Improcedibile
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03807/2025REG.PROV.COLL.
N. 08993/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8993 del 2024, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’amministrazione, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza del 10 febbraio 2025, con la quale parte appellante dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Riccardo Carpino.
Nessuno è presente per le parti costituite.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
la questione controversa riguarda la seconda prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
con l’ordinanza pubblicata in data 4 novembre 2024, comunicata in pari data, resa all’esito del giudizio RG -OMISSIS-, il Tar Lazio ha accolto l’istanza di accesso delle parti ricorrenti in primo grado ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. formulata col ricorso introduttivo e, per l’effetto, ha dichiarato il diritto ad accedere alla documentazione richiesta;
con istanza depositata agli atti di causa il 10 dicembre 2024 l’appellante ha dichiarato di rinunziare all’atto di appello chiedendo l’integrale compensazione delle spese processuali;
Ritenuto che
la rinuncia, pur non essendo stata formalizzata con tutte le modalità previste dal codice di rito, evidenzia l’assenza di interesse alla coltivazione del giudizio (Consiglio di Stato, sez. II, -OMISSIS-: nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso irritualmente presentata denota una carenza di interesse al ricorso medesimo e, quindi, legittima una statuizione di improcedibilità, come disposto dall' art. 35 del D.Lgs. n. 104/2010 );
in ragione di quanto dichiarato dall’appellante, non resta al Collegio, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, che prendere atto di quanto sopra, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra l’altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione;
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.