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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9184 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RGN. 32614 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to E. De Lucia
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Lapenna e A. Lapenna
all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sostiene di aver svolto lavoro dipendente dal 15.12.22 (e non dal 9.3.23 come risulta dal contratto non ricevuto né sottoscritto), al 26.4.24, quando è stata licenziata senza atto scritto e, comunque, senza giustificato motivo, svolgendo 36 ore settimanali (e non 30 come risulta dal contratto); chiede le differenze retributive, la reintegra e il risarcimento del danno.
Quanto alla natura di rapporto a tempo parziale, la ricorrente sostiene che non vi è l'atto scritto ai sensi dell'art. 78, ccnl di settore e dell'art. 10, dlgs. 81/15.
Premesso che la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam, la prova della sua esistenza ed anche della conoscenza da parte della ricorrente risulta chiaramente dagli atti (v. docc. 11 e 4 fascicolo parte resistente).
Quanto all'orario di lavoro, non vi è una prova piena di 36 ore settimanali. Il teste , conoscente della ricorrente, è troppo Tes_1 appiattito sulle posizioni della lavoratrice;
il collega non Tes_2 conferma l'orario di 36 ore rispetto alle 30 come da contratto e la collega lo nega (v. deposizioni rese alle udienze dell'8.4.25 e CP_3 del 27.5.25).
Quanto all'inizio del rapporto, non vi è una piena prova di un inizio anticipato rispetto ai primi di marzo 2023. Il teste , conoscente Tes_1 della ricorrente, è troppo appiattito sulle posizioni della lavoratrice;
il collega lo conferma e la collega lo nega (v. Tes_2 CP_3 deposizioni rese alle udienze dell'8.4.25 e del 27.5.25). Tuttavia, i documenti smentiscono un inizio del rapporto a dicembre 2022: a metà gennaio 2023 la ricorrente chiede quando si inizia il lavoro, a febbraio 2023 le parti stanno contrattando (v. docc. 8 e 9 fascicolo parte resistente).
Quanto al licenziamento risulta evidente che è stata la lavoratrice a recedere in tronco dal rapporto ed a chiedere la formalizzazione del licenziamento per percepire la Naspi: univoche le testimonianze dei colleghi e e univoca la documentazione (v. docc. 12, Tes_2 CP_3
13 e 14 fascicolo parte resistente).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, considerato che sull'inizio del rapporto e sull'orario di lavoro la posizione della lavoratrice non è del tutto sfornita di prova e che il datore ha formalizzato falsamente un licenziamento a fronte delle dimissioni della lavoratrice, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 23 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to E. De Lucia
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Lapenna e A. Lapenna
all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sostiene di aver svolto lavoro dipendente dal 15.12.22 (e non dal 9.3.23 come risulta dal contratto non ricevuto né sottoscritto), al 26.4.24, quando è stata licenziata senza atto scritto e, comunque, senza giustificato motivo, svolgendo 36 ore settimanali (e non 30 come risulta dal contratto); chiede le differenze retributive, la reintegra e il risarcimento del danno.
Quanto alla natura di rapporto a tempo parziale, la ricorrente sostiene che non vi è l'atto scritto ai sensi dell'art. 78, ccnl di settore e dell'art. 10, dlgs. 81/15.
Premesso che la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam, la prova della sua esistenza ed anche della conoscenza da parte della ricorrente risulta chiaramente dagli atti (v. docc. 11 e 4 fascicolo parte resistente).
Quanto all'orario di lavoro, non vi è una prova piena di 36 ore settimanali. Il teste , conoscente della ricorrente, è troppo Tes_1 appiattito sulle posizioni della lavoratrice;
il collega non Tes_2 conferma l'orario di 36 ore rispetto alle 30 come da contratto e la collega lo nega (v. deposizioni rese alle udienze dell'8.4.25 e CP_3 del 27.5.25).
Quanto all'inizio del rapporto, non vi è una piena prova di un inizio anticipato rispetto ai primi di marzo 2023. Il teste , conoscente Tes_1 della ricorrente, è troppo appiattito sulle posizioni della lavoratrice;
il collega lo conferma e la collega lo nega (v. Tes_2 CP_3 deposizioni rese alle udienze dell'8.4.25 e del 27.5.25). Tuttavia, i documenti smentiscono un inizio del rapporto a dicembre 2022: a metà gennaio 2023 la ricorrente chiede quando si inizia il lavoro, a febbraio 2023 le parti stanno contrattando (v. docc. 8 e 9 fascicolo parte resistente).
Quanto al licenziamento risulta evidente che è stata la lavoratrice a recedere in tronco dal rapporto ed a chiedere la formalizzazione del licenziamento per percepire la Naspi: univoche le testimonianze dei colleghi e e univoca la documentazione (v. docc. 12, Tes_2 CP_3
13 e 14 fascicolo parte resistente).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, considerato che sull'inizio del rapporto e sull'orario di lavoro la posizione della lavoratrice non è del tutto sfornita di prova e che il datore ha formalizzato falsamente un licenziamento a fronte delle dimissioni della lavoratrice, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 23 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro