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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3131/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3131/2022 R.G.A.C./A, trattenuta in decisione all'udienza del 27/02/2025, e vertente
T R A
(in sigla , (c.f. ), rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
difesa dell'avv. Vincenzina Calomino ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via L. De Franco
26, giusta procura in atti;
Parte opponente
E
(p.i. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia D'Aprile ed elettivamente domiciliata in Melendugno
(LE), alla Via Matera n. 2, giusta procura in atti;
Parte opposta
E
p.i. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
Patrizia Longo ed elettivamente domiciliato in Paola (CS), alla Via G. Falcone e P. Borsellino, n. 6,
giusta procura in atti;
Terzo pignorato
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
CONCLUSIONI: Parte opponente: “Voglia l'II.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere: a).- in via preliminare
sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
b).-accertare e dichiarare, previa sospensiva, la nullità
dell'atto di pignoramento n. 03420213220000027004 e delle cartelle sottoposte indicate in atti,
emesse dall e il cui pagamento è stato richiesto alla ricorrente per Controparte_1
mancata notifica degli atti prodromici di cui trattasi con conseguente inesistenza del titolo esecutivo;
c). in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del credito con conseguente annullamento dei
ruoli, delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione, da intendersi tutti impugnati con la presente
domanda. d).- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, distratte in favore
del sottoscritto difensore”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cosenza adito:
1. In via preliminare ed
assorbente, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riferimento alle cartelle di
pagamento che hanno per oggetto il mancato pagamento di tributi nonché l'incompetenza per materia
con riferimento agli avvisi di addebito .
2. Nel merito, con riferimento alle cartelle di pagamento di CP_3
competenza dell'adito Tribunale, rigettare l'opposizione e le domande proposte siccome infondate per
tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. Condannare la società attrice al pagamento delle spese di lite
del presente giudizio”.
Terza chiamata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione, dichiarare in via preliminare, la nullità del giudizio per mancata chiamata del legittimato
passivo necessario;
nel merito, dichiarare infondata la pretesa creditoria per tutti i motivi esposti in
narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di pignoramento presso terzi notificato a " ”, il 7/10/21, CP_2 Controparte_1
ha intrapreso azione esecutiva nei confronti di fino alla concorrenza di
[...] Parte_2
€ 4.194.033,30.
pagina 2 di 7 Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione ex art.615 e 617 c.p.c., Pt_2
ha convenuto in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare,
[...] Controparte_1
previa sospensiva, la nullità dell'atto di pignoramento n.03420213220000027004 e delle cartelle sottoposte, per mancata notifica degli atti prodromici con conseguente inesistenza del titolo esecutivo;
in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del credito con conseguente annullamento dei ruoli, delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione, da intendersi tutti impugnati, con vittoria di spese.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto i seguenti motivi:
1. mancata notifica delle cartelle di pagamento ed annullamento dell'atto di intimazione e degli atti prodromici presupposti del conseguente atto di pignoramento, attraverso il quale soltanto è venuto a conoscenza del carico iscritto a ruolo pendente nei suoi confronti;
2. prescrizione, essendo decorso il termine “breve” di cinque anni;
3. prescrizione delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, atteso che pur volendo ritenere come realmente avvenuta la notifica delle cartelle nelle date indicate, è
comunque intervenuta la prescrizione del relativo diritto in capo all;
4. Controparte_1
nullità del pignoramento per mancata specificazione del credito;
5. nullità o illegittimità del pignoramento per impignorabilità dei contributi Covid.
Con decreto del 21.12.2021, il G.E. fissava l'udienza del 9.2.2022 e si è Controparte_4
costituiva e resisteva all'opposizione.
A fronte dell'allegazione documentale di parte resistente, la debitrice ha eccepito la mancata prova in ordine alla notifica delle cartelle esattoriali nonché la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali inviate da un indirizzo Pec non presente nei registri pubblici.
Con ordinanza del 31.5.2022, il G.E. ha sospeso l'esecuzione, assegnando alle parti il termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione del 10.8.2022, ha introdotto il giudizio di merito, Parte_2
riproponendo i medesimi motivi e conclusioni.
si è costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. in via Controparte_4
preliminare ed assorbente, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale con riferimento alle pagina 3 di 7 cartelle di pagamento che hanno per oggetto il mancato pagamento di tributi nonché l'incompetenza per materia con riferimento agli avvisi di addebito .
2. nel merito, con riferimento alle cartelle di CP_3
pagamento di competenza dell'adito Tribunale, nn. 03420140012541782000, nella parte in cui ha per oggetto somme dovute al , e 03420170022973604000, emessa per il Controparte_5
mancato pagamento di spese processuali dovute al Tribunale di Cosenza, l'infondatezza dell'opposizione.
A seguito di integrazione del contraddittorio disposto ai sensi dell'art.102 cpc, si è costituita in giudizio la quale in via preliminare, ha eccepito l'infondatezza della chiamata del terzo Controparte_2
pignorato per tardiva integrazione del contraddittorio, avvenuta solo con verbale d'udienza del
28.10.2024, a distanza di oltre due anni dall'atto di citazione originario del 10.08.202 e solo in sede di precisazione delle conclusioni;
nel merito ha rilevato l'infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza di rapporti di credito/debito con il debitore esecutato, dunque l'erronea individuazione dall quale terzo da pignorare. Controparte_1
Con il primo motivo, l'opponente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento ed annullamento dell'atto di intimazione e degli atti prodromici presupposti del conseguente atto di pignoramento, attraverso il quale soltanto è venuto a conoscenza del carico iscritto a ruolo pendente nei suoi confronti.
Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che le cartelle di pagamento oggetto del pignoramento opposto sono tutte relative, con esclusione delle cartelle nn.03420140012541782000, avente ad oggetto somme dovute a , 03420170022973604000, avente ad oggetto spese Controparte_5
processuali dovute al Tribunale di Cosenza e n. 03420190024026583000 avente ad oggetto canone acqua, al mancato pagamento di tributi (irpef, ires, ritenuta alla fonte, diritto annuale della camera di commercio, irap, tassa smaltimento dei rifiuti, canone radioaudizioni, imposta di registro).
Ebbene, con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, deve rilevarsi che l'opposizione
(da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi) avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992,
pagina 4 di 7 dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario,
risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario, atteso che la declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n.114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n.602 del 1973
implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992 (cfr. Cass. 23894/2023), sono improponibili davanti al giudice ordinario.
Sicchè il primo motivo, con riferimento alle cartelle di natura tributaria risulta inammissibile.
Il motivo si profila tale anche riferimento con riferimento ai crediti diversi da quelli tributari, atteso che l'opposizione, da qualificarsi come detto sopra, agli atti esecutivi è stata proposta tardivamente, dal momento che il pignoramento è stato notificato all'odierno opponente in data 7.10.2021 e l'opposizione è stata iscritta a ruolo in data 12.11.2021, oltre il termine di 20 gg prescritto dall'art.617
cpc.
Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito che il credito ingiunto con la diffida in oggetto è
prescritto.
Il motivo con riferimento alle cartelle di natura tributaria è inammissibile, in quanto in capo al giudice ordinario adito è preclusa la potestà di esaminare la questione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Con riferimento, invece, alle cartelle nn.03420140012541782000, avente ad oggetto somme dovute a
, 03420170022973604000, avente ad oggetto spese processuali dovute al Controparte_5
Tribunale di Cosenza e n. 03420190024026583000 per canone acqua potabile, va rilevato che avendo dimostrato di avere regolarmente notificato mediante pec le suddette cartelle CP_6
rispettivamente in data 9.5.2014, 9.10.2017 e 19.9.2019, il motivo è infondato, atteso che il termine di prescrizione decennale valevole per le somme dovute a e per le spese Controparte_5
processuali nonché quello quinquennale per il canone di acqua potabile risulta interrotto dalla notifica dell'atto di pignoramento opposto.
