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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1716/2021 promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F. ) e residente in Controparte_1 C.F._1
AV VE (VE), via Indri n. 29;
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]CP_2 C.F._2
VE (VE) via Indri n. 29;
nata a [...], il [...] (C.F.: e residente in Parte_1 C.F._3
Mestre (VE), via Adamello n. 1/B;
nata a [...], il [...] (C.F.: ) e residente in Controparte_3 C.F._4
Dueville (VI), via Monte Pasubio n. 54;
nata a [...], il [...] (C.F.: e residente in Parte_2 C.F._5
Salzano (VE), via Circonvallazione n. 92, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cornelio (C.F.: ) C.F._6
ATTORI
e
Prof. nato a [...] il giorno 5.9.1963, residente in [...]
Zabarella n. 109, (c.f.: ), CodiceFiscale_7
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo Belloni Peressutti (c.f. ), CodiceFiscale_8
Sergio Belloni Peressutti (c.f. ) e Roberto Pucella (c.f. CodiceFiscale_9
, C.F._10
CONVENUTO
e con
con sede Legale in Milano Via Clerici, 14 (Codice Fiscale e Partita Controparte_5
IVA ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco A. Magni (C.F.: ) C.F._11
1
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Parte attrice
(come da atto di citazione)
“accertata la nullità ex art. 64 c.p.c. della consulenza tecnica depositata dal prof. alla CP_4
Corte d'Appello di Venezia di cui è causa, per errore di fatto e per travisamento di dati documentali, condannarsi il prof. al risarcimento del danno subito dagli attori nella CP_4
misura del danno emergente consistente nel pagamento delle spese delle sentenze in cui sono stati condannati nonché nel valore della prestazione della loro difesa, dovuta ancorché solo parzialmente pagata, oltre che - in solido con il - nella misura che fosse Controparte_6 determinata nel giudizio di revocazione pendente dinanzi alla Corte d'Appello.
Interessi e danni da rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Vittoria di spese.”
In via istruttoria come da atto di citazione e da memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate.
Parte convenuta
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“quanto agli attori: in via preliminare:
sia accertata, per le ragioni illustrate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 5.5.2021, la nullità della citazione avversaria ai sensi dell'art. 164, comma 4°,
c.p.c.;
sempre in via preliminare, e per la non creduta ipotesi in cui non fosse accertata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, sia dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 8 della l. n. 24/2017; nel merito:
Voglia il Tribunale di Venezia respingere, per la ragioni illustrate, le domande tutte proposte dagli attori nei confronti del Prof. la cui fondatezza viene contestata nell'an e nel Controparte_4
quantum.
quanto alla terza chiamata Controparte_5
Voglia il Tribunale di Venezia, per le ragioni tutte esposte in narrativa nell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo del 24.6.2021, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero, in tutto od in parte, ritenute fondate ed accolte le domande avanzate dagli attori nei confronti del
Prof. condannare la società ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., CP_4 Controparte_5
a tenere indenne il convenuto-assicurato Prof. di quanto egli fosse tenuto a pagare agli CP_4
attori.
in ogni caso
Con rifusione delle spese, competenze e onorari di causa, unitamente alle spese di CTP, di cui viene allegata la fattura n. 68 del 17.4.2023 del CTP dott. ed il relativo pagamento che si Per_1
producono come doc. A.
Parte terza chiamata CP_7
(come da comparsa di costituzione)
I) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare che Controparte_8
è carente di legittimazione passiva e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione; ammettere la
[...] costituzione della sola anche ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; Controparte_5
II) in via principale: respingere le domande proposte dagli attori perché inammissibili, nulle e comunque del tutto infondate in fatto ed in diritto come meglio esposto nelle premesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
III) in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande proposte nei confronti del prof. pronunciare la non creduta condanna in manleva della nei limiti tutti CP_4 CP_5 previsti dal contratto di assicurazione, anche ai sensi dell'art. 1910 cod. civile e nei limiti del massimale di garanzia;
respingere la domanda di refusione delle spese legali eventualmente avanzata dal dott. nei confronti di CP_4 CP_5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e riserva di ogni ulteriore diritto ed azione anche istruttoria.”
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato in data 24.02.2021 i sigg.ri , Controparte_1 CP_2
e hanno convenuto in giudizio il prof. Parte_1 Controparte_3 Parte_2
contestando una sua responsabilità professionale nel ruolo di CTU e per sentirlo CP_4
condannare al risarcimento dei danni, limitatamente alle spese di difese sostenute e a quelle legali corrisposte nei giudizi civili in cui sono risultati soccombenti. Tale soccombenza si è verificata in quattro gradi di giudizio (fino alla Cassazione e poi di revocazione) e dopo due CTU (una prima espletata nel giudizio di Tribunale e una seconda in Corte di Appello, questa a firma del prof.
, ma sarebbe ascrivibile, secondo la tesi attorea, a condotta illecita del convenuto per aver CP_4
redatto una perizia falsa contraria alla verità.
Deducevano gli attori di avere agito nei confronti del ed altri soggetti dinanzi Controparte_6 alla Corte d'Appello di Venezia per ottenere la riforma della sentenza n. 250/2011 ad essi sfavorevole, sostenendo che l'infezione da epatite C da cui la vita di era stata Controparte_1
rovinata era derivata da una trasfusione di sangue eseguita nel giugno del 1974 al reparto ortopedia dell'ospedale di Mestre. Sull'origine trasfusionale dell'infezione si è poi formato giudicato, ma in primo grado era stata ritenuta anche l'indicazione alla trasfusione quale misura necessitata dalle condizioni del paziente. Nel corso del giudizio d'appello veniva disposta CTU medico-legale, affidata al prof. Il giudizio si concludeva con rigetto dell'impugnazione, con condanna CP_4
degli attori alle spese. Esito analogo aveva anche il ricorso in cassazione, ritenuta corretta la sentenza d'appello che si era conformata alla CTU.
Gli attori riferivano, quindi, di avere fatto verificare la perizia al prof. il quale rilasciò Per_2 una dettagliata relazione facendo rilevare non solo l'arbitrarietà delle conclusioni dell'elaborato peritale del dr. ma anche l'erroneità dei riferimenti fattuali alla capacità dei “flaconi” di CP_4 sangue dell'epoca, minore rispetto alle “sacche” oggi in uso. Narravano, poi, che una volta ricevuta la relazione, avevano nei successivi 30 giorni promosso avanti la Corte d'Appello giudizio di revocazione straordinaria nei confronti della sentenza d'appello, in quanto era stata scoperta l'oggettiva contrarietà al vero della perizia e comunque la sua falsità e che il Controparte_6
nel costituirsi aveva eccepito il dato formale che non vi era stata una declaratoria giudiziale di falsità della perizia, sicchè si rendeva necessario promuovere il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 6.05.2021, si costituiva in giudizio il prof. CP_4
insistendo per il rigetto della domanda e chiedendo la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice . Controparte_9
Con comparsa di costituzione del 29.10.2021 si costituiva in giudizio anche Controparte_5
dando conto di essere unico soggetto effettivamente legittimato a stare nel presente giudizio,
[...]
dal momento che dal 31.07.2020 il portafoglio assicurativo di e Controparte_10 [...]
era stato trasferito ad Eccepiva nel Controparte_8 Controparte_5 merito la nullità della citazione e comunque l'infondatezza della domanda.
