CA
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella MAni Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 927/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mirra ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Santa MA La Fossa al Corso Umberto I n. 77 presso il suo studio;
APPELLANTE
Controparte_1
APPELLATO (contumace)
All'esito della discussione orale di cui alla udienza del 21 gennaio 2025 e della successiva camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZAA VERBALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 546/2024, pubblicata in data 11 aprile 2024, il Tribunale
Ordinario di Livorno così provvedeva:
“a) dichiara la nullità dell'atto di citazione notificato il 12.08.2020 con cui è stato promosso il pignoramento presso terzi nr. 893/2020 e di tutti gli atti processuali successivi;
1 b) condanna a restituire all' le Parte_1 Controparte_1 somme che ha percepito a seguito dell'ordinanza del 18.11.2020;
c) condanna a rifondere all' le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, liquidate in € 1.701,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario del 15%, cpa e iva nelle misure di legge;
d) condanna a pagare all' la Parte_1 Controparte_1 ulteriore somma di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza:
- Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa MA CA ET
- Al Procuratore della Repubblica in sede
Per le valutazioni di rispettiva competenza.”
Il Tribunale di Livorno premetteva quanto segue:
proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso Controparte_1
l'ordinanza di assegnazione del GE che riconosceva al creditore Parte_1 la somma di € 1.083,11 di cui €488,80 per capitale e compenso per
[...] atto di precetto e € 594,31 per spese del processo esecutivo. In particolare, deduceva il difetto del titolo professionale di avvocato in capo al con Parte_1 conseguente nullità di tutti gli atti processuali compiuti extra districtum ai sensi dell'art. 8 R.D. n. 1578/1933.
Il Tribunale di Livorno motivava la sua decisione come di seguito:
Il Giudice rilevava che il 12 agosto 2020, data del pignoramento presso terzi,
non risultava iscritto all'Ordine degli avvocati e dunque Parte_1 non abilitato a compiere gli atti processuali richiedenti il ministero difensivo, avendo l' dimostrato che il suddetto era al tempo praticante Controparte_1 abilitato al patrocinio presso l'Ordine degli Avvocati di Santa MA CA ET
(presso cui risultava poi iscritto in data 04.12.2020 con giuramento prestato il
28.01.2021). Pertanto, il 12 agosto 2020 ai sensi dell'art. 8 RDL 1578/1933 era abilitato a patrocinare solo “davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso
l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro”. Il giudice riteneva tale circostanza (il fatto che era solo un praticante abilitato al patrocinio) Parte_1 provata non solo tramite la stampa del sito del Consiglio dell'Ordine fornita dall' ma anche da un altro documento prodotto da Controparte_1 quest'ultima alla udienza tenutasi davanti al giudice dell'esecuzione cioè una
2 certificazione sottoscritta dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Santa MA
CA ET del 29 gennaio 2021 che attestava l'iscrizione all'albo a far data dal
4 dicembre 2020 con giuramento in data 28 gennaio 2021. Peraltro il giudice evidenziava come per il principio della prossimità della prova se fosse Parte_1 stato realmente iscritto all'albo già il 12 agosto 2020 non avrebbe avuto alcuna difficoltà a provarlo, allegando elementi indiziari della falsità della certificazione prodotta dall' , essendosi limitato invece a dedurre che a causa Controparte_1 dell'emergenza sanitaria da Covid 19 “parecchi ordini hanno ritardato nell'aggiornamento degli albi” non tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'art. 12, comma II, RDL 1578/2023, non si può esercitare la professione senza avere giurato. Ciò posto a rilevare è la data del giuramento (28 gennaio 2021) e non le ragioni del dedotto e indimostrato ritardo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Santa MA CA ET. Infine, il giudice riteneva raggiunta la prova anche dalle ordinanze, prodotte dall' , del 25 gennaio 2021 con cui il Controparte_1 giudice dell'esecuzione del Tribunale di Biella ha dato atto di avere verificato che il
è stato iscritto all'albo in data 4 dicembre 2020 e ha prestato Parte_1 giuramento il 28 gennaio 2021 (N.D.R.: in particolare in analoghi procedimenti di opposizione all'esecuzione presso il Tribunale di Biella r.g. 405-406-407-408/2020
l' produceva certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di Santa MA CP_1
CA ET in data 29/01/2021). Per tali motivi il giudice dichiarava nullo il pignoramento presso terzi in quanto atto compiuto in assenza del necessario ministero difensivo con conseguente obbligo per il di restituire le Parte_1 somme percepite in ragione dell'ordinanza del 18 novembre 2020.
Impugna preliminarmente chiedendo disporsi la Parte_1 sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata e nel merito rilevando che il documento posto a fondamento della domanda dell' non Controparte_1 ha valore di certificazione ed è privo di firma dell'Organo competente a rilasciarlo.
In assenza di garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità temporale, la stampa su carta di una pagina web non può avere valore di prova, come affermato anche dalla giurisprudenza, da ciò conseguendo che il suddetto documento non ha alcun valore probatorio ai fini della presente causa. Impugna poi la parte della sentenza che lo ha condannato al pagamento della somma di € 3.000 ai sensi dell'art. 96 comma 3, c.p.c., non avendo il giudice adeguatamente motivato la
3 ragione che giustificherebbe l'applicazione di tale istituto che presuppone, tra gli altri, un criterio di imputazione soggettiva quale dolo o colpa grave. Infine, l'odierno appellante contesta la quantificazione delle spese di lite in quanto il giudizio di primo grado ha avuto un tenore prettamente documentale, rendendo sproporzionata la somma di € 1.701 anche in considerazione della modestia della domanda posto che il credito per cui il ha agito è pari ad € 1.083, 11. Parte_1
Alla udienza del 21 gennaio 2025 la Corte, attesa la regolarità e tempestività della notificazione nei confronti di Controparte_1
e vista la mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia. Ciò posto,
[...]
l'appellante precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa. La
Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che la istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione.
Ancora in via preliminare va rilevata la inammissibilità dell'appello. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza;
con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (Cass.
10868/2024).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha aderito alla qualificazione operata da parte opponente come emerge dalla indicazione dell'oggetto della sentenza nell'intestazione (“opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare”) e dalla stessa ricostruzione del fatto (“con ricorso depositato il 27.11.2020 l'
[...]
ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza Controparte_1 di assegnazione”) mentre nell'incipit della motivazione si è limitato a statuire che
4 “l'opposizione è fondata” senza ulteriormente specificare. Deve ritenersi che il giudice, nello specificare sia nell'intestazione della sentenza che nella ricostruzione del fatto che trattasi di una opposizione agli atti esecutivi, ha qualificato in tal senso la domanda con conseguente applicazione del principio dell'apparenza, potendo dunque prescindere dal fatto che non lo abbia ulteriormente specificato nella motivazione. Per ragioni di completezza è opportuno rilevare che l'
[...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione Controparte_1 emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. il 18 novembre 2020 e che la giurisprudenza si
è espressa nel senso di ritenere che l'unico rimedio esperibile avverso il suddetto provvedimento sia proprio l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. così in particolare statuendo: “(…) avverso l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.,
l'opposizione agli atti esecutivi è l'unico rimedio esperibile per contestare vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, mentre tale rimedio non
è, invece, utilizzabile allorché si intenda contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, in relazione alla quale, anche nell'esecuzione presso terzi, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione all'esecuzione. La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro, può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, e non dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con
l'assegnazione del credito pignorato. Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione non può, dunque, esperirsi contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., la quale chiude il processo di espropriazione presso terzi, cosicché il debitore non può più avvalersi del predetto strumento, perché la procedura è ormai esaurita (…)” (Cass. n. 15822/2023).
Peraltro, ad avvalorare quanto appena affermato, il giudice dell'esecuzione nell'ambito della fase a cognizione sommaria dell'opposizione spiegata dall'
[...]
, con l'ordinanza di cui al 24 febbraio 2021, aveva già Controparte_1 qualificato la medesima quale opposizione agli atti esecutivi richiamando l'orientamento “pressochè univoco della giurisprudenza”.
Tanto premesso, l'art. 618, comma terzo, c.p.c. prevede espressamente l'inappellabilità della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente a proposizione del ricorso per Cassazione per violazione di legge ai
5 sensi dell'art. 111 Cost.. Per tale ragione, l'appello va dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione compresa quella relativa alla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di in qualità di Controparte_2 terzo pignorato che è sempre litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nelle opposizioni esecutive. In particolare, il relativo esame della medesima deve ritenersi superato ove sussistano cause che impongano di disattendere la domanda proposta, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, e in coerenza con l'esigenza della ragionevole durata del processo, come affermato, da ultimo, da
Cass. n. 3049/2020 e Cass. 10839/2019. Parimenti assorbita la questione concernente la statuizione di condanna di ai sensi dell'art. Parte_1
96 comma 3 c.p.c. in quanto trattasi di statuizione accessoria alla presente opposizione agli atti esecutivi, così come ricavabile a contrario dalla giurisprudenza che in tal senso si è espressa: “qualora, in sede di opposizione a precetto siano fatti valere, dalla parte opponente sia motivi qualificati dal giudice a quo, opposizione all'esecuzione, sia motivi dallo stesso giudice identificati come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza resa su tale opposizione, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Sono pertanto, inammissibili, nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. motivi relativi ai capi della sentenza afferenti la statuizione sulla opposizione alla esecuzione, nonchè sulle pronunce accessorie a quest'ultima, tra le quali rientra la eventuale condanna della parte precettante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, per avere intimato il pagamento di somme già pagate e per avere tenuto, in ordine a questo aspetto della controversia, una linea difensiva contraddittoria" (Cass. 7611 2006).
Attesa la mancata costituzione di Controparte_1
nulla deve essere disposto sulle spese.
[...]
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
6 DICHIARA l'inammissibilità dell'appello;
DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nulla sulle spese.
Firenze, 21 gennaio 2025 La Presidente rel.
Isabella MAni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella MAni Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 927/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mirra ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Santa MA La Fossa al Corso Umberto I n. 77 presso il suo studio;
APPELLANTE
Controparte_1
APPELLATO (contumace)
All'esito della discussione orale di cui alla udienza del 21 gennaio 2025 e della successiva camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZAA VERBALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 546/2024, pubblicata in data 11 aprile 2024, il Tribunale
Ordinario di Livorno così provvedeva:
“a) dichiara la nullità dell'atto di citazione notificato il 12.08.2020 con cui è stato promosso il pignoramento presso terzi nr. 893/2020 e di tutti gli atti processuali successivi;
1 b) condanna a restituire all' le Parte_1 Controparte_1 somme che ha percepito a seguito dell'ordinanza del 18.11.2020;
c) condanna a rifondere all' le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, liquidate in € 1.701,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario del 15%, cpa e iva nelle misure di legge;
d) condanna a pagare all' la Parte_1 Controparte_1 ulteriore somma di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza:
- Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa MA CA ET
- Al Procuratore della Repubblica in sede
Per le valutazioni di rispettiva competenza.”
Il Tribunale di Livorno premetteva quanto segue:
proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso Controparte_1
l'ordinanza di assegnazione del GE che riconosceva al creditore Parte_1 la somma di € 1.083,11 di cui €488,80 per capitale e compenso per
[...] atto di precetto e € 594,31 per spese del processo esecutivo. In particolare, deduceva il difetto del titolo professionale di avvocato in capo al con Parte_1 conseguente nullità di tutti gli atti processuali compiuti extra districtum ai sensi dell'art. 8 R.D. n. 1578/1933.
Il Tribunale di Livorno motivava la sua decisione come di seguito:
Il Giudice rilevava che il 12 agosto 2020, data del pignoramento presso terzi,
non risultava iscritto all'Ordine degli avvocati e dunque Parte_1 non abilitato a compiere gli atti processuali richiedenti il ministero difensivo, avendo l' dimostrato che il suddetto era al tempo praticante Controparte_1 abilitato al patrocinio presso l'Ordine degli Avvocati di Santa MA CA ET
(presso cui risultava poi iscritto in data 04.12.2020 con giuramento prestato il
28.01.2021). Pertanto, il 12 agosto 2020 ai sensi dell'art. 8 RDL 1578/1933 era abilitato a patrocinare solo “davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso
l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro”. Il giudice riteneva tale circostanza (il fatto che era solo un praticante abilitato al patrocinio) Parte_1 provata non solo tramite la stampa del sito del Consiglio dell'Ordine fornita dall' ma anche da un altro documento prodotto da Controparte_1 quest'ultima alla udienza tenutasi davanti al giudice dell'esecuzione cioè una
2 certificazione sottoscritta dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Santa MA
CA ET del 29 gennaio 2021 che attestava l'iscrizione all'albo a far data dal
4 dicembre 2020 con giuramento in data 28 gennaio 2021. Peraltro il giudice evidenziava come per il principio della prossimità della prova se fosse Parte_1 stato realmente iscritto all'albo già il 12 agosto 2020 non avrebbe avuto alcuna difficoltà a provarlo, allegando elementi indiziari della falsità della certificazione prodotta dall' , essendosi limitato invece a dedurre che a causa Controparte_1 dell'emergenza sanitaria da Covid 19 “parecchi ordini hanno ritardato nell'aggiornamento degli albi” non tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'art. 12, comma II, RDL 1578/2023, non si può esercitare la professione senza avere giurato. Ciò posto a rilevare è la data del giuramento (28 gennaio 2021) e non le ragioni del dedotto e indimostrato ritardo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Santa MA CA ET. Infine, il giudice riteneva raggiunta la prova anche dalle ordinanze, prodotte dall' , del 25 gennaio 2021 con cui il Controparte_1 giudice dell'esecuzione del Tribunale di Biella ha dato atto di avere verificato che il
è stato iscritto all'albo in data 4 dicembre 2020 e ha prestato Parte_1 giuramento il 28 gennaio 2021 (N.D.R.: in particolare in analoghi procedimenti di opposizione all'esecuzione presso il Tribunale di Biella r.g. 405-406-407-408/2020
l' produceva certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di Santa MA CP_1
CA ET in data 29/01/2021). Per tali motivi il giudice dichiarava nullo il pignoramento presso terzi in quanto atto compiuto in assenza del necessario ministero difensivo con conseguente obbligo per il di restituire le Parte_1 somme percepite in ragione dell'ordinanza del 18 novembre 2020.
Impugna preliminarmente chiedendo disporsi la Parte_1 sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata e nel merito rilevando che il documento posto a fondamento della domanda dell' non Controparte_1 ha valore di certificazione ed è privo di firma dell'Organo competente a rilasciarlo.
In assenza di garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità temporale, la stampa su carta di una pagina web non può avere valore di prova, come affermato anche dalla giurisprudenza, da ciò conseguendo che il suddetto documento non ha alcun valore probatorio ai fini della presente causa. Impugna poi la parte della sentenza che lo ha condannato al pagamento della somma di € 3.000 ai sensi dell'art. 96 comma 3, c.p.c., non avendo il giudice adeguatamente motivato la
3 ragione che giustificherebbe l'applicazione di tale istituto che presuppone, tra gli altri, un criterio di imputazione soggettiva quale dolo o colpa grave. Infine, l'odierno appellante contesta la quantificazione delle spese di lite in quanto il giudizio di primo grado ha avuto un tenore prettamente documentale, rendendo sproporzionata la somma di € 1.701 anche in considerazione della modestia della domanda posto che il credito per cui il ha agito è pari ad € 1.083, 11. Parte_1
Alla udienza del 21 gennaio 2025 la Corte, attesa la regolarità e tempestività della notificazione nei confronti di Controparte_1
e vista la mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia. Ciò posto,
[...]
l'appellante precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa. La
Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che la istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione.
Ancora in via preliminare va rilevata la inammissibilità dell'appello. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza;
con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (Cass.
10868/2024).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha aderito alla qualificazione operata da parte opponente come emerge dalla indicazione dell'oggetto della sentenza nell'intestazione (“opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare”) e dalla stessa ricostruzione del fatto (“con ricorso depositato il 27.11.2020 l'
[...]
ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza Controparte_1 di assegnazione”) mentre nell'incipit della motivazione si è limitato a statuire che
4 “l'opposizione è fondata” senza ulteriormente specificare. Deve ritenersi che il giudice, nello specificare sia nell'intestazione della sentenza che nella ricostruzione del fatto che trattasi di una opposizione agli atti esecutivi, ha qualificato in tal senso la domanda con conseguente applicazione del principio dell'apparenza, potendo dunque prescindere dal fatto che non lo abbia ulteriormente specificato nella motivazione. Per ragioni di completezza è opportuno rilevare che l'
[...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione Controparte_1 emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. il 18 novembre 2020 e che la giurisprudenza si
è espressa nel senso di ritenere che l'unico rimedio esperibile avverso il suddetto provvedimento sia proprio l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. così in particolare statuendo: “(…) avverso l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.,
l'opposizione agli atti esecutivi è l'unico rimedio esperibile per contestare vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, mentre tale rimedio non
è, invece, utilizzabile allorché si intenda contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, in relazione alla quale, anche nell'esecuzione presso terzi, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione all'esecuzione. La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro, può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, e non dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con
l'assegnazione del credito pignorato. Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione non può, dunque, esperirsi contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., la quale chiude il processo di espropriazione presso terzi, cosicché il debitore non può più avvalersi del predetto strumento, perché la procedura è ormai esaurita (…)” (Cass. n. 15822/2023).
Peraltro, ad avvalorare quanto appena affermato, il giudice dell'esecuzione nell'ambito della fase a cognizione sommaria dell'opposizione spiegata dall'
[...]
, con l'ordinanza di cui al 24 febbraio 2021, aveva già Controparte_1 qualificato la medesima quale opposizione agli atti esecutivi richiamando l'orientamento “pressochè univoco della giurisprudenza”.
Tanto premesso, l'art. 618, comma terzo, c.p.c. prevede espressamente l'inappellabilità della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente a proposizione del ricorso per Cassazione per violazione di legge ai
5 sensi dell'art. 111 Cost.. Per tale ragione, l'appello va dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione compresa quella relativa alla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di in qualità di Controparte_2 terzo pignorato che è sempre litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nelle opposizioni esecutive. In particolare, il relativo esame della medesima deve ritenersi superato ove sussistano cause che impongano di disattendere la domanda proposta, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, e in coerenza con l'esigenza della ragionevole durata del processo, come affermato, da ultimo, da
Cass. n. 3049/2020 e Cass. 10839/2019. Parimenti assorbita la questione concernente la statuizione di condanna di ai sensi dell'art. Parte_1
96 comma 3 c.p.c. in quanto trattasi di statuizione accessoria alla presente opposizione agli atti esecutivi, così come ricavabile a contrario dalla giurisprudenza che in tal senso si è espressa: “qualora, in sede di opposizione a precetto siano fatti valere, dalla parte opponente sia motivi qualificati dal giudice a quo, opposizione all'esecuzione, sia motivi dallo stesso giudice identificati come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza resa su tale opposizione, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Sono pertanto, inammissibili, nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. motivi relativi ai capi della sentenza afferenti la statuizione sulla opposizione alla esecuzione, nonchè sulle pronunce accessorie a quest'ultima, tra le quali rientra la eventuale condanna della parte precettante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, per avere intimato il pagamento di somme già pagate e per avere tenuto, in ordine a questo aspetto della controversia, una linea difensiva contraddittoria" (Cass. 7611 2006).
Attesa la mancata costituzione di Controparte_1
nulla deve essere disposto sulle spese.
[...]
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
6 DICHIARA l'inammissibilità dell'appello;
DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nulla sulle spese.
Firenze, 21 gennaio 2025 La Presidente rel.
Isabella MAni
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