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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 933 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 26/06/2025, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 opponenti contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 15.02.2020, ed Parte_1 [...] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1722/21 del 21.12.2021, notificato il 07.01.2022, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 8.540,17, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a Controparte_1 titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 21278299, sottoscritto in data 22.08.2019. A fondamento dell'opposizione proposta, premesso di aver avviato una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, hanno eccepito la nullità del contratto per mancata valutazione del merito creditizio e per nullità della causa per cui è stato erogato il finanziamento, essendo, in realtà, stato destinato a ripianare delle pregresse passività. Hanno, altresì, contestato l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento dei danni subiti a causa dell'arbitraria concessione del credito.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con note di trattazione scritta, depositate in data 17.01.2024, l'avv. Bonanno, procuratore degli opponenti, ha comunicato la propria cancellazione volontaria dall'albo degli Avvocati di Messina, deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 10.01.2024. Con decreto del 22.01.2024, è stata, quindi, dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con istanza del 13.05.2024, ha chiesto la declaratoria Controparte_1 di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., non essendo lo stesso stato riassunto da nessuna delle parti in causa entro il termine di legge. In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'eccezione volta alla declaratoria di estinzione del presente giudizio è fondata e, deve, pertanto, essere accolta.
Nel caso di specie, emerge dalla documentazione prodotta in atti che in data 17.1.24 l'avv. Bonanno ha comunicato la propria cancellazione dall'albo, dichiarazione cui è seguita, in data 22.01.2024, l'interruzione del giudizio, atteso che ai sensi dell'art. 301 c.p.c., la cancellazione dell'avvocato dall'albo, anche a domanda, integra una causa di interruzione del giudizio, determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e passivo e l'obbligo per il Giudice di rilevarla a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall'evento interruttivo (Cass. Civ., Sez. Un., 13.02.2017, n. 3702; conf. Cass. Civ., 06.10.2020, n. 21359, ha precisato che “posta l'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, è altresì regola quella per cui la causa interruttiva determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il Giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata”). In seguito alla dichiarazione di interruzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 15 dicembre 1967, n. 139, nei casi regolati dall'art. 301 c.p.c., decorre dal momento in cui la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio acquisisce la conoscenza legale dell'evento interruttivo, mediante la notificazione o comunicazione di atti processuali relativi a tale fatto, rivestendo il provvedimento giudiziale di interruzione mera valenza ricognitiva (cfr., Cass. Civ., 11.02.2010, n. 3085; conf. Cass. Civ., 25.02.2015, n. 3782).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che, in mancanza di prova dell'avvenuta comunicazione agli opponenti dell'evento interruttivo in data
2 anteriore, gli stessi hanno avuto legale conoscenza del predetto evento quanto meno con la notifica della richiesta di estinzione del giudizio del 5.07.2024, da parte di sicchè da tale momento può certamente Controparte_1 decorrere il termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c., durante il quale parte opponente non ha invero manifestato interesse alcuno alla riassunzione del giudizio ai fini della statuizione nel merito, nè si è costituita in giudizio con un nuovo difensore, né ancora ha spiegato alcuna difesa opponendosi all'istanza di declaratoria di estinzione.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi che nessuna delle parti in causa abbia riassunto il giudizio nel termine di legge, essendosi la
[...] limitata a rilevare la scadenza, chiedendo la declaratoria di CP_1 estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del presente procedimento, per mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale del fatto interruttivo, con sentenza, atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di estinzione del processo, quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (C. Cass., Sez. I, n. 22917/2010; n. 2837/2016)” (così Tribunale Messina, sez. I, 28.12.2017, n. 3030; conf. Tribunale Messina, 14.12.2023, n. 2421). Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., se è dichiarata l'estinzione del processo il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in argomento (cfr., Cass. Civ., sez. I, 12.03.2020, n. 7170, scondo la quale “nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo […] dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello”). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite, in mancanza di contestazione, devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 310 c.p.c., per il quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 27.06.2005, n. 13736, secondo la quale “l'art 310 ultimo comma. c.p.c. (…) non trova applicazione - secondo la ripetuta e consolidata giurisprudenza di questa Corte - quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i generali principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza. Tale orientamento giurisprudenziale in ordine alla
3 inapplicabilità della regola posta dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. - va però limitato alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione e non può estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificare della estinzione la soccombenza può infatti configurarsi solo rispetto alla questione sulla avvenuta estinzione mentre per le attività precedenti va applicata la regola della anticipazione dettata specificamente dal codice”; conf. Cass. Civ., 14.07.2021, n. 20073). In ragione della mancata partecipazione di e Parte_1 Parte_2
all'incontro di mediazione del 19.05.2023, senza giustificato motivo,
[...] gli stessi vanno condannati, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, al versamento di una somma in favore dell'Erario pari al valore del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 933/2022 R.G., così provvede:
1. dichiara il giudizio di opposizione estinto e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1722/21, emesso dal Tribunale di Messina in data 21.12.2021;
2. compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
3. condanna parte opponente al versamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 30 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 933 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 26/06/2025, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 opponenti contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 15.02.2020, ed Parte_1 [...] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1722/21 del 21.12.2021, notificato il 07.01.2022, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 8.540,17, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a Controparte_1 titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 21278299, sottoscritto in data 22.08.2019. A fondamento dell'opposizione proposta, premesso di aver avviato una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, hanno eccepito la nullità del contratto per mancata valutazione del merito creditizio e per nullità della causa per cui è stato erogato il finanziamento, essendo, in realtà, stato destinato a ripianare delle pregresse passività. Hanno, altresì, contestato l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento dei danni subiti a causa dell'arbitraria concessione del credito.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con note di trattazione scritta, depositate in data 17.01.2024, l'avv. Bonanno, procuratore degli opponenti, ha comunicato la propria cancellazione volontaria dall'albo degli Avvocati di Messina, deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 10.01.2024. Con decreto del 22.01.2024, è stata, quindi, dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con istanza del 13.05.2024, ha chiesto la declaratoria Controparte_1 di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., non essendo lo stesso stato riassunto da nessuna delle parti in causa entro il termine di legge. In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'eccezione volta alla declaratoria di estinzione del presente giudizio è fondata e, deve, pertanto, essere accolta.
Nel caso di specie, emerge dalla documentazione prodotta in atti che in data 17.1.24 l'avv. Bonanno ha comunicato la propria cancellazione dall'albo, dichiarazione cui è seguita, in data 22.01.2024, l'interruzione del giudizio, atteso che ai sensi dell'art. 301 c.p.c., la cancellazione dell'avvocato dall'albo, anche a domanda, integra una causa di interruzione del giudizio, determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e passivo e l'obbligo per il Giudice di rilevarla a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall'evento interruttivo (Cass. Civ., Sez. Un., 13.02.2017, n. 3702; conf. Cass. Civ., 06.10.2020, n. 21359, ha precisato che “posta l'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, è altresì regola quella per cui la causa interruttiva determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il Giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata”). In seguito alla dichiarazione di interruzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 15 dicembre 1967, n. 139, nei casi regolati dall'art. 301 c.p.c., decorre dal momento in cui la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio acquisisce la conoscenza legale dell'evento interruttivo, mediante la notificazione o comunicazione di atti processuali relativi a tale fatto, rivestendo il provvedimento giudiziale di interruzione mera valenza ricognitiva (cfr., Cass. Civ., 11.02.2010, n. 3085; conf. Cass. Civ., 25.02.2015, n. 3782).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che, in mancanza di prova dell'avvenuta comunicazione agli opponenti dell'evento interruttivo in data
2 anteriore, gli stessi hanno avuto legale conoscenza del predetto evento quanto meno con la notifica della richiesta di estinzione del giudizio del 5.07.2024, da parte di sicchè da tale momento può certamente Controparte_1 decorrere il termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c., durante il quale parte opponente non ha invero manifestato interesse alcuno alla riassunzione del giudizio ai fini della statuizione nel merito, nè si è costituita in giudizio con un nuovo difensore, né ancora ha spiegato alcuna difesa opponendosi all'istanza di declaratoria di estinzione.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi che nessuna delle parti in causa abbia riassunto il giudizio nel termine di legge, essendosi la
[...] limitata a rilevare la scadenza, chiedendo la declaratoria di CP_1 estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del presente procedimento, per mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale del fatto interruttivo, con sentenza, atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di estinzione del processo, quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (C. Cass., Sez. I, n. 22917/2010; n. 2837/2016)” (così Tribunale Messina, sez. I, 28.12.2017, n. 3030; conf. Tribunale Messina, 14.12.2023, n. 2421). Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., se è dichiarata l'estinzione del processo il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in argomento (cfr., Cass. Civ., sez. I, 12.03.2020, n. 7170, scondo la quale “nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo […] dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello”). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite, in mancanza di contestazione, devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 310 c.p.c., per il quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 27.06.2005, n. 13736, secondo la quale “l'art 310 ultimo comma. c.p.c. (…) non trova applicazione - secondo la ripetuta e consolidata giurisprudenza di questa Corte - quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i generali principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza. Tale orientamento giurisprudenziale in ordine alla
3 inapplicabilità della regola posta dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. - va però limitato alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione e non può estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificare della estinzione la soccombenza può infatti configurarsi solo rispetto alla questione sulla avvenuta estinzione mentre per le attività precedenti va applicata la regola della anticipazione dettata specificamente dal codice”; conf. Cass. Civ., 14.07.2021, n. 20073). In ragione della mancata partecipazione di e Parte_1 Parte_2
all'incontro di mediazione del 19.05.2023, senza giustificato motivo,
[...] gli stessi vanno condannati, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, al versamento di una somma in favore dell'Erario pari al valore del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 933/2022 R.G., così provvede:
1. dichiara il giudizio di opposizione estinto e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1722/21, emesso dal Tribunale di Messina in data 21.12.2021;
2. compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
3. condanna parte opponente al versamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 30 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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