pagina 5 di 7 Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito la prescrizione delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, atteso che pur volendo ritenere come realmente avvenuta la notifica delle cartelle nelle date indicate, è comunque intervenuta la prescrizione del relativo diritto in capo all . Controparte_1
Anche questo motivo è precluso alla cognizione del tribunale adito, in ragione del principio secondo cui "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento (come nel caso in esame), la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva" (Cass., Sez. U n.2098/2025, 21642
/2021, 8465/2022 e 16986/22 maggio 2022).
Con riferimento, invece, alle cartelle di natura non tributaria vale quanto detto sopra.
Con il quarto motivo, l'opponente ha eccepito la nullità del pignoramento per mancata specificazione del credito.
Il motivo è inammissibile, poiché integrando un motivo di opposizione agli atti esecutivi, è stato proposto, come sopra detto, tardivamente.
Con il quinto motivo, l'opponente ha eccepito la nullità o illegittimità del pignoramento per impignorabilità dei contributi Covid.
Il motivo non appare fondato, atteso che l'allegazione dell'erogazione del contributo di € 20.000,00 è
restata del tutto indimostrata.
Le spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza tra la parte opponente e la parte opposta, mentre appare equo disporre la compensazione delle spese con riferimento al terzo pignorato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunziando, così decide:
pagina 6 di 7 dichiara l'opposizione, con riferimento ai motivi integranti opposizione agli esecutivi inammissibile e la rigetta, con riferimento ai motivi integranti opposizione all'esecuzione;
condanna a pagare in favore di le spese di lite che liquida Parte_1 CP_6
in € 10.000,00, oltre iva, cap e rimborso forfetario, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite con riferimento al terzo pignorato.
Cosenza, 27 marzo 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3131/2022 R.G.A.C./A, trattenuta in decisione all'udienza del 27/02/2025, e vertente
T R A
(in sigla , (c.f. ), rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
difesa dell'avv. Vincenzina Calomino ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via L. De Franco
26, giusta procura in atti;
Parte opponente
E
(p.i. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia D'Aprile ed elettivamente domiciliata in Melendugno
(LE), alla Via Matera n. 2, giusta procura in atti;
Parte opposta
E
p.i. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
Patrizia Longo ed elettivamente domiciliato in Paola (CS), alla Via G. Falcone e P. Borsellino, n. 6,
giusta procura in atti;
Terzo pignorato
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
CONCLUSIONI: Parte opponente: “Voglia l'II.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere: a).- in via preliminare
sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
b).-accertare e dichiarare, previa sospensiva, la nullità
dell'atto di pignoramento n. 03420213220000027004 e delle cartelle sottoposte indicate in atti,
emesse dall e il cui pagamento è stato richiesto alla ricorrente per Controparte_1
mancata notifica degli atti prodromici di cui trattasi con conseguente inesistenza del titolo esecutivo;
c). in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del credito con conseguente annullamento dei
ruoli, delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione, da intendersi tutti impugnati con la presente
domanda. d).- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, distratte in favore
del sottoscritto difensore”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cosenza adito:
1. In via preliminare ed
assorbente, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riferimento alle cartelle di
pagamento che hanno per oggetto il mancato pagamento di tributi nonché l'incompetenza per materia
con riferimento agli avvisi di addebito .
2. Nel merito, con riferimento alle cartelle di pagamento di CP_3
competenza dell'adito Tribunale, rigettare l'opposizione e le domande proposte siccome infondate per
tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. Condannare la società attrice al pagamento delle spese di lite
del presente giudizio”.
Terza chiamata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione, dichiarare in via preliminare, la nullità del giudizio per mancata chiamata del legittimato
passivo necessario;
nel merito, dichiarare infondata la pretesa creditoria per tutti i motivi esposti in
narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di pignoramento presso terzi notificato a " ”, il 7/10/21, CP_2 Controparte_1
ha intrapreso azione esecutiva nei confronti di fino alla concorrenza di
[...] Parte_2
€ 4.194.033,30.
pagina 2 di 7 Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione ex art.615 e 617 c.p.c., Pt_2
ha convenuto in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare,
[...] Controparte_1
previa sospensiva, la nullità dell'atto di pignoramento n.03420213220000027004 e delle cartelle sottoposte, per mancata notifica degli atti prodromici con conseguente inesistenza del titolo esecutivo;
in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del credito con conseguente annullamento dei ruoli, delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione, da intendersi tutti impugnati, con vittoria di spese.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto i seguenti motivi:
1. mancata notifica delle cartelle di pagamento ed annullamento dell'atto di intimazione e degli atti prodromici presupposti del conseguente atto di pignoramento, attraverso il quale soltanto è venuto a conoscenza del carico iscritto a ruolo pendente nei suoi confronti;
2. prescrizione, essendo decorso il termine “breve” di cinque anni;
3. prescrizione delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, atteso che pur volendo ritenere come realmente avvenuta la notifica delle cartelle nelle date indicate, è
comunque intervenuta la prescrizione del relativo diritto in capo all;
4. Controparte_1
nullità del pignoramento per mancata specificazione del credito;
5. nullità o illegittimità del pignoramento per impignorabilità dei contributi Covid.
Con decreto del 21.12.2021, il G.E. fissava l'udienza del 9.2.2022 e si è Controparte_4
costituiva e resisteva all'opposizione.
A fronte dell'allegazione documentale di parte resistente, la debitrice ha eccepito la mancata prova in ordine alla notifica delle cartelle esattoriali nonché la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali inviate da un indirizzo Pec non presente nei registri pubblici.
Con ordinanza del 31.5.2022, il G.E. ha sospeso l'esecuzione, assegnando alle parti il termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione del 10.8.2022, ha introdotto il giudizio di merito, Parte_2
riproponendo i medesimi motivi e conclusioni.
si è costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. in via Controparte_4
preliminare ed assorbente, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale con riferimento alle pagina 3 di 7 cartelle di pagamento che hanno per oggetto il mancato pagamento di tributi nonché l'incompetenza per materia con riferimento agli avvisi di addebito .
2. nel merito, con riferimento alle cartelle di CP_3
pagamento di competenza dell'adito Tribunale, nn. 03420140012541782000, nella parte in cui ha per oggetto somme dovute al , e 03420170022973604000, emessa per il Controparte_5
mancato pagamento di spese processuali dovute al Tribunale di Cosenza, l'infondatezza dell'opposizione.
A seguito di integrazione del contraddittorio disposto ai sensi dell'art.102 cpc, si è costituita in giudizio la quale in via preliminare, ha eccepito l'infondatezza della chiamata del terzo Controparte_2
pignorato per tardiva integrazione del contraddittorio, avvenuta solo con verbale d'udienza del
28.10.2024, a distanza di oltre due anni dall'atto di citazione originario del 10.08.202 e solo in sede di precisazione delle conclusioni;
nel merito ha rilevato l'infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza di rapporti di credito/debito con il debitore esecutato, dunque l'erronea individuazione dall quale terzo da pignorare. Controparte_1
Con il primo motivo, l'opponente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento ed annullamento dell'atto di intimazione e degli atti prodromici presupposti del conseguente atto di pignoramento, attraverso il quale soltanto è venuto a conoscenza del carico iscritto a ruolo pendente nei suoi confronti.
Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che le cartelle di pagamento oggetto del pignoramento opposto sono tutte relative, con esclusione delle cartelle nn.03420140012541782000, avente ad oggetto somme dovute a , 03420170022973604000, avente ad oggetto spese Controparte_5
processuali dovute al Tribunale di Cosenza e n. 03420190024026583000 avente ad oggetto canone acqua, al mancato pagamento di tributi (irpef, ires, ritenuta alla fonte, diritto annuale della camera di commercio, irap, tassa smaltimento dei rifiuti, canone radioaudizioni, imposta di registro).
Ebbene, con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, deve rilevarsi che l'opposizione
(da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi) avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992,
pagina 4 di 7 dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario,
risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario, atteso che la declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n.114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n.602 del 1973
implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992 (cfr. Cass. 23894/2023), sono improponibili davanti al giudice ordinario.
Sicchè il primo motivo, con riferimento alle cartelle di natura tributaria risulta inammissibile.
Il motivo si profila tale anche riferimento con riferimento ai crediti diversi da quelli tributari, atteso che l'opposizione, da qualificarsi come detto sopra, agli atti esecutivi è stata proposta tardivamente, dal momento che il pignoramento è stato notificato all'odierno opponente in data 7.10.2021 e l'opposizione è stata iscritta a ruolo in data 12.11.2021, oltre il termine di 20 gg prescritto dall'art.617
cpc.
Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito che il credito ingiunto con la diffida in oggetto è
prescritto.
Il motivo con riferimento alle cartelle di natura tributaria è inammissibile, in quanto in capo al giudice ordinario adito è preclusa la potestà di esaminare la questione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Con riferimento, invece, alle cartelle nn.03420140012541782000, avente ad oggetto somme dovute a
, 03420170022973604000, avente ad oggetto spese processuali dovute al Controparte_5
Tribunale di Cosenza e n. 03420190024026583000 per canone acqua potabile, va rilevato che avendo dimostrato di avere regolarmente notificato mediante pec le suddette cartelle CP_6
rispettivamente in data 9.5.2014, 9.10.2017 e 19.9.2019, il motivo è infondato, atteso che il termine di prescrizione decennale valevole per le somme dovute a e per le spese Controparte_5
processuali nonché quello quinquennale per il canone di acqua potabile risulta interrotto dalla notifica dell'atto di pignoramento opposto.
pagina 5 di 7 Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito la prescrizione delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, atteso che pur volendo ritenere come realmente avvenuta la notifica delle cartelle nelle date indicate, è comunque intervenuta la prescrizione del relativo diritto in capo all . Controparte_1
Anche questo motivo è precluso alla cognizione del tribunale adito, in ragione del principio secondo cui "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento (come nel caso in esame), la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva" (Cass., Sez. U n.2098/2025, 21642
/2021, 8465/2022 e 16986/22 maggio 2022).
Con riferimento, invece, alle cartelle di natura non tributaria vale quanto detto sopra.
Con il quarto motivo, l'opponente ha eccepito la nullità del pignoramento per mancata specificazione del credito.
Il motivo è inammissibile, poiché integrando un motivo di opposizione agli atti esecutivi, è stato proposto, come sopra detto, tardivamente.
Con il quinto motivo, l'opponente ha eccepito la nullità o illegittimità del pignoramento per impignorabilità dei contributi Covid.
Il motivo non appare fondato, atteso che l'allegazione dell'erogazione del contributo di € 20.000,00 è
restata del tutto indimostrata.
Le spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza tra la parte opponente e la parte opposta, mentre appare equo disporre la compensazione delle spese con riferimento al terzo pignorato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunziando, così decide:
pagina 6 di 7 dichiara l'opposizione, con riferimento ai motivi integranti opposizione agli esecutivi inammissibile e la rigetta, con riferimento ai motivi integranti opposizione all'esecuzione;
condanna a pagare in favore di le spese di lite che liquida Parte_1 CP_6
in € 10.000,00, oltre iva, cap e rimborso forfetario, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite con riferimento al terzo pignorato.
Cosenza, 27 marzo 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 7 di 7