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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/11/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 127/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 127/2022 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa ai fini del presente Parte_1 C.F._1 procedimento dall'Avv. Concetta Iannibelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lagonegro
(PZ), alla via del Popolo, n.5, giusto mandato in atti
-ricorrente-
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sabella e Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Raffaele Gazineo, elettivamente domiciliato presso e nello Studio Associato Legale
Tributario Cioffi, in Lagonegro, alla via Sant'Anna n. 53, giusta procura in atti
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da atti di causa;
il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25.1.2022 parte ricorrente rappresentava:
-che la ricorrente in data 08.08.2011 aveva contratto matrimonio con , nato a Parte_2
Lagonegro il 07.05.1984, residente in [...]alla contrada Serra n. 53, dal quale ha avuto i figli
(12.07.2010) e (14.01.2015); Per_1 Per_2
-che il rapporto evidenziava insuperabili contrasti caratteriali sfociati in gravi e ripetute violazioni dei fondamentali obblighi nascenti dal matrimonio;
in specie, la ricorrente è stata sottoposta a continue vessazioni fisiche e psicologiche e il coniuge, unico percettore di un modesto reddito da pensione, ha utilizzato tale condizione quale arma di ritorsione e pressione;
-che tale condotta determinava la progressiva cessazione di ogni comunione di vita rendendo, purtroppo, inevitabile l'abbandono della residenza coniugale e la conseguente richiesta della separazione legale, ritenuta opportuna anche a tutela del preminente interesse dei figli.
Per tali ragioni la stessa chiedeva:
- sia dichiarata la separazione personale con addebito al coniuge;
sia disposto l'affidamento congiunto dei figli, prevedendosi che gli stessi siano prevalentemente collocati presso la madre, determinando le modalità dell'esercizio del diritto di frequentazione da parte del padre;
sia obbligato il coniuge a corrispondere, a titolo di concorso nelle spese di mantenimento, un assegno non inferiore ad € 600,00 a favore della ricorrente, priva di significativo reddito, e dei figli (€ 200,00 cadauno) con previsione dell'adeguamento secondo gli indici di rivalutazione nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con comparsa del 9.3.2022 si costituiva parte resistente rappresentando:
-che il resistente, suo malgrado, il 26 ottobre 2021, rientrando a casa, constatava che la ricorrente si era allontanata, unitamente ai figli;
tentava di contattarla telefonicamente, ma neppure rispondeva al telefono;
solo dopo molte ore apprendeva da uno zio, sig. , dell'allontanamento Persona_3 della moglie;
-che benché vittima di un gravissimo incidente stradale, che l'aveva costretto ad abbandonare ogni attività lavorativa, usufruendo di un minimo trattamento pensionistico, lo stesso si era sempre prodigato per le prioritarie esigenze dei figli, consentendogli comunque una vita serena e dignitosa;
-che erano infondate le accuse sollevate e indicava che l'unica ed esclusiva causa della frattura coniugale era ascrivibile al genere di vita condotto da , inconciliabile con i diritti e Parte_1 doveri dei coniugi, come contemplati negli artt. 143 e ss. del codice civile;
Per queste ragioni lo stesso concludeva chiedendo: “Pronunciare la separazione dei coniugi e , con l'obbligo del Parte_2 Parte_1 mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di disporne l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio;
2) Assegnare la residenza familiare, sita in Rotonda, alla C/da
Serra n. 53, nello stato in cui si trova, completa dei mobili che l'arredano, al Sig. , Parte_2 che ivi continuerà ad abitare, unitamente ai figli e , autorizzando la Per_1 Persona_4 ricorrente al ritiro dei suoi effetti personali ed al trasferimento anagrafico della sua residenza;
3)
Disporre l'affidamento condiviso ai genitori, dei figli minori e , con collocazione Per_1 Per_2 presso , circostanza già acclarata dai competenti servizi sociali, anche per non Parte_2 disperderne le abitudini di vita, scolastiche e sociali;
4) Disporre che , potrà vedere Parte_1
e tenere con se i minori, con le seguenti modalità: a) la Madre, potrà vedere i figli e tenerli con sé, per almeno due giorni feriali a settimana, con pernottamento, dall'uscita della Scuola, seguendoli ovviamente nello svolgimento dei compiti e delle evntuali attività extrascolastiche;
b) la Madre, potrà tenere con sè i figli, con pernottamento, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì
e sino al lunedì mattina, c) durante le vacanze natalizie, la Madre terrà con sé i figli, ad anni alterni con il Padre, dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
d) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la Madre il giorno delle Palme e con il Padre il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo e viceversa;
e) nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori, due settimane, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno: in tali periodi, onde garantire la continuità del rapporto genitoriale e salvi casi eccezionali, né il padre e né la madre, potranno interrompere con visite la frequentazione (Padre/Figli –
Madre/Figli); f) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
g) I figli festeggeranno con i genitori i rispettivi compleanni;
h) i genitori favoriranno le occasioni di visita ed il regolare svolgimento delle relazioni parentali tra i minori e le rispettive famiglie della ricorrente e del resistente. 5) Porre a carico di , quale Parte_2 contributo per il mantenimento dei soli figli minori, un assegno mensile di €. 200,00, importo addirittura maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto, in base ai parametri di legge;
6) Porre
a carico di , nella misura del 50%, l'onere delle spese straordinarie (come indicate Parte_2 in premessa), che sarà necessario sostenere nell'interesse dei figli minori;
7) Adottare ogni altro provvedimento provvisorio ed urgente nell'interesse della prole;
8) Spese e compensi di causa come per legge.”
A seguito della comparizione dei coniugi del 18 maggio 2022 che escludevano la possibilità di riconciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa familiare alla moglie, affidava la prole ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, regolamentava il diritto di visita con il genitore non collocatario, disponeva a carico del resistente un assegno di euro
200,00 a favore dei figli e la contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie integrative e il Giudice, all'esito della prima udienza dell'11.7.2022, concedeva i termini ex art.186 6° comma c.p.c.
In data 10.10.2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni trasmetteva le relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 23.1.2023 venivano rigettate le prove orali e disposta a mezzo dei Servizi sociali del Comune di Rotonda un'indagine socio-ambientale con rinvio in presenza.
All'udienza del 28.2.2023 le parti rappresentavano che c'era stata una riconciliazione nelle more del giudizio, ma che successivamente le stesse si erano nuovamente allontanate.
Il Giudice, ascoltate le parti, viste le dichiarazioni contrastanti, in attesa dell'esito delle indagini dei
S.S. confermava il calendario previsto in fase Presidenziale, invitando le parti ad individuare il giorno del fine settimana in cui i minori sarebbero stati con il padre in modo quanto più compatibile con le esigenze lavorative della ricorrente.
All'udienza del 15.5.2023 la ricorrente chiedeva che i minori passassero più tempo con il padre e la NO NA stante le sue difficoltà con il lavoro.
All'esito dell'udienza veniva, così, disposto: “Dispone in modifica dell'ordinanza del 18.5.2022 che il padre possa vedere e tenere con sé i minori tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 20:00) che dovrà prelevare dall'abitazione della madre e riaccompagnare presso la stessa;
a settimane alternate che il padre possa vedere e tenere con sé i minori il sabato (dalle ore 09:00 alle ore 20:00) che dovrà prelevare dall'abitazione della madre e riaccompagnare presso la stessa;
nel periodo delle vacanze estive i minori potranno stare con il padre due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio 2023”.
Il 17.7.2023 veniva fissata udienza urgente posto che i Servizi Sociali richiedevano un intervento del
Tribunale a tutela dei minori.
All'udienza del 18.7.2023 la ricorrente chiedeva la collocazione presso la NO solo dalle 9 alle 13 stante la sua situazione lavorativa.
All'esito dell'udienza si stabiliva: “che nel periodo estivo di chiusura delle scuole i minori saranno collocati presso la NO NA al mattino durante l'orario di lavoro della ricorrente che accompagnerà i minori presso la NO NA e li preleverà al rientro;
-che tutti i fine settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con l'ausilio della NO NA dal venerdì mattina
(i minori saranno accompagnati dalla madre prima di recarsi al lavoro) fino alla domenica sera alle
20:00 (in cui il padre li riaccompagnerà presso la madre); -che per le vacanze estive i minori passeranno il periodo dal 5 al 13 agosto e dal 26 al 31 agosto presso il padre;
-che dalla riapertura della scuola i bambini staranno con l'ausilio della NO NA presso il padre per 3 pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 20:00) la madre li accompagnerà
e il padre li riporterà la sera;
-che tutti i fine settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con l'ausilio della NO NA dal sabato dopo la scuola (il padre lì preleverà all'uscita) fino alla domenica sera alle 20:00 (in cui il padre li riaccompagnerà presso la madre)”.
Con ordinanza del 30.11.2023 rilevato che dopo plurime modifiche del calendario di incontri, anche attraverso l'ausilio della NO NA, come suggerito dai Servizi Sociali territorialmente competenti, la situazione aveva subito un ulteriore peggioramento e che gli stessi avevano evidenziato un inasprirsi del rapporto tra i coniugi, una comunicazione disfunzionale tra gli stessi oltre che il mancato rispetto dei provvedimenti del Tribunale, veniva disposta consulenza tecnica.
Il 22.5.2024 stante il rifiuto dei precedenti consulenti nominati, veniva conferito incarico alla dott.ssa con rinvio del procedimento al 17 settembre 2024. CP_1
All'esito di tale udienza il procedimento veniva rinviato per acquisire relazione aggiornata dei Servizi
Sociali territorialmente competenti e procedere all'ascolto della minore . Per_1
All'esito di tale udienza veniva richiesto al PM in sede di trasmettere informazioni in merito alla esistenza di procedimenti relativi ad abusi e violenze, anche solo pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p. in tempo utile per la successiva udienza e disposto che i S.S. del provvedessero a inviare relazione aggiornata. Controparte_2
In data 12.12.2024 il PM indicava che l'unico procedimento a carico del era in fase di Pt_2 archiviazione.
All'udienza del 6.5.2025, parte ricorrente rappresentava che la collocazione presso la madre era la scelta migliore, parte resistente insisteva nelle conclusioni a cui era giunta la consulenza tecnica, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza venivano confermato allo stato i provvedimenti già vigenti che prevedevano tre pomeriggi a settimana presso il genitore non collocatario e la NO NA, due fine settimana alternati presso il genitore non collocatario (dal sabato mattina alla domenica sera) oltre che i 15 giorni di permanenza presso lo stesso per le vacanze estive da concordare preventivamente tra le parti e il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Nelle proprie conclusioni parte ricorrente ha chiesto: “si propone di giungere ad un calendario che preveda la permanenza dei minori presso la casa NA un pomeriggio a settimana ed ogni fine settimana alternato dal venerdì sera alle 19.00 alla domenica sera alle 20.30. durante l'estate i minori potranno trascorrere una settimana con il padre anche con il pernotto, durante le vacanze natalizie e Pasquali alternando i giorni di festa tra madre e padre. Per il mantenimento ai minori, di dovrà tener conto del reale reddito del sig. che nel 2025 ha iniziato a lavorare stabilmente Pt_2 presso un'azienda (probabilmente la Terna) che gli consente, nel 2026, di dichiarare un reddito molto più elevato di quello indicato negli ultimi 3 anni. In ogni caso, già alla luce delle dichiarazioni attuali e della situazione economica della sig.ra , nonché dell'età e dell'esigenze dei due Pt_2 minori, questa difesa richiede che il mantenimento ai minori sia fissato almeno nella somma di €
250,00 a figlio, oltre la determinazione della ripartizione delle spese extra al 50%.”
Parte resistente riportandosi alle conclusioni in comparsa di risposta ha evidenziato: “ Si rivolge, pertanto, istanza alla Sig.ra Giudice di valutare anche tale apporto ai fini dell'emissione dei provvedimenti relativi ai minori, tanto per conservare quel minimo di stabilità, intesa a titolo di supporto e giammai quale sostituzione definitiva alla imprescindibile funzione bigenitoriale, necessariamente da ripristinare all'esito della maturazione di entrambe le parti in causa, alla quale potrà pervenirsi con il costante monitoraggio dei servizi sociali, indubbiamente valorizzando i miglioramenti relazionali registrati nell'ultimo periodo”
Il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, le incomprensioni e le incompatibilità caratteriali, nonché la mancanza di una volontà di riconciliarsi sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pur essendo avvento un riavvicinamento nel corso del 2023, gli stessi hanno messo in luce di essersi definitivamente allontanati nel periodo successivo senza alcuna volontà di riconciliazione.
Per tale ragione va dichiarata la separazione personale dei coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati.
Sulla domanda di addebito.
Il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Orbene, considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione
e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass.
Sez. I n. 817 del 14.01.2011.
Nella specie, avendo la ricorrente chiesto la pronuncia di addebito nei confronti dell'altro coniuge, è necessario accertare se tale situazione sia a lui ascrivibile.
Orbene, la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza. Ed ancora, sul punto la Suprema Corte ha specificato che “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunta efficacia causale del determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (sent. Cass. n. 18074/2014).
Tanto premesso, la ricorrente ha richiesto in modo generico che il Tribunale disponga l'addebito a carico del marito, perché sottoposta a continue vessazioni fisiche e psicologiche.
Rispetto a tali circostanze, dedotte in modo assolutamente generico, nulla è stato allegato e provato posto la formulazione di capi del tutto generici.
Gli atti acquisiti tramite la Procura, inoltre, hanno evidenziato un solo procedimento penale a carico del per il reato ex art.570 c.p. in fase di archiviazione. Pt_2
Durante il procedimento non è stato allegata ulteriore documentazione a sostegno di tale domanda che va, quindi, rigettata.
Alla luce di tali considerazioni deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mentre va rigettata la domanda di addebito avanzata. Sulla domanda di affidamento dei minori, collocazione ed assegnazione della casa familiare.
In tema di affidamento del figlio minore, è noto che il giudizio prognostico, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Va premesso che, in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto
(cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che l'affidamento congiunto resti la scelta più corretta posto che lo stesso non appare pregiudizievole per i minori tenuto conto dell'idoneità di entrambi i genitori come emerso nella consulenza espletata.
Quanto al luogo di collocazione, le parti hanno espresso conclusioni diverse e tutta l'istruttoria è stata volta all'individuazione della collocazione migliore per i minori stante le problematiche messe in luce nel corso del processo.
Dalla documentazione in atti emerge:
-con la prima relazione del 5.8.2022 i S.S. del Comune di Rotonda indicavano che il signor Pt_2 segnalava che i minori venivano spesso lasciati soli o per strada per motivi di lavoro della ricorrente;
i Servizi si attivavano per il monitoraggio del nucleo familiare e riscontravano l'assenza della madre in alcuni casi, che la signora avesse la necessità di lavorare ed essere coadiuvata da una baby sitter;
indicavano che il minore viveva un momento di smarrimento, mentre un momento Per_2 Per_1 di ribellione legato anche alla sua età; mettevano in luce la possibilità di fare riferimento alla NO NA per determinare una situazione di maggiore equilibrio per i minori;
-con la relazione dell'aprile 2023 i S.S. del Comune di Rotonda indicavano che il minore Per_2 era stato maggiormente turbato dall'illusione della riconciliazione dei genitori e che i minori venivano continuamente esposti alla forte conflittualità dei genitori;
indicavano che dopo la separazione il continuava a recarsi da loro per denunciare l'assenza della madre, mentre la signora Pt_2 Pt_1 riferiva di non poter avere l'aiuto di una baby sitter perché queste venivano “terrorizzate” dal;
Pt_2 suggerivano di fare affidamento sull'aiuto della NO NA stante l'accesa conflittualità e il mancato rispetto del calendario di incontri;
-con la relazione del 13.7.2023 i S.S. del Comune di Rotonda evidenziavano che i minori erano fortemente contesi e che entrambe le parti attuavano atteggiamenti provocatori con forte stress per i minori;
-con la relazione del 21.11.2023 i S.S. del Comune di Rotonda indicavano che la situazione, nonostante l'intervento del Tribunale, era peggiorata, che i coniugi avevano una comunicazione disfunzionale e non rispettavano il calendario di incontri;
indicavano di come il denunciasse Pt_2 continuamente che i minori restavano soli in casa, mentre la ricorrente indicava che il resistente esponesse i minori a situazioni di pericolo;
i Servizi chiedevano una maggiore presenza della NO NA anche per il periodo feriale;
- con la relazione del 25.1.2024 i S.S. del Comune di Rotonda evidenziavano lo scarso rendimento scolastico dei minori con necessità di attivare la SAD per gli stessi e la volontà della ricorrente di tenere i bambini più tempo con sé stante la modifica dei suoi orari di lavoro;
- la relazione della Psicologa del S.S. del Comune di Rotonda del 15.1.2024 metteva in luce che la figlia minore sembra essere più vicina alla madre, mentre il minore più vicino alla Per_1 Per_2 figura NA;
veniva indicato che i minori risultano ben curati e non mostrano particolari difficoltà emotive nonostante l'alta conflittualità dei genitori;
indicava un atteggiamento estremamente offensivo di entrambe le parti e che i minori vivevano in un clima familiare poco adeguato;
-con la relazione del 7.11.2024 i S.S. del Comune di Rotonda evidenziavano la permanenza della forte conflittualità e accuse reciproche;
indicavano che la casa della signora era in ordine Pt_1 ed igienicamente idonea e che anche la casa della signora , anche se in campagna, era Persona_5 dotata di tutti i comfort;
-con la relazione del 5.5.2024 i S.S. del Comune di Rotonda indicavano un lieve miglioramento nel rapporto tra le parti e che il risultava essere fuori per motivi di lavoro durante la settimana Pt_2 per fare rientro il venerdì;
-dalla relazione dell'Istituto Superiore di AU EL del 29.4.2025 emergeva uno scarso rendimento didattico per;
Per_1 - dalle relazione dell'Istituto Comprensivo “Rotonda-EL” emergeva che non Per_2 risultava essere sempre costante con lo studio;
- con la relazione del 10.6.2025 i S.S. del Comune di Rotonda mettevano in luce una maggiore stabilità emotiva e una importante riduzione della conflittualità tra le parti, che la NO si occupava adeguatamente dei minori soprattutto in assenza del figlio o nel caso in cui entrambi i genitori erano impegnati;
che il signor era ormai fuori per tutta la settimana e che nei tre pomeriggi previsti Pt_2
i minori erano con la NO NA;
indicavano che la signora aveva confermato di lavorare Pt_1 solo al mattino e saltuariamente durante i fine settimana.
A ciò vanno aggiunte le risultanze della consulenza tecnica espletata sui seguenti quesiti:
“Previo esame di tutti i documenti di causa, espletamento di colloqui clinici con le parti singole e di coppia e con il minore, il CTU: • faccia luce sui rapporti di entrambi i genitori con i figli, anche in riferimento al contesto familiare (in particolare alla figura della NO NA ) • Persona_5 individui nel preminente interesse dei minori, le modalità più idonee di esercizio della responsabilità genitoriale, nonché il più adeguato collocamento preferenziale degli stessi, eventualmente indicando ed invitando le parti a sperimentare tempi e modi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, che consentano di garantire l'attuazione del principio della bigenitorialità da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idoneo a garantirgli una stabile consuetudine di vita
e salde relazioni affettive con entrambi • accerti se i minori subiscano condizionamenti da parte dell'uno o dell'altro genitore, ovvero se sono triangolati nel conflitto tra i genitori.
Quanto al signor la consulente ha evidenziato che “dall'analisi dei punteggi, dal colloquio Pt_2 effettuato, dall'analisi delle risposte considerando punteggio con un reng di 24/48 si propende per la casistica di" genitore adeguato".
Dal colloquio con la NO NA, signora , si è evidenziato un buon supporto all'accoglienza Per_5 dei nipoti senza nessun tipo di utilizzo di modalità discriminanti verso la figura materna;
l'atteggiamento prioritario risulta essere indirizzato all'accudimento e alla regolamentazione dei rapporti con le figure genitoriale, appare come una sorta di “collante” senza ingerenze particolari.
Risulta sia come riferimento equilibrante nelle varie situazioni di conflitto dei genitori e tale atteggiamento di neutralità affettiva ha contribuito alla crescita serena dei ragazzi.
Quanto alla signora dall'analisi dei punteggi, dal colloquio effettuato, dall'analisi delle Pt_1 risposte considerando un rang tra puneggio 49/95, si propende per la casistica di " competenza genitoriale tendenzialmente moderata".
La consulente ha indicato: “Tuttavia è apparso in maniera evidente lo stato di conflittualità fra i
Signori e in quanto non esistendo e/o probabilmente esistita in maniera Pt_1 Pt_2 frammentata , la possibilità di confronto di coppia, i conflitti e l'assenza di possibilità di dialogo hanno alimentato ulteriormente la difficoltà di comunicazione reciproca. Ciò permette di ipotizzare che i signori potrebbero mostrare delle difficoltà anche nell'osservare le future disposizioni che verranno specificate per loro.”
La consulente ha, quindi, concluso: “La valutazione effettuata su entrambi i genitori, non mostra una differenza sostanziale relativa alla capacità genitoriale per due fattori essenziali : a) da quanto evidenziato dai test somministrato al papà , quest'ultimo risulta come “genitore adeguato” sia per contenuto che per comportamento e ciò è facilitato anche dalla presenza stabile e non invadente della figura della NO, che oltre alla adeguata accoglienza non interferisce nelle funzioni educative del padre, ma funge da collante discreto, permettendo ai nipoti di sperimentare e vivere il più adeguato possibile sia la fase adolescenziale di che quella preadolescenziale di b) Per_1 Per_2 da quanto evidenziato dai test somministrato alla madre , quest'ultima risulta come " genitore accudente" che è legato essenzialmente alla difficoltà di comunicazione con l'altro genitore , alla conflittualità che va a compromettere sia l'aspetto educativo che affettivo relazionale.
All'osservazione ed esame dei rapporti dei figli con entrambi i genitori si evidenzia una sorta di forzatura da parte dei ragazzi a mantenere un equilibrio personale per poter gestire meglio sentimenti e relazioni. A tale situazione la figura affettiva di riferimento, scevra da conflitti e da discriminanti, appare la NO RA che risulta essere un qualche modo “ l'ago della Per_5 bilancia” fra le conflittualità, rimanendo stabile, coerente ed accogliente con i ragazzi.”
“Da quanto esplicitato fino ad ora potenzialmente sia la signora che il signor Pt_1
mostrano elementi di adeguata genitorialità, tuttavia prendendo in considerazione l'età Pt_2 dei figli, la conflittualità dei genitori, la difficoltà di comunicazione, i vari tentativi di abbassamento della soglia di incomunicabilità precedentemente falliti , la mancanza di rispetto delle varie possibilità proposte, si propende come soluzione più idonea la formula di “affido intrafamiliare ” con la collocazione dei minori presso la NO NA in fase transitoria e sperimentale a
“contenuto paritario”, vale a dire “ affida ad entrambi i genitori responsabilità e decisionalità condivisa per tutto ciò che i figli necessitano ”
“Non si rilevano elementi di condizionamento e/o di svalutazione reciproca dei genitori nei confronti dei figli;
quest'ultimi appaiono ben consapevoli dei conflitti della coppia, ma riescono discretamente ad assorbirne la genitorialità”
La consulente ha indicato questa soluzione nel luglio 2024 come transitoria e di durata annuale con possibilità di essere rivista in fase successiva tramite nuova consulenza.
Al fine di effettuare gli ulteriori accertamenti, nonché l'ascolto della minore il procedimento Per_1 ha avuto corso per un ulteriore anno mantenendo la collocazione presso la madre con tre pomeriggi a settimana presso il padre con l'ausilio della NO NA. Orbene, va chiarito che l. 54/2006 ha introdotto sia l'istituto dell'affidamento condiviso che il c.d. principio della bigenitorialità valorizzando, nell'ottica del superiore interesse del bambino, la presenza di entrambi i genitori nella crescita del bambino.
Sussistono ipotesi eccezionali in presenza della quali risulta accertata l'incapacità dei genitori a svolgere il proprio ruolo nelle quali il giudice dispone l'allentamento del minorenne dalla residenza familiare ovvero l'affidamento ai membri della famiglia.
Tali ipotesi sono da ritenere senza dubbio eccezionali e fanno riferimento a situazioni di insanabile e grave contrasto tra i genitori in ordine a decisioni centrali per la vita del bambino quali, ad esempio, la salute o l'educazione.
Tali provvedimenti «non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento - da parte del giudice - degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale » (Cass. civ., sez. I, 7.06.2017, n. 14145).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione relativa alla necessità che i bambini vengano temporaneamente allontanati dai genitori per le ragioni ora evidenziate.
In particolare, si tratta di quelle misure, di cui all'art. 333 c.c., volte a superare la condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori senza arrivare all'estremo di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e tali misure possono declinarsi tanto nelle forme dell'affido intra- familiare, ai parenti entro il quarto grado, quanto dell'affido etero-familiare.
Tale forma di collocazione deve considerarsi, infatti, una extrema ratio, accordando carattere prioritario alla permanenza del minorenne nella propria famiglia evitando, così, allo stesso il trauma di vedersi privato anche del contesto familiare in cui è cresciuto.
L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.
Alla luce di ciò si ritiene, tenuto conto dell'intera istruttoria espletata, che non ricorrano i presupposti per collocare i minori, allo stato, presso la NO NA per quanto figura centrale e di supporto per gli stessi.
La consulenza, infatti, espletata nel 2024 giungeva a queste conclusioni in un periodo di massina conflittualità della coppia che ora pare essere più mitigata.
Inoltre, la stessa indicava un periodo di breve permanenza al fine di stemperare la fase di conflittualità per poi giungere, eventualmente, a nuove misure a tutela dei minori.
Orbene, in primo luogo la consulenza ha indicato che i genitori risultano idonei e mostrano elementi di adeguata genitorialità se pur ciò è minato dalla loro conflittualità Va, inoltre, notato che nonostante il coinvolgimento sempre maggiore della NO NA nell'accudimento dei minori (in particolare a partire dall'estate del 2023 i cui gli stessi venivano collocati per tutte le mattine della settimana presso il padre e la NO), ciò non determinava un miglioramento posto che con la relazione del 21.11.2023 i S.S. del Comune di Rotonda indicavano che la situazione era peggiorata, che i coniugi avevano una comunicazione disfunzionale e non rispettavano il calendario di incontri.
L'aumento del tempo passato presso la casa della NO NA non ha, inoltre, evitato un peggioramento della situazione scolastica dei minori come da documentazione in atti.
Altro elemento da tenere in considerazione è il mutamento della situazione lavorativa della signora che negli ultimi tempi ha provato ad adeguare i suoi orari, nonostante le difficoltà Pt_1 economiche indicate, per assicurare la sua presenza.
Va, inoltre, messo in luce che la situazione familiare risulta migliorata negli ultimi tempi come evidenziato dalla relazione dei Servizi Sociali del giugno 2025 in cui è emersa una maggiore stabilità emotiva e una importante riduzione della conflittualità tra le parti.
Ulteriore elemento da tenere in considerazione è quanto emerso dall'ascolto della minore in Per_1 data 19.11.2024 in cui la stessa ha dichiarato:
“stare i pomeriggi con la NO è più complicato perché di solito mi viene a prendere mamma e qualche volta NO e vado a casa sua, ci metto circa 10 minuti, alle 18.30 devo essere ripresa da mamma per andare di nuovo a AU dove faccio la box, questo mi crea difficoltà con i compiti.
ADR. sono costretta a portarmi quindi anche i libri per il giorno dopo;
a casa studio meglio perché ho la mia cameretta, da NO invece sono in cucina e c'è la tv accesa e mio zio;
ADR. quando sto con mamma invece lei resta lì, magari ogni tanto va a fare la spesa;
ADR. non mi convince l'idea di trasferirmi a casa di mia NO, perché preferisco stare con mamma anche perché con lei mi trovo meglio a parlare, inoltre vivendo in paese mi è più facile uscire e andare a prendere il pullman per andare a scuola;
invece, se fossi dalla NO mi dovrebbe accompagnare lei oppure dovrei prendere un pullman alle 6.20”
Va, infine, tenuto in debito conto il mutamento della situazione lavorativo del signor che ora Pt_2 risulta lavori fuori per l'intera settimana facendo rientro solo il venerdì sera.
Ciò vuol dire che collocare stabilmente i minori presso la NO NA, se pur in fase transitoria, vorrebbe dire allo stato, in assenza della presenza stabile del padre, determinare un sostanziale affidamento dei minori alla stessa che appare essere misura eccessiva tenuto conto dell'idoneità dei genitori allo svolgimento delle proprie funzioni e dei miglioramenti evidenziati nel corso degli ultimi mesi oltre che in chiaro contrasto con la volontà della minore. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5237 del 5 marzo 2014, ha affermato che quando si sia proceduto all'ascolto del minore, della volontà così manifestata si deve sempre e comunque tener conto.
Infatti, in questo modo – continua la Corte – si persegue l'interesse superiore del minore, corrispondente al suo armonico sviluppo psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano, consentendo la partecipazione del minore stesso al giudizio, in quanto parte in senso sostanziale.
Quanto alle accuse che le parti si sono rivolte per tutta la durata del procedimento in ordine all'incapacità di cura dei minori, vista l'alta conflittualità ed in assenza di ulteriori riscontri, non possono essere poste a base della decisione e va tenuto in debito conto solo quanto accertato dai professionisti competenti del settore nel corso dell'intera istruttoria.
Va, infine, tenuta in considerazione l'età della NO NA che, per quanto figura di grande supporto, avrebbe chiaramente più difficoltà a seguire costantemente i minori nelle attività scolastiche e ricreative.
Per tutte queste ragioni si ritiene che allo stato sia preferibile stabilire che i minori restino collocati presso la madre che è autorizzata, quindi, a trasferirne la residenza, con diritto di frequentazione del padre e mantenendo attivo il coinvolgimento della NO NA che è risultata capace di stemperare la conflittualità tra le parti e figura equilibrata per la crescita dei minori.
Allo stesso tempo va tenuta in considerazione l'esigenza che i minori vengano maggiormente seguiti nel corso del pomeriggio al fine di migliorare la loro situazione scolastica anche in considerazione dell'assenza del padre per lavoro nel corso della settimana.
Tale possibile assenza della figura NA nel corso della settimana va, inoltre, contemperata prevedendo che gli stessi passino con il padre tre fine settimana nel corso del mese.
In particolare, si stabilisce che:
“-i minori sono collocati presso la madre;
-i minori staranno con il padre per 2 pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì o comunque, preferibilmente, nei giorni in cui non devono fare rientro per fare sport) dall'uscita della scuola fino alle ore 20,30;
- per tre fine settimana al mese (primo, secondo e quarto del mese) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori dal venerdì sera alle 19.00 alla domenica sera alle 20.30;
- i minori staranno con il padre durante il periodo di Natale e Fine Anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 Dicembre, o il 1 Gennaio
e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno. Dovrà esser fornita comunicazione reciproca del luogo di villeggiatura”.
Posto che la NO NA non è parte del giudizio, non deve essere previsto un calendario di incontri con la stessa, ma considerata la centralità di tale figura per il nucleo familiare, il Tribunale invita le parti, nell'ipotesi in cui siano occupate per impegni lavorativi nel corso della giornata, previo accordo, a fare affidamento sulla stessa per la collocazione dei minori.
Considerata la difficoltà del nucleo familiare, come suggerito dalla CTU, si dispone che i Servizi
Sociali territorialmente competenti ( di Rotonda) vengano incaricati di monitorare il nucleo CP_2 familiare.
Detto incarico di monitoraggio dovrà avvenire attraverso colloqui periodici semestrali con i genitori e con i minori ciò al fine di accompagnare i genitori nella gestione definitivamente armoniosa della responsabilità genitoriale.
L'art. 337-sexies c.c. (che ha sostituito l'art. 155- quater cc, abrogato dall'art. 106 del d.lvo. n. 154 del 2013) dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà…”.
Posto che la parte ricorrente in fase di comparsa conclusionale ha richiesto di autorizzare la sig.
[...]
a poter trasferire la residenza dei minori presso l'abitazione dove è residente, la stessa si Pt_1 intende rinunciata e considerato il nuovo luogo di stabile dimora fin dall'introduzione del giudizio, nulla va disposto sulla stessa.
Sulla domanda di mantenimento.
In ordine poi alle statuizioni di tipo patrimoniale, è emerso che la signora svolga attività Pt_1 lavorativa saltuaria come badante o barista al mattino e in alcuni casi nei fine settimana.
La stessa non ha prodotto documentazione reddituale dalla quale evincere ulteriori dati, ma la collocazione dei minori presso la madre chiaramente preclude la possibilità di ampliare la sua attività lavorativa.
Quanto al signor , in comparsa di costituzione lo stesso ha allegato di essere stato dichiarato Pt_2 invalido e di percepire un trattamento pensionistico di circa €. 270,00.
La sua situazione reddituale è chiaramente migliorata con l'esercizio dell'attività lavorativa nel 2025 come emerso nel corso del procedimento. Lo stesso non ha depositato documentazione reddituale aggiornata che metta in luce quanto percepito all'attualità, ma tenuto conto delle ore di lavoro svolte dal lunedì al venerdì, si può presumere con certezza che la sua situazione patrimoniale sia nettamente migliorata e che non sussista una situazione di incapacità lavorativa per come sostenuto.
Va, inoltre, messo in luce che il trasferimento della ricorrente presso altro luogo di domicilio ha reso necessario anche il pagamento di un canone a suo carico.
Va premesso che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, le risultanze hanno messo in luce una situazione di sperequazione tra i redditi.
Per tutte queste ragioni si ritiene equo riconoscere un assegno di euro 100,00 mensili che il Pt_2 dovrà versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Con riferimento, invece, al mantenimento dei figli minori, considerato quanto emerso dall'istruttoria circa i redditi percepiti dalle parti, si ritiene equo porre a carico del Sig. un assegno mensile Pt_2 di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei figli.
Il suddetto assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Tale aumento avrà decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorrente sarà altresì tenuto a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per la prole, purché previamente concordate.
Sulla richiesta di assegno unico.
Parte ricorrente chiede l'assegnazione per intero dell'assegno unico e tale domanda non è tardiva essendo relativa al benessere dei minori e considerati i fatti sopravvenuti.
Considerate le condizioni economiche della ricorrente, si ritiene di poter disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla stessa tenuto conto delle difficoltà economiche della che Pt_1 pur dotata di capacità lavorative, dovrà conciliare l'attività lavorativa con la cura della prole.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4672/2025 ha ritenuto che la decisione della Corte
d'Appello che aveva disposto in tal senso fosse esente da censure, in quanto “risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (in altri termini, le somme corrisposte dall'Inps a titolo di assegno unico sarebbero soggette ad un “vincolo di utilizzazione” nell'interesse dei figli), fermo restando il diritto del genitore che non percepisce tale misura “a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rotonda per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, con prevalente soccombenza di parte resistente, le spese di lite vengono poste in capo allo stesso e liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di riferimento, di cui al D.M. 55/2014 per come aggiornato, per le cause di valore indeterminabile- con l'applicazione della decurtazione del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
Stante l'ammissione della ricorrente al Gratuito Patrocinio, le spese andranno corrisposte dal resistente direttamente all'Erario.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU vengono poste a carico di parte resistente in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Pronuncia la separazione personale dei coniugi ricorrenti e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rotonda (PZ) l' 08.08.2011 (Atto n. 3, p.
