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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5491 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Battaglia Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 12501/2024 R.G. promosso con ricorso in riassunzione ex art. 392
e ss. c.p.c.; 19-ter e 5 D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 21.06.2024 da
(C.F. ) nato nella REPUBBLICA POPOLARE Parte_1 C.F._1
CINESE il 21/04/1982, con l'avv. Franesco Zofrea;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso per riassunzione ex art. 392 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al n. 4060/2023 R.G. di questo Tribunale il ricorrente, nato nella Repubblica
Popolare Cinese il 21.04.1982, impugnava il decreto del Questore di Venezia emesso in data
24.11.2022, notificato il 21.02.2023, che aveva rigettato l'istanza diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.2 del D.lgs. n. 286/1998.
L'Amministrazione non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notificazione.
In sede di impugnazione del provvedimento amministrativo, il ricorrente lamentava che la
Questura di non aveva adeguatamente valutato la sua vicenda personale, uniformandosi CP_1 pedissequamente al parere negativo della Commissione Territoriale di Padova e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, insisteva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.2 del
D.lgs. n. 286/1998.
Il ricorso veniva rigettato da questo Tribunale con ordinanza n. cron. 10206/2023, emessa in data
20.07.2023, depositata il 28.07.2023, rilevando che sebbene il ricorrente avesse prodotto in giudizio documentazione comprovante un buon livello di integrazione lavorativa sin dal 2019, ciò non consentiva di superare il giudizio di pericolosità connesso ai comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dallo stesso in tempi relativamente recenti che, in base agli artt. 4, co. 3,
e 5 del D.lgs. n. 286/1998 e ss. costituivano motivo ostativo per il riconoscimento della protezione speciale.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione.
Con ordinanza n. 10923/2024 resa in data 14.02.2024 e pubblicata in data 23.04.2024, la Suprema
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, accoglieva il gravame in relazione a tutti i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, osservando che: “Il Tribunale, pur dando atto che il soggetto è radicato sul territorio italiano e svolge attività lavorativa, ha ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale, così erroneamente interpretando gli artt. 4, co. 3 e 5, D.lgs. n. 286/1998.
Secondo un principio interpretativo già affermato nella giurisprudenza di questa Corte si deve escludere che nella fattispecie operi qualsivoglia automatismo ostativo;
in tali casi la pericolosità sociale del richiedente deve essere accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionali, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente”. Il Supremo Consesso concludeva: “A questa valutazione in concreto è tenuto, nel caso di specie, il giudice di merito, cioè verificare se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l'integrazione socio lavorativa”.
Con successivo ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 21.06.2024, l'odierno istante ha riassunto in questa sede il giudizio ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come articolate in atti, in particolare, per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D.lgs. n. 286/1998, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso in data 24.11.2022 con cui la Questura di aveva CP_1 rigettato la domanda di protezione speciale ex art. 19 D.lgs. n. 286/1998.
Con decreto depositato il 10.11.2024 l'intestato Tribunale, in composizione Collegiale, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo fissando contestualmente per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 25.03.2025 nelle forme ex art. 127-ter c.p.c., con termine sino allo scadere del giorno fissato per l'udienza per il deposito di note scritte.
Nel termine assegnato le parti non depositavano note di trattazione scritta e pertanto veniva fissato nuovo termine perentorio al 13.05.2025 ex art. 127-ter, terzo comma, c.p.c. Con note difensive di data 12.05.2025 il ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo e alla documentazione prodotta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate;
la causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
****
Il ricorso è fondato e perciò meritevole di accoglimento.
Mette conto osservare che questo Collegio è tenuto a (ri)valutare in concreto la posizione complessiva dell'odierno istante, essendo necessario operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della sicurezza nazionale e alla vita privata e familiare emersi in sede di richiesta di riconoscimento della protezione speciale, alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione.
Preliminarmente, non è superfluo rammentare, al fine di procedere al previo inquadramento del panorama normativo applicabile, che fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n.
113/2018, c.d. “Decreto Sicurezza”) l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co. 3 d.lgs. n.
25/2008 e dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrevano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2018) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs.
n. 286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, anche se la legge non ha preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del successivo radicamento in Italia), che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative, nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente (la cui istanza in sede amministrativa è stata formalizzata in data 08.04.2022) opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n.
130/2020.
Mette conto poi rammentare che la disciplina sulla protezione speciale si salda poi al combinato disposto degli artt. 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, che vengono in rilievo nel caso di specie.
La norma di cui all'art. 4, comma 3, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b, legge 30 luglio
2002, n. 189, dispone che: “non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Il successivo art. 5, al comma 5, dispone poi che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il secondo periodo del comma 5 cit., prevede inoltre che: nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Rispetto alla disciplina richiamata, la Suprema Corte, con un recente arresto (n. 23597/2023), ha chiarito e precisato che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in legge n. 132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma
3, d.lgs. n. 286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente.
E tali principi sono stati estesi (cfr. Cass. proprio n. 10923/2024 che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, ma si veda anche Cass. n. 36789/2022 e Cass. n. 8495/2023) anche alla nuova forma di protezione speciale, come introdotta per effetto della novella legislativa di cui al più volte menzionato d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, con il quale – per quanto già detto – è stato ripristinato all'art. 5, co. 6, T.U.I. il principio del pieno rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite al rifiuto del permesso di soggiorno anche quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia.
D'altro canto, ancorché la norma non faccia più riferimento esplicito ai “seri motivi, in particolare di carattere umanitario”, la Corte di Cassazione ha sottolineato come “la protezione speciale (quanto meno nella formulazione antecedente l'introduzione del decreto n. 20/2023, c.d. decreto
CUTRO), si presenti, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 ... nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
Ne discende che il giudizio di pericolosità dell'immigrato non può essere espresso in via tautologica con esclusivo riferimento al reato commesso, essendo necessario operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della sicurezza nazionale e alla vita familiare ex art. 8 CEDU, mercé una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, tenuto conto della natura e della effettività dei legami familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, senza pertanto che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita.
Nel solco delle coordinate ermeneutiche tracciate, l'intestato Collegio non può esimersi dal rilevare preliminarmente come risulti documentato che il ricorrente sia stato condannato per i reati di cui agli artt. 582, 583, 585, 61 n. 5 e n.11-quinquies, c.p. (previa riqualificazione del reato di cui agli artt. 575, 56, 61 n.5 e n. 11-quinquies, c.p.), commessi in data 10.08.2018, con sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato in data 20.11.2018 dal Tribunale di Venezia in composizione
Collegiale, poi riformata dalla sentenza ex art. 599-bis c.p.p. della Corte d'Appello di Venezia n.
3374/2019 Reg. Sent. del 20.09.2019, irrevocabile il 16.10.2020, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale per la durata dell'esecuzione della pena, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile da determinarsi dinnanzi al Giudice civile ed il pagamento di una provvisionale di euro 15.000,00.
Tale condanna, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati (e di quanto stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10923/2024), non può costituire automatico motivo di rigetto della protezione speciale, pur trattandosi di fattispecie ricompresa fra quelle elencate all'art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 286/1998 così come formulata nel capo di imputazione (tentato omicidio pluriaggravato), sebbene derubricata nel delitto di lesioni personali pluriaggravate.
Preme evidenziare che dal certificato dal casellario giudiziale emerge come l'unica condanna a carico del sig. sia quella comminata in relazione ai menzionati reati di cui agli Parte_1 artt. 582, 583, 585, 61 n. 5 e n.11 quinquies, c.p.
Trattasi, dunque, di una fattispecie delittuosa che, per quanto connotata da sicura gravità e forte allarme sociale, ha carattere risalente ed isolato nel tempo e non consente di pervenire ad una valutazione di attuale e concreta pericolosità sociale del ricorrente secondo i dettami stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
V'è da considerare che l'iniziale giudizio di pericolosità sociale nei confronti del prevenuto, determinato dalla particolare gravità della condotta sotto il profilo oggettivo, posta in essere alla presenza dei propri figli minori nonché dei figli minorenni della persona offesa, da cui era derivata l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente si è attenuato, di talché il Giudice di seconde cure ha sostituito (20.09.2019) la misura custodiale con la previsione di misure cautelari personali obbligatorie (divieto di dimora nella Regione Veneto e obbligo di presentazione alla P.G.), poi definitivamente revocate con ordinanza del 13.11.2019.