La causa veniva istruita tramite CTU con il dott. ed il dott. e passava quindi Persona_3 Per_4
in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
****
Nella consulenza affidata in questo giudizio al Collegio peritale costituito dal dott. Persona_3
e dal dott. la scrivente ha chiesto di accertare se ricorresse la necessità di sottoporre il Persona_5
sig. a trasfusioni ematiche in occasione del grave incidente stradale di cui fu vittima;
e CP_1 precisamente: “il CTU, letti gli atti, esaminati i documenti depositati, acquisite le necessarie informazioni presso la PA, descriva, alla luce della documentazione medica in atti, le condizioni cliniche del signor al momento del ricovero e riferisca, in particolare, se lo Controparte_1 stesso, al momento dell'effettuazione di ogni singola trasfusione, si trovava in pericolo di vita o in stato di particolare gravità, tale da rappresentare stato di necessità; valuti, tenendo conto delle conoscenze e della prassi del tempo e dei dati clinici a disposizione, il comportamento dei sanitari, sia sotto il profilo della loro adeguatezza in astratto, sia sotto il profilo della modalità di esecuzione, secondo i parametri della diligenza, perizia e prudenza e conformità alle regole della migliore tecnica all'epoca conosciute;
valuti, sulla base di tali verifiche, la consulenza tecnica
d'ufficio a firma del dott. e riferisca se siano riscontrabili profili di responsabilità CP_4
professionale in capo al convenuto e indichi, in caso positivo, quali pregiudizi ne siano conseguenza;
riferisca su ogni elemento utile alla decisione e tenti la conciliazione”.
In relazione alla necessità delle trasfusioni, i CTU hanno precisato: “Le presenti osservazioni permettono ragionevolmente di concludere, anche se in modalità deduttiva per la totale mancanza nella Cartella Clinica sia di dati clinico-strumentali che di una quantificazione delle perdite ematiche perioperatorie, che il paziente nella fase perioperatoria al momento della effettuazione di ogni singola trasfusione si trovava in “pericolo di vita e in una condizione clinica di particolare gravità”, in quanto le perdite ematiche erano di tale gravità da poter configurare un quadro clinico di shock conclamato irreversibile in mancanza di una terapia trasfusionale immediata” (pag. 120
CTU).
Ed ancora:
«Sulla base pertanto di una valutazione estremamente articolata, cui si rinvia per dettaglio, a parere degli scriventi (aspetto che verrà riassunto nelle conclusioni), sussisteva nella fattispecie lo stato di necessità e “l'obbligo” trasfusionale (il ragionamento controfattuale ci porta ad ipotizzare, nel caso di una scelta terapeutica contraria, un altissimo rischio di shock emorragico - e quindi un altissimo rischio di “morte” del paziente). Tali premesse consentono pertanto di affermare non solo che le condizioni del paziente esigevano un trattamento trasfusionale sollecito e “massiccio”, ma che tale intervento fu non solo doveroso, ma condotta “esigibile” sotto ogni punto di vista nella fattispecie. La rapidità con cui, nella stessa giornata, in un tempo orario contratto, la terapia trasfusionale venne attuata non consente, in mancanza di ulteriori elementi se non quelli esaminati,
di stabilire se l'una o l'altra di tali trasfusioni fosse più o meno necessaria ma tenuto conto, come è stato precedentemente esposto, del valore di ematocrito da ritenersi quale “altamente probabile” prima dell'evento traumatico e il livello di ematocrito rilevato successivamente al trattamento trasfusionale, si ritiene che TUTTE LE TRASFUSIONI SOMMINISTRATE DEBBANO ESSERE
CONSIDERATE NECESSARIE E NON SIA POSSIBILE, CON UN CRITERIO DI NATURA
PROBABILISTICA, RITENERE CHE L'UNA O L'ALTRA NON LO FOSSE …» (pag. 122 CTU).
I CCTTUU hanno concluso che sia nella fase preoperatoria, sia in quella operatorio che in quella postoperatoria la condotta del personale sanitario coinvolto nella gestione del percorso clinico
(diagnostico-terapeutico) che ha riguardato il giovane con particolare riferimento alla CP_1
terapia trasfusionale, va esente da profili di responsabilità professionale sanitaria (v. pag 127 – 128
CTU), atteso che gli stessi sanitari, pure con la consapevolezza del rischio di un'infezione da trasfusione, nella condizione di particolare gravità e necessità come quella descritta hanno correttamente ritenuto i Benefici della Trasfusione, secondo i canoni del 1974, in parte ancora attuali, superiori al rischio di una infezione da trasfusione.
Su tali premesse, i periti concludono in merito a ipotesi di riscontrabili profili di responsabilità professionali in capo al prof. escludendone la sussistenza. Infatti, ad avviso del Collegio, CP_4
“La conclusione a cui lo scrivente collegio è pervenuto è del tutto identica a quella cui è pervenuto il Prof. … A conclusione, pertanto, di questa disamina, è parere dei Consulenti Tecnici CP_4 dell'Ufficio che, nella fattispecie, le conclusioni del Prof. (a prescindere dal Controparte_4
contenuto dell'elaborato tecnico) non siano tali da integrare l'evento necessario per poter profilare
a carico dello stesso l'ipotesi di responsabilità professionale sanitaria censurabile in ambito civilistico” (pag. 125 CTU).
Gli accertamenti e le conclusioni dei CTU, la cui relazione peritale deve ritenersi qui integralmente richiamata, possono essere posti a base della decisione in quanto appaiono immuni da censure logiche o tecniche.
La domanda attorea, alla luce di quanto esposto, non merita accoglimento e va integralmente disattesa.
Quanto alle spese di lite, la natura peculiare e controversa del caso clinico oggetto della presente causa, a fronte del quale è dato riscontrare da parte dei periti di parte argomentazioni parimenti esaustive a sostegno di conclusioni opposte, giustifica la compensazione tra le parti, pure nei rapporti di garanzia.
Per lo stesso motivo, pare opportuno porre a carico di parte attrice e parte convenuta in pari quota le spese di CTU, come già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU in pari quota a parte attrice ed a parte convenuta.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 27.01.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1716/2021 promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F. ) e residente in Controparte_1 C.F._1
AV VE (VE), via Indri n. 29;
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]CP_2 C.F._2
VE (VE) via Indri n. 29;
nata a [...], il [...] (C.F.: e residente in Parte_1 C.F._3
Mestre (VE), via Adamello n. 1/B;
nata a [...], il [...] (C.F.: ) e residente in Controparte_3 C.F._4
Dueville (VI), via Monte Pasubio n. 54;
nata a [...], il [...] (C.F.: e residente in Parte_2 C.F._5
Salzano (VE), via Circonvallazione n. 92, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cornelio (C.F.: ) C.F._6
ATTORI
e
Prof. nato a [...] il giorno 5.9.1963, residente in [...]
Zabarella n. 109, (c.f.: ), CodiceFiscale_7
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo Belloni Peressutti (c.f. ), CodiceFiscale_8
Sergio Belloni Peressutti (c.f. ) e Roberto Pucella (c.f. CodiceFiscale_9
, C.F._10
CONVENUTO
e con
con sede Legale in Milano Via Clerici, 14 (Codice Fiscale e Partita Controparte_5
IVA ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco A. Magni (C.F.: ) C.F._11
1
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Parte attrice
(come da atto di citazione)
“accertata la nullità ex art. 64 c.p.c. della consulenza tecnica depositata dal prof. alla CP_4
Corte d'Appello di Venezia di cui è causa, per errore di fatto e per travisamento di dati documentali, condannarsi il prof. al risarcimento del danno subito dagli attori nella CP_4
misura del danno emergente consistente nel pagamento delle spese delle sentenze in cui sono stati condannati nonché nel valore della prestazione della loro difesa, dovuta ancorché solo parzialmente pagata, oltre che - in solido con il - nella misura che fosse Controparte_6 determinata nel giudizio di revocazione pendente dinanzi alla Corte d'Appello.
Interessi e danni da rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Vittoria di spese.”
In via istruttoria come da atto di citazione e da memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate.
Parte convenuta
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“quanto agli attori: in via preliminare:
sia accertata, per le ragioni illustrate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 5.5.2021, la nullità della citazione avversaria ai sensi dell'art. 164, comma 4°,
c.p.c.;
sempre in via preliminare, e per la non creduta ipotesi in cui non fosse accertata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, sia dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 8 della l. n. 24/2017; nel merito:
Voglia il Tribunale di Venezia respingere, per la ragioni illustrate, le domande tutte proposte dagli attori nei confronti del Prof. la cui fondatezza viene contestata nell'an e nel Controparte_4
quantum.
quanto alla terza chiamata Controparte_5
Voglia il Tribunale di Venezia, per le ragioni tutte esposte in narrativa nell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo del 24.6.2021, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero, in tutto od in parte, ritenute fondate ed accolte le domande avanzate dagli attori nei confronti del
Prof. condannare la società ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., CP_4 Controparte_5
a tenere indenne il convenuto-assicurato Prof. di quanto egli fosse tenuto a pagare agli CP_4
attori.
in ogni caso
Con rifusione delle spese, competenze e onorari di causa, unitamente alle spese di CTP, di cui viene allegata la fattura n. 68 del 17.4.2023 del CTP dott. ed il relativo pagamento che si Per_1
producono come doc. A.
Parte terza chiamata CP_7
(come da comparsa di costituzione)
I) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare che Controparte_8
è carente di legittimazione passiva e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione; ammettere la
[...] costituzione della sola anche ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; Controparte_5
II) in via principale: respingere le domande proposte dagli attori perché inammissibili, nulle e comunque del tutto infondate in fatto ed in diritto come meglio esposto nelle premesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
III) in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande proposte nei confronti del prof. pronunciare la non creduta condanna in manleva della nei limiti tutti CP_4 CP_5 previsti dal contratto di assicurazione, anche ai sensi dell'art. 1910 cod. civile e nei limiti del massimale di garanzia;
respingere la domanda di refusione delle spese legali eventualmente avanzata dal dott. nei confronti di CP_4 CP_5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e riserva di ogni ulteriore diritto ed azione anche istruttoria.”
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato in data 24.02.2021 i sigg.ri , Controparte_1 CP_2
e hanno convenuto in giudizio il prof. Parte_1 Controparte_3 Parte_2
contestando una sua responsabilità professionale nel ruolo di CTU e per sentirlo CP_4
condannare al risarcimento dei danni, limitatamente alle spese di difese sostenute e a quelle legali corrisposte nei giudizi civili in cui sono risultati soccombenti. Tale soccombenza si è verificata in quattro gradi di giudizio (fino alla Cassazione e poi di revocazione) e dopo due CTU (una prima espletata nel giudizio di Tribunale e una seconda in Corte di Appello, questa a firma del prof.
, ma sarebbe ascrivibile, secondo la tesi attorea, a condotta illecita del convenuto per aver CP_4
redatto una perizia falsa contraria alla verità.
Deducevano gli attori di avere agito nei confronti del ed altri soggetti dinanzi Controparte_6 alla Corte d'Appello di Venezia per ottenere la riforma della sentenza n. 250/2011 ad essi sfavorevole, sostenendo che l'infezione da epatite C da cui la vita di era stata Controparte_1
rovinata era derivata da una trasfusione di sangue eseguita nel giugno del 1974 al reparto ortopedia dell'ospedale di Mestre. Sull'origine trasfusionale dell'infezione si è poi formato giudicato, ma in primo grado era stata ritenuta anche l'indicazione alla trasfusione quale misura necessitata dalle condizioni del paziente. Nel corso del giudizio d'appello veniva disposta CTU medico-legale, affidata al prof. Il giudizio si concludeva con rigetto dell'impugnazione, con condanna CP_4
degli attori alle spese. Esito analogo aveva anche il ricorso in cassazione, ritenuta corretta la sentenza d'appello che si era conformata alla CTU.