II, Serie A, anno 2011 del Comune di Rotonda);
▪ Affida i figli minori in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
▪ Autorizza la madre a procedere al cambio di residenza per i minori;
▪ Dispone che l'assegno unico venga percepito dalla ricorrente per intero;
▪ Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, Parte_2
a a titolo di mantenimento per i figli minori la somma mensile di complessivi Parte_1
300,00 euro (150,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT di anno in anno, oltre all'obbligo di corrispondere alla resistente nella misura del 50% le spese straordinarie e necessarie per la prole, previo accordo tra i coniugi;
▪ Pone a carico di l'assegno di euro 100,00 mensili per contribuire al Parte_2 mantenimento della ricorrente che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rotonda per gli adempimenti di competenza;
▪ Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente e per essa in favore dello Stato liquidate in € 2666,30, oltre IVA e CPA se dovute;
▪ Pone le spese di CTU a carico del resistente in via definitiva;
▪ Dispone la comunicazione del provvedimento ai S.S. del per il prescritto Controparte_2 monitoraggio.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 127/2022 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa ai fini del presente Parte_1 C.F._1 procedimento dall'Avv. Concetta Iannibelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lagonegro
(PZ), alla via del Popolo, n.5, giusto mandato in atti
-ricorrente-
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sabella e Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Raffaele Gazineo, elettivamente domiciliato presso e nello Studio Associato Legale
Tributario Cioffi, in Lagonegro, alla via Sant'Anna n. 53, giusta procura in atti
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da atti di causa;
il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25.1.2022 parte ricorrente rappresentava:
-che la ricorrente in data 08.08.2011 aveva contratto matrimonio con , nato a Parte_2
Lagonegro il 07.05.1984, residente in [...]alla contrada Serra n. 53, dal quale ha avuto i figli
(12.07.2010) e (14.01.2015); Per_1 Per_2
-che il rapporto evidenziava insuperabili contrasti caratteriali sfociati in gravi e ripetute violazioni dei fondamentali obblighi nascenti dal matrimonio;
in specie, la ricorrente è stata sottoposta a continue vessazioni fisiche e psicologiche e il coniuge, unico percettore di un modesto reddito da pensione, ha utilizzato tale condizione quale arma di ritorsione e pressione;
-che tale condotta determinava la progressiva cessazione di ogni comunione di vita rendendo, purtroppo, inevitabile l'abbandono della residenza coniugale e la conseguente richiesta della separazione legale, ritenuta opportuna anche a tutela del preminente interesse dei figli.
Per tali ragioni la stessa chiedeva:
- sia dichiarata la separazione personale con addebito al coniuge;
sia disposto l'affidamento congiunto dei figli, prevedendosi che gli stessi siano prevalentemente collocati presso la madre, determinando le modalità dell'esercizio del diritto di frequentazione da parte del padre;
sia obbligato il coniuge a corrispondere, a titolo di concorso nelle spese di mantenimento, un assegno non inferiore ad € 600,00 a favore della ricorrente, priva di significativo reddito, e dei figli (€ 200,00 cadauno) con previsione dell'adeguamento secondo gli indici di rivalutazione nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con comparsa del 9.3.2022 si costituiva parte resistente rappresentando:
-che il resistente, suo malgrado, il 26 ottobre 2021, rientrando a casa, constatava che la ricorrente si era allontanata, unitamente ai figli;
tentava di contattarla telefonicamente, ma neppure rispondeva al telefono;
solo dopo molte ore apprendeva da uno zio, sig. , dell'allontanamento Persona_3 della moglie;
-che benché vittima di un gravissimo incidente stradale, che l'aveva costretto ad abbandonare ogni attività lavorativa, usufruendo di un minimo trattamento pensionistico, lo stesso si era sempre prodigato per le prioritarie esigenze dei figli, consentendogli comunque una vita serena e dignitosa;
-che erano infondate le accuse sollevate e indicava che l'unica ed esclusiva causa della frattura coniugale era ascrivibile al genere di vita condotto da , inconciliabile con i diritti e Parte_1 doveri dei coniugi, come contemplati negli artt. 143 e ss. del codice civile;
Per queste ragioni lo stesso concludeva chiedendo: “Pronunciare la separazione dei coniugi e , con l'obbligo del Parte_2 Parte_1 mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di disporne l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio;
2) Assegnare la residenza familiare, sita in Rotonda, alla C/da
Serra n. 53, nello stato in cui si trova, completa dei mobili che l'arredano, al Sig. , Parte_2 che ivi continuerà ad abitare, unitamente ai figli e , autorizzando la Per_1 Persona_4 ricorrente al ritiro dei suoi effetti personali ed al trasferimento anagrafico della sua residenza;
3)
Disporre l'affidamento condiviso ai genitori, dei figli minori e , con collocazione Per_1 Per_2 presso , circostanza già acclarata dai competenti servizi sociali, anche per non Parte_2 disperderne le abitudini di vita, scolastiche e sociali;
4) Disporre che , potrà vedere Parte_1
e tenere con se i minori, con le seguenti modalità: a) la Madre, potrà vedere i figli e tenerli con sé, per almeno due giorni feriali a settimana, con pernottamento, dall'uscita della Scuola, seguendoli ovviamente nello svolgimento dei compiti e delle evntuali attività extrascolastiche;
b) la Madre, potrà tenere con sè i figli, con pernottamento, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì
e sino al lunedì mattina, c) durante le vacanze natalizie, la Madre terrà con sé i figli, ad anni alterni con il Padre, dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
d) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la Madre il giorno delle Palme e con il Padre il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo e viceversa;
e) nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori, due settimane, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno: in tali periodi, onde garantire la continuità del rapporto genitoriale e salvi casi eccezionali, né il padre e né la madre, potranno interrompere con visite la frequentazione (Padre/Figli –
Madre/Figli); f) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
g) I figli festeggeranno con i genitori i rispettivi compleanni;
h) i genitori favoriranno le occasioni di visita ed il regolare svolgimento delle relazioni parentali tra i minori e le rispettive famiglie della ricorrente e del resistente. 5) Porre a carico di , quale Parte_2 contributo per il mantenimento dei soli figli minori, un assegno mensile di €. 200,00, importo addirittura maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto, in base ai parametri di legge;
6) Porre
a carico di , nella misura del 50%, l'onere delle spese straordinarie (come indicate Parte_2 in premessa), che sarà necessario sostenere nell'interesse dei figli minori;
7) Adottare ogni altro provvedimento provvisorio ed urgente nell'interesse della prole;
8) Spese e compensi di causa come per legge.”
A seguito della comparizione dei coniugi del 18 maggio 2022 che escludevano la possibilità di riconciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa familiare alla moglie, affidava la prole ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, regolamentava il diritto di visita con il genitore non collocatario, disponeva a carico del resistente un assegno di euro
200,00 a favore dei figli e la contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie integrative e il Giudice, all'esito della prima udienza dell'11.7.2022, concedeva i termini ex art.186 6° comma c.p.c.
In data 10.10.2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni trasmetteva le relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 23.1.2023 venivano rigettate le prove orali e disposta a mezzo dei Servizi sociali del Comune di Rotonda un'indagine socio-ambientale con rinvio in presenza.
All'udienza del 28.2.2023 le parti rappresentavano che c'era stata una riconciliazione nelle more del giudizio, ma che successivamente le stesse si erano nuovamente allontanate.
Il Giudice, ascoltate le parti, viste le dichiarazioni contrastanti, in attesa dell'esito delle indagini dei
S.S. confermava il calendario previsto in fase Presidenziale, invitando le parti ad individuare il giorno del fine settimana in cui i minori sarebbero stati con il padre in modo quanto più compatibile con le esigenze lavorative della ricorrente.
All'udienza del 15.5.2023 la ricorrente chiedeva che i minori passassero più tempo con il padre e la NO NA stante le sue difficoltà con il lavoro.
All'esito dell'udienza veniva, così, disposto: “Dispone in modifica dell'ordinanza del 18.5.2022 che il padre possa vedere e tenere con sé i minori tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 20:00) che dovrà prelevare dall'abitazione della madre e riaccompagnare presso la stessa;
a settimane alternate che il padre possa vedere e tenere con sé i minori il sabato (dalle ore 09:00 alle ore 20:00) che dovrà prelevare dall'abitazione della madre e riaccompagnare presso la stessa;
nel periodo delle vacanze estive i minori potranno stare con il padre due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio 2023”.
Il 17.7.2023 veniva fissata udienza urgente posto che i Servizi Sociali richiedevano un intervento del
Tribunale a tutela dei minori.
All'udienza del 18.7.2023 la ricorrente chiedeva la collocazione presso la NO solo dalle 9 alle 13 stante la sua situazione lavorativa.
All'esito dell'udienza si stabiliva: “che nel periodo estivo di chiusura delle scuole i minori saranno collocati presso la NO NA al mattino durante l'orario di lavoro della ricorrente che accompagnerà i minori presso la NO NA e li preleverà al rientro;
-che tutti i fine settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con l'ausilio della NO NA dal venerdì mattina
(i minori saranno accompagnati dalla madre prima di recarsi al lavoro) fino alla domenica sera alle
20:00 (in cui il padre li riaccompagnerà presso la madre); -che per le vacanze estive i minori passeranno il periodo dal 5 al 13 agosto e dal 26 al 31 agosto presso il padre;
-che dalla riapertura della scuola i bambini staranno con l'ausilio della NO NA presso il padre per 3 pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 20:00) la madre li accompagnerà
e il padre li riporterà la sera;
-che tutti i fine settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con l'ausilio della NO NA dal sabato dopo la scuola (il padre lì preleverà all'uscita) fino alla domenica sera alle 20:00 (in cui il padre li riaccompagnerà presso la madre)”.
Con ordinanza del 30.11.2023 rilevato che dopo plurime modifiche del calendario di incontri, anche attraverso l'ausilio della NO NA, come suggerito dai Servizi Sociali territorialmente competenti, la situazione aveva subito un ulteriore peggioramento e che gli stessi avevano evidenziato un inasprirsi del rapporto tra i coniugi, una comunicazione disfunzionale tra gli stessi oltre che il mancato rispetto dei provvedimenti del Tribunale, veniva disposta consulenza tecnica.
Il 22.5.2024 stante il rifiuto dei precedenti consulenti nominati, veniva conferito incarico alla dott.ssa con rinvio del procedimento al 17 settembre 2024. CP_1
All'esito di tale udienza il procedimento veniva rinviato per acquisire relazione aggiornata dei Servizi
Sociali territorialmente competenti e procedere all'ascolto della minore . Per_1
All'esito di tale udienza veniva richiesto al PM in sede di trasmettere informazioni in merito alla esistenza di procedimenti relativi ad abusi e violenze, anche solo pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p. in tempo utile per la successiva udienza e disposto che i S.S. del provvedessero a inviare relazione aggiornata. Controparte_2
In data 12.12.2024 il PM indicava che l'unico procedimento a carico del era in fase di Pt_2 archiviazione.
All'udienza del 6.5.2025, parte ricorrente rappresentava che la collocazione presso la madre era la scelta migliore, parte resistente insisteva nelle conclusioni a cui era giunta la consulenza tecnica, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza venivano confermato allo stato i provvedimenti già vigenti che prevedevano tre pomeriggi a settimana presso il genitore non collocatario e la NO NA, due fine settimana alternati presso il genitore non collocatario (dal sabato mattina alla domenica sera) oltre che i 15 giorni di permanenza presso lo stesso per le vacanze estive da concordare preventivamente tra le parti e il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Nelle proprie conclusioni parte ricorrente ha chiesto: “si propone di giungere ad un calendario che preveda la permanenza dei minori presso la casa NA un pomeriggio a settimana ed ogni fine settimana alternato dal venerdì sera alle 19.00 alla domenica sera alle 20.30. durante l'estate i minori potranno trascorrere una settimana con il padre anche con il pernotto, durante le vacanze natalizie e Pasquali alternando i giorni di festa tra madre e padre. Per il mantenimento ai minori, di dovrà tener conto del reale reddito del sig. che nel 2025 ha iniziato a lavorare stabilmente Pt_2 presso un'azienda (probabilmente la Terna) che gli consente, nel 2026, di dichiarare un reddito molto più elevato di quello indicato negli ultimi 3 anni. In ogni caso, già alla luce delle dichiarazioni attuali e della situazione economica della sig.ra , nonché dell'età e dell'esigenze dei due Pt_2 minori, questa difesa richiede che il mantenimento ai minori sia fissato almeno nella somma di €
250,00 a figlio, oltre la determinazione della ripartizione delle spese extra al 50%.”
Parte resistente riportandosi alle conclusioni in comparsa di risposta ha evidenziato: “ Si rivolge, pertanto, istanza alla Sig.ra Giudice di valutare anche tale apporto ai fini dell'emissione dei provvedimenti relativi ai minori, tanto per conservare quel minimo di stabilità, intesa a titolo di supporto e giammai quale sostituzione definitiva alla imprescindibile funzione bigenitoriale, necessariamente da ripristinare all'esito della maturazione di entrambe le parti in causa, alla quale potrà pervenirsi con il costante monitoraggio dei servizi sociali, indubbiamente valorizzando i miglioramenti relazionali registrati nell'ultimo periodo”
Il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, le incomprensioni e le incompatibilità caratteriali, nonché la mancanza di una volontà di riconciliarsi sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pur essendo avvento un riavvicinamento nel corso del 2023, gli stessi hanno messo in luce di essersi definitivamente allontanati nel periodo successivo senza alcuna volontà di riconciliazione.
Per tale ragione va dichiarata la separazione personale dei coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati.
Sulla domanda di addebito.
Il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Orbene, considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione
e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass.
Sez. I n. 817 del 14.01.2011.
Nella specie, avendo la ricorrente chiesto la pronuncia di addebito nei confronti dell'altro coniuge, è necessario accertare se tale situazione sia a lui ascrivibile.
Orbene, la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza. Ed ancora, sul punto la Suprema Corte ha specificato che “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunta efficacia causale del determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (sent. Cass. n. 18074/2014).
Tanto premesso, la ricorrente ha richiesto in modo generico che il Tribunale disponga l'addebito a carico del marito, perché sottoposta a continue vessazioni fisiche e psicologiche.
Rispetto a tali circostanze, dedotte in modo assolutamente generico, nulla è stato allegato e provato posto la formulazione di capi del tutto generici.
Gli atti acquisiti tramite la Procura, inoltre, hanno evidenziato un solo procedimento penale a carico del per il reato ex art.570 c.p. in fase di archiviazione. Pt_2
Durante il procedimento non è stato allegata ulteriore documentazione a sostegno di tale domanda che va, quindi, rigettata.
Alla luce di tali considerazioni deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mentre va rigettata la domanda di addebito avanzata. Sulla domanda di affidamento dei minori, collocazione ed assegnazione della casa familiare.
In tema di affidamento del figlio minore, è noto che il giudizio prognostico, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Va premesso che, in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto
(cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che l'affidamento congiunto resti la scelta più corretta posto che lo stesso non appare pregiudizievole per i minori tenuto conto dell'idoneità di entrambi i genitori come emerso nella consulenza espletata.
Quanto al luogo di collocazione, le parti hanno espresso conclusioni diverse e tutta l'istruttoria è stata volta all'individuazione della collocazione migliore per i minori stante le problematiche messe in luce nel corso del processo.
Dalla documentazione in atti emerge:
-con la prima relazione del 5.8.2022 i S.S. del Comune di Rotonda indicavano che il signor Pt_2 segnalava che i minori venivano spesso lasciati soli o per strada per motivi di lavoro della ricorrente;
i Servizi si attivavano per il monitoraggio del nucleo familiare e riscontravano l'assenza della madre in alcuni casi, che la signora avesse la necessità di lavorare ed essere coadiuvata da una baby sitter;
indicavano che il minore viveva un momento di smarrimento, mentre un momento Per_2 Per_1 di ribellione legato anche alla sua età; mettevano in luce la possibilità di fare riferimento alla NO NA per determinare una situazione di maggiore equilibrio per i minori;
-con la relazione dell'aprile 2023 i S.S. del Comune di Rotonda indicavano che il minore Per_2 era stato maggiormente turbato dall'illusione della riconciliazione dei genitori e che i minori venivano continuamente esposti alla forte conflittualità dei genitori;
indicavano che dopo la separazione il continuava a recarsi da loro per denunciare l'assenza della madre, mentre la signora Pt_2 Pt_1 riferiva di non poter avere l'aiuto di una baby sitter perché queste venivano “terrorizzate” dal;
Pt_2 suggerivano di fare affidamento sull'aiuto della NO NA stante l'accesa conflittualità e il mancato rispetto del calendario di incontri;
-con la relazione del 13.7.2023 i S.S. del Comune di Rotonda evidenziavano che i minori erano fortemente contesi e che entrambe le parti attuavano atteggiamenti provocatori con forte stress per i minori;
-con la relazione del 21.11.2023 i S.S. del Comune di Rotonda indicavano che la situazione, nonostante l'intervento del Tribunale, era peggiorata, che i coniugi avevano una comunicazione disfunzionale e non rispettavano il calendario di incontri;
indicavano di come il denunciasse Pt_2 continuamente che i minori restavano soli in casa, mentre la ricorrente indicava che il resistente esponesse i minori a situazioni di pericolo;
i Servizi chiedevano una maggiore presenza della NO NA anche per il periodo feriale;
- con la relazione del 25.1.2024 i S.S. del Comune di Rotonda evidenziavano lo scarso rendimento scolastico dei minori con necessità di attivare la SAD per gli stessi e la volontà della ricorrente di tenere i bambini più tempo con sé stante la modifica dei suoi orari di lavoro;
- la relazione della Psicologa del S.S. del Comune di Rotonda del 15.1.2024 metteva in luce che la figlia minore sembra essere più vicina alla madre, mentre il minore più vicino alla Per_1 Per_2 figura NA;
veniva indicato che i minori risultano ben curati e non mostrano particolari difficoltà emotive nonostante l'alta conflittualità dei genitori;
indicava un atteggiamento estremamente offensivo di entrambe le parti e che i minori vivevano in un clima familiare poco adeguato;
-con la relazione del 7.11.2024 i S.S. del Comune di Rotonda evidenziavano la permanenza della forte conflittualità e accuse reciproche;
indicavano che la casa della signora era in ordine Pt_1 ed igienicamente idonea e che anche la casa della signora , anche se in campagna, era Persona_5 dotata di tutti i comfort;
-con la relazione del 5.5.2024 i S.S. del Comune di Rotonda indicavano un lieve miglioramento nel rapporto tra le parti e che il risultava essere fuori per motivi di lavoro durante la settimana Pt_2 per fare rientro il venerdì;
-dalla relazione dell'Istituto Superiore di AU EL del 29.4.2025 emergeva uno scarso rendimento didattico per;
Per_1 - dalle relazione dell'Istituto Comprensivo “Rotonda-EL” emergeva che non Per_2 risultava essere sempre costante con lo studio;
- con la relazione del 10.6.2025 i S.S. del Comune di Rotonda mettevano in luce una maggiore stabilità emotiva e una importante riduzione della conflittualità tra le parti, che la NO si occupava adeguatamente dei minori soprattutto in assenza del figlio o nel caso in cui entrambi i genitori erano impegnati;
che il signor era ormai fuori per tutta la settimana e che nei tre pomeriggi previsti Pt_2
i minori erano con la NO NA;
indicavano che la signora aveva confermato di lavorare Pt_1 solo al mattino e saltuariamente durante i fine settimana.
