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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 671/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240035993772000 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1La RA , in atti generalizzata, si è opposto alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatagli da Agenzia Entrate Riscossione il 18.11.2024, emessa a seguito di omesso pagamento di TASI del Comune di Amantea relativa all'anno 2015.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) omessa notifica degli atti prodromici;
b) prescrizione del credito e decadenza;
c) carenza di motivazione dell'atto; d) omessa allegazione degli atti prodromici.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Riscossione, che ha eccepito l'infondatezza dei motivi ricorso afferenti alla regolarità della cartella esattoriale, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla notifica dell'atto di accertamento.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Amantea, nonostante la regolare notifica del ricorso. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Si osserva invero che, sebbene nella cartella esattoriale sia indicata la notifica del prodromico avviso di accertamento in data 11.3.2021, tale notifica non è stata prodotta in atti. Ne consegue che, in mancanza di notifica di successivi atti interruttivi, il ricorso deve essere accolto per carenza di prova di notifica dell'avviso di accertamento e per conseguente prescrizione quinquennale del credito. Gli altri motivi sono assorbiti.
Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sull'Agenzia delle Entrate Riscossione e sul Comune di Amantea in solido.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata.
Condanna in solido l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Amantea al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 30,00 per esborsi e in euro 233,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Difensore_1.
Cosenza, 28 gennaio 2026. Il giudice
IE SE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240035993772000 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1La RA , in atti generalizzata, si è opposto alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatagli da Agenzia Entrate Riscossione il 18.11.2024, emessa a seguito di omesso pagamento di TASI del Comune di Amantea relativa all'anno 2015.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) omessa notifica degli atti prodromici;
b) prescrizione del credito e decadenza;
c) carenza di motivazione dell'atto; d) omessa allegazione degli atti prodromici.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Riscossione, che ha eccepito l'infondatezza dei motivi ricorso afferenti alla regolarità della cartella esattoriale, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla notifica dell'atto di accertamento.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Amantea, nonostante la regolare notifica del ricorso. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Si osserva invero che, sebbene nella cartella esattoriale sia indicata la notifica del prodromico avviso di accertamento in data 11.3.2021, tale notifica non è stata prodotta in atti. Ne consegue che, in mancanza di notifica di successivi atti interruttivi, il ricorso deve essere accolto per carenza di prova di notifica dell'avviso di accertamento e per conseguente prescrizione quinquennale del credito. Gli altri motivi sono assorbiti.
Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sull'Agenzia delle Entrate Riscossione e sul Comune di Amantea in solido.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata.
Condanna in solido l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Amantea al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 30,00 per esborsi e in euro 233,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Difensore_1.
Cosenza, 28 gennaio 2026. Il giudice
IE SE