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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/12/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite in materia di lavoro e di previdenza promosse con ricorsi iscritti a ruolo in data
05/06/2023 e 26/07/2023
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti LISET SIMONE e DAL BO ARMIDA
RICORRENTE
CONTRO
1) CP_1
Con Avv. AMARU' GIUSEPPE
2) Controparte_2
Con Avv. SCOPINICH MARIO e CHECCHETTO ALBERTO
3) Controparte_3
Con Avv. SCOPINICH MARIO e CHECCHETTO ALBERTO
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 18/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
➢ quanto al proc. n. 224/2023 R.G.
contro
: CP_1
A) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
A.
1. accertati i fatti di causa, accertate le condotte contrarie ai doveri gravanti sul lavoratore poste in essere dal signor nell'esecuzione della prestazione lavorativa, dichiarare la responsabilità del CP_1
medesimo nella causazione di tutti i danni, anche da perdita di chance, patiti e patiendi dalla Parte_2
, che si quantificano nella somma di euro 81.390,15 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre
[...]
ad interessi e rivalutazione monetaria con le decorrenze e per le ragioni indicate nel presente atto e oltre agli interessi legali di mora dalla data della domanda.
A.
2. per l'effetto, accertate le reciproche poste di dare e avere tra le parti, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 52/2023 (n. 156/2023 R.G.), emesso dal Tribunale Ordinario di
Pordenone in data 27.04.2023 e notificato in data 02.05.2023, siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa, con ogni consequenziale statuizione sulle spese del monitorio e, conseguentemente, condannare il signor i. a restituire alla sig.ra le somme CP_1 Parte_1
dalla stessa versate in ottemperanza alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, pari a complessivi euro 10.697,57 lordi (di cui euro 8.611,53 a titolo di TFR, euro 835,26 per interessi e rivalutazione ed euro
1.250,78 per spese legali), maggiorate degli interessi legali di mora dalla data del pagamento alla data di effettiva restituzione;
ii. a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore somma di euro 72.778,62 a Parte_1
titolo risarcitorio – importo già al netto della compensazione, anche atecnica o impropria, tra i rispettivi crediti (euro 81.390,15 a titolo di danni - 8.611,53 a titolo di TFR) – o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data della comunicazione di ciascun recesso del cliente sino alla data di effettiva liquidazione del danno;
maggiorate le somme degli interessi legali di mora dalla data di liquidazione alla data di effettivo pagamento.
B) IN OGNI CASO: condannare il signor all'integrale rifusione di spese, competenze e onorari CP_1
di giudizio, in favore dell'opponente; con l'aggravante sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., stante il rifiuto di aderire alla procedura di negoziazione assistita. ➢ quanto al proc. n. 434/2023 R.G.
contro
: Controparte_2
A) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
A.
1. accertati i fatti di causa, accertate le condotte contrarie ai doveri gravanti sul lavoratore poste in essere dalla signora nell'esecuzione della prestazione lavorativa, dichiarare la responsabilità della Controparte_2
medesima nella causazione di tutti i danni, anche da perdita di chance, patiti e patiendi dalla Parte_2
, che si quantificano nella somma di euro 81.390,15 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre
[...]
ad interessi e rivalutazione monetaria con le decorrenze e per le ragioni indicate nel presente atto e oltre agli interessi legali di mora dalla data della domanda.
A.
2. per l'effetto, accertate le reciproche poste di dare e avere tra le parti, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 60/2023 (n. 178/2023 R.G.), emesso dal Tribunale Ordinario di
Pordenone in data 22.05.2023 e notificato in data 16.06.2023, siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa, con ogni consequenziale statuizione sulle spese del monitorio e, conseguentemente, condannare la signora : i. a restituire alla sig.ra le Controparte_2 Parte_1
somme dalla stessa versate in ottemperanza alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, pari a complessivi euro 5.615,61 lordi (di cui euro 4.090,45 a titolo di TFR, euro 612,36 per interessi e rivalutazione ed euro 912,80 per spese legali), maggiorate degli interessi legali di mora dalla data del pagamento alla data di effettiva restituzione;
ii. a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore somma Parte_1 di 77.299,70 a titolo risarcitorio – importo già al netto della compensazione, anche atecnica o impropria, tra i rispettivi crediti (euro 81.390,15 a titolo di danni - 4.090,45 a titolo di TFR) – o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data della comunicazione di ciascun recesso del cliente sino alla data di effettiva liquidazione del danno;
maggiorate le somme degli interessi legali di mora dalla data di liquidazione alla data di effettivo pagamento.
B) IN OGNI CASO: condannare la signora all'integrale rifusione di spese, competenze e Controparte_2
onorari di giudizio, in favore dell'opponente; con l'aggravante sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c., stante il rifiuto di aderire alla procedura di negoziazione assistita.
➢ quanto al proc. n. 435/2023 R.G.
contro
: Controparte_3
A) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE: A.
1. accertati i fatti di causa, accertate le condotte contrarie ai doveri gravanti sul lavoratore poste in essere dalla signora nell'esecuzione della prestazione lavorativa, dichiarare la responsabilità Controparte_3
della medesima nella causazione di tutti i danni, anche da perdita di chance, patiti e patiendi dalla C.d.L.
, che si quantificano nella somma di euro 81.390,15 o nel diverso importo ritenuto di Parte_1
giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria con le decorrenze e per le ragioni indicate nel presente atto e oltre agli interessi legali di mora dalla data della domanda.
A.
2. per l'effetto, accertate le reciproche poste di dare e avere tra le parti, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 59/2023 (n. 179/2023 R.G.), emesso dal Tribunale Ordinario di
Pordenone in data 22.05.2023 e notificato in data 16.06.2023, siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa, con ogni consequenziale statuizione sulle spese del monitorio e, conseguentemente, condannare la signora : i. a restituire alla sig.ra le Controparte_3 Parte_1
somme dalla stessa versate in ottemperanza alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, pari a complessivi euro 9.931,03 lordi (di cui euro 7.549,97 a titolo di TFR, euro 1.130,28 per interessi e rivalutazione ed euro 1.250,78 per spese legali), maggiorate degli interessi legali di mora dalla data del pagamento alla data di effettiva restituzione;
ii. a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore somma Parte_1 di 73.840,18 a titolo risarcitorio – importo già al netto della compensazione, anche atecnica o impropria, tra i rispettivi crediti (euro 81.390,15 a titolo di danni - 7.549,97 a titolo di TFR) – o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data della comunicazione di ciascun recesso del cliente sino alla data di effettiva liquidazione del danno;
maggiorate le somme degli interessi legali di mora dalla data di liquidazione alla data di effettivo pagamento.
B) IN OGNI CASO: condannare la signora all'integrale rifusione di spese, competenze e Controparte_3 onorari di giudizio, in favore dell'opponente; con l'aggravante sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c., stante il rifiuto di aderire alla procedura di negoziazione assistita
PER IL RESISTENTE SU PA
In via preliminare e/o pregiudiziale:
• accertato e dichiarato che il credito di cui al d.i. n. 52/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone è pacifico/non contestato ed è stato interamente soddisfatto prima del deposito del ricorso in opposizione, pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
• pronunciarsi l'improcedibilità/inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, per le ragioni di cui in narrativa.
Nel merito in via principale:
• accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa riconvenzionale dell'opponente, per le causali di cui in narrativa, respingere tutte le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 52/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone-Sez. Lavoro.
Nel merito in via subordinata:
• nella denegatissima ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre il risarcimento del danno ad un importo minimo ritenuto di giustizia, tenendo conto che il signor non era CP_1 socio/amministratore della Saril RL, né collaboratore, essendo un semplice pensionato.
In ogni caso:
• spese di lite interamente rifuse e distratte a favore dello scrivente procuratore.
PER LA RESISTENTE VO IL
In via preliminare, per i motivi esposti, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'opposta rispetto alla domanda riconvenzionale ex adverso formulata.
Nel merito, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia confermare il Decreto ingiuntivo n. 60/2023 del
22/05/2023, RG n. 178/2023 del Tribunale di Pordenone, Giudice dott. Angelo Riccio Cobucci, ed in ogni caso, voglia rigettare le domande tutte ex adverso proposte con vittoria di spese ed onorari di causa.
PER LA RESISTENTE Controparte_3
In via preliminare, per i motivi esposti, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'opposta rispetto alla domanda riconvenzionale ex adverso formulata.
Nel merito, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia confermare il Decreto ingiuntivo n. 59/2023 del
22/05/2023, RG n. 179/2023 del Tribunale di Pordenone, Giudice dott. Angelo Riccio Cobucci, ed in ogni caso, voglia rigettare le domande tutte ex adverso proposte con vittoria di spese ed onorari di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con separati ricorsi iscritti a ruolo in data 05/06/2023 e 26/07/2023 successivamente riuniti la consulente del lavoro spiegava opposizione avverso i decreti ingiuntivi n° 52/2023 dd. 21/04/2023, n° Parte_1
59/2023 dd. 12/05/2023 e n° 60/2023 dd. 12/05/2023 già dichiarati provvisoriamente esecutivi con cui le veniva intimato il pagamento degli importi in linea capitale di € 8.611,53, € 7.549,97 ed € 4.090,95 a favore rispettivamente degli ex dipendenti , e a titolo di residuo CP_1 Controparte_3 Controparte_2
TFR.
Segnatamente l'odierna attrice, nel contestare integralmente le pretese creditorie monitoriamente azionate, ha inteso rimarcare le gravi violazioni dei doveri di fedeltà, correttezza e buona fede poste in essere dai menzionati lavoratori e consistenti nell'aver indotto nove clienti storici della loro datrice a recedere dal contratto di assistenza in essere per rivolgersi formalmente alla commercialista e CP_4
sostanzialmente alla neocostituita . Controparte_5
Chiedeva pertanto la consulente in via riconvenzionale la condanna dei convenuti opposti Pt_1
all'integrale risarcimento dei danni a lei cagionati quale conseguenza delle loro illegittime condotte.
Ciò premesso, ritiene l'adito Tribunale più che mai opportuno evidenziare talune circostanze pacifiche, in quanto documentalmente provate. In particolare:
• Il 23/09/2021 il signor LE PROPRIE DIMISSIONI CON DECORRENZA 01/04/2022 Parte_3 mentre immediatamente dopo anche le signore e RASSEGNAVANO LE CP_2 CP_3
PROPRIE DIMISSIONI in data 12/10/2021 CON DECORRENZA 01/12/2021.
C
• Nel frattempo IN DATA 16/09/2021 queste ultime avevano costituito
[...]
e con sede in Portogruaro al pari dello Controparte_7 Controparte_3 CP_8
e con oggetto sociale sovrapponibile.
[...]
• Inoltre IN PENDENZA DEL TEMINE DI PREAVVISO dei menzionati dipendenti dimissionari iniziavano a pervenire alla C.d.l. , in sequenza, LE COMUNICAZIONI DI RECESSO DAI RAPPORTI Pt_1
PROFESSIONALI IN ESSERE AD OPERA DI 9 CLIENTI STORICI DELLO STUDIO ovvero: Nuova CP_9
[...
EL RN NC, CA AR RL, Meridiana Sas, Gialma Controparte_10
NC, Elmax SR, Styl nonché Orbene: Controparte_11 Controparte_12 A) All'esito delle testimonianze assunte nel corso delle udienze del 04 ottobre, 08 ottobre, 15 ottobre e 18 ottobre 2024 È EMERSO QUALE PROVA CERTA DI UN COMPORTAMENTO ATTIVO VOLTO A
DETERMINARE SVIAMENTO DI CLIENTELA IL COINVOLGIMENTO DEL SOLO CONVENUTO SU
PA, PERALTRO LIMITATO ALLE DUE SOCIETÀ Controparte_13
non evincendosi per converso una apprezzabile dimostrazione in via presuntiva di
[...]
un'illegittima distrazione degli ulteriori clienti .
Entrando ora nel dettaglio:
1) L'attendibile deposizione resa dalla signora , sentita quale socia di EL Controparte_14
Co RN NC, ha consentito di appurare che nel mese di novembre 2021 (ovvero quando il era ancora dipendente della ) quest'ultimo, da lei sempre considerato quale unico Parte_2
punto di riferimento dello sostenendo la teste di NON CONOSCERE LE RAGAZZE, in CP_5
occasione di uno degli accessi mensili alla sede del cliente per la consegna dei cedolini e il periodico confronto , RE LA “CONSIGLIAVA DI LASCIARE LO Controparte_15
STUDIO E CON IL NUOVO ANNO DI INCOMINCIARE IL RAPPORTO CON LO STUDIO SARIL Pt_1 convincendomi a fare questo perché sarei stata meglio seguita rispetto allo e CP_8
maggiormente aggiornata in tutte le novità che lo Stato mette a disposizione alle aziende.
È stato sufficiente che lui si esprimesse in tal modo in una o due occasioni per convincermi di ciò”
La predetta teste ha addirittura chiarito: “la lettera di recesso dallo studio NON L'HO Pt_1
PREPARATA IO. NON RICORDO CHI DEI TRE DIPENDENTI L'AVESSE PREPARATA …“
Va altresì precisato per completezza che a seguito del recesso con la Parte_4
conferiva solo formalmente il nuovo incarico alla Dott.ssa , essendo ciò necessario
[...] CP_4
Co all'attribuzione delle deleghe alla tenuta del mentre nella realtà tutti gli adempimenti relativi al servizio paghe venivano concretamente svolti da presso la sede di Controparte_5
Portogruaro.
2) L'altrettanto attendibile deposizione resa all'udienza 04/10/2024 da CA AR, sentito qual legale rappresentante dell'omonima società a responsabilità limitata, ha consentito di appurare che in occasione di un incontro avvenuto sempre nella mensilità di novembre 2021 il Sut gli aveva proposto il passaggio ad altro Studio per la tenuta del Libro Paga dell'azienda rimarcando altresì lo stesso teste: • che l'iniziale LETTERA DI RECESSO dallo studio era stata predisposta dal proprio Pt_1
ragioniere SU SUGGERIMENTO DEL SU;
• che il consiglio di cambiamento veniva ricondotto alla prospettiva che lo studio della fosse prossimo alla chiusura facendo il medesimo ex dipendente riferimento ad Pt_1
una nuova società nella quale operavano due soggetti individuati nelle persone di e;
CP_3 CP_2
• di essersi lo stesso legale rappresentante di CA AR SR, nei rapporti con la nuova società Saril, SEMPRE INTERFACCIATO CON IL SU E MAI CON LE DUE
DIPENDENTI ODIERNE CONVENUTE OPPOSTE.
Appare pertanto evidente la violazione ad opera del resistente sia del dovere CP_1
di diligenza, posto dall'art. 2104 cc. nell'interesse del datore di lavoro, sia soprattutto del dovere di fedeltà contemplato dall'art. 2105 cc il quale dispone che il prestatore di lavoro non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il soggetto datoriale, sia esso imprenditore o meno, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Si rivela in tal modo fondata la formulata domanda, avanzata nei confronti dell'ex Co dipendente di risarcimento del danno cagionato alla consulente in conseguenza Pt_1
della censurata condotta e liquidabile, ad avviso dell'adito Tribunale, in via equitativa attraverso la corresponsione dell'importo capitale di € 7.701,00, desumibile dal mancato conseguimento di fatturato, in proiezione del solo anno 2022, in misura pari a quello riprodotto nella tabella di pag. 25 note conclusive per l'anno 2021 riferito sia a EL
RN snc ( € 2.056,00) sia a CA SR (€ 5.645,00).
Va esclusa nel caso di specie l'operatività della cd. compensazione impropria tra il credito monitoriamente azionato e quello oggetto di domanda riconvenzionale, stante la diversa configurazione delle due pretese in punto esigibilità.
B) Per converso le risultanze processuali ad avviso dell'adito Tribunale non consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le signore e abbiano tenuto una CP_3 CP_2 condotta di distrazione di clientela ai danni dello . CP_8 Per quanto sia censurabile il fatto che le medesime nel settembre 2021 abbiano inteso costituire una società di persone a loro nome con oggetto sociale sovrapponibile a quello del precedente datore, non va tuttavia sottaciuto:
1) che “ ” non risulta aver mai Controparte_5
concretamente operato in costanza di rapporto, essendo tale società rimasta inattiva sino al gennaio 2022 ed in assenza peraltro di un patto di non concorrenza con lo , per CP_8 giunta venendo a cessare la propria attività nel luglio 2022;
2) che soprattutto dalle deposizioni acquisite in corso di causa non è emerso che un qualche cliente storico della consulente odierna opponente fosse stato consigliato dalle due parti convenute di recedere dal rapporto con lo ovvero che le medesime abbiano CP_8
inteso informare singoli clienti delle proprie future scelte lavorative;
3) che addirittura taluni testi sentiti hanno riferito di neppure conoscere personalmente le signore e (in tal senso quale titolare della Gialma snc, CP_2 CP_3 Persona_1
quale titolare della ditta “EL RN” nonché CA AR Controparte_14 quale titolare della CA AR RL”);
4) che soltanto a livello meramente presuntivo può ipoteticamente prospettarsi un qualche collegamento tra il Sut e le altre due ex dipendenti senza che un tanto sia tuttavia idoneo ad assurgere a rango di prova giuridicamente apprezzabile.
In definitiva per tutte le argomentazioni che precedono vanno integralmente confermati i decreti ingiuntivi opposti con parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni limitata alla sola posizione di . CP_1
Si ravvisano pertanto giusti motivi, attese le complessive ragioni della decisione, per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti in causa le spese del presente contenzioso.
P.Q.M.
1) Conferma integralmente, in quanto legittimi, i decreti ingiuntivi opposti n° 52/2023 di data
21/04/2023, n° 59/2023 di data 12/05/2023 e n° 60/2023 di data 122/05/2023 emessi a favore dei convenuti , e e già dichiarati CP_1 Controparte_3 Controparte_2 provvisoriamente esecutivi, respingendo per l'effetto la domanda formulata da Parte_1 di restituzione delle somme dalla stessa versate in ottemperanza. In parziale accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale
2) Condanna il solo convenuto signor a corrispondere alla ricorrente CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento danni conseguenti alla censurata condotta di sviamento limitata ai due clienti EL RN NC e CA AR RL l'importo capitale equitativamente liquidato in € 7.701,00 maggiorato di interessi legali rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite, ravvisandosi giustificati motivi.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 18/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nelle cause riunite in materia di lavoro e di previdenza promosse con ricorsi iscritti a ruolo in data
05/06/2023 e 26/07/2023
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti LISET SIMONE e DAL BO ARMIDA
RICORRENTE
CONTRO
1) CP_1
Con Avv. AMARU' GIUSEPPE
2) Controparte_2
Con Avv. SCOPINICH MARIO e CHECCHETTO ALBERTO
3) Controparte_3
Con Avv. SCOPINICH MARIO e CHECCHETTO ALBERTO
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 18/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
➢ quanto al proc. n. 224/2023 R.G.
contro
: CP_1
A) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
A.
1. accertati i fatti di causa, accertate le condotte contrarie ai doveri gravanti sul lavoratore poste in essere dal signor nell'esecuzione della prestazione lavorativa, dichiarare la responsabilità del CP_1
medesimo nella causazione di tutti i danni, anche da perdita di chance, patiti e patiendi dalla Parte_2
, che si quantificano nella somma di euro 81.390,15 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre
[...]
ad interessi e rivalutazione monetaria con le decorrenze e per le ragioni indicate nel presente atto e oltre agli interessi legali di mora dalla data della domanda.
A.
2. per l'effetto, accertate le reciproche poste di dare e avere tra le parti, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 52/2023 (n. 156/2023 R.G.), emesso dal Tribunale Ordinario di
Pordenone in data 27.04.2023 e notificato in data 02.05.2023, siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa, con ogni consequenziale statuizione sulle spese del monitorio e, conseguentemente, condannare il signor i. a restituire alla sig.ra le somme CP_1 Parte_1
dalla stessa versate in ottemperanza alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, pari a complessivi euro 10.697,57 lordi (di cui euro 8.611,53 a titolo di TFR, euro 835,26 per interessi e rivalutazione ed euro
1.250,78 per spese legali), maggiorate degli interessi legali di mora dalla data del pagamento alla data di effettiva restituzione;
ii. a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore somma di euro 72.778,62 a Parte_1
titolo risarcitorio – importo già al netto della compensazione, anche atecnica o impropria, tra i rispettivi crediti (euro 81.390,15 a titolo di danni - 8.611,53 a titolo di TFR) – o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data della comunicazione di ciascun recesso del cliente sino alla data di effettiva liquidazione del danno;
maggiorate le somme degli interessi legali di mora dalla data di liquidazione alla data di effettivo pagamento.
B) IN OGNI CASO: condannare il signor all'integrale rifusione di spese, competenze e onorari CP_1
di giudizio, in favore dell'opponente; con l'aggravante sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., stante il rifiuto di aderire alla procedura di negoziazione assistita. ➢ quanto al proc. n. 434/2023 R.G.
contro
: Controparte_2
A) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
A.
1. accertati i fatti di causa, accertate le condotte contrarie ai doveri gravanti sul lavoratore poste in essere dalla signora nell'esecuzione della prestazione lavorativa, dichiarare la responsabilità della Controparte_2
medesima nella causazione di tutti i danni, anche da perdita di chance, patiti e patiendi dalla Parte_2
, che si quantificano nella somma di euro 81.390,15 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre
[...]
ad interessi e rivalutazione monetaria con le decorrenze e per le ragioni indicate nel presente atto e oltre agli interessi legali di mora dalla data della domanda.
A.
2. per l'effetto, accertate le reciproche poste di dare e avere tra le parti, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 60/2023 (n. 178/2023 R.G.), emesso dal Tribunale Ordinario di
Pordenone in data 22.05.2023 e notificato in data 16.06.2023, siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa, con ogni consequenziale statuizione sulle spese del monitorio e, conseguentemente, condannare la signora : i. a restituire alla sig.ra le Controparte_2 Parte_1
somme dalla stessa versate in ottemperanza alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, pari a complessivi euro 5.615,61 lordi (di cui euro 4.090,45 a titolo di TFR, euro 612,36 per interessi e rivalutazione ed euro 912,80 per spese legali), maggiorate degli interessi legali di mora dalla data del pagamento alla data di effettiva restituzione;
ii. a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore somma Parte_1 di 77.299,70 a titolo risarcitorio – importo già al netto della compensazione, anche atecnica o impropria, tra i rispettivi crediti (euro 81.390,15 a titolo di danni - 4.090,45 a titolo di TFR) – o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data della comunicazione di ciascun recesso del cliente sino alla data di effettiva liquidazione del danno;
maggiorate le somme degli interessi legali di mora dalla data di liquidazione alla data di effettivo pagamento.
B) IN OGNI CASO: condannare la signora all'integrale rifusione di spese, competenze e Controparte_2
onorari di giudizio, in favore dell'opponente; con l'aggravante sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c., stante il rifiuto di aderire alla procedura di negoziazione assistita.
➢ quanto al proc. n. 435/2023 R.G.
contro
: Controparte_3
A) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE: A.
1. accertati i fatti di causa, accertate le condotte contrarie ai doveri gravanti sul lavoratore poste in essere dalla signora nell'esecuzione della prestazione lavorativa, dichiarare la responsabilità Controparte_3
della medesima nella causazione di tutti i danni, anche da perdita di chance, patiti e patiendi dalla C.d.L.
, che si quantificano nella somma di euro 81.390,15 o nel diverso importo ritenuto di Parte_1
giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria con le decorrenze e per le ragioni indicate nel presente atto e oltre agli interessi legali di mora dalla data della domanda.
A.
2. per l'effetto, accertate le reciproche poste di dare e avere tra le parti, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 59/2023 (n. 179/2023 R.G.), emesso dal Tribunale Ordinario di
Pordenone in data 22.05.2023 e notificato in data 16.06.2023, siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa, con ogni consequenziale statuizione sulle spese del monitorio e, conseguentemente, condannare la signora : i. a restituire alla sig.ra le Controparte_3 Parte_1
somme dalla stessa versate in ottemperanza alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, pari a complessivi euro 9.931,03 lordi (di cui euro 7.549,97 a titolo di TFR, euro 1.130,28 per interessi e rivalutazione ed euro 1.250,78 per spese legali), maggiorate degli interessi legali di mora dalla data del pagamento alla data di effettiva restituzione;
ii. a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore somma Parte_1 di 73.840,18 a titolo risarcitorio – importo già al netto della compensazione, anche atecnica o impropria, tra i rispettivi crediti (euro 81.390,15 a titolo di danni - 7.549,97 a titolo di TFR) – o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data della comunicazione di ciascun recesso del cliente sino alla data di effettiva liquidazione del danno;
maggiorate le somme degli interessi legali di mora dalla data di liquidazione alla data di effettivo pagamento.
B) IN OGNI CASO: condannare la signora all'integrale rifusione di spese, competenze e Controparte_3 onorari di giudizio, in favore dell'opponente; con l'aggravante sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c., stante il rifiuto di aderire alla procedura di negoziazione assistita
PER IL RESISTENTE SU PA
In via preliminare e/o pregiudiziale:
• accertato e dichiarato che il credito di cui al d.i. n. 52/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone è pacifico/non contestato ed è stato interamente soddisfatto prima del deposito del ricorso in opposizione, pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
• pronunciarsi l'improcedibilità/inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, per le ragioni di cui in narrativa.
Nel merito in via principale:
• accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa riconvenzionale dell'opponente, per le causali di cui in narrativa, respingere tutte le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 52/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone-Sez. Lavoro.
Nel merito in via subordinata:
• nella denegatissima ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre il risarcimento del danno ad un importo minimo ritenuto di giustizia, tenendo conto che il signor non era CP_1 socio/amministratore della Saril RL, né collaboratore, essendo un semplice pensionato.
In ogni caso:
• spese di lite interamente rifuse e distratte a favore dello scrivente procuratore.
PER LA RESISTENTE VO IL
In via preliminare, per i motivi esposti, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'opposta rispetto alla domanda riconvenzionale ex adverso formulata.
Nel merito, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia confermare il Decreto ingiuntivo n. 60/2023 del
22/05/2023, RG n. 178/2023 del Tribunale di Pordenone, Giudice dott. Angelo Riccio Cobucci, ed in ogni caso, voglia rigettare le domande tutte ex adverso proposte con vittoria di spese ed onorari di causa.
PER LA RESISTENTE Controparte_3
In via preliminare, per i motivi esposti, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'opposta rispetto alla domanda riconvenzionale ex adverso formulata.
Nel merito, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia confermare il Decreto ingiuntivo n. 59/2023 del
22/05/2023, RG n. 179/2023 del Tribunale di Pordenone, Giudice dott. Angelo Riccio Cobucci, ed in ogni caso, voglia rigettare le domande tutte ex adverso proposte con vittoria di spese ed onorari di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con separati ricorsi iscritti a ruolo in data 05/06/2023 e 26/07/2023 successivamente riuniti la consulente del lavoro spiegava opposizione avverso i decreti ingiuntivi n° 52/2023 dd. 21/04/2023, n° Parte_1
59/2023 dd. 12/05/2023 e n° 60/2023 dd. 12/05/2023 già dichiarati provvisoriamente esecutivi con cui le veniva intimato il pagamento degli importi in linea capitale di € 8.611,53, € 7.549,97 ed € 4.090,95 a favore rispettivamente degli ex dipendenti , e a titolo di residuo CP_1 Controparte_3 Controparte_2
TFR.
Segnatamente l'odierna attrice, nel contestare integralmente le pretese creditorie monitoriamente azionate, ha inteso rimarcare le gravi violazioni dei doveri di fedeltà, correttezza e buona fede poste in essere dai menzionati lavoratori e consistenti nell'aver indotto nove clienti storici della loro datrice a recedere dal contratto di assistenza in essere per rivolgersi formalmente alla commercialista e CP_4
sostanzialmente alla neocostituita . Controparte_5
Chiedeva pertanto la consulente in via riconvenzionale la condanna dei convenuti opposti Pt_1
all'integrale risarcimento dei danni a lei cagionati quale conseguenza delle loro illegittime condotte.
Ciò premesso, ritiene l'adito Tribunale più che mai opportuno evidenziare talune circostanze pacifiche, in quanto documentalmente provate. In particolare:
• Il 23/09/2021 il signor LE PROPRIE DIMISSIONI CON DECORRENZA 01/04/2022 Parte_3 mentre immediatamente dopo anche le signore e RASSEGNAVANO LE CP_2 CP_3
PROPRIE DIMISSIONI in data 12/10/2021 CON DECORRENZA 01/12/2021.
C
• Nel frattempo IN DATA 16/09/2021 queste ultime avevano costituito
[...]
e con sede in Portogruaro al pari dello Controparte_7 Controparte_3 CP_8
e con oggetto sociale sovrapponibile.
[...]
• Inoltre IN PENDENZA DEL TEMINE DI PREAVVISO dei menzionati dipendenti dimissionari iniziavano a pervenire alla C.d.l. , in sequenza, LE COMUNICAZIONI DI RECESSO DAI RAPPORTI Pt_1
PROFESSIONALI IN ESSERE AD OPERA DI 9 CLIENTI STORICI DELLO STUDIO ovvero: Nuova CP_9
[...
EL RN NC, CA AR RL, Meridiana Sas, Gialma Controparte_10
NC, Elmax SR, Styl nonché Orbene: Controparte_11 Controparte_12 A) All'esito delle testimonianze assunte nel corso delle udienze del 04 ottobre, 08 ottobre, 15 ottobre e 18 ottobre 2024 È EMERSO QUALE PROVA CERTA DI UN COMPORTAMENTO ATTIVO VOLTO A
DETERMINARE SVIAMENTO DI CLIENTELA IL COINVOLGIMENTO DEL SOLO CONVENUTO SU
PA, PERALTRO LIMITATO ALLE DUE SOCIETÀ Controparte_13
non evincendosi per converso una apprezzabile dimostrazione in via presuntiva di
[...]
un'illegittima distrazione degli ulteriori clienti .
Entrando ora nel dettaglio:
1) L'attendibile deposizione resa dalla signora , sentita quale socia di EL Controparte_14
Co RN NC, ha consentito di appurare che nel mese di novembre 2021 (ovvero quando il era ancora dipendente della ) quest'ultimo, da lei sempre considerato quale unico Parte_2
punto di riferimento dello sostenendo la teste di NON CONOSCERE LE RAGAZZE, in CP_5
occasione di uno degli accessi mensili alla sede del cliente per la consegna dei cedolini e il periodico confronto , RE LA “CONSIGLIAVA DI LASCIARE LO Controparte_15
STUDIO E CON IL NUOVO ANNO DI INCOMINCIARE IL RAPPORTO CON LO STUDIO SARIL Pt_1 convincendomi a fare questo perché sarei stata meglio seguita rispetto allo e CP_8
maggiormente aggiornata in tutte le novità che lo Stato mette a disposizione alle aziende.
È stato sufficiente che lui si esprimesse in tal modo in una o due occasioni per convincermi di ciò”
La predetta teste ha addirittura chiarito: “la lettera di recesso dallo studio NON L'HO Pt_1
PREPARATA IO. NON RICORDO CHI DEI TRE DIPENDENTI L'AVESSE PREPARATA …“
Va altresì precisato per completezza che a seguito del recesso con la Parte_4
conferiva solo formalmente il nuovo incarico alla Dott.ssa , essendo ciò necessario
[...] CP_4
Co all'attribuzione delle deleghe alla tenuta del mentre nella realtà tutti gli adempimenti relativi al servizio paghe venivano concretamente svolti da presso la sede di Controparte_5
Portogruaro.
2) L'altrettanto attendibile deposizione resa all'udienza 04/10/2024 da CA AR, sentito qual legale rappresentante dell'omonima società a responsabilità limitata, ha consentito di appurare che in occasione di un incontro avvenuto sempre nella mensilità di novembre 2021 il Sut gli aveva proposto il passaggio ad altro Studio per la tenuta del Libro Paga dell'azienda rimarcando altresì lo stesso teste: • che l'iniziale LETTERA DI RECESSO dallo studio era stata predisposta dal proprio Pt_1
ragioniere SU SUGGERIMENTO DEL SU;
• che il consiglio di cambiamento veniva ricondotto alla prospettiva che lo studio della fosse prossimo alla chiusura facendo il medesimo ex dipendente riferimento ad Pt_1
una nuova società nella quale operavano due soggetti individuati nelle persone di e;
CP_3 CP_2
• di essersi lo stesso legale rappresentante di CA AR SR, nei rapporti con la nuova società Saril, SEMPRE INTERFACCIATO CON IL SU E MAI CON LE DUE
DIPENDENTI ODIERNE CONVENUTE OPPOSTE.
Appare pertanto evidente la violazione ad opera del resistente sia del dovere CP_1
di diligenza, posto dall'art. 2104 cc. nell'interesse del datore di lavoro, sia soprattutto del dovere di fedeltà contemplato dall'art. 2105 cc il quale dispone che il prestatore di lavoro non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il soggetto datoriale, sia esso imprenditore o meno, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Si rivela in tal modo fondata la formulata domanda, avanzata nei confronti dell'ex Co dipendente di risarcimento del danno cagionato alla consulente in conseguenza Pt_1
della censurata condotta e liquidabile, ad avviso dell'adito Tribunale, in via equitativa attraverso la corresponsione dell'importo capitale di € 7.701,00, desumibile dal mancato conseguimento di fatturato, in proiezione del solo anno 2022, in misura pari a quello riprodotto nella tabella di pag. 25 note conclusive per l'anno 2021 riferito sia a EL
RN snc ( € 2.056,00) sia a CA SR (€ 5.645,00).
Va esclusa nel caso di specie l'operatività della cd. compensazione impropria tra il credito monitoriamente azionato e quello oggetto di domanda riconvenzionale, stante la diversa configurazione delle due pretese in punto esigibilità.
B) Per converso le risultanze processuali ad avviso dell'adito Tribunale non consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le signore e abbiano tenuto una CP_3 CP_2 condotta di distrazione di clientela ai danni dello . CP_8 Per quanto sia censurabile il fatto che le medesime nel settembre 2021 abbiano inteso costituire una società di persone a loro nome con oggetto sociale sovrapponibile a quello del precedente datore, non va tuttavia sottaciuto:
1) che “ ” non risulta aver mai Controparte_5
concretamente operato in costanza di rapporto, essendo tale società rimasta inattiva sino al gennaio 2022 ed in assenza peraltro di un patto di non concorrenza con lo , per CP_8 giunta venendo a cessare la propria attività nel luglio 2022;
2) che soprattutto dalle deposizioni acquisite in corso di causa non è emerso che un qualche cliente storico della consulente odierna opponente fosse stato consigliato dalle due parti convenute di recedere dal rapporto con lo ovvero che le medesime abbiano CP_8
inteso informare singoli clienti delle proprie future scelte lavorative;
3) che addirittura taluni testi sentiti hanno riferito di neppure conoscere personalmente le signore e (in tal senso quale titolare della Gialma snc, CP_2 CP_3 Persona_1
quale titolare della ditta “EL RN” nonché CA AR Controparte_14 quale titolare della CA AR RL”);
4) che soltanto a livello meramente presuntivo può ipoteticamente prospettarsi un qualche collegamento tra il Sut e le altre due ex dipendenti senza che un tanto sia tuttavia idoneo ad assurgere a rango di prova giuridicamente apprezzabile.
In definitiva per tutte le argomentazioni che precedono vanno integralmente confermati i decreti ingiuntivi opposti con parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni limitata alla sola posizione di . CP_1
Si ravvisano pertanto giusti motivi, attese le complessive ragioni della decisione, per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti in causa le spese del presente contenzioso.
P.Q.M.
1) Conferma integralmente, in quanto legittimi, i decreti ingiuntivi opposti n° 52/2023 di data
21/04/2023, n° 59/2023 di data 12/05/2023 e n° 60/2023 di data 122/05/2023 emessi a favore dei convenuti , e e già dichiarati CP_1 Controparte_3 Controparte_2 provvisoriamente esecutivi, respingendo per l'effetto la domanda formulata da Parte_1 di restituzione delle somme dalla stessa versate in ottemperanza. In parziale accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale
2) Condanna il solo convenuto signor a corrispondere alla ricorrente CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento danni conseguenti alla censurata condotta di sviamento limitata ai due clienti EL RN NC e CA AR RL l'importo capitale equitativamente liquidato in € 7.701,00 maggiorato di interessi legali rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite, ravvisandosi giustificati motivi.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 18/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci