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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
DI IL, RE
NICOLELLA LUCIANO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 873/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM0101020672019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM0101020672019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM0101020672019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFM010102067/2019 avente ad oggetto l'imposta irpef, addizionale regionale e comunale per l'anno 2014, nella qualità di socio della Società_1 s.r.l., società a ristretta base azionaria, in relazione all'avviso di accertamento n. TFM030102062 notificato alla citata società per l'anno 2014, regolarmente impugnato dalla contribuente.
L'istante ha premesso che:
1. la Guardia di Finanza di Benevento - a seguito di accesso, in data 4 luglio 2019, presso la sede operativa della Società_1 s.r.l. per un controllo fiscale, per il periodo d'imposta 2014, ai fini IVA, imposte sui redditi ed altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del DPR 26 ottobre 1972, n.633, dell'art. 33 del DPR n. 600/73, dell'art. 2 D.lgs n.68/2001, nonché della L. 4/1929 - notificava alla società il 10 luglio
2019 processo verbale di constatazione per omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA, pur dando atto della regolare tenuta delle scritture contabili, della regolare riconciliazione delle ricevute fiscali, delle fatture emesse e delle fatture passive con le relative registrazioni in contabilità, della corrispondenza delle voci di bilancio con i documenti contabili;
2. la Società_1 s.r.l. provvedeva in data 5 agosto 2019 al pagamento delle sanzioni per omessa dichiarazione ai fini dei redditi, IRAP e IVA avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, oltre sanzioni.
3. l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento notificava alla Società_1 s.r.l. l'avviso di accertamento n.TFM030102062, con procedura induttiva e, successivamente, con separato atto, impugnato nell'odierno giudizio, contestava alla Ricorrente_1, quale socio unico della Società_1 s.r.l., maggiore imponibile ai fini IRPEF, Addizionale Regionale e comunale per reddito derivante dalla presunta distribuzione di utili extra-gestionali nella misura del 49,72 % dell'ammontare del reddito, accertato in capo alla Società_1 s.r.l. con il citato atto n.TFM030102062.
A sostegno del ricorso Ricorrente_1 ha eccepito:
1. la violazione dell'art. 42 DPR 600/73; difetto di motivazione dell'atto impugnato;
indeterminatezza della ristretta base sociale.
a. Lo Ricorrente_1, invero, secondo parte attrice, era subentrato quale socio unico, titolare del 100% delle quote solo a seguito dell'atto di cessione quote del 30 dicembre 2014; sino alla data del 30 dicembre 2014 le quote sociali erano in possesso di ben sei soci: Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4
, Nominativo_5 e Nominativo_6;
b. lo Ricorrente_1 non ha partecipato ad alcuna distribuzione di eventuali utili extracontabili, come ipotizzato dagli accertatori per essere stato socio, nell'anno di riferimento, solo per un solo giorno.
c. la Società_1 s.r.l. non ha svolto alcuna attività di impresa dal 5 aprile al 31 dicembre 2014 operando con un solo dipendente, assente dal lavoro per malattia in detto periodo.
2. il divieto di doppia presunzione.
3. la mancanza della definitività dell'azione accertatrice-sospensione del procedimento
4. la violazione del principio di correttezza e buona fede nella condotta dell'Agenzia delle Entrate lesiva del diritto di difesa del contribuente (art. 10, comma 1, art. 12 comma 7, l.n. 212 del 27/07/2000 statuto del contribuente). Mancata definizione dell'accertamento con adesione per cause non imputabili al contribuente. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
Il 17 maggio 2022, la Commissione Tributaria con ordinanza n. 369/2022 ha disposto la sospensione del procedimento instaurato, in attesa della definizione del giudizio instaurato della società Società_1 s. r.l. ed afferente il maggior reddito di capitale avendo la società presentato domanda di adesione alla definizione agevolata ai sensi della L. 197/2022.
Con ordinanza n.2451 del 2023, la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania ha dichiarato estinto il processo instaurato dalla Società_1 s.r.l. per avere la società aderito alla procedura di definizione agevolata in ordine all'avviso d'accertamento principale.
Il 19 settembre 2025, è stata fissata la nuova udienza di trattazione.
Il 24 ottobre 2025, Ricorrente_1 ha depositato memorie illustrative;
il 28 ottobre 2025 l'ente resistente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'estinzione del giudizio tributario relativo a una società a ristretta base sociale non comporta l'estinzione automatica del giudizio nei confronti del socio, perché i processi sono autonomi;
i due procedimenti seguono binari paralleli e l'estinzione del giudizio contro la società non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato al socio per i maggiori utili presuntivamente distribuiti. Il giudice deve valutare il caso del socio in modo indipendente, esaminando nel merito tutte le questioni, inclusa l'esistenza dei maggiori redditi societari potendo il socio confutare l'accertamento societario, anche sulla formazione degli utili (cfr. Cass. n, 27743 del 2024).
Ciò premesso, si osserva che emerge dagli atti di causa che per l'anno di imposta 2014:
- la Guardia di Finanza di Benevento, per il periodo di verifica preso in esame, ha riscontrato la regolarità della tenuta della contabilità e la corrispondenza tra le ricevute fiscali e le fatture emesse con le relative registrazioni eseguite nei registri Iva, corrispettivi e Iva vendite;
contestando alla società esclusivamente la omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi dell'Iva e dell'Irap;
- l'attività aziendale della società che svolge riparazione meccanica di autoveicoli, nel periodo in esame, ha subito un lungo arresto, salvo che per un periodo all'incirca bimestrale, a causa di una grave patologia da cui è stato affetto l'unico dipendente.
Ne consegue che l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio Finanziario, allo stato, sulla base di quanto in premessa, non risulta esaustivo perché privo di validi riscontri;
inoltre, gli studi di settore, ove pure applicabili in una condizione «di non normale svolgimento dell'attività» (art. 10, co. 4, lett. 'c', l. 146/1998), non evidenziavano affatto un rapporto percentuale tra costi e ricavi simile a quello operati dall'Agenzia delle
Entrate nell'accertamento.
In buona sostanza, l'accertamento dell'Ente Finanziario contiene affermazioni assertive non supportate da argomentazioni idonee a paralizzare le censure svolte dal contribuente.
Nessun elemento, inoltre, è stato accertato, che possa confermare la effettiva percezione di redditi non dichiarati, da parte del socio.
Per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto, la particolarità della questione trattata induce a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
DI IL, RE
NICOLELLA LUCIANO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 873/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM0101020672019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM0101020672019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM0101020672019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFM010102067/2019 avente ad oggetto l'imposta irpef, addizionale regionale e comunale per l'anno 2014, nella qualità di socio della Società_1 s.r.l., società a ristretta base azionaria, in relazione all'avviso di accertamento n. TFM030102062 notificato alla citata società per l'anno 2014, regolarmente impugnato dalla contribuente.
L'istante ha premesso che:
1. la Guardia di Finanza di Benevento - a seguito di accesso, in data 4 luglio 2019, presso la sede operativa della Società_1 s.r.l. per un controllo fiscale, per il periodo d'imposta 2014, ai fini IVA, imposte sui redditi ed altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del DPR 26 ottobre 1972, n.633, dell'art. 33 del DPR n. 600/73, dell'art. 2 D.lgs n.68/2001, nonché della L. 4/1929 - notificava alla società il 10 luglio
2019 processo verbale di constatazione per omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA, pur dando atto della regolare tenuta delle scritture contabili, della regolare riconciliazione delle ricevute fiscali, delle fatture emesse e delle fatture passive con le relative registrazioni in contabilità, della corrispondenza delle voci di bilancio con i documenti contabili;
2. la Società_1 s.r.l. provvedeva in data 5 agosto 2019 al pagamento delle sanzioni per omessa dichiarazione ai fini dei redditi, IRAP e IVA avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, oltre sanzioni.
3. l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento notificava alla Società_1 s.r.l. l'avviso di accertamento n.TFM030102062, con procedura induttiva e, successivamente, con separato atto, impugnato nell'odierno giudizio, contestava alla Ricorrente_1, quale socio unico della Società_1 s.r.l., maggiore imponibile ai fini IRPEF, Addizionale Regionale e comunale per reddito derivante dalla presunta distribuzione di utili extra-gestionali nella misura del 49,72 % dell'ammontare del reddito, accertato in capo alla Società_1 s.r.l. con il citato atto n.TFM030102062.
A sostegno del ricorso Ricorrente_1 ha eccepito:
1. la violazione dell'art. 42 DPR 600/73; difetto di motivazione dell'atto impugnato;
indeterminatezza della ristretta base sociale.
a. Lo Ricorrente_1, invero, secondo parte attrice, era subentrato quale socio unico, titolare del 100% delle quote solo a seguito dell'atto di cessione quote del 30 dicembre 2014; sino alla data del 30 dicembre 2014 le quote sociali erano in possesso di ben sei soci: Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4
, Nominativo_5 e Nominativo_6;
b. lo Ricorrente_1 non ha partecipato ad alcuna distribuzione di eventuali utili extracontabili, come ipotizzato dagli accertatori per essere stato socio, nell'anno di riferimento, solo per un solo giorno.
c. la Società_1 s.r.l. non ha svolto alcuna attività di impresa dal 5 aprile al 31 dicembre 2014 operando con un solo dipendente, assente dal lavoro per malattia in detto periodo.
2. il divieto di doppia presunzione.
3. la mancanza della definitività dell'azione accertatrice-sospensione del procedimento
4. la violazione del principio di correttezza e buona fede nella condotta dell'Agenzia delle Entrate lesiva del diritto di difesa del contribuente (art. 10, comma 1, art. 12 comma 7, l.n. 212 del 27/07/2000 statuto del contribuente). Mancata definizione dell'accertamento con adesione per cause non imputabili al contribuente. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
Il 17 maggio 2022, la Commissione Tributaria con ordinanza n. 369/2022 ha disposto la sospensione del procedimento instaurato, in attesa della definizione del giudizio instaurato della società Società_1 s. r.l. ed afferente il maggior reddito di capitale avendo la società presentato domanda di adesione alla definizione agevolata ai sensi della L. 197/2022.
Con ordinanza n.2451 del 2023, la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania ha dichiarato estinto il processo instaurato dalla Società_1 s.r.l. per avere la società aderito alla procedura di definizione agevolata in ordine all'avviso d'accertamento principale.
Il 19 settembre 2025, è stata fissata la nuova udienza di trattazione.
Il 24 ottobre 2025, Ricorrente_1 ha depositato memorie illustrative;
il 28 ottobre 2025 l'ente resistente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'estinzione del giudizio tributario relativo a una società a ristretta base sociale non comporta l'estinzione automatica del giudizio nei confronti del socio, perché i processi sono autonomi;
i due procedimenti seguono binari paralleli e l'estinzione del giudizio contro la società non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato al socio per i maggiori utili presuntivamente distribuiti. Il giudice deve valutare il caso del socio in modo indipendente, esaminando nel merito tutte le questioni, inclusa l'esistenza dei maggiori redditi societari potendo il socio confutare l'accertamento societario, anche sulla formazione degli utili (cfr. Cass. n, 27743 del 2024).
Ciò premesso, si osserva che emerge dagli atti di causa che per l'anno di imposta 2014:
- la Guardia di Finanza di Benevento, per il periodo di verifica preso in esame, ha riscontrato la regolarità della tenuta della contabilità e la corrispondenza tra le ricevute fiscali e le fatture emesse con le relative registrazioni eseguite nei registri Iva, corrispettivi e Iva vendite;
contestando alla società esclusivamente la omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi dell'Iva e dell'Irap;
- l'attività aziendale della società che svolge riparazione meccanica di autoveicoli, nel periodo in esame, ha subito un lungo arresto, salvo che per un periodo all'incirca bimestrale, a causa di una grave patologia da cui è stato affetto l'unico dipendente.
Ne consegue che l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio Finanziario, allo stato, sulla base di quanto in premessa, non risulta esaustivo perché privo di validi riscontri;
inoltre, gli studi di settore, ove pure applicabili in una condizione «di non normale svolgimento dell'attività» (art. 10, co. 4, lett. 'c', l. 146/1998), non evidenziavano affatto un rapporto percentuale tra costi e ricavi simile a quello operati dall'Agenzia delle
Entrate nell'accertamento.
In buona sostanza, l'accertamento dell'Ente Finanziario contiene affermazioni assertive non supportate da argomentazioni idonee a paralizzare le censure svolte dal contribuente.
Nessun elemento, inoltre, è stato accertato, che possa confermare la effettiva percezione di redditi non dichiarati, da parte del socio.
Per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto, la particolarità della questione trattata induce a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese tra le parti.