D'altronde, il giudizio di assenza o di ridottissima pericolosità sociale di derivazione giurisprudenziale, quale condizione per l'applicazione di misure alternative alla detenzione, è stato richiamato dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia allorquando ha espresso un giudizio di meritevolezza del ricorrente concedendogli il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 della Legge n. 354/1975 per il periodo della pena da espiare, imponendo le prescrizioni di legge (ordinanza n. 851/2023 emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in data 14.03.2023, depositata il 16.03.2023).
La stessa Suprema Corte di Cassazione con la citata ordinanza n. 10923/2024 ha dato atto di come il ricorrente abbia ormai espiato la pena e si sia radicato sul territorio italiano.
Sotto tale ultimo profilo, invero, il ricorrente ha dimostrato documentalmente di aver costituito un nucleo familiare e di convivere dal 2018 con la compagna proprietaria Per_1 dell'appartamento sito in Via Forte Marghera-Venezia in cui entrambi vivono insieme ai loro figli minorenni – e nati a rispettivamente, in data 05.10.2020 e Persona_2 Per_3 CP_1
08.06.2022 – alla di lei madre (comproprietaria dell'immobile ad uso abitativo, cfr. Parte_2 contratto di compravendita del 07.02.2021), e alla sorella maggiore, nonché di avere un ulteriore legame familiare in Italia con i figli minorenni nati dal precedente matrimonio e Per_4
nati in Cina rispettivamente in data 16.12.2006 e 20.11.2026). Per_5
A sostegno della propria dedizione alla compagna ed alla prole, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione fotografica, sia in sede di ricorso introduttivo, sia in allegato alle note conclusive del 12.05.2025 depositate nel presente giudizio.
Come noto, l'art. 8 CEDU protegge l'interesse alle relazioni familiari effettive nonché il diritto al rispetto della vita familiare che si sostanzia nel diritto di vivere insieme affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (cfr. Cass. civ. n. 22832/2020; Corte Europea dei diritti dell'uomo, 24 marzo 1988,
LS c. Svezia n. 1 p. 59). In tal guisa, gli indici di radicamento familiare devono essere valorizzati ai fini del vaglio di fondatezza della domanda di protezione speciale, dovendo essere riconosciuto l'interesse specie dei minori a mantenere l'unità del nucleo familiare (Cass. Civ. n.
10201/2022).
Quanto al profilo lavorativo, il ricorrente che ha fatto regolare ingresso in Italia nell'anno 2011, ha dimostrato un buon livello di integrazione, essendo titolare fino al 2014 di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, svolgendo la propria attività dapprima come lavoratore domestico e successivamente come parrucchiere presso varie società (estratto contributivo INPS relativo agli anni 2011-2022) e da ultimo presso la ditta individuale della compagna dove è stato assunto dal 16.11.2019 con contratto di lavoro a tempo Per_1 indeterminato tuttora in essere ontratto a tempo indeterminato categoria barbieri Pt_3
e parrucchieri, 2021 e UNILAV 2025; CUD 2021 relativo all'anno 2020 attestante Pt_3 redditi per euro 7.003,26; CUD 2022 relativo all'anno 2021 attestante redditi per euro 11.118,45;
CUD 2023 relativo all'anno 2022 attestante redditi per euro 14.812,47; CUD 2025 relativo all'anno 2024 attestante redditi per euro 17.636,77; buste paga 2025 relative ai mesi di gennaio
(euro 1.349,00), febbraio (euro 1.214,00) e marzo (euro 1.300,00)).
La documentazione prodotta, pertanto, fornisce prova dell'avvio di un adeguato percorso di integrazione lavorativa del ricorrente nel territorio italiano e attesta anche l'impegno e la volontà del medesimo di ricercare una fonte lecita ed adeguata di sostentamento e di assumere una condotta improntata al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico.
Entro questo ambito di riferimento, occorre anche osservare che il ricorrente ha documentato di aver prestato attività di beneficienza in relazione a campagne di sensibilizzazione contro il morbo di Crohn, di aver partecipazione all'attività di volontariato “plastic free Odv Onlus”, e di essersi iscritto all'A.I.D.O. - Associazione italiana donazioni di organi e cellule;
attività che attestano un impegno nel campo sociale e quindi uno sforzo di inserimento a livello socio-culturale.
A questa stregua, visti tutti gli elementi di cui si è dato conto, sulla scorta di quel necessario bilanciamento e raffronto tra interesse pubblico al mantenimento della sicurezza e interesse del ricorrente ad integrarsi nel tessuto sociale del Paese di accoglienza, prevale quest'ultimo, giacché
l'inserimento lavorativo del ricorrente nei termini descritti, la natura e intensità dei legami familiari allegati e documentati in giudizio e meritevoli di tutela – considerata anche la durata del soggiorno in Italia dal 2011, il tempo trascorso dall'illecito penale risalente al 2018, il comportamento serbato successivamente alla condanna subita conforme e rispettoso, da quel che consta, delle regole di civile convivenza – costituiscono circostanze che inducono, per un verso, ad escludere che il sig. possa ritenersi, allo stato, un soggetto che costituisca Parte_1 una concreta ed attuale minaccia per l'ordine pubblico (non essendovi elementi che consentano di formulare – secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità – una prognosi ex ante circa la verosimile probabilità che la condotta illecita sia reiterata dal ricorrente con la conseguente diffusione di un ulteriore allarme sociale) e, per altro verso, a ritenere che un eventuale suo rimpatrio possa tradursi nella violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Alla luce di quanto esposto, va dunque riconosciuta in favore del ricorrente la protezione speciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 286/1998. Resta assorbito ogni altro profilo relativo alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso va in definitiva accolto.
Le spese di lite sia del giudizio di cassazione che del presente giudizio di rinvio vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e del fatto che il presente ricorso è stato accolto mediante la valorizzazione di elementi emersi successivamente rispetto al provvedimento di rigetto del Tribunale di Venezia del 28.07.2023 (impugnato con ricorso per cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.
12501/2024 R.G., ogni altro profilo assorbito, così dispone:
- dichiara la contumacia dell'amministrazione;
- accoglie il ricorso proposto da (C.F. ) e, per Parte_1 C.F._1
l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 286/1998;
- compensa le spese di lite del presente giudizio e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Anna Battaglia
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Guardo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Battaglia Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 12501/2024 R.G. promosso con ricorso in riassunzione ex art. 392
e ss. c.p.c.; 19-ter e 5 D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 21.06.2024 da
(C.F. ) nato nella REPUBBLICA POPOLARE Parte_1 C.F._1
CINESE il 21/04/1982, con l'avv. Franesco Zofrea;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso per riassunzione ex art. 392 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al n. 4060/2023 R.G. di questo Tribunale il ricorrente, nato nella Repubblica
Popolare Cinese il 21.04.1982, impugnava il decreto del Questore di Venezia emesso in data
24.11.2022, notificato il 21.02.2023, che aveva rigettato l'istanza diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.2 del D.lgs. n. 286/1998.
L'Amministrazione non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notificazione.
In sede di impugnazione del provvedimento amministrativo, il ricorrente lamentava che la
Questura di non aveva adeguatamente valutato la sua vicenda personale, uniformandosi CP_1 pedissequamente al parere negativo della Commissione Territoriale di Padova e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, insisteva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.2 del
D.lgs. n. 286/1998.
Il ricorso veniva rigettato da questo Tribunale con ordinanza n. cron. 10206/2023, emessa in data
20.07.2023, depositata il 28.07.2023, rilevando che sebbene il ricorrente avesse prodotto in giudizio documentazione comprovante un buon livello di integrazione lavorativa sin dal 2019, ciò non consentiva di superare il giudizio di pericolosità connesso ai comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dallo stesso in tempi relativamente recenti che, in base agli artt. 4, co. 3,
e 5 del D.lgs. n. 286/1998 e ss. costituivano motivo ostativo per il riconoscimento della protezione speciale.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione.
Con ordinanza n. 10923/2024 resa in data 14.02.2024 e pubblicata in data 23.04.2024, la Suprema
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, accoglieva il gravame in relazione a tutti i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, osservando che: “Il Tribunale, pur dando atto che il soggetto è radicato sul territorio italiano e svolge attività lavorativa, ha ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale, così erroneamente interpretando gli artt. 4, co. 3 e 5, D.lgs. n. 286/1998.
Secondo un principio interpretativo già affermato nella giurisprudenza di questa Corte si deve escludere che nella fattispecie operi qualsivoglia automatismo ostativo;
in tali casi la pericolosità sociale del richiedente deve essere accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionali, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente”. Il Supremo Consesso concludeva: “A questa valutazione in concreto è tenuto, nel caso di specie, il giudice di merito, cioè verificare se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l'integrazione socio lavorativa”.
Con successivo ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 21.06.2024, l'odierno istante ha riassunto in questa sede il giudizio ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come articolate in atti, in particolare, per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D.lgs. n. 286/1998, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso in data 24.11.2022 con cui la Questura di aveva CP_1 rigettato la domanda di protezione speciale ex art. 19 D.lgs. n. 286/1998.
Con decreto depositato il 10.11.2024 l'intestato Tribunale, in composizione Collegiale, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo fissando contestualmente per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 25.03.2025 nelle forme ex art. 127-ter c.p.c., con termine sino allo scadere del giorno fissato per l'udienza per il deposito di note scritte.
Nel termine assegnato le parti non depositavano note di trattazione scritta e pertanto veniva fissato nuovo termine perentorio al 13.05.2025 ex art. 127-ter, terzo comma, c.p.c. Con note difensive di data 12.05.2025 il ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo e alla documentazione prodotta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate;
la causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
****
Il ricorso è fondato e perciò meritevole di accoglimento.
Mette conto osservare che questo Collegio è tenuto a (ri)valutare in concreto la posizione complessiva dell'odierno istante, essendo necessario operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della sicurezza nazionale e alla vita privata e familiare emersi in sede di richiesta di riconoscimento della protezione speciale, alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione.
Preliminarmente, non è superfluo rammentare, al fine di procedere al previo inquadramento del panorama normativo applicabile, che fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n.
113/2018, c.d. “Decreto Sicurezza”) l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co. 3 d.lgs. n.
25/2008 e dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrevano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2018) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs.
n. 286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, anche se la legge non ha preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del successivo radicamento in Italia), che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative, nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente (la cui istanza in sede amministrativa è stata formalizzata in data 08.04.2022) opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n.
130/2020.
Mette conto poi rammentare che la disciplina sulla protezione speciale si salda poi al combinato disposto degli artt. 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, che vengono in rilievo nel caso di specie.
La norma di cui all'art. 4, comma 3, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b, legge 30 luglio
2002, n. 189, dispone che: “non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Il successivo art. 5, al comma 5, dispone poi che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il secondo periodo del comma 5 cit., prevede inoltre che: nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Rispetto alla disciplina richiamata, la Suprema Corte, con un recente arresto (n. 23597/2023), ha chiarito e precisato che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in legge n. 132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma
3, d.lgs. n. 286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente.
E tali principi sono stati estesi (cfr. Cass. proprio n. 10923/2024 che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, ma si veda anche Cass. n. 36789/2022 e Cass. n. 8495/2023) anche alla nuova forma di protezione speciale, come introdotta per effetto della novella legislativa di cui al più volte menzionato d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, con il quale – per quanto già detto – è stato ripristinato all'art. 5, co. 6, T.U.I. il principio del pieno rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite al rifiuto del permesso di soggiorno anche quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia.
D'altro canto, ancorché la norma non faccia più riferimento esplicito ai “seri motivi, in particolare di carattere umanitario”, la Corte di Cassazione ha sottolineato come “la protezione speciale (quanto meno nella formulazione antecedente l'introduzione del decreto n. 20/2023, c.d. decreto
CUTRO), si presenti, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 ... nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
Ne discende che il giudizio di pericolosità dell'immigrato non può essere espresso in via tautologica con esclusivo riferimento al reato commesso, essendo necessario operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della sicurezza nazionale e alla vita familiare ex art. 8 CEDU, mercé una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, tenuto conto della natura e della effettività dei legami familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, senza pertanto che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita.
Nel solco delle coordinate ermeneutiche tracciate, l'intestato Collegio non può esimersi dal rilevare preliminarmente come risulti documentato che il ricorrente sia stato condannato per i reati di cui agli artt. 582, 583, 585, 61 n. 5 e n.11-quinquies, c.p. (previa riqualificazione del reato di cui agli artt. 575, 56, 61 n.5 e n. 11-quinquies, c.p.), commessi in data 10.08.2018, con sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato in data 20.11.2018 dal Tribunale di Venezia in composizione
Collegiale, poi riformata dalla sentenza ex art. 599-bis c.p.p. della Corte d'Appello di Venezia n.
3374/2019 Reg. Sent. del 20.09.2019, irrevocabile il 16.10.2020, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale per la durata dell'esecuzione della pena, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile da determinarsi dinnanzi al Giudice civile ed il pagamento di una provvisionale di euro 15.000,00.
Tale condanna, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati (e di quanto stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10923/2024), non può costituire automatico motivo di rigetto della protezione speciale, pur trattandosi di fattispecie ricompresa fra quelle elencate all'art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 286/1998 così come formulata nel capo di imputazione (tentato omicidio pluriaggravato), sebbene derubricata nel delitto di lesioni personali pluriaggravate.
Preme evidenziare che dal certificato dal casellario giudiziale emerge come l'unica condanna a carico del sig. sia quella comminata in relazione ai menzionati reati di cui agli Parte_1 artt. 582, 583, 585, 61 n. 5 e n.11 quinquies, c.p.
Trattasi, dunque, di una fattispecie delittuosa che, per quanto connotata da sicura gravità e forte allarme sociale, ha carattere risalente ed isolato nel tempo e non consente di pervenire ad una valutazione di attuale e concreta pericolosità sociale del ricorrente secondo i dettami stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
V'è da considerare che l'iniziale giudizio di pericolosità sociale nei confronti del prevenuto, determinato dalla particolare gravità della condotta sotto il profilo oggettivo, posta in essere alla presenza dei propri figli minori nonché dei figli minorenni della persona offesa, da cui era derivata l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente si è attenuato, di talché il Giudice di seconde cure ha sostituito (20.09.2019) la misura custodiale con la previsione di misure cautelari personali obbligatorie (divieto di dimora nella Regione Veneto e obbligo di presentazione alla P.G.), poi definitivamente revocate con ordinanza del 13.11.2019.
D'altronde, il giudizio di assenza o di ridottissima pericolosità sociale di derivazione giurisprudenziale, quale condizione per l'applicazione di misure alternative alla detenzione, è stato richiamato dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia allorquando ha espresso un giudizio di meritevolezza del ricorrente concedendogli il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 della Legge n. 354/1975 per il periodo della pena da espiare, imponendo le prescrizioni di legge (ordinanza n. 851/2023 emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in data 14.03.2023, depositata il 16.03.2023).
La stessa Suprema Corte di Cassazione con la citata ordinanza n. 10923/2024 ha dato atto di come il ricorrente abbia ormai espiato la pena e si sia radicato sul territorio italiano.
Sotto tale ultimo profilo, invero, il ricorrente ha dimostrato documentalmente di aver costituito un nucleo familiare e di convivere dal 2018 con la compagna proprietaria Per_1 dell'appartamento sito in Via Forte Marghera-Venezia in cui entrambi vivono insieme ai loro figli minorenni – e nati a rispettivamente, in data 05.10.2020 e Persona_2 Per_3 CP_1
08.06.2022 – alla di lei madre (comproprietaria dell'immobile ad uso abitativo, cfr. Parte_2 contratto di compravendita del 07.02.2021), e alla sorella maggiore, nonché di avere un ulteriore legame familiare in Italia con i figli minorenni nati dal precedente matrimonio e Per_4
nati in Cina rispettivamente in data 16.12.2006 e 20.11.2026). Per_5
A sostegno della propria dedizione alla compagna ed alla prole, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione fotografica, sia in sede di ricorso introduttivo, sia in allegato alle note conclusive del 12.05.2025 depositate nel presente giudizio.
Come noto, l'art. 8 CEDU protegge l'interesse alle relazioni familiari effettive nonché il diritto al rispetto della vita familiare che si sostanzia nel diritto di vivere insieme affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (cfr. Cass. civ. n. 22832/2020; Corte Europea dei diritti dell'uomo, 24 marzo 1988,
LS c. Svezia n. 1 p. 59). In tal guisa, gli indici di radicamento familiare devono essere valorizzati ai fini del vaglio di fondatezza della domanda di protezione speciale, dovendo essere riconosciuto l'interesse specie dei minori a mantenere l'unità del nucleo familiare (Cass. Civ. n.
10201/2022).
Quanto al profilo lavorativo, il ricorrente che ha fatto regolare ingresso in Italia nell'anno 2011, ha dimostrato un buon livello di integrazione, essendo titolare fino al 2014 di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, svolgendo la propria attività dapprima come lavoratore domestico e successivamente come parrucchiere presso varie società (estratto contributivo INPS relativo agli anni 2011-2022) e da ultimo presso la ditta individuale della compagna dove è stato assunto dal 16.11.2019 con contratto di lavoro a tempo Per_1 indeterminato tuttora in essere ontratto a tempo indeterminato categoria barbieri Pt_3
e parrucchieri, 2021 e UNILAV 2025; CUD 2021 relativo all'anno 2020 attestante Pt_3 redditi per euro 7.003,26; CUD 2022 relativo all'anno 2021 attestante redditi per euro 11.118,45;
CUD 2023 relativo all'anno 2022 attestante redditi per euro 14.812,47; CUD 2025 relativo all'anno 2024 attestante redditi per euro 17.636,77; buste paga 2025 relative ai mesi di gennaio
(euro 1.349,00), febbraio (euro 1.214,00) e marzo (euro 1.300,00)).
La documentazione prodotta, pertanto, fornisce prova dell'avvio di un adeguato percorso di integrazione lavorativa del ricorrente nel territorio italiano e attesta anche l'impegno e la volontà del medesimo di ricercare una fonte lecita ed adeguata di sostentamento e di assumere una condotta improntata al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico.
Entro questo ambito di riferimento, occorre anche osservare che il ricorrente ha documentato di aver prestato attività di beneficienza in relazione a campagne di sensibilizzazione contro il morbo di Crohn, di aver partecipazione all'attività di volontariato “plastic free Odv Onlus”, e di essersi iscritto all'A.I.D.O. - Associazione italiana donazioni di organi e cellule;
attività che attestano un impegno nel campo sociale e quindi uno sforzo di inserimento a livello socio-culturale.
A questa stregua, visti tutti gli elementi di cui si è dato conto, sulla scorta di quel necessario bilanciamento e raffronto tra interesse pubblico al mantenimento della sicurezza e interesse del ricorrente ad integrarsi nel tessuto sociale del Paese di accoglienza, prevale quest'ultimo, giacché
l'inserimento lavorativo del ricorrente nei termini descritti, la natura e intensità dei legami familiari allegati e documentati in giudizio e meritevoli di tutela – considerata anche la durata del soggiorno in Italia dal 2011, il tempo trascorso dall'illecito penale risalente al 2018, il comportamento serbato successivamente alla condanna subita conforme e rispettoso, da quel che consta, delle regole di civile convivenza – costituiscono circostanze che inducono, per un verso, ad escludere che il sig. possa ritenersi, allo stato, un soggetto che costituisca Parte_1 una concreta ed attuale minaccia per l'ordine pubblico (non essendovi elementi che consentano di formulare – secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità – una prognosi ex ante circa la verosimile probabilità che la condotta illecita sia reiterata dal ricorrente con la conseguente diffusione di un ulteriore allarme sociale) e, per altro verso, a ritenere che un eventuale suo rimpatrio possa tradursi nella violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Alla luce di quanto esposto, va dunque riconosciuta in favore del ricorrente la protezione speciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 286/1998. Resta assorbito ogni altro profilo relativo alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso va in definitiva accolto.
Le spese di lite sia del giudizio di cassazione che del presente giudizio di rinvio vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e del fatto che il presente ricorso è stato accolto mediante la valorizzazione di elementi emersi successivamente rispetto al provvedimento di rigetto del Tribunale di Venezia del 28.07.2023 (impugnato con ricorso per cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.
12501/2024 R.G., ogni altro profilo assorbito, così dispone:
- dichiara la contumacia dell'amministrazione;
- accoglie il ricorso proposto da (C.F. ) e, per Parte_1 C.F._1
l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 286/1998;
- compensa le spese di lite del presente giudizio e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Anna Battaglia
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Guardo.