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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4751/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4751 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 10.06.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
AS (PI) via Ripoli n. 77, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Dario Colucci
(C.F. ) del Foro di Pisa C.F._2
opponente e già (P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore nonché del procuratore generale alle liti Avv. Antonello Senes, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Bua del Foro di Livorno
opposta
Oggetto: Controversia in materia di cessione di credito derivante da rapporti bancari.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 22.05.2024 (quanto all'opponente) e 23.05.2024 (quanto all'opposta)
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 “In via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile e nullo il decreto ingiuntivo per inesistenza della procura;
in via principale, a) Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dalla b) Controparte_1 dichiarare il difetto di capacità processuale del procuratore dell'opposta e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti e di tutta l'attività processuale posta in essere, non riferibile giuridicamente alla ricorrente;
c) accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva di
[...]
e per essa la sua mandataria speciale per quanto in Controparte_1 Controparte_2
motivazione ed in accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore opponente per le causali di cui in motivazione oltre che dichiarare illegittimo il credito dovuto per indeterminatezza dell'ammontare della sorte capitale e degli interessi;
-nel merito e, in ogni caso, dichiarare l'infondatezza del procedimento monitorio per le motivazioni di cui in premessa ed accogliere la presente opposizione, dichiarando nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1644/2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo nei confronti dell'attore-opponente. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti. Il tutto con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Eccepiva, in particolare, l'opponente la nullità della procura esibita, dalla società opposta, nel procedimento di ingiunzione, l'infondatezza della domanda per il difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria e della richiesta di pagamento della somma ingiunta, il difetto di legittimazione attiva della mandataria procuratrice speciale nonché l'insussistenza dei Controparte_2 presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.04.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, rappresentata dalla chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1
di euro 22.133,04, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie ragioni, nella sua qualità di cessionaria del credito, produceva documentazione attestante la modifica della propria denominazione e la procura generale legittimante il conferimento del mandato al difensore per rappresentare e difendere, in giudizio,
[...]
(già e (già nel Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
procedimento monitorio instaurato nei confronti di . Eccepiva, inoltre, Parte_1
l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva ex adverso proposta, depositando l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione, a suo dire comprovante che il credito oggetto di causa era ricompreso nell'ambito dell'operazione di cessione a suo tempo avvenuta.
Insisteva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione per essere l'opposizione infondata e sprovvista di elementi di prova a supporto.
Con ordinanza del 28.10.2022, resa all'esito della prima udienza, il G.I., superate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di difetto procura alla luce delle produzioni documentali effettuate dall'opposta e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rinviava la causa all'udienza del 13.04.2023, in occasione della quale venivano concessi i termini per deposito memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'udienza del 25.10.2023 le parti venivano quindi invitate a precisare le rispettive conclusioni e, con ordinanza del 10.06.2024 emessa in esito all'udienza di p.c. -tenutasi in forma cartolare- del
30.5.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, al quale incombente le parti provvedevano nel termine di legge.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Venendo a decidere la presente controversia, deve procedersi all'esame delle eccezioni formulate, da
, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi Parte_1
confronti, da quale mandataria di per l'importo Controparte_2 Controparte_1
di € 22.133,04 oltre interessi, credito facente parte di una “cessione in blocco” di crediti effettuata parte di nei confronti della cessionaria . Parte_2 CP_2
ebbe, infatti, a sottoscrivere con Compass Banca s.p.a. il contratto di “prestito Parte_1 personale”. n. 17699832 per l'importo di € 36.460,48, il cui residuo ammontare ebbe a confluire nell'operazione di cessione effettuata, dalla creditrice, con . CP_2
Ora, l'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, dall'odierna opposta, quale cessionaria del suddetto residuo credito, deducendo il difetto di procura della cessionaria, il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il difetto di titolarità del credito in capo CP_2
per omessa pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e per mancanza di indicazione, in
[...]
sede di contratto di cessione, degli estremi del credito ceduto, nonché il difetto di legittimazione attiva di quale mandataria procuratrice speciale di Controparte_2 Controparte_1
Ciò posto, ritiene questo giudice che debbano ritenersi superate, in primis, le doglianze espresse dall'opponente sia in ordine al mancato esperimento della procedura di mediazione, essendo stata assolta la condizione di procedibilità giusta quanto risulta dal verbale negativo depositato in atti dall'opposta, sia in ordine alla pretesa nullità della procura alle liti rilasciata da Controparte_2
dovendosi richiamare sul punto -siccome condivisibile in toto- quanto evidenziato dal giudice
[...]
in allora assegnatario del procedimento, in sede di ordinanza del 28.10.2022, circa l'essere stata la procura ad litem conferita alla firmata digitalmente da colui -l'avv. Senes Controparte_2
Antonello- che aveva il potere di rappresentare tale società (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opposta relativo al procedimento monitorio).
Quanto, altresì, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di poi Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito originariamente vantato da per non avere Controparte_1 Pt_2
l'opposta fornito la prova della titolarità del credito sotteso al ricorso per ingiunzione, la stessa si appalesa infondata.
E, invero, come noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opposto, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto.
Traslando tale riparto degli oneri probatori in tema di cessione del credito, la società che si affermi successore della originaria creditrice ed assuma di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata di fornire la prova della propria legittimazione.
La cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore.
Per le ipotesi di cessioni in blocco, quale quella che ci occupa, alla disciplina ordinaria dettata dal citato art. 1260 c.c. si affianca la disciplina speciale introdotta dall'art. 58 TUB (d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385), che ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la Banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ. e seguenti, può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma: la “notifica della cessione” deve difatti ritenersi del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (cfr. Cassaz. Civ. sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Orbene, quanto testè evidenziato consente di superare l'eccezione avanzata dall'opponente circa la mancata pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale.
Tale avviso non costituisce, infatti, requisito imprescindibile e necessario affinchè l'effettiva titolarità del credito in capo al cessionario possa dirsi provata, ciò che rileva a tal fine essendo l'insieme degli elementi da quest'ultimo forniti, che devono consentire di identificare senza incertezze il credito ceduto (cfr. Cassaz. Civ. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” ).
L'assenza di tale avviso non determina quindi, per ciò solo, una carenza probatoria in ordine alla titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto la giurisprudenza rimette al giudicante la valutazione circa il valore asseverativo non solo dell'eventuale avviso, ma anche dell'intero compendio probatorio prodotto dalla cessionaria, al fine di verificare la concreta identificazione del credito ceduto per il recupero del quale l'opposta procede.
Sotto tale profilo la produzione documentale effettuata dall'opposta consente di ritenere accertata, in capo a quest'ultima, la titolarità del credito vantato in sede monitoria.
Questo poiché dalla documentazione versata in atti si evince che il bbe a stipulare un contratto Pt_1
di finanziamento con che a sua volta ebbe a stipulare con ex art. 1260 c.c., Pt_2 Controparte_1 un'operazione di cessione in blocco dei crediti, come emerge dal contratto di cessione crediti pro soluto in atti (doc. 5 di parte opposta).
Successivamente con racc. a/r del 18.11.2020, recante attestazione di ricevimento da parte del Volpi,
notiziava il debitore dell'operazione di cessione del credito vantato da (doc. 6 di CP_2 Pt_2
parte opposta); tale comunicazione, debitamente ricevuta dal debitore integra -ai sensi dell'art. Pt_1
1264 c.c.- la “notifica” della cessione del credito, richiesta in via generale dall'ordinamento e idonea a surrogare l'eventuale ulteriore pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ben potendo il debitore evincere dalla stessa i criteri identificativi dell'avvenuta operazione di cessione del credito, ossia il creditore originario (Compass-Quarzo), gli estremi del contratto di finanziamento ( n. 17699832), la data dell'operazione (18.11.2020), il cessionario del credito ( ) e l'importo ceduto (pari a € CP_2
22.133,04).
Il cessionario aveva, inoltre, già prodotto, in sede monitoria, il contratto di finanziamento stipulato dal Volpi e da nonché la lista dei movimenti con la determinazione dello scaduto, entrambi Pt_2
recanti dati identificativi rispondenti ai quelli riportati dalla cessionaria nella comunicazione di avvenuta cessione del credito e, quindi, idonei ad accreditarne la legittimazione alla riscossione.
L'opposta ha inoltre in atti, nel presente giudizio di cognizione ordinaria, il contratto di cessione firmato da in data 18.11.2020 (doc. 5 opposta) nonché l'allegato elenco dei crediti ceduti, Pt_2
c.d. “Annex” (doc. 8 opposta) nel quale vengono riportati, tra gli omissis, il nome e cognome del debitore ceduto , così attestando l'inclusione del credito nei confronti di Parte_1 quest'ultimo nell'operazione di “cessione in blocco”.
Anche le ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, aventi ad oggetto il preteso difetto di legittimazione attiva di nella sua veste di procuratrice speciale/mandataria Controparte_2
di risultano, alla luce delle produzioni documentali di controparte, prive di Controparte_1
fondatezza, come già evidenziato nella succitata ordinanza del 28.10.2022 cui si fa integrale richiamo, ben potendosi riscontrare gli intervenuti mutamenti di denominazione societaria sia negli atti notarili che nelle visure societarie in atti.
In particolare, il mutamento di denominazione di in è Controparte_1 Controparte_1 riscontrabile nel contenuto dell'atto notarile del 09.12.2020, in cui (già Controparte_1 [...]
ha nominato, a far data dal 01.01.2021, la quale mandataria affinché, per CP_1 CP_3
conto di (già instaurasse procedimenti dichiarativi, Controparte_1 Controparte_1 costitutivi, monitori relativi a “tutti i crediti vantati dalla mandante” ( doc. 1 del fascicolo di parte opposta relativo al procedimento monitorio). Seguiva, in data 12.01.2021, la modifica, da parte della mandataria, della propria denominazione da a “ , come da visura societaria in atti (doc. 3 di parte CP_3 Controparte_2
opposta).
Il contenuto di tale documentazione sgombra il campo da qualsiasi dubbio sulla legittimazione attiva di e per essa, quale mandataria, di essendo state Controparte_1 Controparte_2
ampiamente documentate le modifiche societarie e di denominazione che hanno interessato l'originaria cessionaria e la mandataria Controparte_1 CP_3
Nessuna eccezione è stata inoltre sollevata, dall'opponente, in ordine alla sussistenza e all'ammontare del credito vantato dalla cessionaria e al proprio inadempimento, dovendosi pertanto ritenere che l'opposizione sia, anche sotto tale profilo, infondata e che debba, quindi, essere rigettata in toto, con conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M.147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€ 22.133,04) e dell'attività difensiva in concreto espletata.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1) RESPINGE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1644/2021 emesso dal Tribunale di Pisa, in data 25.10.2021, nei confronti del ridetto su ricorso di -e, per essa, Parte_1 Controparte_1 della mandataria per l'ammontare di € 22.133,04 oltre interessi e Controparte_2
spese;
2) CONDANNA a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € Parte_1
2.540,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonchè IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 29.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4751 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 10.06.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
AS (PI) via Ripoli n. 77, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Dario Colucci
(C.F. ) del Foro di Pisa C.F._2
opponente e già (P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore nonché del procuratore generale alle liti Avv. Antonello Senes, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Bua del Foro di Livorno
opposta
Oggetto: Controversia in materia di cessione di credito derivante da rapporti bancari.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 22.05.2024 (quanto all'opponente) e 23.05.2024 (quanto all'opposta)
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 “In via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile e nullo il decreto ingiuntivo per inesistenza della procura;
in via principale, a) Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dalla b) Controparte_1 dichiarare il difetto di capacità processuale del procuratore dell'opposta e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti e di tutta l'attività processuale posta in essere, non riferibile giuridicamente alla ricorrente;
c) accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva di
[...]
e per essa la sua mandataria speciale per quanto in Controparte_1 Controparte_2
motivazione ed in accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore opponente per le causali di cui in motivazione oltre che dichiarare illegittimo il credito dovuto per indeterminatezza dell'ammontare della sorte capitale e degli interessi;
-nel merito e, in ogni caso, dichiarare l'infondatezza del procedimento monitorio per le motivazioni di cui in premessa ed accogliere la presente opposizione, dichiarando nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1644/2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo nei confronti dell'attore-opponente. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti. Il tutto con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Eccepiva, in particolare, l'opponente la nullità della procura esibita, dalla società opposta, nel procedimento di ingiunzione, l'infondatezza della domanda per il difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria e della richiesta di pagamento della somma ingiunta, il difetto di legittimazione attiva della mandataria procuratrice speciale nonché l'insussistenza dei Controparte_2 presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.04.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, rappresentata dalla chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1
di euro 22.133,04, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie ragioni, nella sua qualità di cessionaria del credito, produceva documentazione attestante la modifica della propria denominazione e la procura generale legittimante il conferimento del mandato al difensore per rappresentare e difendere, in giudizio,
[...]
(già e (già nel Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
procedimento monitorio instaurato nei confronti di . Eccepiva, inoltre, Parte_1
l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva ex adverso proposta, depositando l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione, a suo dire comprovante che il credito oggetto di causa era ricompreso nell'ambito dell'operazione di cessione a suo tempo avvenuta.
Insisteva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione per essere l'opposizione infondata e sprovvista di elementi di prova a supporto.
Con ordinanza del 28.10.2022, resa all'esito della prima udienza, il G.I., superate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di difetto procura alla luce delle produzioni documentali effettuate dall'opposta e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rinviava la causa all'udienza del 13.04.2023, in occasione della quale venivano concessi i termini per deposito memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'udienza del 25.10.2023 le parti venivano quindi invitate a precisare le rispettive conclusioni e, con ordinanza del 10.06.2024 emessa in esito all'udienza di p.c. -tenutasi in forma cartolare- del
30.5.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, al quale incombente le parti provvedevano nel termine di legge.
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Merito della lite e motivi della decisione
Venendo a decidere la presente controversia, deve procedersi all'esame delle eccezioni formulate, da
, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi Parte_1
confronti, da quale mandataria di per l'importo Controparte_2 Controparte_1
di € 22.133,04 oltre interessi, credito facente parte di una “cessione in blocco” di crediti effettuata parte di nei confronti della cessionaria . Parte_2 CP_2
ebbe, infatti, a sottoscrivere con Compass Banca s.p.a. il contratto di “prestito Parte_1 personale”. n. 17699832 per l'importo di € 36.460,48, il cui residuo ammontare ebbe a confluire nell'operazione di cessione effettuata, dalla creditrice, con . CP_2
Ora, l'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, dall'odierna opposta, quale cessionaria del suddetto residuo credito, deducendo il difetto di procura della cessionaria, il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il difetto di titolarità del credito in capo CP_2
per omessa pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e per mancanza di indicazione, in
[...]
sede di contratto di cessione, degli estremi del credito ceduto, nonché il difetto di legittimazione attiva di quale mandataria procuratrice speciale di Controparte_2 Controparte_1
Ciò posto, ritiene questo giudice che debbano ritenersi superate, in primis, le doglianze espresse dall'opponente sia in ordine al mancato esperimento della procedura di mediazione, essendo stata assolta la condizione di procedibilità giusta quanto risulta dal verbale negativo depositato in atti dall'opposta, sia in ordine alla pretesa nullità della procura alle liti rilasciata da Controparte_2
dovendosi richiamare sul punto -siccome condivisibile in toto- quanto evidenziato dal giudice
[...]
in allora assegnatario del procedimento, in sede di ordinanza del 28.10.2022, circa l'essere stata la procura ad litem conferita alla firmata digitalmente da colui -l'avv. Senes Controparte_2
Antonello- che aveva il potere di rappresentare tale società (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opposta relativo al procedimento monitorio).
Quanto, altresì, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di poi Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito originariamente vantato da per non avere Controparte_1 Pt_2
l'opposta fornito la prova della titolarità del credito sotteso al ricorso per ingiunzione, la stessa si appalesa infondata.
E, invero, come noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opposto, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto.
Traslando tale riparto degli oneri probatori in tema di cessione del credito, la società che si affermi successore della originaria creditrice ed assuma di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata di fornire la prova della propria legittimazione.
La cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore.
Per le ipotesi di cessioni in blocco, quale quella che ci occupa, alla disciplina ordinaria dettata dal citato art. 1260 c.c. si affianca la disciplina speciale introdotta dall'art. 58 TUB (d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385), che ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la Banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ. e seguenti, può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma: la “notifica della cessione” deve difatti ritenersi del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (cfr. Cassaz. Civ. sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Orbene, quanto testè evidenziato consente di superare l'eccezione avanzata dall'opponente circa la mancata pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale.
Tale avviso non costituisce, infatti, requisito imprescindibile e necessario affinchè l'effettiva titolarità del credito in capo al cessionario possa dirsi provata, ciò che rileva a tal fine essendo l'insieme degli elementi da quest'ultimo forniti, che devono consentire di identificare senza incertezze il credito ceduto (cfr. Cassaz. Civ. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” ).
L'assenza di tale avviso non determina quindi, per ciò solo, una carenza probatoria in ordine alla titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto la giurisprudenza rimette al giudicante la valutazione circa il valore asseverativo non solo dell'eventuale avviso, ma anche dell'intero compendio probatorio prodotto dalla cessionaria, al fine di verificare la concreta identificazione del credito ceduto per il recupero del quale l'opposta procede.
Sotto tale profilo la produzione documentale effettuata dall'opposta consente di ritenere accertata, in capo a quest'ultima, la titolarità del credito vantato in sede monitoria.
Questo poiché dalla documentazione versata in atti si evince che il bbe a stipulare un contratto Pt_1
di finanziamento con che a sua volta ebbe a stipulare con ex art. 1260 c.c., Pt_2 Controparte_1 un'operazione di cessione in blocco dei crediti, come emerge dal contratto di cessione crediti pro soluto in atti (doc. 5 di parte opposta).
Successivamente con racc. a/r del 18.11.2020, recante attestazione di ricevimento da parte del Volpi,
notiziava il debitore dell'operazione di cessione del credito vantato da (doc. 6 di CP_2 Pt_2
parte opposta); tale comunicazione, debitamente ricevuta dal debitore integra -ai sensi dell'art. Pt_1
1264 c.c.- la “notifica” della cessione del credito, richiesta in via generale dall'ordinamento e idonea a surrogare l'eventuale ulteriore pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ben potendo il debitore evincere dalla stessa i criteri identificativi dell'avvenuta operazione di cessione del credito, ossia il creditore originario (Compass-Quarzo), gli estremi del contratto di finanziamento ( n. 17699832), la data dell'operazione (18.11.2020), il cessionario del credito ( ) e l'importo ceduto (pari a € CP_2
22.133,04).
Il cessionario aveva, inoltre, già prodotto, in sede monitoria, il contratto di finanziamento stipulato dal Volpi e da nonché la lista dei movimenti con la determinazione dello scaduto, entrambi Pt_2
recanti dati identificativi rispondenti ai quelli riportati dalla cessionaria nella comunicazione di avvenuta cessione del credito e, quindi, idonei ad accreditarne la legittimazione alla riscossione.
L'opposta ha inoltre in atti, nel presente giudizio di cognizione ordinaria, il contratto di cessione firmato da in data 18.11.2020 (doc. 5 opposta) nonché l'allegato elenco dei crediti ceduti, Pt_2
c.d. “Annex” (doc. 8 opposta) nel quale vengono riportati, tra gli omissis, il nome e cognome del debitore ceduto , così attestando l'inclusione del credito nei confronti di Parte_1 quest'ultimo nell'operazione di “cessione in blocco”.
Anche le ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, aventi ad oggetto il preteso difetto di legittimazione attiva di nella sua veste di procuratrice speciale/mandataria Controparte_2
di risultano, alla luce delle produzioni documentali di controparte, prive di Controparte_1
fondatezza, come già evidenziato nella succitata ordinanza del 28.10.2022 cui si fa integrale richiamo, ben potendosi riscontrare gli intervenuti mutamenti di denominazione societaria sia negli atti notarili che nelle visure societarie in atti.
In particolare, il mutamento di denominazione di in è Controparte_1 Controparte_1 riscontrabile nel contenuto dell'atto notarile del 09.12.2020, in cui (già Controparte_1 [...]
ha nominato, a far data dal 01.01.2021, la quale mandataria affinché, per CP_1 CP_3
conto di (già instaurasse procedimenti dichiarativi, Controparte_1 Controparte_1 costitutivi, monitori relativi a “tutti i crediti vantati dalla mandante” ( doc. 1 del fascicolo di parte opposta relativo al procedimento monitorio). Seguiva, in data 12.01.2021, la modifica, da parte della mandataria, della propria denominazione da a “ , come da visura societaria in atti (doc. 3 di parte CP_3 Controparte_2
opposta).
Il contenuto di tale documentazione sgombra il campo da qualsiasi dubbio sulla legittimazione attiva di e per essa, quale mandataria, di essendo state Controparte_1 Controparte_2
ampiamente documentate le modifiche societarie e di denominazione che hanno interessato l'originaria cessionaria e la mandataria Controparte_1 CP_3
Nessuna eccezione è stata inoltre sollevata, dall'opponente, in ordine alla sussistenza e all'ammontare del credito vantato dalla cessionaria e al proprio inadempimento, dovendosi pertanto ritenere che l'opposizione sia, anche sotto tale profilo, infondata e che debba, quindi, essere rigettata in toto, con conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M.147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€ 22.133,04) e dell'attività difensiva in concreto espletata.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1) RESPINGE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1644/2021 emesso dal Tribunale di Pisa, in data 25.10.2021, nei confronti del ridetto su ricorso di -e, per essa, Parte_1 Controparte_1 della mandataria per l'ammontare di € 22.133,04 oltre interessi e Controparte_2
spese;
2) CONDANNA a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € Parte_1
2.540,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonchè IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 29.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza