Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1233/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1399 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 26.2.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Imperia, Via della Repubblica n.43 presso lo studio dell'avv.to Loredana Modaffari che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via della Repubblica n.43 presso lo studio dell'avv.to Eric Pino che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 25.7.2024 – premettendo di essersi unito in Parte_2 matrimonio in Cervo il 6.10.2012 con e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1
(9 anni, essendo nata il [...]), ancora minorenne;
che in seguito Per_1 all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che alla moglie doveva essere addebitata in ragione della violazione dei doveri di assistenza materiale e morale nascenti dal matrimonio. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso l'abitazione della madre (con assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fosse posto un assegno di importo non superiore ad € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato aderiva alla domanda in punto status, dall'altro – dando atto del medio tempore raggiunto accordo con la controparte - chiedeva che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso di sé (con assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fosse posto un assegno di importo pari ad € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Ciò premesso, in luogo della disposta comparizione personale veniva fissata udienza di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Le parti, nelle successive note di trattazione depositate entro il termine perentorio del 26.2.2025, rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate. Parte ricorrente, del resto, ha rinunziato alla domanda di addebito della separazione solo in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione della figlia minore , delineando un regime di visite che appare adeguatamente Per_1 rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età della stessa. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1233/2024 R.G.A.C.C.
mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20.12.1958 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio in Cervo il 6.10.2012;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con Per_1 collocazione prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della madre. Con accordo a che ciascuno dei coniugi possa fissare la propria residenza o domicilio ove meglio riterrà opportuno;
3) assegna a la casa coniugale sita in Diano Marina, Via Generale Controparte_1
Ardoino, n.237; dandosi atto di come abbia già rilasciato Parte_1 l'immobile prelevando i propri beni personali;
4) il padre - al fine di garantire alla minore ampia possibilità di visita di entrambi i genitori ed affinché essa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e ricevere cura ed istruzione da parte di entrambi e salvo migliori e diversi accordi conseguenti a diverse esigenze loro o della minore – potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati dal Per_1 venerdì pomeriggio alla domenica sera nonché tutte le settimane dal lunedì pomeriggio al martedì mattina e dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina.
La figlia minore trascorrerà in pari misura con entrambi i genitori le Per_1 festività Natalizie e Pasquali, alternandosi tra loro di anno in anno - salvo diverso accordo - la Vigilia di Natale ed il Natale, l'ultimo dell'anno ed il Capodanno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. La figlia minore, inoltre, trascorrerà una settimana intera con ciascun genitore durante l'anno; 5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € Per_1
300,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tablet ove l'Istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria.
- spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1233/2024 R.G.A.C.C.
ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari;
- spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo;
- spese extrascolastiche e ricreative ove preventivamente concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, viaggi e vacanze. Resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei quindici giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa.
In caso di spese soggette ad accordo, il genitore che intenda effettuare la stessa, dovrà dare comunicazione scritta all'altro genitore della esigenza, e questi dovrà esprimere il consenso o un motivato dissenso entro i cinque giorni successivi. Il silenzio nel termine indicato verrà inteso come tacito consenso. 6) con accordo a che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale (ovvero analoga provvidenza anche in futuro diversamente denominata) per la figlia minore e con impegno ed obbligo assunto dal Per_1 padre a fornire ogni anno la necessaria collaborazione per l'ottenimento del beneficio;
7) con accordo a che gli animali di famiglia (gatto e cane) rimangano presso la casa coniugale e che se ne prenda cura provvedendo Controparte_1 interamente al loro mantenimento;
8) dandosi atto di come le parti dichiarino di essere allo stato autosufficienti e di rinunziare al contributo al mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
9) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra con il preciso adempimento delle superiori condizioni;
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 7.3.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4