Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 665
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Efficacia dell'ordinanza presidenziale

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di improponibilità della domanda di divorzio per riconciliazione non sia una pronuncia di rito e che l'ultrattività dell'ordinanza presidenziale non sia applicabile analogicamente a tale ipotesi.

  • Rigettato
    Natura della pronuncia di improponibilità

    La Corte ha ritenuto che la statuizione concerna la carenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sia una pronuncia di rito.

  • Rigettato
    Richiamo alle statuizioni della separazione consensuale

    La Corte ha ritenuto che il richiamo alle statuizioni della separazione consensuale non comporti la loro reviviscenza, dato che la sentenza di improponibilità fa stato anche con riferimento alla riconciliazione e alla cessazione degli effetti della separazione.

  • Accolto
    Motivazione della compensazione delle spese

    La Corte ha ritenuto che la compensazione delle spese, disposta senza motivazione giuridicamente sostenibile e senza la ricorrenza dei presupposti di legge (soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento giurisprudenza o gravi ed eccezionali ragioni), non fosse legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 665
    Giurisdizione : Trib. Matera
    Numero : 665
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo