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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa UR RO
in esito all'udienza del 16 dicembre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4104/2025 R.G. vertente
TRA
c.f. in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Cami giusta procura allegata in atti. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Vèrbaro giusta procura allegata in atti. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29.7.2025la proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 538/2025 del 19.6.2025 di questo Tribunale, notificato il 19.6.2025, con il quale le era stato ingiunto il al pagamento, in favore di , di € 4.272,13 lordi Controparte_1 per 409,60 ore di permessi maturati e non goduti, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese.
1 Premetteva che controparte aveva rappresentato di aver maturato e non goduto permessi per
51,20 giorni (in parte imputabili ad ex festività, in parte a .R.), ovvero per CP_2 complessive 409,60 ore (tenuto conto di 8 ore giornaliere), con un corrispettivo orario di € 10,43 lordi, il tutto richiamandosi al CCNL applicabile.
Anteposta la differenza fra la parte normativa e la parte obbligatoria del Contratto Collettivo, deduceva di non essere iscritta ad alcuna associazione datoriale, circostanza dalla quale discendeva che per l'avverso credito non avrebbe potuto essere emesso decreto ingiuntivo, essendo la pretesa fondata sulla parte obbligatoria del CCNL, non vincolante per essa Azienda opponente.
Rimarcava l'inammissibilità e/o improcedibilità della procedura monitoria in quanto controparte non avrebbe potuto adire l'A.G. per la monetizzazione dei permessi senza prima averla richiesta al datore.
Rilevava l'erroneità dei dati riportati in busta paga, per come riconosciuto sostanzialmente da ambo le parti: in tema, richiamava due incontri sindacali, rispettivamente del 25 marzo e del 5 maggio del 2025, ove era stata trattata la questione ed essa Società aveva proposto un pagamento parziale e manifestato l'intenzione, in alternativa, di far fruire integralmente i permessi ai lavoratori.
Contestava che tre lavoratori, fra cui il ricorrente, avevano pensato di non comunicare la loro non accettazione della proposta e proceduto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Rappresentava che, giusta la non accettazione, con nota del 26.6.2025 aveva posto il ricorrente
“in permesso retribuito a far data dal 30/6/2025 e salvo diversa comunicazione fino a tutto il
5/7/2025” e successivamente, con nota del 28.7.2025, lo aveva collocato in permesso dal 18 al
23 agosto, sicché precisava che il ricorrente, già alla data del deposito della presente opposizione, aveva già fruito di permessi.
Evidenziava che nella bozza di verbale del 25 marzo 2025 i lavoratori avevano richiesto il pagamento del solo 50%.
Denunziava la divergenza fra quanto chiesto nell'avverso ricorso e quanto riconosciuto dal decreto ingiuntivo a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, chiarendo come, a fronte della richiesta di controparte con decorrenza dal 30.6.2024, il Tribunale aveva riconosciuto tali provvidenze dal sorgere di ciascun credito. Eccepiva l'inammissibilità del cumulo fra interessi e rivalutazione su un credito pecuniario.
2 Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di non debenza delle somme, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- , costituitosi con memoria depositata in data 4.12.2025, rilevava Controparte_1 preliminarmente come controparte non avesse preso posizione sui fatti da egli affermati e sui documenti allegati, fra cui la lettera di assunzione, recante l'indicazione che il rapporto sarebbe stato disciplinato dal CCNL Commercio, le buste paga e le missive della UILTuCS di Messina, con cui egli aveva richiesto la liquidazione dei permessi retribuiti e non goduti.
Osservava che controparte non aveva fornito alcuna prova sull'erroneità del numero di ore/giorni di permessi maturati riportato in busta.
Rilevava l'illegittimità degli avversi ordini di servizio con cui gli era stato imposto di usufruire di alcuni permessi, condotta generata dal rifiuto implicito di esso lavoratore alla proposta di monetizzazione formulata dall'Azienda (ovvero di liquidare tutti i permessi maturati a fronte del pagamento del 25% del loro controvalore).
Rimarcava la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato, richiamando anche l'art. 158 del CCNL, norma che statuiva la monetizzazione dei permessi decaduti in quanto non goduti.
Evidenziava come avesse diritto all'immediata monetizzazione dei permessi decaduti.
Contestava l'imposizione della fruizione dei permessi, rilevando come non fosse neanche chiarito il periodo di riferimento dei permessi in questione e come i permessi precedenti al
31.12.2023 fossero già decaduti e tramutatisi in denaro, giusto il richiamato art. 158.
Quanto agli interessi ed alla rivalutazione concessi con il decreto ingiuntivo, osservava come controparte non avesse provato la propria eccezione e come, in realtà, l'art. 429 c.p.c. e la Legge
n. 533/1973 avessero disposto la condanna (automatica) alla rivalutazione, cumulata agli interessi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, con avversa condanna al pagamento del controvalore dei permessi maturati e non goduti oggetto dell'azione monitoria, instando per la rifusione delle spese di lite.
3.- All'udienza del 16 dicembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione, giova preliminarmente rammentare che, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “In tema di opposizione a decreto
3 ingiuntivo… per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto…” (Cass. Civ., Sez. II, 21.09.2021, n. 25499). L'onere probatorio di dimostrare la fondatezza della pretesa grava dunque sulla parte creditrice (nel caso di specie l'opposto).
5.- Sempre in via preliminare occorre, poi, chiarire l'applicabilità del CCNL depositato dal alla fattispecie in esame, applicabilità contestata da parte opponente. CP_1
Indipendentemente dalla prospettazione attorea circa la parte normativa e la parte obbligatoria del contratto collettivo, deve rilevarsi come gli atti inter partes ne abbiano previsto la piena ed indiscriminata applicazione, come si evince dalla lettera di assunzione (rimasta incontestata) e dalle buste paga in atti. Comunque, parte ricorrente non ha neanche indicato quale differente
CCNL avrebbe dovuto trovare applicazione nella fattispecie e quale contratto collettivo sarebbe stato utilizzato per redigere le buste.
6.- Ancora in via preliminare, occorre precisare quale sia il thema decidendum del presente giudizio, date le posizioni difformi delle parti.
Al riguardo, occorre muovere dal ricorso monitorio, con il quale il ha richiesto il CP_1 pagamento dei permessi maturati e non goduti sino al 31.12.2023, ovvero gli unici già definitivamente scaduti, come si dirà. In tema, ci si richiama alla parte del ricorso ove si legge che “10. Che per il calcolo si dovrà tenere conto della paga base di dicembre 2023, mese di scadenza dei permessi (doc. 05), sulla scorta della quale il corrispettivo di ciascuna ora di permesso è pari a € 1.752,05 ÷ 168 = € 10,43 (lordi); 11. Che pertanto l'odierno ricorrente per i permessi maturati e non goduti alla data del 31.12.2023 è creditore della complessiva somma di € 4.272,13 lordi (i.e. € 10,43 x 409,60)”.
Il ricorso va letto in uno all'art. 158 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario
[...] del 30 luglio 2019 (applicabile alla fattispecie per cui è causa, come Parte_3 sopra chiarito), norma che, per quanto di interesse, prevede che “I permessi non fruiti entro
l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art.
208 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo”, così prevedendo un tassativo automatismo sottratto alla volontà delle parti.
4 In buona sostanza, sino al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione i permessi possono essere fruiti, sicché soltanto da tale data, se non goduti, decadono e debbono essere monetizzati. Sull'obbligatorietà della monetizzazione il tenore della norma non lascia dubbio alcuno.
Applicando la normativa al caso in esame, risulta corretta la richiesta attorea dei permessi sino al 31.12.2023, unici decaduti (segnatamente alla data del 30.6.2024). I permessi relativi a periodi successivi, di converso, non riguardano il presente giudizio.
Così acclarata la fondatezza, nell'an, della domanda di parte opposta, il quantum dei giorni/ore di permesso non goduti risulta provato dalle buste paga di dicembre 2023 e di giugno 2024, in quanto dalla prima di esse si evince il numero di giorni spettanti al (51,20 giorni, pari a CP_1
409,6 ore, di cui 15,25 giorni quali ex festività e 35,95 giorni di R.O.L./P.A.R.) e dalla seconda si ricava che tali permessi non sono stati goduti alla data di decadenza (come da indicazione
“Permessi A.P. 409,60”).
E', poi, rimasto incontestato il controvalore orario di € 10,43 al lordo.
7.- Così acclarata la fondatezza, nell'an e nel quantum, della pretesa dell'opposto, deve procedersi con la disamina degli ulteriori motivi di opposizione.
In primo luogo, appare priva di qualsivoglia fondamento giuridico, anche atteso il tenore del sopra richiamato art. 158 del CCNL, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della procedura monitoria stante l'onere di richiedere in via preventiva al datore la monetizzazione dei permessi.
Per tuziorismo, il lavoratore ha prodotto, sin dal ricorso monitorio, ben tre diffide inviate dalla
UILTuCS di Messina aventi ad oggetto i permessi retribuiti per cui ora è causa, sicché
l'eccezione sarebbe infondata anche sotto tale profilo di merito.
8.- Analogamente, priva di pregio è la doglianza attorea su una presunta erroneità dei dati riportati in busta paga, circostanza, questa, che nella prospettazione della sarebbe Parte_2 addirittura da ritenersi pacifica.
Al riguardo, deve decisivamente osservarsi come la Società non abbia invero fornito alcun elemento probatorio a supporto della propria -labiale- affermazione, non avendo prodotto un proprio conteggio, un registro dei permessi fruiti né allegazioni giuridiche atte a dimostrare il corretto numero di permessi residui in capo al CP_1
5 Non può attribuirsi, in senso contrario, alcuna valenza probatoria alle riunioni sindacali del 25 marzo 2025 e del 5 maggio dello stesso anno: difatti, sebbene nel primo verbale si legga che
“l'azienda tiene a ribadire in premessa quanto già noto in riferimento alla profonda inesattezza dei valori esposti in busta paga in merito a riposi a vario titolo presuntivamente dovuti
(permessi e riduzione orario per ex festività) in quanto, anche grazie alle approfondite verifiche recentemente disposte gli stessi sono piuttosto risultati… in larga parte già regolarmente fuiti;
nonostante gli stessi siano riportati, invece, come ancora interamente da godere”, la Società non si è neanche curata di produrre, nella presente sede processuale, prova del contenuto e degli esiti di queste presunte “approfondite verifiche”; ancora, non risulta un riconoscimento specifico, da parte del del godimento di permessi in misura maggiore di quella riportata CP_1 dalle buste paga, buste che si ricordano essere atti di provenienza datoriale, come tali muniti di particolare valore probatorio nei confronti di quest'ultimo. Non costituisce riconoscimento o abdicazione quanto a parte del credito nemmeno la generica affermazione, riportata nel verbale del 25 marzo, che “Le RSA presenti pur non entrando nel merito delle modalità di segnalazione
e registrazione di tali permessi, fanno presente che è pur vero che buona parte non sono stati concessi dall'azienda, e pertanto propongono un pagamento di almeno il 50% delle somme al netto”.
9.- Ancora, è priva di conducenza la circostanza che l'Azienda avrebbe obbligato il lavoratore, in epoca successiva al deposito del ricorso monitorio, a fruire di taluni giorni di permesso, in quanto il thema decidendum del presente giudizio è limitato ai permessi non goduti al
31.12.2023 e tali permessi non sono più utilizzabili a partire dal 30.06.2024, come meglio sopra esposto.
Non risulta, fra l'altro, una norma che leciti siffatto potere datoriale e dalla lettura delle note non può univocamente dedursi che i permessi oggetto di fruizione forzosa siano quelli non goduti al 31.12.2023 ed oggetto di causa.
10.- Per parte opponente, poi, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto in luogo che dal 30.6.2024, come da richiesta attorea.
Orbene, l'eccezione poggia su un'inesatta ermeneutica del termine “dovuto”, in quanto, come più volte esposto nel presente atto, i permessi in questione sono scaduti proprio il 30.6.2024, sicché da tale data risulta dovuta la relativa indennità sostitutiva, con gli accessori di legge.
Il decreto ingiuntivo opposto risulta, dunque, di mero accoglimento della domanda attorea, non ravvisandosi alcun vizio di ultrapetizione.
6 Anche quanto alla presunta inammissibilità del cumulo, deve rammentarsi come la possibilità, per i crediti da lavoro privato, di aggiungere gli interessi legali e rivalutazione monetaria sia prevista e disciplinata dalla legge e come sia onere del lavoratore soltanto quello di provare eventuali pregiudizi ulteriori in luogo di quelli -forfettizzati- dalle norme in materia.
11.- L'opposizione, dunque, deve essere rigettata. Ne consegue la conferma e la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
12.- Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte opposta, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura lavoristica e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la breve durata del giudizio e la limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 29.7.2025, nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese giudiziali in favore di , che liquida in € 1.313,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
UR RO
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