Decreto cautelare 6 luglio 2022
Ordinanza collegiale 2 settembre 2022
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 02/05/2023, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 01016/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Rinascita di GI AN & Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marzano Sul Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Comune di San Marzano Sul Sarno di diniego prot. n. 6273 del 9 maggio 2022 n. 01/2022 SUAP dell’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 34605 del 24 luglio 2021 per l’utilizzo a mo’ di parcheggio dell’area di proprietà della ricorrente, notificato a mezzo pec in data 9 maggio 2022; nonché di ogni atto consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da La Rinascita di GI AN & Figli S.r.l. il 7 dicembre 2022:
del provvedimento del 22.09.2022 di conferma del diniego prot. n. 6273 del 09.05.2022 n. 01/2022 SUAP dell’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 34605 del 24.07.2021 per l’utilizzo a mo’ di parcheggio dell’area di proprietà della ricorrente, notificato a mezzo pec in data 09.05.2022; nonché di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marzano Sul Sarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo si impugna il provvedimento prot. n. 6273 del 09.05.2022 n. 01/2022 SUAP di diniego dell’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 34605 del 24.07.2021 per l’utilizzo a mo’ di parcheggio dell’area di proprietà della ricorrente, emesso sulla scorta delle seguenti motivazioni: 1) la società ricorrente non esercita un’attività strettamente funzionale all’esercizio dell’attività agricola, né possiede i titoli di imprenditore a titolo principale e/o professionale; 2) mancata allegazione di un piano di sviluppo aziendale; 3) mancata indicazione nella relazione circa la rimozione della pavimentazione del parcheggio una volta terminata la campagna del pomodoro; 4) divieto di destinazione a parcheggio dell’area in esame.
Si deduce in ricorso che l’attività svolta dalla società è connessa a quella agricola, posto che si occupa della lavorazione del pomodoro, che l’area destinata a parcheggio ha carattere pertinenziale e che la suddetta destinazione è comunque temporanea, riguardando un periodo non superiore a 4 - 5 mesi a partire da luglio e venendo rimossa al termine.
Si sostiene inoltre che la destinazione a zona agricola di un’area non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali e che pertanto essa non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l’edilizia residenziale, come un’area adibita a parcheggio.
Si è costituito in resistenza il Comune di San Marzano Sul Sarno insistendo sui motivi del diniego, in base ai quali l’intervento; non sarebbe strettamente funzionale all’esercizio dell’attività agro – silvo – pastorale, essendo funzionale ad un opificio industriale conserviero; non potrebbe essere, supportato da un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), che metta in evidenza le esigenze di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale; avrebbe comportato la trasformazione dell’intera area agricola (di circa 9500 mq) in area di parcheggio e deposito a servizio dell’opificio conserviero, con pavimentazione in parte con misto stabilizzato e in parte con conglomerato bituminoso; contrasterebbe con il comma 3 dell’art. 49 delle NTA, che non consente la destinazione di parcheggio privato e di deposito per attività di carico e scarico a servizio di un opificio industriale conserviero.
Con ordinanza n. 2321/2022 il Tribunale ha ordinato: “ la rivalutazione da parte dell’Amministrazione
comunale dall’istanza di sanatoria del suolo agricolo adibito a sosta temporaneo degli automezzi prot. n. 34605 presentata dalla ricorrente in data 24 luglio 2021, da effettuarsi in contraddittorio con la ricorrente, accertando in particolare se la indicata temporaneità (4 mesi) della destinazione a parcheggio consenta l’uso agricolo dell’area, così come trasformata, per i restanti 8 mesi ”.
All’esito, il Comune ha confermato il precedente provvedimento di rigetto della sanatoria rilevando che vi è stata trasformazione irreversibile dell’area interessata con materiale non rimuovibile.
La ricorrente ha contestato tali conclusioni e depositato motivi aggiunti.
In particolare, ha ribadito il carattere temporaneo dell’area per la sosta degli automezzi connessa al periodo per la campagna del pomodoro, eccependo che l’istruttoria della P.A. è stata deficitaria nella misura in cui non ha verificato se la rimozione del materiale adoperato, tra l’altro ecocompatibile, possa alterare o meno la natura e la consistenza del terreno in questione.
Ha inoltre insistito sull’ammissibilità del parcheggio in zona agricola, sull’ammissibilità del parcheggio ad uso privato anche in zona F4, in ragione della intrinseca funzione della zona omogenea, nonché sull’ammissibilità di impianti anche in zona agricola quando l’immobile già presenta una destinazione d’uso produttiva.
All’udienza pubblica del 26 aprile 2023 il legale di parte ricorrente ha chiesto che fosse “ dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ” e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la richiesta espressamente formulata da parte ricorrente all’udienza pubblica del 26 aprile 2023 e formalizzata a verbale.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO