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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10036 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 18825/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18825/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di Napoli e vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di Parte_1 C.F._1 procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via Carlo De Cesare 64
APPELLANTE
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.p.t.r., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marinelli, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.20 elett.te domicilia, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, il Parte_1 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 10718/2022, emessa in data 25/03/2022 e depositata in data 28/03/2022, con cui quest'ultimo rigettava la sua domanda di ripetizione dell'importo di €. 200,00 relativo alle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, resa nel procedimento n. R.G.E. 6791/2017. Nello specifico il Giudice di Pace, nel respingere la domanda, affermava che: “L'attore ha depositato in atti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa in data 25/05/2017 nel procedimento 6791/2017, quale prova dell'assegnazione delle somme vantate in cui veniva espressamente liquidata al procuratore antistatario avv. Vito (Mazzella), la somma di Euro 1.428,00 oltre spese generali, Iva e CPA, per “spese dell'intera procedura esecutiva, incluse spese e competenze per attività successive alla formazione del t.e. ed anteriori al precetto”. Pertanto, le spese di registrazione erano già state liquidate nella citata ordinanza ed andavano regolarmente pagate dall'attore e non ripetibili in quanto era previsto negli importi liquidati”. Interposto appello, il censurava la predetta sentenza Pt_1 di primo grado, articolando i seguenti motivi: 1) Errata e falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c. e dell'art. 57 del Testo unico di cui al D.P.R. 131/1986 in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari. Contraddittorieta' della motivazione, laddove, ad avviso dell'appellante, proprio la presenza di una espressa statuizione del Giudice dell'esecuzione in riferimento alle spese di registrazione dell'ordinanza, non lasciava alcun dubbio sull'addebito delle stesse al debitore esecutato, sicché l'affermazione del Giudice di Pace in ordine alla debenza di tale importo a carico di esso appellante appariva erroneo e comunque contraddittorio. Si costituiva l' (di seguito, per brevità, Controparte_1
contestando l'avverso dedotto in giudizio, ed eccependo altresì CP_2 l'inammissibilità dell'appello, nonché la carenza di legittimazione ad agire dell'appellante, nonché la sua carenza di legittimazione passiva. La controversia, dopo alcuni rinvii disposti per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/07/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ove venia assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Orbene, pur non acquisito il fascicolo di primo grado e autorizzate le parti alla sua ricostruzione, va osservato, invero, che si controverte su una questione di puro diritto, che può essere decisa sulla base degli atti a disposizione. Va rilevato che l'appellante si duole del ritenuto cattivo governo da parte del Giudice di prime cure della disciplina relativa alle spese connesse all'ordinanza di assegnazione resa ex art. 553 c.p.c., risultando, quindi, specifico il motivo di gravame proposto. Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, la domanda dell'appellante difetti di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. che è una condizione dell'azione, unitamente, come è noto, alla legittimazione ad agire e che può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni grado e stato del processo (cfr. Cass. n. 30207 del 2024; Cfr.: Cass., SU, n. 2951 del 2016 che affronta funditus la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto, il cui
- 2 - ragionamento ben può essere esteso, quanto alla rilevabilità d'ufficio ed in ogni grado e stato del processo, all'interesse ad agire). Nel caso in esame, con motivazione succinta, il Giudice di Pace ha affermato che: “L'attore ha depositato in atti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa in data 24/05/2017 nel procedimento 6791/2017, quale prova dell'assegnazione delle somme vantate in cui veniva espressamente liquidata al procuratore antistatario avv. Vito Mazz(ar)ella, la somma di Euro 1.428,00 oltre spese generali, Iva e CPA , per “spese dell'intera procedura esecutiva, incluse spese e competenze per attività successive alla formazione del t.e. e anteriori al precetto”. Pertanto le spese di registrazione erano già state liquidate nella citata ordinanza ed andavano regolarmente pagate dall'attore e non ripetibili in quanto il pagamento era stato previsto ed incluso negli importi liquidati. La domanda va pertanto rigettata” Ora, tale statuizione appare corretta fin dove il Giudice di prime cure afferma che l'importo dell'imposta di registro dell'ordinanza emessa è ricompresa in tale provvedimento, risultando errata nella parte in cui stabilisce che essa gravi sul creditore procedente, e non invece, a seconda dei casi, sul terzo esecutato o sul debitore originario. Osserva, infatti, questo Giudice che, per comprendere quanto sopra detto, si deve partire dal contenuto dell'ordinanza di assegnazione, atteso che “in materia di pignoramento presso terzi, il creditore che abbia conseguito, nell'ambito della liquidazione delle spese processuali disposta dal giudice dell'esecuzione, l'assegnazione anche delle somme necessarie per la registrazione dell'ordinanza medesima, è carente di interesse ad ottenere per tale importo un ulteriore titolo esecutivo da fare valere contro il suo originario debitore, ove il debito del terzo pignorato risulti capiente, avendo già ricevuto la piena soddisfazione nei confronti del proprio debitore. …” e che “… Qualora, invece, l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del 'debitor debitoris', questo fa capo per la differenza 'ab origine' al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata. …” (cfr. Cass. 10420/2020) Orbene, se il giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato, oltre che delle spese del processo esecutivo, anche del costo di registrazione dell'ordinanza stessa, si deve ritenere che il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c. (cfr. Cass. 3206/2022 e Cass. 3215/2022). In ipotesi del genere il creditore procedente non avrebbe interesse ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo, all'esito del giudizio di ripetizione, contro l'originario proprio debitore per la ripetizione delle spese di registrazione, in
- 3 - quanto nei confronti del terzo ha già il titolo, costituito dall'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. 15447/2020; Cass. 3206/2022; Cass. 3215/2022). In conclusione, se il creditore è già in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del terzo (debitor debitoris), in quanto l'ordinanza di assegnazione, pronunciata ex art. 553 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione nei confronti di quest'ultimo, contiene l'espresso addebito in capo al debitore esecutato anche delle spese di registrazione dell'ordinanza medesima, oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese della procedura, il creditore stesso non ha interesse ad agire in ripetizione nei confronti del proprio debitore originario (cfr. Cass. 3720/2020 in motivazione, in una fattispecie assolutamente identica: “… E' invero pacifico … che il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso da (…) nei confronti di un suo debitore … abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al suddetto debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, appunto ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c.), onde tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo … In questa situazione, sussiste effettivamente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell'art. 95 c.p.c. ed oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati). …”). Pertanto, in casi del genere, l'importo relativo alle spese di registrazione deve intendersi ricompreso nella complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente e dunque richiedibile direttamente al terzo debitor debitoris, con conseguente carenza di interesse del creditore ad ottenere un nuovo e autonomo titolo esecutivo, in ordine a dette spese, nei confronti del suo originario debitore, avendo egli già ottenuto piena soddisfazione direttamente in sede esecutiva (cfr. Cass. 1004/2020). Nel caso in esame, il G.E., nel procedimento esecutivo, ha affermato che:
“ritenuto che le spese dell'intera procedura esecutiva, incluse spese e competenze per attività successive alla formazione del t.e. ed anteriori al precetto, vanno liquidate come segue: (…)”; che “assegna al creditore avv. Vito Mazzella (…) procuratore antistatario, la complessiva somma di euro 1.428 oltre rimborso spese generali ed iva e cpa, se documentate con fattura e non detraibili dal creditore, nonché spese successive occorrende (imposta di registro ed altre, purché documentate al terzo). Dalla lettura degli stralci
- 4 - dell'ordinanza richiamata si ricava pacificamente che le spese dell'imposta di registro erano ricomprese nel provvedimento richiamato e poste a carico del terzo (debitor debitoris); né, d'altro canto, si desume dal citato documento, l'incapienza dell'esecutato, caso in cui, secondo un certo orientamento: “… qualora per l'incapienza del credito assegnato l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall'inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata …” (cfr. Cass. 10420/2020; Cass. 3206/2022; Cass. 3215/2022). Se così è, trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la relativa pretesa ben poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso) (cfr. Cass. civ. sent. 1004/2020). In tal senso, è poi irrilevante che al momento in cui era stata notificata al terzo la richiesta di pagamento degli importi assegnati, la somma per la registrazione non potesse materialmente essere pretesa e riscossa, per non essere stata ancora registrata la medesima ordinanza;
infatti, trattandosi di importo comunque compreso in quello oggetto di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e prevedendo espressamente l'ordinanza di assegnazione anche dette spese, la relativa pretesa ben può essere avanzata anche successivamente e, addirittura, in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione, previa prova documentale del costo sostenuto (cfr. citata Cass. 3720/2020). In conclusione, e considerato che non è oggetto di gravame la questione della 'capienza' o meno dell'importo vincolato a seguito del pignoramento, l'appello va rigettato, in quanto sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il proprio originario debitore per le spese di registrazione, avendone egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo direttamente in sede esecutiva, atteso che - come detto - l'ordinanza di assegnazione contiene anche il riferimento alle spese vive di registrazione dell'ordinanza stessa. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M 55/14, come aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto, secondo i valori minimi, attesa la modestissima complessità della questione trattata. Occorre dare atto che ricorrono i presupposti, a norma dell'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal 1/1/2013, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a
- 5 - titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1 a) Rigetta l'appello; b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in € 332,00 per competenze professionali ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Dichiara, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 3.11.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO (dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- 6 -
TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18825/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di Napoli e vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di Parte_1 C.F._1 procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via Carlo De Cesare 64
APPELLANTE
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.p.t.r., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marinelli, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.20 elett.te domicilia, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, il Parte_1 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 10718/2022, emessa in data 25/03/2022 e depositata in data 28/03/2022, con cui quest'ultimo rigettava la sua domanda di ripetizione dell'importo di €. 200,00 relativo alle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, resa nel procedimento n. R.G.E. 6791/2017. Nello specifico il Giudice di Pace, nel respingere la domanda, affermava che: “L'attore ha depositato in atti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa in data 25/05/2017 nel procedimento 6791/2017, quale prova dell'assegnazione delle somme vantate in cui veniva espressamente liquidata al procuratore antistatario avv. Vito (Mazzella), la somma di Euro 1.428,00 oltre spese generali, Iva e CPA, per “spese dell'intera procedura esecutiva, incluse spese e competenze per attività successive alla formazione del t.e. ed anteriori al precetto”. Pertanto, le spese di registrazione erano già state liquidate nella citata ordinanza ed andavano regolarmente pagate dall'attore e non ripetibili in quanto era previsto negli importi liquidati”. Interposto appello, il censurava la predetta sentenza Pt_1 di primo grado, articolando i seguenti motivi: 1) Errata e falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c. e dell'art. 57 del Testo unico di cui al D.P.R. 131/1986 in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari. Contraddittorieta' della motivazione, laddove, ad avviso dell'appellante, proprio la presenza di una espressa statuizione del Giudice dell'esecuzione in riferimento alle spese di registrazione dell'ordinanza, non lasciava alcun dubbio sull'addebito delle stesse al debitore esecutato, sicché l'affermazione del Giudice di Pace in ordine alla debenza di tale importo a carico di esso appellante appariva erroneo e comunque contraddittorio. Si costituiva l' (di seguito, per brevità, Controparte_1
contestando l'avverso dedotto in giudizio, ed eccependo altresì CP_2 l'inammissibilità dell'appello, nonché la carenza di legittimazione ad agire dell'appellante, nonché la sua carenza di legittimazione passiva. La controversia, dopo alcuni rinvii disposti per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/07/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ove venia assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Orbene, pur non acquisito il fascicolo di primo grado e autorizzate le parti alla sua ricostruzione, va osservato, invero, che si controverte su una questione di puro diritto, che può essere decisa sulla base degli atti a disposizione. Va rilevato che l'appellante si duole del ritenuto cattivo governo da parte del Giudice di prime cure della disciplina relativa alle spese connesse all'ordinanza di assegnazione resa ex art. 553 c.p.c., risultando, quindi, specifico il motivo di gravame proposto. Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, la domanda dell'appellante difetti di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. che è una condizione dell'azione, unitamente, come è noto, alla legittimazione ad agire e che può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni grado e stato del processo (cfr. Cass. n. 30207 del 2024; Cfr.: Cass., SU, n. 2951 del 2016 che affronta funditus la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto, il cui
- 2 - ragionamento ben può essere esteso, quanto alla rilevabilità d'ufficio ed in ogni grado e stato del processo, all'interesse ad agire). Nel caso in esame, con motivazione succinta, il Giudice di Pace ha affermato che: “L'attore ha depositato in atti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa in data 24/05/2017 nel procedimento 6791/2017, quale prova dell'assegnazione delle somme vantate in cui veniva espressamente liquidata al procuratore antistatario avv. Vito Mazz(ar)ella, la somma di Euro 1.428,00 oltre spese generali, Iva e CPA , per “spese dell'intera procedura esecutiva, incluse spese e competenze per attività successive alla formazione del t.e. e anteriori al precetto”. Pertanto le spese di registrazione erano già state liquidate nella citata ordinanza ed andavano regolarmente pagate dall'attore e non ripetibili in quanto il pagamento era stato previsto ed incluso negli importi liquidati. La domanda va pertanto rigettata” Ora, tale statuizione appare corretta fin dove il Giudice di prime cure afferma che l'importo dell'imposta di registro dell'ordinanza emessa è ricompresa in tale provvedimento, risultando errata nella parte in cui stabilisce che essa gravi sul creditore procedente, e non invece, a seconda dei casi, sul terzo esecutato o sul debitore originario. Osserva, infatti, questo Giudice che, per comprendere quanto sopra detto, si deve partire dal contenuto dell'ordinanza di assegnazione, atteso che “in materia di pignoramento presso terzi, il creditore che abbia conseguito, nell'ambito della liquidazione delle spese processuali disposta dal giudice dell'esecuzione, l'assegnazione anche delle somme necessarie per la registrazione dell'ordinanza medesima, è carente di interesse ad ottenere per tale importo un ulteriore titolo esecutivo da fare valere contro il suo originario debitore, ove il debito del terzo pignorato risulti capiente, avendo già ricevuto la piena soddisfazione nei confronti del proprio debitore. …” e che “… Qualora, invece, l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del 'debitor debitoris', questo fa capo per la differenza 'ab origine' al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata. …” (cfr. Cass. 10420/2020) Orbene, se il giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato, oltre che delle spese del processo esecutivo, anche del costo di registrazione dell'ordinanza stessa, si deve ritenere che il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c. (cfr. Cass. 3206/2022 e Cass. 3215/2022). In ipotesi del genere il creditore procedente non avrebbe interesse ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo, all'esito del giudizio di ripetizione, contro l'originario proprio debitore per la ripetizione delle spese di registrazione, in
- 3 - quanto nei confronti del terzo ha già il titolo, costituito dall'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. 15447/2020; Cass. 3206/2022; Cass. 3215/2022). In conclusione, se il creditore è già in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del terzo (debitor debitoris), in quanto l'ordinanza di assegnazione, pronunciata ex art. 553 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione nei confronti di quest'ultimo, contiene l'espresso addebito in capo al debitore esecutato anche delle spese di registrazione dell'ordinanza medesima, oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese della procedura, il creditore stesso non ha interesse ad agire in ripetizione nei confronti del proprio debitore originario (cfr. Cass. 3720/2020 in motivazione, in una fattispecie assolutamente identica: “… E' invero pacifico … che il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso da (…) nei confronti di un suo debitore … abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al suddetto debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, appunto ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c.), onde tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo … In questa situazione, sussiste effettivamente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell'art. 95 c.p.c. ed oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati). …”). Pertanto, in casi del genere, l'importo relativo alle spese di registrazione deve intendersi ricompreso nella complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente e dunque richiedibile direttamente al terzo debitor debitoris, con conseguente carenza di interesse del creditore ad ottenere un nuovo e autonomo titolo esecutivo, in ordine a dette spese, nei confronti del suo originario debitore, avendo egli già ottenuto piena soddisfazione direttamente in sede esecutiva (cfr. Cass. 1004/2020). Nel caso in esame, il G.E., nel procedimento esecutivo, ha affermato che:
“ritenuto che le spese dell'intera procedura esecutiva, incluse spese e competenze per attività successive alla formazione del t.e. ed anteriori al precetto, vanno liquidate come segue: (…)”; che “assegna al creditore avv. Vito Mazzella (…) procuratore antistatario, la complessiva somma di euro 1.428 oltre rimborso spese generali ed iva e cpa, se documentate con fattura e non detraibili dal creditore, nonché spese successive occorrende (imposta di registro ed altre, purché documentate al terzo). Dalla lettura degli stralci
- 4 - dell'ordinanza richiamata si ricava pacificamente che le spese dell'imposta di registro erano ricomprese nel provvedimento richiamato e poste a carico del terzo (debitor debitoris); né, d'altro canto, si desume dal citato documento, l'incapienza dell'esecutato, caso in cui, secondo un certo orientamento: “… qualora per l'incapienza del credito assegnato l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall'inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata …” (cfr. Cass. 10420/2020; Cass. 3206/2022; Cass. 3215/2022). Se così è, trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la relativa pretesa ben poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso) (cfr. Cass. civ. sent. 1004/2020). In tal senso, è poi irrilevante che al momento in cui era stata notificata al terzo la richiesta di pagamento degli importi assegnati, la somma per la registrazione non potesse materialmente essere pretesa e riscossa, per non essere stata ancora registrata la medesima ordinanza;
infatti, trattandosi di importo comunque compreso in quello oggetto di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e prevedendo espressamente l'ordinanza di assegnazione anche dette spese, la relativa pretesa ben può essere avanzata anche successivamente e, addirittura, in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione, previa prova documentale del costo sostenuto (cfr. citata Cass. 3720/2020). In conclusione, e considerato che non è oggetto di gravame la questione della 'capienza' o meno dell'importo vincolato a seguito del pignoramento, l'appello va rigettato, in quanto sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il proprio originario debitore per le spese di registrazione, avendone egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo direttamente in sede esecutiva, atteso che - come detto - l'ordinanza di assegnazione contiene anche il riferimento alle spese vive di registrazione dell'ordinanza stessa. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M 55/14, come aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto, secondo i valori minimi, attesa la modestissima complessità della questione trattata. Occorre dare atto che ricorrono i presupposti, a norma dell'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal 1/1/2013, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a
- 5 - titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1 a) Rigetta l'appello; b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in € 332,00 per competenze professionali ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Dichiara, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 3.11.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO (dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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