Articolo 4 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 agosto 1991
Art. 4. (Pensione di inabilita') 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, sempreche' l'evento si sia verificato e la domanda sia presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
b) l'iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione. Qualora l'inabilita' sia causata da infortunio si prescinde dall'anzianita' minima di cui al presente comma.
2. Per il calcolo della pensione di inabilita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.
3. La corresponsione della pensione di inabilita' e' subordinata alla cancellazione da albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilita' l'Ente puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione, non si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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