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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 18.09.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7611/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
R.g, 5444/2023 avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
e nella qualità di esercenti responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1 CP_1
(c.f.: ) nata a [...] il [...], rappresenti e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._1
Ercolanese Teresa ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_2 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2024, le parti ricorrenti, nella qualità, hanno contestato l'elaborato peritale depositato dal ctu, Dott.ssa nel giudizio di a.t.p. nr. 5444/2023 R.g, per Persona_2 il mancato riconoscimento dell'indennità di frequenza in capo alla figlia minore . Persona_1
Hanno chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, l'accertamento del requisito sanitario CP_ con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.07.2022, e condanna dell al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa con attribuzione. CP_ Disposta la rinotifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il
Pag. 1 di 4 rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e la perizia depositata nel giudizio a.t.p., ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce della perizia depositata nel giudizio a.t.p. e delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 04.11.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 12.11.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 05.12.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la specificità dei motivi di contestazione, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto CP_ dall'
Deve osservarsi che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del requisito per l'indennità di frequenza con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
19.07.2022, avendo i ricorrenti limitato la domanda nelle conclusioni. Invero, in sede di atp era richiesto anche l'accertamento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
E comunque, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Le parti ricorrenti, nella qualità di genitori della minore , hanno contestato le conclusioni Persona_1
Pag. 2 di 4 del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire la concessione dell'indennità di frequenza, ma al riguardo però non hanno fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità della patologia della minore.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui valuta adeguatamente lo stato patologico.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto che tutta la documentazione medica depositata in fase a.t.p. attesta con assoluta chiarezza e certezza la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti.
A titolo di premessa, si osserva: l'indennità di frequenza è una misura assistenziale prevista dalla
L.289/1990 ed erogata in favore dei minori di 18 anni ai quali viene riconosciuta la difficoltà persistente nello svolgere compiti e funzioni propri della minore età.
Nel caso di specie, il consulente del Tribunale, dopo un attento esame obiettivo, pur riconoscendo la minore affetta da “disturbo misto delle capacità scolastiche (discalculia e disortografia)”, non ha ritenuto il quadro patologico sufficiente ad integrare i requisiti necessari per le prestazioni sanitarie richieste.
All'esito dell'esame peritale, il ctu non ha riscontrato nella minore gravi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Nella perizia si legge espressamente: “la perizianda non osservava alcuna terapia riabilitativa né altra terapia, così come confermato dall'assenza di documentazione a riguardo dall'anno
2018. Nei fatti, ha svolto fino ai 18 anni - e svolge tutt'oggi - con serenità e senza alcuna difficoltà tutto ciò che Per_1 una ragazza di pari età svolgeva e svolge, ovvero frequentava e frequenta la scuola, frequentava e frequenta gli amici, si alimentava e si alimenta autonomamente, così come autonomamente provvedeva e provvede all'utilizzo dei sanitari igienici e all'igiene personale” (Cfr. perizia in atti).
Infine, rispetto alla specifica contestazione relativa al presunto riconoscimento del beneficio in via amministrativa a seguito della visita del 07.12.2023, si evidenzia, così come riportato anche dal ctu nell'osservazioni alle bozze, che nessun “verbale” di riconoscimento risulta nel fascicolo telematico, né negli allegati al ricorso introduttivo.
Ad ogni buon conto, l'ambiguità documentale lamentata dalla parte è superata dal riscontro della dott.ssa che ha confermato le proprie conclusioni: “In ogni caso, prescinde da tale ambiguità Persona_2 documentale il giudizio medico espresso dalla scrivente in merito, che deve ritenersi integralmente confermato per le motivazioni già ampiamente esposte in bozza di consulenza tecnica, ricordando che il dovere del CTU non è quello di confermare i giudizi positivi espressi dalla commissione di prima istanza, quanto quello di rispondere ad un quesito ben preciso, sulla base dello studio degli atti versati e degli elementi raccolti dalla visita medica espletata, che sia finalizzato – in scienza e coscienza - a mettere a conoscenza l'illl.mo Giudicante della verità” (Cfr. perizia in atti).
Pertanto, vanno ritenute prevalenti e decisive le considerazioni del ctu che ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento del requisito sanitario.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dagli opponenti, non si ritiene di dover rinnovare,
Pag. 3 di 4 come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizioni e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e la minore va Persona_1 dichiarata soggetto non avente diritto all'indennità di frequenza.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza medico-legale, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla minore il requisito Persona_1 sanitario per l'indennità di frequenza;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 18.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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