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Articolo 4 della Legge 2 marzo 1987, n. 107
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Articolo 3
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Legge 2 marzo 1987, n. 107
Articolo 4 della Legge 2 marzo 1987, n. 107
Versione
26 marzo 1987
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 26 marzo 1987
Vedi fonte istituzionale
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