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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 3.4.2025:
Visto il provvedimento del 27.6.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 7953/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
CA TO
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got CA
TO, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7953/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
, via Vincenzo Di Marco n. 41, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Mario Nasello che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato parte integrante dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
Arch. , titolare dell'omonima impresa edile, con sede CP_1
in , via Florio n. 46, elettivamente domiciliato in , Pt_1 Pt_1
via Imperatore Federico n. 100, presso lo studio dell'Avv. Ignazio
Di Leo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposto
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 5174/2020 del Tribunale di
Palermo del 29.10.2020;
2) condanna il , in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 6.403,87 oltre oneri e oltre interessi come da decreto;
3) condanna il , in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, liquidate ex DM n. 55/2014 in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della espletata ctu liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato a mezzo Pec il 25.5.2021, verte sull'opposizione proposta dal
3 (di seguito Controparte_2
opponente) avverso il decreto ingiuntivo n. 5174/2020 Parte_1
di questo Tribunale, con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore dell'Architetto (di seguito opposto), della CP_1
residua somma di € 16.554,92, dovuta dal Condominio all'opposto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale relativi a “impermeabilizzazione copertura e risanamento cornicioni;
rifacimento prospetti;
risanamento balconi” (di cui ai contratti del 29.7.2019 e 25.10.2019 inter partes), oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento e spese del procedimento monitorio.
Nel merito, è opportuno precisare, anzitutto, che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
4 Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha precisato: “La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto” (Cass. civ. n. 8955/2006).
Nella fattispecie, si osserva che – a fronte della contestazione dell'opponente in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito oggetto di causa – l'opposto ha depositato in giudizio il fascicolo di parte del procedimento monitorio, nel quale erano contenuti i documenti posti alla base della domanda e, in particolare, contratti di appalto inter partes, III SAL del 29.9.2019 (appalto 29.7.2019),
III SAL del 29.9.2020 (appalto 25.10.2019), prospetto acconti e
5 saldi ricevuti al 23.9.2020 e fatturazioni di riferimento, fatture nn
50 e 51 del 3.10.2020 e Pec messa in mora del 3.10.2020.
A fronte di ciò, il opponente ha solo genericamente Parte_1
contestato la sussistenza e l'ammontare del credito oggetto d'ingiunzione limitandosi ad eccepire l'esecuzione di varianti in corso d'opera non autorizzate dal opponente. Parte_1
Ritualmente costituito in giudizio l'Architetto negava CP_1
la fondatezza delle difese spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese del giudizio.
Ricostruite nei termini sopra riportati le posizioni reciprocamente assunte dalle odierne parti, va osservato, anzitutto, che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
6 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
In proposito è opportuno premettere che la Corte di Cassazione con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 13533/2001, in tema di onere della prova a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. in caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, ha statuito che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dovere fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”(in senso conforme Cass. Civ. n. 2387/2004).
Le Sezioni Unite, con la riportata sentenza, hanno ritenuto preferibile la tesi, fino a quel momento minoritaria, secondo cui presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello
7 stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, ad avviso della Corte, l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Applicando, allora, tali principi, condivisi da questo giudice, alla fattispecie in esame, ne consegue che l'opposto, avendo sostanzialmente agito per l'adempimento del contratto, aveva l'onere di provare unicamente la sussistenza del titolo posto a base delle sue pretese, incombendo, invece, sull'opponente la prova dell'avvenuto adempimento contrattuale onde paralizzare l'avversa pretesa.
Ciò posto, osserva lo scrivente, che alla luce del tenore delle reciproche prospettazioni si può, allora, ritenere incontestata la circostanza dell'avvenuta stipulazione dei contratti di appalto del
29.7.2019 e 25.10.2019, tra le odierne parti in causa, aventi ad oggetto la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria presso il opponente, non essendo altresì necessario Parte_1
esaminare sul punto le ulteriori risultanze confermative della circostanza de qua.
Ciò in quanto i fatti allegati da una parte, in tanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero quando quest'ultima abbia impostato, come nella specie, le proprie difese su argomenti incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, oppure si sia limitata a contestarne
8 esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando, in tal modo, il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri.
Nel caso di specie, non vi è prova che il mancato pagamento a saldo dell'importo azionato in monitorio sia idoneo ad indicare, in modo univoco, la mancata accettazione delle opere consegnate e la presenza di difetti nelle opere eseguite;
in tema di appalto l'art. 1665 c.c. pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso)
e come fatto concludente la ricezione da parte di quest'ultimo anche se non si sia proceduto alla verifica: nella specie le opere appaltate con la sottoscrizione dei summenzionati contratti (29.7.2019 e
25.10.2019) risultano accettate dal Condominio.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing.
e le risposte alle osservazioni dei CTP hanno Persona_1
consentito di accertare che “………..Oggetto del decreto ingiuntivo sono alcune lavorazioni esposte nelle riserve di contabilità, che
l'impresa ha formulato successivamente all'emissione dello stato finale dei lavori redatto dalla Direzione Lavori, e che non sono state corrisposte dal .lo scrivente C.T.U. ha Parte_2
analizzato le suddette riserve e, come richiesto nei quesiti posti, è
9 stata esaminata preliminarmente la loro fondatezza e, successivamente, verificato, comparando la contabilità versata in atti da parte opponente, se le suddette lavorazioni siano state allibrate in precedenza e/o contabilizzate……………….1) Contratto di impermeabilizzazione della copertura e di risanamento del cornicione: Trasporto alle pubbliche discariche………….Risanamento delle strutture intelaiate in cemento armato: lo scrivente C.T.U. ritiene non riscontrabile, e quindi non riconoscibile, tale richiesta……………2)
[...]
. Finito di montare il 30 settembre 2019, inizio Parte_3
smontaggio 31/07/2020: si ritiene legittima la richiesta, espressa da parte della ditta Belli, di contabilizzare i restanti tre mesi di nolo ponteggio con l'applicazione del prezzo ci cui all'art.
26.1.2……………3) Impermeabilizzazione della copertura:
L'impermeabilizzazione della copertura è stata complessivamente contabilizzata nei libretti delle misure n.1 del 12/12/2019 e n.2 del
20/02/2020: Poiché tale libretto è stato firmato dall'impresa CP_1
senza riserve, la richiesta di contabilizzazione è infondata in quanto risulta in contrasto con le precedenti misurazioni ritenute corrette dato che sono state sottoscritte senza riserve da entrambe le parti nel suddetto libretto di misure…………………4)
Contabilizzazione del maggior spessore di risanamento, rispetto a quanto previsto nell'Art. 21.3.1.1 "Risanamento delle strutture intelaiate in cemento armato...per ogni mq d'intervento e per i
10 primi 2 cm di spessore: Tale intervento è stato contabilizzato con
l'art.21.3.1.1. Nel fascicolo allegato non risultano depositati ulteriori documenti o prove fotografiche idonee a dimostrare che sia stato eseguito un risanamento delle strutture intelaiate con spessore medio superiore ai 2 cm già contabilizzati in considerazione del fatto che la ditta ha firmato senza riserve il
SAL in cui è stato contabilizzato il risanamento delle strutture, si ritiene che tale richiesta non possa essere riconosciuta 5) Si chiede la contabilizzazione degli oneri di accesso a discarica
(Quantità contabilizzata art. 21.1.25 + Titolo 1/1): Ritenendo verosimile la circostanza che l'impresa edile abbia recapitato gli inerti presso la medesima discarica, si ritiene che vi siano i presupposti per poter contabilizzare i suddetti oneri………….La quantità, tuttavia, non può che essere la medesima dell'Art.21.1.25 (Trasporto alle pubbliche discariche...) ovvero un totale, nell'intero appalto, di mc 1,839. Ulteriori quantità richieste non sono dovute per le motivazioni esposte in risposta al "Titolo
1/1………Considerando un peso specifico medio degli sfabbricidi pari a 1,645 tonnellate/mc (dato di letteratura), la quantità da contabilizzare è pari a tonnellate 3,025….. 6) A seguito di specifica disposizione verbale della D.L., testimonialmente documentabile, si è proceduto al trattamento di tutte le superfici
(sia intonaco nuovo che intonaco preesistente): La lavorazione in oggetto non risulta prevista nell'offerta presentata dall'impresa, e
11 quindi non è stata prevista nel progetto. Poiché agli atti non risulta alcun verbale di concordamento di nuovo prezzo o altra documentazione che certifichi una successiva disposizione di esecuzione da parte della D.L., si ritiene infondata la richiesta di una sua contabilizzazione…. 7) A seguito di specifica di disposizione verbale della D.L., testimonialmente documentabile, si
è proceduto alla Tinteggiatura delle pareti con pittura ai silicati di potassio alcalini stabilizzati, tipo "INTOSIL LISCIO" della
, data a due mani previa stesura di fissativo idoneo: la CP_3
lavorazione in oggetto non risulta prevista nell'offerta presentata dall'impresa, e quindi non è stata prevista nel progetto. Poiché agli atti non risulta alcun verbale di concordamento di nuovo prezzo o altra documentazione che certifichi una successiva disposizione di esecuzione da parte della D.L., si ritiene infondata la richiesta di una sua contabilizzazione…… 8) Contratto di rifacimento dei prospetti Trasporto alle pubbliche discariche: si ritiene che debbano essere contabilizzati esclusivamente i mc
2,251 relativi alle quantità allibrate con gli art.21.3.1.1 ed NP.02
(risanamento delle strutture...)….. 9) Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostruzione della malta copriferro: I libretti delle misure del I e del II SAL sono stati firmati senza riserve dall'impresa e pertanto, oltre che per le motivazioni tecniche sopra espresse, si ritiene che la richiesta relativa alle quantità allibrate al I e II SAL non possa essere
12 riconosciuta…… 10) Bagno chimico portatile... si riconosce quanto richiesto dalla impresa ed è necessario contabilizzare CP_1
ulteriori 2 mesi con l'art. NP.04…….. 11) A seguito di specifica disposizione verbale della D.L., testimonialmente documentabile, si
è proceduto al trattamento di tutte le superfici (sia intonaco nuovo che intonaco preesistente), mediante: "Fornitura e posa in opera di
Primer coalescente ai fluoro silicati con azione pulente, consolidante promotore di silicizzazione (materiale concordato con la D.L. "Valsir prodotto dalla SIR.GUM), dato in opera con pennello o rullo su superfici intonacate nuove o vecchie: si ritiene infondata la richiesta di una sua contabilizzazione….. 12) Si chiede la contabilizzazione degli oneri di accesso a discarica: la quantità da contabilizzare è pari a tonnellate 48,037….. 13) Si è proceduto alla Tinteggiatura delle pareti con pittura ai silicati di potassio alcalini stabilizzati, tipo "INTOSIL LISCIO" della
, data a due mani previa stesura di fissativo idoneo. CP_3
Compreso protezione delle pavimentazioni, degli infissi e delle ringhiere con teli, e la pulitura finale, Si chiede la contabilizzazione: si ritiene infondata la richiesta di una sua contabilizzazione….. 14) si chiede la contabilizzazione dei presidi anticovid, così come previsto dal PSC: Non essendo agli atti ulteriore documentazione idonea che consenta allo scrivente
C.T.U. di poter quantificare tale capitolo di spesa, non si può far altro che contabilizzare la quantificazione della D.L., ovvero un
13 compenso a corpo pari ad € 600……. 15) L'impresa contesta in maniera assoluta la decisione, di questa D.L., per l'applicazione della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, vista la comunicazione di ultimazione dei lavori della scrivente impresa a mezzo pec del 30/07/2020. ...: si ritiene che la penale sia stata correttamente applicata dal D.L. e che la richiesta della ditta non sia riconoscibile….. 16) Contratto di risanamento dei balconi: Trasporto alle pubbliche discariche lo scrivente C.T.U. ritiene non riscontrabile, e quindi non riconoscibile, tale richiesta…….. 17) Si chiede la contabilizzazione degli oneri di accesso a discarica: la quantità da contabilizzare è pari a tonnellate 30,60……. 18) Si chiede la contabilizzazione del maggior spessore di risanamento, rispetto a quanto previsto dall'art. 21.3.1.1: si ritiene che tale richiesta non possa essere riconosciuta…….. 19) Si è proceduto al trattamento di tutte le superfici (sia intonaco nuovo che intonaco preesistente): si ritiene infondata la richiesta di una sua contabilizzazione….. 20)
Tinteggiatura delle pareti con pittura ai silicati di potassio alcalini stabilizzati, tipo "INTOSIL LISCIO" della , data a due CP_3
mani previa stesura di fissativo idoneo: si ritiene infondata la richiesta di una sua contabilizzazione…… 21) intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm ...: la quantità da contabilizzare è pari a mq 2,10 - 1,836 = mq
0,264…… 22) Strato di finitura per esterni su superfici già
14 intonacate con tonachina tipo LiVigni, Terranova e simili...: la quantità da contabilizzare è pari a mq 2,10 - 1,836 = mq 0,264…..
23) Rete porta intonaco... la quantità da contabilizzare è pari a mq
2,10 - 1,836 = mq 0,264….. 24) la quantità da contabilizzare è pari
a mq 2,10 - 1,836 = mq 0,264 …….25) alla luce delle lavorazioni aggiuntive espresse ed elencate nelle riserve alla contabilità, si ritiene che l'impresa abbia diritto ad ulteriori € 4.601,08 oltre oneri……. 26) Contratto di rifacimento dei prospetti: L'importo netto totale dei lavori contabilizzati e relativi al contratto di rifacimento dei prospetti, come si evince dalla contabilità finale del
21/01/2021, ammonta ad € 63.694,74…..alla luce delle lavorazioni aggiuntive espresse ed elencate nelle riserve alla contabilità, si ritiene che l'impresa abbia diritto ad ulteriori € 1.484,29 oltre oneri…….. 27) Contratto di risanamento dei balconi L'importo netto totale dei lavori contabilizzati e relativi al contratto di risanamento dei balconi, come si evince dalla contabilità finale del
13/11/2020, ammonta ad € 22.440,42: alla luce delle lavorazioni aggiuntive espresse ed elencate nelle riserve alla contabilità, si ritiene che l'impresa abbia diritto ad ulteriori € 318,50 oltre oneri………Il sottoscritto C.T.U., ritenendo di aver risposto analiticamente ai quesiti in sintesi riassume che all'impresa CP_1
oltre a quanto già determinato dal D.L. negli stati finali dei singoli contratti di appalto, siano dovute le seguenti spettanze:
Contratto di impermeabilizzazione della copertura e di
15 risanamento del cornicione: € 4.601,08; Contratto di rifacimento dei prospetti: € 1.484,29; Contratto di risanamento dei balconi: € 318,50……. TOTALE dei tre contratti di appalto:
€ 6.403,87….”.
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Nessuna prova sulla inesigibilità del credito è stata prodotta dalla parte opponente: l'odierna opponente non ha provveduto nel corso del giudizio a fornire elementi di prova atti a supportare le affermazioni di cui all'atto di citazione, spettando proprio alla parte che agisce in giudizio di fornire la prova della asserita inesigibilità della pretesa creditoria avversa;
circostanze che dimostrano il diritto di credito azionato con il procedimento monitorio.
16 Rilevato che il debito dell'opponente risulta inferiore alla somma ingiunta in decreto questo giudice non può limitarsi al rigetto dell'opposizione, facendo acquistare efficacia esecutiva al decreto opposto, ma deve revocare il decreto ed emettere la pronuncia sul merito, eventualmente di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
Tanto premesso, considerato che le somme ancora dovute all'opposto per l'esecuzione delle lavorazioni di cui ai contratti inter partes ammontano ad € 6.403,87 oltre oneri il Parte_1
opponente risulta debitore nei confronti dell'opposto della residua somma di € 6.403,87 oltre oneri e oltre interessi come da decreto: il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – il Parte_1
opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Impresa opposta relativamente alla presente fase di opposizione.
17 La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile 2014).
Le spese della espletata ctu liquidate come da decreto in atti vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 3.4.2025
Il Got
CA TO
18