A ciò vanno aggiunte le risultanze della consulenza tecnica espletata sui seguenti quesiti:
“Previo esame di tutti i documenti di causa, espletamento di colloqui clinici con le parti singole e di coppia e con il minore, il CTU: • faccia luce sui rapporti di entrambi i genitori con i figli, anche in riferimento al contesto familiare (in particolare alla figura della NO NA ) • Persona_5 individui nel preminente interesse dei minori, le modalità più idonee di esercizio della responsabilità genitoriale, nonché il più adeguato collocamento preferenziale degli stessi, eventualmente indicando ed invitando le parti a sperimentare tempi e modi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, che consentano di garantire l'attuazione del principio della bigenitorialità da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idoneo a garantirgli una stabile consuetudine di vita
e salde relazioni affettive con entrambi • accerti se i minori subiscano condizionamenti da parte dell'uno o dell'altro genitore, ovvero se sono triangolati nel conflitto tra i genitori.
Quanto al signor la consulente ha evidenziato che “dall'analisi dei punteggi, dal colloquio Pt_2 effettuato, dall'analisi delle risposte considerando punteggio con un reng di 24/48 si propende per la casistica di" genitore adeguato".
Dal colloquio con la NO NA, signora , si è evidenziato un buon supporto all'accoglienza Per_5 dei nipoti senza nessun tipo di utilizzo di modalità discriminanti verso la figura materna;
l'atteggiamento prioritario risulta essere indirizzato all'accudimento e alla regolamentazione dei rapporti con le figure genitoriale, appare come una sorta di “collante” senza ingerenze particolari.
Risulta sia come riferimento equilibrante nelle varie situazioni di conflitto dei genitori e tale atteggiamento di neutralità affettiva ha contribuito alla crescita serena dei ragazzi.
Quanto alla signora dall'analisi dei punteggi, dal colloquio effettuato, dall'analisi delle Pt_1 risposte considerando un rang tra puneggio 49/95, si propende per la casistica di " competenza genitoriale tendenzialmente moderata".
La consulente ha indicato: “Tuttavia è apparso in maniera evidente lo stato di conflittualità fra i
Signori e in quanto non esistendo e/o probabilmente esistita in maniera Pt_1 Pt_2 frammentata , la possibilità di confronto di coppia, i conflitti e l'assenza di possibilità di dialogo hanno alimentato ulteriormente la difficoltà di comunicazione reciproca. Ciò permette di ipotizzare che i signori potrebbero mostrare delle difficoltà anche nell'osservare le future disposizioni che verranno specificate per loro.”
La consulente ha, quindi, concluso: “La valutazione effettuata su entrambi i genitori, non mostra una differenza sostanziale relativa alla capacità genitoriale per due fattori essenziali : a) da quanto evidenziato dai test somministrato al papà , quest'ultimo risulta come “genitore adeguato” sia per contenuto che per comportamento e ciò è facilitato anche dalla presenza stabile e non invadente della figura della NO, che oltre alla adeguata accoglienza non interferisce nelle funzioni educative del padre, ma funge da collante discreto, permettendo ai nipoti di sperimentare e vivere il più adeguato possibile sia la fase adolescenziale di che quella preadolescenziale di b) Per_1 Per_2 da quanto evidenziato dai test somministrato alla madre , quest'ultima risulta come " genitore accudente" che è legato essenzialmente alla difficoltà di comunicazione con l'altro genitore , alla conflittualità che va a compromettere sia l'aspetto educativo che affettivo relazionale.
All'osservazione ed esame dei rapporti dei figli con entrambi i genitori si evidenzia una sorta di forzatura da parte dei ragazzi a mantenere un equilibrio personale per poter gestire meglio sentimenti e relazioni. A tale situazione la figura affettiva di riferimento, scevra da conflitti e da discriminanti, appare la NO RA che risulta essere un qualche modo “ l'ago della Per_5 bilancia” fra le conflittualità, rimanendo stabile, coerente ed accogliente con i ragazzi.”
“Da quanto esplicitato fino ad ora potenzialmente sia la signora che il signor Pt_1
mostrano elementi di adeguata genitorialità, tuttavia prendendo in considerazione l'età Pt_2 dei figli, la conflittualità dei genitori, la difficoltà di comunicazione, i vari tentativi di abbassamento della soglia di incomunicabilità precedentemente falliti , la mancanza di rispetto delle varie possibilità proposte, si propende come soluzione più idonea la formula di “affido intrafamiliare ” con la collocazione dei minori presso la NO NA in fase transitoria e sperimentale a
“contenuto paritario”, vale a dire “ affida ad entrambi i genitori responsabilità e decisionalità condivisa per tutto ciò che i figli necessitano ”
“Non si rilevano elementi di condizionamento e/o di svalutazione reciproca dei genitori nei confronti dei figli;
quest'ultimi appaiono ben consapevoli dei conflitti della coppia, ma riescono discretamente ad assorbirne la genitorialità”
La consulente ha indicato questa soluzione nel luglio 2024 come transitoria e di durata annuale con possibilità di essere rivista in fase successiva tramite nuova consulenza.
Al fine di effettuare gli ulteriori accertamenti, nonché l'ascolto della minore il procedimento Per_1 ha avuto corso per un ulteriore anno mantenendo la collocazione presso la madre con tre pomeriggi a settimana presso il padre con l'ausilio della NO NA. Orbene, va chiarito che l. 54/2006 ha introdotto sia l'istituto dell'affidamento condiviso che il c.d. principio della bigenitorialità valorizzando, nell'ottica del superiore interesse del bambino, la presenza di entrambi i genitori nella crescita del bambino.
Sussistono ipotesi eccezionali in presenza della quali risulta accertata l'incapacità dei genitori a svolgere il proprio ruolo nelle quali il giudice dispone l'allentamento del minorenne dalla residenza familiare ovvero l'affidamento ai membri della famiglia.
Tali ipotesi sono da ritenere senza dubbio eccezionali e fanno riferimento a situazioni di insanabile e grave contrasto tra i genitori in ordine a decisioni centrali per la vita del bambino quali, ad esempio, la salute o l'educazione.
Tali provvedimenti «non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento - da parte del giudice - degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale » (Cass. civ., sez. I, 7.06.2017, n. 14145).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione relativa alla necessità che i bambini vengano temporaneamente allontanati dai genitori per le ragioni ora evidenziate.
In particolare, si tratta di quelle misure, di cui all'art. 333 c.c., volte a superare la condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori senza arrivare all'estremo di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e tali misure possono declinarsi tanto nelle forme dell'affido intra- familiare, ai parenti entro il quarto grado, quanto dell'affido etero-familiare.
Tale forma di collocazione deve considerarsi, infatti, una extrema ratio, accordando carattere prioritario alla permanenza del minorenne nella propria famiglia evitando, così, allo stesso il trauma di vedersi privato anche del contesto familiare in cui è cresciuto.
L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.
Alla luce di ciò si ritiene, tenuto conto dell'intera istruttoria espletata, che non ricorrano i presupposti per collocare i minori, allo stato, presso la NO NA per quanto figura centrale e di supporto per gli stessi.
La consulenza, infatti, espletata nel 2024 giungeva a queste conclusioni in un periodo di massina conflittualità della coppia che ora pare essere più mitigata.
Inoltre, la stessa indicava un periodo di breve permanenza al fine di stemperare la fase di conflittualità per poi giungere, eventualmente, a nuove misure a tutela dei minori.
Orbene, in primo luogo la consulenza ha indicato che i genitori risultano idonei e mostrano elementi di adeguata genitorialità se pur ciò è minato dalla loro conflittualità Va, inoltre, notato che nonostante il coinvolgimento sempre maggiore della NO NA nell'accudimento dei minori (in particolare a partire dall'estate del 2023 i cui gli stessi venivano collocati per tutte le mattine della settimana presso il padre e la NO), ciò non determinava un miglioramento posto che con la relazione del 21.11.2023 i S.S. del Comune di Rotonda indicavano che la situazione era peggiorata, che i coniugi avevano una comunicazione disfunzionale e non rispettavano il calendario di incontri.
L'aumento del tempo passato presso la casa della NO NA non ha, inoltre, evitato un peggioramento della situazione scolastica dei minori come da documentazione in atti.
Altro elemento da tenere in considerazione è il mutamento della situazione lavorativa della signora che negli ultimi tempi ha provato ad adeguare i suoi orari, nonostante le difficoltà Pt_1 economiche indicate, per assicurare la sua presenza.
Va, inoltre, messo in luce che la situazione familiare risulta migliorata negli ultimi tempi come evidenziato dalla relazione dei Servizi Sociali del giugno 2025 in cui è emersa una maggiore stabilità emotiva e una importante riduzione della conflittualità tra le parti.
Ulteriore elemento da tenere in considerazione è quanto emerso dall'ascolto della minore in Per_1 data 19.11.2024 in cui la stessa ha dichiarato:
“stare i pomeriggi con la NO è più complicato perché di solito mi viene a prendere mamma e qualche volta NO e vado a casa sua, ci metto circa 10 minuti, alle 18.30 devo essere ripresa da mamma per andare di nuovo a AU dove faccio la box, questo mi crea difficoltà con i compiti.
ADR. sono costretta a portarmi quindi anche i libri per il giorno dopo;
a casa studio meglio perché ho la mia cameretta, da NO invece sono in cucina e c'è la tv accesa e mio zio;
ADR. quando sto con mamma invece lei resta lì, magari ogni tanto va a fare la spesa;
ADR. non mi convince l'idea di trasferirmi a casa di mia NO, perché preferisco stare con mamma anche perché con lei mi trovo meglio a parlare, inoltre vivendo in paese mi è più facile uscire e andare a prendere il pullman per andare a scuola;
invece, se fossi dalla NO mi dovrebbe accompagnare lei oppure dovrei prendere un pullman alle 6.20”
Va, infine, tenuto in debito conto il mutamento della situazione lavorativo del signor che ora Pt_2 risulta lavori fuori per l'intera settimana facendo rientro solo il venerdì sera.
Ciò vuol dire che collocare stabilmente i minori presso la NO NA, se pur in fase transitoria, vorrebbe dire allo stato, in assenza della presenza stabile del padre, determinare un sostanziale affidamento dei minori alla stessa che appare essere misura eccessiva tenuto conto dell'idoneità dei genitori allo svolgimento delle proprie funzioni e dei miglioramenti evidenziati nel corso degli ultimi mesi oltre che in chiaro contrasto con la volontà della minore. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5237 del 5 marzo 2014, ha affermato che quando si sia proceduto all'ascolto del minore, della volontà così manifestata si deve sempre e comunque tener conto.
Infatti, in questo modo – continua la Corte – si persegue l'interesse superiore del minore, corrispondente al suo armonico sviluppo psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano, consentendo la partecipazione del minore stesso al giudizio, in quanto parte in senso sostanziale.
Quanto alle accuse che le parti si sono rivolte per tutta la durata del procedimento in ordine all'incapacità di cura dei minori, vista l'alta conflittualità ed in assenza di ulteriori riscontri, non possono essere poste a base della decisione e va tenuto in debito conto solo quanto accertato dai professionisti competenti del settore nel corso dell'intera istruttoria.
Va, infine, tenuta in considerazione l'età della NO NA che, per quanto figura di grande supporto, avrebbe chiaramente più difficoltà a seguire costantemente i minori nelle attività scolastiche e ricreative.
Per tutte queste ragioni si ritiene che allo stato sia preferibile stabilire che i minori restino collocati presso la madre che è autorizzata, quindi, a trasferirne la residenza, con diritto di frequentazione del padre e mantenendo attivo il coinvolgimento della NO NA che è risultata capace di stemperare la conflittualità tra le parti e figura equilibrata per la crescita dei minori.
Allo stesso tempo va tenuta in considerazione l'esigenza che i minori vengano maggiormente seguiti nel corso del pomeriggio al fine di migliorare la loro situazione scolastica anche in considerazione dell'assenza del padre per lavoro nel corso della settimana.
Tale possibile assenza della figura NA nel corso della settimana va, inoltre, contemperata prevedendo che gli stessi passino con il padre tre fine settimana nel corso del mese.
In particolare, si stabilisce che:
“-i minori sono collocati presso la madre;
-i minori staranno con il padre per 2 pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì o comunque, preferibilmente, nei giorni in cui non devono fare rientro per fare sport) dall'uscita della scuola fino alle ore 20,30;
- per tre fine settimana al mese (primo, secondo e quarto del mese) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori dal venerdì sera alle 19.00 alla domenica sera alle 20.30;
- i minori staranno con il padre durante il periodo di Natale e Fine Anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 Dicembre, o il 1 Gennaio
e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno. Dovrà esser fornita comunicazione reciproca del luogo di villeggiatura”.
Posto che la NO NA non è parte del giudizio, non deve essere previsto un calendario di incontri con la stessa, ma considerata la centralità di tale figura per il nucleo familiare, il Tribunale invita le parti, nell'ipotesi in cui siano occupate per impegni lavorativi nel corso della giornata, previo accordo, a fare affidamento sulla stessa per la collocazione dei minori.
Considerata la difficoltà del nucleo familiare, come suggerito dalla CTU, si dispone che i Servizi
Sociali territorialmente competenti ( di Rotonda) vengano incaricati di monitorare il nucleo CP_2 familiare.
Detto incarico di monitoraggio dovrà avvenire attraverso colloqui periodici semestrali con i genitori e con i minori ciò al fine di accompagnare i genitori nella gestione definitivamente armoniosa della responsabilità genitoriale.
L'art. 337-sexies c.c. (che ha sostituito l'art. 155- quater cc, abrogato dall'art. 106 del d.lvo. n. 154 del 2013) dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà…”.
Posto che la parte ricorrente in fase di comparsa conclusionale ha richiesto di autorizzare la sig.
[...]
a poter trasferire la residenza dei minori presso l'abitazione dove è residente, la stessa si Pt_1 intende rinunciata e considerato il nuovo luogo di stabile dimora fin dall'introduzione del giudizio, nulla va disposto sulla stessa.
Sulla domanda di mantenimento.
In ordine poi alle statuizioni di tipo patrimoniale, è emerso che la signora svolga attività Pt_1 lavorativa saltuaria come badante o barista al mattino e in alcuni casi nei fine settimana.
La stessa non ha prodotto documentazione reddituale dalla quale evincere ulteriori dati, ma la collocazione dei minori presso la madre chiaramente preclude la possibilità di ampliare la sua attività lavorativa.
Quanto al signor , in comparsa di costituzione lo stesso ha allegato di essere stato dichiarato Pt_2 invalido e di percepire un trattamento pensionistico di circa €. 270,00.
La sua situazione reddituale è chiaramente migliorata con l'esercizio dell'attività lavorativa nel 2025 come emerso nel corso del procedimento. Lo stesso non ha depositato documentazione reddituale aggiornata che metta in luce quanto percepito all'attualità, ma tenuto conto delle ore di lavoro svolte dal lunedì al venerdì, si può presumere con certezza che la sua situazione patrimoniale sia nettamente migliorata e che non sussista una situazione di incapacità lavorativa per come sostenuto.
Va, inoltre, messo in luce che il trasferimento della ricorrente presso altro luogo di domicilio ha reso necessario anche il pagamento di un canone a suo carico.
Va premesso che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, le risultanze hanno messo in luce una situazione di sperequazione tra i redditi.
Per tutte queste ragioni si ritiene equo riconoscere un assegno di euro 100,00 mensili che il Pt_2 dovrà versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Con riferimento, invece, al mantenimento dei figli minori, considerato quanto emerso dall'istruttoria circa i redditi percepiti dalle parti, si ritiene equo porre a carico del Sig. un assegno mensile Pt_2 di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei figli.
Il suddetto assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Tale aumento avrà decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorrente sarà altresì tenuto a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per la prole, purché previamente concordate.
Sulla richiesta di assegno unico.
Parte ricorrente chiede l'assegnazione per intero dell'assegno unico e tale domanda non è tardiva essendo relativa al benessere dei minori e considerati i fatti sopravvenuti.
Considerate le condizioni economiche della ricorrente, si ritiene di poter disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla stessa tenuto conto delle difficoltà economiche della che Pt_1 pur dotata di capacità lavorative, dovrà conciliare l'attività lavorativa con la cura della prole.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4672/2025 ha ritenuto che la decisione della Corte
d'Appello che aveva disposto in tal senso fosse esente da censure, in quanto “risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (in altri termini, le somme corrisposte dall'Inps a titolo di assegno unico sarebbero soggette ad un “vincolo di utilizzazione” nell'interesse dei figli), fermo restando il diritto del genitore che non percepisce tale misura “a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rotonda per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, con prevalente soccombenza di parte resistente, le spese di lite vengono poste in capo allo stesso e liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di riferimento, di cui al D.M. 55/2014 per come aggiornato, per le cause di valore indeterminabile- con l'applicazione della decurtazione del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
Stante l'ammissione della ricorrente al Gratuito Patrocinio, le spese andranno corrisposte dal resistente direttamente all'Erario.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU vengono poste a carico di parte resistente in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Pronuncia la separazione personale dei coniugi ricorrenti e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rotonda (PZ) l' 08.08.2011 (Atto n. 3, p.
II, Serie A, anno 2011 del Comune di Rotonda);
▪ Affida i figli minori in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
▪ Autorizza la madre a procedere al cambio di residenza per i minori;
▪ Dispone che l'assegno unico venga percepito dalla ricorrente per intero;
▪ Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, Parte_2
a a titolo di mantenimento per i figli minori la somma mensile di complessivi Parte_1
300,00 euro (150,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT di anno in anno, oltre all'obbligo di corrispondere alla resistente nella misura del 50% le spese straordinarie e necessarie per la prole, previo accordo tra i coniugi;
▪ Pone a carico di l'assegno di euro 100,00 mensili per contribuire al Parte_2 mantenimento della ricorrente che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rotonda per gli adempimenti di competenza;
▪ Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente e per essa in favore dello Stato liquidate in € 2666,30, oltre IVA e CPA se dovute;
▪ Pone le spese di CTU a carico del resistente in via definitiva;
▪ Dispone la comunicazione del provvedimento ai S.S. del per il prescritto Controparte_2 monitoraggio.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco