazione delle specifiche esigenze dell'attrice. ha resistito alla domanda asserendo, per un verso, che il preventivo di Controparte_2 [...]
, selezionato dalla committente in quanto economicamente più vantaggioso a dispetto del CP_1 suo parere contrario, si discostasse dalla sua progettazione (a differenza di quello, scartato, della ditta che ne avrebbe garantito l'attuazione), e, per l'altro, che in corso d'opera, l'appaltatore CP_4 si fosse affidato esclusivamente alle indicazioni del proprio tecnico, l'ingegner il Persona_1 quale, nel predisporre i documenti finalizzati a ottenere il certificato di agibilità, e in particolare, la dichiarazione di conformità dell'impianto di climatizzazione alla regola dell'arte, aveva, non a caso, omesso di allegare il progetto originario (a firma del . CP_2
Tale ultima circostanza trova, in effetti, riscontro proprio nell'appena menzionata dichiarazione di Per_ conformità (doc. 9 allegato all'atto di citazione), in cui l'ingegner che ha predisposto il documento su incarico di , non ha barrato la casella relativa al rispetto del progetto né CP_1 quella del corrispondente allegato (difatti, assente).
Neanche le considerazioni dell'ingegner – che pure, nella propria relazione di consulenza Per_2 tecnica, nel paragrafo dedicato al progetto (pagine 23 e 24 della CTU), ha denunziato lacune documentali ed evidenziato carenze ideative – consentono di comprendere se l'impianto realizzato risponda a quello progettato dal CP_2
Per quanto, poi, attiene alla presenza del chiamato nel cantiere e alle indicazioni dal medesimo impartite agli operai, la prova orale ha dato esiti non del tutto lineari: invero, , fratello Testimone_3 di – che, secondo quanto dichiarato all'udienza del 18.10.2023, si recava nello studio CP_1 durante i lavori per pura cortesia per portarvi materiali –, ha riferito sia di non avere mai visto Pt_1 il progetto e di non sapere nulla circa la corrispondenza delle opere realizzate alla progettazione, sia che, sebbene non presente tutti i giorni, era il a dare agli operai le disposizioni generali CP_2 sull'esecuzione dei lavori ed era stato il a stabilire, di concerto con la committente, dove CP_2 posizionare le unità interne e le bocchette di mandata e di aspirazione dell'aria; il teste Tes_4 marito di (legale rappresentante della società attrice), sentito all'udienza del CP_3
18 01.02.2024, ha dichiarato che, nonostante l'ingegner si recasse in cantiere tutti i giorni, CP_2
Per_
“era l'ing. l'addetto alla certificazione ed installazione dell'impianto di climatizzazione” ed era “stato lui a rilasciare la certificazione dell'impianto detto” (circostanze, peraltro, provate da documenti e non controverse in causa).
Il teste ha, inoltre, affermato che i punti d'ubicazione delle unità interne erano stati stabiliti Tes_4
Per_ dal progettista e dall'impiantista e ha individuato il primo nell'ingegner e il secondo nel
, come, a suo dire, comprovato dal fatto che era stata “rilasciata la certificazione CP_1 dell'impianto di climatizzazione e sono indicate le persone di cui ho riferito con i rispettivi ruoli.”.
La versione del teste , confrontata con quella del appare meno credibile: infatti, CP_1 Tes_4 nessuna delle parti ha mai allegato che dentista, avesse concertato con chicchessia CP_3 dove posizionare i climatizzatori e le bocchette di mandata e di aspirazione dell'aria, attività che, del resto, ben difficilmente avrebbe potuto compiere una persona del tutto sprovvista delle necessarie cognizione tecniche;
inoltre, mentre all'udienza del 18.10.2023 il testimone ha CP_1 riferito di essere stato presente nel cantiere per mera cortesia verso il fratello allo scopo di portarvi materiali, all'udienza del 01.02.2024, parzialmente contraddicendosi, egli ha dichiarato di essere perito elettrotecnico e di collaborare con il convenuto per intervenire in caso di guasti e anomalie.
In definitiva, all'esito dell'istruttoria, non solo devono dirsi sussistenti univoci indizi atti a escludere che l'impianto di climatizzazione sia stato realizzato in piena conformità con il progetto del ma, in positivo, emergono, dalle dichiarazioni testimoniali, elementi che CP_2 univocamente depongono nel senso della sostanziale estromissione del chiamato dalle decisioni concernenti l'impianto di condizionamento, per la cui realizzazione il pare, invece, essersi CP_1
Per_ affidato solamente alle indicazioni dell'ingegner
Pertanto, la domanda proposta da nei confronti di deve essere CP_1 Controparte_2 rigettata.
12. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
12.1. Per quanto attiene ai rapporti fra attrice e convenuto, la soccombenza è parziale e reciproca e, avuto riguardo alla misura dell'accoglimento delle rispettive istanze e alla manifesta infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata nell'interesse del , giustifica l'integrale CP_1 compensazione fra le (due) parti delle spese del presente processo.
12.2. Secondo lo stesso criterio, devono essere ripartite le spese delle eventuali consulenze di parte
(i cui costi restano, pertanto, a carico per intero di chi le ha sostenute) e di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP. Con riguardo a quest'ultima voce, poiché l'importo è stato anticipato dall'attrice, il deve essere condannato a restituire alla la metà CP_1 Parte_1
19 dei costi della CTU, come liquidati nel decreto del 26.06.2021 (doc. 29 allegato all'atto di citazione).
12.3. è invece integralmente soccombente nei riguardi del chiamato in causa e, CP_1 pertanto, deve essere condannato a rifondere a le spese di lite, che, quantificate Controparte_2 in base al valore del dispatatum (da determinarsi sulla scorta della pretesa attorea ma nei limiti di ciascuna quota di corresponsabilità e, dunque, stimabile in una somma compresa fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), sono liquidate nel dispositivo in misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e in misura minima per quella istruttoria, in quanto, nell'interesse della parte, non sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara che, a causa dei difetti delle opere appaltate nel 2019 a la CP_1 ha subito un danno per cui le compete un risarcimento pari a euro Parte_1
10.330,00 (somma comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi compensativi);
2) accerta e dichiara che la è ancora debitrice, nei confronti di , Parte_1 CP_1 della somma di euro 20.652,00 (di cui alla fattura n. 16/001 del 12.02.2020);
3) operata la compensazione fra i rispettivi crediti accertati, condanna la a Parte_1 pagare a il saldo residuo dei lavori eseguiti (per impianti elettrico, idrico di CP_1 telefonia e di climatizzazione), pari a euro 10.322,00;
4) rigetta le domande proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_2
5) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio fra la e Parte_1 [...]
; CP_1
6) condanna a rimborsare alla la metà delle spese sostenute per CP_1 Parte_1 la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come liquidate nel decreto del 26.06.2021;
7) condanna a rinfondere a le spese di lite, che liquida in euro CP_1 Controparte_2
4.237,00 per compensi d'avvocato, oltre spese processuali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Oristano il 17.07.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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