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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 2939/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ZANETTI LUCA e avv. LAUDI Parte_1
CHIARA FRANCESCA MARIA;
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. DI Controparte_1
GIORGIO DONATO;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: nullità apprendistato e pagamento somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra chiedeva in via principale accertarsi e dichiararsi la totale Pt_1
assenza dell'obbligo formativo del contratto di apprendistato stipulato dalle parti e, per l'effetto, accertarne e dichiararne l'illegittimità; disporre la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time al livello 4 del CCNL
Terziario e Commercio dal momento dell'assunzione (1° aprile 2016) e sino alla data delle dimissioni e, per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta alla corresponsione della somma di € 29.203,75, oltre ad € 6.634,91 a titolo di saldo TFR, oltre a € 532,90 per costo dei conteggi, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo, o la veriore somma accertanda in corso di causa;
in via subordinata pagina 1 di 11 accertarsi e dichiararsi la totale assenza di causa al momento della stipula del contratto di apprendistato e, per l'effetto accertarne e dichiararne l'illegittimità; disporsi la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannarsi la convenuta alla corresponsione delle predette differenze retributive;
in via di ulteriore subordine chiedeva accertarsi e dichiararsi la violazione degli artt.
64 e segg. del CCNL di riferimento, stante il superamento del limite di durata massima del contratto di apprendistato e, per l'effetto accertarne e dichiararne l'illegittimità; disporsi la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannarsi la convenuta alla corresponsione delle predette differenze retributive. A sostegno delle proprie domande esponeva: - di aver prestato la propria attività lavorativa a favore dell'impresa individuale Over Limit di
RI SA (madre di a decorrere dal 5 giugno 2012 (rectius: Controparte_1
2013), con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi con scadenza prevista il 4 giugno 2016, inquadramento al 5° livello del CCNL Commercio e Terziario e sede di lavoro in via Treviso 24 all'interno del centro commerciale Parco Dora, ove svolgeva attività di vendita al dettaglio;
- si dimetteva dalla Over Limit il 31 marzo
2016 e il 1° aprile 2016 veniva assunta dalla società convenuta, la cui legale rappresentante e socia accomandataria era la figlia della IG.ra RI SA, con contratto di apprendistato professionalizzante part time della durata di 36 mesi e scadenza il 31 marzo 2019, che alla scadenza veniva convertito in contratto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato;
- non aveva sottoscritto né ricevuto il piano formativo individuale;
- il contratto di lavoro prevedeva mansioni da apprendista commessa ed era finalizzato al raggiungimento del 4° livello CCNL Terziario e
Commercio mediante lo svolgimento dei 34 ore settimanali;
- l'orario di lavoro si svolgeva su turni alternati con attività lavorativa dal martedì al venerdì con orario dalle 9:00 alle 14:00, oppure dalle 15:00 alle 21:00, con un giorno di riposo nella giornata del lunedì; - lavorava in Torino, via Treviso 24, nel negozio con insegna Tally
pagina 2 di 11 Weijl sito all'interno del centro commerciale Parco Dora e si occupava dell'attività di vendita, della gestione della cassa, del riordino del magazzino, della verifica delle merci in arrivo, dell'attività di pulizia dei locali, dell'allestimento delle vetrine, dello smaltimento dei cartoni di imballaggio dei vestiti e dell'eliminazione della spazzatura, delle chiusure mensili tramite la redazione dei bilanci;
- rassegnava le dimissioni il 23 novembre 2022; - le mansioni svolte alle dipendenze della convenuta erano sostanzialmente le medesime già espletate durante il contratto di apprendistato con
Over Limit di RI SA;
- con comunicazione e-mail del 13 gennaio 2023 la convenuta si impegnava ad erogare il TFR in rate mensili con ultima scadenza al 30 giugno 2023. La parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di apprendistato per l'inadempimento da parte della convenuta dell'obbligo formativo, atteso che in passato aveva già svolto mansioni identiche a quelle svolte alle sue dipendenze, ed era pertanto in grado di svolgerle in piena autonomia e senza l'ausilio di un tutor;
inoltre, evidenziava che il contratto di apprendistato era nullo per assenza di causa, alla luce del fatto che la medesima aveva già lavorato con contratto di apprendistato presso altra impresa (la cui titolare era la madre della socia accomandataria della convenuta), svolgendo mansioni analoghe;
evidenziava altresì
l'illegittimità del contratto di apprendistato per superamento del limite di durata massima, ai sensi dell'art. 64 CCNL di riferimento;
rivendicava quindi il pagamento di differenze retributive per € 29.203,75, nonché di € 6.634,91 a titolo di TFR;
la società convenuta chiedeva la reiezione del ricorso. Affermava che: la ricorrente, all'atto dell'assunzione, sottoscriveva un'autocertificazione con la quale dichiarava di non aver avuto precedenti esperienze lavorative come apprendista;
- al momento della stipula del contratto consegnava alla ricorrente il programma formativo individuale e la informava che la sua tutor aziendale sarebbe stata la IG.ra
; - durante tutta la durata dell'apprendistato la ricorrente veniva CP_2
affiancata sia dalla IG.ra sia dalla tutor, e svolgeva soltanto Controparte_1
pagina 3 di 11 mansioni di apprendista commessa (accoglienza e assistenza clienti, utilizzava il sistema di cassa per elaborare transazioni, effettuare resi oppure applicare sconti e/o promozioni, organizzava e presentava la merce all'interno del negozio e nelle vetrine;
puliva il negozio e il magazzino), le stesse mansioni che, dopo aver superato positivamente il periodo di apprendistato, svolgeva in autonomia;
- la ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 14.00, oppure dalle 14.00 alle 21.00, oppure ancora dalle 15.00 alle 21.00, per un totale di 34 ore settimanali;
- aveva ricevuto l'importo di €
7.276,05 a titolo di TFR;
il ricorso è fondato;
l'art. 42 del d.lgs. n. 81/2015 prevede che “
1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.”; in relazione all'apprendistato professionalizzante l'art. 44 prevede che “(…).
La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per
l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni (…).
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni (…).”; l'art. 47 che
“1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e pagina 4 di 11 quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.”; formulazione analoga all'art. 42 del d.lgs. n. 81/2015 presentava l'art. 49 del d.lgs.
n. 276/2003, che introduceva nell'ordinamento giuridico il contratto di apprendistato professionalizzante, ed imponeva la “forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale”. In relazione a tale ultima norma la giurisprudenza di legittimità affermava che il piano formativo, redatto in forma scritta, non poteva essere contenuto in un documento esterno al contratto e non temporalmente ad esso contestuale, “ostando ad una diversa soluzione sia il dato testuale dell'art. 49 d. lgs. cit., che non sembra contemplare siffatta possibilità, sia la considerazione che l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell' accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato e finalizzato;
in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto.”, sent. n. 10826 del 24/04/2023. Nel caso di specie la ricorrente negava di aver sottoscritto e comunque di aver ricevuto il piano formativo individuale. Parte convenuta costituendosi in giudizio produceva un programma formativo individuale privo di data e di sottoscrizione;
presa visione del documento la ricorrente ribadiva di non averlo mai visto e di non aver frequentato i corsi formativi ivi indicati;
la IG.ra confermava tale ultima circostanza, affermando che la Regione EM CP_1
non aveva mai comunicato la possibilità di partecipare a corsi di formazione esterni.
Il programma formativo individuale non era sottoscritto dalla lavoratrice - e neppure dall'operatore CE EM -, non le era stato consegnato e comunque la pagina 5 di 11 ricorrente non svolgeva la formazione “di base e trasversale” di 80 ore ivi prevista.
La ST , che nel programma risultava indicata come tutor aziendale, CP_2
dichiarava che lei, la ricorrente e forse anche erano state assunte Parte_2
lo stesso giorno, il 1° aprile 2016, e che in negozio, prima dell'apertura al pubblico, la IGnora dava loro il contratto di assunzione e altri fogli da firmare, la CP_1
ricorrente e firmavano più fogli di quelli che firmava lei, la convenuta aveva Parte_2
predisposto gli originali e le copie, loro firmavano gli originali e le copie, la convenuta consegnava loro le copie di tutto quello che avevano firmato: quanto dichiarato dalla ST non può certo riferirsi al programma formativo individuale prodotto in giudizio dalla convenuta, come detto privo di alcuna sottoscrizione;
inoltre può dubitarsi della consapevolezza della ST del proprio ruolo di tutor, considerato che non sapeva neppure che la ricorrente avesse firmato quel documento. Non vi è prova che la convenuta abbia presentato la domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, e che la mancata erogazione della formazione esterna sia dipesa dalla pregressa partecipazione ad un corso di formazione per 64 ore quando era dipendente di Over Limit, peraltro con attività e livello di inquadramento formalmente diversi (addetta al controllo e alla verifica delle merci, 5° livello apprendista); in esito all'istruttoria emergeva che dal 2011 la convenuta aveva un negozio di borse e valigie nel centro commerciale Parco Dora, di fronte a quello della madre dove lavorava la ricorrente, la madre gestiva il negozio di abbigliamento fino al 2016, nel 2016 la convenuta affittava il negozio della madre e il 1° aprile assumeva la ricorrente, lo stesso giorno assumeva anche la IG.ra ; quando la ricorrente CP_2
lavorava per Over Limit la convenuta ogni tanto consegnava le buste paga a lei e alle altre dipendenti della madre, ma non guardava qual era l'inquadramento contrattuale
(interr. formale della conv.);
pagina 6 di 11 quando la ricorrente lavorava per Over Limit nel negozio con insegna Tally Weijl, la cui titolare era la madre della IG.ra , le direttive venivano impartite da CP_1
quest'ultima, la IG. RI ogni tanto passava in negozio ma era la figlia che si occupava di tutte le questioni lavorative, diceva quali compiti svolgere nella giornata e i turni di lavoro, la ricorrente faceva la commessa, si occupava dell'assistenza al cliente, della cassa, degli allestimenti del negozio, della ricezione della merce e della prezzatura, la convenuta aveva il negozio di fronte con insegna (ST ), per la IG.ra CP_3 Tes_1
RI la ricorrente inizialmente lavorava come stagista e poi come apprendista (testi
, ), per Over Limit lavoravano anche (testi , Tes_1 Parte_2 Parte_2 Tes_1 [...]
) e , alla quale subentrava (ST ), Pt_2 Testimone_2 CP_2 Tes_1
anche e erano state assunte come apprendiste (testi , Tes_1 Parte_2 Tes_1 [...]
), gli orari di lavoro cambiavano tutte le settimane in base alle eIGenze del Pt_2
negozio e del team (ST ); Tes_1
alle dipendenze della convenuta la ricorrente faceva la commessa, era addetta alla vendita (testi , e ), si occupava del magazzino, sistemava la Parte_2 Tes_3 Tes_4
merce in magazzino, prendeva le taglie o i colori mancanti dal magazzino e li portava in negozio, faceva la cassa, i resi, applicava gli sconti stabiliti dalla convenuta, su disposizione della convenuta cambiava la vetrina esterna e l'allestimento all'interno del negozio (ST ), le commesse seguivano il cliente da quando entrava in Parte_2
negozio, conIGliavano la taglia, il modello più appropriato, accompagnavano il cliente al camerino, cercavano le taglie giuste (ST ), la ricorrente metteva a posto Tes_4
la merce in negozio (ST ), andava e veniva dal magazzino che si trovava sul Tes_5
retro del negozio (ST ; Tes_6
la ST , come detto assunta dal 1° aprile 2016 ed indicata quale tutor CP_2
aziendale della ricorrente nel programma formativo individuale, dichiarava di essere responsabile del punto vendita sin dall'assunzione, lei (o in sua assenza la IG.ra
[...]
) si occupava della vendita, la ricorrente non se ne occupava, gestiva soltanto il CP_1
pagina 7 di 11 magazzino, quando arrivava la merce la sbustava, metteva la placca antitaccheggio e la sistemava nel magazzino o nell'area vendita, la ricorrente imparava da lei le tecniche della vendita, era un negozio in franchising, quando arrivava la merce bisognava caricarla a computer, tale incombente veniva svolto anche dalla ricorrente ma in sua presenza;
anche la ST (che lavorava nel negozio di fronte con Tes_5
insegna ) affermava di aver sempre visto fare la vendita alla IGnora CP_3 CP_1
o alla IGnora : le dichiarazioni delle predetti testi appaiono scarsamente CP_2
verosimili; il negozio della convenuta era aperto da lunedì a domenica dalle 09:00 alle 21:00, in negozio erano in tre, la ricorrente, e , oltre ad una stagista, in CP_2 Parte_2
genere presente da novembre a gennaio (ST ), la stagista lavorava dal 1° CP_2
luglio 2017 al 1° gennaio 2018 (ST ), solitamente i turni di lavoro erano di Tes_4
5/6 ore al giorno, il turno del mattino poteva essere dalle 09:00 alle 14:00, forse c'era un turno dalle 12:00 alle 17:00- 18:00, c'era un turno pomeridiano dalle 14:30 alle 21:00, quando c'era la stagista anche lei era inserita nei turni ma non faceva la vendita, aiutava a sistemare, a mettere a posto il negozio, controllava le persone che entravano (ST ), chi faceva l'apertura lavorava dalle 09:00 alle 14:00 o alle CP_2
15:00, chi faceva la chiusura lavorava dalle 14:00 o dalle 15:00 fino alle 21:00, sabato e domenica c'era un turno dalle 09:00 alle 19:30 con due ore di pausa, un turno dalle
12:00 alle 20:00, un turno dalle 15:00 alle 21:00, il giorno di riposo settimanale non era sempre lo stesso e non era mai di sabato o di domenica (ST ), i turni Parte_2
erano il mattino dalle 09:00 alle 14:00, il pomeriggio dalle 14:00 alle 20:30/21:00, sabato e domenica orario spezzato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00/15:30 fino alla chiusura, sabato alle 21:00, domenica alle 20:30 (ST ), la ricorrente Tes_4
lavorava dalle 09:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 21:00 (ST ), la convenuta Tes_3
comunicava i turni di lavoro ogni settimana per la settimana successiva (ST
[...]
); Tes_4
pagina 8 di 11 la responsabile del negozio in genere faceva il turno del pomeriggio, fino alla chiusura (ST ), durante la settimana c'era una sola persona in turno, la CP_2
ricorrente faceva la vendita e tutte le altre attività, era da sola in negozio (testi
[...]
, ), oppure c'era anche la stagista (ST ), il sabato e la Pt_2 Tes_3 Tes_4
domenica c'erano delle sovrapposizioni nei turni e quindi erano in due, in tre verso fine turno (ST ), sabato e domenica c'era anche la stagista (ST Parte_2 [...]
), la convenuta stava nel negozio che era di fronte, non affiancava la Tes_4 CP_3
ricorrente, ogni tanto passava a vedere come andava il lavoro (ST ); Parte_2
risultava quindi provato che la ricorrente lavorava per un orario eccedente quello contrattuale, e durante la settimana lavorava sempre da sola (o al massimo con la stagista), per cui apparivano inattendibili i testi che riferivano di non averla mai vista da sola in negozio, o di non averla mai vista fare la vendita e la cassa da sola. La convenuta era certamente presente nel punto vendita, ma in modo saltuario, mentre la IG.ra era presente prevalentemente nel turno serale;
CP_2
la formazione prevista dal contratto individuale di lavoro era soltanto “on the job”, ed aveva ad oggetto “nozioni generali sul CCNL di categoria e nozioni specifiche sulla Legge
81/2008 in relazione alle mansioni da svolgere con particolare attenzione all'utilizzo del materiale antinfortunistico. Sarà affiancato dal titolare o da personale qualificato in merito all'apprendimento delle tecniche di vendita e di rapporto con la clientela, rifornimento degli scaffali e relativa esposizione della merce. Conoscenza ed apprendimento sull'uso del registratore di cassa e di eventuali apparecchiature per il pagamento mezzo bancomat o carta di credito.”. A prescindere dalle nozioni generali sul CCNL e sulla normativa antinfortunistica, certamente non impartite, la ricorrente non riceveva dalla convenuta o dalla IGnora nozioni CP_2
relative all'attività di commessa, che era perfettamente in grado di svolgere in autonomia, avendole già svolte alle dipendenze della precedente datrice di lavoro, come peraltro noto alla convenuta;
la violazione delle disposizioni in tema di apprendistato professionalizzante comportava la costituzione fra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato pagina 9 di 11 a tempo indeterminato, con condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive indicate in ricorso;
anche la domanda di pagamento dell'indennità di cassa e maneggio denaro è fondata. L'art. 218 CCNL prevede che “… al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata”; la giurisprudenza di legittimità afferma che “L'indennità di maneggio denaro spetta in presenza dei requisiti previsti dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, essendo comunque necessario che le mansioni del lavoratore implichino un contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario;
tali profili devono ritenersi immanenti nelle mansioni di cassiere per il quale la responsabilità connessa al maneggio di denaro discende, ai sensi dell'art. 2104 c.c., direttamente dalla natura della prestazione dovuta.”, ord. n. 22294 del 05/09/2019; “Ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.”, sent. n. 2212 del 04/02/2016;
“Poiché l'indennità di maneggio di denaro costituisce un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale.”, sent. n. 7353 del 17/04/2004. Le mansioni della ricorrente per l'intera durata del rapporto di lavoro prevedevano con carattere di continuità le attività di incasso, con la correlata responsabilità per eventuali ammanchi;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
accerta e dichiara che fra e Parte_1 Controparte_1
è intercorso un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[...]
pagina 10 di 11 part time con diritto della ricorrente all'inquadramento al livello 4° del CCNL terziario e commercio (non apprendista), e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 31.029,54, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre ad € 532,90 per costo dei conteggi;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.257,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 20 marzo 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 2939/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ZANETTI LUCA e avv. LAUDI Parte_1
CHIARA FRANCESCA MARIA;
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. DI Controparte_1
GIORGIO DONATO;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: nullità apprendistato e pagamento somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra chiedeva in via principale accertarsi e dichiararsi la totale Pt_1
assenza dell'obbligo formativo del contratto di apprendistato stipulato dalle parti e, per l'effetto, accertarne e dichiararne l'illegittimità; disporre la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time al livello 4 del CCNL
Terziario e Commercio dal momento dell'assunzione (1° aprile 2016) e sino alla data delle dimissioni e, per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta alla corresponsione della somma di € 29.203,75, oltre ad € 6.634,91 a titolo di saldo TFR, oltre a € 532,90 per costo dei conteggi, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo, o la veriore somma accertanda in corso di causa;
in via subordinata pagina 1 di 11 accertarsi e dichiararsi la totale assenza di causa al momento della stipula del contratto di apprendistato e, per l'effetto accertarne e dichiararne l'illegittimità; disporsi la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannarsi la convenuta alla corresponsione delle predette differenze retributive;
in via di ulteriore subordine chiedeva accertarsi e dichiararsi la violazione degli artt.
64 e segg. del CCNL di riferimento, stante il superamento del limite di durata massima del contratto di apprendistato e, per l'effetto accertarne e dichiararne l'illegittimità; disporsi la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannarsi la convenuta alla corresponsione delle predette differenze retributive. A sostegno delle proprie domande esponeva: - di aver prestato la propria attività lavorativa a favore dell'impresa individuale Over Limit di
RI SA (madre di a decorrere dal 5 giugno 2012 (rectius: Controparte_1
2013), con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi con scadenza prevista il 4 giugno 2016, inquadramento al 5° livello del CCNL Commercio e Terziario e sede di lavoro in via Treviso 24 all'interno del centro commerciale Parco Dora, ove svolgeva attività di vendita al dettaglio;
- si dimetteva dalla Over Limit il 31 marzo
2016 e il 1° aprile 2016 veniva assunta dalla società convenuta, la cui legale rappresentante e socia accomandataria era la figlia della IG.ra RI SA, con contratto di apprendistato professionalizzante part time della durata di 36 mesi e scadenza il 31 marzo 2019, che alla scadenza veniva convertito in contratto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato;
- non aveva sottoscritto né ricevuto il piano formativo individuale;
- il contratto di lavoro prevedeva mansioni da apprendista commessa ed era finalizzato al raggiungimento del 4° livello CCNL Terziario e
Commercio mediante lo svolgimento dei 34 ore settimanali;
- l'orario di lavoro si svolgeva su turni alternati con attività lavorativa dal martedì al venerdì con orario dalle 9:00 alle 14:00, oppure dalle 15:00 alle 21:00, con un giorno di riposo nella giornata del lunedì; - lavorava in Torino, via Treviso 24, nel negozio con insegna Tally
pagina 2 di 11 Weijl sito all'interno del centro commerciale Parco Dora e si occupava dell'attività di vendita, della gestione della cassa, del riordino del magazzino, della verifica delle merci in arrivo, dell'attività di pulizia dei locali, dell'allestimento delle vetrine, dello smaltimento dei cartoni di imballaggio dei vestiti e dell'eliminazione della spazzatura, delle chiusure mensili tramite la redazione dei bilanci;
- rassegnava le dimissioni il 23 novembre 2022; - le mansioni svolte alle dipendenze della convenuta erano sostanzialmente le medesime già espletate durante il contratto di apprendistato con
Over Limit di RI SA;
- con comunicazione e-mail del 13 gennaio 2023 la convenuta si impegnava ad erogare il TFR in rate mensili con ultima scadenza al 30 giugno 2023. La parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di apprendistato per l'inadempimento da parte della convenuta dell'obbligo formativo, atteso che in passato aveva già svolto mansioni identiche a quelle svolte alle sue dipendenze, ed era pertanto in grado di svolgerle in piena autonomia e senza l'ausilio di un tutor;
inoltre, evidenziava che il contratto di apprendistato era nullo per assenza di causa, alla luce del fatto che la medesima aveva già lavorato con contratto di apprendistato presso altra impresa (la cui titolare era la madre della socia accomandataria della convenuta), svolgendo mansioni analoghe;
evidenziava altresì
l'illegittimità del contratto di apprendistato per superamento del limite di durata massima, ai sensi dell'art. 64 CCNL di riferimento;
rivendicava quindi il pagamento di differenze retributive per € 29.203,75, nonché di € 6.634,91 a titolo di TFR;
la società convenuta chiedeva la reiezione del ricorso. Affermava che: la ricorrente, all'atto dell'assunzione, sottoscriveva un'autocertificazione con la quale dichiarava di non aver avuto precedenti esperienze lavorative come apprendista;
- al momento della stipula del contratto consegnava alla ricorrente il programma formativo individuale e la informava che la sua tutor aziendale sarebbe stata la IG.ra
; - durante tutta la durata dell'apprendistato la ricorrente veniva CP_2
affiancata sia dalla IG.ra sia dalla tutor, e svolgeva soltanto Controparte_1
pagina 3 di 11 mansioni di apprendista commessa (accoglienza e assistenza clienti, utilizzava il sistema di cassa per elaborare transazioni, effettuare resi oppure applicare sconti e/o promozioni, organizzava e presentava la merce all'interno del negozio e nelle vetrine;
puliva il negozio e il magazzino), le stesse mansioni che, dopo aver superato positivamente il periodo di apprendistato, svolgeva in autonomia;
- la ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 14.00, oppure dalle 14.00 alle 21.00, oppure ancora dalle 15.00 alle 21.00, per un totale di 34 ore settimanali;
- aveva ricevuto l'importo di €
7.276,05 a titolo di TFR;
il ricorso è fondato;
l'art. 42 del d.lgs. n. 81/2015 prevede che “
1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.”; in relazione all'apprendistato professionalizzante l'art. 44 prevede che “(…).
La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per
l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni (…).
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni (…).”; l'art. 47 che
“1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e pagina 4 di 11 quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.”; formulazione analoga all'art. 42 del d.lgs. n. 81/2015 presentava l'art. 49 del d.lgs.
n. 276/2003, che introduceva nell'ordinamento giuridico il contratto di apprendistato professionalizzante, ed imponeva la “forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale”. In relazione a tale ultima norma la giurisprudenza di legittimità affermava che il piano formativo, redatto in forma scritta, non poteva essere contenuto in un documento esterno al contratto e non temporalmente ad esso contestuale, “ostando ad una diversa soluzione sia il dato testuale dell'art. 49 d. lgs. cit., che non sembra contemplare siffatta possibilità, sia la considerazione che l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell' accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato e finalizzato;
in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto.”, sent. n. 10826 del 24/04/2023. Nel caso di specie la ricorrente negava di aver sottoscritto e comunque di aver ricevuto il piano formativo individuale. Parte convenuta costituendosi in giudizio produceva un programma formativo individuale privo di data e di sottoscrizione;
presa visione del documento la ricorrente ribadiva di non averlo mai visto e di non aver frequentato i corsi formativi ivi indicati;
la IG.ra confermava tale ultima circostanza, affermando che la Regione EM CP_1
non aveva mai comunicato la possibilità di partecipare a corsi di formazione esterni.
Il programma formativo individuale non era sottoscritto dalla lavoratrice - e neppure dall'operatore CE EM -, non le era stato consegnato e comunque la pagina 5 di 11 ricorrente non svolgeva la formazione “di base e trasversale” di 80 ore ivi prevista.
La ST , che nel programma risultava indicata come tutor aziendale, CP_2
dichiarava che lei, la ricorrente e forse anche erano state assunte Parte_2
lo stesso giorno, il 1° aprile 2016, e che in negozio, prima dell'apertura al pubblico, la IGnora dava loro il contratto di assunzione e altri fogli da firmare, la CP_1
ricorrente e firmavano più fogli di quelli che firmava lei, la convenuta aveva Parte_2
predisposto gli originali e le copie, loro firmavano gli originali e le copie, la convenuta consegnava loro le copie di tutto quello che avevano firmato: quanto dichiarato dalla ST non può certo riferirsi al programma formativo individuale prodotto in giudizio dalla convenuta, come detto privo di alcuna sottoscrizione;
inoltre può dubitarsi della consapevolezza della ST del proprio ruolo di tutor, considerato che non sapeva neppure che la ricorrente avesse firmato quel documento. Non vi è prova che la convenuta abbia presentato la domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, e che la mancata erogazione della formazione esterna sia dipesa dalla pregressa partecipazione ad un corso di formazione per 64 ore quando era dipendente di Over Limit, peraltro con attività e livello di inquadramento formalmente diversi (addetta al controllo e alla verifica delle merci, 5° livello apprendista); in esito all'istruttoria emergeva che dal 2011 la convenuta aveva un negozio di borse e valigie nel centro commerciale Parco Dora, di fronte a quello della madre dove lavorava la ricorrente, la madre gestiva il negozio di abbigliamento fino al 2016, nel 2016 la convenuta affittava il negozio della madre e il 1° aprile assumeva la ricorrente, lo stesso giorno assumeva anche la IG.ra ; quando la ricorrente CP_2
lavorava per Over Limit la convenuta ogni tanto consegnava le buste paga a lei e alle altre dipendenti della madre, ma non guardava qual era l'inquadramento contrattuale
(interr. formale della conv.);
pagina 6 di 11 quando la ricorrente lavorava per Over Limit nel negozio con insegna Tally Weijl, la cui titolare era la madre della IG.ra , le direttive venivano impartite da CP_1
quest'ultima, la IG. RI ogni tanto passava in negozio ma era la figlia che si occupava di tutte le questioni lavorative, diceva quali compiti svolgere nella giornata e i turni di lavoro, la ricorrente faceva la commessa, si occupava dell'assistenza al cliente, della cassa, degli allestimenti del negozio, della ricezione della merce e della prezzatura, la convenuta aveva il negozio di fronte con insegna (ST ), per la IG.ra CP_3 Tes_1
RI la ricorrente inizialmente lavorava come stagista e poi come apprendista (testi
, ), per Over Limit lavoravano anche (testi , Tes_1 Parte_2 Parte_2 Tes_1 [...]
) e , alla quale subentrava (ST ), Pt_2 Testimone_2 CP_2 Tes_1
anche e erano state assunte come apprendiste (testi , Tes_1 Parte_2 Tes_1 [...]
), gli orari di lavoro cambiavano tutte le settimane in base alle eIGenze del Pt_2
negozio e del team (ST ); Tes_1
alle dipendenze della convenuta la ricorrente faceva la commessa, era addetta alla vendita (testi , e ), si occupava del magazzino, sistemava la Parte_2 Tes_3 Tes_4
merce in magazzino, prendeva le taglie o i colori mancanti dal magazzino e li portava in negozio, faceva la cassa, i resi, applicava gli sconti stabiliti dalla convenuta, su disposizione della convenuta cambiava la vetrina esterna e l'allestimento all'interno del negozio (ST ), le commesse seguivano il cliente da quando entrava in Parte_2
negozio, conIGliavano la taglia, il modello più appropriato, accompagnavano il cliente al camerino, cercavano le taglie giuste (ST ), la ricorrente metteva a posto Tes_4
la merce in negozio (ST ), andava e veniva dal magazzino che si trovava sul Tes_5
retro del negozio (ST ; Tes_6
la ST , come detto assunta dal 1° aprile 2016 ed indicata quale tutor CP_2
aziendale della ricorrente nel programma formativo individuale, dichiarava di essere responsabile del punto vendita sin dall'assunzione, lei (o in sua assenza la IG.ra
[...]
) si occupava della vendita, la ricorrente non se ne occupava, gestiva soltanto il CP_1
pagina 7 di 11 magazzino, quando arrivava la merce la sbustava, metteva la placca antitaccheggio e la sistemava nel magazzino o nell'area vendita, la ricorrente imparava da lei le tecniche della vendita, era un negozio in franchising, quando arrivava la merce bisognava caricarla a computer, tale incombente veniva svolto anche dalla ricorrente ma in sua presenza;
anche la ST (che lavorava nel negozio di fronte con Tes_5
insegna ) affermava di aver sempre visto fare la vendita alla IGnora CP_3 CP_1
o alla IGnora : le dichiarazioni delle predetti testi appaiono scarsamente CP_2
verosimili; il negozio della convenuta era aperto da lunedì a domenica dalle 09:00 alle 21:00, in negozio erano in tre, la ricorrente, e , oltre ad una stagista, in CP_2 Parte_2
genere presente da novembre a gennaio (ST ), la stagista lavorava dal 1° CP_2
luglio 2017 al 1° gennaio 2018 (ST ), solitamente i turni di lavoro erano di Tes_4
5/6 ore al giorno, il turno del mattino poteva essere dalle 09:00 alle 14:00, forse c'era un turno dalle 12:00 alle 17:00- 18:00, c'era un turno pomeridiano dalle 14:30 alle 21:00, quando c'era la stagista anche lei era inserita nei turni ma non faceva la vendita, aiutava a sistemare, a mettere a posto il negozio, controllava le persone che entravano (ST ), chi faceva l'apertura lavorava dalle 09:00 alle 14:00 o alle CP_2
15:00, chi faceva la chiusura lavorava dalle 14:00 o dalle 15:00 fino alle 21:00, sabato e domenica c'era un turno dalle 09:00 alle 19:30 con due ore di pausa, un turno dalle
12:00 alle 20:00, un turno dalle 15:00 alle 21:00, il giorno di riposo settimanale non era sempre lo stesso e non era mai di sabato o di domenica (ST ), i turni Parte_2
erano il mattino dalle 09:00 alle 14:00, il pomeriggio dalle 14:00 alle 20:30/21:00, sabato e domenica orario spezzato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00/15:30 fino alla chiusura, sabato alle 21:00, domenica alle 20:30 (ST ), la ricorrente Tes_4
lavorava dalle 09:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 21:00 (ST ), la convenuta Tes_3
comunicava i turni di lavoro ogni settimana per la settimana successiva (ST
[...]
); Tes_4
pagina 8 di 11 la responsabile del negozio in genere faceva il turno del pomeriggio, fino alla chiusura (ST ), durante la settimana c'era una sola persona in turno, la CP_2
ricorrente faceva la vendita e tutte le altre attività, era da sola in negozio (testi
[...]
, ), oppure c'era anche la stagista (ST ), il sabato e la Pt_2 Tes_3 Tes_4
domenica c'erano delle sovrapposizioni nei turni e quindi erano in due, in tre verso fine turno (ST ), sabato e domenica c'era anche la stagista (ST Parte_2 [...]
), la convenuta stava nel negozio che era di fronte, non affiancava la Tes_4 CP_3
ricorrente, ogni tanto passava a vedere come andava il lavoro (ST ); Parte_2
risultava quindi provato che la ricorrente lavorava per un orario eccedente quello contrattuale, e durante la settimana lavorava sempre da sola (o al massimo con la stagista), per cui apparivano inattendibili i testi che riferivano di non averla mai vista da sola in negozio, o di non averla mai vista fare la vendita e la cassa da sola. La convenuta era certamente presente nel punto vendita, ma in modo saltuario, mentre la IG.ra era presente prevalentemente nel turno serale;
CP_2
la formazione prevista dal contratto individuale di lavoro era soltanto “on the job”, ed aveva ad oggetto “nozioni generali sul CCNL di categoria e nozioni specifiche sulla Legge
81/2008 in relazione alle mansioni da svolgere con particolare attenzione all'utilizzo del materiale antinfortunistico. Sarà affiancato dal titolare o da personale qualificato in merito all'apprendimento delle tecniche di vendita e di rapporto con la clientela, rifornimento degli scaffali e relativa esposizione della merce. Conoscenza ed apprendimento sull'uso del registratore di cassa e di eventuali apparecchiature per il pagamento mezzo bancomat o carta di credito.”. A prescindere dalle nozioni generali sul CCNL e sulla normativa antinfortunistica, certamente non impartite, la ricorrente non riceveva dalla convenuta o dalla IGnora nozioni CP_2
relative all'attività di commessa, che era perfettamente in grado di svolgere in autonomia, avendole già svolte alle dipendenze della precedente datrice di lavoro, come peraltro noto alla convenuta;
la violazione delle disposizioni in tema di apprendistato professionalizzante comportava la costituzione fra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato pagina 9 di 11 a tempo indeterminato, con condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive indicate in ricorso;
anche la domanda di pagamento dell'indennità di cassa e maneggio denaro è fondata. L'art. 218 CCNL prevede che “… al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata”; la giurisprudenza di legittimità afferma che “L'indennità di maneggio denaro spetta in presenza dei requisiti previsti dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, essendo comunque necessario che le mansioni del lavoratore implichino un contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario;
tali profili devono ritenersi immanenti nelle mansioni di cassiere per il quale la responsabilità connessa al maneggio di denaro discende, ai sensi dell'art. 2104 c.c., direttamente dalla natura della prestazione dovuta.”, ord. n. 22294 del 05/09/2019; “Ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.”, sent. n. 2212 del 04/02/2016;
“Poiché l'indennità di maneggio di denaro costituisce un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale.”, sent. n. 7353 del 17/04/2004. Le mansioni della ricorrente per l'intera durata del rapporto di lavoro prevedevano con carattere di continuità le attività di incasso, con la correlata responsabilità per eventuali ammanchi;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
accerta e dichiara che fra e Parte_1 Controparte_1
è intercorso un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[...]
pagina 10 di 11 part time con diritto della ricorrente all'inquadramento al livello 4° del CCNL terziario e commercio (non apprendista), e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 31.029,54, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre ad € 532,90 per costo dei conteggi;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.257,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 20 marzo 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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