CASS
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2024, n. 41963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41963 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ERRICO PASQUALE NATO A LATIANO IL 29/02/1944 DI TOMMASO COSIMO NATO A LATIANO IL 12/03/1964 IR AN DAMIANO NATO A LL TA IL 29/03/1980 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie delle difese;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ssa LIDIA GIORGIO che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti Avv. GIANCARLO CAMASSA E AVV. DOMENICO DI TERLIZZI PER D'ER PA, Avv. ROBERTO RIZZO per Di TO IM, Avv. RICCARDO MELE per IC LO AN, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi con ogni conseguente statuizione;
conclusioni ribadite anche con memoria tempestivamente depositata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41963 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Lecce, con sentenza del 21 giugno 2022, ha dichiarato, in riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Lecce del 17 luglio 2018, D'ER Vitantonio, D'ER PA, Di TO IM e IC LO AN colpevoli del reato loro ascritto al capo 1) della rubrica (artt. 416-bis cod.pen.), condannandoli alla pena di giustizia, previa esclusione per tutti la qualità di promotore, organizzatore o capo, così come delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., con conferma nel resto della impugnata sentenza. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, D'ER PA, Di TO IMt IC AN LO, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 3. Ricorso D'ER PA. 3.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 585 cod.proc.pen. in relazione all'art. 154, comma 4-bis, disp.att. cod.proc.pen., con riferimento all'inammissibilità dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado per tardività dello stesso. 3.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 cod.proc.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., nonché vizio della motivazione perché meramente apparente in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
la Corte di appello di Lecce ha riprodotto pedissequamente le valutazioni rese a suo tempo dal Tribunale del riesame, senza alcuna autonoma valutazione (come emerge dalla totale sovrapponibilità tra pag. 21 della sentenza impugnata e pagina 9 della ordinanza del Tribunale del riesame); ricorre un vero e proprio copia e incolla in assenza di autonoma valutazione quanto alla pluralità di elementi emersi anche nel corso della rinnovazione istruttoria in appello, sicché è da escludere che effettivamente ricorra nel caso in esame una motivazione rafforzata. 3.3. Vizio della motivazione perché omessa e contraddittoria quanto alla sussistenza degli elementi necessari a poter qualificare il D'ER come partecipe, atteso il travisamento realizzato dalla Corte di 1 ì.fk- appello in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori PE, VI e Gua rin i. 3.4. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod.pen., con riferimento al ruolo di partecipe di PA D'ER alla associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita, nonché mancanza di motivazione in ordine alla asserito ruolo di partecipe dello stesso;
l'unico elemento da cui è stata tratta la prova della partecipazione è rappresentato dall'incontro riportato dal PE presso la sua abitazione;
IF , tuttavia;
proprio quegli specifici comportamenti e o fatti che il giudice di appello ha richiamato nella parte introduttiva e teorica del giudizio. La condotta per come descritta potrebbe essere ritenuta esclusivamente sintomo di mera contiguità non punibile. 3.5. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis in ordine al principio del tempus commissi deliciti e dell'art. 2 cod.pen., con particolare riferimento alla modifica in peius del trattamento sanzionatorio a seguito dell'entrata in vigore della I.n. 69 del 2015;i1 capo di imputazione richiama il gennaio 2016 come data di riferimento quanto alla cessazione della condotta, sebbene non sia stato allegato o riscontrato alcun elemento concreto che provi che la permanenza della condotta sia effettivamente cessata in quella data. 4. Ricorso Di TO IM. 4.1. Violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett.c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 585 cod.proc.pen. e art. 154, comma 4-bis, disp.att. cod.proc.pen., attesa l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. 4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 121, 391-bis e 391-octies, 192, 546, lett. e) cod.proc.pen; la difesa lamenta la violazione dei criteri di giudizio da seguire nel caso di overtuming in appello, evidenziando la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla tema della credibilità dei collaboranti e della attendibilità delle dichiarazioni dagli stessi rese nei confronti del ricorrente. La prova di resistenza del narrato richiamato in sentenza appare insuperata e smentita per tabulas, anche tenuto conto della documentazione confluita nel fascicolo del difensore ex art. 391-octies cod.proc.pen. e portati nuovamente alla attenzione del giudice di merito con le memorie depositate ai sensi dell'art. 121 g 2 cod.proc.pen. a ridosso delle discussioni di primo e di secondo grado, sulle quali la Corte di appello è rimasta silente, senza spendere alcuna argomentazione sui temi devoluti;
di conseguenza, la motivazione pur graficamente esistente, si caratterizza per apparenza, essendosi limitata a recepire senza alcuna elaborazione critica il narrato dei collaboratori di giustizia. La difesa ha, inoltre, rilevato la contraddittorietà della motivazione sul tema centrale relativo alla affiliazione del ricorrente, attesa l'evidente contraddittorietà emergente dalle dichiarazioni rese dai collaboratori AN e VI, che affermavano l'affiliazione al RD, e le dichiarazioni rese sia nel verbale di interrogatorio del 5 marzo 2018 dal Di TO, che dalla sentenza n. 219/1993, allegata al n. 5 del fascicolo delle indagini difensive, del tutto pretermesse dalla Corte di appello nella loro portata. La difesa ha ancora sostenuto il malgoverno dei principi I, t, enunciati dalle Sezioni Unite Dasgupta, dal quale consegue una evidente apparenza della motivazione, caratterizzata da una considerazione parziale e parcellizzata degli elementi acquisiti in giudizio, senza effettiva valutazione delle allegazioni difensive e degli elementi introdotti in giudizio con le indagini difensive (richiamando oltre alle dichiarazioni del VI in ordine all'epoca del furto del furgone nel 2007, anche le dichiarazioni del TA in sede di rinnovazione e le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da AR e DI e le dichiarazioni del AN RO deceduto, prese in considerazione in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite "Sadik" e "Troise"). Infine, è stata richiamata la sentenza citata n. 209 del 1993 che invece ricostruiva l'affiliazione del ricorrente non al RD ma a tale NI ZO. 4.3. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod.pen. con riferimento al principio del tempus commissi delicti e all'art. 2 cod. pen. ed alla modifica in peius del trattamento sanzionatorio a seguito dell'entrata in vigore della I.n. 69 del 2015. 5. Ricorso IC AN LO. 5.1. Vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica nel non aver riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 8 del d.l. 152 del 1991 in considerazione delle modalità e contesto nell'ambito del quale si avviava la collaborazione e dell'ampio riscontro che le dichiarazioni rese avevano trovato nel corso delle indagini, soprattutto quanto al movente dell'omicidio, consistente nel contrasto 3 tra Di OS e i D'ER, ed alla descrizione delle dinamiche criminali interne alla associazione operante sul territorio di Latiano. La difesa ha quindi richiamato il ruolo centrale del IC quanto alla riapertura delle indagini e l'irragionevole mancata concessione della attenuante di cui all'art. 8 da parte della Corte di appello. 6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati. 7. Le difese hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le argomentazioni difensive già spese nei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo proposto da D'ER PA e Di TO IM è fondato, con estensione dei relativi effetti anche al ricorrente IC AN LO;
ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce del 17/07/2018 nei confronti di D'ER PA, Di TO IM e IC LO AN. 2. Con il primo motivo proposto le difese hanno rilevato la violazione di legge e di norme processuali sostenendo la tardiva impugnazione del Pubblico Ministero, non rilevata dalla Corte di appello. La consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, dimostra la fondatezza della argomentazione difensiva. Difatti è emerso che: - il G.i.p. presso il Tribunale di Lecce ha dato lettura del dispositivo in data 17/07/2018 con termine per il deposito della motivazione indicato in giorni novanta;
- in seguito, con provvedimento n. 92 del 12/10/2018, il Presidente del Tribunale di Lecce ha concesso una proroga del termine di deposito della motivazione di altri novanta giorni;
- tale provvedimento è stato formalmente comunicato al Pubblico Ministero impugnante in data 28/11/2018, come emerge dalla esplicita accettazione per ricevuta dalla Segretaria particolare addetta all'ufficio dell'impugnante Cancelliere Angelica Alloggio, che risulta in servizio presso la Procura della Repubblica di Lecce;
- il termine per il deposito della motivazione era conseguentemente da identificare nella data del 13/01/2019 (primo termine di novanta giorni con scadenza il 4 15/10/2018, al quale si andavano ad aggiungere altri novanta giorni con la scadenza indicata); - il 13/01/2019 era domenica, con conseguente scorrimento del termine per il deposito al 14/01/2019; - la sentenza veniva tempestivamente depositata in data 14/01/2019; - il ricorso in appello del Pubblico Ministero è stato presentato in data 13/03/2019 e, dunque, oltre i termini previsti in considerazione del combinato disposto degli artt. 585, 544, comma 3, cod.proc.pen.; - il Pubblico ministero, nella intestazione del proprio atto di appello richiamava testualmente la proposizione di motivi avverso la sentenza del 17/07/2018, depositata il 14/01/2019 e "trasmessa a questo ufficio lo scorso 1 febbraio 2019" ed ancora evidenziava che: "la sentenza per la stesura della cui motivazione il giudice otteneva una proroga ex art. 154 co.
4-bis c.p.p., appare censurabile per i motivi che si espongono di seguito". Tale insieme di dati obiettivi rende evidente che il ricorso in appello è stato proposto oltre il termine previsto dal codice di rito, attesa la formale comunicazione (effettuata alla segretaria particolare del Pubblico ministero impugnante, si veda in tal senso il provvedimento agli atti), della proroga del termine di deposito della decisione ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp.att. cod.proc.pen.; termine di deposito prorogato dal quale decorre il dies a quo per impugnare ai sensi del combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod.proc.pen. 3. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp.att. cod.proc.pen., il "dies a quo" per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga qualora questo sia stato comunicato e notificato alle parti del processo;
in caso contrario il termine decorre dal giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Briganti, Rv. 270697-01). Il provvedimento di proroga assume, difatti, rilievo processuale allorquando sia notificato alle parti, nel qual caso il termine per impugnare la sentenza, di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., decorre dalla nuova data fissata per il deposito della sentenza a norma del comma 2 lett. c) dello stesso art. 585 (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258963-01). Ne consegue che la notifica alle parti del provvedimento di proroga del termine per 5 il deposito della sentenza produce l'effetto di "partecipare ad esse lo spostamento in avanti del termine per il deposito della sentenza e, dunque, di formalizzare il differimento del dies a quo ai fini della presentazione dell'impugnazione" (Sez. 6, n. 29150,Briganti,cit.). Diversamente, nel caso in cui il provvedimento ex art. 154, comma 4- bis non sia comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza decorre dall'avviso di deposito della sentenza stessa a norma del combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1514 del 21/10/2005,dep. 2006, Cangiano, Rv. 233325-01), sicché quando il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza ex art. 154, comma 4-bis, non sia comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza non può non decorrere dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento in cancelleria, analogamente ai casi di deposito "tardivo" della motivazione della decisione. Occorre, infine, osservare che sebbene il nostro codice di rito non imponga la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod.proc.pen., tuttavia quando tale adempimento partecipativo venga posto in essere produce l'unico e risolutivo effetto processuale di fissare il dies a quo ai fini della presentazione dei mezzi d'impugnazione. Nel caso di specie, l'adempimento partecipativo è stato posto in essere con formale comunicazione ricevuta dalla segreteria particolare del Pubblico Ministero, con conseguente decorrenza del termine non dal 1 febbraio 2019 (come indicato nel ricorso in appello), ma bensì dal diverso termine sopra indicato in considerazione della scadenza dei 180 giorni concessi per la redazione della motivazione. Né alcuna rilevanza può avere la osservazione, proposta in via interpretativa dal Procuratore generale in sede di discussione al fine di escludere la tardività del ricorso in appello, quanto alla necessità di verificare che sia stata effettuato tale adempimento partecipativo nei confronti di tutte le parti impugnanti. A parte la genericità della allegazione, non essendo stato sul punto allegato alcun elemento indicativo nel senso di una omessa comunicazione della proroga del termine di deposito alle altre parti, occorre rilevare che lo statuto della impugnazione si caratterizza non in modo unitario e comune, ma in relazione alle singole parti del procedimento, per come coinvolte nella comunicazione o meno della proroga, a seconda che alle stesse sia stato o meno reso noto formalmente il diverso termine di deposito della sentenza, senza che 6 un eventuale diverso esito, quanto alla possibile comunicazione dell'adempimento partecipativo predetto ex art. 154-bis disp.att. cod.proc.pen, possa incidere, prorogandolo di fatto, sui termini di impugnazione degli altri soggetti interessati (Sez.6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267984-01, che ha speso considerazioni sistematiche in ordine alla legittimità costituzionale della disciplina ex art. 154, comma 4-bis, disp.att. cod. proc. pen., nonché quanto ai diversi ruoli, termini e garanzie nel pieno rispetto dei principi costituzionali per le parti del procedimento quale conseguenza della previsione predetta;
Sez. 4, n.58249 del 17/10/2018, Albanese, Rv. 274966-01, che ha anche richiamato in generale l'art. 153 del codice di rito penale quanto alle comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero, con principi estensibili al caso di specie in relazione alla particolarità della attività espletata ad esito della richiesta di proroga del termine di deposito). 4. In conclusione si deve ribadire che l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014,Gualtieri, Rv. 260359-01, nello stesso senso, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630-01), con effetto estensivo anche nei confronti del IC non impugnante sul punto (Sez. 2, n.34126 del 05/06/2024, Marincola, non massimata sul punto;
Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-05; Sez. 1, n. 34898 del 13/07/2022, Alfieri, Rv. 283500- 01). Ciò in considerazione del fatto che le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento;
ne consegue che, ove sia proposta impugnazione avverso la decisione del giudice di appello, la Corte di cassazione, se rileva che l'atto di appello contro la decisione del Tribunale era inammissibile, deve provvedere alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912-01, in fattispecie nella quale - come nel caso odierno - la rilevata inammissibilità dell'appello era dovuta a tardiva presentazione dei motivi;
Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, 7 Pacetti, Rv. 185996-01). Tale impostazione risulta del resto coerente con la previsione di cui all'art. 609 cod.proc.pen., secondo cui la Corte di cassazione decide altresì le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, dovendosi pertanto ritenere estesa la cognizione del giudice di legittimità a tutti i profili di inammissibilità che hanno interessato il giudizio di appello. 5. Alla pronuncia consegue nei confronti di D'ER PA, Di TO IM e IC LO AN la declaratoria di irrevocabilità della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara irrevocabile la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce in data 17/07/2018 nei confronti di D'ER PA, Di TO IM e IC LO AN. Così deciso il 10/10/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie delle difese;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ssa LIDIA GIORGIO che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti Avv. GIANCARLO CAMASSA E AVV. DOMENICO DI TERLIZZI PER D'ER PA, Avv. ROBERTO RIZZO per Di TO IM, Avv. RICCARDO MELE per IC LO AN, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi con ogni conseguente statuizione;
conclusioni ribadite anche con memoria tempestivamente depositata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41963 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Lecce, con sentenza del 21 giugno 2022, ha dichiarato, in riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Lecce del 17 luglio 2018, D'ER Vitantonio, D'ER PA, Di TO IM e IC LO AN colpevoli del reato loro ascritto al capo 1) della rubrica (artt. 416-bis cod.pen.), condannandoli alla pena di giustizia, previa esclusione per tutti la qualità di promotore, organizzatore o capo, così come delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., con conferma nel resto della impugnata sentenza. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, D'ER PA, Di TO IMt IC AN LO, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 3. Ricorso D'ER PA. 3.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 585 cod.proc.pen. in relazione all'art. 154, comma 4-bis, disp.att. cod.proc.pen., con riferimento all'inammissibilità dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado per tardività dello stesso. 3.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 cod.proc.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., nonché vizio della motivazione perché meramente apparente in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
la Corte di appello di Lecce ha riprodotto pedissequamente le valutazioni rese a suo tempo dal Tribunale del riesame, senza alcuna autonoma valutazione (come emerge dalla totale sovrapponibilità tra pag. 21 della sentenza impugnata e pagina 9 della ordinanza del Tribunale del riesame); ricorre un vero e proprio copia e incolla in assenza di autonoma valutazione quanto alla pluralità di elementi emersi anche nel corso della rinnovazione istruttoria in appello, sicché è da escludere che effettivamente ricorra nel caso in esame una motivazione rafforzata. 3.3. Vizio della motivazione perché omessa e contraddittoria quanto alla sussistenza degli elementi necessari a poter qualificare il D'ER come partecipe, atteso il travisamento realizzato dalla Corte di 1 ì.fk- appello in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori PE, VI e Gua rin i. 3.4. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod.pen., con riferimento al ruolo di partecipe di PA D'ER alla associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita, nonché mancanza di motivazione in ordine alla asserito ruolo di partecipe dello stesso;
l'unico elemento da cui è stata tratta la prova della partecipazione è rappresentato dall'incontro riportato dal PE presso la sua abitazione;
IF , tuttavia;
proprio quegli specifici comportamenti e o fatti che il giudice di appello ha richiamato nella parte introduttiva e teorica del giudizio. La condotta per come descritta potrebbe essere ritenuta esclusivamente sintomo di mera contiguità non punibile. 3.5. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis in ordine al principio del tempus commissi deliciti e dell'art. 2 cod.pen., con particolare riferimento alla modifica in peius del trattamento sanzionatorio a seguito dell'entrata in vigore della I.n. 69 del 2015;i1 capo di imputazione richiama il gennaio 2016 come data di riferimento quanto alla cessazione della condotta, sebbene non sia stato allegato o riscontrato alcun elemento concreto che provi che la permanenza della condotta sia effettivamente cessata in quella data. 4. Ricorso Di TO IM. 4.1. Violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett.c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 585 cod.proc.pen. e art. 154, comma 4-bis, disp.att. cod.proc.pen., attesa l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. 4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 121, 391-bis e 391-octies, 192, 546, lett. e) cod.proc.pen; la difesa lamenta la violazione dei criteri di giudizio da seguire nel caso di overtuming in appello, evidenziando la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla tema della credibilità dei collaboranti e della attendibilità delle dichiarazioni dagli stessi rese nei confronti del ricorrente. La prova di resistenza del narrato richiamato in sentenza appare insuperata e smentita per tabulas, anche tenuto conto della documentazione confluita nel fascicolo del difensore ex art. 391-octies cod.proc.pen. e portati nuovamente alla attenzione del giudice di merito con le memorie depositate ai sensi dell'art. 121 g 2 cod.proc.pen. a ridosso delle discussioni di primo e di secondo grado, sulle quali la Corte di appello è rimasta silente, senza spendere alcuna argomentazione sui temi devoluti;
di conseguenza, la motivazione pur graficamente esistente, si caratterizza per apparenza, essendosi limitata a recepire senza alcuna elaborazione critica il narrato dei collaboratori di giustizia. La difesa ha, inoltre, rilevato la contraddittorietà della motivazione sul tema centrale relativo alla affiliazione del ricorrente, attesa l'evidente contraddittorietà emergente dalle dichiarazioni rese dai collaboratori AN e VI, che affermavano l'affiliazione al RD, e le dichiarazioni rese sia nel verbale di interrogatorio del 5 marzo 2018 dal Di TO, che dalla sentenza n. 219/1993, allegata al n. 5 del fascicolo delle indagini difensive, del tutto pretermesse dalla Corte di appello nella loro portata. La difesa ha ancora sostenuto il malgoverno dei principi I, t, enunciati dalle Sezioni Unite Dasgupta, dal quale consegue una evidente apparenza della motivazione, caratterizzata da una considerazione parziale e parcellizzata degli elementi acquisiti in giudizio, senza effettiva valutazione delle allegazioni difensive e degli elementi introdotti in giudizio con le indagini difensive (richiamando oltre alle dichiarazioni del VI in ordine all'epoca del furto del furgone nel 2007, anche le dichiarazioni del TA in sede di rinnovazione e le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da AR e DI e le dichiarazioni del AN RO deceduto, prese in considerazione in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite "Sadik" e "Troise"). Infine, è stata richiamata la sentenza citata n. 209 del 1993 che invece ricostruiva l'affiliazione del ricorrente non al RD ma a tale NI ZO. 4.3. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod.pen. con riferimento al principio del tempus commissi delicti e all'art. 2 cod. pen. ed alla modifica in peius del trattamento sanzionatorio a seguito dell'entrata in vigore della I.n. 69 del 2015. 5. Ricorso IC AN LO. 5.1. Vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica nel non aver riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 8 del d.l. 152 del 1991 in considerazione delle modalità e contesto nell'ambito del quale si avviava la collaborazione e dell'ampio riscontro che le dichiarazioni rese avevano trovato nel corso delle indagini, soprattutto quanto al movente dell'omicidio, consistente nel contrasto 3 tra Di OS e i D'ER, ed alla descrizione delle dinamiche criminali interne alla associazione operante sul territorio di Latiano. La difesa ha quindi richiamato il ruolo centrale del IC quanto alla riapertura delle indagini e l'irragionevole mancata concessione della attenuante di cui all'art. 8 da parte della Corte di appello. 6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati. 7. Le difese hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le argomentazioni difensive già spese nei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo proposto da D'ER PA e Di TO IM è fondato, con estensione dei relativi effetti anche al ricorrente IC AN LO;
ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce del 17/07/2018 nei confronti di D'ER PA, Di TO IM e IC LO AN. 2. Con il primo motivo proposto le difese hanno rilevato la violazione di legge e di norme processuali sostenendo la tardiva impugnazione del Pubblico Ministero, non rilevata dalla Corte di appello. La consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, dimostra la fondatezza della argomentazione difensiva. Difatti è emerso che: - il G.i.p. presso il Tribunale di Lecce ha dato lettura del dispositivo in data 17/07/2018 con termine per il deposito della motivazione indicato in giorni novanta;
- in seguito, con provvedimento n. 92 del 12/10/2018, il Presidente del Tribunale di Lecce ha concesso una proroga del termine di deposito della motivazione di altri novanta giorni;
- tale provvedimento è stato formalmente comunicato al Pubblico Ministero impugnante in data 28/11/2018, come emerge dalla esplicita accettazione per ricevuta dalla Segretaria particolare addetta all'ufficio dell'impugnante Cancelliere Angelica Alloggio, che risulta in servizio presso la Procura della Repubblica di Lecce;
- il termine per il deposito della motivazione era conseguentemente da identificare nella data del 13/01/2019 (primo termine di novanta giorni con scadenza il 4 15/10/2018, al quale si andavano ad aggiungere altri novanta giorni con la scadenza indicata); - il 13/01/2019 era domenica, con conseguente scorrimento del termine per il deposito al 14/01/2019; - la sentenza veniva tempestivamente depositata in data 14/01/2019; - il ricorso in appello del Pubblico Ministero è stato presentato in data 13/03/2019 e, dunque, oltre i termini previsti in considerazione del combinato disposto degli artt. 585, 544, comma 3, cod.proc.pen.; - il Pubblico ministero, nella intestazione del proprio atto di appello richiamava testualmente la proposizione di motivi avverso la sentenza del 17/07/2018, depositata il 14/01/2019 e "trasmessa a questo ufficio lo scorso 1 febbraio 2019" ed ancora evidenziava che: "la sentenza per la stesura della cui motivazione il giudice otteneva una proroga ex art. 154 co.
4-bis c.p.p., appare censurabile per i motivi che si espongono di seguito". Tale insieme di dati obiettivi rende evidente che il ricorso in appello è stato proposto oltre il termine previsto dal codice di rito, attesa la formale comunicazione (effettuata alla segretaria particolare del Pubblico ministero impugnante, si veda in tal senso il provvedimento agli atti), della proroga del termine di deposito della decisione ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp.att. cod.proc.pen.; termine di deposito prorogato dal quale decorre il dies a quo per impugnare ai sensi del combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod.proc.pen. 3. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp.att. cod.proc.pen., il "dies a quo" per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga qualora questo sia stato comunicato e notificato alle parti del processo;
in caso contrario il termine decorre dal giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Briganti, Rv. 270697-01). Il provvedimento di proroga assume, difatti, rilievo processuale allorquando sia notificato alle parti, nel qual caso il termine per impugnare la sentenza, di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., decorre dalla nuova data fissata per il deposito della sentenza a norma del comma 2 lett. c) dello stesso art. 585 (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258963-01). Ne consegue che la notifica alle parti del provvedimento di proroga del termine per 5 il deposito della sentenza produce l'effetto di "partecipare ad esse lo spostamento in avanti del termine per il deposito della sentenza e, dunque, di formalizzare il differimento del dies a quo ai fini della presentazione dell'impugnazione" (Sez. 6, n. 29150,Briganti,cit.). Diversamente, nel caso in cui il provvedimento ex art. 154, comma 4- bis non sia comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza decorre dall'avviso di deposito della sentenza stessa a norma del combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1514 del 21/10/2005,dep. 2006, Cangiano, Rv. 233325-01), sicché quando il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza ex art. 154, comma 4-bis, non sia comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza non può non decorrere dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento in cancelleria, analogamente ai casi di deposito "tardivo" della motivazione della decisione. Occorre, infine, osservare che sebbene il nostro codice di rito non imponga la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod.proc.pen., tuttavia quando tale adempimento partecipativo venga posto in essere produce l'unico e risolutivo effetto processuale di fissare il dies a quo ai fini della presentazione dei mezzi d'impugnazione. Nel caso di specie, l'adempimento partecipativo è stato posto in essere con formale comunicazione ricevuta dalla segreteria particolare del Pubblico Ministero, con conseguente decorrenza del termine non dal 1 febbraio 2019 (come indicato nel ricorso in appello), ma bensì dal diverso termine sopra indicato in considerazione della scadenza dei 180 giorni concessi per la redazione della motivazione. Né alcuna rilevanza può avere la osservazione, proposta in via interpretativa dal Procuratore generale in sede di discussione al fine di escludere la tardività del ricorso in appello, quanto alla necessità di verificare che sia stata effettuato tale adempimento partecipativo nei confronti di tutte le parti impugnanti. A parte la genericità della allegazione, non essendo stato sul punto allegato alcun elemento indicativo nel senso di una omessa comunicazione della proroga del termine di deposito alle altre parti, occorre rilevare che lo statuto della impugnazione si caratterizza non in modo unitario e comune, ma in relazione alle singole parti del procedimento, per come coinvolte nella comunicazione o meno della proroga, a seconda che alle stesse sia stato o meno reso noto formalmente il diverso termine di deposito della sentenza, senza che 6 un eventuale diverso esito, quanto alla possibile comunicazione dell'adempimento partecipativo predetto ex art. 154-bis disp.att. cod.proc.pen, possa incidere, prorogandolo di fatto, sui termini di impugnazione degli altri soggetti interessati (Sez.6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267984-01, che ha speso considerazioni sistematiche in ordine alla legittimità costituzionale della disciplina ex art. 154, comma 4-bis, disp.att. cod. proc. pen., nonché quanto ai diversi ruoli, termini e garanzie nel pieno rispetto dei principi costituzionali per le parti del procedimento quale conseguenza della previsione predetta;
Sez. 4, n.58249 del 17/10/2018, Albanese, Rv. 274966-01, che ha anche richiamato in generale l'art. 153 del codice di rito penale quanto alle comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero, con principi estensibili al caso di specie in relazione alla particolarità della attività espletata ad esito della richiesta di proroga del termine di deposito). 4. In conclusione si deve ribadire che l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014,Gualtieri, Rv. 260359-01, nello stesso senso, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630-01), con effetto estensivo anche nei confronti del IC non impugnante sul punto (Sez. 2, n.34126 del 05/06/2024, Marincola, non massimata sul punto;
Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-05; Sez. 1, n. 34898 del 13/07/2022, Alfieri, Rv. 283500- 01). Ciò in considerazione del fatto che le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento;
ne consegue che, ove sia proposta impugnazione avverso la decisione del giudice di appello, la Corte di cassazione, se rileva che l'atto di appello contro la decisione del Tribunale era inammissibile, deve provvedere alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912-01, in fattispecie nella quale - come nel caso odierno - la rilevata inammissibilità dell'appello era dovuta a tardiva presentazione dei motivi;
Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, 7 Pacetti, Rv. 185996-01). Tale impostazione risulta del resto coerente con la previsione di cui all'art. 609 cod.proc.pen., secondo cui la Corte di cassazione decide altresì le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, dovendosi pertanto ritenere estesa la cognizione del giudice di legittimità a tutti i profili di inammissibilità che hanno interessato il giudizio di appello. 5. Alla pronuncia consegue nei confronti di D'ER PA, Di TO IM e IC LO AN la declaratoria di irrevocabilità della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara irrevocabile la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce in data 17/07/2018 nei confronti di D'ER PA, Di TO IM e IC LO AN. Così deciso il 10/10/2024.