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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Iglesias, via Parte_1 C.F._1
Emanuela Loi n. 3, presso lo studio dell'avv. Diego Secci, che lo rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83,3 comma, c.c.;
- ricorrente
nei confronti di
C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Pisa, Via della Scuola n. 1, presso lo studio dell'avv. Alberto Foggia che la rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83,3 comma, c.c.
- resistente
*****
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la revoca dell'assegno divorzile dell'importo di euro 300,00,00 posto a suo carico in favore di
[...]
per effetto di accordo delle parti sottoscritto in data 27.3.2017, e confermato il Controparte_1
4.5.2017, in sede di scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: - di avere contratto matrimonio civile con celebrato in GO (CI) il 21.09.2013, registrato nell'anno 2013, atto Controparte_1 n. 5, parte II, serie C;
- che i coniugi si sono separati a seguito di accordo sottoscritto in data
08.07.2016 davanti al Sindaco di GO (oggi, Sud Sardegna); - che con successivo accordo sottoscritto in data 27.03.2017, e confermato in data 4.05.2017, i coniugi hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio;
- che detto accordo prevedeva l'obbligo in capo a esso ricorrente di versare un contributo di euro 300,00 mensili a favore della - che con ricorso del Controparte_1
17.6.2019 esso ricorrente, giuste le modifiche intervenute, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile
(RGVG n. 1541/2019) dinanzi il Tribunale di Pisa che, con ordinanza del 27.11.2019 (pubblicata l'8.1.2020), in accoglimento, ha revocato l'assegno e condannato la controparte alle spese;
- che la ha proposto reclamo avverso il predetto provvedimento davanti alla Corte d'Appello di CP_1
Firenze (RGVG n. 39/2020) che, con decreto del 9.10.2020, ha accolto l'impugnazione, condannandolo alle spese di entrambi i gradi del giudizio;
- che avverso il decreto della Corte di
Appello, esso ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione;
- che, tuttavia, detto ricorso è stato rigettato (ordinanza pubblicata il 19.4.2023); - che le proprie condizioni economiche sono peggiorate, sia rispetto al momento del divorzio, sia rispetto al momento preso in considerazione nella precedente domanda di modifica, atteso che, sebbene la condizione delle proprie entrate non abbia registrato variazioni significative, tuttavia, al pagamento del rateo relativo al mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile in Via Tenente Macciò a Iglesias, pari, al momento del divorzio, ad € 427 mensili e diminuito, dall'anno 2020, ad euro 386,00 mensili, si è aggiunto il pagamento di un ulteriore rateo, dell'importo di 392,00 mensili, relativo al mutuo acceso per l'acquisto di un nuovo immobile;
- che, di contro, vi è stato un miglioramento della condizione economica della resistente, la quale: a) già proprietaria di due unità immobiliari in Iglesias al momento del divorzio, successivamente ha acquistato un ulteriore immobile in Pisa;
b) ha cessato di corrispondere il canone di locazione dell'importo di € 600,00, avendo essa trasferito la propria residenza in uno degli immobili di sua proprietà; c) nel 2021 ha percepito redditi pari a 14.753, cui sono da sottrarsi soli 600 euro di divorzile, atteso che il ricorrente, risultato vincitore in primo grado nel procedimento per la revoca dell'assegno divorzile incardinato dinanzi al Tribunale nel 2019, aveva smesso di versare l'assegno per poi riprendere solo a novembre 2021; - d) nel 2022 ha percepito € 18.113 annuali in luogo dei 6.700,00 percepiti all'epoca del divorzio;
e) svolge l'attività di cantante in modo professionale e impartisce lezioni di canto e di lingua e letteratura italiana al prezzo di € 25,00 all'ora; f) svolge attività di guida turistica;
g) sia nel 2021 che nel 2022 è stata assunta presso l'Istituto Comprensivo Statale "Minerva
Benedettini", presso la frazione di Stagno del Comune di Collesalvetti, mentre per gli anni scolastici
22/23 e 23/24 ha insegnato, rispettivamente, per il 22/23 presso l'Istituto Comprensivo Statale “V.
Angius” di Portoscuso, ma presso la sede di GO (provincia Sud Sardegna), e per il 23/24 presso l'Istituto Statale Meloni di Domusnovas. Sulla scorta di quanto considerato, il ricorrente ha dedotto che sono venuti meno i presupposti stabiliti in sede di divorzio per mantenere l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile posto a suo carico, rendendosi quindi necessaria la modifica della sentenza del Tribunale di Pisa n. 589/2019 (R.G.
5291/2015), con revoca dell'assegno di mantenimento.
In data 14.11.2024 si è costituita la quale ha Controparte_1
contestato le asserzioni del ricorrente ed ha chiesto la conferma dell'assegno divorzile e la condanna al pagamento delle spese e compensi del giudizio, eccependo che i fatti posti a fondamento dell'odierna domanda sono sostanzialmente identici a quelli già fatti valere con il precedente ricorso del 17.6.2019. Nel dettaglio, ha dedotto: - che il reddito lordo dalla stessa percepito è pari, per l'anno
2021, ad € 14.753,00, per l' anno 2022, ad € 19.686,00 e per l'anno 2023 ad € 18.415,00; - che, tuttavia, detti redditi includono la somma di euro 3.600,00 annuali che essa percepisce dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile;
che essa resistente svolge in modo saltuario l'attività di cantante, ricavando modestissimi rimborsi spese per le performance eseguite ai matrimoni, ed esibendosi per la maggior parte delle volte a titolo gratuito in occasione di eventi pubblici al solo fine di acquisire notorietà; - di svolgere raramente l'attività di guida turistica e di non aver percepito entrate dall'attività di insegnante di italiano che la stessa aveva pubblicizzato, ma che non ha mai praticato;
- di aver svolto l'attività di insegnante presso scuole pubbliche per due anni senza continuità, effettuando supplenze brevi e sporadiche, e di aver avuto soltanto negli ultimi due anni incarichi annuali con contratto parte time, percependo uno stipendio di 1.100,00/1200,00 euro mensili;
- di aver acquistato un immobile in Pisa grazie ad una donazione ricevuta dalla madre;
- di essere titolare della mera nuda proprietà degli immobili in Iglesias, dai quali non ricava alcuna entrata;
- che, di contro, i redditi imponibili del ricorrente sono in costante aumento ed ammontano a € 49.605,00 per l'anno 2021, € 50.151,00 per l'anno 2022 ed € 52127,97 per l'anno 2023; - che il ricorrente ha intrapreso una nuova convivenza con la nuova compagna dott.ssa che, Persona_1
quale medico fisiatra, godrà di un reddito tale da consentire di innalzare ulteriormente il reddito di tale coppia;
- che il ricorrente svolge inoltre attività professionale, in quanto iscritto all'ordine degli
Ingegneri della provincia di Cagliari.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 15 gennaio 2025, le parti hanno depositato l'accordo transattivo medio tempore raggiunto per la revoca dell'assegno divorzile, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c. e chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto.
*****
Nulla osta all'accoglimento delle modifiche alle condizioni di divorzio indicate dalle parti, in accordo tra di loro, trattandosi di revoca dell'assegno divorzile che tiene conto del progressivo miglioramento della posizione reddituale e lavorativa della resistente, in grado di contemperare il dovere di solidarietà post coniugale (alla base della funzione assistenziale dell'assegno divorzile) e il principio di autoresponsabilità degli ex coniugi.
Il Tribunale, visto l'art. 473bis.29 c.p.c., prende quindi atto dell'accordo raggiunto nelle more del giudizio e provvede in conformità, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: in modifica delle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto da e Parte_1 [...]
in data 27.03.2017, e confermato in data 4.05.2017, prende atto del Controparte_1
sopravvenuto accordo tra le parti e dispone in conformità, pertanto:
REVOCA l'assegno divorzile in favore di a far data dal Controparte_1
mese di settembre 2024;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Pisa in data 18 gennaio 2025
Si comunichi.
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Iglesias, via Parte_1 C.F._1
Emanuela Loi n. 3, presso lo studio dell'avv. Diego Secci, che lo rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83,3 comma, c.c.;
- ricorrente
nei confronti di
C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Pisa, Via della Scuola n. 1, presso lo studio dell'avv. Alberto Foggia che la rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83,3 comma, c.c.
- resistente
*****
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la revoca dell'assegno divorzile dell'importo di euro 300,00,00 posto a suo carico in favore di
[...]
per effetto di accordo delle parti sottoscritto in data 27.3.2017, e confermato il Controparte_1
4.5.2017, in sede di scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: - di avere contratto matrimonio civile con celebrato in GO (CI) il 21.09.2013, registrato nell'anno 2013, atto Controparte_1 n. 5, parte II, serie C;
- che i coniugi si sono separati a seguito di accordo sottoscritto in data
08.07.2016 davanti al Sindaco di GO (oggi, Sud Sardegna); - che con successivo accordo sottoscritto in data 27.03.2017, e confermato in data 4.05.2017, i coniugi hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio;
- che detto accordo prevedeva l'obbligo in capo a esso ricorrente di versare un contributo di euro 300,00 mensili a favore della - che con ricorso del Controparte_1
17.6.2019 esso ricorrente, giuste le modifiche intervenute, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile
(RGVG n. 1541/2019) dinanzi il Tribunale di Pisa che, con ordinanza del 27.11.2019 (pubblicata l'8.1.2020), in accoglimento, ha revocato l'assegno e condannato la controparte alle spese;
- che la ha proposto reclamo avverso il predetto provvedimento davanti alla Corte d'Appello di CP_1
Firenze (RGVG n. 39/2020) che, con decreto del 9.10.2020, ha accolto l'impugnazione, condannandolo alle spese di entrambi i gradi del giudizio;
- che avverso il decreto della Corte di
Appello, esso ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione;
- che, tuttavia, detto ricorso è stato rigettato (ordinanza pubblicata il 19.4.2023); - che le proprie condizioni economiche sono peggiorate, sia rispetto al momento del divorzio, sia rispetto al momento preso in considerazione nella precedente domanda di modifica, atteso che, sebbene la condizione delle proprie entrate non abbia registrato variazioni significative, tuttavia, al pagamento del rateo relativo al mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile in Via Tenente Macciò a Iglesias, pari, al momento del divorzio, ad € 427 mensili e diminuito, dall'anno 2020, ad euro 386,00 mensili, si è aggiunto il pagamento di un ulteriore rateo, dell'importo di 392,00 mensili, relativo al mutuo acceso per l'acquisto di un nuovo immobile;
- che, di contro, vi è stato un miglioramento della condizione economica della resistente, la quale: a) già proprietaria di due unità immobiliari in Iglesias al momento del divorzio, successivamente ha acquistato un ulteriore immobile in Pisa;
b) ha cessato di corrispondere il canone di locazione dell'importo di € 600,00, avendo essa trasferito la propria residenza in uno degli immobili di sua proprietà; c) nel 2021 ha percepito redditi pari a 14.753, cui sono da sottrarsi soli 600 euro di divorzile, atteso che il ricorrente, risultato vincitore in primo grado nel procedimento per la revoca dell'assegno divorzile incardinato dinanzi al Tribunale nel 2019, aveva smesso di versare l'assegno per poi riprendere solo a novembre 2021; - d) nel 2022 ha percepito € 18.113 annuali in luogo dei 6.700,00 percepiti all'epoca del divorzio;
e) svolge l'attività di cantante in modo professionale e impartisce lezioni di canto e di lingua e letteratura italiana al prezzo di € 25,00 all'ora; f) svolge attività di guida turistica;
g) sia nel 2021 che nel 2022 è stata assunta presso l'Istituto Comprensivo Statale "Minerva
Benedettini", presso la frazione di Stagno del Comune di Collesalvetti, mentre per gli anni scolastici
22/23 e 23/24 ha insegnato, rispettivamente, per il 22/23 presso l'Istituto Comprensivo Statale “V.
Angius” di Portoscuso, ma presso la sede di GO (provincia Sud Sardegna), e per il 23/24 presso l'Istituto Statale Meloni di Domusnovas. Sulla scorta di quanto considerato, il ricorrente ha dedotto che sono venuti meno i presupposti stabiliti in sede di divorzio per mantenere l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile posto a suo carico, rendendosi quindi necessaria la modifica della sentenza del Tribunale di Pisa n. 589/2019 (R.G.
5291/2015), con revoca dell'assegno di mantenimento.
In data 14.11.2024 si è costituita la quale ha Controparte_1
contestato le asserzioni del ricorrente ed ha chiesto la conferma dell'assegno divorzile e la condanna al pagamento delle spese e compensi del giudizio, eccependo che i fatti posti a fondamento dell'odierna domanda sono sostanzialmente identici a quelli già fatti valere con il precedente ricorso del 17.6.2019. Nel dettaglio, ha dedotto: - che il reddito lordo dalla stessa percepito è pari, per l'anno
2021, ad € 14.753,00, per l' anno 2022, ad € 19.686,00 e per l'anno 2023 ad € 18.415,00; - che, tuttavia, detti redditi includono la somma di euro 3.600,00 annuali che essa percepisce dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile;
che essa resistente svolge in modo saltuario l'attività di cantante, ricavando modestissimi rimborsi spese per le performance eseguite ai matrimoni, ed esibendosi per la maggior parte delle volte a titolo gratuito in occasione di eventi pubblici al solo fine di acquisire notorietà; - di svolgere raramente l'attività di guida turistica e di non aver percepito entrate dall'attività di insegnante di italiano che la stessa aveva pubblicizzato, ma che non ha mai praticato;
- di aver svolto l'attività di insegnante presso scuole pubbliche per due anni senza continuità, effettuando supplenze brevi e sporadiche, e di aver avuto soltanto negli ultimi due anni incarichi annuali con contratto parte time, percependo uno stipendio di 1.100,00/1200,00 euro mensili;
- di aver acquistato un immobile in Pisa grazie ad una donazione ricevuta dalla madre;
- di essere titolare della mera nuda proprietà degli immobili in Iglesias, dai quali non ricava alcuna entrata;
- che, di contro, i redditi imponibili del ricorrente sono in costante aumento ed ammontano a € 49.605,00 per l'anno 2021, € 50.151,00 per l'anno 2022 ed € 52127,97 per l'anno 2023; - che il ricorrente ha intrapreso una nuova convivenza con la nuova compagna dott.ssa che, Persona_1
quale medico fisiatra, godrà di un reddito tale da consentire di innalzare ulteriormente il reddito di tale coppia;
- che il ricorrente svolge inoltre attività professionale, in quanto iscritto all'ordine degli
Ingegneri della provincia di Cagliari.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 15 gennaio 2025, le parti hanno depositato l'accordo transattivo medio tempore raggiunto per la revoca dell'assegno divorzile, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c. e chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto.
*****
Nulla osta all'accoglimento delle modifiche alle condizioni di divorzio indicate dalle parti, in accordo tra di loro, trattandosi di revoca dell'assegno divorzile che tiene conto del progressivo miglioramento della posizione reddituale e lavorativa della resistente, in grado di contemperare il dovere di solidarietà post coniugale (alla base della funzione assistenziale dell'assegno divorzile) e il principio di autoresponsabilità degli ex coniugi.
Il Tribunale, visto l'art. 473bis.29 c.p.c., prende quindi atto dell'accordo raggiunto nelle more del giudizio e provvede in conformità, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: in modifica delle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto da e Parte_1 [...]
in data 27.03.2017, e confermato in data 4.05.2017, prende atto del Controparte_1
sopravvenuto accordo tra le parti e dispone in conformità, pertanto:
REVOCA l'assegno divorzile in favore di a far data dal Controparte_1
mese di settembre 2024;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Pisa in data 18 gennaio 2025
Si comunichi.
La Presidente
dott.ssa Santa Spina