Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4941
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Sentenza 21 maggio 1999

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Nel procedimento di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, il pretore, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, può conoscere, ai fini della loro eventuale disapplicazione, in conformità al disposto dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, degli atti amministrativi in applicazione dei quali è stata contestata la violazione sanzionata con la detta ordinanza, senza che le questioni circa l'esercizio del relativo potere siano configurabili come questioni di giurisdizione, essendo attinenti soltanto ai limiti interni della giurisdizione ordinaria, alla quale la legge n. 689 del 1981 ha rimesso non solo l'accertamento della capacità di intendere e volere del trasgressore, dell'elemento soggettivo e della presenza di cause di esclusione della responsabilità, ma anche il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento amministrativo e modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4941
    Data del deposito : 21 maggio 1999

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