Versione
25 agosto 1991
25 agosto 1991
Art. 4. (Pensione di inabilita') 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, sempreche' l'evento si sia verificato e la domanda sia presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
b) l'iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione. Qualora l'inabilita' sia causata da infortunio si prescinde dall'anzianita' minima di cui al presente comma.
2. Per il calcolo della pensione di inabilita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.
3. La corresponsione della pensione di inabilita' e' subordinata alla cancellazione da albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilita' l'Ente puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione, non si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, sempreche' l'evento si sia verificato e la domanda sia presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
b) l'iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione. Qualora l'inabilita' sia causata da infortunio si prescinde dall'anzianita' minima di cui al presente comma.
2. Per il calcolo della pensione di inabilita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.
3. La corresponsione della pensione di inabilita' e' subordinata alla cancellazione da albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilita' l'Ente puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione, non si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2004, n. 9941Provvedimento: […] Con il terzo motivo il ricorrente solleva questione di illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 24 della legge 5 agosto 1991 n. 249 con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e sostiene: a) che l'interpretazione delle norme data dai giudici di merito dell'art. 4 legge n. 249/1991, se confermata dal giudice di legittimità, comporterebbe l'incostituzionalità della norma medesima per manifesta irragionevolezza, in quanto verrebbe negata la dovuta assistenza ad un lavoratore malato e costretto a cancellarsi dall'albo professionale perché non più in condizione di svolgere attività lavorativa;Leggi di più...
- dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 cost·
- domanda presentata nel vigore della legge n. 249 del 1991·
- manifesta infondatezza·
- attualità della iscrizione all'albo al momento della domanda ex art. 4 predetta legge·
- consulenti del lavoro·
- sussistenza·
- necessità·
- assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti·
- pensione di invalidità·
- previdenza (assicurazioni sociali)