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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2928/2019
TRA
(C.F./P.Iva n. ), con sede in Roma al Viale Europa 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti, Rep. n. 52163 Racc. n. 14154, per Notar Persona_1 del 29.03.2017, allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giancarlo De Santis (C.F. n.
e dall'avv. Annaluisa Monaco (C.F. n. ), con C.F._1 C.F._2 domicilio eletto presso l'Ufficio legale della società sito in Napoli (NA), Piazza Matteotti, n. 2;
APPELLANTE
E
(C.F. n. n. ), con Controparte_1 PartitaIVA_2 PartitaIVA_3 P.IVA_4 sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, dott.
[...]
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 02.11.2017 in CP_2 autentica Notaio Dott. di Bologna, ai nn. 87531/8895 di rep./racc., Persona_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione introduttivo del pagina 1 di 14 giudizio di primo grado, dall' per il tramite del Controparte_3 suo Presidente, avv. ( ), elettivamente domiciliata presso lo CP_3 C.F._3 studio dell'avv. Francesco Malatesta, in Caserta, Corso Trieste, 24;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n.
4958/2019, depositata in data 14.5.2019, notificata in pari data.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 23.1.2018, conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, e deduceva che: Parte_1
- in virtù di apposita convenzione relativa al servizio di liquidazione sinistri, aveva ordinato al proprio istituto di credito l'emissione di tre assegni di traenza non trasferibili, intestati a tre beneficiari, per l'ammontare complessivo di € 6.250,00; precisamente: l'assegno bancario n.
8238192883, dell'importo di € 1.950,00, era emesso in favore di l'assegno n. Parte_2
8238192475, dell'importo di € 3.000,00, era emesso in favore di e l'assegno n. Parte_3
9103196471, dell'importo di € 1.300,00, era emesso in favore di (come rilevato Persona_3 anche dal primo giudice nella sentenza impugnata, il numero del predetto assegno di € 1.300,00 è stato erroneamente indicato nell'atto di citazione in 9103196471, ma il numero esatto, risultante dal titolo, è 9103196411);
- gli assegni erano stati spediti da essa attrice mediante posta non assicurata ai tre legittimi beneficiari, ma venivano incassati da soggetti non legittimati, che si erano illegittimamente impossessati dei titoli e, dopo averli falsificati in relazione al nome del beneficiario, li avevano monetizzati presso segnatamente, due assegni bancari, n. 8238192883 e Parte_1
8238192475, dell'importo, rispettivamente, di € 1.950,00 e di € 3.000,00, erano stati presentati all'incasso in data 13.04.2012 da tale , presso l'ufficio postale di Napoli 3, in Parte_4 versamento su conto corrente postale aperto presso lo stesso ufficio postale in data 09.11.2004;
l'assegno bancario n. 9103196471 (recte: n. 9103196411) era stato presentato all'incasso in data
27.02.2013 da tale , presso l'ufficio postale di Napoli Secondigliano, in Persona_4 versamento su libretto postale aperto presso lo stesso ufficio postale in data 14.07.2004;
pagina 2 di 14 - essa attrice, su richiesta dei propri assicurati, era stata costretta ad ordinare al proprio istituto di credito di reiterare i pagamenti, come di fatto avveniva.
L'attrice concludeva chiedendo di accertare le contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili;
di accertare e dichiarare la responsabilità della ON Parte_1 ex artt. 1218 e 1228 c.c., nonchè ex artt. 2043 e 2049 c.c. e 43 legge assegno, e, per l'effetto, di condannare la ON alla restituzione della somma di € 6.250,00, oltre interessi e rivalutazione maturata dalla data di emissione degli assegni fino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati dalla medesima ON, da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava la Parte_1 fondatezza delle domande avverse, di cui chiedeva il rigetto.
In mancanza di attività istruttoria, il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, decideva la causa con sentenza 4958/2019, depositata in data 14.5.2019, con la quale condannava la ON a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, la Parte_1 somma di € 6.250,00, pari al valore complessivo dei tre assegni, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data di emissione di ciascun assegno alla pronuncia;
oltre interessi legali su ciascuna somma via via annualmente rivalutata da tali date alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla pronuncia al saldo;
oltre le spese del giudizio, con distrazione in favore dell'avv. . CP_3
Il giudice di primo grado affermava che:
- la difesa della ON , secondo cui avrebbe dovuto imputare a se Parte_1 CP_1 stessa quanto accaduto, per aver spedito gli assegni ai beneficiari a mezzo posta ordinaria, assumendo, così, il rischio che venissero trafugati ed incassati da terzi, era infondata, in base al principio espresso da cass. civ., 1049/2019;
- l'eventuale concorso di colpa della banca trattaria, prospettato dalla ON, secondo cui la banca trattaria avrebbe dovuto rilevare in stanza di compensazione l'indebita negoziazione dei titoli ed avrebbe dovuto inviare un messaggio di impagato alla ON , non Parte_1 avrebbe escluso, in ogni caso, la responsabilità di , quale banca negoziatrice, Parte_1 comunque, tenuta a risarcire interamente il danneggiato, ex art. 2055 c.c.;
pagina 3 di 14 -la ON , che nel negoziare i titoli operava quale banchiere, al fine di Parte_1 escludere ogni sua responsabilità contrattuale per il pagamento degli assegni a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, avrebbe dovuto provare che il proprio inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.), e, a tal fine, avrebbe dovuto produrre gli originali degli assegni, per verificare se la falsificazione fosse riscontrabile attraverso un esame tattile e visivo dei titoli, ma entrambe le parti avevano prodotto solo delle imperfette fotocopie degli assegni, dalle quali obiettivamente non era possibile desumere con ragionevole certezza che i titoli non fossero stati alterati in modo percepibile dall'accorto banchiere (cass. civ., 6513/2014).
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto tempestivo appello con atto Parte_1 di citazione notificato in data 10.6.2019 ad con cui ha chiesto, in Controparte_1 riforma integrale della sentenza impugnata:
- in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per carenza dei requisiti richiesti dagli artt. 163 e 164 c.p.c.;
- nel merito, di rigettare le domande proposte nei suoi confronti, con ogni consequenziale pronuncia;
- con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Transitata la causa dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 19.3.2025, con la concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Va da subito osservato che l'appellante ha concluso, in via preliminare, per l'accertamento e la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado, per la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti richiesti dagli artt. 163 e 164 c.p.c., ma la domanda è inammissibile, in pagina 4 di 14 quanto non sorretta da alcun motivo di appello.
C.2. L'appellante ha proposto cinque motivi di appello: Parte_1
1) il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che la spedizione degli assegni a mezzo posta ordinaria da parte di fosse CP_1 da considerare una condotta antecedente ininfluente ai fini della verificazione del danno ed assorbita dall'errore della banca negoziatrice;
2) il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice non aveva ritenuto causa della mancata segnalazione dell'illegittima negoziazione dei titoli la scelta di di spedire gli assegni tramite posta ordinaria;
CP_1
3) il terzo motivo di appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che la prova dell'esatto adempimento di potesse essere fornita solo Parte_1 attraverso la produzione in giudizio degli originali degli assegni negoziati;
4) il quarto motivo di appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non provata la diligenza dell'appellante nella identificazione dei Parte_1 soggetti che si presentavano come legittimi prenditori degli assegni e ne chiedevano la negoziazione;
5) il quinto motivo censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la responsabilità delle banche trattarie (BA AR di OV e Banco AR S.p.A.).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., è infondata per il primo, secondo e terzo motivo di appello, in quanto essi consentono di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso spiegate;
l'eccezione di inammissibilità è, invece, fondata per il quarto ed il quinto motivo di appello, perché essi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, come meglio si approfondirà in occasione della loro disamina.
Per motivi di ordine logico è opportuno esaminare dapprima il terzo ed il quarto motivo di appello, relativi alla responsabilità dell'appellante nella negoziazione degli assegni. Parte_1
C.3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice affermava che , al fine di andare esente dalla responsabilità Parte_1 contrattuale a suo carico, avrebbe dovuto provare che il proprio inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, ai sensi pagina 5 di 14 dell'art. 1218 c.c., e, a tal fine, avrebbe dovuto depositare gli originali degli assegni, per verificare se la contraffazione fosse stata percepibile attraverso l'esame tattile e visivo degli assegni, mentre, invece, erano state depositate solo le fotocopie, il cui esame tattile non era possibile, mentre l'esame visivo era alterato, perché i colori ed i chiaroscuri non corrispondevano sempre a quelli dell'originale.
La critica dell'appellante muove dal fatto che il primo giudice era andato al di là delle allegazioni di che, in merito all'alterazione degli assegni, aveva specificamente dedotto che era CP_1 stato contraffatto il nome del prenditore, in quanto erano presenti “anomale cancellature” ed il nome del “nuovo” prenditore risultava dattiloscritto con un carattere meccanografico diverso rispetto a quello del nome della banca traente, aggiungendo che le alterazioni presenti sui titoli erano visibili già dalle mere fotocopie degli assegni versati in atti. Pertanto – ha dedotto l'appellante – non aveva mai affermato, né espressamente né implicitamente, che lo CP_1 sportellista di si sarebbe potuto accorgere delle alterazioni degli assegni solo Parte_1 attraverso l'esame tattile o visivo degli stessi;
se il giudice di primo grado avesse ritenuto una questione dirimente l'esame tattile e/o visivo degli assegni originali, andando, così, oltre i profili di alterazione dei titoli allegati da avrebbe dovuto accogliere la richiesta di ordine di CP_1 esibizione degli originali degli assegni, come formulata dalla consentendo a CP_1 [...]
il deposito degli originali ed evitando una decisione a sorpresa”. Pt_1
L'appellante ha, poi, evidenziato che, contrariamente a quanto assunto da sugli CP_1 assegni non risultava nessuna cancellatura e/o utilizzo di segni grafici, caratteri e dimensioni tali da far sorgere dubbi sulla loro genuinità all'operatore di sportello, mentre del tutto irrilevante era la circostanza che il nome del beneficiario risultasse dattiloscritto con un carattere diverso rispetto al nome della banca traente, che rappresenta il marchio stesso della banca e viene riportato graficamente sul titolo nella veste depositata presso l'Ufficio Marchio Camere di
Commercio.
Il terzo motivo di appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, il thema decidendum e probandum di un giudizio è delineato dalle allegazioni delle parti, oltre le quali il giudice non può spingersi.
Nel caso di specie, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pag. CP_1
4), circoscriveva la falsificazione degli assegni alla contraffazione del nominativo del prenditore pagina 6 di 14 ed individuava due aspetti da cui avrebbe potuto evincersi tale contraffazione: a) la presenza di anomale cancellature;
b) la circostanza che il nome del “nuovo” prenditore risultava dattiloscritto con un carattere meccanografico diverso rispetto a quello della denominazione della banca traente.
Nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (pag. 2), evidenziava che CP_1 le alterazioni presenti sui titoli erano visibili già dalle mere fotocopie in atti.
Orbene, delle fotocopie dei tre assegni depositate in giudizio da entrambe le parti in via telematica, l'unica fotocopia chiara e leggibile è quella dell'assegno n. 9103196411 dell'importo di € 1.300,00, che indica come beneficiario tale , mentre le fotocopie degli Persona_4 altri due assegni non sono leggibili, almeno in relazione all'importo e al beneficiario, perché molto scure.
Dall'esame della fotocopia, chiaramente leggibile, dell'assegno n. 9103196411, dell'importo di €
1.300,00, che indica come beneficiario tale , non risultano cancellature (che, Persona_4 invece, assumeva esistenti e visibili anche dalla fotocopia dell'assegno) ed, inoltre, CP_1 nessun allarme può destare il fatto che il nominativo del beneficiario dell'assegno sia dattiloscritto con un carattere meccanografico diverso rispetto alla denominazione della banca traente “BASai”, in quanto è del tutto normale che la denominazione della banca che ha emesso l'assegno sia dattiloscritta con un carattere diverso e più grande, perché rappresenta il logo della banca stessa. Peraltro, il nominativo del beneficiario dell'assegno è indicato con lo stesso carattere meccanografico dell'importo.
Deve, pertanto, concludersi che, in relazione all'assegno n. 1903196411 del 18.2.2023, dell'importo di € 1.300,00, abbia assolto al suo onere probatorio, perché ha Parte_1 dimostrato che il titolo non presentava le cancellature, che invece assumeva esistenti e CP_1 rilevabili anche dalla fotocopia dell'assegno, e che non poteva destare allarme o sospetto il carattere meccanografico con cui era stato dattiloscritto il nominativo del beneficiario
Diversamente è a dirsi, invece, per le fotocopie degli altri due assegni, l'uno di € 1.950,00 e l'altro di € 3.000,00, che non sono leggibili: ed invero, poiché l'onere della prova di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione gravava, ex art. 1218 c.c., su , quest'ultima Pt_1 aveva l'onere di produrre in giudizio, se non gli originali degli assegni, almeno fotocopie leggibili e chiare, al fine di dimostrare che non vi fossero cancellature e che non destasse allarme il pagina 7 di 14 carattere dattilografico con cui era scritto il nominativo del beneficiario degli assegni, ossia che non fossero presenti le circostanze specificamente allegate da dalle quali avrebbe CP_1 Pt_1 potuto percepire la falsità degli assegni, ma a tanto non ha provveduto, limitandosi a Pt_1 produrre fotocopie dei due assegni non leggibili.
Da quanto precede consegue che la responsabilità risarcitoria di nei confronti di Pt_1 CP_1 deve essere esclusa per il solo assegno dell'importo di € 1.300,00, che indica come beneficiario tale mentre deve essere affermata per gli altri due assegni, entrambi Persona_4 incassati da tale , l'uno dell'importo di € 1.950,00 e l'altro dell'importo di € Parte_4
3.000,00; ne deriva ancora che la somma liquidata dal primo giudice, a titolo di risarcimento danni, pari a € 6.250,00, corrispondente alla sommatoria degli importi dei tre assegni, deve essere decurtata dell'importo di € 1.300,00, ossia dell'importo dell'assegno in relazione al quale Pt_1 ha provato di aver esattamente adempiuto alla sua obbligazione, riducendosi a € 4.950,00.
C.4. Il quarto motivo di appello censura la sentenza impugnata sempre nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità di nella negoziazione degli assegni, ma, con tale Parte_1 motivo, , soffermandosi sul profilo specifico della diligente identificazione dei Parte_1 soggetti presentatisi allo sportello quali legittimi beneficiari degli assegni, ha dedotto che nessun addebito le poteva essere rivolto sotto tale specifico profilo, posto che i soggetti che si erano presentati quali beneficiari degli assegni erano stati identificati mediante l'esibizione del documento di identità ed, in più, gli assegni erano stati versati su dei rapporti di conto corrente intestati agli stessi prenditori ed accesi diverso tempo prima rispetto alla data di emissione degli assegni, così da non ingenerare alcun dubbio nell'operatore postale.
Il quarto motivo di appello – che continua ad avere rilevanza solo con riferimento all'assegno dell'importo di € 1.300,00, incassato da tale , in relazione al quale è stata Persona_4 esclusa la responsabilità di per non aver rilevato la falsità del titolo - è inammissibile, Pt_1 perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ravvisato la responsabilità contrattuale di , quale banca negoziatrice degli assegni, non per non Parte_1 aver identificato diligentemente la persona che si presentava allo sportello per monetizzare l'assegno (profilo sul quale il primo giudice non si è soffermato), ma per non aver prodotto in giudizio gli originali degli assegni, e, quindi, per non aver dimostrato che la contraffazione degli stessi non era percepibile dall'esame tattile e visivo dei titoli, alla stregua del parametro della pagina 8 di 14 diligenza specifica esigibile dalla figura dell'accorto banchiere, ex art. 1176, comma 2, c.c.
In ogni caso, va rilevato che le difese di che ravvisava la responsabilità di per CP_1 Pt_1 aver identificato i presentatori degli assegni mediante la sola carta di identità, non colgono nel segno, perché la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss. RD n. 773/1931, art. 1 lett c) e d)
DPR n. 445/2000, art. 292 RD n. 635/40). Pertanto, la banca non è tenuta, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge (come ad esempio, la richiesta di due documenti di identità muniti di fotografia), come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio, ex d. lgs. n. 231/2007 (cass. civ., 12.2.2021, n. 3649; cass. civ.,
19.12.2019, n. 34107), e tanto soprattutto, nel caso di specie, ove si consideri che gli assegni erano versati su libretti postali o conti correnti postali aperti molti anni prima (nel 2004) della negoziazione degli assegni (avvenuta nel 2012 e 2013), sicchè non vi erano circostanze che destavano sospetto.
C.5. Si pasa ad esaminare, ora, i primi due motivi di appello, che devono essere esaminati congiuntamente, perché attengono entrambi alla modalità di spedizione (servizio di posta ordinaria) scelta dalla compagnia assicurativa appellata per la trasmissione degli assegni ai tre legittimi beneficiari.
Il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice escludeva ogni rilevanza causale, ai fini della verificazione del danno (pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato), alla scelta di di spedire gli assegni ai beneficiari a mezzo CP_1 posta ordinaria, assumendo, così, il rischio che venissero trafugati ed incassati da terzi, con la motivazione che l'errore della banca negoziatrice costituiva l'antecedente causale immediato ed assorbente dell'illegittimo incasso del titolo, rispetto al quale la precedente condotta di CP_1 era ininfluente.
Il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudice riteneva infondata l'ulteriore difesa di volta ad eccepire che, se avesse Parte_1 CP_1 utilizzato un sistema di spedizione degli assegni che ne consentisse la tracciatura, sarebbe stata in grado di rendersi conto che gli assegni non erano stati consegnati ai legittimi destinatari e, quindi, di segnalare a la negoziazione fraudolenta dei titoli, consentendole di bloccare gli assegni Pt_1 quando erano presentati in stanza di compensazione.
pagina 9 di 14 L'appellante ha criticato la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le modalità di spedizione degli assegni non potevano essere considerate causa o concausa della illegittima negoziazione dei titoli, deducendo che il primo giudice utilizzava una omissione della CP_1
(la scelta di spedire i titoli tramite posta ordinaria) per giustificare una seconda omissione
(mancata segnalazione in stanza di compensazione della negoziazione fraudolenta dei titoli), mentre la spedizione con posta ordinaria non solo non aveva evitato l'asserita appropriazione dei titoli da parte di soggetti diversi dai beneficiari, ma aveva, altresì, condizionato la tempistica con la quale si era accorta della negoziazione fraudolenta degli assegni, e tale CP_1 comportamento colposo di integrava l'ipotesi di cui all'art. 1227 c.c., che esclude il CP_1 risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
I primi due motivi di appello sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Il primo giudice, al fine di escludere ogni rilevanza, sul piano causale, alla modalità di spedizione degli assegni scelta dalla (servizio di posta ordinaria) richiamava il principio espresso CP_1 da cass. civ. 1049/2019, secondo cui: “In materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento
a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale”.
Tuttavia, alla pronuncia richiamata dal primo giudice, e alla proposizione del giudizio di appello,
è sopravvenuta la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 26.5.2020, n. 9769, che ha fissato il seguente principio, poi ribadito da cass. civ., sez. un., 26.5.2020, n. 9770, e dal quale non vi è ragione di discostarsi: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque
pagina 10 di 14 come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Le Sezioni Unite hanno spiegato che la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o posta assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico o il pagamento elettronico), pur non ponendosi in contrasto con norme giuridiche (non rilevano, a tal fine, il divieto posto dall'art. 83 del DPR del 1973, n. 156, di includere denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore nella corrispondenza ordinaria o in quella raccomandata, né la previsione dell'art. 84 del medesimo DPR che impone di assicurare le lettere ed i pacchi contenenti i predetti beni, in quanto le norme che disciplinano il servizio postale operano esclusivamente nei rapporti tra il gestore del predetto servizio ed i soggetti che se ne avvalgono per la spedizione della propria corrispondenza), si pone in contrasto con le norme di comune prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del tempo e tanto in considerazione del fatto che la disciplina del D.M. 26.2.2004 e quella del DPR 29.5.1982, n. 655, prevedono per la posta raccomandata ed assicurata cautele maggiori rispetto a quelle previste per la posta ordinaria. In particolare, in base alla disciplina del D.M. 26.2.2004, la posta ordinaria consente la spedizione di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale o estero, mentre la posta raccomandata ed assicurata consente, in più, al mittente di ottenere una certificazione della spedizione e della ricezione, nonché di assicurare il contenuto del plico, prevedendo, inoltre, la tracciatura elettronica della spedizione, ossia la possibilità di ottenere informazioni su dove la stessa si trova. Quanto alle modalità di consegna, il DPR 29.5.1982, n.
655 (c.d. Codice Postale) prevede che la corrispondenza ordinaria sia recapitata mediante immissione nelle apposite cassette domiciliari, consegna a persone di famiglia del destinatario o al portiere dello stabile o consegna presso negozi, stabilimenti, uffici e simili, cui il destinatario sia addetto, mentre la corrispondenza raccomandata può essere recapitata solo mediante consegna alle predette persone e quella assicurata solo mediante consegna al destinatario.
Pertanto, come evidenziato dalle SS.UU. nella motivazione della sentenza del 26.5.2020, n. 9769
– e di qui la fondatezza anche del secondo motivo di appello – ove si utilizzi la posta raccomandata ed assicurata, la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione al momento della pagina 11 di 14 consegna, nonché la previsione che quest'ultima abbia luogo solo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione in cassetta, se non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico, consentono, però, al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitare il pagamento dell'assegno o quanto meno per segnalare l'anomalia alla banca trattaria, perché adotti le necessarie precauzioni;
per converso,
l'utilizzazione della posta ordinaria implica la perdita di ogni controllo in ordine alla fase di trasmissione, della quale il mittente non è in grado di conoscere né il percorso, né lo stato di avanzamento, essendosi privato della possibilità di verificarne l'esito, almeno fino a quando il destinatario del plico non ne segnali la mancata ricezione.
Ed è per questo che, nel caso in cui il servizio di posta ordinario venga utilizzato per la spedizione di un assegno, il mittente assume un rischio evidente, consistente nella sottrazione dell'assegno e nella sua presentazione all'incasso da parte di un soggetto non legittimato, che lo espone all'obbligo di effettuare un nuovo pagamento in favore del beneficiario rimasto insoddisfatto, rischio in violazione sia delle regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, sia del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost, che impone di agire in modo da preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
Ne deriva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, nella condotta dell'odierna appellata che sceglieva di spedire gli assegni con il servizio di posta CP_1 ordinaria, è ravvisabile un antecedente causale necessario dell'evento dannoso (consistente nella sottrazione del titolo e nella riscossione da parte di un soggetto non legittimato), che concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in misura che si ritiene congruo commisurare al 50%, con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca negoziatrice nella identificazione del soggetto che si presenta all'incasso del titolo.
Pertanto, la somma di € 4.950,00, che dovrebbe essere condannata a pagare ad Parte_1
a titolo risarcitorio, per la negoziazione dei due assegni dell'importo, l'uno, di € CP_1
1.950,00, l'altro di € 3.000,00, entrambi incassati da tale , deve essere ridotta del Parte_4
50%, tenuto conto del pari concorso di colpa di per aver spedito gli assegni a mezzo CP_1 posta ordinaria, addivenendosi alla somma di € 2.475,00.
pagina 12 di 14 C.6. Il quinto ed ultimo motivo di appello, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver statuito nulla in ordine all'eventuale responsabilità della banca trattaria in relazione al pagamento degli assegni alterati o falsificati, è inammissibile, in quanto non confuta il passaggio motivazionale del primo giudice, che affermava che l'eventuale concorso di colpa delle banche trattarie, BA AR di OV e (che non sono parti del giudizio), seppure CP_4 sussistente, non avrebbe escluso, in ogni caso, la responsabilità della banca negoziatrice, quindi, di , comunque, tenuta a risarcire interamente il danneggiato, ex art. 2055 c.c. Parte_1
C.7. In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti sopra indicati e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, tenuto conto del concorso di colpa, in ragione del
50%, della stessa per aver spedito gli assegni ai legittimi destinatari a mezzo posta CP_1 ordinaria, deve essere condannata a pagare ad a titolo risarcitorio, la Parte_1 CP_1 somma di € 2.475,00 (in luogo della maggior somma di € 6.250,00 determinata nella sentenza impugnata), pari alla metà della sommatoria degli importi di € 1.950,00 e di € 3.000,00, di cui ai due assegni emessi in data 13.4.2012 ed entrambi incassati da tale . Parte_4
Sulla predetta somma di € 2.475,00 decorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate dal primo giudice nella sentenza impugnata, non attinta da impugnazione sul punto.
D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che, per il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., devono essere sempre poste a carico di ma che, all'esito dell'appello, devono essere Parte_1 liquidate, sulla base dei valori medi, utilizzando lo scaglione di riferimento da € 1.100,01 a €
5.200,01, tenuto conto del decisum all'esito del giudizio di appello (€ 2.475,00), e, quindi, uno scaglione inferiore rispetto a quello utilizzato dal giudice di primo grado, da € 5.200,01 a €
26.000,00, sulla base del decisum della sentenza di primo grado, pari a € 6.250,00.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando, anche in tal caso, come scaglione di riferimento quello da € 1.100,01 a € 5.200,00, sulla base del valore della causa di appello (€ 2.475,00), pari al decisum; applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le pagina 13 di 14 altre tre fasi.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 4958/2019,
[...] pubblicata in data 14.5.2019, notificata in pari data, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante a pagare all'appellata, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 2.475,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di emissione di ciascun assegno (13.4.2012) alla pronuncia della presente sentenza;
oltre interessi legali su ciascuna somma via via annualmente rivalutata da tali date alla pronuncia della presente pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme definitamente rivalutate dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%,
IVA e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 2.419,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%,
IVA e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 16.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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