Gli attori riferivano, quindi, di avere fatto verificare la perizia al prof. il quale rilasciò Per_2 una dettagliata relazione facendo rilevare non solo l'arbitrarietà delle conclusioni dell'elaborato peritale del dr. ma anche l'erroneità dei riferimenti fattuali alla capacità dei “flaconi” di CP_4 sangue dell'epoca, minore rispetto alle “sacche” oggi in uso. Narravano, poi, che una volta ricevuta la relazione, avevano nei successivi 30 giorni promosso avanti la Corte d'Appello giudizio di revocazione straordinaria nei confronti della sentenza d'appello, in quanto era stata scoperta l'oggettiva contrarietà al vero della perizia e comunque la sua falsità e che il Controparte_6
nel costituirsi aveva eccepito il dato formale che non vi era stata una declaratoria giudiziale di falsità della perizia, sicchè si rendeva necessario promuovere il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 6.05.2021, si costituiva in giudizio il prof. CP_4
insistendo per il rigetto della domanda e chiedendo la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice . Controparte_9
Con comparsa di costituzione del 29.10.2021 si costituiva in giudizio anche Controparte_5
dando conto di essere unico soggetto effettivamente legittimato a stare nel presente giudizio,
[...]
dal momento che dal 31.07.2020 il portafoglio assicurativo di e Controparte_10 [...]
era stato trasferito ad Eccepiva nel Controparte_8 Controparte_5 merito la nullità della citazione e comunque l'infondatezza della domanda.
La causa veniva istruita tramite CTU con il dott. ed il dott. e passava quindi Persona_3 Per_4
in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
****
Nella consulenza affidata in questo giudizio al Collegio peritale costituito dal dott. Persona_3
e dal dott. la scrivente ha chiesto di accertare se ricorresse la necessità di sottoporre il Persona_5
sig. a trasfusioni ematiche in occasione del grave incidente stradale di cui fu vittima;
e CP_1 precisamente: “il CTU, letti gli atti, esaminati i documenti depositati, acquisite le necessarie informazioni presso la PA, descriva, alla luce della documentazione medica in atti, le condizioni cliniche del signor al momento del ricovero e riferisca, in particolare, se lo Controparte_1 stesso, al momento dell'effettuazione di ogni singola trasfusione, si trovava in pericolo di vita o in stato di particolare gravità, tale da rappresentare stato di necessità; valuti, tenendo conto delle conoscenze e della prassi del tempo e dei dati clinici a disposizione, il comportamento dei sanitari, sia sotto il profilo della loro adeguatezza in astratto, sia sotto il profilo della modalità di esecuzione, secondo i parametri della diligenza, perizia e prudenza e conformità alle regole della migliore tecnica all'epoca conosciute;
valuti, sulla base di tali verifiche, la consulenza tecnica
d'ufficio a firma del dott. e riferisca se siano riscontrabili profili di responsabilità CP_4
professionale in capo al convenuto e indichi, in caso positivo, quali pregiudizi ne siano conseguenza;
riferisca su ogni elemento utile alla decisione e tenti la conciliazione”.
In relazione alla necessità delle trasfusioni, i CTU hanno precisato: “Le presenti osservazioni permettono ragionevolmente di concludere, anche se in modalità deduttiva per la totale mancanza nella Cartella Clinica sia di dati clinico-strumentali che di una quantificazione delle perdite ematiche perioperatorie, che il paziente nella fase perioperatoria al momento della effettuazione di ogni singola trasfusione si trovava in “pericolo di vita e in una condizione clinica di particolare gravità”, in quanto le perdite ematiche erano di tale gravità da poter configurare un quadro clinico di shock conclamato irreversibile in mancanza di una terapia trasfusionale immediata” (pag. 120
CTU).
Ed ancora:
«Sulla base pertanto di una valutazione estremamente articolata, cui si rinvia per dettaglio, a parere degli scriventi (aspetto che verrà riassunto nelle conclusioni), sussisteva nella fattispecie lo stato di necessità e “l'obbligo” trasfusionale (il ragionamento controfattuale ci porta ad ipotizzare, nel caso di una scelta terapeutica contraria, un altissimo rischio di shock emorragico - e quindi un altissimo rischio di “morte” del paziente). Tali premesse consentono pertanto di affermare non solo che le condizioni del paziente esigevano un trattamento trasfusionale sollecito e “massiccio”, ma che tale intervento fu non solo doveroso, ma condotta “esigibile” sotto ogni punto di vista nella fattispecie. La rapidità con cui, nella stessa giornata, in un tempo orario contratto, la terapia trasfusionale venne attuata non consente, in mancanza di ulteriori elementi se non quelli esaminati,
di stabilire se l'una o l'altra di tali trasfusioni fosse più o meno necessaria ma tenuto conto, come è stato precedentemente esposto, del valore di ematocrito da ritenersi quale “altamente probabile” prima dell'evento traumatico e il livello di ematocrito rilevato successivamente al trattamento trasfusionale, si ritiene che TUTTE LE TRASFUSIONI SOMMINISTRATE DEBBANO ESSERE
CONSIDERATE NECESSARIE E NON SIA POSSIBILE, CON UN CRITERIO DI NATURA
PROBABILISTICA, RITENERE CHE L'UNA O L'ALTRA NON LO FOSSE …» (pag. 122 CTU).
I CCTTUU hanno concluso che sia nella fase preoperatoria, sia in quella operatorio che in quella postoperatoria la condotta del personale sanitario coinvolto nella gestione del percorso clinico
(diagnostico-terapeutico) che ha riguardato il giovane con particolare riferimento alla CP_1
terapia trasfusionale, va esente da profili di responsabilità professionale sanitaria (v. pag 127 – 128
CTU), atteso che gli stessi sanitari, pure con la consapevolezza del rischio di un'infezione da trasfusione, nella condizione di particolare gravità e necessità come quella descritta hanno correttamente ritenuto i Benefici della Trasfusione, secondo i canoni del 1974, in parte ancora attuali, superiori al rischio di una infezione da trasfusione.
Su tali premesse, i periti concludono in merito a ipotesi di riscontrabili profili di responsabilità professionali in capo al prof. escludendone la sussistenza. Infatti, ad avviso del Collegio, CP_4
“La conclusione a cui lo scrivente collegio è pervenuto è del tutto identica a quella cui è pervenuto il Prof. … A conclusione, pertanto, di questa disamina, è parere dei Consulenti Tecnici CP_4 dell'Ufficio che, nella fattispecie, le conclusioni del Prof. (a prescindere dal Controparte_4
contenuto dell'elaborato tecnico) non siano tali da integrare l'evento necessario per poter profilare
a carico dello stesso l'ipotesi di responsabilità professionale sanitaria censurabile in ambito civilistico” (pag. 125 CTU).
Gli accertamenti e le conclusioni dei CTU, la cui relazione peritale deve ritenersi qui integralmente richiamata, possono essere posti a base della decisione in quanto appaiono immuni da censure logiche o tecniche.
La domanda attorea, alla luce di quanto esposto, non merita accoglimento e va integralmente disattesa.
Quanto alle spese di lite, la natura peculiare e controversa del caso clinico oggetto della presente causa, a fronte del quale è dato riscontrare da parte dei periti di parte argomentazioni parimenti esaustive a sostegno di conclusioni opposte, giustifica la compensazione tra le parti, pure nei rapporti di garanzia.
Per lo stesso motivo, pare opportuno porre a carico di parte attrice e parte convenuta in pari quota le spese di CTU, come già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU in pari quota a parte attrice ed a parte convenuta.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 27.01.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian