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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AN CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 879/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.103/2024 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
(C.F. ), elettivamente domici- Parte_1 C.F._1 liata in Matera via Caropreso n.24 presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Bruno
(C.F. ) che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
C.F._2
–APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Policoro alla via Sinisi n.43, presso lo studio dell'avv. Luciano Natale Vinci (C.F.
) che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Angelo Di C.F._4
Santo (C.F. , in virtù di procura in atti;
C.F._5
– APPELLATO–
* * * * * * * * * * fissata per essere discussa oralmente e decisa, in data 19/12/202 la causa è stata trattata per iscritto, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti depositato le note difensive, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha proposto appello avverso la sentenza n.103 resa il 21/2/2024 Parte_1 dal Giudice di Pace di Matera che aveva accolto l'opposizione al precetto da lei notifi- cato a per il pagamento della somma di € 4.269,83, a titolo di assegno Controparte_1
1 di mantenimento per il periodo gennaio-aprile 2023, in virtù di quanto statuito dal Pre- sidente del Tribunale di Matera con l'ordinanza adottata nel giudizio di divorzio instau- rato tra le parti che aveva confermato in via provvisoria le condizioni di cui alla separa- zione consensuale dei coniugi. L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse errato nel ritenere che l'ordinanza presidenziale resa nell'ambito del giudizio di divor- zio, nella parte in cui riconosceva il suo diritto all'assegno di mantenimento, avesse per- so efficacia per effetto della sentenza 13/2023 resa dal Tribunale di Matera che aveva dichiarato improponibile la domanda di cessazione degli effetti civili del loro matrimo- nio per intervenuta riconciliazione, atteso che:
a) la riconciliazione tra i coniugi era intervenuta in epoca antecedente all'ordinanza presidenziale e non poteva perciò travolgerla con effetto retroattivo;
b) si trattava di pronuncia di rito, sicché doveva trovare applicazione il disposto dell'art.189 disp. att.c.p.c. che prevede ultrattività dell'ordinanza presidenziale in caso di estinzione del giudizio salvo che non intervenga provvedimento, reso dopo la presentazione di nuovo ricorso;
c) il contenuto del provvedimento provvisorio emesso nel giudizio di divorzio era adottato per relationem, attraverso richiamo a statuizioni contenute nell'omologazione della separazione consensuale e non poteva ritenersi che la cessazione degli effetti della separazione travolgesse indirettamente l'ordinanza, resa a norma dell'art. 4 comma VIII legge n.898/1070, ragion per cui ha concluso per il rigetto dell'opposizione a precetto con vittoria di spese processuali.
nel costituirsi ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo che il prov- Controparte_1 vedimento adottato dal presidente in sede di divorzio sostituiva quello reso nel giudizio di separazione e che l'art. 189 disp.att. c.p.c., in tema di ultrattività dell'ordinanza prov- visoria, si applica soltanto in caso di estinzione del giudizio, laddove nella fattispecie era intervenuta sentenza non di mero rito, ma di carattere sostanziale e definitivo che aveva sancito l'improcedibilità della domanda per intervenuta riconciliazione, ciò che peraltro faceva venir meno i presupposti per il richiesto mantenimento. Inoltre con ap- pello incidentale chiedeva riformarsi la sentenza gravata nella parte in cui aveva CP_1 ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese legali, per ragioni di opportunità legate alla peculiarità della controversia, in violazione del disposto
2 dell'art.92 comma secondo c.p.c. con motivazione solo apparente, per cui ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con la condanna della al pagamento degli oneri Pt_1 del doppio grado di giudizio in favore dei difensori antistatari.
L'appello principale é infondato.
A sostegno dello stesso, infatti, la assume la natura di pronuncia di mero rito del- Pt_1 la sentenza n.13/2023 che -su eccezione di merito sollevata dalla stessa appellante- ha dichiarato improponibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con lo per difetto dei requisiti di cui all'art.3 n.2 lett. b) CP_1 legge n.898/1970, attesa l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, successiva all'omologazione della separazione consensuale.
Di contro, deve ritenersi che tale statuizione concerna la carenza dei presupposti previsti dall'art.3 legge n.898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, sicché non possa annoverarsi tra le pronunce di rito, quale quella relativa all'estinzione del giudizio, prevista dall'art.189 disp.att. c.p.c.. All'uopo si reputa che la previsione dell'ultrattività dell'ordinanza presidenziale sia di natura eccezionale e per- ciò insuscettibile di applicazione analogica alla diversa ipotesi di improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto rende non condivisibili le censure mosse alla sentenza impugnata con il secondo motivo di gravame.
Quanto all'ulteriore motivo, il rilievo per il quale l'ordinanza presidenziale ha richiama- to il contenuto delle statuizioni oggetto della separazione consensuale non comporta la reviviscenza delle stesse, dal momento che la sentenza n.13/2023 fa stato tra le parti con riferimento anche alla riconciliazione tra i coniugi (eccepita dalla stessa ) per Pt_1 comportamento inequivoco ed alla conseguente cessazione degli effetti della separazio- ne, come previsto dall'art. 157 c.c.. In proposito si evidenzia il tenore del secondo comma citato articolo per il quale, a seguito di riconciliazione, la separazione coniugale può essere nuovamente pronunciata solo per fatti e comportamenti intervenuti successi- vamente, ciò che lascia presupporre la necessaria proposizione di nuova domanda, an- che per la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, previa verifica di muta- menti medio tempore verificatisi, senza aversi riguardo a quanto oggetto di una conven- zione che disciplinava il rapporto tra i coniugi, riferita alla situazione antecedente a det- ta riconciliazione. In questo senso attribuire al contenuto degli accordi, omologati dal
Tribunale, valore ultrattivo, sì da conservare la loro efficacia anche dopo un lungo lasso
3 temporale in cui sia stato ripristinato il regolare rapporto coniugale, equivale a voler immotivatamente cristallizzare le decisioni assunte dalle parti laddove intervenga a di- stanza di anni nuova separazione.
Sotto questo profilo é irrilevante la circostanza per la quale l'effetto impeditivo della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia intervenuto in momento anteriore al provvedimento provvisorio, dal momento che il collegio deve valutare cir- costanze che riguardano fatti pregressi alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non potendo la nuova crisi matrimoniale produrre l'effetto di mantenere ferme le statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
Merita viceversa accoglimento l'appello incidentale.
Sul punto si osserva che la compensazione delle spese -statuita dal Giudice di Pace, senza motivazione giuridicamente sostenibile, quale la delicatezza della questione tratta- ta o la valutazione di questioni di mero diritto- alla stregua della modifica introdotta dal- la legge n. 69/2009 all'art.92 comma secondo c.p.c., ricorre soltanto in ipotesi di soc- combenza reciproca, di assoluta novità della questione giuridica trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti che devono essere evidenziate, an- corché implicitamente, dal giudice (Cass.Civ. Sez.II sent.16/5/2022 n.15495).
Nel caso di specie non è dato comprendere su quali di questi presupposti giuridici si fondi la decisione, non essendo stata neanche prospettata la ricorrenza di una delle fatti- specie in precedenza descritte, oppure la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, alla stregua della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale che giustifichino la com- pensazione.
Ne consegue che l'appellante, stante la ritenuta illegittimità del precetto, va condannata alla rifusione delle spese del primo grado, quantificate, per la semplicità della
contro
- versia in misura prossima ai parametri minimi di cui al D.M. n.55/2014, in € 125,00 per esborsi ed € 650,00 (€120,00 studio, € 130,00 atto introduttivo, € 180,00 trattazione, €
220,00 fase decisionale) per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dello , a norma dell'art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo. CP_1
In applicazione del principio della soccombenza, va disposta altresì la condanna della al pagamento delle spese del presente giudizio che per le medesime motivazioni Pt_1 in precedenza espresse sono determinate in base a detti parametri in € 1.300,00 (€
220,00 studio, € 220,00 fase introduttiva, € 430,00 trattazione, € 430,00 decisione) per
4 onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, da liquidarsi in fa- vore dei procuratori antistatari.
A norma dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarata tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.103 resa in data 21/2/2024 dal Giudice di Pace di Matera proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 1/7/2024 a , così provvede nel contraddittorio delle parti: Controparte_1
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale condanna alla rifusione Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 650,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge in favore dei di- fensori di;
Controparte_1
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €
1.300,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge in favo- re dei difensori dello;
CP_1
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 23-12-2025
Il Giudice
AN Catalani
5
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AN CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 879/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.103/2024 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
(C.F. ), elettivamente domici- Parte_1 C.F._1 liata in Matera via Caropreso n.24 presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Bruno
(C.F. ) che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
C.F._2
–APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Policoro alla via Sinisi n.43, presso lo studio dell'avv. Luciano Natale Vinci (C.F.
) che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Angelo Di C.F._4
Santo (C.F. , in virtù di procura in atti;
C.F._5
– APPELLATO–
* * * * * * * * * * fissata per essere discussa oralmente e decisa, in data 19/12/202 la causa è stata trattata per iscritto, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti depositato le note difensive, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha proposto appello avverso la sentenza n.103 resa il 21/2/2024 Parte_1 dal Giudice di Pace di Matera che aveva accolto l'opposizione al precetto da lei notifi- cato a per il pagamento della somma di € 4.269,83, a titolo di assegno Controparte_1
1 di mantenimento per il periodo gennaio-aprile 2023, in virtù di quanto statuito dal Pre- sidente del Tribunale di Matera con l'ordinanza adottata nel giudizio di divorzio instau- rato tra le parti che aveva confermato in via provvisoria le condizioni di cui alla separa- zione consensuale dei coniugi. L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse errato nel ritenere che l'ordinanza presidenziale resa nell'ambito del giudizio di divor- zio, nella parte in cui riconosceva il suo diritto all'assegno di mantenimento, avesse per- so efficacia per effetto della sentenza 13/2023 resa dal Tribunale di Matera che aveva dichiarato improponibile la domanda di cessazione degli effetti civili del loro matrimo- nio per intervenuta riconciliazione, atteso che:
a) la riconciliazione tra i coniugi era intervenuta in epoca antecedente all'ordinanza presidenziale e non poteva perciò travolgerla con effetto retroattivo;
b) si trattava di pronuncia di rito, sicché doveva trovare applicazione il disposto dell'art.189 disp. att.c.p.c. che prevede ultrattività dell'ordinanza presidenziale in caso di estinzione del giudizio salvo che non intervenga provvedimento, reso dopo la presentazione di nuovo ricorso;
c) il contenuto del provvedimento provvisorio emesso nel giudizio di divorzio era adottato per relationem, attraverso richiamo a statuizioni contenute nell'omologazione della separazione consensuale e non poteva ritenersi che la cessazione degli effetti della separazione travolgesse indirettamente l'ordinanza, resa a norma dell'art. 4 comma VIII legge n.898/1070, ragion per cui ha concluso per il rigetto dell'opposizione a precetto con vittoria di spese processuali.
nel costituirsi ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo che il prov- Controparte_1 vedimento adottato dal presidente in sede di divorzio sostituiva quello reso nel giudizio di separazione e che l'art. 189 disp.att. c.p.c., in tema di ultrattività dell'ordinanza prov- visoria, si applica soltanto in caso di estinzione del giudizio, laddove nella fattispecie era intervenuta sentenza non di mero rito, ma di carattere sostanziale e definitivo che aveva sancito l'improcedibilità della domanda per intervenuta riconciliazione, ciò che peraltro faceva venir meno i presupposti per il richiesto mantenimento. Inoltre con ap- pello incidentale chiedeva riformarsi la sentenza gravata nella parte in cui aveva CP_1 ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese legali, per ragioni di opportunità legate alla peculiarità della controversia, in violazione del disposto
2 dell'art.92 comma secondo c.p.c. con motivazione solo apparente, per cui ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con la condanna della al pagamento degli oneri Pt_1 del doppio grado di giudizio in favore dei difensori antistatari.
L'appello principale é infondato.
A sostegno dello stesso, infatti, la assume la natura di pronuncia di mero rito del- Pt_1 la sentenza n.13/2023 che -su eccezione di merito sollevata dalla stessa appellante- ha dichiarato improponibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con lo per difetto dei requisiti di cui all'art.3 n.2 lett. b) CP_1 legge n.898/1970, attesa l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, successiva all'omologazione della separazione consensuale.
Di contro, deve ritenersi che tale statuizione concerna la carenza dei presupposti previsti dall'art.3 legge n.898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, sicché non possa annoverarsi tra le pronunce di rito, quale quella relativa all'estinzione del giudizio, prevista dall'art.189 disp.att. c.p.c.. All'uopo si reputa che la previsione dell'ultrattività dell'ordinanza presidenziale sia di natura eccezionale e per- ciò insuscettibile di applicazione analogica alla diversa ipotesi di improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto rende non condivisibili le censure mosse alla sentenza impugnata con il secondo motivo di gravame.
Quanto all'ulteriore motivo, il rilievo per il quale l'ordinanza presidenziale ha richiama- to il contenuto delle statuizioni oggetto della separazione consensuale non comporta la reviviscenza delle stesse, dal momento che la sentenza n.13/2023 fa stato tra le parti con riferimento anche alla riconciliazione tra i coniugi (eccepita dalla stessa ) per Pt_1 comportamento inequivoco ed alla conseguente cessazione degli effetti della separazio- ne, come previsto dall'art. 157 c.c.. In proposito si evidenzia il tenore del secondo comma citato articolo per il quale, a seguito di riconciliazione, la separazione coniugale può essere nuovamente pronunciata solo per fatti e comportamenti intervenuti successi- vamente, ciò che lascia presupporre la necessaria proposizione di nuova domanda, an- che per la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, previa verifica di muta- menti medio tempore verificatisi, senza aversi riguardo a quanto oggetto di una conven- zione che disciplinava il rapporto tra i coniugi, riferita alla situazione antecedente a det- ta riconciliazione. In questo senso attribuire al contenuto degli accordi, omologati dal
Tribunale, valore ultrattivo, sì da conservare la loro efficacia anche dopo un lungo lasso
3 temporale in cui sia stato ripristinato il regolare rapporto coniugale, equivale a voler immotivatamente cristallizzare le decisioni assunte dalle parti laddove intervenga a di- stanza di anni nuova separazione.
Sotto questo profilo é irrilevante la circostanza per la quale l'effetto impeditivo della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia intervenuto in momento anteriore al provvedimento provvisorio, dal momento che il collegio deve valutare cir- costanze che riguardano fatti pregressi alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non potendo la nuova crisi matrimoniale produrre l'effetto di mantenere ferme le statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
Merita viceversa accoglimento l'appello incidentale.
Sul punto si osserva che la compensazione delle spese -statuita dal Giudice di Pace, senza motivazione giuridicamente sostenibile, quale la delicatezza della questione tratta- ta o la valutazione di questioni di mero diritto- alla stregua della modifica introdotta dal- la legge n. 69/2009 all'art.92 comma secondo c.p.c., ricorre soltanto in ipotesi di soc- combenza reciproca, di assoluta novità della questione giuridica trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti che devono essere evidenziate, an- corché implicitamente, dal giudice (Cass.Civ. Sez.II sent.16/5/2022 n.15495).
Nel caso di specie non è dato comprendere su quali di questi presupposti giuridici si fondi la decisione, non essendo stata neanche prospettata la ricorrenza di una delle fatti- specie in precedenza descritte, oppure la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, alla stregua della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale che giustifichino la com- pensazione.
Ne consegue che l'appellante, stante la ritenuta illegittimità del precetto, va condannata alla rifusione delle spese del primo grado, quantificate, per la semplicità della
contro
- versia in misura prossima ai parametri minimi di cui al D.M. n.55/2014, in € 125,00 per esborsi ed € 650,00 (€120,00 studio, € 130,00 atto introduttivo, € 180,00 trattazione, €
220,00 fase decisionale) per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dello , a norma dell'art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo. CP_1
In applicazione del principio della soccombenza, va disposta altresì la condanna della al pagamento delle spese del presente giudizio che per le medesime motivazioni Pt_1 in precedenza espresse sono determinate in base a detti parametri in € 1.300,00 (€
220,00 studio, € 220,00 fase introduttiva, € 430,00 trattazione, € 430,00 decisione) per
4 onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, da liquidarsi in fa- vore dei procuratori antistatari.
A norma dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarata tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.103 resa in data 21/2/2024 dal Giudice di Pace di Matera proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 1/7/2024 a , così provvede nel contraddittorio delle parti: Controparte_1
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale condanna alla rifusione Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 650,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge in favore dei di- fensori di;
Controparte_1
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €
1.300,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge in favo- re dei difensori dello;
CP_1
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 23-12-2025
Il Giudice
AN Catalani
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