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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Rampino, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rispettivo Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Marrazza, Domenico De Feo e Fabio D'Aversa, resistenti;
oggetto: risarcimento danni da infortunio
Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.3.2024, ha esposto di essere Parte_1 formalmente dipendente della società cooperativa “ma, in realtà, al Controparte_3 servizio del negozio ”, di proprietà della Controparte_2 Controparte_2
, committente, insieme alla società del servizio di
[...] Controparte_4 montaggio e trasporto dei mobili appaltato alla predetta società cooperativa. Ha, inoltre, dedotto che, in data 25.8.2020, mentre era impegnato presso l'abitazione di un cliente nelle operazioni di montaggio della cappa di una cucina, la lamiera di rifinitura dell'elettrodomestico si era staccata improvvisamente, rovinandogli addosso e causandogli una gravissima ferita lacero-contusa sull'avambraccio destro. Per tale motivo, lamentando la violazione della clausola di cui all'art. 2087 c.c., della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché dell'art. 2043 c.c., ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro la condanna di Controparte_2
e al risarcimento “dell'integrale danno occorso al signor
[...] Controparte_4
in seguito all'infortunio del 25/08/2020 ed in particolare del danno Parte_1 differenziale non ancora indennizzato al ricorrente, comprensivo di ogni voce di danno non oggetto di indennizzo da parte dell' ” in misura pari alla “somma di € CP_5
241.285,00, così come sopra determinata, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da cui dovrà previamente detrarsi quanto corrisposto da
”. CP_5
Costituitesi tramite difese congiunte, le società resistenti hanno eccepito l'inammissibilità/nullità del ricorso per indeterminatezza e contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
[...] ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione passiva (“in Controparte_2 quanto la medesima non ha mai sottoscritto alcun contratto di appalto con la cooperativa fornitrice del servizio di trasporto e montaggio dei mobili a marchio
”, società datrice di lavoro del ricorrente, né ha Controparte_2 CP_3 mai avuto alcun tipo di contatto nella gestione delle attività operative degli appalti, interamente di competenza alla società commerciale . CP_1 Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Con assorbimento di ogni ulteriore questione, è, in primo luogo, da ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta
[...]
Controparte_2
A tal riguardo, occorre premettere che “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, dovendo tenersi da essa distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, atteso che la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione attinente al merito della lite, a tale stregua pertanto rientrando nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (v. Cass., 6/3/2006, n. 4796)”(Cass. sez. III - 28/10/2015, n. 21925). Ed ancora, che “La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda dunque esclusivamente sull'allegazione fatta in domanda, e una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (v. Cass. 6/3/2006, n. 4796)”(Cass. sez. III 28.10.2015, n. 21925). Tanto puntualizzato, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla parte convenuta e difettando produzione documentale utile a fornire dimostrazione del contrario, è, infatti, da ritenere che la (la cui data di costituzione - 22 Controparte_2 dicembre 2020 - è, peraltro, successiva all'infortunio del ricorrente) sia estranea al rapporto contrattuale dedotto in lite, non avendo sottoscritto alcun contratto di appalto con la ditta datrice di lavoro dell'odierno ricorrente, né risultando che la stessa abbia mai gestito le attività operative degli appalti, interamente di competenza della società commerciale CP_1
Né rileva, in ogni caso, che la detenga la totalità delle quote azionarie della CP_2 società da ultimo menzionata, trattandosi, come evincibile dalla documentazioni in atti, di soggetti di diritto del tutto distinti. Stante l'estraneità di al contratto di appalto cui Controparte_2 si correlano le prestazioni lavorative rese dal è quindi da ritenere la carenza Parte_1 di legittimazione passiva della stessa in relazione alla domanda di risarcimento del danno differenziale spiegata dal ricorrente.
Come accennato in premessa, è stata evocata in giudizio dal Controparte_4 quale appaltatrice della società cooperativa alle cui Parte_1 CP_3 dipendenze lo stesso ricorrente prestava attività lavorativa alla data dell'infortunio. Ciò posto, è, a tale riguardo, utile rammentare che, in caso di appalto di lavori, la responsabilità del proprietario committente non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di nudus minister, ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una culpa in eligendo, per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea (cfr. Cass. Sez. III, 20.9.2011 n. 19132 e Cass. Lav. 27.5.2011 n. 11757). Più specificatamente, “in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire. Per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi;
i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché, la percepibilità agevole e immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo” (Cassazione civile sez. lav.,11 luglio 2013 n. 17178); sicché in conclusione, l'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire (Cassazione civile sez. lav. 08 ottobre 2012 n. 17092). Tanto chiarito sul punto, occorre considerare come, nella vicenda in esame, la parte ricorrente non abbia allegato alcun specifico elemento da cui inferire che la società convenuta, quale committente, si fosse resa garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, ovvero si fosse riservata i poteri tecnico organizzativi del servizio appaltato. La circostanza che il indossasse la tuta con il marchio Parte_1 [...]
e utilizzasse i mezzi di trasporto di proprietà della convenuta, non è, infatti, CP_2 sotto tale profilo di per sé indicativa del fatto che la committente si fosse riservata, come ipotizzato dalla difesa del ricorrente, l'organizzazione della prestazione lavorativa prestata dalla appaltatrice e la gestione dei conseguenti rischi. Né sono, al contempo, emerse indicazioni utili a mettere in dubbio il fatto che la
[...] si occupasse esclusivamente della vendita di mobili per arredamento ai CP_1 consumatori finali, e/o ad escludere che il servizio di trasporto dei mobili acquistati e di montaggio degli stessi fosse demandato integralmente alla facendo ciò CP_3 venire meno, quantomeno su un piano astratto, la possibilità di ingerenze della prima nell'operato della seconda. Inoltre, non può non aggiungersi come l'eventualità dell'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dello specifico infortunio dedotto in lite, risulti ancor meno verificabile proprio in rapporto alla specificità e alle caratteristiche del servizio svolto dalla CP_3
Non essendo stata, in altri termini, fornita adeguata allegazione e prova in ordine all'assunzione da parte della committente di specifici obblighi di vigilanza, né tantomeno la riserva in capo alla stessa di poteri di gestione (ed essendo, al contempo, in senso contrario risultato che la gestisse una attività specifica e settoriale rispetto CP_3
a quella svolta dalla committente e che la situazione di pericolo verificatasi nel caso di specie discendesse proprio da tale attività), è, in conclusione, da ritenere non verificabile una responsabilità della committente in relazione all'infortunio lavorativo CP_1 occorso al (ciò maggior ragione tenuto conto che spetta al lavoratore l'onere Parte_1 di provare, oltre al danno patito, le violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro commesse dal datore ed il nesso di causalità tra il primo e le seconde;
Cass. sez. III, 20/02/2006, n. 3650). Né, peraltro, vi è ancora più a monte, modo di enucleare dalla generica descrizione dell'infortunio di cui al ricorso (segnatamente, “la lamiera di rifinitura dell'elettrodomestico si staccava improvvisamente dalla cappa e gli rovinava addosso”) l'inosservanza di specifiche regole cautelari inerenti alla produzione del bene, al suo confezionamento o al suo imballaggio, o all'apprestamento degli strumenti necessari per il suo montaggio, cui ancorare eventuali profili di colpa su cui nel caso fondare una responsabilità ex art. 2087 c.c. a carico di chicchessia. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che risultare priva di sbocco. La circostanza che il (se pure sulla base di diversi presupposti) abbia Parte_1 conseguito in sede amministrativa l'indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 da parte dell' (unitamente alla difficoltà di ricostruire lo specifico ruolo della convenuta CP_5 nell'ambito dei rapporti con le altre società del Controparte_2 gruppo) vale ad enucleare una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 c.p.c. sulla domanda proposta da , Parte_1 con atto depositato il 18.3.2024 nei confronti di e Controparte_2
così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese di lite. Controparte_4
Lecce, il 17 marzo 2024.
il giudice dott. Giovanni De Palma
La bozza del presente provvedimento è stata redatta dal MOT dott.ssa Ludovica Stefanelli con la supervisione del magistrato affidatario, dott. Giovanni De Palma.
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Rampino, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rispettivo Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Marrazza, Domenico De Feo e Fabio D'Aversa, resistenti;
oggetto: risarcimento danni da infortunio
Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.3.2024, ha esposto di essere Parte_1 formalmente dipendente della società cooperativa “ma, in realtà, al Controparte_3 servizio del negozio ”, di proprietà della Controparte_2 Controparte_2
, committente, insieme alla società del servizio di
[...] Controparte_4 montaggio e trasporto dei mobili appaltato alla predetta società cooperativa. Ha, inoltre, dedotto che, in data 25.8.2020, mentre era impegnato presso l'abitazione di un cliente nelle operazioni di montaggio della cappa di una cucina, la lamiera di rifinitura dell'elettrodomestico si era staccata improvvisamente, rovinandogli addosso e causandogli una gravissima ferita lacero-contusa sull'avambraccio destro. Per tale motivo, lamentando la violazione della clausola di cui all'art. 2087 c.c., della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché dell'art. 2043 c.c., ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro la condanna di Controparte_2
e al risarcimento “dell'integrale danno occorso al signor
[...] Controparte_4
in seguito all'infortunio del 25/08/2020 ed in particolare del danno Parte_1 differenziale non ancora indennizzato al ricorrente, comprensivo di ogni voce di danno non oggetto di indennizzo da parte dell' ” in misura pari alla “somma di € CP_5
241.285,00, così come sopra determinata, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da cui dovrà previamente detrarsi quanto corrisposto da
”. CP_5
Costituitesi tramite difese congiunte, le società resistenti hanno eccepito l'inammissibilità/nullità del ricorso per indeterminatezza e contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
[...] ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione passiva (“in Controparte_2 quanto la medesima non ha mai sottoscritto alcun contratto di appalto con la cooperativa fornitrice del servizio di trasporto e montaggio dei mobili a marchio
”, società datrice di lavoro del ricorrente, né ha Controparte_2 CP_3 mai avuto alcun tipo di contatto nella gestione delle attività operative degli appalti, interamente di competenza alla società commerciale . CP_1 Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Con assorbimento di ogni ulteriore questione, è, in primo luogo, da ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta
[...]
Controparte_2
A tal riguardo, occorre premettere che “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, dovendo tenersi da essa distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, atteso che la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione attinente al merito della lite, a tale stregua pertanto rientrando nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (v. Cass., 6/3/2006, n. 4796)”(Cass. sez. III - 28/10/2015, n. 21925). Ed ancora, che “La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda dunque esclusivamente sull'allegazione fatta in domanda, e una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (v. Cass. 6/3/2006, n. 4796)”(Cass. sez. III 28.10.2015, n. 21925). Tanto puntualizzato, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla parte convenuta e difettando produzione documentale utile a fornire dimostrazione del contrario, è, infatti, da ritenere che la (la cui data di costituzione - 22 Controparte_2 dicembre 2020 - è, peraltro, successiva all'infortunio del ricorrente) sia estranea al rapporto contrattuale dedotto in lite, non avendo sottoscritto alcun contratto di appalto con la ditta datrice di lavoro dell'odierno ricorrente, né risultando che la stessa abbia mai gestito le attività operative degli appalti, interamente di competenza della società commerciale CP_1
Né rileva, in ogni caso, che la detenga la totalità delle quote azionarie della CP_2 società da ultimo menzionata, trattandosi, come evincibile dalla documentazioni in atti, di soggetti di diritto del tutto distinti. Stante l'estraneità di al contratto di appalto cui Controparte_2 si correlano le prestazioni lavorative rese dal è quindi da ritenere la carenza Parte_1 di legittimazione passiva della stessa in relazione alla domanda di risarcimento del danno differenziale spiegata dal ricorrente.
Come accennato in premessa, è stata evocata in giudizio dal Controparte_4 quale appaltatrice della società cooperativa alle cui Parte_1 CP_3 dipendenze lo stesso ricorrente prestava attività lavorativa alla data dell'infortunio. Ciò posto, è, a tale riguardo, utile rammentare che, in caso di appalto di lavori, la responsabilità del proprietario committente non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di nudus minister, ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una culpa in eligendo, per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea (cfr. Cass. Sez. III, 20.9.2011 n. 19132 e Cass. Lav. 27.5.2011 n. 11757). Più specificatamente, “in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire. Per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi;
i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché, la percepibilità agevole e immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo” (Cassazione civile sez. lav.,11 luglio 2013 n. 17178); sicché in conclusione, l'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire (Cassazione civile sez. lav. 08 ottobre 2012 n. 17092). Tanto chiarito sul punto, occorre considerare come, nella vicenda in esame, la parte ricorrente non abbia allegato alcun specifico elemento da cui inferire che la società convenuta, quale committente, si fosse resa garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, ovvero si fosse riservata i poteri tecnico organizzativi del servizio appaltato. La circostanza che il indossasse la tuta con il marchio Parte_1 [...]
e utilizzasse i mezzi di trasporto di proprietà della convenuta, non è, infatti, CP_2 sotto tale profilo di per sé indicativa del fatto che la committente si fosse riservata, come ipotizzato dalla difesa del ricorrente, l'organizzazione della prestazione lavorativa prestata dalla appaltatrice e la gestione dei conseguenti rischi. Né sono, al contempo, emerse indicazioni utili a mettere in dubbio il fatto che la
[...] si occupasse esclusivamente della vendita di mobili per arredamento ai CP_1 consumatori finali, e/o ad escludere che il servizio di trasporto dei mobili acquistati e di montaggio degli stessi fosse demandato integralmente alla facendo ciò CP_3 venire meno, quantomeno su un piano astratto, la possibilità di ingerenze della prima nell'operato della seconda. Inoltre, non può non aggiungersi come l'eventualità dell'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dello specifico infortunio dedotto in lite, risulti ancor meno verificabile proprio in rapporto alla specificità e alle caratteristiche del servizio svolto dalla CP_3
Non essendo stata, in altri termini, fornita adeguata allegazione e prova in ordine all'assunzione da parte della committente di specifici obblighi di vigilanza, né tantomeno la riserva in capo alla stessa di poteri di gestione (ed essendo, al contempo, in senso contrario risultato che la gestisse una attività specifica e settoriale rispetto CP_3
a quella svolta dalla committente e che la situazione di pericolo verificatasi nel caso di specie discendesse proprio da tale attività), è, in conclusione, da ritenere non verificabile una responsabilità della committente in relazione all'infortunio lavorativo CP_1 occorso al (ciò maggior ragione tenuto conto che spetta al lavoratore l'onere Parte_1 di provare, oltre al danno patito, le violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro commesse dal datore ed il nesso di causalità tra il primo e le seconde;
Cass. sez. III, 20/02/2006, n. 3650). Né, peraltro, vi è ancora più a monte, modo di enucleare dalla generica descrizione dell'infortunio di cui al ricorso (segnatamente, “la lamiera di rifinitura dell'elettrodomestico si staccava improvvisamente dalla cappa e gli rovinava addosso”) l'inosservanza di specifiche regole cautelari inerenti alla produzione del bene, al suo confezionamento o al suo imballaggio, o all'apprestamento degli strumenti necessari per il suo montaggio, cui ancorare eventuali profili di colpa su cui nel caso fondare una responsabilità ex art. 2087 c.c. a carico di chicchessia. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che risultare priva di sbocco. La circostanza che il (se pure sulla base di diversi presupposti) abbia Parte_1 conseguito in sede amministrativa l'indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 da parte dell' (unitamente alla difficoltà di ricostruire lo specifico ruolo della convenuta CP_5 nell'ambito dei rapporti con le altre società del Controparte_2 gruppo) vale ad enucleare una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 c.p.c. sulla domanda proposta da , Parte_1 con atto depositato il 18.3.2024 nei confronti di e Controparte_2
così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese di lite. Controparte_4
Lecce, il 17 marzo 2024.
il giudice dott. Giovanni De Palma
La bozza del presente provvedimento è stata redatta dal MOT dott.ssa Ludovica Stefanelli con la supervisione del magistrato affidatario, dott. Giovanni De Palma.