Articolo 156 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 155Articolo 137
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31 dicembre 2019
Art. 156. Crediti infruttiferi 1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall' articolo 1284 del codice civile , per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019