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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dr.ssa Venera Condorelli Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente :
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.d 11578/2024 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. TORRISI VINCENZA ( ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata.
Ricorrente
CONTRO nato ad [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._3
rappr. e dif. come in atti dall'Avv. SICURELLA DAVIDE ( ) C.F._4 presso il cui studio è domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c., il 09/11/2024, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da CP_1
[...]
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 26.03.2010 a Catania e dal quale erano nati i figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]), era entrato irrimediabilmente in crisi.
Chiedeva, altresì, a questa Autorità giudiziaria di determinare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori come da ricorso.
Si costituiva con atto del 28.04.2025 non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione ma chiededo condizioni diverse rispetto al mantenimento delle minori per le ragioni dedotte in comparsa.
All'udienza del 15.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione come da istanza depositata al fascicolo telematico il 13.06.2025. Quindi il G.D. con separata ordinanza rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il
[...]
comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in seno all'accordo depositato al fascicolo telematico e reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, che qui di seguito di trascrivono;
“1. le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo;
2. le parti vivranno separatamente, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3. le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso la madre;
4. entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali;
5. quanto all'esercizio del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previa intesa con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse;
in assenza di regolamentazione di volta in volta raggiunta con la madre, il padre potrà vederle e tenerle almeno due giorni a settimana, segnatamente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30 e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse;
inoltre, potranno rimanere con il padre, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle ore 21.00 e, sempre secondo alternanza, durante le vacanze nel corso dell'anno scolastico;
in occasione delle vacanze natalizie ciascun coniuge terrà con sé i figli per sette giorni consecutivi, ricomprendenti il Natale o il Capodanno ad anni alterni;
allo stesso modo trascorreranno la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
per il periodo estivo, invece, le minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno, avuto riguardo ai rispettivi impegni personali e lavorativi;
6. la casa familiare, sita in Catania via Tripolitania n.26 - condotta in locazione - resterà assegnata alla madre e adibita a dimora delle figlie minori;
7. il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e , Per_1 Persona_2
l'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia); si obbliga, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per le esigenze delle minori, purché previamente concordate e risultanti da documentazione fiscale, facendo riferimento, per
l'individuazione delle stesse, al contenuto delle linee guida del Tribunale e dell'Ordine degli avvocati di Catania, cui si fa espresso rimando;
8. i coniugi provvederanno al proprio mantenimento personale, essendo economicamente autosufficienti;
9. le parti autorizzano, sin d'ora, l'eventuale variazione di residenza nel territorio italiano
e prestano consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità delle figlie minori.”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi e Parte_1
alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva. Controparte_1
Dispone l'affidamento condiviso delle figlie e con collocamento Per_1 Persona_3 presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva.
Onera di versare un assegno di mantenimento per le due figlie minori di Controparte_1
€ 400,00 (200,00 per ciascuna figlia) da corrispondere alla madre, quale genitore collocatario, anticipatamente ogni 10 del mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Compensate le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza, a cura della cancelleria, sia trasmessa all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto atto. N. ___84____ P I_ anno 2010, ai sensi del
DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 17/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
AR GE IA DI SU
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dr.ssa Venera Condorelli Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente :
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.d 11578/2024 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. TORRISI VINCENZA ( ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata.
Ricorrente
CONTRO nato ad [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._3
rappr. e dif. come in atti dall'Avv. SICURELLA DAVIDE ( ) C.F._4 presso il cui studio è domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c., il 09/11/2024, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da CP_1
[...]
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 26.03.2010 a Catania e dal quale erano nati i figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]), era entrato irrimediabilmente in crisi.
Chiedeva, altresì, a questa Autorità giudiziaria di determinare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori come da ricorso.
Si costituiva con atto del 28.04.2025 non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione ma chiededo condizioni diverse rispetto al mantenimento delle minori per le ragioni dedotte in comparsa.
All'udienza del 15.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione come da istanza depositata al fascicolo telematico il 13.06.2025. Quindi il G.D. con separata ordinanza rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il
[...]
comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in seno all'accordo depositato al fascicolo telematico e reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, che qui di seguito di trascrivono;
“1. le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo;
2. le parti vivranno separatamente, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3. le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso la madre;
4. entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali;
5. quanto all'esercizio del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previa intesa con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse;
in assenza di regolamentazione di volta in volta raggiunta con la madre, il padre potrà vederle e tenerle almeno due giorni a settimana, segnatamente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30 e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse;
inoltre, potranno rimanere con il padre, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle ore 21.00 e, sempre secondo alternanza, durante le vacanze nel corso dell'anno scolastico;
in occasione delle vacanze natalizie ciascun coniuge terrà con sé i figli per sette giorni consecutivi, ricomprendenti il Natale o il Capodanno ad anni alterni;
allo stesso modo trascorreranno la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
per il periodo estivo, invece, le minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno, avuto riguardo ai rispettivi impegni personali e lavorativi;
6. la casa familiare, sita in Catania via Tripolitania n.26 - condotta in locazione - resterà assegnata alla madre e adibita a dimora delle figlie minori;
7. il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e , Per_1 Persona_2
l'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia); si obbliga, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per le esigenze delle minori, purché previamente concordate e risultanti da documentazione fiscale, facendo riferimento, per
l'individuazione delle stesse, al contenuto delle linee guida del Tribunale e dell'Ordine degli avvocati di Catania, cui si fa espresso rimando;
8. i coniugi provvederanno al proprio mantenimento personale, essendo economicamente autosufficienti;
9. le parti autorizzano, sin d'ora, l'eventuale variazione di residenza nel territorio italiano
e prestano consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità delle figlie minori.”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi e Parte_1
alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva. Controparte_1
Dispone l'affidamento condiviso delle figlie e con collocamento Per_1 Persona_3 presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva.
Onera di versare un assegno di mantenimento per le due figlie minori di Controparte_1
€ 400,00 (200,00 per ciascuna figlia) da corrispondere alla madre, quale genitore collocatario, anticipatamente ogni 10 del mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Compensate le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza, a cura della cancelleria, sia trasmessa all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto atto. N. ___84____ P I_ anno 2010, ai sensi del
DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 17/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
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