Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, il pretore, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, può conoscere, ai fini della loro eventuale disapplicazione, in conformità al disposto dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, degli atti amministrativi in applicazione dei quali è stata contestata la violazione sanzionata con la detta ordinanza, senza che le questioni circa l'esercizio del relativo potere siano configurabili come questioni di giurisdizione, essendo attinenti soltanto ai limiti interni della giurisdizione ordinaria, alla quale la legge n. 689 del 1981 ha rimesso non solo l'accertamento della capacità di intendere e volere del trasgressore, dell'elemento soggettivo e della presenza di cause di esclusione della responsabilità, ma anche il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento amministrativo e modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Cons. relatore
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DI GORIZIA, in persona del ministro e del prefetto in carica, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
ricorrenti contro
ECOFIN di TI RE & C. - s.a.s., in persona del socio accomandatario TI RE, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 9, presso l'avv. Francesco Carlo Bianca, che unitamente all'avv. Massimo Bianca la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza del Pretore di Gorizia - Sezione Distaccata di Monfalcone n.58 pubblicata il 15 aprile 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 8 novembre 1995 la Ecofin s.a.s. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Gorizia - Sezione Distaccata di Monfalcone, il Prefetto di Gorizia proponendo opposizione contro l'ordinanza ingiunzione con la quale le era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa di L.
1.080.000 per aver istallato una segnaletica di indicazione pubblicitaria sulla rotonda dell'uscita autostradale in località Solesciano di Ronchi dei Legionari senza l'autorizzazione del sindaco. Sosteneva la società opponente che i cartelli in questione non rientravano nella cartellonistica pubblicitaria, disciplinata dall'art. 23 cod. strad., trattandosi di segnali turistici e di territorio disciplinati dall'art. 134 regol. cod. strad. Aggiungeva che, avendo assunto informazioni, le era stato risposto dal Comune di Ronchi con lettera in data 17 dicembre 1994 che il tratto di strada su cui era stata istallata la segnaletica era tuttora una strada di cantiere e che non era possibile individuare l'ente proprietario in grado di rilasciare le eventuali autorizzazioni per l'istallazione dei cartelli pubblicitari.
Con sentenza del 29 marzo - 15 aprile 1996 il pretore accoglieva l'opposizione in base alla considerazione che dalla compiuta istruzione era risultato che la opponente si era diligentemente attivata presso l'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Ronchi e che il cartello in questione era stato istallato dopo esser rimasto accertato che nessuno degli enti interpellati reclamava competenze al riguardo, come del resto era stato confermato dal parere espresso dalla Aesse - Autovie Servizi S.p.A., sottoscritto dal direttore dei lavori, con un comportamento improntato a buona fede che non poteva essere successivamente sanzionato dall'Amministrazione. Contro la sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell'Interno e il Prefetto di Gorizia con un solo motivo. Resiste con controricorso la Ecofin di TI RE & C. s.a.s. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione del Ministero dell'Interno in quanto il prefetto, quale organo destinatario del rapporto relativo alle violazioni previste dal codice della strada, e come tale titolare del potere di emissione delle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, agisce nell'esercizio di una competenza istituzionale propria e non quale organo periferico del Ministero dell'Interno, il quale, perciò, non può ricorrere contro la pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta nei confronti del prefetto, tenuto conto, altresì, della sua mancata partecipazione al giudizio di merito svoltosi unicamente nei confronti del prefetto (Cass. 5 settembre 1996, n. 8081). Passando all'esame delle censure mosse contro la pronuncia impugnata viene sottoposta all'esame di questa Corte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E;
2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n.1934; nonché 23
cod. strad. e 134 regol. cod. strad., in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto il pretore adito, giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione, avrebbe erroneamente proceduto all'esame della correttezza della motivazione del provvedimento amministrativo, riservata al giudice degli interessi, violando così la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, e del pari erroneamente avrebbe ritenuto imputabile al prefetto l'eventuale comportamento contraddittorio degli organi comunali, o - mettendo di verificare se nella specie fosse stato emesso un formale provvedimento autorizzatorio. In particolare, si osserva che nella specie non potevano avere alcuna rilevanza ne' la lettera del Comune, che si era limitata a trasmettere il parere espresso dalla Aesse - Autovie Servizi - S.p.A., ne' il convincimento dell'impiegato responsabile secondo cui il parere della Autovie Aesse poteva ritenersi valida autorizzazione, poiché nessuno degli enti interpellati, ivi compreso il Comune, reclamavano competenze al riguardo. Si deduce, infine il vizio di omessa motivazione sul punto decisivo prospettato dalla società opponente circa la natura del cartello sanzionato, se esso cioè rientrasse nella segnaletica di indicazione pubblicitaria ovvero in quella di indicazione direzionale della propria attività. La triplice censura dell'Amministrazione non ha fondamento poiché si fonda sostanzialmente su una errata lettura della motivazione della sentenza impugnata.
Va premesso che nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione il pretore può conoscere, ai fini della loro eventuale disapplicazione, degli atti amministrativi in forza dei quali sia stata contestata la violazione sanzionata, senza che le questioni circa l'esercizio del relativo potere siano configurabili come questioni di giurisdizione, essendo attinenti soltanto ai limiti interni della giurisdizione ordinaria (Cass. 23 marzo 1994, n. 2775), alla quale la legge n. 689 del 1981 ha rimesso non solo l'accertamento della capacità di intendere e di volere del trasgressore, dell'elemento soggettivo e della presenza di cause di esclusione della responsabilità ma anche il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento amministrativo, e modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Esclusa ogni violazione del criterio di ripartizione della giurisdizione appare altresì priva di fondamento al doglianza relativa all'imputabilità al prefetto della condotta dell'amministrazione comunale, poiché, essendo l'ordinanza- ingiunzione irrogativa della sanzione contestata un provvedimento prefettizio, l'opposizione può essere proposta solo nei suoi confronti, con ogni conseguenza derivante dalla sua eventuale soccombenza.
Va infine rilevata l'inammissibilità per difetto di interesse della censura di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia prospettato dalla controparte.
Ciò chiarito la sentenza impugnata merita ampia conferma, previa doverosa integrazione della motivazione con le considerazioni che seguono, in quanto il pretore giudice dell'opposizione non ha inteso annullare il provvedimento impugnato poiché nella specie dovesse ritenersi implicita l'autorizzazione comunale all'istallazione del cartello in contestazione sulla base delle risultanze della compiuta istruzione - come mostra di ritenere l'Amministrazione ricorrente - ma, piuttosto per l'errore scusabile della società opponente in ordine alla liceità del fatto, come risulta, implicitamente ma chiaramente, dal richiamo all'assoluta mancanza di colpa del trasgressore, essendo rimasto accertato, con motivazione che si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità, che la società opponente aveva spiegato ogni possibile diligenza per accertare quale fosse l'ente proprietario della strada e, come tale, titolare del potere di autorizzare l'istallazione di cartelli pubblicitari ed era pervenuta al fondato convincimento che si trattasse ancora di strada di cantiere, in relazione alla quale non fosse possibile munirsi di alcuna preventiva autorizzazione amministrativa. E, poiché l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità quando risulti incolpevole, e cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza secondo un accertamento che rientra nei poteri del giudice di merito (Cass. 2 febbraio 1996, n. 911; 23 dicembre 1997, n. 13011) la sentenza impugnata merita ampia conferma previa doverosa integrazione della motivazione nei sensi innanzi specificati.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
Le spese restano interamente compensate in considerazione della peculiarità del vicenda che ha dato luogo alla controversia.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1999