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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 241/23 RG
Udienza del 28.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Panebarco e Fontana
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono l'attore come da note depositate il 18.12.23, il convenuto come da foglio depositato il 27.10.25, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 241/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di il ha dedotto che il 9.6.17, alle CP_1 CP_2
19:00 circa, mentre sulla propria bicicletta stava percorrendo, in la v. dei Saraceni, nelle CP_1 vicinanze del civico 37 perdeva l'equilibrio a causa di una profonda buca non segnalata, cadendo a terra e riportando delle lesioni.
L'attore ha quindi chiesto la condanna del al risarcimento del danno. Controparte_1
1 Il eccepita l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, nel merito ha contestato CP_1 la propria responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 293/22, il Giudice di Pace ha accolto la domanda condannando il al CP_1 risarcimento del danno nella misura di € 12.349,17 oltre accessori.
Il ha proposto appello eccependo la nullità della sentenza, in quanto motivata con un CP_1 copia e incolla dalla comparsa conclusionale dell'attore, l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza, che ha riproposto, l'inammissibilità dell'aumento della somma richiesta dall'attore (da
€ 5.000,00 ad € 9.261,88) avvenuta nel corso del giudizio di primo grado e l'accoglimento della domanda per una somma ancora maggiore di quella aumentata. Nel merito il comune ha poi sostenuto l'infondatezza della domanda del per mancata prova del nesso causale fra la caduta e CP_2
l'irregolarità del manto stradale.
L'appellante ha quindi chiesto, gradatamente, la declaratoria della nullità della sentenza impugnata per il vizio di motivazione, il suo annullamento per l'incompetenza del giudice di primo grado e, nel merito, il rigetto della domanda del CP_2
L'appellato ha contestato le eccezioni del comune, nel merito sostenendo la correttezza della sentenza e chiedendo quindi il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. – La sentenza motivata con un copia e incolla di atti di parte è da ritenere sostanzialmente non motivata e pertanto sicuramente nulla.
Questo non toglie però che, anche in una siffatta fattispecie, l'appello debba essere deciso nel merito.
2. – L'eccepita incompetenza non sussiste.
La fattispecie per la quale è causa rientra infatti nella categoria delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, con riferimento alle quali il Giudice di Pace
è competente (oggi fino ad € 25.000, all'epoca della proposizione della domanda) fino ad € 20.000,00.
3. – Sull'eccepito aumento della domanda e sulla parimenti eccepita pronuncia ultra petita non occorre pronunciare, tali profili essendo destinati ad essere assorbiti dalla pronuncia sul merito.
4. – Nel merito, l'appello è fondato.
Anche nella prospettiva dell'art. 2051 cc, infatti, chi azioni il diritto al risarcimento del danno
è onerato della prova del nesso di causalità fra il bene in custodia ed il danno lamentato. Nella fattispecie, l'attore avrebbe dovuto dunque provare che la propria caduta era stata causata dall'irregolarità del manto stradale.
Tale prova non è stata fornita.
In proposito in atti sussiste infatti unicamente la deposizione testimoniale del fratello del il quale non ha però assistito alla caduta e si è limitato a riferire quanto riferitogli dall'attore. CP_2
2 Quella in questione è cioè una testimonianza non solo de relato, ma oltretutto che fa riferimento ad una dichiarazione della parte. Ritenere provato un fatto mediante una siffatta testimonianza equivarrebbe dunque, in sostanza, a ritenerlo provato sulla base della mera allegazione di quest'ultima.
Nè, per altro verso, elementi a sostegno della tesi attorea emergono dalle relazioni di servizio della Polizia Municipale. Anzi, dalle foto allegate a tali relazioni è agevole rilevare che quella in questione era una irregolarità assai modesta, che determinava un dislivello di soli 2/3 centimetri, oltretutto perpendicolare all'asse della strada;
vale in sostanza a dire un'irregolarità non fonte di alcun particolare pericolo per la circolazione, anche di biciclette, purché affrontata con la normale attenzione richiesta da chiunque utilizzi tale mezzo di trasporto.
In riforma della sentenza di primo grado, la domanda del va dunque respinta. CP_2
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore ed € 382,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari
3
Udienza del 28.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Panebarco e Fontana
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono l'attore come da note depositate il 18.12.23, il convenuto come da foglio depositato il 27.10.25, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 241/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di il ha dedotto che il 9.6.17, alle CP_1 CP_2
19:00 circa, mentre sulla propria bicicletta stava percorrendo, in la v. dei Saraceni, nelle CP_1 vicinanze del civico 37 perdeva l'equilibrio a causa di una profonda buca non segnalata, cadendo a terra e riportando delle lesioni.
L'attore ha quindi chiesto la condanna del al risarcimento del danno. Controparte_1
1 Il eccepita l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, nel merito ha contestato CP_1 la propria responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 293/22, il Giudice di Pace ha accolto la domanda condannando il al CP_1 risarcimento del danno nella misura di € 12.349,17 oltre accessori.
Il ha proposto appello eccependo la nullità della sentenza, in quanto motivata con un CP_1 copia e incolla dalla comparsa conclusionale dell'attore, l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza, che ha riproposto, l'inammissibilità dell'aumento della somma richiesta dall'attore (da
€ 5.000,00 ad € 9.261,88) avvenuta nel corso del giudizio di primo grado e l'accoglimento della domanda per una somma ancora maggiore di quella aumentata. Nel merito il comune ha poi sostenuto l'infondatezza della domanda del per mancata prova del nesso causale fra la caduta e CP_2
l'irregolarità del manto stradale.
L'appellante ha quindi chiesto, gradatamente, la declaratoria della nullità della sentenza impugnata per il vizio di motivazione, il suo annullamento per l'incompetenza del giudice di primo grado e, nel merito, il rigetto della domanda del CP_2
L'appellato ha contestato le eccezioni del comune, nel merito sostenendo la correttezza della sentenza e chiedendo quindi il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. – La sentenza motivata con un copia e incolla di atti di parte è da ritenere sostanzialmente non motivata e pertanto sicuramente nulla.
Questo non toglie però che, anche in una siffatta fattispecie, l'appello debba essere deciso nel merito.
2. – L'eccepita incompetenza non sussiste.
La fattispecie per la quale è causa rientra infatti nella categoria delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, con riferimento alle quali il Giudice di Pace
è competente (oggi fino ad € 25.000, all'epoca della proposizione della domanda) fino ad € 20.000,00.
3. – Sull'eccepito aumento della domanda e sulla parimenti eccepita pronuncia ultra petita non occorre pronunciare, tali profili essendo destinati ad essere assorbiti dalla pronuncia sul merito.
4. – Nel merito, l'appello è fondato.
Anche nella prospettiva dell'art. 2051 cc, infatti, chi azioni il diritto al risarcimento del danno
è onerato della prova del nesso di causalità fra il bene in custodia ed il danno lamentato. Nella fattispecie, l'attore avrebbe dovuto dunque provare che la propria caduta era stata causata dall'irregolarità del manto stradale.
Tale prova non è stata fornita.
In proposito in atti sussiste infatti unicamente la deposizione testimoniale del fratello del il quale non ha però assistito alla caduta e si è limitato a riferire quanto riferitogli dall'attore. CP_2
2 Quella in questione è cioè una testimonianza non solo de relato, ma oltretutto che fa riferimento ad una dichiarazione della parte. Ritenere provato un fatto mediante una siffatta testimonianza equivarrebbe dunque, in sostanza, a ritenerlo provato sulla base della mera allegazione di quest'ultima.
Nè, per altro verso, elementi a sostegno della tesi attorea emergono dalle relazioni di servizio della Polizia Municipale. Anzi, dalle foto allegate a tali relazioni è agevole rilevare che quella in questione era una irregolarità assai modesta, che determinava un dislivello di soli 2/3 centimetri, oltretutto perpendicolare all'asse della strada;
vale in sostanza a dire un'irregolarità non fonte di alcun particolare pericolo per la circolazione, anche di biciclette, purché affrontata con la normale attenzione richiesta da chiunque utilizzi tale mezzo di trasporto.
In riforma della sentenza di primo grado, la domanda del va dunque respinta. CP_2
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore ed € 382,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari
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