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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 799/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
SS Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica ET Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 799 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione il 20 marzo 2025, avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a Guinsim in [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente in [...]
Rosario n.22, elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano, alla via G. Papini n.12 presso lo studio dell'avv. Carino Antonella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 11 E
nato a Guinsim in [...] l'[...], Controparte_1
C.F.: , residente in [...]
Rosario n. 22 RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente, unica costituita, con note di trattazione scritta per l'udienza del 25/2/2025 ha chiesto la decisione della causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi ravvisate.
Il P.M. ha opposto il visto in data 26/5/2025, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/1/2023, chiedeva Parte_1
pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio contratto con presso il Comune di Bagre il 19/12/2015. Controparte_1
Aggiungeva che dall'unione matrimoniale sono nate il Persona_1
17/5/2018 e il 26/4/2020 e nel merito chiedeva: Persona_2
1) pronunziare la separazione personale dal marito Controparte_1
con declaratoria di addebito esclusivo a carico dello stesso;
2) disporre l'obbligo dell'altro coniuge di corrispondere, con scadenza mensile, un assegno a titolo mantenimento della ricorrente in euro 100,00 oppure nel diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
3) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza privilegiata dei minori presso la madre con il diritto di visita del padre secondo il calendario di cui al ricorso;
pagi na 2 di 11 4) disporre a carico del resistente, a titolo di mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 400,00 oppure nel diverso importo che il
Tribunale riterrà di giustizia con aggiornamento Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
5) in via gradata, l'affido esclusivo dei figli minori.
La Giudice delegata, verificata la regolarità della notifica al resistente e stante l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti, con ordinanza del
18/7/2023 nominava se stessa quale giudice istruttore e così provvedeva in via provvisoria:
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- prende atto del fatto che la ricorrente è unico genitore esercente la responsabilità sui minori;
- nulla prevede in ordine al diritto di visita padre/figli;
- obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente, l'assegno mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori
(euro 250 cadauno), da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio di quest'ultima ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie
(scolastiche, mediche, sportive etc.) previamente concordate e documentate), come specificato nel Protocollo del Tribunale di Napoli
Nord del 25.10.2019;
- nulla prevede per il mantenimento della ricorrente.
Cocessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. la Giudice delegata, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, riteneva la causa matura per la pagi na 3 di 11 decisione e la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 20/3/2025 la causa veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Il P.M, apponeva il proprio visto il 26/5/2025, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazi one.
In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente ha rivolto al marito che non vede ormai da tempo, l'indifferenza del resistente rimasto contumace, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente si osserva in premessa che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamen te e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea pagi na 4 di 11 di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01).
Si evidenzia che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente si fonda sulle gravi condotte violative dei doveri coniugali sfociate in violenze e minacce in danno della moglie poste in essere dal resistente il quale con sentenza n.96/2022 del Tribunale di Napoli Nord è stato condannato ad anni 2 e mesi 2 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.
La prova delle condotte violente poste in essere da Controparte_1
nei confronti della coniuge deve ritenersi desumibile dalla sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile nei suoi confronti.
È pacifico, invero, che il giudice civile può utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad pagi na 5 di 11 indagare (si legga, in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. 3, 10/05/2024, n.
12901, Rv. 670918 – 01).
Ebbene, nella richiamata sentenza, ritualmente depositata dalla ricorrente è accertato che ha posto in essere Controparte_1
condotte reiterate, indirizzate alla sottomissione della vittima, trattata alla stregua di un essere inferiore;
di vessazioni, umiliazioni minacce caratterizzate dall'abitualità e determinative di condizioni di vita insopportabili, offensive della dignità della persona offesa.
Le condotte evincibili dalle prove testimoniali assunte dal Giudice penale, le cui valutazioni positive di attendibilità oggettiva il Collegio condivide trattandosi di dichiarazioni prive di aporie logiche, intrinsecamente coerenti e convergenti con gli ul teriori elementi di prova raccolti nel processo, valgono, sul piano civile che qui ci occupa, a fondare una pronuncia di addebito nei confronti di Controparte_1
della separazione dalla moglie . Parte_1
Il narrato offerto dalla ricorrente è intrinsecamente coerente, privo di aporie logiche e riscontrato dalla produzione documentale. Inoltre, le querele presentate dalla ricorrente, reiteratamente sottoposta a minacce e aggressioni da parte del marito, offrono una versione dei fatti coerente e ripetuta dalla in sede sia penale che civile. Parte_1
È da applicarsi al caso di specie l'orientamento di legittimità, al quale questo Tribunale aderisce, a mente del quale le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua pagi na 6 di 11 addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Quanto all'affidamento dei figli minori, la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo, mentre il resistente, rimasto contumace, con decreto dell'1/2/2023 (corretto in data 8/672023) emesso dal Tribunale dei minorenni di Napoli, nell'ambito del procedimento recante rg. n
1288/2021 è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Il Collegio rileva che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ha una funzione preventiva, mira cioè non a punire il genitore, ma ad evitare che si continuino a perpetrare per il futuro condotte dannose che hanno già arrecato pregiud izio ai figli minori.
Il Collegio rileva, altresì, che i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi e che rivestono la funzione.
L'intervento de responsabilitate esautora le competenze del giudice del conflitto familiare (id est del giudice ordinario) in materia di affidamento e diritto di visita della prole, escludendo che possa farsi luogo ad un affido condiviso (che presuppone una piena genitorialità in capo ad entrambe le parti) e che possano essere adottati provvedimenti che rischiano di giustapporsi a quelli già in atto.
Ciò premesso, nulla deve disporsi in punto di affido, considerato che in pagi na 7 di 11 forza del provvedimento de responsabilitate reso dal Tribunale dei minorenni che ha pronunciato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di deve individuarsi nella madre, Controparte_1 [...]
l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale. Parte_1
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli, il Collegio ritiene che non vada previsto alcun calendario di incontri tra i minori ed il padre, fermo restando che laddove Controparte_1
dopo l'espiazione della pena, intenda riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali, potrà
e dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale al
T. M. funzionalmente competente.
Quanto alle determinazioni economiche, la detenzione carceraria e la perdita della responsabilità genitoriale non fanno venir meno l'obbligo per il genitore di contribuire al mantenimento dei figli.
Tuttavia, la possibilità di adeguare, sospendere o interrompere il mantenimento dei figli può dipendere da circostanze specifiche, come la prova delle difficoltà finanziarie derivanti dalla detenzione, come la mancanza di reddito o le risorse finanziarie l imitate.
Nella fattispecie, il resistente, rimasto contumace, non ha fornito prova di inadeguatezza dei redditi nel senso anzidetto, di talché il Collegio conferma la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del resistente come statuito in sede presidenzial e.
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente quest'ultima ha dichiarato all'udienza del 5/6/2023 che abita nella comunità presso cui è stata collocata insieme ai figli a seguito delle condotte del marito, frequenta un corso OSS e partecipa a progetti di pagi na 8 di 11 avvio al lavoro nella comunità per i quali percepisce 500 euro al mese.
Orbene, il Collegio aderendo ad un recente indirizzo di legittimità
(ordinanza del 15 ottobre 2019, n. 26084), rileva che anche l'assegno di mantenimento (alla luce di quanto già previsto in materia divorzile dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio
2018) vada riconosciuta una funzione mista assistenziale -compensativa- perequativa che si fonda sul principio di libertà, auto -responsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). Il Collegio premette di essere ben consapevole che la separazione necessariamente comporta un impoverimento per entrambi i coniugi (dividendo ogni risorsa che prima era comune) e che generalmente o, meglio, nella quasi totalità dei casi, altera gli squilibri fra gli stessi. È necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo della durata dell'unione coniugale, delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. L'assegno separativo deve infatti certamente, compensare l'investimento compiuti nel progetto matrimoniale e perequare, in via peraltro del tutto tendenziale, i disagi economici che derivano dalla separazione.
A tal riguardo, posto, con riferimento alle situazioni patrimoniali dei coniugi, nulla è stato provato circa il regime di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza. Tutto quanto precede fa ritenere non raggiunta la prova di una sperequazione reddituale tra le parti e della ricorrenza della funzione compensativa dell'assegno e neppure, con riferimento alla funzione assistenziale, quella di non autosufficienza economica .
pagi na 9 di 11 S'impone il rigetto della domanda.
In ordine alle spese, considerata la natura del giudizio che non prevede una soccombenza in senso tecnico giuridico e che il resistente è rimasto contumace il Collegio reputa compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a Guinsim in [...] il [...] e Parte_1
nato a Guinsim in [...] Controparte_1
l'1/1/1984, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. con addebito a carico di
Controparte_1
b) nulla dispone in merito al regime di affido e al diritto di visita per le ragioni di cui in parte motiva;
c) dispone che versi mensilmente a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro e Parte_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di €
500,00. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella Controparte_1
misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie, purché documentate, sostenute nell'interesse dei figli;
e) rigetta la domanda di mantenimento in favore della ricorrente, come pagi na 10 di 11 in parte motiva;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Frattaminore per l'annotazione di cui all'Ordinamento dello Stato civili (Atto n. 9 del 2015 del registro degli atti del matrimoni o del
Comune di Bagre e trascritto al Comune di Frattaminore al n. 27 p.
II serie C);
g) compensa le spese.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 14/7/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica ET SS Tabarro
pagi na 11 di 11