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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 508/2021 depositato il 08/10/2021
proposto da
I.n.a.i.l. - 01165400589
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carbonia - Piazza Roma 1 09013 Carbonia SU
elettivamente domiciliato presso comcarbonia@pec.comcarbonia.org
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 15/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26872017 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: in riforma della sentenza gravata accoglimento del ricorso di primo grado e conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 805/2019, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Carbonia aveva accertato quanto dovuto per IMU 2017 in relazione a un immobile di sua proprietà.
Sosteneva che l'immobile in questione non è assoggettato a IMU, in base alle norme richiamate in ricorso, in quanto di proprietà di ente pubblico non economico e non commerciale, classificato fra gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
non rileva il fatto che parte dell'immobile sia locata in quanto il locatario
è l'INPS, ente avente le medesime caratteristiche dell'appellante, e il relativo canone è meramente simbolico;
sosteneva inoltre che l'immobile non è assoggettato a IMU in quanto vincolato.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, Sezione Terza, accoglieva in parte il ricorso per l'effetto annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui assoggetta a IMU la porzione dell'immobile utilizzata direttamente dall'INAIL e respingendolo per il resto.
Avverso tale sentenza, nella parte per esso sfavorevole, l'INAIL propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado.
Il Comune di Carbonia non si è costituito.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ritiene il Collegio che per interpretare il contrasto giurisprudenziale riassunto nella sentenza di primo grado sia decisivo quanto affermato da Cassazione Civile, Sez. Trib., 9 agosto 2024, n. 22613.
Con la richiamata pronuncia la Suprema Corte ha affermato che l'esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), il cui contenuto è stato riproposto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, ha esentato dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
La Corte ha altresì statuito che l'esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di "finalità istituzionali", che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di "servizi pubblici", che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione.
Nel caso che ora occupa non vi ha dubbio sul fatto che l'appellante possegga le caratteristiche soggettive per beneficiare della esenzione di cui si tratta.
Non vi ha dubbio, inoltre, che detta esenzione gli spetti per la porzione dell'immobile che l'Istituto direttamente utilizza per i propri compiti istituzionali, e infatti la sentenza di primo grado, che si è pronunciata in tal senso, non è stata appellata. Quanto alla porzione del suddetto immobile locata all'INPS, ritiene il Collegio decisive le seguenti osservazioni:
1) anche l'istituto locatario ha la natura di ente pubblico non economico e non commerciale, classificato fra gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
2) il canone corrisposto appare sostanzialmente simbolico.
In base a tali elementi afferma il Collegio che nonostante il traserimento della detenzione del bene ad altro soggetto la sua utilizzazione continua a essere quella che dà titolo a godere dell'esenzione di cui si discute;
il modesto canone applicato non può far attribuire all'I.N.A.I.L. la natura di ente commerciale.
Di conseguenza, nonostante il trasferimento della detenzione l'immobile ha continuato a essere adibito a compiti di previdenza e assistenza sociale, svolti da ente pubblico non economico a ciò preposto.
La tesi dell'appellante deve quindi essere condivisa e il ricorso accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune di Carbonia al rimborso della somma di € 2.507,06, pagata dall'I.N.A.I.L. nelle more del processo, oltre gli interessi al tasso legale.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate in ragione delle incertezze giurisprudenziali riscontrate.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in appello in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune di Carbonia a restituire all'Istituto
Nazionale per gli Inforntuni sul Lavoro la somma di € 2.507,06, oltre gli interessi al tasso legale.
Compensa integralmente spese e onorari del giudizio.
Così deciso in cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2025, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, con la partecipazione dei giudici: Manfredo Atzeni, presidente, estensore,
Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 508/2021 depositato il 08/10/2021
proposto da
I.n.a.i.l. - 01165400589
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carbonia - Piazza Roma 1 09013 Carbonia SU
elettivamente domiciliato presso comcarbonia@pec.comcarbonia.org
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 15/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26872017 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: in riforma della sentenza gravata accoglimento del ricorso di primo grado e conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 805/2019, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Carbonia aveva accertato quanto dovuto per IMU 2017 in relazione a un immobile di sua proprietà.
Sosteneva che l'immobile in questione non è assoggettato a IMU, in base alle norme richiamate in ricorso, in quanto di proprietà di ente pubblico non economico e non commerciale, classificato fra gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
non rileva il fatto che parte dell'immobile sia locata in quanto il locatario
è l'INPS, ente avente le medesime caratteristiche dell'appellante, e il relativo canone è meramente simbolico;
sosteneva inoltre che l'immobile non è assoggettato a IMU in quanto vincolato.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, Sezione Terza, accoglieva in parte il ricorso per l'effetto annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui assoggetta a IMU la porzione dell'immobile utilizzata direttamente dall'INAIL e respingendolo per il resto.
Avverso tale sentenza, nella parte per esso sfavorevole, l'INAIL propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado.
Il Comune di Carbonia non si è costituito.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ritiene il Collegio che per interpretare il contrasto giurisprudenziale riassunto nella sentenza di primo grado sia decisivo quanto affermato da Cassazione Civile, Sez. Trib., 9 agosto 2024, n. 22613.
Con la richiamata pronuncia la Suprema Corte ha affermato che l'esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), il cui contenuto è stato riproposto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, ha esentato dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
La Corte ha altresì statuito che l'esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di "finalità istituzionali", che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di "servizi pubblici", che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione.
Nel caso che ora occupa non vi ha dubbio sul fatto che l'appellante possegga le caratteristiche soggettive per beneficiare della esenzione di cui si tratta.
Non vi ha dubbio, inoltre, che detta esenzione gli spetti per la porzione dell'immobile che l'Istituto direttamente utilizza per i propri compiti istituzionali, e infatti la sentenza di primo grado, che si è pronunciata in tal senso, non è stata appellata. Quanto alla porzione del suddetto immobile locata all'INPS, ritiene il Collegio decisive le seguenti osservazioni:
1) anche l'istituto locatario ha la natura di ente pubblico non economico e non commerciale, classificato fra gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
2) il canone corrisposto appare sostanzialmente simbolico.
In base a tali elementi afferma il Collegio che nonostante il traserimento della detenzione del bene ad altro soggetto la sua utilizzazione continua a essere quella che dà titolo a godere dell'esenzione di cui si discute;
il modesto canone applicato non può far attribuire all'I.N.A.I.L. la natura di ente commerciale.
Di conseguenza, nonostante il trasferimento della detenzione l'immobile ha continuato a essere adibito a compiti di previdenza e assistenza sociale, svolti da ente pubblico non economico a ciò preposto.
La tesi dell'appellante deve quindi essere condivisa e il ricorso accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune di Carbonia al rimborso della somma di € 2.507,06, pagata dall'I.N.A.I.L. nelle more del processo, oltre gli interessi al tasso legale.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate in ragione delle incertezze giurisprudenziali riscontrate.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in appello in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune di Carbonia a restituire all'Istituto
Nazionale per gli Inforntuni sul Lavoro la somma di € 2.507,06, oltre gli interessi al tasso legale.
Compensa integralmente spese e onorari del giudizio.
Così deciso in cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2025, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, con la partecipazione dei giudici: Manfredo Atzeni, presidente, estensore,
Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.