Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/04/2026, n. 6060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6060 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06060/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14801/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14801 del 2025, proposto da
LO RC s.a.s. di LO e NI RC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Cerceo, Giovanni Di Bartolomeo, Giacomo Mennini, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Cerceo in Pescara, v.le G. D’Annunzio n. 142;
contro
Gestore dei Servizi Energetici GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Ciommo, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito 41;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare,
- della nota prot. GSE/P20250686224 del 22 settembre 2025 del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con la quale, all’esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell’art. 42 del D.L.vo n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 1076451, denominato X3, di potenza pari a 848,93 kW, sito in località Colle Campitelli, snc, nel Comune di Lanciano (CH) di proprietà della LO RC S.a.s. di LO e NI RC, è stato comunicato che la tariffa incentivante da riconoscere sia quella spettante agli impianti di potenza compresa tra 1000kW e 5.000 kW, in misura pari a 0,133 €/kWh, con conseguente necessità di effettuare i relativi conguagli;
- della nota prot. GSE/P20240002869 del 7 febbraio 2024 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., recapitata in pari data, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’avvio del suddetto procedimento di verifica in relazione al medesimo impianto;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, ivi compresi, rispettivamente: a) il verbale di sopralluogo eseguito in data 13 febbraio 2024; b) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20240004684 del 23 febbraio 2024; c) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20250523013 del 18 luglio 2025, con la quale è stato chiesto alla Società ricorrente di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali rispetto alle risultanze emerse dall’attività di controllo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Gestore dei Servizi Energetici GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. EL La MA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 21 novembre e depositato il 2 dicembre 2025 la LO RC s.a.s. di LO e NI RC, titolare dell’impianto fotovoltaico 1076451, denominato X3, di 848,93 kW, sito nel Comune di Lanciano (CH), ammesso alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 luglio 2012 (c.d. Quinto Conto Energia), impugna il provvedimento del Gestore dei Servizi energetici s.p.a. - GSE che ridetermina la tariffa incentivante da riconoscere all’impianto, da quella inizialmente riconosciuta per impianti di potenza inferiore a 1.000 kW a quella, inferiore, per impianti di potenza compresa tra 1.000 kW e 5.000 kW, a causa di un artato frazionamento degli impianti, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli.
1.1. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
(i) “ Violazione e falsa applicazione del D.M. 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”). Violazione e falsa applicazione del D.M. 23 giugno 2016. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10bis della Legge n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Palese contraddittorietà con precedenti determinazioni. Irrazionalità. Ingiustizia manifesta. Sviamento ”;
Osserva in sintesi la ricorrente che l’impianto in esame è entrato in esercizio il 23 agosto 2013 e che il GSE ha desunto l’artato frazionamento per effetto dell’installazione nella medesima area dell’impianto fotovoltaico n. 1068573 di 838,64 kW di proprietà della ricorrente.
In particolare gli impianti ricadono su particelle che fino al frazionamento catastale del 18 gennaio 2011 erano contigue, sono entrati in esercizio alla medesima data e le pratiche di incentivazione sono state caratterizzate da punti di contatto e corrispondenza (la stessa data delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai fini del titolo autorizzativo; la provenienza dallo stesso tecnico delle relazioni di asseverazione allegate alle predette dichiarazione; la stessa data di presentazione delle richieste di riconoscimento delle tariffe incentivanti).
In senso contrario, in sede penale la Corte d’appello dell’Aquila ha concluso un processo con pronuncia assolutoria nei confronti degli imputati e delle società coinvolte dalle fattispecie di reato ivi contestate, a fronte della rilevata legittimità del ricorso alla procedura autorizzativa a semplificata, per effetto della presenza di un punto di connessione collegato ad autonoma cabina di consegna per ciascun impianto, nel rispetto del contesto normativo regionale abruzzese (D.G.R. 426 e 244 del 2010), nel senso peraltro colto dal GSE nel provvedimento ove afferma di ritenere, a seguito del coinvolgimento dei preposti enti locali, che l’impianto in oggetto risulta debitamente autorizzato.
In senso conforme, con giudizio n. 4650 del 31 luglio 2025, il comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto ambientale ha accertato la non applicabilità al caso di specie dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006.
