Sentenza 11 luglio 2025
Ordinanza presidenziale 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00827/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2024 REG.RIC.
N. 00031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2024, proposto da
Raffaele De Chiara, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele De Chiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2025, proposto da
IO ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele De Chiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 1271 del 2024:
della Sentenza n. 20/2024 del 16.1.2024 del Tribunale di Ravenna – Sez. Lavoro..
quanto al ricorso n. 31 del 2025:
della Sentenza n. 20/2024 del 16.1.2024 del Tribunale di Ravenna – Sez. Lavoro..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente con il ricorso 31 del 2025 ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, in relazione al buono spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 (cosiddetta Carta docente).
Il difensore di parte ricorrente con il ricorso 1271 del 2024 ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, in relazione alle spese di lite.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio in entrambi i ricorsi.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 12/09/2024, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
I ricorsi vanno riuniti per evidente connessione poiché l’ottemperanza riguarda la medesima sentenza in epigrafe indicata.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, i ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente responsabile dell’Ufficio VI – Formazione del personale Scolastico – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (Ministero dell'Istruzione e del Merito), con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore del difensore.
Va restituito al ricorrente l’importo del contributo unificato versato per un solo ricorso, stante l’inutile duplicazione dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accogli i ricorsi in epigrafe indicati, previa riunione degli stessi, e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato per un solo ricorso, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO