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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2111/2020, promossa da
Parte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tonelli;
contro
, rappresentato e difeso (nel procedimento monitorio) dall'avv. Angelo Controparte_1
D'Andrea; (contumace nel presente giudizio)
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 7.08.2020, la proponeva opposizione al Parte_1 provvedimento monitorio n. 392/2020 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 3.800,15 a titolo di retribuzioni maturate per le mensilità di Controparte_1 febbraio e marzo 2020, oltre agli interessi e la rivalutazione come da domanda nonché alle spese della procedura monitoria.
A sostegno della propria opposizione eccepiva in compensazione una pluralità di controcrediti di natura indennitaria e risarcitoria, per la cui eccedenza rispetto alla somma ingiunta spiccava anche domanda riconvenzionale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“revocare, annullare e dichiarare illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.392/2020 emesso in data 06.07.2020 dal G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssa V.
MONTANARI, R.G. n.1409/2020, emesso nei confronti della Parte_1 per infondatezza in fatto e in diritto dello stesso e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata e, comunque, compensativa delle somme che eventualmente la fosse riconosciuta debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
condannare il medesimo CP_1 Controparte_1 al pagamento in favore della medesima ella somma di €.44.284,83, Parte_1
o somma maggiore / minore di giustizia, da valutare anche in via equitativa dal Giudicante con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, per tutti i titoli e le voci analiticamente descritti nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
condannare, in ogni caso, al pagamento delle spese, Controparte_1 competenze ed onorari di causa, da liquidare anche ai sensi dell'art.96 c.p.c..”
Seppur ritualmente evocata in giudizio, la parte opposta non si costituiva, restando -in questa sede processuale a cognizione ordinaria- contumace.
Vanamente tentata l'escussione dei testi indicati dalla parte opponente, rimasti irreperibili nonostante ogni diligente ricerca e nonostante siano stati disposti all'uopo n. 5 rinvii di udienza, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale. Il ricorso in opposizione è solo in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova prioritariamente rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo -che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
Ne consegue, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, che il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando invece sul creditore opposto
(attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Nel caso di specie le circostanze relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in causa trovano piena conferma nella documentazione prodotta dallo in sede monitoria, essendo CP_1 stata in quella sede versata in atti la busta paga relativa alle mensilità richieste.
Per vero, le rivendicazioni retributive di cui all'ingiunzione non sono neppure state nella loro sostanza contestate, avendo invece la società opponente eccepito soltanto dei fatti estintivi della pretesa creditoria, ossia l'esistenza di maggiori controcrediti risarcitori e indennitari da porre in compensazione e di cui chiedere in via riconvenzionale, per l'eccedenza, la condanna della controparte.
Così come impostata l'opposizione, dunque, la contumacia della parte opposta in questa sede processuale ordinaria una integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti estintivi allegati dalla controparte opponente, la quale resta dunque onerata della relativa prova (ex multis Cass. 21.11.2014, n. 24885).
In questo senso, allora, il Tribunale non può fare a meno di rilevare come tutte le circostanze allegate dalla società opponente in relazione al contegno serbato dallo nelle giornate del 12.03.2020 CP_1 al 24.03.2020 siano rimaste sfornite di asseverazione probatoria, non essendo stato possibile
(nonostante ogni sforzo esigibile) escutere i testi allo scopo indicati nel ricorso in opposizione. Dal momento che nessun elemento istruttorio ha consentito di ricostruire con certezza quando e in quali condizioni la motrice marca DAF XF482 tg. FN000HS e il semirimorchio marca tg. CP_2
XA015LF vennero consegnati allo non è in alcun modo possibile ascrivere a quest'ultimo CP_1 la responsabilità per i danni lamentati dalla opponente, che a ben vedere potevano essere anche già presenti al momento in cui l'autoarticolato venne affidato al prestatore.
Parimenti a dirsi per quanto concerne il carburante (700 Lt di gasolio) di cui la chiede Parte_1 il rimborso dapprima in compensazione e poi in riconvenzionale, non essendo neanche in questo caso possibile, sulla base del compendio documentale in atti, procedere ad un raffronto tra il prima
e il dopo l'utilizzo del mezzo da parte dello CP_1
Esaminando la documentazione acclusa al ricorso in opposizione, poi, non è dato rinvenire alcun conforto probatorio nemmeno del fatto che venne effettivamente comandato allo di CP_1 evadere l'ordine di trasporto del 12.03.2020 commissionato dalla (all. 15 Parte_2 fascicolo . Tale ordine, infatti, non presenta alcuna sottoscrizione per ricevuta e già Parte_1 questo appare sufficiente a escludere la fondatezza della domanda risarcitoria del danno da mancato guadagno (liquidato peraltro senza offrire nessuna informazione sul valore dell'affare sfumato) formulata dalla opponente.
Per quanto concerne l'ulteriore istanza risarcitoria veicolata relativamente ai danni da mancato utilizzo del semirimorchio e della motrice per giorni 21, ritiene il Tribunale di dover valorizzare la circostanza che il datore, sin dal 13.03.2020, ha sempre avuto la possibilità di monitorare in tempo Part reale la posizione del mezzo -che infatti controllava in più occasioni- per gli avrebbe ben potuto, secondo l'ordinaria diligenza, attivarsi tempestivamente per il recupero dell'autoarticolato, eventualmente riservandosi di imputare poi allo le spese occorse per tale l'attività di CP_1 recupero.
L'essere rimasto invece inoperoso per tre settimane rappresenta un contegno omissivo che rende irrisarcibile, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., il pregiudizio derivante dalla indisponibilità del mezzo, in quanto -così strutturato- esso era senz'altro evitabile.
Del pari infondata è infine la richiesta di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale asseritamente derivanti dalle dimissioni rassegnate dal prestatore il 13.03.2023, prima della scadenza del termine finale del contratto di lavoro fissata per il 21.05.2020, danni singolarmente quantificati in misura pari all'importo delle retribuzioni dovute allo dal 13.03.2020 al 21.05.2020. Ebbene, CP_1 basti a tal riguardo innanzitutto rilevare come le dimissioni rassegnate ante tempus dal lavoratore a tempo determinato si tradurrebbero, al più, in un inadempimento della prestazione cui è obbligato il prestatore, che non è certo quella di corrispondere la retribuzione. Ad ogni modo, il danno da improvviso recesso unilaterale del dipendente dal rapporto di impiego, pur effettivamente prospettabile, è comunque ristorabile attraverso l'indennità sostitutiva del mancato preavviso dovuto, che mira appunto a indennizzare il datore di lavoro che si ritrova improvvisamente a dover fare a meno dell'apporto lavorativo del dimissionario, salva la prova del maggior danno, in questo caso -lo si è visto- non offerta.
Considerata la paga giornaliera di euro 92,81736 e il termine di preavviso contrattualmente previsto per giorni 15, l'indennità sostitutiva in parola ammonta ad euro 1.392,26, importo che dovrà essere quindi decurtato dalla somma originariamente ingiunta.
In definitiva, rigettata la domanda riconvenzionale ed accolta parzialmente l'eccezione di compensazione dei crediti rivendicati in via monitoria soltanto in riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso non osservato dallo il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e CP_1 parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di parte opposta Parte_1 della minor somma di euro 2.407,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino al saldo.
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 392/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 2.407,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di
[...] maturazione sino al saldo;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2111/2020, promossa da
Parte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tonelli;
contro
, rappresentato e difeso (nel procedimento monitorio) dall'avv. Angelo Controparte_1
D'Andrea; (contumace nel presente giudizio)
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 7.08.2020, la proponeva opposizione al Parte_1 provvedimento monitorio n. 392/2020 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 3.800,15 a titolo di retribuzioni maturate per le mensilità di Controparte_1 febbraio e marzo 2020, oltre agli interessi e la rivalutazione come da domanda nonché alle spese della procedura monitoria.
A sostegno della propria opposizione eccepiva in compensazione una pluralità di controcrediti di natura indennitaria e risarcitoria, per la cui eccedenza rispetto alla somma ingiunta spiccava anche domanda riconvenzionale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“revocare, annullare e dichiarare illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.392/2020 emesso in data 06.07.2020 dal G.d.L. del Tribunale di Latina – sez. Lavoro, dott.ssa V.
MONTANARI, R.G. n.1409/2020, emesso nei confronti della Parte_1 per infondatezza in fatto e in diritto dello stesso e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata e, comunque, compensativa delle somme che eventualmente la fosse riconosciuta debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
condannare il medesimo CP_1 Controparte_1 al pagamento in favore della medesima ella somma di €.44.284,83, Parte_1
o somma maggiore / minore di giustizia, da valutare anche in via equitativa dal Giudicante con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, per tutti i titoli e le voci analiticamente descritti nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
condannare, in ogni caso, al pagamento delle spese, Controparte_1 competenze ed onorari di causa, da liquidare anche ai sensi dell'art.96 c.p.c..”
Seppur ritualmente evocata in giudizio, la parte opposta non si costituiva, restando -in questa sede processuale a cognizione ordinaria- contumace.
Vanamente tentata l'escussione dei testi indicati dalla parte opponente, rimasti irreperibili nonostante ogni diligente ricerca e nonostante siano stati disposti all'uopo n. 5 rinvii di udienza, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale. Il ricorso in opposizione è solo in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova prioritariamente rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo -che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
Ne consegue, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, che il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando invece sul creditore opposto
(attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Nel caso di specie le circostanze relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in causa trovano piena conferma nella documentazione prodotta dallo in sede monitoria, essendo CP_1 stata in quella sede versata in atti la busta paga relativa alle mensilità richieste.
Per vero, le rivendicazioni retributive di cui all'ingiunzione non sono neppure state nella loro sostanza contestate, avendo invece la società opponente eccepito soltanto dei fatti estintivi della pretesa creditoria, ossia l'esistenza di maggiori controcrediti risarcitori e indennitari da porre in compensazione e di cui chiedere in via riconvenzionale, per l'eccedenza, la condanna della controparte.
Così come impostata l'opposizione, dunque, la contumacia della parte opposta in questa sede processuale ordinaria una integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti estintivi allegati dalla controparte opponente, la quale resta dunque onerata della relativa prova (ex multis Cass. 21.11.2014, n. 24885).
In questo senso, allora, il Tribunale non può fare a meno di rilevare come tutte le circostanze allegate dalla società opponente in relazione al contegno serbato dallo nelle giornate del 12.03.2020 CP_1 al 24.03.2020 siano rimaste sfornite di asseverazione probatoria, non essendo stato possibile
(nonostante ogni sforzo esigibile) escutere i testi allo scopo indicati nel ricorso in opposizione. Dal momento che nessun elemento istruttorio ha consentito di ricostruire con certezza quando e in quali condizioni la motrice marca DAF XF482 tg. FN000HS e il semirimorchio marca tg. CP_2
XA015LF vennero consegnati allo non è in alcun modo possibile ascrivere a quest'ultimo CP_1 la responsabilità per i danni lamentati dalla opponente, che a ben vedere potevano essere anche già presenti al momento in cui l'autoarticolato venne affidato al prestatore.
Parimenti a dirsi per quanto concerne il carburante (700 Lt di gasolio) di cui la chiede Parte_1 il rimborso dapprima in compensazione e poi in riconvenzionale, non essendo neanche in questo caso possibile, sulla base del compendio documentale in atti, procedere ad un raffronto tra il prima
e il dopo l'utilizzo del mezzo da parte dello CP_1
Esaminando la documentazione acclusa al ricorso in opposizione, poi, non è dato rinvenire alcun conforto probatorio nemmeno del fatto che venne effettivamente comandato allo di CP_1 evadere l'ordine di trasporto del 12.03.2020 commissionato dalla (all. 15 Parte_2 fascicolo . Tale ordine, infatti, non presenta alcuna sottoscrizione per ricevuta e già Parte_1 questo appare sufficiente a escludere la fondatezza della domanda risarcitoria del danno da mancato guadagno (liquidato peraltro senza offrire nessuna informazione sul valore dell'affare sfumato) formulata dalla opponente.
Per quanto concerne l'ulteriore istanza risarcitoria veicolata relativamente ai danni da mancato utilizzo del semirimorchio e della motrice per giorni 21, ritiene il Tribunale di dover valorizzare la circostanza che il datore, sin dal 13.03.2020, ha sempre avuto la possibilità di monitorare in tempo Part reale la posizione del mezzo -che infatti controllava in più occasioni- per gli avrebbe ben potuto, secondo l'ordinaria diligenza, attivarsi tempestivamente per il recupero dell'autoarticolato, eventualmente riservandosi di imputare poi allo le spese occorse per tale l'attività di CP_1 recupero.
L'essere rimasto invece inoperoso per tre settimane rappresenta un contegno omissivo che rende irrisarcibile, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., il pregiudizio derivante dalla indisponibilità del mezzo, in quanto -così strutturato- esso era senz'altro evitabile.
Del pari infondata è infine la richiesta di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale asseritamente derivanti dalle dimissioni rassegnate dal prestatore il 13.03.2023, prima della scadenza del termine finale del contratto di lavoro fissata per il 21.05.2020, danni singolarmente quantificati in misura pari all'importo delle retribuzioni dovute allo dal 13.03.2020 al 21.05.2020. Ebbene, CP_1 basti a tal riguardo innanzitutto rilevare come le dimissioni rassegnate ante tempus dal lavoratore a tempo determinato si tradurrebbero, al più, in un inadempimento della prestazione cui è obbligato il prestatore, che non è certo quella di corrispondere la retribuzione. Ad ogni modo, il danno da improvviso recesso unilaterale del dipendente dal rapporto di impiego, pur effettivamente prospettabile, è comunque ristorabile attraverso l'indennità sostitutiva del mancato preavviso dovuto, che mira appunto a indennizzare il datore di lavoro che si ritrova improvvisamente a dover fare a meno dell'apporto lavorativo del dimissionario, salva la prova del maggior danno, in questo caso -lo si è visto- non offerta.
Considerata la paga giornaliera di euro 92,81736 e il termine di preavviso contrattualmente previsto per giorni 15, l'indennità sostitutiva in parola ammonta ad euro 1.392,26, importo che dovrà essere quindi decurtato dalla somma originariamente ingiunta.
In definitiva, rigettata la domanda riconvenzionale ed accolta parzialmente l'eccezione di compensazione dei crediti rivendicati in via monitoria soltanto in riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso non osservato dallo il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e CP_1 parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di parte opposta Parte_1 della minor somma di euro 2.407,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino al saldo.
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 392/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 2.407,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di
[...] maturazione sino al saldo;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume