TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/04/2026, n. 6060
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del D.M. 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”). Violazione e falsa applicazione del D.M. 23 giugno 2016. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10bis della Legge n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Palese contraddittorietà con precedenti determinazioni. Irrazionalità. Ingiustizia manifesta. Sviamento

    Il GSE ha desunto l'artato frazionamento dalla contiguità catastale antecedente di oltre due anni all'entrata in esercizio dell'impianto e all'entrata in vigore del regime incentivante, dall'identità del soggetto responsabile e dalla sincronia delle pratiche. Tuttavia, mancano elementi oggettivi centrali come la condivisione o contiguità di elementi strutturali (pod, cabina di consegna, misuratore di scambio) che provino in modo sufficiente l'artato frazionamento.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.M. 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”) e delle connesse Regole Applicative. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. Sviamento

    Il principio del divieto di artato frazionamento è un principio generale che impedisce l'elusione delle norme di settore per ottenere vantaggi non spettanti. Il GSE può accertare l'artificioso spacchettamento anche al di fuori di specifiche disposizioni settoriali, basandosi su indizi gravi, precisi e concordanti. Tuttavia, nel caso specifico, gli indizi addotti dal GSE (contiguità catastale antecedente, identità del soggetto, sincronia delle pratiche) non sono sufficienti in assenza di elementi strutturali attuali che dimostrino il collegamento degli impianti.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del D.M. 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, lettera b), e 29, commi 1, 2 e 3, del D.M. 23 giugno 2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. Sviamento

    Il D.M. 23 giugno 2016 non è direttamente applicabile, ma il principio del divieto di artato frazionamento opera indipendentemente da specifiche disposizioni. Tuttavia, la contestazione relativa all'intento di frazionamento è fondata poiché la contiguità catastale era antecedente all'entrata in esercizio e all'entrata in vigore del regime incentivante, e mancavano altri elementi oggettivi di collegamento.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e di legittimo affidamento ingenerato dalla P.A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di autotutela. Eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità e palese contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento

    Non si verte in tema di autotutela ma di rideterminazione della tariffa incentivante. L'art. 42 del d.lgs. 28/2011, come modificato, si riferisce alla decadenza o al rigetto, non alla rideterminazione. La rideterminazione della tariffa, qualora venga accertato l'artato frazionamento, non richiede i presupposti dell'art. 21-novies della L. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. Eccesso di potere per errore sui presupposti. Illogicità e ingiustizia manifeste. Sviamento

    La questione della prescrizione non è rilevante poiché non si tratta di una richiesta di restituzione di somme ma di una mera riserva di conguaglio contenuta nel provvedimento di rideterminazione tariffaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/04/2026, n. 6060
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6060
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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