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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11029/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Perona Luisa presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in ALMESE il Controparte_1 Controparte_2
16/09/1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALMESE (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: ed , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
Con ricorso depositato il 30/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento, salvo evidenziare quanto segue.
I coniugi hanno dichiarato concordemente in ricorso che entrambi i figli, compreso , sono Per_2 economicamente autosufficienti. Ne segue che non ricorrono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che presuppone, per l'appunto, la convivenza con prole maggiorenne ma non economicamente indipendente (oltre che con prole minorenne), condizione che nel caso di specie difetta. Il Collegio si limita, pertanto, a prendere atto che, su accordo delle parti, l'immobile coniugale resta nella disponibilità della IG.ra . CP_1
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALMESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IGnor , con l'accordo della moglie, ha già rilasciato CP_2 la casa coniugale in Almese (TO), Via Montecapretto 24, di cui i coniugi sono comproprietari - il primo in ragione del 25 % e la seconda del 75 % - asportando alcuni arredi che le parti hanno concordemente individuato;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa familiare – che i coniugi hanno messo in vendita con l'accordo che al rogito la IGnora la rilascerà libera da persone e cose – resti nella disponibilità CP_1 della IGnora con tutti gli arredi;
CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che suddivideranno il ricavato della vendita della casa in proporzione alle quote di proprietà di ognuno;
sino a quando l'immobile non sarà stato venduto i IGnori e CP_1
sosterranno in ragione della metà ciascuno il mutuo contratto per l'acquisto della casa;
CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio , maggiorenne, vive con la madre e non ha un Per_2 rapporto stabile di lavoro e concordano pertanto che il padre contribuirà al suo mantenimento nella misura di € 250,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, in corrispondenza di tutti i periodi in cui il figlio risulterà disoccupato purché l'eventuale prolungata disoccupazione non sia ad egli imputabile;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragioni;
NULLA in punto spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11029/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Perona Luisa presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in ALMESE il Controparte_1 Controparte_2
16/09/1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALMESE (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: ed , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
Con ricorso depositato il 30/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento, salvo evidenziare quanto segue.
I coniugi hanno dichiarato concordemente in ricorso che entrambi i figli, compreso , sono Per_2 economicamente autosufficienti. Ne segue che non ricorrono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che presuppone, per l'appunto, la convivenza con prole maggiorenne ma non economicamente indipendente (oltre che con prole minorenne), condizione che nel caso di specie difetta. Il Collegio si limita, pertanto, a prendere atto che, su accordo delle parti, l'immobile coniugale resta nella disponibilità della IG.ra . CP_1
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALMESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IGnor , con l'accordo della moglie, ha già rilasciato CP_2 la casa coniugale in Almese (TO), Via Montecapretto 24, di cui i coniugi sono comproprietari - il primo in ragione del 25 % e la seconda del 75 % - asportando alcuni arredi che le parti hanno concordemente individuato;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa familiare – che i coniugi hanno messo in vendita con l'accordo che al rogito la IGnora la rilascerà libera da persone e cose – resti nella disponibilità CP_1 della IGnora con tutti gli arredi;
CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che suddivideranno il ricavato della vendita della casa in proporzione alle quote di proprietà di ognuno;
sino a quando l'immobile non sarà stato venduto i IGnori e CP_1
sosterranno in ragione della metà ciascuno il mutuo contratto per l'acquisto della casa;
CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio , maggiorenne, vive con la madre e non ha un Per_2 rapporto stabile di lavoro e concordano pertanto che il padre contribuirà al suo mantenimento nella misura di € 250,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, in corrispondenza di tutti i periodi in cui il figlio risulterà disoccupato purché l'eventuale prolungata disoccupazione non sia ad egli imputabile;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragioni;
NULLA in punto spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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