Le richieste di connessione degli impianti sono state presentate in date separate, 13 agosto 2010 e 2 settembre 2010, nella vigenza di regime incentivante antecedente, il D.M. 19 febbraio 2007 (c.d. Secondo Conto Energia) e il GSE non avrebbe al riguardo colto che le norme che regolamentano l’accesso agli impianti sono state emanate in data successiva alla presentazione delle domande di connessione.
(ii) “ Violazione e falsa applicazione del D.M. 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”) e delle connesse Regole Applicative. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. Sviamento ”;
Non sarebbe vero che il contributo procedimentale del privato non avrebbe fornito elementi utili per nuove e diverse valutazioni.
Né il Quinto Conto Energia né le connesse Regole applicative prevedono disposizioni da cui ricavare l’artato frazionamento degli impianti per effetto della contiguità catastale delle particelle o dalle modalità di presentazione delle richieste di accesso alle tariffe incentivanti.
Le antecedenti disposizioni contenute nel Quarto Conto Energia e specificamente relative alla contiguità degli impianti in ottica anti-frazionamento cesserebbero di applicarsi a fattispecie sottoposta al regime incentivante successivo.
Non prevedendo il D.M. 5 luglio 2012, per impianti diversi da quelli installati in aree agricole, alcuna limitazione di carattere generale sulle modalità di richiesta delle tariffe incentivanti nel caso di più impianti riconducibili allo stesso soggetto responsabile e che siano ubicati in aree limitrofe, lo stesso GSE al capitolo 4 delle Regole Applicative, recante “Requisiti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti e relative modalità di verifica”, elimina ogni riferimento alla contiguità delle particelle nel caso di più impianti riconducibili al medesimo soggetto, mantenendo solo quello sulla verifica del “rispetto delle disposizioni previste per impianti a terra su aree agricole”, a differenza di quanto, invece, aveva puntualmente previsto il punto 4.4 delle Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2011, recante “Modalità di verifica dei requisiti per l’accesso agli incentivi e d’individuazione della tariffa”, ove risultava indicato, come elemento imprescindibile per l’accesso alle tariffe, “il rispetto delle disposizioni previste per impianti riconducibili allo stesso Soggetto Responsabile e collocati su particelle catastali contigue”, avendo definito in precedenza cosa si intendesse per particelle contigue.
Ogni Conto Energia avrebbe in sintesi una disciplina a sé stante cui fare riferimento.
(iii) “ Violazione e falsa applicazione del D.M. 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, lettera b), e 29, commi 1, 2 e 3, del D.M. 23 giugno 2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. Sviamento ”;
Il riferimento operato dal GSE al D.M. 23 giugno 2016 non troverebbe applicazione.
La finalità perseguita dalla ricorrente non corrispondeva al frazionamento artificioso degli impianti per ottenere tariffe incentivanti più alte del dovuto, non potendosi prevedere nel periodo di predisposizione delle domande di connessione (agosto-settembre 2010) l’emissione e i contenuti del sistema incentivante cui avrebbe avuto accesso l’impianto, entrato in esercizio il 23 agosto 2013.
(iv) “ Violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e di legittimo affidamento ingenerato dalla P.A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di autotutela. Eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità e palese contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento ”;
Il rapporto incentivante si è svolto per oltre un decennio senza contestazione e il GSE avrebbe leso l’affidamento della ricorrente, violando la disciplina sull’autotutela in considerazione della mancata emersione di fatti diversi da quelli originariamente documentati e già accertati in una precedente istruttoria.
(v) (qualificato come motivo quarto subordinato) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. Eccesso di potere per errore sui presupposti. Illogicità e ingiustizia manifeste. Sviamento ”;
In subordine, il GSE avrebbe violato la disciplina della prescrizione, il cui termine decorrerebbe dal giorno in cui gli incentivi sono stati materialmente erogati, con conseguenze sul legittimo esercizio del preteso credito restitutorio.
2. Si sono costituiti gli intimati Ministeri e il GSE per chiedere il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, fissata per l’istanza cautelare, la causa è stata rinviata all’udienza di merito.
Le parti hanno quindi prodotto ulteriori documenti e scritti difensivi ex art. 73 c.p.a.
Nelle sue difese il GSE ha in sintesi osservato quanto segue:
-diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la verifica del GSE non ha oggetto coincidente con gli accertamenti devoluti alla competenza del giudice penale, nel senso già osservato da questo TAR al momento di rigettare i ricorsi proposti nella medesima vicenda avverso gli antecedenti provvedimenti di sospensione della tariffa (“ Non conduce a diverse conclusioni l’avvenuta interlocuzione con la Regione Abruzzo –illustrata da parte ricorrente -in esito alla quale sarebbe emersa la regolarità della procedura autorizzatoria, trattandosi di profilo non pienamente sovrapponibile rispetto ai requisiti per l’accesso agli incentivi nei casi di artato frazionamento, l’accertamento della cui ricorrenza rientra tra le competenze attribuite al GSE alla luce della speciale disciplina di riferimento ”, TAR Lazio 10836/2024);
-inconferenti sarebbero i richiami alla richiesta di connessione degli impianti al Gestore di rete;
-il GSE avrebbe correttamente rilevato il mancato rispetto del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza degli impianti e il complessivo livello di incentivazione riconosciuto;
-nell’ambito del principio generale del divieto di artato frazionamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile, i due impianti ricadono su particelle contigue e sono gestiti e ricadono su aree appartenenti al medesimo soggetto responsabile;
-viene in rilievo non già una decadenza ma una rideterminazione ex art. 11, co. 3, del D.M. 31 gennaio 2014, con inapplicabilità del richiamo all’art. 21- novies della l. 241/1990;
-sarebbe infondata l’affermazione difensiva sull’applicazione della prescrizione.
4. All’udienza di merito del 17 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è parzialmente fondato, quanto al terzo motivo; i motivi primo, secondo, quarto e quinto (quarto subordinato) sono infondati.
6. Va preliminarmente richiamata la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell’ordinamento giuridico. “ La ratio di siffatto principio è quella di impedire che il rispetto formale della legge si traduca nella sua violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti che formalmente appaiono distinti, ma che sostanzialmente costituiscono un unico impianto il quale, proprio perché unitario, avrebbe diritto ad un beneficio minore o sarebbe soggetto a condizioni meno favorevoli di ammissione.
Invero, frazionare in maniera artificiosa un impianto ha una duplice ricaduta negativa: a) realizza un risultato antitetico a quello previsto dalla disciplina di settore perché ammette a un incentivo maggiore un impianto di potenza maggiore, in contrasto con il criterio di proporzionalità inversa tra potenza dell’impianto e livello di incentivazione e in pregiudizio degli impianti più piccoli; b) frustra il principio della fiducia reciproca (codificato nel settore dei contratti pubblici dall’art. 2 d.lgs 36 del 2023, ma di indubbia portata generale) a cui deve essere sempre improntato il rapporto tra operatore economico e amministrazione nell’erogazione di risorse pubbliche (per loro natura scarse) per il perseguimento di un risultato di interesse generale ” (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 7774/2025).
7. Ciò premesso il primo motivo è infondato.
L’esito assolutorio del procedimento penale per il conseguimento di erogazioni pubbliche ha riguardato l’uso, accertato come legittimo, di una procedura regionale semplificata prevista da delibere giuntali della Regione Abruzzo ma ciò va distinto dalle finalità dell’accertamento effettuato dal GSE.
In senso analogo, con specifico riferimento al regime autorizzativo degli impianti fotovoltaici in Abruzzo e alla contestuale rilevanza della presentazione di molteplici domande di incentivi ai fini della corretta attribuzione della tariffa incentivante, questo TAR ha affermato che “ la circostanza che la Regione Abruzzo abbia rappresentato, nel corso del procedimento, che gli impianti fotovoltaici in parola non ricadono nelle ipotesi dell’effetto cumulo, ai sensi delle Linee guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo, può poi rilevare ai fini del titolo autorizzativo di competenza regionale ma non influisce sull’accertamento del superamento dei limiti di potenza, per effetto di artato frazionamento degli impianti, di competenza del GSE.
La valutazione effettuata dal GSE non riguarda in questo caso la validità dei titoli autorizzativi rilasciati dalle competenti amministrazioni locali ai fini dell’istallazione dell’impianto ma la verifica delle condizioni di accesso ai benefici previsti dal Conto Energia, fra le quali rientra la potenza dell’impianto ” (TAR Lazio, III-S, 12927, 13048 e 13049 del 2024, confermate in appello da Cons. Stato, II, 9102, 9104 e 9105 del 2025).
Per le stesse ragioni non vi è contrasto con l’accertamento amministrativo, che ha concluso nel senso dell’assenza di inosservanze in materia ambientale.
I riferimenti alla data delle richieste di connessione costituiscono invece solo un elemento indiziario della diversità delle iniziative imprenditoriali, in quanto tale non dirimente, osservato in particolare che sul piano sistematico fra le possibili date rilevanti (fra cui quelle della connessione alla rete, della richiesta e formazione del titolo autorizzativo, della presentazione della richiesta di accesso agli incentivi) la data determinante sembra quella di entrata in esercizio dell’impianto con connessa sottoposizione a un determinato regime incentivante (cfr. la recente e ribadita affermazione giurisprudenziale, secondo cui “ Sul piano sistematico, va poi rilevato che la disciplina dei Conti Energia si fonda sulla regola generale secondo cui la sussistenza dei requisiti di accesso agli incentivi deve essere accertata alla data di entrata in esercizio dell’impianto (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 21 maggio 2025, n. 4350).
È a partire da quel momento, infatti, che all’impianto viene riconosciuta la tariffa incentivante (art. 5, comma 4, d.m. 5 luglio 2012; art. 12, comma 2, d.m. 5 maggio 2011); ne consegue che, perché tale riconoscimento possa avvenire, tutte le condizioni richieste per l’accesso al beneficio devono già risultare integrate a quella data ”, cfr. Cons. Stato, II, 7212/2025).
8. Il secondo motivo è infondato.
Per quanto il Quinto Conto Energia non preveda espresse regole sulla contiguità catastale degli impianti uguali a quelle individuate all’art. 12, comma 5, del Quarto Conto Energia e al paragrafo 3.8. delle Regole applicative del Quarto Conto Energia, ciò non toglie che il GSE può verificare l’abusiva presentazione di molteplici domande di incentivi a prescindere dal regime incentivante che venga in rilievo, nel senso di accertare l’artificioso spacchettamento delle domande a fronte di un impianto sostanzialmente unitario, o più impianti sostanzialmente collegati, e riconducibile a un unico soggetto o a più soggetti sostanzialmente collegati.
8.1. Al riguardo, l’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti non può assurgere a fattispecie costitutiva del diritto all’incentivazione (o del diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante), in quanto pregiudica gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanifica l’imposizione, ad opera dei vari regimi incentivanti di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio e frustra, in ultima analisi, la stessa finalità perseguita attraverso la distribuzione delle risorse scarse in questione.
8.2. È stato precisato che il divieto dell’abuso degli istituti giuridici – cui è funzionale la nozione di “artato frazionamento” – è un valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all’intrinseca necessità di rispettare la ratio dell’istituto volta per volta in considerazione (Cons. Stato, II, 12 aprile 2022, n. 2747; Cons. Stato, IV, 25 gennaio 2021, nr. 739, 746, 747, 748, 749).
8.3. In coerenza il “decreto controlli” del 31 gennaio 2014 sancisce, con formula aperta, che al di fuori delle fattispecie di violazioni rilevanti espressamente contemplate nell’allegato 1 il rigetto dell’istanza e la decadenza dagli incentivi può derivare, oltre che da “violazioni” e “inadempimenti”, anche da “elusioni” a cui consegua un indebito accesso agli incentivi (art 11).
8.4. Il frazionamento degli impianti deve comunque essere finalizzato, mediante un contegno elusivo, a limitare la potenza degli impianti e, per l’effetto, a sfruttare procedure autorizzative più snelle ovvero a conseguire incentivi non spettanti o superiori a quelli spettanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2022 n. 1393, ord. 15 giugno 2020 n. 3520 e 12 giugno 2020 n. 3428).
8.5. Per queste ragioni, norme come l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 e l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 non hanno natura costitutiva del divieto di artato frazionamento ma hanno soltanto chiarito, sul piano positivo, in relazione al rispettivo ambito applicativo, gli elementi connotanti una fattispecie elusiva (più impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale) comunque operante in materia, a prescindere dalla disciplina dettata dai relativi decreti ministeriali, con l’indicazione di taluni indizi, di carattere non tassativo, da cui desumere l’artato frazionamento (Cons. Stato, Sez. II, 640 del 18 gennaio 2023).
8.6. Inoltre, la giurisprudenza ha ripetutamente osservato che l’esistenza di autonomi punti di connessione non priva che quando i medesimi siano collocati sulla medesima particella o su particelle contigue ciò può confermare l’esistenza di un artato frazionamento (cfr. recentemente, Cons. Stato, II, 2194 e 2193 del 5 marzo 2024, in fattispecie in cui il contatore di scambio era di proprietà del Gestore di rete e la società ammessa agli incentivi non ne aveva potuto sceglierne la collocazione fisica; ed ancora, Cons. Stato, II, 2743 del 12 aprile 2022; TAR Lazio, III-ter, 6615 del 17 aprile 2023; Cons. Stato, VI, 8718 del 12 ottobre 2022: TAR Lazio, III-ter, 3242 del 21 marzo 2022; id., 447 del 13 marzo 2021).
Nel caso di specie, il GSE ha inteso desumere della localizzazione degli impianti nel medesimo sito e dall’unicità della società responsabile dei vari impianti il rilievo dell’artato frazionamento della potenza degli impianti e delle iniziative imprenditoriali volte a realizzarli e ciò, sia pure in astratto, costituisce verifica certamente espletabile anche nell’ambito del Quinto Conto Energia qui applicabile.
9. Il terzo motivo è parzialmente fondato.
9.1. Non giova a parte ricorrente la contestazione dell’applicazione del D.M. 23 giugno 2016 richiamato dal GSE, in ragione di quanto osservato per rigettare il secondo motivo.
9.2. Semmai parte ricorrente evidenzia correttamente una sequenza di date che, a fronte della specificità dell’artato frazionamento degli impianti per come configurabile ad avviso del GSE, conduce all’accertamento sulla base degli atti dell’insussistenza dell’elemento oggettivo dell’artato frazionamento (ossia l’unitarietà dell’impianto oppure la presenza di più impianti funzionalmente collegati o contigui nell’ambito di un’iniziativa unica).
9.3. Evidenzia in particolare la ricorrente che l’impianto è entrato in esercizio il 23 agosto 2013, durante il regime del Quinto Conto Energia, e che non v’è stato alcun intento di frazionare artificiosamente i due impianti considerati, non potendosi prevedere alla data delle due diverse richieste di connessione nell’agosto-settembre 2010 quale criterio di differenziazione delle tariffe sarebbe risultato applicabile ai due impianti una volta incentivati.
9.4. Al riguardo il GSE, nel replicare alle osservazioni procedimentali all’interno della gravata rideterminazione, afferma che sarebbe invece chiaro che “ l’artato frazionamento degli impianti sia avvenuto al fine a conseguire tariffe incentivanti più remunerative, quelle relative agli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 1 MW, anziché quelle effettivamente spettanti afferenti alla fascia di potenza tra 1 e 5 MW ”.
Tuttavia, nel caso di specie il frazionamento catastale degli impianti da cui il GSE desume la contiguità delle particelle è avvenuto in data 18 gennaio 2011, antecedentemente di due anni e sette mesi all’entrata in esercizio dell’impianto in esame.
Gli impianti sono prossimi ma non risulta che siano unitari o collegati o attualmente collocati su particelle contigue: le particelle di ciascun impianto erano bensì contigue ma in passato, due anni e sette mesi prima dell’entrata in esercizio dell’impianto in esame oltreché ben prima della stessa entrata in vigore, in data 5 luglio 2012, del regime incentivante cui poi la ricorrente ha avuto accesso.
9.5. Entro questi limiti è quindi condivisibile l’osservazione contenuta nella memoria di parte ricorrente, secondo cui “ Non si comprende come ci si possa rappresentare di eludere qualcosa che non esisteva all’epoca in cui è nata l’iniziativa, non vi erano normative da poter aggirare per poter ottenere un vantaggio in termini di tariffe ”.
9.6. Ciò non dipende dalla sussistenza di espresse previsioni che sarebbero state o meno violate, come quelle sulle aree agricole, dato che l’elusione è una fattispecie che aggira le norme esistenti e persegue una finalità implicitamente vietata, quella di presentare molteplici domande per impianti di taglia piccola per accedere così indebitamente a incentivi di maggiore entità o a procedure autorizzative più snelle.
Semmai, in assenza dell’unitarietà fisica o dell’impianto o della condivisione o contiguità di elementi, come i punti di consegna o il misuratore di scambio, le mere circostanze della contiguità catastale non già alla data di entrata in esercizio dell’impianto ma nel contesto catastale antecedente di due anni e sette mesi all’entrata in esercizio e di un anno e sei mesi alla stessa entrata in vigore del regime incentivante, unitamente a meri ulteriori indizi quali l’identità del tecnico presentatore delle relazioni asseverate e delle date di presentazione di alcune richieste, non depongono per la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’artato frazionamento.
9.7. Ad esempio, la giurisprudenza ha affermato che “ Il frazionamento dei terreni, gli assetti societari delle società coinvolte, la sincronia delle pratiche edilizie, la condivisione della cabina di consegna e misura collegata alla rete di distribuzione mediante un elettrodotto unico, sono tutte circostanze che, singolarmente e nel loro insieme, definiscono un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti di un artato frazionamento della potenza complessiva degli impianti a fini elusivi della normativa di riferimento in tema di agevolazioni tariffarie e convincono, perciò, dell’infondatezza del motivo di appello ” (così Cons. Stato, II, 221/2026 a conferma di TAR Lazio, III-S, 17273/2024): nel caso qui in esame il GSE ha invece accertato solo il frazionamento dei terreni antecedente di due anni e sette mesi, l’identità del soggetto responsabile (elemento soggettivo della fattispecie) e la sincronia delle pratiche edilizie e di incentivazione ma manca l’accertamento degli elementi centrali dell’artato frazionamento, come la condivisione o contiguità di elementi strutturali, ad esempio il pod, la cabina di consegna o il misuratore di scambio (cfr., per casi in cui tali elementi erano invece condivisi, TAR Lazio, III-S, 6950, 6951, 7644, 8052 del 2024 con conferme in appello, Cons. Stato, II, 4355, 4356, 4804).
9.8. A differenza dunque che nei casi di maxi-impianti o di numerosi impianti siti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, la mera rilevazione per soli due impianti della vicinanza, su particelle storicamente ma non più attualmente contigue e la sincronia delle pratiche, non provano con sufficiente grado di verosimiglianza e precisione l’esistenza dell’elemento oggettivo dell’artato frazionamento (sempre ad esempio si è ritenuta la sussistenza dell’artato frazionamento in casi in cui “ Nell’ambito del procedimento di controllo, è emerso che:
(i) l’impianto e altri quaranta impianti (per cui sono state presentate altrettante richieste di ammissione agli incentivi) sono stati installati sullo stesso sito, costituito dalle particelle contigue nn. 321, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, Foglio 84 del Catasto Terreni del Comune di Santeramo in Colle (BA), inizialmente individuate nei titoli abilitativi (DIA prot. nn. 18779, 18780, 4067 e 4068) presentati al GSE (doc. 13: estratto mappa catastale ante frazionamento; doc 14: ortofoto sito impianti; doc. 15: DIA presentate al GSE);
(ii) le particelle catastali parimenti contigue ove ora insistono gli impianti sono state create mediante il frazionamento delle predette particelle contigue, inizialmente individuate nei titoli abilitativi presentati al GSE (doc 16: estratto mappa catastale post frazionamento) ”, cfr. TAR Lazio, 22179 e 22181 del 2024, confermate da Cons. Stato 9157 e 9158 del 2025, anche sulla base delle ortofoto del sito agli atti del fascicolo, tal ida fornire “ un immediato riscontro visivo a quanto accertato dal gestore in ordine all’unicità sostanziale dell’impianto ”).
9.9. Ciò non esclude che il GSE possa esaminare il quadro catastale antecedente all’entrata in esercizio ma pur sempre nell’ambito di un contesto di elementi gravi, precisi e concordanti, fra cui l’esistenza di almeno un elemento strutturale o catastale attuale da cui desumere, in modo anche tecnicamente completo, il sostanziale collegamento degli impianti o la sicura unitarietà dell’iniziativa economica (nel senso della necessità della verifica in concreto della presenza di un’eventuale interconnessione funzionale ad un artato frazionamento, cfr. Cons. Stato, II, 2252/2025, nell’ambito del compito del Gestore di valutare le “ specifiche fattispecie concrete ”, richiamato da TAR Lazio, III-ter, 8997/2017).
10. Il quarto motivo è infondato.
Non viene in rilievo la disciplina sull’autotutela, testualmente introdotta all’art. 42, co. 3, del d.lgs. 28/2011 dal d.l. 76/2020, né l’attivazione di un procedimento di verifica ha determinato - di per sé – una ingiustificata lesione dell’affidamento incolpevole dell’operatore economico o ha comportato la riconsiderazione di una situazione già compiutamente emersa e vagliata in precedenza.
10.1. L’art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011, dopo la modifica operata dal d.l. 76/2020, è riferito alla decadenza o al rigetto, ossia al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011 in combinato disposto con l’art. 11, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2014, non a una rideterminazione ex art. 11, comma 3, del D.M. cit., indipendente da decadenza o da rigetto.
10.2. L’operatore economico decade da un sistema incentivante quando ne fuoriesce del tutto: il mantenimento del rapporto incentivante, con una tariffa, una fascia tariffaria o un premio tariffario diversi da quelli originari, fa sì che non possa parlarsi di decadenza ma di mera rideterminazione.
Una volta che sia accertato l’artato frazionamento di impianti di produzione di energia rinnovabile, il provvedimento che dispone, nell’ambito dello stesso sistema incentivante (ad esempio, un determinato Conto Energia) il riconoscimento di una tariffa incentivante in misura inferiore a fronte della potenza superiore riconducibile all’intero impianto, è una rideterminazione, per la quale non è in generale richiesta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 21- novies della l. 241/90.
10.3. In senso conforme si è espressa questa Sezione, con sentenze 12194 e 12196 del 2023, confermate in appello da Cons. Stato, 1750 e 1752 del 2024 (ove si legge: “ 8. Con il quarto motivo di appello si deduce: «error in iudicando avuto riguardo alla interpretazione assegnata, in termini di violazione di legge, all’art. dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e dell’art. 21-nonies e dell’art. 3 e 7 della L. 241/1990».
8.1. In particolare, il TAR avrebbe errato nell’escludere il diritto alla decurtazione – ritenendolo limitato alle violazioni che porterebbero alla decadenza dagli incentivi, non anche a quelle che implicano la loro rideterminazione, e vanificando così lo scopo perseguito dal legislatore, consistente nella salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili – e nel disattendere la censura incentrata sull’assenza dei presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio dei poteri di controllo, essendo trascorso più di un anno dall’erogazione degli incentivi e mancando un interesse pubblico alla rideterminazione (dato che è stata remunerata solo energia effettivamente immessa in rete).
8.2. Il motivo è infondato.
La lettera dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2001 è chiara nel riferire sia la decurtazione, sia i presupposti dell’art. 21-nonies alla decadenza ovvero al rigetto dell’istanza, e non alla rideterminazione.
Nella specie, poi, l’interpretazione letterale si accorda con quella sistematica, perché nel caso di rigetto o decadenza la decurtazione si giustifica poiché, in mancanza, vi sarebbe il totale venir meno dell’incentivo, con potenziale lesione del legittimo affidamento del privato (circostanza che comporta la necessità dei requisiti dell’art. 21-nonies) e con rischio di pregiudicare la produzione di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico cui comunque miravano gli interventi di efficientamento e che il legislatore ha inteso salvaguardare; mentre, nel caso della rideterminazione, l’incentivo viene erogato e la sua misura è ricondotta a quanto effettivamente dovuto, sulla base della normativa applicabile e delle altre condizioni rilevanti, pertanto non vi sarebbe ragione di applicare una decurtazione ”, cfr. Cons. Stato, 1750 e 1752 del 2024; cfr., in termini, TAR Lazio, Quinta-ter, 23889, 19509, 17519, 17517, 17515, 14675 del 2025; Cons. Stato, II, 8615/2025).
11. Il quinto motivo (quarto subordinato) è infondato.
Le parti non fanno riferimento a una richiesta di restituzione degli incentivi: la mera riserva di ripetere a titolo di conguaglio importi in tesi indebitamente corrisposti, contenuta nel provvedimento di rideterminazione, non pone capo al rilievo della disciplina sulla prescrizione, potendosi assorbire ogni altra censura in merito.
12. In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato quanto al solo terzo motivo, con conseguente annullamento del gravato provvedimento di rideterminazione tariffaria.
12.1. La particolarità della questione e la complessità della vicenda globalmente intesa giustificano tuttavia, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-accoglie il terzo motivo del ricorso e annulla la nota prot. GSE/P20250686224 del 22 settembre 2025 recante rideterminazione tariffaria;
-respinge il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL LO, Presidente FF
EL La MA RI, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL La MA RI | EL LO |
IL SEGRETARIO